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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 2468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2468 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14948/2023 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Gagliardi Parte_1 CodiceFiscale_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli al C.so Meridionale n.7
OPPONENTE -
E
c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., e per essa Controparte_1 P.IVA_1 quale mandataria, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo De Felice Ciccoli;
CP_2
OPPOSTA -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3419/2023 del Parte_1
04/05/2023, concesso dal Tribunale di Napoli, notificato il 18/05/2023, con il quale Parte_1
fideiussore della società veniva condannato al pagamento in
[...] Controparte_3
favore di della somma di euro 598.946,48 oltre interessi, spese e competenze, Controparte_1
quale esposizione debitoria facente capo alla società garantita in virtù del rapporto di conto corrente n. 17240, per euro 110.300,00, e del contratto anticipi n. 844641,19 regolato sul c/c 12230,57 per euro 488.646,48, sottoscritti dalla con Banca Monte dei Paschi di Siena Controparte_3
S.p.A., alla quale era subentrata quale cessionaria del credito , come da estratto della CP_1
Gazzetta Ufficiale del 23/12/2017 n. 151),
L'opponente eccepiva l'intervenuta decadenza della creditrice ex art. 1957 c.c., nonché
l'infondatezza della richiesta creditoria.
Si costituiva la quale contestava puntualmente le eccezioni dell'opponente Controparte_1
e concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 19/1/2024, rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il Tribunale concedeva i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
All'udienza del 17/01/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione deve essere parzialmente accolta per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, si rileva la tempestività dell'opposizione, essendo stato il decreto ingiuntivo notificato in data 18/05/2023 e l'opposizione notificata il 26/06/2023, e la sua procedibilità per essere intervenuta l'iscrizione a ruolo nei successivi 10 giorni (04/07/23).
Sempre preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo per assenza di parte opponente, come da verbale del 21/12/2023 allegato.
L'opponente lamenta l'infondatezza del credito relativo al rapporto di conto corrente n. 17240 ed al rapporto di conto anticipi n. 844641,19 a causa della inidoneità della documentazione probatoria posta a fondamento della domanda monitoria.
Nel merito, va rilevato che parte opponente non ha prontamente disconosciuto alcuno dei documenti depositati da parte opposta già in sede monitoria, né le sottoscrizioni in calce agli stessi, con conseguente rilievo del difetto di contestazione circa la conclusione dei contratti e la piena conoscenza ed approvazione delle condizioni ivi contenute.
In ordine alla posizione del fideiussore deve, in primo luogo, evidenziarsi che nel caso in esame, diversamente da quanto affermato dall'opposta, non viene in rilievo un contratto autonomo di garanzia.
Difatti, la giurisprudenza predominante ritiene, condivisibilmente, che l'inserimento nel contratto della clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” sia un chiaro indice sintomatico della volontà delle parti di rendere del tutto autonomo il contratto di garanzia dal rapporto principale.
Nel caso de quo, tuttavia, nell'atto di fideiussione oggetto di causa è inserita solo la clausola di pagamento a prima richiesta, mentre non vi è alcuna esplicita rinuncia del garante alla proposizione delle eccezioni. Questa circostanza è certamente rilevante al fine di escludere la configurabilità di un contratto autonomo di garanzia.
La banca, infatti, quale operatore qualificato che ha predisposto il modulo contrattuale, se avesse voluto concludere un contratto autonomo avrebbe dovuto includere nel contratto la clausola di rinuncia alle eccezioni;
tale omissione, dunque, rende chiara la volontà della banca di non rendere del tutto autonoma la garanzia dal rapporto principale. Questo elemento, pur rilevante, non
è sufficiente da solo per qualificare il rapporto negoziale in quanto, in un caso simile, la Cassazione ha precisato che l'inserimento nel contratto della sola clausola di “pagamento a prima richiesta”
(priva dell'esplicita rinuncia alla proposizione delle eccezioni) non ha rilievo decisivo per la qualificazione del negozio, potendo tale espressione riferirsi sia a garanzie svincolate dal rapporto garantito che a fideiussioni (Cass.
9.8.2016 n. 16825). Oltre all'elemento sopra indicato vi sono, però, almeno altri due elementi decisivi che fanno propendere per la natura fideiussoria del negozio in esame.
In primo luogo, va sottolineato il dato letterale dei documenti, nei quali si fa a più riprese espresso riferimento al “fideiussore”, in tal modo richiamando in maniera esplicita la garanzia tipica del codice civile.
