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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 15/12/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2419/2025
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
IA AN - Presidente
Benedetta ON - Giudice relatore
Ivan Rauzi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per separazione giudiziale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio iscritta al n. R.G. 2419/2025 promossa da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Parte_1
ER e RA ME, giusta procura in atti
- parte ricorrente - contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Annelise Filz, Controparte_1 giusta procura in atti
- parte convenuta -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10/08/2025 la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Parte_1
Bolzano, chiedendo pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi e, una volta maturati i requisiti di legge, lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 4 2. Con comparsa di costituzione depositata in data 27.10.2025 con domanda riconvenzionale di addebito della separazione si costituito in giudizio Controparte_1
I coniugi, sentiti dal giudice delegato all'udienza fissata per il tentativo di conciliazione, non si sono riconciliati, manifestando così seria e meditata volontà di separarsi.
Alla suddetta udienza le parti hanno però formulato conclusioni concordi. Il pubblico ministero in data 01.12.2025 ha concluso “per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti”.
3. Le parti concordano nel ritenere fallito il loro matrimonio e nel chiedere, quindi, la pronuncia di separazione. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta dagli atti e fa ritenere altamente improbabile una ripresa della comunione di vita. Sussistono, quindi, i presupposti dell'art. 151 cc e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta delle parti in atti.
4. Alle condizioni di separazione proposte dalle parti nelle conclusioni congiuntamente formulate non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in data 6 settembre 2014 a Salorno (BZ), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni, di talché non è stato necessario adottare i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. per lo scioglimento della comunione.
La minore, di soli anni quattro, non è stata sentita, apparendo peraltro il suo ascolto manifestamente superfluo alla luce delle conclusioni concordemente formulate dalle parti (cfr. artt. 337-octies cc).
5. Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti come da loro richiesta.
Le conclusioni concordi rassegnate dalle parti vanno, quindi, integralmente accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss cc, 337 bis ss cc e 473 bis 47 ss cpc e ritenuta la propria competenza pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi
, nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...], Controparte_1
pagina 2 di 4 coniugatisi a Salorno (BZ) il 06/09/2014 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Salorno sub numero 5, parte I, anno 2014, nonché nel registro di Stato civile del Comune di
Rovereto al n. 78, p. II s.c. anno 2014 dispone che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni formulate dalle parti in modo congiunto:
“Voglia il Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre, assieme alla quale vivrà nella casa coniugale sita in
Salorno (BZ), via Dante Alighieri n. 7 e presso la quale manterrà la propria residenza anagrafica;
3) prevedersi in capo al padre l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario Controparte_1 della figlia nella misura di euro 300,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT
(con base dicembre 2025 e rivalutazione a dicembre 2026), da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sulle coordinate che la ricorrente gli fornirà;
4) stabilire che le spese straordinarie nell'interesse della figlia siano ripartite al 50% tra i genitori.
