Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 09/02/2026, n. 1962
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Natura del giudizio di rinvio

    Il giudizio di rinvio, disciplinato dall'art. 392 c.p.c., costituisce una prosecuzione del processo originario e non una nuova impugnazione, pertanto non è dovuto un ulteriore contributo unificato.

  • Accolto
    Conseguenza dell'annullamento dell'atto impositivo presupposto

    L'annullamento dell'atto impositivo presupposto (l'invito al pagamento) fa venir meno il titolo su cui si fonda la pretesa tributaria oggetto dell'ingiunzione di pagamento e della sanzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 09/02/2026, n. 1962
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1962
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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