Ciò risulta ancor più significativo se si tiene conto del fatto che il modulo è stato predisposto dalla banca la quale, si ripete, come operatore professionale qualificato, non poteva ignorare il significato giuridico dei termini adoperati.
Dunque, appare evidente che se la banca avesse voluto far sottoscrivere all'opponente un contratto autonomo non lo avrebbe definito 'fideiussore' bensì 'garante'.
Inoltre, il regolamento contrattuale fa espressamente rinvio alle disposizioni codicistiche in tema di fideiussione, sia pure per derogarvi parzialmente. Ad esempio, nel contratto di garanzia in oggetto si individua la deroga espressa a quanto previsto dall'art. 1957 c.c.
Risulta chiaro che la banca, che ha predisposto il testo contrattuale, ha dovuto prevedere una deroga espressa alla disciplina codicistica della fideiussione, testualmente richiamata, proprio sul presupposto che la garanzia stipulata fosse riconducibile a questo schema contrattuale. Posta, quindi, la natura non autonoma della garanzia in esame, ne discende che l'opponente sia legittimato a sollevare le medesime eccezioni della debitrice principale.
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, emerge che il abbia prestato una fideiussione Pt_1 omnibus, sottoscritta in data 08/01/2014, a garanzia dei rapporti obbligatori facenti capo alla sino alla concorrenza di euro 1.500.000,00 (doc. 12 fascicolo Controparte_3 monitorio).
Acclarata la qualità di garante in capo all'odierno opponente, deve rigettarsi la domanda di nullità della fideiussione omnibus formulata dallo stesso.
Difatti, l'art. 6 della fideiussione sottoscritta dal prevede espressamente che “I diritti Pt_1 derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ. che si intende derogato”.
A tal riguardo parte opponente eccepisce la decadenza della creditrice ex art. 1957 c.c. ma deve ritenersi che alla luce dell'istruttoria compiuta non vi sia la prova della illiceità della condotta della banca con conseguente nullità della fideiussione prestata né per violazione della richiamata
Legge n. 154/92, né per violazione della normativa antitrust.
Nel caso di specie, parte opponente ha sostenuto che il contratto di fideiussione stipulato in data 08/01/2014 fosse nullo perché riconducibile alle fideiussioni omnibus vietate dalla citata legge del 1992.
Invero, la validità della clausola omnibus è subordinata dalla invocata normativa alla fissazione di un tetto massimo all'importo garantito, come nel caso di specie ove il garante era chiamato a rispondere nel limite convenuto di euro 1.500.000,00.
Inoltre, va ricordato che l'odierno opponente era, altresì, amministratore unico e legale rappresentante della società debitrice, come risulta dalla visura depositata nel procedimento monitorio, motivo per il quale egli era ovviamente a conoscenza della situazione economica e della posizione debitoria della garantita.
Di conseguenza, la dedotta nullità della fideiussione non è ravvisabile nel caso di specie.
Parimenti, non è ravvisabile alcuna nullità del contratto di fideiussione in esame per contrasto con la normativa antitrust, rilevabile d'ufficio dal giudice. Giova ricordare a tal proposito che le clausole di deroga del termine di decadenza ex art. 1957
c.c., di c.d. “reviviscenza” e di c.d. “sopravvivenza”, contenute nel modello ABI sono state censurate dal provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005, con cui è stato, come noto, appurato che
«gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90».
Ciò premesso, il Tribunale rileva che la fideiussione prodotta dall'opposta quale documento contenga, effettivamente, tutte le clausole nn. 2, 6 e 8 dell'archetipo ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie;
segnatamente, all'identica numerazione utilizzata in quello schema corrisponde il medesimo contenuto precettivo.
In tal caso, tuttavia, l'opponente non ha allegato né provato l'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, considerato, peraltro, che la stipulazione della garanzia fideiussoria è intervenuta a distanza di nove anni da quel provvedimento, relativo a una fase temporale conclusasi nel maggio del 2005.
Come chiarito anche dal Tribunale di Milano, sez. specializzata Imprese con la decisione del
14/02/2023, n.1171 in un caso similare “La specifica vicenda contrattuale dà, consequenzialmente, origine a un giudizio c.d. “stand alone”, nel quale l'attore, chiamato a comprovare i fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi (come nelle cc.dd. “follow on actions”) dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, perché un simile accertamento
o manca del tutto o, alternativamente, pur essendoci, riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore”.
