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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 2861/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Rossella Milone Presidente dr.ssa Beatrice Siccardi Consigliere est. dr.ssa Emanuela Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2861/2023 promossa
DA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Luca Parte_1 C.F._1
Verrienti ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec Email_1
giusta procura in atti
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
Controparte_1
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Renzo Ristuccia ed elettivamente
[...] P.IVA_1
domiciliato presso il suo studio in Milano, via Monte Napoleone n. 20, giusta procura in atti
RESISTENTE
Avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo
Sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
“Respinta ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, sia di merito, sia istruttoria;
pagina 1 di 15 Previa fissazione di udienza pubblica per la discussione del ricorso in opposizione ai sensi del T.U.F. – art. 195, comma 4;
Previa ammissione di audizione personale della ricorrente ai sensi del T.U.F. – art. 195, comma 7, secondo alinea;
Previa ammissione, anche d'ufficio, dei mezzi di prova ritenuti necessari ai sensi del T.U.F. – art. 195, comma 7, primo alinea, tra cui la prova testimoniale: vero che “Confermo la dichiarazione 11-4-2023 che mi viene rammostrata” (v. doc. 19 e doc. 20); “Riconosco di mai aver riferito a di Parte_1 essere stato sospeso dall'Albo ad opera di OCF;
Riconosco di mai aver frequentato gli uffici personali di in Livorno, Via Maggi 16; e di aver indirizzato a solo alcuni ex Parte_1 Parte_1
clienti del mio portafoglio presso FI e, poi, presso , mentre altri clienti sono stati CP_2 indirizzati verso altri consulenti finanziari di altre banche” dedotta dalla ricorrente con indicazione a teste di , residente in [...]; Testimone_1
I. in via principale, ANNULLAMENTO
Contr della Delibera n. 2289 adottata da il 26-9-2023 e del connesso Atto di Accertamento reso nel procedimento disciplinare n. 361649, notificati a mezzo pec il 27-9-2023 ad oggetto sospensione per un periodo di 2 mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari (v. doc. 1, doc. 2 e doc. 3 = provvedimento impugnato), previo accertamento della tardività e della conseguente decadenza dal potere di contestazione degli addebiti;
II. in ogni caso,
ANNULLAMENTO parziale
Contr della Delibera n. 2289 adottata da il 26-9-2023 e del connesso Atto di Accertamento reso nel procedimento disciplinare n. 361649, notificati a mezzo pec il 27-9-2023 ad oggetto ad oggetto sospensione per un periodo di 2 mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari nella parte in cui dispone la riunione del procedimento disciplinare n. 363060 contro al procedimento Parte_1
disciplinare n. 361649 contro (verbale istruttorio 20-12-2022) e respinge l'istanza di Testimone_1 separazione dei procedimenti ai sensi dell'art. 57 del Regolamento Interno generale di organizzazione
e attività dell'OCF (d'ora in avanti: Regolamento), già proposta mediante punto 2. in Diritto – pag. 7
e seguenti della Deduzioni scritte 11-4-2023 e mediante Questioni preliminari – pag. 1 e seguenti delle
Controdeduzioni scritte 15-9-2023;
pagina 2 di 15 III. fermo in ogni caso l'accoglimento del Secondo motivo in diritto in punto separazione del procedimento disciplinare n. 363060 contro dal procedimento disciplinare n. 361649 Parte_1
contro (verbale istruttorio 20-12-2022), Testimone_1
in via subordinata,
ANNULLAMENTO
Contr della Delibera n. 2289 adottata da il 26-9-2023 e del connesso Atto di Accertamento reso nel procedimento disciplinare n. 361649, notificati a mezzo pec il 27-9-2023 ad oggetto ad oggetto sospensione per un periodo di 2 mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari;
IV. fermo in ogni caso l'accoglimento del Secondo motivo in diritto in punto separazione del procedimento disciplinare n. 363060 contro dal procedimento disciplinare n. 361649 Parte_1
contro (verbale istruttorio 20-12-2022), Testimone_1
in via ulteriormente subordinata,
MODIFICAZIONE dell'impugnato provvedimento mediante riduzione della durata della sanzione inibitoria al minimo edittale della sospensione di 1 mese di sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari;
V. fermo in ogni caso l'accoglimento del Secondo motivo in diritto in punto separazione del procedimento disciplinare n. 363060 contro dal procedimento disciplinare n. 361649 Parte_1
contro (verbale istruttorio 20-12-2022); Testimone_1
in via ulteriormente subordinata,
MODIFICAZIONE dell'impugnato provvedimento in altra sanzione meno grave, comunque non inibitoria, ai sensi dell'art. 195, comma 7–bis del T.U.F., richiamato dall'art. 196, comma 4-bis, seconda alinea del
T.U.F. (sanzione amministrativa pecuniaria al minino edittale o richiamo scritto); nonché annullamento di ogni altro atto precedente, conseguente, presupposto, confermativo, comunque connesso, nessuno escluso, anche non noto.
Con condanna del resistente al pagamento delle spese di lite.”
Per OCF - ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI
FINANZIARI:
“Lo scrivente Organismo, come in epigrafe rappresentato e difeso, CHIEDE che codesta ecc.ma
Corte, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, voglia respingere il ricorso per
l'assoluta inammissibilità e/o infondatezza dei motivi e delle doglianze avversarie.
pagina 3 di 15 Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il procedimento sanzionatorio
I.a. Con delibera n. 2289 del 26.9.2023, l'OCF – Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari – ha irrogato ex art.196, comma 2 del TUF:
i. nei confronti del sig. (già precedentemente sospeso in via cautelare Testimone_1 dall'albo unico dei consulenti finanziari con delibera OCF n. 1838 del 26 gennaio 2022), la sanzione della radiazione ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera d), del TUF;
ii. nei confronti della sig.ra la sanzione della sospensione per un periodo di Parte_1 due mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera c), del TUF.
Questi, sinteticamente, gli addebiti mossi ai soggetti sanzionati.
Al Sig. è stata contestata la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e Testimone_1 trasparenza di cui all'art. 158, comma 1 del Regolamento Intermediari per avere:
- comunicato e trasmesso a clienti e potenziali clienti informazioni e documenti non rispondenti al vero;
- perfezionato operazioni non autorizzate dalla clientela;
- promosso prodotti offerti da un intermediario in assenza di regolare incarico;
- omesso di osservare i provvedimenti di sospensione adottati dall'Organismo.
Alla Sig.ra è stata parimenti contestata la violazione degli obblighi di diligenza, Parte_1 correttezza e trasparenza di cui all'art. 158, comma 1 cit. per essersi avvalsa, nello svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria, di un soggetto, risultato all'epoca dei fatti Testimone_1 destinatario di un provvedimento di sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari, nonché, soprattutto, per aver fattivamente consentito a quest'ultimo di proseguire i rapporti con la propria clientela nonostante l'irrogata sospensione cautelare. Alla sig.ra è stata altresì contestata la T_ violazione dell'art. 159, comma 4 del Regolamento Intermediari per non avere osservato gli obblighi identificativi ivi previsti, provvedendo a stipulare contratti con i clienti senza averli preventivamente conosciuti e/o incontrati personalmente.
pagina 4 di 15 Il procedimento sanzionatorio che ha condotto all'adozione della Delibera ha preso avvio da una segnalazione del 4 marzo 2022 – integrata con note del 4 maggio 2022, 19 ottobre 2022 e 24 gennaio
2023 – con cui FI–Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. comunicava all'OCF di aver rilevato il compimento di presunte condotte illecite da parte del Sig. già consulente Testimone_1 finanziario abilitato all'offerta fuori sede.
L'Ufficio Vigilanza Albo, ritenendo che dalla documentazione trasmessa da FI emergessero elementi indicativi del compimento di presunte condotte illecite anche da parte della Sig.ra Parte_1
– consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, all'epoca operante per conto di
[...]
CheBanca! S.p.A – richiedeva a tale ultimo intermediario la trasmissione di informazioni e documenti, istanza cui la ottemperava con note del 13 maggio 2022, 6 giugno 2022, 5 agosto 2022, 1° CP_3
febbraio 2023 e 10 febbraio 2023.