Le parti prevedono fin d'ora che le spese straordinarie superiori ad euro 200,00 dovranno essere previamente concordate. Con riferimento a questo profilo troverà applicazione il protocollo CNF;
5) assegnare la casa coniugale sita in Salorno (BZ), via Dante Alighieri n. 7, alla madre Pt_1
insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, affinché la stessa possa viverci insieme
[...] alla figlia;
6) disciplinare il diritto di vista del padre nei seguenti termini:
a. a fine settimana alterni il sig. avrà la figlia con sé dall'uscita dall'asilo/scuola del CP_1 venerdì (ore 16:00) fino alla domenica sera (entro le 20:30/21.00), con possibilità di riaccompagnarla direttamente all'asilo/scuola il lunedì mattina o a casa della madre entro le ore 9:00, comunicandolo previamente nella giornata di domenica. La madre provvederà poi a riprenderla a scuola il lunedì pomeriggio;
b. infrasettimanalmente, nelle settimane in cui nel fine settimana è con la mamma, il Sig. Per_1 terrà con sé la figlia il martedì dall'uscita dalla uscita dall'asilo/scuola al CP_1 Per_1 mercoledì mattina, nonché il venerdì dall'uscita dalla scuola alle ore 16:00 fino al sabato alle ore 10:00;
pagina 3 di 4 c. infrasettimanalmente, nelle altre settimane, il Sig. terrà con sé la figlia il CP_1 Per_1 martedì dall'uscita da scuola (ore 16:00) fino alle ore 18:30, con possibilità di riaccompagnarla a scuola il giorno successivo, previo accordo con la madre;
d. due settimane, anche non consecutive, in estate con ciascun genitore da concordarsi entro fine febbraio;
metà vacanze natalizie e pasquali, alternando il giorno di Natale e quello della
Vigilia, Pasqua e Pasquetta. Nello specifico, il primo periodo di vacanze natalizie verranno trascorse con il padre e il secondo con la madre. Quanto alle vacanze di carnevale e ai ponti, le parti si impegnano a concordare la permanenza e ripartizione entro ottobre di ogni anno;
e. le parti si impegnano fin da ora a ridiscutere la regolamentazione attuale sul diritto di visita padre-figlia circa un possibile ampliamento, una volta che la figlia inizierà la scuola elementare;
7) l'assegno provinciale al nucleo spetterà interamente alla madre;
invece, l'assegno unico e le detrazioni fiscali per le spese saranno ripartiti al 50% tra i due genitori oppure da chi avrà sostenuto interamente la spesa;
8) dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e, per tale motivo, non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
9) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1° dicembre
1970, n. 898;
10) una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e in data 6 Parte_1 Controparte_1 settembre 2014 e trascritto nel registro dello stato civile dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e trascritto al n. 5 del Registro dello stato civile del Comune di Salorno e al n.
78 P. II S. C Anno 2014 dei registri dello stato civile del Comune di Rovereto, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
11) confermare le condizioni di cui ai punti 1-9) e 12) anche in sede di divorzio;
12) spese di lite compensate”.
Le spese del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Bolzano, in Camera di consiglio il 09/12/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Benedetta ON IA AN
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2419/2025
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
IA AN - Presidente
Benedetta ON - Giudice relatore
Ivan Rauzi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per separazione giudiziale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio iscritta al n. R.G. 2419/2025 promossa da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Parte_1
ER e RA ME, giusta procura in atti
- parte ricorrente - contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Annelise Filz, Controparte_1 giusta procura in atti
- parte convenuta -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10/08/2025 la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Parte_1
Bolzano, chiedendo pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi e, una volta maturati i requisiti di legge, lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 4 2. Con comparsa di costituzione depositata in data 27.10.2025 con domanda riconvenzionale di addebito della separazione si costituito in giudizio Controparte_1
I coniugi, sentiti dal giudice delegato all'udienza fissata per il tentativo di conciliazione, non si sono riconciliati, manifestando così seria e meditata volontà di separarsi.
Alla suddetta udienza le parti hanno però formulato conclusioni concordi. Il pubblico ministero in data 01.12.2025 ha concluso “per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti”.
3. Le parti concordano nel ritenere fallito il loro matrimonio e nel chiedere, quindi, la pronuncia di separazione. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta dagli atti e fa ritenere altamente improbabile una ripresa della comunione di vita. Sussistono, quindi, i presupposti dell'art. 151 cc e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta delle parti in atti.
4. Alle condizioni di separazione proposte dalle parti nelle conclusioni congiuntamente formulate non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in data 6 settembre 2014 a Salorno (BZ), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni, di talché non è stato necessario adottare i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. per lo scioglimento della comunione.
La minore, di soli anni quattro, non è stata sentita, apparendo peraltro il suo ascolto manifestamente superfluo alla luce delle conclusioni concordemente formulate dalle parti (cfr. artt. 337-octies cc).
5. Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti come da loro richiesta.
