CASS
Ordinanza 27 maggio 2022
Ordinanza 27 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 27/05/2022, n. 17337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17337 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2022 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto ET CU - Primo Presidente - RIC. CONTRO DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI RA LI - Presidente di Sezione - CO AV - Presidente di Sezione - Ud. 05/04/2022 - CC NR MA - Consigliere - R.G.N. 12318/2021 NR OD - Rel. Consigliere - Rep. LB ST - Consigliere - DO ER - Consigliere - NE PAGETTA - Consigliere - NI ET RG - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12318-2021 proposto da: VOLTURINO WIND S.R.L., WIND INTERNATIONAL ITALY S.R.L., TA S.R.L., HELVETIC WIND EOLO S.R.L., ASSOCIAZIONE NAZIONALE ENERGIA DEL VENTO (A.N.E.V.), DAUNIA WIND S.R.L., E2I ENERGIE SPECIALI S.R.L., DOMITILLA ENERGIA S.R.L., ALA S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA VIRGILIO 18, presso lo STUDIO OS OL e ASSOCIATI - studio dell'avvocato MASSIMO RAGAZZO, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIER LUIGI EG e CO ET SCOCA;
Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: CU ET Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69569e0e25692b3ab07e6ced41b56dba Civile Ord. Sez. U Num. 17337 Anno 2022 Presidente: AV CO Relatore: OD NR Data pubblicazione: 27/05/2022 2 di 13
- ricorrenti -
contro PROVINCIA DI FOGGIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANGELO EMO 56, presso lo studio dell'avvocato SERGIO DELVINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato NICOLA MARTINO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 7904/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 10/12/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2022 dal Consigliere NR OD;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto LUIGI SALVATO, il quale chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso. Rilevato che: Associazione Nazionale Energia del Vento (A.N.E.V.), quale associazione di categoria fra imprese esercenti l’attività di produzione di elettricità da energia elettrica, nonché IA Wind s.r.l., Margherita s.r.l., Volturino Wind s.r.l., Wind International Italy s.r.l., Helvetic Wind Eolo s.r.l., Domitilla Energia s.r.l., Ala s.r.l., E21 Energie Speciali s.r.l., tutte imprese titolari di impianti alimentati dalla fonte eolica, in forza di titoli autorizzativi, e intestatarie di concessioni per l’occupazione di aree pubbliche, impugnarono innanzi al T.A.R. Puglia – Bari la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 19 novembre 2018 con cui la Provincia di Foggia aveva approvato il Regolamento provinciale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, abrogando il Regolamento previsto per l’applicazione di una tassa annua. Il Tribunale adito rigettò il ricorso. Avverso detta sentenza proposero appello le originarie ricorrenti. Con sentenza di Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: CU ET Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69569e0e25692b3ab07e6ced41b56dba Numero registro generale 12318/2021 Numero sezionale 163/2022 Numero di raccolta generale 17337/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 3 di 13 data 10 dicembre 2020 n. 7904 della sezione quinta il Consiglio di Stato rigettò l’appello. Osservò il giudice amministrativo, per quanto qui rileva, che, pur essendo i regolamenti in quanto fonti del diritto non soggetti ad onere motivazionale, doveva verificarsi se le prescrizioni contenute nelle disposizioni regolamentari non dessero luogo ad effetti discriminatori, irragionevoli o non proporzionati per i destinatari e che pertanto la Provincia di Foggia non era tenuta a dare puntualmente conto del percorso logico-argomentativo attraverso cui aveva trasfuso i criteri di cui all’art. 63, comma 2, d. lgs. n. 446 del 1997, relativi al canone per l’occupazione di suolo pubblico, nella cifra costituente sintesi numerica, oltre che del criterio “dell’entità dell’occupazione, espressa in metri quadrati o lineari”, anche “del valore economico della disponibilità dell’area” e “del sacrificio imposto alla collettività”. Aggiunse che, a fronte dell’apprezzamento del criterio del “valore economico della disponibilità dell’area” proposto dalle appellanti nei termini del reale valore economico dell’area occupata, ben altro era il valore per costoro della disponibilità dell’area, considerato che l’occupazione del sottosuolo per il passaggio dei cavidotti era imprescindibile per l’esercizio della loro attività d’impresa, per cui la concessione di occupazione di suolo pubblico costituiva un asset essenziale per le imprese operanti nel settore. Osservò ancora che, premessa la distinzione fra soggetti occupanti che erogano pubblici servizi e soggetti che producono e trasportano energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, non era configurabile uno sviamento di potere alla luce del principio solidaristico ricavabile dall’art. 3, comma 149, lett. h) legge n. 662 del 1996 e delle esigenze di bilancio come parametro determinante la tariffa, specie in funzione degli oneri di manutenzione derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, e che non era ravvisabile neanche la violazione del principio del legittimo Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: CU ET Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69569e0e25692b3ab07e6ced41b56dba Numero registro generale 12318/2021 Numero sezionale 163/2022 Numero di raccolta generale 17337/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 4 di 13 affidamento, essendo espressamente prevista negli atti concessori la possibile riparametrazione delle modalità di calcolo del canone. Infine osservò che le prescrizioni sulla modalità di determinazione del canone concessorio per l’occupazione del suolo pubblico era aspetto del tutto estraneo alla disciplina di