La sussumibilità della controversia tra le cause “stand alone” fa sì che la parte eccipiente sia onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione per cui è causa.
In tal senso, la Corte Suprema di Cassazione con la decisione a SSUU del 2021:
• ha ritenuto coperte dell'accertamento antitrust le condotte precedenti al maggio 2005 secondo gli ordinari criteri di giudizio, giacché l'istruttoria e le conseguenti determinazioni della Banca d'Italia hanno coperto l'arco temporale precedente al provvedimento finale n. 55 del 22 maggio 2005;
• ha ritenuto che la presunzione circa la sussistenza dell'illecito operasse anche per condotte di poco successive all'adozione del provvedimento dell'Autorità.
Il caso di specie si colloca invece a ben nove anni di distanza dall'accertamento della Banca
d'Italia: circostanza che imporrebbe di effettuare in concreto un'attività istruttoria circa la persistenza dell'illecita intesa, lesiva della concorrenza, nel mercato nazionale.
Nel caso di specie il fideiussore avrebbe dovuto provare che la diffusione delle fideiussioni del tenore sanzionato dall'Organismo di controllo (poi sostituito dall'Autorità Garante per il Mercato e la Concorrenza) si fosse perpetrata su tutto il territorio da istituti bancari di varie dimensioni anche a distanza di anni dalla censura e senza che la parte eccipiente abbia fornito la prova idonea a dimostrare che nel 2014 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Essendo stata affermata, come è noto, dalle SSUU n. 41994/2021 la sola eventuale nullità parziale del contratto relativamente alle clausole n. 2, 6 e 8, nel caso concreto, si può ritenere, in mancanza di rigorosa allegazione e prova del contrario, che il fideiussore avrebbe, in ogni caso, prestato la garanzia, anche senza le clausole anzidette, dovendosi ritenere portatore di un interesse economico al finanziamento bancario, che spiega, appunto, il consenso alla prestazione di garanzia (nel medesimo senso anche Tribunale Napoli Sez. spec. Impresa, 17/02/2023, secondo cui “il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole (le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI) non può ritenersi elemento di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust” ; ma in tal senso, Trib. Milano, sentenza 23 giugno 2016 n. 7796, confermata da Corte d'Appello di Milano, con sentenza 20 novembre 2018 n. 5039; in senso conforme anche Trib. Siena 12 febbraio 2022 n. 131; Trib. Prato 16 gennaio 2021 n. 28; Trib.
Pescara 15 luglio 2019 n. 1156; Trib. Spoleto 21 giugno 2019 n. 444; Trib. Torino 17 aprile 2019 n.
1970; Trib. Roma 11 settembre 2019 n. 17243; Trib. Roma 3 maggio 2019 n. 9354; Trib. Velletri 14 maggio 2019 n. 921).
Di qui l'affermazione della validità della garanzia prestata dal Vela, compresa la deroga all'art. 1957 c.c. che può validamente operare, diversamente da come sostenuto dall'opponente, sulla scorta del superamento del termine semestrale tra la scadenza dell'obbligazione e l'azione monitoria, considerato, altresì, che il Vela non riveste la qualità di consumatore, avendo rivestito la carica di amministratore della debitrice principale.
Riguardo al conto corrente n. 17240, sin dalla fase monitoria, parte opposta depositava documentazione attestante la prova del credito ed il titolo della propria pretesa, ovvero la copia del contratto di conto corrente, il relativo estratto conto ex art. 50 TUB e gli estratti conto, ed incombeva, pertanto, sul debitore l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione restitutoria.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni svolte e dell'esame della documentazione prodotta dall'opposta, l'opposizione va rigettata per l'ammontare di euro 110.300,00 derivante dal rapporto di conto corrente n. 17240.
In ordine, poi, alla posizione debitoria derivante dal rapporto anticipi in valuta estera n.
844641,19, regolata sul c/c n. 12230,57, è di tutta evidenza che la creditrice non abbia pienamente assolto all'onere probatorio incombente sulla stessa.
Posto che l'esistenza del rapporto n. 844641,19 non è stato posto in discussione dalla parte opponente, la quale neppure ha contestato le singole anticipazioni di cui all'elenco in atti (doc. 9 fascicolo monitorio), deve ritenersi provato il rapporto di conto anticipi, avendo la banca, sin dal giudizio monitorio, depositato il contratto di conto anticipi sottoscritto dalle parti (doc. 10 fascicolo monitorio) e l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB (doc. 11 fascicolo monitorio).