Le conclusioni concordi rassegnate dalle parti vanno, quindi, integralmente accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss cc, 337 bis ss cc e 473 bis 47 ss cpc e ritenuta la propria competenza pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi
, nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...], Controparte_1
pagina 2 di 4 coniugatisi a Salorno (BZ) il 06/09/2014 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Salorno sub numero 5, parte I, anno 2014, nonché nel registro di Stato civile del Comune di
Rovereto al n. 78, p. II s.c. anno 2014 dispone che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni formulate dalle parti in modo congiunto:
“Voglia il Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre, assieme alla quale vivrà nella casa coniugale sita in
Salorno (BZ), via Dante Alighieri n. 7 e presso la quale manterrà la propria residenza anagrafica;
3) prevedersi in capo al padre l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario Controparte_1 della figlia nella misura di euro 300,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT
(con base dicembre 2025 e rivalutazione a dicembre 2026), da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sulle coordinate che la ricorrente gli fornirà;
4) stabilire che le spese straordinarie nell'interesse della figlia siano ripartite al 50% tra i genitori.
Le parti prevedono fin d'ora che le spese straordinarie superiori ad euro 200,00 dovranno essere previamente concordate. Con riferimento a questo profilo troverà applicazione il protocollo CNF;
5) assegnare la casa coniugale sita in Salorno (BZ), via Dante Alighieri n. 7, alla madre Pt_1
insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, affinché la stessa possa viverci insieme
[...] alla figlia;
6) disciplinare il diritto di vista del padre nei seguenti termini:
a. a fine settimana alterni il sig. avrà la figlia con sé dall'uscita dall'asilo/scuola del CP_1 venerdì (ore 16:00) fino alla domenica sera (entro le 20:30/21.00), con possibilità di riaccompagnarla direttamente all'asilo/scuola il lunedì mattina o a casa della madre entro le ore 9:00, comunicandolo previamente nella giornata di domenica. La madre provvederà poi a riprenderla a scuola il lunedì pomeriggio;
b. infrasettimanalmente, nelle settimane in cui nel fine settimana è con la mamma, il Sig. Per_1 terrà con sé la figlia il martedì dall'uscita dalla uscita dall'asilo/scuola al CP_1 Per_1 mercoledì mattina, nonché il venerdì dall'uscita dalla scuola alle ore 16:00 fino al sabato alle ore 10:00;
pagina 3 di 4 c. infrasettimanalmente, nelle altre settimane, il Sig. terrà con sé la figlia il CP_1 Per_1 martedì dall'uscita da scuola (ore 16:00) fino alle ore 18:30, con possibilità di riaccompagnarla a scuola il giorno successivo, previo accordo con la madre;
d. due settimane, anche non consecutive, in estate con ciascun genitore da concordarsi entro fine febbraio;
metà vacanze natalizie e pasquali, alternando il giorno di Natale e quello della
Vigilia, Pasqua e Pasquetta. Nello specifico, il primo periodo di vacanze natalizie verranno trascorse con il padre e il secondo con la madre. Quanto alle vacanze di carnevale e ai ponti, le parti si impegnano a concordare la permanenza e ripartizione entro ottobre di ogni anno;
e. le parti si impegnano fin da ora a ridiscutere la regolamentazione attuale sul diritto di visita padre-figlia circa un possibile ampliamento, una volta che la figlia inizierà la scuola elementare;
7) l'assegno provinciale al nucleo spetterà interamente alla madre;
invece, l'assegno unico e le detrazioni fiscali per le spese saranno ripartiti al 50% tra i due genitori oppure da chi avrà sostenuto interamente la spesa;
8) dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e, per tale motivo, non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
9) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1° dicembre
1970, n. 898;
10) una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e in data 6 Parte_1 Controparte_1 settembre 2014 e trascritto nel registro dello stato civile dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e trascritto al n. 5 del Registro dello stato civile del Comune di Salorno e al n.
78 P. II S. C Anno 2014 dei registri dello stato civile del Comune di Rovereto, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
11) confermare le condizioni di cui ai punti 1-9) e 12) anche in sede di divorzio;
12) spese di lite compensate”.
Le spese del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Bolzano, in Camera di consiglio il 09/12/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Benedetta ON IA AN
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