derivazione euro- unitaria e attinente piuttosto all’organizzazione dei servizi amministrativi, rimessa in via di principio all’autonomia del singolo Stato, e che il riferimento nel considerando 62 della direttiva 2009/28/Ce ai “costi di connessione” come “oggettivi, trasparenti e non discriminatori” riguardava il costo di accesso alla rete per il produttore di energia, onere ben diverso da quello del canone concessorio, del quale la normativa europea non si occupava. Hanno proposto ricorso per cassazione Associazione Nazionale Energia del Vento (A.N.E.V.), IA Wind s.r.l., Margherita s.r.l., Volturino Wind s.r.l., Wind International Italy s.r.l., Helvetic Wind Eolo s.r.l., Domitilla Energia s.r.l., Ala s.r.l., E21 Energie Speciali s.r.l. sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero ha depositato le conclusioni scritte. E’ stata presentata memoria. Considerato che: con il primo motivo ai sensi degli artt. 362 cod. proc. civ., 110 c.p.a. e 111 Cost., si denuncia violazione e o falsa applicazione dell’art. 63, commi 2 e 3, d. lgs. n. 446 del 1997. Osserva la parte ricorrente che il giudice amministrativo non ha verificato se la disposizione regolamentare impugnata fosse rispettosa dei puntuali e rigidi criteri previsti dall’art. 63 d. lgs. n. 446 del 1997, avendo limitato il proprio scrutinio a valutare che gli effetti della disposizione non fossero discriminatori, irragionevoli o non proporzionati per i destinatari, con radicale stravolgimento delle norme di riferimento e negazione della tutela giurisdizionale. Aggiunge che risulta sovvertita anche la stessa essenza del Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: CU ET Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69569e0e25692b3ab07e6ced41b56dba Numero registro generale 12318/2021 Numero sezionale 163/2022 Numero di raccolta generale 17337/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 5 di 13 rapporto sinallagmatico che caratterizza il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche posto che per la sua natura di corrispettivo il canone non è rimesso alla incondizionata discrezionalità dell’amministrazione o ad esigenze di bilancio, ma è ancorato ai richiamati puntuali e rigidi criteri fissati dal legislatore e che pertanto si è verificato un indebito rifiuto di erogare la piena tutela giurisdizionale. Il motivo è inammissibile. In materia di ricorso per cassazione avverso le sentenze del giudice speciale, integra il vizio di rifiuto dell'esercizio della giurisdizione l'affermazione - contro la regula iuris che attribuisce a quel giudice il potere di dicere ius sulla domanda - che la situazione soggettiva fatta valere in giudizio è, in astratto, priva di tutela, allorché essa sia corredata dal rilievo della estraneità di tale situazione non solo alla propria giurisdizione ma anche a quella di ogni altro giudice;
mentre, ove tale affermazione sia accompagnata dal riconoscimento dell'esistenza dell'altrui giurisdizione, ricorre un'ipotesi di diniego della propria giurisdizione, l'uno e l'altro vizio, peraltro, risultando i soli sindacabili dalla Corte di cassazione ex art. 111 Cost., u.c., diversamente dall'erronea negazione, in concreto, della tutela alla situazione soggettiva azionata (Cass. Sez. U. n. 13976/2017). Affinché si abbia rifiuto o diniego di giurisdizione, occorre pertanto che una domanda sia stata proposta e che il giudice adito, nel declinare la giurisdizione, ritenga che la situazione soggettiva fatta valere in giudizio sia in astratto priva di tutela ovvero riconosca che, sulla stessa, la competenza giurisdizionale spetti ad un giudice appartenente ad un diverso plesso. In materia di controllo del rispetto del limite esterno della giurisdizione delle sentenze dei giudici speciali, che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione, il diniego di giustizia è così sindacabile solo in astratto, cioè in relazione all'estraneità del deciso rispetto alle attribuzioni Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: CU ET Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69569e0e25692b3ab07e6ced41b56dba Numero registro generale 12318/2021 Numero sezionale 163/2022 Numero di raccolta generale 17337/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 6 di 13 giurisdizionali dello stesso giudice, e mai in concreto (Cass. Sez. U. n. 30112/2021). La censura in modo evidente attiene all’erronea negazione in concreto della tutela domandata in quanto si denuncia l’avvenuta effettuazione dello scrutinio di legittimità del regolamento non sulla base delle prescrizioni normative, e dunque violando la regole di giudizio, con il conseguenziale mancato riconoscimento della tutela in concreto invocata. Con il secondo motivo, ai sensi degli artt. 362 cod. proc. civ., 110 c.p.a. e 111 Cost., osserva la parte ricorrente, anche alla luce dell’ordinanza n. 19598 del 2020 di queste Sezioni Unite, che l’interpretazione da parte del giudice amministrativo di una norma di diritto interno in termini contrastanti con il diritto dell’Unione europea dà luogo alla violazione di un limite esterno della giurisdizione, stante l’esigenza di prevenire la formazione di un giudicato contrastante con il diritto sovranazionale e che nella specie si era verificata la violazione di molteplici principi e disposizioni unionali. Precisa al riguardo che con l’introduzione di un esorbitante canone di concessione per l’interramento, nelle sedi stradali provinciali, dei cavi di connessione degli esistenti impianti FER alla rete elettrica nazionale, risultano violati i principi, previsti da numerose direttive, afferenti al processo di liberalizzazione del mercato interno dell’energia elettrica e di incentivazione dello sviluppo degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, principii peraltro conformi all’obiettivo del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea di creazione di un quadro giuridico stabile e favorevole alla protezione degli investimenti nel settore energetico, vietando l’applicazione di misure ingiustificate e discriminatorie quale quella di specie, caratterizzata dalla previsione di un canone solo per esigenze di bilancio e di reperimento delle risorse necessarie per l’espletamento dei servizi resi dalla Provincia. Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: CU ET Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69569e0e25692b3ab07e6ced41b56dba Numero registro generale 12318/2021 Numero sezionale 163/2022 Numero di raccolta generale 17337/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 7 di 13 Con il terzo motivo osserva la ricorrente che costituisce indebito rifiuto di esercizio della giurisdizione non avere osservato l’obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE con riferimento ai seguenti quesiti: se la normativa sovranazionale consentisse all’autorità nazionale di subordinare la concessione di suolo pubblico, per l’installazione dei cavidotti funzionali all’esercizio degli impianti FER, a uno sproporzionato onere economico in capo al richiedente;
se l’imposizione disposta dalla Provincia non introduca un nuovo ostacolo e un – arbitrario e discriminatorio – onere economico rispetto alla realizzazione degli impianti di produzione di energie rinnovabili in violazione della disciplina euro-unitaria. I motivi secondo e terzo, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili. Mediante le censure in esame viene veicolata una fattispecie di violazione dei limiti esterni della giurisdizione che si sarebbe perfezionata grazie alla trasgressione del diritto dell’Unione europea e alla omissione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Dopo la pronuncia n. 6 del 2018 della Corte costituzionale, in cui si è fra l’altro affermato che l’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in sede di controllo di giurisdizione, non può essere giustificato dalla violazione di norme dell'Unione europea giacché in tal caso si ricondurrebbe al controllo di giurisdizione un motivo di illegittimità estraneo all’istituto, si è andato consolidando nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite il principio che la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall'erronea interpretazione delle norme sostanziali nazionali o dei principi del diritto euro-unitario da parte del giudice amministrativo, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall'art. 111, comma 8, Cost. atteso che l'interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sé sola la violazione dei Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: CU ET Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69569e0e25692b3ab07e6ced41b56dba Numero registro generale 12318/2021 Numero sezionale 163/2022 Numero di raccolta generale 17337/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 8 di 13 limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione (fra le tante Cass. Sez. U. nn. 32773/2018, 8311/2019, 7926/2019, 29082/2019, 27770/2020, 29653/2020, 36899/2021). In tale quadro ermeneutico si è precisato che il contrasto delle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato con il diritto unionale non integra, di per sé, la fattispecie dell'eccesso di potere giurisdizionale, atteso che anche la violazione delle norme dell'Unione Europea o della CEDU dà luogo ad un motivo di illegittimità, sia pure particolarmente qualificata, che sfugge al controllo di giurisdizione della Corte di cassazione, né può essere attribuita rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio (Cass. Sez. U. nn. 29085/2019 e 6460/2020). Con l'ulteriore precisazione che la non sindacabilità, da parte della Corte di cassazione ex art. 111 Cost., comma 8, delle violazioni del diritto dell'Unione Europea ascrivibili alle sentenze pronunciate dagli organi di vertice delle magistrature speciali (nella specie, il Consiglio di Stato) è compatibile con il diritto dell'Unione, come interpretato della giurisprudenza costituzionale ed euro-unitario, in quanto correttamente ispirato ad esigenze di limitazione delle impugnazioni, oltre che conforme ai principi del giusto processo ed idoneo a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, tenuto conto che è rimessa ai singoli Stati l'individuazione degli strumenti processuali per assicurare tutela ai diritti riconosciuti dall'Unione (Cass. Sez. U. nn. 8588/2022, 21641/2021, 31311/2021,7839/2020, 32622/2018). Come rilevato dalla recente Cass. Sez. U. n. 1454/2022 (e successivamente da Cass. Sez. U. n. 2879/2022 e n. 5121/2022), la conformità dell'esposto orientamento giurisprudenziale ai principi di equivalenza ed effettività dal punto di vista del diritto dell'Unione Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: CU ET Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69569e0e25692b3ab07e6ced41b56dba Numero registro generale 12318/2021 Numero sezionale 163/2022 Numero di raccolta generale 17337/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 9 di 13 europea è stata riconosciuta dalla recente Corte. giust. 21 dicembre 2021 causa C-497/20, la quale, intervenuta a seguito del rinvio pregiudiziale disposto da queste Sezioni Unite con l’ordinanza n. 19598 del 2020, ha dichiarato che «l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, nonché l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione del diritto interno di uno Stato membro che, secondo la giurisprudenza nazionale, produce l’effetto che i singoli, quali gli offerenti che hanno partecipato a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, non possono contestare la conformità al diritto dell’Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa di tale Stato membro nell’ambito di un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro». Come compendiato di recente da Cass. Sez. U. nn. 31311/2021 e 1452/2022, l'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione - che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento) -, nonché di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: CU ET Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69569e0e25692b3ab07e6ced41b56dba Numero registro generale 12318/2021 Numero sezionale 163/2022 Numero di raccolta generale 17337/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 10 di 13 attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici, senza che tale ambito possa estendersi, di per sé, ai casi di sentenze "abnormi", "anomale" ovvero di uno "stravolgimento" radicale delle norme di riferimento;