In particolare, dalla documentazione allegata alla nota del 6 giugno 2022, emergeva che diversi clienti, acquisiti dalla consulente avessero trasferito su CheBanca! somme provenienti da conti correnti T_
ai medesimi intestati presso e FI ed aperti per il tramite del sig. CP_2 Tes_1
Sempre con nota del 6.6.2022, successivamente integrata, CheBanca! trasmetteva all'OCF la trascrizione delle registrazioni di taluni colloqui telefonici intercorsi con alcuni degli ex clienti del sig.
successivamente acquisiti dalla sig.ra In particolare, nel corso di tali colloqui telefonici: Tes_1 T_
- il cliente il cui modulo di apertura era stato controfirmato dalla Sig.ra in Persona_1 T_
data 23.9.2021, dichiarava di aver inizialmente aperto il conto con il sig. presso Tes_1
FI e che, quando quest'ultimo si era spostato in CheBanca!, lo aveva ivi seguito trasferendo il conto;
- la sig.ra il cui modulo di apertura del conto presso CheBanca! risultava parimenti Persona_2
sottoscritto dalla consulente dichiarava di aver aperto il conto con un consulente uomo;
T_
- il sig. dichiarava di aver sottoscritto il modulo di apertura del conto Persona_3
CheBanca!, sempre controfirmato dalla alla presenza anche del sig. T_ Tes_1
Sulla base di tali elementi, l'OCF ha ritenuto che la sig.ra non si fosse “limitata ad avvalersi – T_ per attività astrattamente lecite – del Sig. , ma che avesse “fattivamente consentito a Tes_1 quest'ultimo di interfacciarsi con la clientela in assenza di mandato, anche controfirmando la modulistica contrattuale di investitori non realmente incontrati.” (testuale atto di accertamento pag.
26).
pagina 5 di 15 II. ll giudizio di opposizione
II. a Avverso la predetta delibera – e il relativo atto di accertamento che ne costituisce parte integrante
– la sola sig.ra ha proposto ricorso ex art. 196, comma 4-bis TUF avanti a questa Parte_1
Corte, articolando tre motivi di impugnazione, così rubricati e che si riassumono nei termini che seguono.
1) “Violazione della norma dell'art. 196, comma 2, seconda parte del T.U.F. Violazione dell'art.
54, comma 1, seconda parte del Regolamento. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto assoluto di presupposto e di motivazione. Decadenza dal potere di contestazione degli addebiti per tardività.”
La ricorrente lamenta la violazione dell'art. 196 co. 4bis TUF e dell'art. 54 co. 1 Regolamento
Intermediari per avere l'OCF notificato la contestazione degli addebiti oltre il termine perentorio di centottanta giorni ivi previsto. Nella prospettazione della sig.ra l'Organismo avrebbe avuto a T_
disposizione tutti gli elementi posti a fondamento della contestazione già il 5.8.2022, data della ricezione della pec con cui che CheBanca! aveva trasmesso all'Autorità le registrazioni audio dei clienti e Il termine perentorio di centottanta giorni sarebbe, dunque, dovuto Per_1 Per_3 Per_2
decorrere a partire da tale data, con conseguente tardività della contestazione notificata solo in data
15.2.2023. A nulla rileverebbe che l'attività istruttoria sia proseguita anche successivamente al
5.8.2022, atteso che tale supplemento di indagine non avrebbe condotto l'Organismo all'acquisizione di elementi probatori ulteriori.
2) Violazione della norma dell'art. 57, comma 1 del Regolamento. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto assoluto di presupposto e di motivazione. Separazione del procedimento disciplinare n. 363060 contro dal procedimento disciplinare n. 361649
contro
Parte_1
Testimone_1
La sig.ra si duole che l' abbia rigettato in sede di T_ Controparte_4 relazione finale (e nuovamente nell'atto di accertamento) l'istanza – formulata con le deduzioni scritte dell'11.4.2023 – di separazione del procedimento disciplinare a suo carico da quello a carico del sig.
pagina 6 di 15 Siffatto rigetto – illegittimo perché non adeguatamente e specificatamente motivato – avrebbe Tes_1 leso l'immagine professionale della ricorrente per effetto dell'accostamento ad un soggetto, il sig.
già all'epoca sospeso dall'albo e successivamente radiato. Tes_1
3) Violazione della norma dell'art. 158, comma 1, del Regolamento intermediari e dell'art. 159, comma 4, del Regolamento intermediari. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto assoluto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Irragionevolezza della sanzione. Perplessità.
Difetto assoluto di dolo.
Con la doglianza in esame, parte ricorrente solleva plurime censure.
In primo luogo, la sig.ra lamenta un danno all'immagine per avere l'OCF, in sede di atto di T_
accertamento, richiamato una precedente delibera con cui la OB (ente allora competente nella materia disciplinare) aveva irrogato alla sig.ra la sanzione della radiazione dall'albo, ancorché T_ tale delibera fosse stata annullata dalla Corte d'Appello di Milano, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'odierna ricorrente.
L'opponente eccepisce altresì l'inutilizzabilità delle registrazioni delle telefonate intercorse tra
CheBanca! e i sig.ri e – poste a fondamento dell'accertamento dell'illecito– Per_1 Per_3 Per_2 perché effettuate in difetto dell'avvertimento di cui all'art. 95 del Regolamento Intermediari a mente del quale “gli intermediari comunicano ai clienti che saranno registrate le conversazioni o le comunicazioni telefoniche tra loro intercorrenti”.
La ricorrente contesta infine l'addebito consistente nell'aver “fattivamente consentito al sig. di Tes_1
proseguire i rapporti con la clientela da egli precedentemente seguita per conto di FI e di
” perché privo di adeguato riscontro probatorio. Non vi sarebbe, invero, alcun elemento a CP_2 sostegno dell'esistenza di un accordo tra la e il finalizzato a consentire a quest'ultimo di T_ Tes_1 proseguire comunque, nonostante l'irrogata sospensione cautelare, la propria attività professionale. Al contrario, la circostanza per cui il sig. abbia espressamente dichiarato di non aver mai Tes_1 comunicato alla sig.ra di essere stato sospeso dall'Albo dei consulenti finanziari, unitamente T_ all'accertata insussistenza di scambi di denaro tra i due, avvalorerebbe la tesi di parte ricorrente secondo cui la si sarebbe limitata, del tutto legittimamente, ad attrarre nel proprio portafoglio T_
alcuni ex clienti del sig. (clienti che oltretutto non avrebbero mai mosso reclami nei confronti Tes_1
della consulente).
pagina 7 di 15 Parte ricorrente conclude, dunque, domandando:
- in via principale, l'annullamento della Delibera n. 2289 del 26.9.2023 (nonché del connesso atto di accertamento reso nel procedimento disciplinare n. 361649);
- in via subordinata, la riduzione della sanzione della sospensione al minimo edittale (un mese) ovvero la conversione della sospensione nella meno grave sanzione del richiamo scritto ovvero della sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo edittale previsto dalla legge, anche tenuto conto dell'assenza di dolo. Nella prospettazione di parte ricorrente, invero, alla sig.ra T_
potrebbe, al più, essere mosso un rimprovero a titolo di colpa;
- in ogni caso, l'annullamento parziale della delibera e del connesso atto di accertamento nella parte in cui l'OCF ha disposto la riunione del procedimento disciplinare a carico della ricorrente al procedimento disciplinare a carico di Parte_1 Testimone_1
II. b. Si è costituito l'OCF contestando quanto ex adverso dedotto e concludendo per il rigetto del ricorso.
In particolare, l'OCF ha dedotto:
- che alla data del 5.8.2022, indicata dalla ricorrente come dies a quo del termine decadenziale previsto dall'art. 196 TUF, l'Organismo non deteneva ancora tutte le informazioni necessarie per procedere all'accertamento delle condotte illecite contestate alla sig.ra tant'è che T_
l'attività istruttoria è proseguita anche successivamente;
- che il provvedimento di rigetto della richiesta di separazione dei procedimenti, quand'anche affetto di vizi di motivazione, non potrebbe, comunque, condurre all'annullamento della delibera, trattandosi di un vizio procedimentale;
- che il riferimento alla pregressa radiazione dall'Albo della sig.ra era contenuto nel solo T_
atto di accertamento e non anche nella delibera sanzionatoria, l'unica ad essere soggetta a pubblicazione. In ogni caso, nell'atto di accertamento si faceva espressamente riferimento all'intervenuto annullamento giudiziale del provvedimento di radiazione;
- che non sussiste alcun obbligo normativamente previsto di informare il cliente della registrazione delle conversioni telefoniche in corso;
in ogni caso, un siffatto obbligo, quand'anche esistente, dovrebbe intendersi previsto nell'interesse del cliente medesimo, non già di un soggetto terzo, quale, nella specie, la sig.ra T_
pagina 8 di 15 - che l'odierna ricorrente non poteva non sapere del provvedimento di sospensione che aveva colpito il sig. attesa la “contenuta estensione del mercato finanziario afferente al Tes_1 territorio livornese e pisano in cui entrambi i consulenti operavano” (testuale comparsa pag.