Tuttavia, parte opposta non ha prodotto gli estratti conto del relativo rapporto di conto anticipi.
Quanto alla validità ed efficacia probatoria del saldaconto va rammentato l'orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui “in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto,
l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente" (Cass. sez. 1, 25/09/2003, n. 14234; Cass., sez. 3, 19/10/2016, n. 21092)” (cfr. Cassazione civile, 28/06/2024, n.17893).
L'efficacia probatoria dell'estratto conto ex art. 50 TUB, quindi, è limitata al procedimento relativo al ricorso per ingiunzione e non si estende al giudizio di cognizione nel quale si richiede che la banca ricorrente adempia l'onere probatorio circa il fatto costitutivo del proprio credito.
Prova che deve essere data attraverso la dimostrazione analitica delle varie partite di dare e avere al fine di verificare il saldo finale, laddove l'estratto ha mero valore indiziario (in tal senso
Cassazione civile, 13/11/2023, n.31444).
Pertanto, era precipuo onere di parte opposta depositare nel presente giudizio la completa movimentazione del conto corrente sul quale opera il conto anticipi oggetto di causa, al fine di dimostrare che la stessa abbia realmente maturato i crediti indicati nel ricorso monitorio.
In mancanza, la domanda della ricorrente può accogliersi limitatamente al capitale di cui all'estratto in atti, detratti gli interessi, per un ammontare di euro 440.914,67.
Alla luce delle argomentazioni svolte, l'opposizione deve essere parzialmente accolta e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo n. 3419/2023 e, in accoglimento della domanda di pagamento di deve essere condannato al pagamento, in favore Controparte_1 Parte_1 di parte opposta, della somma complessiva pari ad euro 551.214,67 (449.914,67 + 110.300,00), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività processuale svolta, con la riduzione dovuta all'accoglimento parziale dell'opposizione
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3419/2023 depositato dal Tribunale di Napoli in data 04/05/2023;
2) Condanna al pagamento, in favore di parte opposta, della somma pari ad euro Parte_1
551.214,67, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) Condanna al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 11.228,50, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 10/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Ucchiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14948/2023 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Gagliardi Parte_1 CodiceFiscale_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli al C.so Meridionale n.7
OPPONENTE -
E
c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., e per essa Controparte_1 P.IVA_1 quale mandataria, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo De Felice Ciccoli;
CP_2
OPPOSTA -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3419/2023 del Parte_1
04/05/2023, concesso dal Tribunale di Napoli, notificato il 18/05/2023, con il quale Parte_1
fideiussore della società veniva condannato al pagamento in
[...] Controparte_3
favore di della somma di euro 598.946,48 oltre interessi, spese e competenze, Controparte_1
quale esposizione debitoria facente capo alla società garantita in virtù del rapporto di conto corrente n. 17240, per euro 110.300,00, e del contratto anticipi n. 844641,19 regolato sul c/c 12230,57 per euro 488.646,48, sottoscritti dalla con Banca Monte dei Paschi di Siena Controparte_3
S.p.A., alla quale era subentrata quale cessionaria del credito , come da estratto della CP_1
Gazzetta Ufficiale del 23/12/2017 n. 151),
L'opponente eccepiva l'intervenuta decadenza della creditrice ex art. 1957 c.c., nonché
l'infondatezza della richiesta creditoria.
Si costituiva la quale contestava puntualmente le eccezioni dell'opponente Controparte_1
e concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 19/1/2024, rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il Tribunale concedeva i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
All'udienza del 17/01/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione deve essere parzialmente accolta per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, si rileva la tempestività dell'opposizione, essendo stato il decreto ingiuntivo notificato in data 18/05/2023 e l'opposizione notificata il 26/06/2023, e la sua procedibilità per essere intervenuta l'iscrizione a ruolo nei successivi 10 giorni (04/07/23).
Sempre preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo per assenza di parte opponente, come da verbale del 21/12/2023 allegato.
L'opponente lamenta l'infondatezza del credito relativo al rapporto di conto corrente n. 17240 ed al rapporto di conto anticipi n. 844641,19 a causa della inidoneità della documentazione probatoria posta a fondamento della domanda monitoria.