sicché, tale vizio non è configurabile per errores in procedendo o in iudicando, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo. Precisa al riguardo sempre Cass. Sez. U. n. 1454/2022 che il controllo di giurisdizione non può estendersi al sindacato di sentenze di cui pur si contesti di essere abnormi o anomale ovvero di essere incorse in uno stravolgimento delle norme sostanziali o processuali di riferimento «pur quando si tratti di norme direttamente applicative del diritto dell'Unione europea». La sottrazione della violazione del diritto unionale all’area dell’eccesso di potere giurisdizionale non esclude ovviamente che il rifiuto di giurisdizione, quale negazione della cognizione giurisdizionale in termini assoluti, sia configurabile anche con riferimento ad una situazione soggettiva protetta direttamente da norme dell’Unione europea. Escludere che la violazione del diritto euro-unitario possa di per sé essere dedotta come error in iudicando o in procedendo mediante un ricorso per cassazione, non vale anche ad escludere che il motivo di giurisdizione, sub specie di rifiuto di esercizio del potere giurisdizionale, possa configurarsi con riferimento ad una norma dell’Unione. L’arretramento della giurisdizione, mediante la negazione che la materia possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale, costituisce fenomeno trasversale che tocca tutti i settori dell’ordinamento giuridico, potendo riguardare quindi sia una materia di diritto interno che una materia di diritto sovranazionale. Deve tuttavia trattarsi, come si è detto, della negazione della cognizione Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: CU ET Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69569e0e25692b3ab07e6ced41b56dba Numero registro generale 12318/2021 Numero sezionale 163/2022 Numero di raccolta generale 17337/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 11 di 13 giurisdizionale in termini assoluti, e dunque del rifiuto “in astratto”, frutto della negazione del potere in contrasto con la regola iuris che lo attribuisce, e non “in concreto”, quale esito della violazione di meri errores in iudicando o in procedendo, secondo il consolidato orientamento di queste Sezioni Unite (fra le tante, da ultimo, Cass. Sez. U. nn. 37552/2021, 32674/2021, 32673/2021, 18259/2021, 8848/2020) Il motivo di ricorso in esame, benché nel corso dell’articolazione richiami il diniego in giurisdizione, è in realtà costruito sulla denuncia della mera violazione del diritto euro-unitario la quale di per sé resta nell’ambito dell’error in iudicando o in procedendo e non configura quindi un fenomeno di arretramento della giurisdizione. Nei limiti della censura di error in procedendo resta anche la denuncia di omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. La giurisprudenza di queste Sezioni Unite, coerentemente alle conclusioni raggiunte sul tema della trasgressione del diritto euro- unitario, è nel senso che non è affetta dal vizio di eccesso di potere giurisdizionale, ed è pertanto insindacabile sotto il profilo della violazione del limite esterno della giurisdizione, la decisione, adottata dal Consiglio di Stato, di non disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia (Cass. Sez. U. nn. 7839/2020, 24107/2020). La decisione se attivare o meno il rinvio pregiudiziale, ha precisato Cass. Sez. U. n. 24107/2020, va risolta dal giudice nazionale sotto la propria responsabilità, perché solo a costui spetta «il compito di valutare se la corretta applicazione del diritto dell’Unione si imponga con un’evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio e, di conseguenza, di decidere se astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell’Unione che è stata sollevata dinanzi ad esso». La mancata proposizione del rinvio pregiudiziale, ove ne ricorrano i presupposti di obbligatorietà, comporterebbe indubbiamente violazione di diritto Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: CU ET Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69569e0e25692b3ab07e6ced41b56dba Numero registro generale 12318/2021 Numero sezionale 163/2022 Numero di raccolta generale 17337/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 12 di 13 nei termini dell’error in procedendo, ma un simile sindacato esula, come è evidente, dal controllo di giurisdizione che spetta alla Corte di Cassazione. Per le stesse ragioni integra un mero error in iudicando l’inosservanza da parte del Consiglio di Stato delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia in sede pregiudiziale (Cass. Sez. U. n. 26920/2021). Ove infine si ritenga che con il terzo motivo si intenda sollecitare queste Sezioni Unite a disporre il rinvio pregiudiziale, un tale sollecitazione sarebbe da disattendere giacché, come rilevato da Cass. Sez. U. 1454/2022, la pronuncia su tali questioni da parte della Corte di giustizia dell'Unione Europea sarebbe funzionale a disvelare eventuali errori in cui il Consiglio di Stato possa essere incorso nell'interpretazione e applicazione di disposizioni sostanziali o processuali di diritto interno applicative del diritto dell'Unione, ma tali errori, per quanto sopra osservato, non sarebbero comunque scrutinabili da queste Sezioni Unite, non attenendo a motivi di giurisdizione e non potendo quindi condurre in nessun caso alla cassazione dell'impugnata sentenza ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: CU ET Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69569e0e25692b3ab07e6ced41b56dba Numero registro generale 12318/2021 Numero sezionale 163/2022 Numero di raccolta generale 17337/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 13 di 13 giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 5 aprile 2022 Il Presidente Dott. Pietro Curzio Numero registro generale 12318/2021 Numero sezionale 163/2022 Numero di raccolta generale 17337/2022 Data pubblicazione 27/05/2022
Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: CU ET Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69569e0e25692b3ab07e6ced41b56dba Civile Ord. Sez. U Num. 17337 Anno 2022 Presidente: AV CO Relatore: OD NR Data pubblicazione: 27/05/2022 2 di 13
- ricorrenti -
contro PROVINCIA DI FOGGIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANGELO EMO 56, presso lo studio dell'avvocato SERGIO DELVINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato NICOLA MARTINO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 7904/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 10/12/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2022 dal Consigliere NR OD;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto LUIGI SALVATO, il quale chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso. Rilevato che: Associazione Nazionale Energia del Vento (A.N.E.V.), quale associazione di categoria fra imprese esercenti l’attività di produzione di elettricità da energia elettrica, nonché IA Wind s.r.l., Margherita s.r.l., Volturino Wind s.r.l., Wind International Italy s.r.l., Helvetic Wind Eolo s.r.l., Domitilla Energia s.r.l., Ala s.r.l., E21 Energie Speciali s.r.l., tutte imprese titolari di impianti alimentati dalla fonte eolica, in forza di titoli autorizzativi, e intestatarie di concessioni per l’occupazione di aree pubbliche, impugnarono innanzi al T.A.R. Puglia – Bari la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 19 novembre 2018 con cui la Provincia di Foggia aveva approvato il Regolamento provinciale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, abrogando il Regolamento previsto per l’applicazione di una tassa annua. Il Tribunale adito rigettò il ricorso. Avverso detta sentenza proposero appello le originarie ricorrenti. Con sentenza di Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: CU ET Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69569e0e25692b3ab07e6ced41b56dba Numero registro generale 12318/2021 Numero sezionale 163/2022 Numero di raccolta generale 17337/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 3 di 13 data 10 dicembre 2020 n. 7904 della sezione quinta il Consiglio di Stato rigettò l’appello. Osservò il giudice amministrativo, per quanto qui rileva, che, pur essendo i regolamenti in quanto fonti del diritto non soggetti ad onere motivazionale, doveva verificarsi se le prescrizioni contenute nelle disposizioni regolamentari non dessero luogo ad effetti discriminatori, irragionevoli o non proporzionati per i destinatari e che pertanto la Provincia di Foggia non era tenuta a dare puntualmente conto del percorso logico-argomentativo attraverso cui aveva trasfuso i criteri di cui all’art. 63, comma 2, d. lgs. n. 446 del 1997, relativi al canone per l’occupazione di suolo pubblico, nella cifra costituente sintesi numerica, oltre che del criterio “dell’entità dell’occupazione, espressa in metri quadrati o lineari”, anche “del valore economico della disponibilità dell’area” e “del sacrificio imposto alla collettività”. Aggiunse che, a fronte dell’apprezzamento del criterio del “valore economico della disponibilità dell’area” proposto dalle appellanti nei termini del reale valore economico dell’area occupata, ben altro era il valore per costoro della disponibilità dell’area, considerato che l’occupazione del sottosuolo per il passaggio dei cavidotti era imprescindibile per l’esercizio della loro attività d’impresa, per cui la concessione di occupazione di suolo pubblico costituiva un asset essenziale per le imprese operanti nel settore. Osservò ancora che, premessa la distinzione fra soggetti occupanti che erogano pubblici servizi e soggetti che producono e trasportano energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, non era configurabile uno sviamento di potere alla luce del principio solidaristico ricavabile dall’art. 3, comma 149, lett. h) legge n. 662 del 1996 e delle esigenze di bilancio come parametro determinante la tariffa, specie in funzione degli oneri di manutenzione derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, e che non era ravvisabile neanche la violazione del principio del legittimo Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: CU ET Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69569e0e25692b3ab07e6ced41b56dba Numero registro generale 12318/2021 Numero sezionale 163/2022 Numero di raccolta generale 17337/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 4 di 13 affidamento, essendo espressamente prevista negli atti concessori la possibile riparametrazione delle modalità di calcolo del canone. Infine osservò che le prescrizioni sulla modalità di determinazione del canone concessorio per l’occupazione del suolo pubblico era aspetto del tutto estraneo alla disciplina di derivazione euro- unitaria e attinente piuttosto all’organizzazione dei servizi amministrativi, rimessa in via di principio all’autonomia del singolo Stato, e che il riferimento nel considerando 62 della direttiva 2009/28/Ce ai “costi di connessione” come “oggettivi, trasparenti e non discriminatori” riguardava il costo di accesso alla rete per il produttore di energia, onere ben diverso da quello del canone concessorio, del quale la normativa europea non si occupava. Hanno proposto ricorso per cassazione Associazione Nazionale Energia del Vento (A.N.E.V.), IA Wind