22) e che, in ogni caso, oneri di diligenza avrebbero imposto alla sig.ra di verificare lo T_
status del sig. prima di intraprendere, con il medesimo, qualsivoglia attività di Tes_1
collaborazione;
- che le dichiarazioni del sig. – che ha negato di aver comunicato alla sig.ra di Tes_1 T_ essere stato sospeso dall'Albo dei consulenti – sono prive di rilevanza probatoria, dovendosi il sig. considerare inattendibile perché direttamente coinvolto nella vicenda;
Tes_1
- che non assume rilevanza la circostanza per cui nessuno dei clienti abbia lamentato un danno, atteso che gli illeciti per cui è causa integrano reati di pericolo astratto, di talché è sufficiente, per la loro consumazione, che venga posta in essere la condotta astrattamente pericolosa, senza che sia necessaria la prova del danno o del pericolo concreto;
- che, in ogni caso, la sig.ra è stata sanzionata anche per aver violato gli obblighi di T_
identificazione della clientela, contestazione, questa, che non è stata oggetto di specifica impugnazione e che sarebbe di per sé sufficiente a giustificare la delibera di sospensione;
- che la sanzione della sospensione di due mesi (a fronte di un massimo edittale di quattro mesi) è proporzionata alla gravità degli illeciti.
II. c. All'esito della discussione orale tenutasi all'udienza dell'8.1.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
III. Le osservazioni della Corte.
III.a. Preliminarmente deve darsi atto che risulta definitivamente accertata la responsabilità della sig.ra per l'inosservanza degli obblighi di identificazione della clientela;
l'odierna ricorrente non ha T_ infatti sollevato alcuna specifica censura in relazione all'addebito mossole con riferimento alla violazione dell'art. 159, comma 4 del Regolamento Intermediari;
il relativo accertamento deve, conseguentemente, ritenersi coperto da giudicato interno.
III. b. Tanto premesso, il primo motivo di opposizione, avente ad oggetto la ritenuta tardività della contestazione perché formulata oltre il termine perentorio di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito,
è infondato e deve essere disatteso.
pagina 9 di 15 Il momento dell'“accertamento” dal quale decorre il termine di decadenza previsto dagli artt. 196 co.
4bis TUF e 54 co. 1 Regolamento Intermediari per la contestazione degli illeciti da parte dell'Organismo di Vigilanza, va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tale fine tenere conto delle peculiarità del caso concreto.
Solo la disamina delle modalità e tempistiche dell'effettiva attività istruttoria posta in essere dall'Organismo nel caso concreto consente, infatti, di valutare se vi sia stata un'ingiustificata e protratta inerzia, durante o dopo la raccolta dei dati di indagine.
Ciò premesso, in relazione al caso in esame, si osserva quanto segue.
Con nota del 13.5.2022 CheBanca!, su richiesta dell'OCF, ha trasmesso a quest'ultimo documentazione attestante il fatto che taluni clienti, precedentemente seguiti dal sig. presso FI–Intesa Tes_1
Sanpaolo Private Banking S.p.A e/o , risultavano assegnati in portafoglio alla sig.ra CP_2
che aveva provveduto alla sottoscrizione dei relativi contratti. Con nota del 6.6.2022 Parte_1
CheBanca! ha inviato all'Organismo l'elenco dei clienti acquisiti dalla sig.ra che avevano T_
provveduto altresì a movimentare denaro dal precedente conto in FI–Intesa Sanpaolo Private
Banking S.p.A. e/o al nuovo conto accesso presso CheBanca!, nonché copia delle CP_2
trascrizioni delle registrazioni telefoniche intercorse con i clienti sig.ri e (Cfr Per_1 Per_3 Per_2
doc. 13). Con nota dal 5.8.2022 CheBanca! ha poi integrato la documentazione già trasmessa, inviando all'OCF anche i file audio delle predette conversazioni telefoniche (Cfr. doc. 14).
In data 20.9.2022, Intesa San Paolo s.p.a. e Banca BPM – nonché in data 28.9.2022 – CP_2
fornivano riscontro alla richiesta di informazioni circa la sussistenza di eventuali movimentazioni di denaro intervenute tra i conti correnti del sig. e della sig.ra Tes_1 T_
Tale ultimo supplemento istruttorio, in disparte il fatto che l'esito sia stato negativo (nel senso che tutti gli intermediari interpellati hanno escluso movimentazioni di denaro tra i conti della e quelli del T_
, doveva ritenersi senz'altro utile, perché finalizzato ad ottenere un ulteriore elemento Tes_1
probatorio a conforto dell'illecito già emergente dalla documentazione in possesso dell'OCF.
È quindi a far data dal 28.9.2022 che deve computarsi il termine perentorio di centottanta giorni previsto dagli artt. 196 co. 4bis TUF e 54 co. 1 Regolamento Intermediari, con conseguente tempestività della contestazione notificata alla ricorrente in data 15.2.2023.
Costituisce, d'altronde, consolidato orientamento di legittimità, più volte ribadito anche da questa
Corte, quello per cui la valutazione della superfluità degli atti di indagine deve effettuata con un pagina 10 di 15 giudizio ex ante, essendo irrilevante che indagini potenzialmente fruttuose in via prognostica si rivelino, ex post, inutili. (Cfr. ex multis Cass. n. 14713/2020; Cass. n. 21117/2019).
Per queste ragioni ritiene la Corte che l'addebito di colpevole inerzia e negligenza mosso dalla ricorrente all'Organismo di Vigilanza non possa trovare accoglimento.
III. c. Quanto al secondo motivo di opposizione – relativo al preteso illegittimo rigetto dell'istanza di separazione dei procedimenti a carico, rispettivamente, della del – la censura si rivela Pt_2 Tes_1 inammissibile per violazione dell'art. 100 c.p.c.
L'eventuale vizio di motivazione che sul punto affliggerebbe l'atto di accertamento (e a monte la relazione finale predisposta dall'Ufficio Sanzioni Amministrative) non potrebbe determinare, quand'anche sussistente, l'annullamento della delibera impugnata;
esso potrebbe, al più, condurre ad una condanna risarcitoria per il preteso danno all'immagine (comunque non provato dalla ricorrente), sicché in relazione alla doglianza in esame non è ravvisabile alcun concreto interesse all'azione.
In ogni caso, la censura si rivelerebbe, comunque, infondata nel merito.
L'Ufficio Sanzioni Amministrative, invero, ha motivato, sia pure sinteticamente, le ragioni poste a fondamento del rigetto dell'istanza, individuandole nella necessità di un esame congiunto delle singole posizioni, dettato dall'intrinseca connessione delle medesime, nonché in esigenze di economicità dell'azione amministrativa.1
Senza considerare, oltretutto, che ai sensi dell'art. 57 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF, la separazione delle posizioni in caso di procedimento avviato nei confronti di più persone costituisce una mera facoltà e non già un obbligo per l'Ufficio. Il secondo comma della citata disposizione prevede, infatti, che “Nel caso di procedimento avviato nei confronti di più soggetti, l' può disporre la separazione delle singole posizioni dei Controparte_4
soggetti interessati qualora ciò sia ritenuto necessario per assicurare il corretto e adeguato esercizio dell'attività istruttoria”. 1 Cfr. pag. 22 Atto di accertamento ove si legge “Analoghe osservazioni valgono con riferimento all'asserita assenza di connessione oggettiva fra i fatti ascrivibili alle due parti del procedimento e alla conseguente richiesta di separazione della posizione della Sig.ra da quella del Sig. Tale richiesta, infatti, deve considerarsi non meritevole di T_ Tes_1 accoglimento, sussistendo un preminente interesse pubblicistico in relazione all'esame congiunto delle condotte dei consulenti – che, contrariamente a quanto eccepito, risultano in larga parte strettamente correlate – oltre che per ragioni di economicità dell'azione amministrativa.” pagina 11 di 15 III. d. Considerazioni analoghe si impongono con riferimento alla prima delle censure sollevate dalla ricorrente con il terzo motivo di opposizione.
La sig.ra lamenta un preteso danno all'immagine – anche in questa sede genericamente allegato e T_
privo di qualsivoglia riscontro probatorio– derivante, in tesi, dal riferimento, contenuto nell'atto di accertamento, ad una precedente delibera sanzionatoria Consob successivamente annullata dalla competente Corte d'Appello.
Nuovamente giova osservare come una censura articolata in questi termini, quand'anche fondata, non potrebbe comunque condurre all'annullamento dell'impugnata delibera;
ne consegue, analogamente a quanto osservato in sede di esame del secondo motivo di opposizione, la carenza di interesse ad agire dell'odierna ricorrente.
Osserva tuttavia la Corte come la censura si riveli, comunque, infondata nel merito.