Nel merito, va rilevato che parte opponente non ha prontamente disconosciuto alcuno dei documenti depositati da parte opposta già in sede monitoria, né le sottoscrizioni in calce agli stessi, con conseguente rilievo del difetto di contestazione circa la conclusione dei contratti e la piena conoscenza ed approvazione delle condizioni ivi contenute.
In ordine alla posizione del fideiussore deve, in primo luogo, evidenziarsi che nel caso in esame, diversamente da quanto affermato dall'opposta, non viene in rilievo un contratto autonomo di garanzia.
Difatti, la giurisprudenza predominante ritiene, condivisibilmente, che l'inserimento nel contratto della clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” sia un chiaro indice sintomatico della volontà delle parti di rendere del tutto autonomo il contratto di garanzia dal rapporto principale.
Nel caso de quo, tuttavia, nell'atto di fideiussione oggetto di causa è inserita solo la clausola di pagamento a prima richiesta, mentre non vi è alcuna esplicita rinuncia del garante alla proposizione delle eccezioni. Questa circostanza è certamente rilevante al fine di escludere la configurabilità di un contratto autonomo di garanzia.
La banca, infatti, quale operatore qualificato che ha predisposto il modulo contrattuale, se avesse voluto concludere un contratto autonomo avrebbe dovuto includere nel contratto la clausola di rinuncia alle eccezioni;
tale omissione, dunque, rende chiara la volontà della banca di non rendere del tutto autonoma la garanzia dal rapporto principale. Questo elemento, pur rilevante, non
è sufficiente da solo per qualificare il rapporto negoziale in quanto, in un caso simile, la Cassazione ha precisato che l'inserimento nel contratto della sola clausola di “pagamento a prima richiesta”
(priva dell'esplicita rinuncia alla proposizione delle eccezioni) non ha rilievo decisivo per la qualificazione del negozio, potendo tale espressione riferirsi sia a garanzie svincolate dal rapporto garantito che a fideiussioni (Cass.
9.8.2016 n. 16825). Oltre all'elemento sopra indicato vi sono, però, almeno altri due elementi decisivi che fanno propendere per la natura fideiussoria del negozio in esame.
In primo luogo, va sottolineato il dato letterale dei documenti, nei quali si fa a più riprese espresso riferimento al “fideiussore”, in tal modo richiamando in maniera esplicita la garanzia tipica del codice civile.
Ciò risulta ancor più significativo se si tiene conto del fatto che il modulo è stato predisposto dalla banca la quale, si ripete, come operatore professionale qualificato, non poteva ignorare il significato giuridico dei termini adoperati.
Dunque, appare evidente che se la banca avesse voluto far sottoscrivere all'opponente un contratto autonomo non lo avrebbe definito 'fideiussore' bensì 'garante'.
Inoltre, il regolamento contrattuale fa espressamente rinvio alle disposizioni codicistiche in tema di fideiussione, sia pure per derogarvi parzialmente. Ad esempio, nel contratto di garanzia in oggetto si individua la deroga espressa a quanto previsto dall'art. 1957 c.c.
Risulta chiaro che la banca, che ha predisposto il testo contrattuale, ha dovuto prevedere una deroga espressa alla disciplina codicistica della fideiussione, testualmente richiamata, proprio sul presupposto che la garanzia stipulata fosse riconducibile a questo schema contrattuale. Posta, quindi, la natura non autonoma della garanzia in esame, ne discende che l'opponente sia legittimato a sollevare le medesime eccezioni della debitrice principale.
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, emerge che il abbia prestato una fideiussione Pt_1 omnibus, sottoscritta in data 08/01/2014, a garanzia dei rapporti obbligatori facenti capo alla sino alla concorrenza di euro 1.500.000,00 (doc. 12 fascicolo Controparte_3 monitorio).
Acclarata la qualità di garante in capo all'odierno opponente, deve rigettarsi la domanda di nullità della fideiussione omnibus formulata dallo stesso.
Difatti, l'art. 6 della fideiussione sottoscritta dal prevede espressamente che “I diritti Pt_1 derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ. che si intende derogato”.
A tal riguardo parte opponente eccepisce la decadenza della creditrice ex art. 1957 c.c. ma deve ritenersi che alla luce dell'istruttoria compiuta non vi sia la prova della illiceità della condotta della banca con conseguente nullità della fideiussione prestata né per violazione della richiamata
Legge n. 154/92, né per violazione della normativa antitrust.