s.r.l., Margherita s.r.l., Volturino Wind s.r.l., Wind International Italy s.r.l., Helvetic Wind Eolo s.r.l., Domitilla Energia s.r.l., Ala s.r.l., E21 Energie Speciali s.r.l. sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero ha depositato le conclusioni scritte. E’ stata presentata memoria. Considerato che: con il primo motivo ai sensi degli artt. 362 cod. proc. civ., 110 c.p.a. e 111 Cost., si denuncia violazione e o falsa applicazione dell’art. 63, commi 2 e 3, d. lgs. n. 446 del 1997. Osserva la parte ricorrente che il giudice amministrativo non ha verificato se la disposizione regolamentare impugnata fosse rispettosa dei puntuali e rigidi criteri previsti dall’art. 63 d. lgs. n. 446 del 1997, avendo limitato il proprio scrutinio a valutare che gli effetti della disposizione non fossero discriminatori, irragionevoli o non proporzionati per i destinatari, con radicale stravolgimento delle norme di riferimento e negazione della tutela giurisdizionale. Aggiunge che risulta sovvertita anche la stessa essenza del Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: CU ET Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69569e0e25692b3ab07e6ced41b56dba Numero registro generale 12318/2021 Numero sezionale 163/2022 Numero di raccolta generale 17337/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 5 di 13 rapporto sinallagmatico che caratterizza il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche posto che per la sua natura di corrispettivo il canone non è rimesso alla incondizionata discrezionalità dell’amministrazione o ad esigenze di bilancio, ma è ancorato ai richiamati puntuali e rigidi criteri fissati dal legislatore e che pertanto si è verificato un indebito rifiuto di erogare la piena tutela giurisdizionale. Il motivo è inammissibile. In materia di ricorso per cassazione avverso le sentenze del giudice speciale, integra il vizio di rifiuto dell'esercizio della giurisdizione l'affermazione - contro la regula iuris che attribuisce a quel giudice il potere di dicere ius sulla domanda - che la situazione soggettiva fatta valere in giudizio è, in astratto, priva di tutela, allorché essa sia corredata dal rilievo della estraneità di tale situazione non solo alla propria giurisdizione ma anche a quella di ogni altro giudice;
mentre, ove tale affermazione sia accompagnata dal riconoscimento dell'esistenza dell'altrui giurisdizione, ricorre un'ipotesi di diniego della propria giurisdizione, l'uno e l'altro vizio, peraltro, risultando i soli sindacabili dalla Corte di cassazione ex art. 111 Cost., u.c., diversamente dall'erronea negazione, in concreto, della tutela alla situazione soggettiva azionata (Cass. Sez. U. n. 13976/2017). Affinché si abbia rifiuto o diniego di giurisdizione, occorre pertanto che una domanda sia stata proposta e che il giudice adito, nel declinare la giurisdizione, ritenga che la situazione soggettiva fatta valere in giudizio sia in astratto priva di tutela ovvero riconosca che, sulla stessa, la competenza giurisdizionale spetti ad un giudice appartenente ad un diverso plesso. In materia di controllo del rispetto del limite esterno della giurisdizione delle sentenze dei giudici speciali, che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione, il diniego di giustizia è così sindacabile solo in astratto, cioè in relazione all'estraneità del deciso rispetto alle attribuzioni Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: CU ET Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69569e0e25692b3ab07e6ced41b56dba Numero registro generale 12318/2021 Numero sezionale 163/2022 Numero di raccolta generale 17337/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 6 di 13 giurisdizionali dello stesso giudice, e mai in concreto (Cass. Sez. U. n. 30112/2021). La censura in modo evidente attiene all’erronea negazione in concreto della tutela domandata in quanto si denuncia l’avvenuta effettuazione dello scrutinio di legittimità del regolamento non sulla base delle prescrizioni normative, e dunque violando la regole di giudizio, con il conseguenziale mancato riconoscimento della tutela in concreto invocata. Con il secondo motivo, ai sensi degli artt. 362 cod. proc. civ., 110 c.p.a. e 111 Cost., osserva la parte ricorrente, anche alla luce dell’ordinanza n. 19598 del 2020 di queste Sezioni Unite, che l’interpretazione da parte del giudice amministrativo di una norma di diritto interno in termini contrastanti con il diritto dell’Unione europea dà luogo alla violazione di un limite esterno della giurisdizione, stante l’esigenza di prevenire la formazione di un giudicato contrastante con il diritto sovranazionale e che nella specie si era verificata la violazione di molteplici principi e disposizioni unionali. Precisa al riguardo che con l’introduzione di un esorbitante canone di concessione per l’interramento, nelle sedi stradali provinciali, dei cavi di connessione degli esistenti impianti FER alla rete elettrica nazionale, risultano violati i principi, previsti da numerose direttive, afferenti al processo di liberalizzazione del mercato interno dell’energia elettrica e di incentivazione dello sviluppo degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, principii peraltro conformi all’obiettivo del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea di creazione di un quadro giuridico stabile e favorevole alla protezione degli investimenti nel settore energetico, vietando l’applicazione di misure ingiustificate e discriminatorie quale quella di specie, caratterizzata dalla previsione di un canone solo per esigenze di bilancio e di reperimento delle risorse necessarie per l’espletamento dei servizi resi dalla Provincia. Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: CU ET Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69569e0e25692b3ab07e6ced41b56dba Numero registro generale 12318/2021 Numero sezionale 163/2022 Numero di raccolta generale 17337/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 7 di 13 Con il terzo motivo osserva la ricorrente che costituisce indebito rifiuto di esercizio della giurisdizione non avere osservato l’obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE con riferimento ai seguenti quesiti: se la normativa sovranazionale consentisse all’autorità nazionale di subordinare la concessione di suolo pubblico, per l’installazione dei cavidotti funzionali all’esercizio degli impianti FER, a uno sproporzionato onere economico in capo al richiedente;