Il riferimento alla pregressa delibera di radiazione, irrogata dalla Consob nei confronti della sig.ra in data 11.10.2017, è contenuto nel solo atto di accertamento che non è soggetto ad alcun tipo di T_ adempimento pubblicitario. L'art. 59 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF prevede, infatti, la pubblicazione sul sito internet dell'Organismo della sola delibera sanzionatoria nella quale, tuttavia, non è contenuto alcun riferimento all'annullato provvedimento di radiazione.
A ciò si aggiunga che l'atto di accertamento – privo del carattere di pubblicità e per ciò solo intrinsecamente inidoneo a determinare un danno all'immagine– dava comunque atto, a pag. 6, che il provvedimento di radiazione irrogato dalla Consob era stato “annullato dalla Corte d'Appello di
Milano con sentenza n. 3355/2019 del 4 e 29 luglio 2019, con cui ha trovato accoglimento il ricorso presentato dalla consulente in data 30 novembre 2018.”
III. e. Parimenti infondate si rivelano le ulteriori doglianze sollevate da parte ricorrente con il terzo motivo di opposizione e volte ad incrinare il fondamento del corredo probatorio posto dall'Organismo a fondamento della contestazione consistita nell'aver “fattivamente consentito al sig. di Tes_1
proseguire i rapporti con la clientela da egli precedentemente seguita per conto di FI e di
”. CP_2
Dalla documentazione versta in atti emerge che il sig. precedentemente assegnato al Persona_1
portafoglio clienti del sig. presso , abbia, successivamente alla sospensione di Tes_1 CP_2 quest'ultimo dall'Albo dei consulenti finanziari (intervenuta il 26 gennaio 2022), aperto un conto corrente presso CheBanca!, ivi trasferendovi le provviste, per il tramite della sig.ra Il relativo T_
pagina 12 di 15 contratto di apertura del conto risulta infatti controfirmato dalla sig.ra (Cfr. documentazione T_
allegata alla nota di CheBanca! del 6 giugno 2022).
Tale circostanza sarebbe di per sé perfettamente lecita – nulla vieta, infatti, che i clienti di una banca aprano un conto corrente presso un altro intermediario, affidandosi alla gestione di un diverso consulente finanziario – senonché lo stesso sig. ha dichiarato di aver continuato ad essere seguito Per_1
dal sig. anche successivamente al trasferimento in CheBanca!. Tes_1
Nel corso della telefonata intercorsa con un operatore di CheBanca!, il sig. infatti, non solo ha Per_1 espressamente affermato di aver aperto il conto corrente per il tramite del sig. – dichiarazione Tes_1 questa idonea a dimostrare l'inottemperanza della sig.ra agli obblighi identificativi sulla T_
medesima gravanti (circostanza comunque coperta da giudicato interno, come evidenziato in sede di considerazioni preliminari) – ma ha anche dichiarato che il sig. si è occupato integralmente Tes_1 della movimentazione delle provviste depositate presso CheBanca!. Alla domanda dell'operatore di
CheBanca! “come esegue gli investimenti?”, il sig. risponde, riferendosi al “pensa a Per_1 Tes_1 tutto lui” e successivamente, nel manifestare piena fiducia nei confronti del consulente, dichiara testualmente “siamo partiti dalla FI, poi è passato alla […] poi è venuto da voi, CP_2 insomma a CheBanca!”. (doc. 22)
Né merita accoglimento la censura di parte appellante secondo cui la registrazione di siffatta conversazione telefonica non sarebbe utilizzabile quale elemento di prova perché avvenuta in difetto dell'avvertimento al cliente prescritto dall'art. 95 co. 4 del Regolamento Intermediari. La citata norma prevede, infatti, l'obbligo di comunicare ai clienti che “saranno registrate le conversazioni o le comunicazioni telefoniche tra loro intercorrenti”, ma il riferimento è alle conversazioni che “danno luogo o possono dar luogo ad operazioni di investimento”. Nel caso di specie, invece, la telefonata non era volta a concludere operazioni di investimento, bensì a verificare la correttezza del comportamento di un consulente, sicché deve ritenersi che la stessa si sia posta al di fuori del perimetro di operatività dell'obbligo di cui all'art. 95 co. 4 del Regolamento Intermediari.
Tanto chiarito, ritiene la Corte che le dichiarazioni rese nel corso della telefonata in esame dimostrino inequivocabilmente che il sig. avesse continuato, anche dopo l'irrogata sospensione, a svolgere Tes_1
la propria attività di consulenza finanziaria nei confronti del sig. circostanza questa resa Per_1 possibile dalla condotta serbata dalla sig.ra Quest'ultima, infatti, nella sua qualità di consulente T_
abilitato presso CheBanca!, si è prestata ad attrarre fittiziamente nel proprio portafoglio clienti un soggetto poi di fatto seguito da altri (nella specie il . Così facendo l'odierna ricorrente ha di Tes_1
pagina 13 di 15 fatto consentito ad un consulente sospeso dall'Albo di continuare a mantenere i rapporti professionali con un proprio cliente. D'altronde il sig. ha espressamente dichiarato di non aver mai avuto alcun Per_1 rapporto con la sig.ra pur risultando quest'ultima formalmente titolare del rapporto di T_ consulenza. A specifica domanda dell'operatore della Banca, il sig. ha infatti affermato di non Per_1 aver mai visto né conosciuto l'odierna ricorrente, ma solo di aver saputo dal che quest'ultimo, Tes_1 nello svolgimento della propria attività presso CheBanca!, “si appoggiava ad una certa . T_
Tali elementi sono sufficienti, ad opinione della Corte, a ritenere integrata la prova della violazione, ad opera della sig.ra degli obblighi diligenza, correttezza e trasparenza di cui all'art. 158, comma 1 T_
del Regolamento Intermediari per avere consentito ad un consulente sospeso di continuare, di fatto, a mantenere illegittimamente un rapporto professionale con un proprio cliente.
Né tali conclusioni risultano inficiate dalla dichiarazione scritta del 16.5.2022 – prodotta da parte ricorrente con il documento 24 – nella quale il sig. smentisce quanto dichiarato nel corso della Per_1
telefonata intercorsa con l'operatore bancario.
In siffatto documento il sig. sostiene di aver rilasciato tali dichiarazioni nell'erronea convinzione Per_1
di interloquire non già con un operatore di CheBanca!, bensì di presso la quale era CP_2 CP_3
seguito dal prima della sospensione). Tale ricostruzione appare tuttavia inverosimile, atteso che Tes_1
il sig. nel corso della telefonata ha più volte dimostrato di essere ben consapevole di Per_1 interfacciarsi con CheBanca! (“siamo partiti dalla FI, poi è passato alla e poi […] CP_2
è venuto da voi insomma a CheBanca”), approfittando addirittura dell'occasione per muovere all'istituto di credito delle contestazioni relativamente alle modalità di trasmissione della documentazione bancaria (“ma voi posta e quella roba li non ne mandate niente?”).
Tanto chiarito in ordine all'elemento oggettivo dell'illecito, la Corte ritiene di condividere, quanto all'elemento soggettivo dell'illecito, la qualificazione dolosa operata dall'OCF con l'impugnata delibera.
Invero, appare chiaro che la abbia quanto meno accettato il rischio della commissione T_
dell'illecito - allorché ha accolto la richiesta del tutto anomala del di prestarsi, siglando ed Tes_1
apponendo il proprio codice intermediario su moduli di identificazione del cliente che non aveva in realtà lei stessa compilato, né aveva davvero incontrato quegli investitori- dal momento che l'unica logica ragione per cui il avrebbe dovuto chiederle tanto era che non potesse egli stesso Tes_1
comparire quale autore dell'identificazione. Aver omesso di verificare la ragione di tale giuridica pagina 14 di 15 impossibilità, prima di prestarsi a compiere la condotta richiesta, oltrepassa all'evidenza i confini della colpa per integrare quanto meno dolo eventuale.
III. f. Non sussistono, conseguentemente, i presupposti per un revisione del trattamento sanzionatorio nel senso domandato in subordine dalla opponente, e cioè né in termini di applicazione di una sanzione diversa e meno grave, né in termini di riduzione della durata della sanzione inibitoria.
III. g. Alla luce delle ampie considerazioni svolte, l'opposizione proposta dalla sig.ra deve essere T_ rigettata, con conseguente integrale conferma dell'impugnata delibera sanzionatoria.
IV. La regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano integralmente a carico di parte opponente nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della lite (“Indeterminabile – complessità media”), dell'impegno difensivo profuso e dei parametri di cui al DM 55/2004 e ss.mm. (valori medi in assenza attività istruttoria).