Nel caso di specie, parte opponente ha sostenuto che il contratto di fideiussione stipulato in data 08/01/2014 fosse nullo perché riconducibile alle fideiussioni omnibus vietate dalla citata legge del 1992.
Invero, la validità della clausola omnibus è subordinata dalla invocata normativa alla fissazione di un tetto massimo all'importo garantito, come nel caso di specie ove il garante era chiamato a rispondere nel limite convenuto di euro 1.500.000,00.
Inoltre, va ricordato che l'odierno opponente era, altresì, amministratore unico e legale rappresentante della società debitrice, come risulta dalla visura depositata nel procedimento monitorio, motivo per il quale egli era ovviamente a conoscenza della situazione economica e della posizione debitoria della garantita.
Di conseguenza, la dedotta nullità della fideiussione non è ravvisabile nel caso di specie.
Parimenti, non è ravvisabile alcuna nullità del contratto di fideiussione in esame per contrasto con la normativa antitrust, rilevabile d'ufficio dal giudice. Giova ricordare a tal proposito che le clausole di deroga del termine di decadenza ex art. 1957
c.c., di c.d. “reviviscenza” e di c.d. “sopravvivenza”, contenute nel modello ABI sono state censurate dal provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005, con cui è stato, come noto, appurato che
«gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90».
Ciò premesso, il Tribunale rileva che la fideiussione prodotta dall'opposta quale documento contenga, effettivamente, tutte le clausole nn. 2, 6 e 8 dell'archetipo ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie;
segnatamente, all'identica numerazione utilizzata in quello schema corrisponde il medesimo contenuto precettivo.
In tal caso, tuttavia, l'opponente non ha allegato né provato l'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, considerato, peraltro, che la stipulazione della garanzia fideiussoria è intervenuta a distanza di nove anni da quel provvedimento, relativo a una fase temporale conclusasi nel maggio del 2005.
Come chiarito anche dal Tribunale di Milano, sez. specializzata Imprese con la decisione del
14/02/2023, n.1171 in un caso similare “La specifica vicenda contrattuale dà, consequenzialmente, origine a un giudizio c.d. “stand alone”, nel quale l'attore, chiamato a comprovare i fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi (come nelle cc.dd. “follow on actions”) dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, perché un simile accertamento
o manca del tutto o, alternativamente, pur essendoci, riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore”.
La sussumibilità della controversia tra le cause “stand alone” fa sì che la parte eccipiente sia onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione per cui è causa.
In tal senso, la Corte Suprema di Cassazione con la decisione a SSUU del 2021:
• ha ritenuto coperte dell'accertamento antitrust le condotte precedenti al maggio 2005 secondo gli ordinari criteri di giudizio, giacché l'istruttoria e le conseguenti determinazioni della Banca d'Italia hanno coperto l'arco temporale precedente al provvedimento finale n. 55 del 22 maggio 2005;
• ha ritenuto che la presunzione circa la sussistenza dell'illecito operasse anche per condotte di poco successive all'adozione del provvedimento dell'Autorità.
Il caso di specie si colloca invece a ben nove anni di distanza dall'accertamento della Banca
d'Italia: circostanza che imporrebbe di effettuare in concreto un'attività istruttoria circa la persistenza dell'illecita intesa, lesiva della concorrenza, nel mercato nazionale.
Nel caso di specie il fideiussore avrebbe dovuto provare che la diffusione delle fideiussioni del tenore sanzionato dall'Organismo di controllo (poi sostituito dall'Autorità Garante per il Mercato e la Concorrenza) si fosse perpetrata su tutto il territorio da istituti bancari di varie dimensioni anche a distanza di anni dalla censura e senza che la parte eccipiente abbia fornito la prova idonea a dimostrare che nel 2014 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Essendo stata affermata, come è noto, dalle SSUU n. 41994/2021 la sola eventuale nullità parziale del contratto relativamente alle clausole n. 2, 6 e 8, nel caso concreto, si può ritenere, in mancanza di rigorosa allegazione e prova del contrario, che il fideiussore avrebbe, in ogni caso, prestato la garanzia, anche senza le clausole anzidette, dovendosi ritenere portatore di un interesse economico al finanziamento bancario, che spiega, appunto, il consenso alla prestazione di garanzia (nel medesimo senso anche Tribunale Napoli Sez. spec. Impresa, 17/02/2023, secondo cui “il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole (le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI) non può ritenersi elemento di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust” ; ma in tal senso, Trib. Milano, sentenza 23 giugno 2016 n. 7796, confermata da Corte d'Appello di Milano, con sentenza 20 novembre 2018 n. 5039; in senso conforme anche Trib. Siena 12 febbraio 2022 n. 131; Trib. Prato 16 gennaio 2021 n. 28; Trib.