se l’imposizione disposta dalla Provincia non introduca un nuovo ostacolo e un – arbitrario e discriminatorio – onere economico rispetto alla realizzazione degli impianti di produzione di energie rinnovabili in violazione della disciplina euro-unitaria. I motivi secondo e terzo, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili. Mediante le censure in esame viene veicolata una fattispecie di violazione dei limiti esterni della giurisdizione che si sarebbe perfezionata grazie alla trasgressione del diritto dell’Unione europea e alla omissione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Dopo la pronuncia n. 6 del 2018 della Corte costituzionale, in cui si è fra l’altro affermato che l’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in sede di controllo di giurisdizione, non può essere giustificato dalla violazione di norme dell'Unione europea giacché in tal caso si ricondurrebbe al controllo di giurisdizione un motivo di illegittimità estraneo all’istituto, si è andato consolidando nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite il principio che la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall'erronea interpretazione delle norme sostanziali nazionali o dei principi del diritto euro-unitario da parte del giudice amministrativo, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall'art. 111, comma 8, Cost. atteso che l'interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sé sola la violazione dei Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: CU ET Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69569e0e25692b3ab07e6ced41b56dba Numero registro generale 12318/2021 Numero sezionale 163/2022 Numero di raccolta generale 17337/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 8 di 13 limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione (fra le tante Cass. Sez. U. nn. 32773/2018, 8311/2019, 7926/2019, 29082/2019, 27770/2020, 29653/2020, 36899/2021). In tale quadro ermeneutico si è precisato che il contrasto delle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato con il diritto unionale non integra, di per sé, la fattispecie dell'eccesso di potere giurisdizionale, atteso che anche la violazione delle norme dell'Unione Europea o della CEDU dà luogo ad un motivo di illegittimità, sia pure particolarmente qualificata, che sfugge al controllo di giurisdizione della Corte di cassazione, né può essere attribuita rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio (Cass. Sez. U. nn. 29085/2019 e 6460/2020). Con l'ulteriore precisazione che la non sindacabilità, da parte della Corte di cassazione ex art. 111 Cost., comma 8, delle violazioni del diritto dell'Unione Europea ascrivibili alle sentenze pronunciate dagli organi di vertice delle magistrature speciali (nella specie, il Consiglio di Stato) è compatibile con il diritto dell'Unione, come interpretato della giurisprudenza costituzionale ed euro-unitario, in quanto correttamente ispirato ad esigenze di limitazione delle impugnazioni, oltre che conforme ai principi del giusto processo ed idoneo a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, tenuto conto che è rimessa ai singoli Stati l'individuazione degli strumenti processuali per assicurare tutela ai diritti riconosciuti dall'Unione (Cass. Sez. U. nn. 8588/2022, 21641/2021, 31311/2021,7839/2020, 32622/2018). Come rilevato dalla recente Cass. Sez. U. n. 1454/2022 (e successivamente da Cass. Sez. U. n. 2879/2022 e n. 5121/2022), la conformità dell'esposto orientamento giurisprudenziale ai principi di equivalenza ed effettività dal punto di vista del diritto dell'Unione Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: CU ET Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69569e0e25692b3ab07e6ced41b56dba Numero registro generale 12318/2021 Numero sezionale 163/2022 Numero di raccolta generale 17337/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 9 di 13 europea è stata riconosciuta dalla recente Corte. giust. 21 dicembre 2021 causa C-497/20, la quale, intervenuta a seguito del rinvio pregiudiziale disposto da queste Sezioni Unite con l’ordinanza n. 19598 del 2020, ha dichiarato che «l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, nonché l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione del diritto interno di uno Stato membro che, secondo la giurisprudenza nazionale, produce l’effetto che i singoli, quali gli offerenti che hanno partecipato a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, non possono contestare la conformità al diritto dell’Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa di tale Stato membro nell’ambito di un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro». Come compendiato di recente da Cass. Sez. U. nn. 31311/2021 e 1452/2022, l'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione - che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento) -, nonché di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: CU ET Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69569e0e25692b3ab07e6ced41b56dba Numero registro generale 12318/2021 Numero sezionale 163/2022 Numero di raccolta generale 17337/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 10 di 13 attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici, senza che tale ambito possa estendersi, di per sé, ai casi di sentenze "abnormi", "anomale" ovvero di uno "stravolgimento" radicale delle norme di riferimento;