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nella causa sub RG 2861/2023, così dispone:
1. rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma integralmente la Parte_1
delibera OCF n. 2289 del 26.9.2023;
2. condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 8.470,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 08.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Rossella Milone
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Rossella Milone Presidente dr.ssa Beatrice Siccardi Consigliere est. dr.ssa Emanuela Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2861/2023 promossa
DA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Luca Parte_1 C.F._1
Verrienti ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec Email_1
giusta procura in atti
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
Controparte_1
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Renzo Ristuccia ed elettivamente
[...] P.IVA_1
domiciliato presso il suo studio in Milano, via Monte Napoleone n. 20, giusta procura in atti
RESISTENTE
Avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo
Sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
“Respinta ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, sia di merito, sia istruttoria;
pagina 1 di 15 Previa fissazione di udienza pubblica per la discussione del ricorso in opposizione ai sensi del T.U.F. – art. 195, comma 4;
Previa ammissione di audizione personale della ricorrente ai sensi del T.U.F. – art. 195, comma 7, secondo alinea;
Previa ammissione, anche d'ufficio, dei mezzi di prova ritenuti necessari ai sensi del T.U.F. – art. 195, comma 7, primo alinea, tra cui la prova testimoniale: vero che “Confermo la dichiarazione 11-4-2023 che mi viene rammostrata” (v. doc. 19 e doc. 20); “Riconosco di mai aver riferito a di Parte_1 essere stato sospeso dall'Albo ad opera di OCF;
Riconosco di mai aver frequentato gli uffici personali di in Livorno, Via Maggi 16; e di aver indirizzato a solo alcuni ex Parte_1 Parte_1
clienti del mio portafoglio presso FI e, poi, presso , mentre altri clienti sono stati CP_2 indirizzati verso altri consulenti finanziari di altre banche” dedotta dalla ricorrente con indicazione a teste di , residente in [...]; Testimone_1
I. in via principale, ANNULLAMENTO
Contr della Delibera n. 2289 adottata da il 26-9-2023 e del connesso Atto di Accertamento reso nel procedimento disciplinare n. 361649, notificati a mezzo pec il 27-9-2023 ad oggetto sospensione per un periodo di 2 mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari (v. doc. 1, doc. 2 e doc. 3 = provvedimento impugnato), previo accertamento della tardività e della conseguente decadenza dal potere di contestazione degli addebiti;
II. in ogni caso,
ANNULLAMENTO parziale
Contr della Delibera n. 2289 adottata da il 26-9-2023 e del connesso Atto di Accertamento reso nel procedimento disciplinare n. 361649, notificati a mezzo pec il 27-9-2023 ad oggetto ad oggetto sospensione per un periodo di 2 mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari nella parte in cui dispone la riunione del procedimento disciplinare n. 363060 contro al procedimento Parte_1
disciplinare n. 361649 contro (verbale istruttorio 20-12-2022) e respinge l'istanza di Testimone_1 separazione dei procedimenti ai sensi dell'art. 57 del Regolamento Interno generale di organizzazione
e attività dell'OCF (d'ora in avanti: Regolamento), già proposta mediante punto 2. in Diritto – pag. 7
e seguenti della Deduzioni scritte 11-4-2023 e mediante Questioni preliminari – pag. 1 e seguenti delle
Controdeduzioni scritte 15-9-2023;
pagina 2 di 15 III. fermo in ogni caso l'accoglimento del Secondo motivo in diritto in punto separazione del procedimento disciplinare n. 363060 contro dal procedimento disciplinare n. 361649 Parte_1
contro (verbale istruttorio 20-12-2022), Testimone_1
in via subordinata,
ANNULLAMENTO
Contr della Delibera n. 2289 adottata da il 26-9-2023 e del connesso Atto di Accertamento reso nel procedimento disciplinare n. 361649, notificati a mezzo pec il 27-9-2023 ad oggetto ad oggetto sospensione per un periodo di 2 mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari;
IV. fermo in ogni caso l'accoglimento del Secondo motivo in diritto in punto separazione del procedimento disciplinare n. 363060 contro dal procedimento disciplinare n. 361649 Parte_1
contro (verbale istruttorio 20-12-2022), Testimone_1
in via ulteriormente subordinata,
MODIFICAZIONE dell'impugnato provvedimento mediante riduzione della durata della sanzione inibitoria al minimo edittale della sospensione di 1 mese di sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari;
V. fermo in ogni caso l'accoglimento del Secondo motivo in diritto in punto separazione del procedimento disciplinare n. 363060 contro dal procedimento disciplinare n. 361649 Parte_1
contro (verbale istruttorio 20-12-2022); Testimone_1
in via ulteriormente subordinata,
MODIFICAZIONE dell'impugnato provvedimento in altra sanzione meno grave, comunque non inibitoria, ai sensi dell'art. 195, comma 7–bis del T.U.F., richiamato dall'art. 196, comma 4-bis, seconda alinea del
T.U.F. (sanzione amministrativa pecuniaria al minino edittale o richiamo scritto); nonché annullamento di ogni altro atto precedente, conseguente, presupposto, confermativo, comunque connesso, nessuno escluso, anche non noto.
Con condanna del resistente al pagamento delle spese di lite.”
Per OCF - ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI
FINANZIARI:
“Lo scrivente Organismo, come in epigrafe rappresentato e difeso, CHIEDE che codesta ecc.ma
Corte, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, voglia respingere il ricorso per
l'assoluta inammissibilità e/o infondatezza dei motivi e delle doglianze avversarie.
pagina 3 di 15 Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il procedimento sanzionatorio
I.a. Con delibera n. 2289 del 26.9.2023, l'OCF – Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari – ha irrogato ex art.196, comma 2 del TUF:
i. nei confronti del sig. (già precedentemente sospeso in via cautelare Testimone_1 dall'albo unico dei consulenti finanziari con delibera OCF n. 1838 del 26 gennaio 2022), la sanzione della radiazione ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera d), del TUF;
ii. nei confronti della sig.ra la sanzione della sospensione per un periodo di Parte_1 due mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera c), del TUF.
Questi, sinteticamente, gli addebiti mossi ai soggetti sanzionati.
Al Sig. è stata contestata la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e Testimone_1 trasparenza di cui all'art. 158, comma 1 del Regolamento Intermediari per avere:
- comunicato e trasmesso a clienti e potenziali clienti informazioni e documenti non rispondenti al vero;
- perfezionato operazioni non autorizzate dalla clientela;
- promosso prodotti offerti da un intermediario in assenza di regolare incarico;
- omesso di osservare i provvedimenti di sospensione adottati dall'Organismo.
Alla Sig.ra è stata parimenti contestata la violazione degli obblighi di diligenza, Parte_1 correttezza e trasparenza di cui all'art. 158, comma 1 cit. per essersi avvalsa, nello svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria, di un soggetto, risultato all'epoca dei fatti Testimone_1 destinatario di un provvedimento di sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari, nonché, soprattutto, per aver fattivamente consentito a quest'ultimo di proseguire i rapporti con la propria clientela nonostante l'irrogata sospensione cautelare. Alla sig.ra è stata altresì contestata la T_ violazione dell'art. 159, comma 4 del Regolamento Intermediari per non avere osservato gli obblighi identificativi ivi previsti, provvedendo a stipulare contratti con i clienti senza averli preventivamente conosciuti e/o incontrati personalmente.
pagina 4 di 15 Il procedimento sanzionatorio che ha condotto all'adozione della Delibera ha preso avvio da una segnalazione del 4 marzo 2022 – integrata con note del 4 maggio 2022, 19 ottobre 2022 e 24 gennaio
2023 – con cui FI–Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. comunicava all'OCF di aver rilevato il compimento di presunte condotte illecite da parte del Sig. già consulente Testimone_1 finanziario abilitato all'offerta fuori sede.
L'Ufficio Vigilanza Albo, ritenendo che dalla documentazione trasmessa da FI emergessero elementi indicativi del compimento di presunte condotte illecite anche da parte della Sig.ra Parte_1
– consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, all'epoca operante per conto di
[...]
CheBanca! S.p.A – richiedeva a tale ultimo intermediario la trasmissione di informazioni e documenti, istanza cui la ottemperava con note del 13 maggio 2022, 6 giugno 2022, 5 agosto 2022, 1° CP_3
febbraio 2023 e 10 febbraio 2023.