Pescara 15 luglio 2019 n. 1156; Trib. Spoleto 21 giugno 2019 n. 444; Trib. Torino 17 aprile 2019 n.
1970; Trib. Roma 11 settembre 2019 n. 17243; Trib. Roma 3 maggio 2019 n. 9354; Trib. Velletri 14 maggio 2019 n. 921).
Di qui l'affermazione della validità della garanzia prestata dal Vela, compresa la deroga all'art. 1957 c.c. che può validamente operare, diversamente da come sostenuto dall'opponente, sulla scorta del superamento del termine semestrale tra la scadenza dell'obbligazione e l'azione monitoria, considerato, altresì, che il Vela non riveste la qualità di consumatore, avendo rivestito la carica di amministratore della debitrice principale.
Riguardo al conto corrente n. 17240, sin dalla fase monitoria, parte opposta depositava documentazione attestante la prova del credito ed il titolo della propria pretesa, ovvero la copia del contratto di conto corrente, il relativo estratto conto ex art. 50 TUB e gli estratti conto, ed incombeva, pertanto, sul debitore l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione restitutoria.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni svolte e dell'esame della documentazione prodotta dall'opposta, l'opposizione va rigettata per l'ammontare di euro 110.300,00 derivante dal rapporto di conto corrente n. 17240.
In ordine, poi, alla posizione debitoria derivante dal rapporto anticipi in valuta estera n.
844641,19, regolata sul c/c n. 12230,57, è di tutta evidenza che la creditrice non abbia pienamente assolto all'onere probatorio incombente sulla stessa.
Posto che l'esistenza del rapporto n. 844641,19 non è stato posto in discussione dalla parte opponente, la quale neppure ha contestato le singole anticipazioni di cui all'elenco in atti (doc. 9 fascicolo monitorio), deve ritenersi provato il rapporto di conto anticipi, avendo la banca, sin dal giudizio monitorio, depositato il contratto di conto anticipi sottoscritto dalle parti (doc. 10 fascicolo monitorio) e l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB (doc. 11 fascicolo monitorio).
Tuttavia, parte opposta non ha prodotto gli estratti conto del relativo rapporto di conto anticipi.
Quanto alla validità ed efficacia probatoria del saldaconto va rammentato l'orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui “in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto,
l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente" (Cass. sez. 1, 25/09/2003, n. 14234; Cass., sez. 3, 19/10/2016, n. 21092)” (cfr. Cassazione civile, 28/06/2024, n.17893).
L'efficacia probatoria dell'estratto conto ex art. 50 TUB, quindi, è limitata al procedimento relativo al ricorso per ingiunzione e non si estende al giudizio di cognizione nel quale si richiede che la banca ricorrente adempia l'onere probatorio circa il fatto costitutivo del proprio credito.
Prova che deve essere data attraverso la dimostrazione analitica delle varie partite di dare e avere al fine di verificare il saldo finale, laddove l'estratto ha mero valore indiziario (in tal senso
Cassazione civile, 13/11/2023, n.31444).
Pertanto, era precipuo onere di parte opposta depositare nel presente giudizio la completa movimentazione del conto corrente sul quale opera il conto anticipi oggetto di causa, al fine di dimostrare che la stessa abbia realmente maturato i crediti indicati nel ricorso monitorio.
In mancanza, la domanda della ricorrente può accogliersi limitatamente al capitale di cui all'estratto in atti, detratti gli interessi, per un ammontare di euro 440.914,67.
Alla luce delle argomentazioni svolte, l'opposizione deve essere parzialmente accolta e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo n. 3419/2023 e, in accoglimento della domanda di pagamento di deve essere condannato al pagamento, in favore Controparte_1 Parte_1 di parte opposta, della somma complessiva pari ad euro 551.214,67 (449.914,67 + 110.300,00), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività processuale svolta, con la riduzione dovuta all'accoglimento parziale dell'opposizione
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3419/2023 depositato dal Tribunale di Napoli in data 04/05/2023;
2) Condanna al pagamento, in favore di parte opposta, della somma pari ad euro Parte_1
551.214,67, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) Condanna al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 11.228,50, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 10/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Ucchiello