sicché, tale vizio non è configurabile per errores in procedendo o in iudicando, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo. Precisa al riguardo sempre Cass. Sez. U. n. 1454/2022 che il controllo di giurisdizione non può estendersi al sindacato di sentenze di cui pur si contesti di essere abnormi o anomale ovvero di essere incorse in uno stravolgimento delle norme sostanziali o processuali di riferimento «pur quando si tratti di norme direttamente applicative del diritto dell'Unione europea». La sottrazione della violazione del diritto unionale all’area dell’eccesso di potere giurisdizionale non esclude ovviamente che il rifiuto di giurisdizione, quale negazione della cognizione giurisdizionale in termini assoluti, sia configurabile anche con riferimento ad una situazione soggettiva protetta direttamente da norme dell’Unione europea. Escludere che la violazione del diritto euro-unitario possa di per sé essere dedotta come error in iudicando o in procedendo mediante un ricorso per cassazione, non vale anche ad escludere che il motivo di giurisdizione, sub specie di rifiuto di esercizio del potere giurisdizionale, possa configurarsi con riferimento ad una norma dell’Unione. L’arretramento della giurisdizione, mediante la negazione che la materia possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale, costituisce fenomeno trasversale che tocca tutti i settori dell’ordinamento giuridico, potendo riguardare quindi sia una materia di diritto interno che una materia di diritto sovranazionale. Deve tuttavia trattarsi, come si è detto, della negazione della cognizione Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: CU ET Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69569e0e25692b3ab07e6ced41b56dba Numero registro generale 12318/2021 Numero sezionale 163/2022 Numero di raccolta generale 17337/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 11 di 13 giurisdizionale in termini assoluti, e dunque del rifiuto “in astratto”, frutto della negazione del potere in contrasto con la regola iuris che lo attribuisce, e non “in concreto”, quale esito della violazione di meri errores in iudicando o in procedendo, secondo il consolidato orientamento di queste Sezioni Unite (fra le tante, da ultimo, Cass. Sez. U. nn. 37552/2021, 32674/2021, 32673/2021, 18259/2021, 8848/2020) Il motivo di ricorso in esame, benché nel corso dell’articolazione richiami il diniego in giurisdizione, è in realtà costruito sulla denuncia della mera violazione del diritto euro-unitario la quale di per sé resta nell’ambito dell’error in iudicando o in procedendo e non configura quindi un fenomeno di arretramento della giurisdizione. Nei limiti della censura di error in procedendo resta anche la denuncia di omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. La giurisprudenza di queste Sezioni Unite, coerentemente alle conclusioni raggiunte sul tema della trasgressione del diritto euro- unitario, è nel senso che non è affetta dal vizio di eccesso di potere giurisdizionale, ed è pertanto insindacabile sotto il profilo della violazione del limite esterno della giurisdizione, la decisione, adottata dal Consiglio di Stato, di non disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia (Cass. Sez. U. nn. 7839/2020, 24107/2020). La decisione se attivare o meno il rinvio pregiudiziale, ha precisato Cass. Sez. U. n. 24107/2020, va risolta dal giudice nazionale sotto la propria responsabilità, perché solo a costui spetta «il compito di valutare se la corretta applicazione del diritto dell’Unione si imponga con un’evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio e, di conseguenza, di decidere se astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell’Unione che è stata sollevata dinanzi ad esso». La mancata proposizione del rinvio pregiudiziale, ove ne ricorrano i presupposti di obbligatorietà, comporterebbe indubbiamente violazione di diritto Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: CU ET Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69569e0e25692b3ab07e6ced41b56dba Numero registro generale 12318/2021 Numero sezionale 163/2022 Numero di raccolta generale 17337/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 12 di 13 nei termini dell’error in procedendo, ma un simile sindacato esula, come è evidente, dal controllo di giurisdizione che spetta alla Corte di Cassazione. Per le stesse ragioni integra un mero error in iudicando l’inosservanza da parte del Consiglio di Stato delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia in sede pregiudiziale (Cass. Sez. U. n. 26920/2021). Ove infine si ritenga che con il terzo motivo si intenda sollecitare queste Sezioni Unite a disporre il rinvio pregiudiziale, un tale sollecitazione sarebbe da disattendere giacché, come rilevato da Cass. Sez. U. 1454/2022, la pronuncia su tali questioni da parte della Corte di giustizia dell'Unione Europea sarebbe funzionale a disvelare eventuali errori in cui il Consiglio di Stato possa essere incorso nell'interpretazione e applicazione di disposizioni sostanziali o processuali di diritto interno applicative del diritto dell'Unione, ma tali errori, per quanto sopra osservato, non sarebbero comunque scrutinabili da queste Sezioni Unite, non attenendo a motivi di giurisdizione e non potendo quindi condurre in nessun caso alla cassazione dell'impugnata sentenza ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: CU ET Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69569e0e25692b3ab07e6ced41b56dba Numero registro generale 12318/2021 Numero sezionale 163/2022 Numero di raccolta generale 17337/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 13 di 13 giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 5 aprile 2022 Il Presidente Dott. Pietro Curzio Numero registro generale 12318/2021 Numero sezionale 163/2022 Numero di raccolta generale 17337/2022 Data pubblicazione 27/05/2022