In particolare, dalla documentazione allegata alla nota del 6 giugno 2022, emergeva che diversi clienti, acquisiti dalla consulente avessero trasferito su CheBanca! somme provenienti da conti correnti T_
ai medesimi intestati presso e FI ed aperti per il tramite del sig. CP_2 Tes_1
Sempre con nota del 6.6.2022, successivamente integrata, CheBanca! trasmetteva all'OCF la trascrizione delle registrazioni di taluni colloqui telefonici intercorsi con alcuni degli ex clienti del sig.
successivamente acquisiti dalla sig.ra In particolare, nel corso di tali colloqui telefonici: Tes_1 T_
- il cliente il cui modulo di apertura era stato controfirmato dalla Sig.ra in Persona_1 T_
data 23.9.2021, dichiarava di aver inizialmente aperto il conto con il sig. presso Tes_1
FI e che, quando quest'ultimo si era spostato in CheBanca!, lo aveva ivi seguito trasferendo il conto;
- la sig.ra il cui modulo di apertura del conto presso CheBanca! risultava parimenti Persona_2
sottoscritto dalla consulente dichiarava di aver aperto il conto con un consulente uomo;
T_
- il sig. dichiarava di aver sottoscritto il modulo di apertura del conto Persona_3
CheBanca!, sempre controfirmato dalla alla presenza anche del sig. T_ Tes_1
Sulla base di tali elementi, l'OCF ha ritenuto che la sig.ra non si fosse “limitata ad avvalersi – T_ per attività astrattamente lecite – del Sig. , ma che avesse “fattivamente consentito a Tes_1 quest'ultimo di interfacciarsi con la clientela in assenza di mandato, anche controfirmando la modulistica contrattuale di investitori non realmente incontrati.” (testuale atto di accertamento pag.
26).
pagina 5 di 15 II. ll giudizio di opposizione
II. a Avverso la predetta delibera – e il relativo atto di accertamento che ne costituisce parte integrante
– la sola sig.ra ha proposto ricorso ex art. 196, comma 4-bis TUF avanti a questa Parte_1
Corte, articolando tre motivi di impugnazione, così rubricati e che si riassumono nei termini che seguono.
1) “Violazione della norma dell'art. 196, comma 2, seconda parte del T.U.F. Violazione dell'art.
54, comma 1, seconda parte del Regolamento. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto assoluto di presupposto e di motivazione. Decadenza dal potere di contestazione degli addebiti per tardività.”
La ricorrente lamenta la violazione dell'art. 196 co. 4bis TUF e dell'art. 54 co. 1 Regolamento
Intermediari per avere l'OCF notificato la contestazione degli addebiti oltre il termine perentorio di centottanta giorni ivi previsto. Nella prospettazione della sig.ra l'Organismo avrebbe avuto a T_
disposizione tutti gli elementi posti a fondamento della contestazione già il 5.8.2022, data della ricezione della pec con cui che CheBanca! aveva trasmesso all'Autorità le registrazioni audio dei clienti e Il termine perentorio di centottanta giorni sarebbe, dunque, dovuto Per_1 Per_3 Per_2
decorrere a partire da tale data, con conseguente tardività della contestazione notificata solo in data
15.2.2023. A nulla rileverebbe che l'attività istruttoria sia proseguita anche successivamente al
5.8.2022, atteso che tale supplemento di indagine non avrebbe condotto l'Organismo all'acquisizione di elementi probatori ulteriori.
2) Violazione della norma dell'art. 57, comma 1 del Regolamento. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto assoluto di presupposto e di motivazione. Separazione del procedimento disciplinare n. 363060 contro dal procedimento disciplinare n. 361649
contro
Parte_1
Testimone_1
La sig.ra si duole che l' abbia rigettato in sede di T_ Controparte_4 relazione finale (e nuovamente nell'atto di accertamento) l'istanza – formulata con le deduzioni scritte dell'11.4.2023 – di separazione del procedimento disciplinare a suo carico da quello a carico del sig.
pagina 6 di 15 Siffatto rigetto – illegittimo perché non adeguatamente e specificatamente motivato – avrebbe Tes_1 leso l'immagine professionale della ricorrente per effetto dell'accostamento ad un soggetto, il sig.
già all'epoca sospeso dall'albo e successivamente radiato. Tes_1
3) Violazione della norma dell'art. 158, comma 1, del Regolamento intermediari e dell'art. 159, comma 4, del Regolamento intermediari. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto assoluto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Irragionevolezza della sanzione. Perplessità.
Difetto assoluto di dolo.
Con la doglianza in esame, parte ricorrente solleva plurime censure.
In primo luogo, la sig.ra lamenta un danno all'immagine per avere l'OCF, in sede di atto di T_
accertamento, richiamato una precedente delibera con cui la OB (ente allora competente nella materia disciplinare) aveva irrogato alla sig.ra la sanzione della radiazione dall'albo, ancorché T_ tale delibera fosse stata annullata dalla Corte d'Appello di Milano, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'odierna ricorrente.
L'opponente eccepisce altresì l'inutilizzabilità delle registrazioni delle telefonate intercorse tra
CheBanca! e i sig.ri e – poste a fondamento dell'accertamento dell'illecito– Per_1 Per_3 Per_2 perché effettuate in difetto dell'avvertimento di cui all'art. 95 del Regolamento Intermediari a mente del quale “gli intermediari comunicano ai clienti che saranno registrate le conversazioni o le comunicazioni telefoniche tra loro intercorrenti”.
La ricorrente contesta infine l'addebito consistente nell'aver “fattivamente consentito al sig. di Tes_1
proseguire i rapporti con la clientela da egli precedentemente seguita per conto di FI e di
” perché privo di adeguato riscontro probatorio. Non vi sarebbe, invero, alcun elemento a CP_2 sostegno dell'esistenza di un accordo tra la e il finalizzato a consentire a quest'ultimo di T_ Tes_1 proseguire comunque, nonostante l'irrogata sospensione cautelare, la propria attività professionale. Al contrario, la circostanza per cui il sig. abbia espressamente dichiarato di non aver mai Tes_1 comunicato alla sig.ra di essere stato sospeso dall'Albo dei consulenti finanziari, unitamente T_ all'accertata insussistenza di scambi di denaro tra i due, avvalorerebbe la tesi di parte ricorrente secondo cui la si sarebbe limitata, del tutto legittimamente, ad attrarre nel proprio portafoglio T_
alcuni ex clienti del sig. (clienti che oltretutto non avrebbero mai mosso reclami nei confronti Tes_1
della consulente).
pagina 7 di 15 Parte ricorrente conclude, dunque, domandando:
- in via principale, l'annullamento della Delibera n. 2289 del 26.9.2023 (nonché del connesso atto di accertamento reso nel procedimento disciplinare n. 361649);
- in via subordinata, la riduzione della sanzione della sospensione al minimo edittale (un mese) ovvero la conversione della sospensione nella meno grave sanzione del richiamo scritto ovvero della sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo edittale previsto dalla legge, anche tenuto conto dell'assenza di dolo. Nella prospettazione di parte ricorrente, invero, alla sig.ra T_
potrebbe, al più, essere mosso un rimprovero a titolo di colpa;
- in ogni caso, l'annullamento parziale della delibera e del connesso atto di accertamento nella parte in cui l'OCF ha disposto la riunione del procedimento disciplinare a carico della ricorrente al procedimento disciplinare a carico di Parte_1 Testimone_1
II. b. Si è costituito l'OCF contestando quanto ex adverso dedotto e concludendo per il rigetto del ricorso.
In particolare, l'OCF ha dedotto:
- che alla data del 5.8.2022, indicata dalla ricorrente come dies a quo del termine decadenziale previsto dall'art. 196 TUF, l'Organismo non deteneva ancora tutte le informazioni necessarie per procedere all'accertamento delle condotte illecite contestate alla sig.ra tant'è che T_
l'attività istruttoria è proseguita anche successivamente;
- che il provvedimento di rigetto della richiesta di separazione dei procedimenti, quand'anche affetto di vizi di motivazione, non potrebbe, comunque, condurre all'annullamento della delibera, trattandosi di un vizio procedimentale;
- che il riferimento alla pregressa radiazione dall'Albo della sig.ra era contenuto nel solo T_
atto di accertamento e non anche nella delibera sanzionatoria, l'unica ad essere soggetta a pubblicazione. In ogni caso, nell'atto di accertamento si faceva espressamente riferimento all'intervenuto annullamento giudiziale del provvedimento di radiazione;
- che non sussiste alcun obbligo normativamente previsto di informare il cliente della registrazione delle conversioni telefoniche in corso;
in ogni caso, un siffatto obbligo, quand'anche esistente, dovrebbe intendersi previsto nell'interesse del cliente medesimo, non già di un soggetto terzo, quale, nella specie, la sig.ra T_
pagina 8 di 15 - che l'odierna ricorrente non poteva non sapere del provvedimento di sospensione che aveva colpito il sig. attesa la “contenuta estensione del mercato finanziario afferente al Tes_1 territorio livornese e pisano in cui entrambi i consulenti operavano” (testuale comparsa pag.
22) e che, in ogni caso, oneri di diligenza avrebbero imposto alla sig.ra di verificare lo T_
status del sig. prima di intraprendere, con il medesimo, qualsivoglia attività di Tes_1
collaborazione;
- che le dichiarazioni del sig. – che ha negato di aver comunicato alla sig.ra di Tes_1 T_ essere stato sospeso dall'Albo dei consulenti – sono prive di rilevanza probatoria, dovendosi il sig. considerare inattendibile perché direttamente coinvolto nella vicenda;
Tes_1
- che non assume rilevanza la circostanza per cui nessuno dei clienti abbia lamentato un danno, atteso che gli illeciti per cui è causa integrano reati di pericolo astratto, di talché è sufficiente, per la loro consumazione, che venga posta in essere la condotta astrattamente pericolosa, senza che sia necessaria la prova del danno o del pericolo concreto;
- che, in ogni caso, la sig.ra è stata sanzionata anche per aver violato gli obblighi di T_
identificazione della clientela, contestazione, questa, che non è stata oggetto di specifica impugnazione e che sarebbe di per sé sufficiente a giustificare la delibera di sospensione;
- che la sanzione della sospensione di due mesi (a fronte di un massimo edittale di quattro mesi) è proporzionata alla gravità degli illeciti.
II. c. All'esito della discussione orale tenutasi all'udienza dell'8.1.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
III. Le osservazioni della Corte.
III.a. Preliminarmente deve darsi atto che risulta definitivamente accertata la responsabilità della sig.ra per l'inosservanza degli obblighi di identificazione della clientela;
l'odierna ricorrente non ha T_ infatti sollevato alcuna specifica censura in relazione all'addebito mossole con riferimento alla violazione dell'art. 159, comma 4 del Regolamento Intermediari;
il relativo accertamento deve, conseguentemente, ritenersi coperto da giudicato interno.
III. b. Tanto premesso, il primo motivo di opposizione, avente ad oggetto la ritenuta tardività della contestazione perché formulata oltre il termine perentorio di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito,
è infondato e deve essere disatteso.
pagina 9 di 15 Il momento dell'“accertamento” dal quale decorre il termine di decadenza previsto dagli artt. 196 co.
4bis TUF e 54 co. 1 Regolamento Intermediari per la contestazione degli illeciti da parte dell'Organismo di Vigilanza, va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tale fine tenere conto delle peculiarità del caso concreto.
Solo la disamina delle modalità e tempistiche dell'effettiva attività istruttoria posta in essere dall'Organismo nel caso concreto consente, infatti, di valutare se vi sia stata un'ingiustificata e protratta inerzia, durante o dopo la raccolta dei dati di indagine.
Ciò premesso, in relazione al caso in esame, si osserva quanto segue.
Con nota del 13.5.2022 CheBanca!, su richiesta dell'OCF, ha trasmesso a quest'ultimo documentazione attestante il fatto che taluni clienti, precedentemente seguiti dal sig. presso FI–Intesa Tes_1
Sanpaolo Private Banking S.p.A e/o , risultavano assegnati in portafoglio alla sig.ra CP_2
che aveva provveduto alla sottoscrizione dei relativi contratti. Con nota del 6.6.2022 Parte_1
CheBanca! ha inviato all'Organismo l'elenco dei clienti acquisiti dalla sig.ra che avevano T_
provveduto altresì a movimentare denaro dal precedente conto in FI–Intesa Sanpaolo Private
Banking S.p.A. e/o al nuovo conto accesso presso CheBanca!, nonché copia delle CP_2
trascrizioni delle registrazioni telefoniche intercorse con i clienti sig.ri e (Cfr Per_1 Per_3 Per_2
doc. 13). Con nota dal 5.8.2022 CheBanca! ha poi integrato la documentazione già trasmessa, inviando all'OCF anche i file audio delle predette conversazioni telefoniche (Cfr. doc. 14).
In data 20.9.2022, Intesa San Paolo s.p.a. e Banca BPM – nonché in data 28.9.2022 – CP_2
fornivano riscontro alla richiesta di informazioni circa la sussistenza di eventuali movimentazioni di denaro intervenute tra i conti correnti del sig. e della sig.ra Tes_1 T_
Tale ultimo supplemento istruttorio, in disparte il fatto che l'esito sia stato negativo (nel senso che tutti gli intermediari interpellati hanno escluso movimentazioni di denaro tra i conti della e quelli del T_
, doveva ritenersi senz'altro utile, perché finalizzato ad ottenere un ulteriore elemento Tes_1
probatorio a conforto dell'illecito già emergente dalla documentazione in possesso dell'OCF.
È quindi a far data dal 28.9.2022 che deve computarsi il termine perentorio di centottanta giorni previsto dagli artt. 196 co. 4bis TUF e 54 co. 1 Regolamento Intermediari, con conseguente tempestività della contestazione notificata alla ricorrente in data 15.2.2023.
Costituisce, d'altronde, consolidato orientamento di legittimità, più volte ribadito anche da questa
Corte, quello per cui la valutazione della superfluità degli atti di indagine deve effettuata con un pagina 10 di 15 giudizio ex ante, essendo irrilevante che indagini potenzialmente fruttuose in via prognostica si rivelino, ex post, inutili. (Cfr. ex multis Cass. n. 14713/2020; Cass. n. 21117/2019).
Per queste ragioni ritiene la Corte che l'addebito di colpevole inerzia e negligenza mosso dalla ricorrente all'Organismo di Vigilanza non possa trovare accoglimento.
III. c. Quanto al secondo motivo di opposizione – relativo al preteso illegittimo rigetto dell'istanza di separazione dei procedimenti a carico, rispettivamente, della del – la censura si rivela Pt_2 Tes_1 inammissibile per violazione dell'art. 100 c.p.c.
L'eventuale vizio di motivazione che sul punto affliggerebbe l'atto di accertamento (e a monte la relazione finale predisposta dall'Ufficio Sanzioni Amministrative) non potrebbe determinare, quand'anche sussistente, l'annullamento della delibera impugnata;
esso potrebbe, al più, condurre ad una condanna risarcitoria per il preteso danno all'immagine (comunque non provato dalla ricorrente), sicché in relazione alla doglianza in esame non è ravvisabile alcun concreto interesse all'azione.
In ogni caso, la censura si rivelerebbe, comunque, infondata nel merito.
L'Ufficio Sanzioni Amministrative, invero, ha motivato, sia pure sinteticamente, le ragioni poste a fondamento del rigetto dell'istanza, individuandole nella necessità di un esame congiunto delle singole posizioni, dettato dall'intrinseca connessione delle medesime, nonché in esigenze di economicità dell'azione amministrativa.1
Senza considerare, oltretutto, che ai sensi dell'art. 57 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF, la separazione delle posizioni in caso di procedimento avviato nei confronti di più persone costituisce una mera facoltà e non già un obbligo per l'Ufficio. Il secondo comma della citata disposizione prevede, infatti, che “Nel caso di procedimento avviato nei confronti di più soggetti, l' può disporre la separazione delle singole posizioni dei Controparte_4
soggetti interessati qualora ciò sia ritenuto necessario per assicurare il corretto e adeguato esercizio dell'attività istruttoria”. 1 Cfr. pag. 22 Atto di accertamento ove si legge “Analoghe osservazioni valgono con riferimento all'asserita assenza di connessione oggettiva fra i fatti ascrivibili alle due parti del procedimento e alla conseguente richiesta di separazione della posizione della Sig.ra da quella del Sig. Tale richiesta, infatti, deve considerarsi non meritevole di T_ Tes_1 accoglimento, sussistendo un preminente interesse pubblicistico in relazione all'esame congiunto delle condotte dei consulenti – che, contrariamente a quanto eccepito, risultano in larga parte strettamente correlate – oltre che per ragioni di economicità dell'azione amministrativa.” pagina 11 di 15 III. d. Considerazioni analoghe si impongono con riferimento alla prima delle censure sollevate dalla ricorrente con il terzo motivo di opposizione.
La sig.ra lamenta un preteso danno all'immagine – anche in questa sede genericamente allegato e T_
privo di qualsivoglia riscontro probatorio– derivante, in tesi, dal riferimento, contenuto nell'atto di accertamento, ad una precedente delibera sanzionatoria Consob successivamente annullata dalla competente Corte d'Appello.
Nuovamente giova osservare come una censura articolata in questi termini, quand'anche fondata, non potrebbe comunque condurre all'annullamento dell'impugnata delibera;
ne consegue, analogamente a quanto osservato in sede di esame del secondo motivo di opposizione, la carenza di interesse ad agire dell'odierna ricorrente.
Osserva tuttavia la Corte come la censura si riveli, comunque, infondata nel merito.
Il riferimento alla pregressa delibera di radiazione, irrogata dalla Consob nei confronti della sig.ra in data 11.10.2017, è contenuto nel solo atto di accertamento che non è soggetto ad alcun tipo di T_ adempimento pubblicitario. L'art. 59 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF prevede, infatti, la pubblicazione sul sito internet dell'Organismo della sola delibera sanzionatoria nella quale, tuttavia, non è contenuto alcun riferimento all'annullato provvedimento di radiazione.
A ciò si aggiunga che l'atto di accertamento – privo del carattere di pubblicità e per ciò solo intrinsecamente inidoneo a determinare un danno all'immagine– dava comunque atto, a pag. 6, che il provvedimento di radiazione irrogato dalla Consob era stato “annullato dalla Corte d'Appello di
Milano con sentenza n. 3355/2019 del 4 e 29 luglio 2019, con cui ha trovato accoglimento il ricorso presentato dalla consulente in data 30 novembre 2018.”
III. e. Parimenti infondate si rivelano le ulteriori doglianze sollevate da parte ricorrente con il terzo motivo di opposizione e volte ad incrinare il fondamento del corredo probatorio posto dall'Organismo a fondamento della contestazione consistita nell'aver “fattivamente consentito al sig. di Tes_1
proseguire i rapporti con la clientela da egli precedentemente seguita per conto di FI e di
”. CP_2
Dalla documentazione versta in atti emerge che il sig. precedentemente assegnato al Persona_1
portafoglio clienti del sig. presso , abbia, successivamente alla sospensione di Tes_1 CP_2 quest'ultimo dall'Albo dei consulenti finanziari (intervenuta il 26 gennaio 2022), aperto un conto corrente presso CheBanca!, ivi trasferendovi le provviste, per il tramite della sig.ra Il relativo T_
pagina 12 di 15 contratto di apertura del conto risulta infatti controfirmato dalla sig.ra (Cfr. documentazione T_
allegata alla nota di CheBanca! del 6 giugno 2022).
Tale circostanza sarebbe di per sé perfettamente lecita – nulla vieta, infatti, che i clienti di una banca aprano un conto corrente presso un altro intermediario, affidandosi alla gestione di un diverso consulente finanziario – senonché lo stesso sig. ha dichiarato di aver continuato ad essere seguito Per_1
dal sig. anche successivamente al trasferimento in CheBanca!. Tes_1
Nel corso della telefonata intercorsa con un operatore di CheBanca!, il sig. infatti, non solo ha Per_1 espressamente affermato di aver aperto il conto corrente per il tramite del sig. – dichiarazione Tes_1 questa idonea a dimostrare l'inottemperanza della sig.ra agli obblighi identificativi sulla T_
medesima gravanti (circostanza comunque coperta da giudicato interno, come evidenziato in sede di considerazioni preliminari) – ma ha anche dichiarato che il sig. si è occupato integralmente Tes_1 della movimentazione delle provviste depositate presso CheBanca!. Alla domanda dell'operatore di
CheBanca! “come esegue gli investimenti?”, il sig. risponde, riferendosi al “pensa a Per_1 Tes_1 tutto lui” e successivamente, nel manifestare piena fiducia nei confronti del consulente, dichiara testualmente “siamo partiti dalla FI, poi è passato alla […] poi è venuto da voi, CP_2 insomma a CheBanca!”. (doc. 22)
Né merita accoglimento la censura di parte appellante secondo cui la registrazione di siffatta conversazione telefonica non sarebbe utilizzabile quale elemento di prova perché avvenuta in difetto dell'avvertimento al cliente prescritto dall'art. 95 co. 4 del Regolamento Intermediari. La citata norma prevede, infatti, l'obbligo di comunicare ai clienti che “saranno registrate le conversazioni o le comunicazioni telefoniche tra loro intercorrenti”, ma il riferimento è alle conversazioni che “danno luogo o possono dar luogo ad operazioni di investimento”. Nel caso di specie, invece, la telefonata non era volta a concludere operazioni di investimento, bensì a verificare la correttezza del comportamento di un consulente, sicché deve ritenersi che la stessa si sia posta al di fuori del perimetro di operatività dell'obbligo di cui all'art. 95 co. 4 del Regolamento Intermediari.
Tanto chiarito, ritiene la Corte che le dichiarazioni rese nel corso della telefonata in esame dimostrino inequivocabilmente che il sig. avesse continuato, anche dopo l'irrogata sospensione, a svolgere Tes_1
la propria attività di consulenza finanziaria nei confronti del sig. circostanza questa resa Per_1 possibile dalla condotta serbata dalla sig.ra Quest'ultima, infatti, nella sua qualità di consulente T_
abilitato presso CheBanca!, si è prestata ad attrarre fittiziamente nel proprio portafoglio clienti un soggetto poi di fatto seguito da altri (nella specie il . Così facendo l'odierna ricorrente ha di Tes_1
pagina 13 di 15 fatto consentito ad un consulente sospeso dall'Albo di continuare a mantenere i rapporti professionali con un proprio cliente. D'altronde il sig. ha espressamente dichiarato di non aver mai avuto alcun Per_1 rapporto con la sig.ra pur risultando quest'ultima formalmente titolare del rapporto di T_ consulenza. A specifica domanda dell'operatore della Banca, il sig. ha infatti affermato di non Per_1 aver mai visto né conosciuto l'odierna ricorrente, ma solo di aver saputo dal che quest'ultimo, Tes_1 nello svolgimento della propria attività presso CheBanca!, “si appoggiava ad una certa . T_
Tali elementi sono sufficienti, ad opinione della Corte, a ritenere integrata la prova della violazione, ad opera della sig.ra degli obblighi diligenza, correttezza e trasparenza di cui all'art. 158, comma 1 T_
del Regolamento Intermediari per avere consentito ad un consulente sospeso di continuare, di fatto, a mantenere illegittimamente un rapporto professionale con un proprio cliente.
Né tali conclusioni risultano inficiate dalla dichiarazione scritta del 16.5.2022 – prodotta da parte ricorrente con il documento 24 – nella quale il sig. smentisce quanto dichiarato nel corso della Per_1
telefonata intercorsa con l'operatore bancario.
In siffatto documento il sig. sostiene di aver rilasciato tali dichiarazioni nell'erronea convinzione Per_1
di interloquire non già con un operatore di CheBanca!, bensì di presso la quale era CP_2 CP_3
seguito dal prima della sospensione). Tale ricostruzione appare tuttavia inverosimile, atteso che Tes_1
il sig. nel corso della telefonata ha più volte dimostrato di essere ben consapevole di Per_1 interfacciarsi con CheBanca! (“siamo partiti dalla FI, poi è passato alla e poi […] CP_2
è venuto da voi insomma a CheBanca”), approfittando addirittura dell'occasione per muovere all'istituto di credito delle contestazioni relativamente alle modalità di trasmissione della documentazione bancaria (“ma voi posta e quella roba li non ne mandate niente?”).
Tanto chiarito in ordine all'elemento oggettivo dell'illecito, la Corte ritiene di condividere, quanto all'elemento soggettivo dell'illecito, la qualificazione dolosa operata dall'OCF con l'impugnata delibera.
Invero, appare chiaro che la abbia quanto meno accettato il rischio della commissione T_
dell'illecito - allorché ha accolto la richiesta del tutto anomala del di prestarsi, siglando ed Tes_1
apponendo il proprio codice intermediario su moduli di identificazione del cliente che non aveva in realtà lei stessa compilato, né aveva davvero incontrato quegli investitori- dal momento che l'unica logica ragione per cui il avrebbe dovuto chiederle tanto era che non potesse egli stesso Tes_1
comparire quale autore dell'identificazione. Aver omesso di verificare la ragione di tale giuridica pagina 14 di 15 impossibilità, prima di prestarsi a compiere la condotta richiesta, oltrepassa all'evidenza i confini della colpa per integrare quanto meno dolo eventuale.
III. f. Non sussistono, conseguentemente, i presupposti per un revisione del trattamento sanzionatorio nel senso domandato in subordine dalla opponente, e cioè né in termini di applicazione di una sanzione diversa e meno grave, né in termini di riduzione della durata della sanzione inibitoria.
III. g. Alla luce delle ampie considerazioni svolte, l'opposizione proposta dalla sig.ra deve essere T_ rigettata, con conseguente integrale conferma dell'impugnata delibera sanzionatoria.
IV. La regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano integralmente a carico di parte opponente nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della lite (“Indeterminabile – complessità media”), dell'impegno difensivo profuso e dei parametri di cui al DM 55/2004 e ss.mm. (valori medi in assenza attività istruttoria).
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nella causa sub RG 2861/2023, così dispone:
1. rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma integralmente la Parte_1
delibera OCF n. 2289 del 26.9.2023;
2. condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 8.470,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 08.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Rossella Milone
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