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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 09/02/2026, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1962/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di ZI Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 16551/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della ZI Corte D'Appello Napoli - Via Diaz, 11 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
IA ZI Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 010824 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2022 - sul ricorso n. 10432/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della ZI Corte D'Appello Napoli - Via Diaz 11 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
IA ZI Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 023565 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 619/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'invito di pagamento, numero recupero crediti 010824/2023 notificato il 26.07.23, con il quale il Ministero della ZI-Corte di Appello di Napoli, tramite IA ZI, chiedeva la somma di € 237,00 a titolo di omesso pagamento del contributo unificato in relazione alla causa iscritta in data 11/10/2022 al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili della Corte di Appello di Napoli numero 4249/2022.
In particolare, nel ricorso introduttivo, la ricorrente sosteneva che il giudizio per il quale veniva chiesto il pagamento del contributo unificato, pendente dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, era un giudizio di rinvio proprio ex art. 392 cpc a seguito della sentenza emessa il 15/06/2022 dalla Corte di Cassazione n.
26507/2022 e pubblicata il 08/09/2022 che, in accoglimento del ricorso avverso la sentenza n. 2709/2017 della Corte di Appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile l'appello, cassava la sentenza n.
2709/2017 e rinviava alla medesima Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese.
La ricorrente, come unico motivo di impugnazione, sosteneva di non dover corrispondere il contributo unificato in quanto il giudizio tassato non è qualificabile come “nuova impugnazione” risolvendosi nella mera prosecuzione dell'originario giudizio di impugnazione.
il Ministero della ZI - Corte di Appello di Napoli si costituiva in giudizio e replicava alla tesi di parte ricorrente richiamando il contenuto della Circolare del Dipartimento per gli Affari di ZI n. 3 del 13 maggio 2002 e sottolineando la distinzione tra l'ipotesi di riassunzione della causa a seguito di sospensione, interruzione o cancellazione dal ruolo, ex art 295 ss. c.p.c, per la quale non è richiesto il pagamento di un nuovo contributo unificato, dalla diversa ipotesi di riassunzione c.d. “ordinaria”, come quella delle presente fattispecie, che determina l'instaurazione ex novo del giudizio, determinando così l'onere di pagare un nuovo contributo unificato in base al principio sancito dall'articolo 9 del d.P.R. n. 115 del 2002
Si costituiva in giudizio anche IA ZI che ribadiva la piena legittimità della corresponsione del contributo unificato in base a quanto disposto dall'articolo 9 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Istruita la causa presso la Corte di ZI Tributaria di primo grado di Napoli con Rgr 2138/24, il relativo procedimento veniva deciso con la sentenza n. 12813/24 con cui veniva dichiarata l'incompetenza territoriale della Corte adita in favore dell'omologo Giudice di Roma, concedendo il termine per la eventuale riassunzione.
Ricorrente_1 provvedeva alla riassunzione del giudizio e, lamentando di aver ricevuto nelle more una intimazione di pagamento, impugnata con ricorso rubricato al numero 10432/25 del Ruolo Generale, ne chiedeva la trattazione riunita al presente giudizio chiedendone l'annullamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni della ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Nel caso di specie occorre stabilire, in via preliminare, se, ai fini dell'applicazione della disciplina del contributo unificato, la riassunzione del giudizio determini o meno una prosecuzione del giudizio originariamente instaurato, ovvero dia luogo ad un nuovo processo.
Secondo il dettato di cui all'articolo 392 c.p.c. la riassunzione della causa si rende necessaria allorché la
Corte di Cassazione, a seguito del provvedimento di annullamento pronunciato, non abbia potuto sostituire la sentenza cassata, (come nel caso di specie contrassegnato addirittura da una sentenza di inammissibilità) essendo quindi necessario svolgere attività che evidentemente non possono essere effettuate dal giudice di legittimità.
In questo caso, quando “cassa con rinvio”, la Cassazione chiude la fase c.d. rescindente e rinvia la causa, ai sensi dell'art. 383 cpc, ad altro Giudice di grado uguale a quello che ha pronunciato la sentenza affidandogli la cd. fase rescissoria.
Fase rescindente e fase rescissoria sono tuttavia "fasi" processuali nelle quali quella rescindente dà vita, su impulso di parte, all'altra fase, rescissoria, destinata a concludersi con la sentenza di merito che definisce il giudizio.
Il giudizio di rinvio, così come strutturato, realizza quindi quella funzione di prosecuzione del processo, attraverso il quale è possibile giungere ad una nuova definizione della controversia, cioè ad una nuova sentenza di merito in sostituzione di quella cassata.
Nel caso di specie, il giudizio n. 4249/2022 RGACC della Corte di Appello di Napoli è un giudizio di rinvio che ha dato luogo alla prosecuzione dell'originario processo di impugnazione della sentenza di primo grado, giudizio destinato a concludersi con una nuova sentenza che, in sostituzione di quella n. 2709/2017 cassata dalla Cassazione con la sentenza n. 26507/2022, confermerà o modificherà la predetta sentenza di primo grado.
In conclusione, indipendentemente dalle distinzioni in dottrina ed in giurisprudenza tra rinvio proprio e rinvio improprio ed indipendentemente dal richiamo fatto da parte resistente a Circolari che in quanto tali non vincolano il giudicante non avendo alcun valore come fonte del diritto, il giudizio di rinvio di cui è causa non dà luogo ad una nuova impugnazione della sentenza di primo grado ma alla prosecuzione dell'originario procedimento di impugnazione che pertanto non deve scontare la corresponsione di un ulteriore e nuovo contributo unificato.
Per i motivi esposti l'invito al pagamento va annullato.
L'annullamento dell'invito al pagamento determina anche l'annullamento dell'intimazione di pagamento
Numero Registro Recupero Crediti 023565/2024, notificata alla ricorrente il 17.03.25 per la riscossione della sanzione di € 474,00 applicata ex art. 16 comma 1-bis DPR 115/2002 per l'omesso pagamento del contributo
Unificato di € 237,00 di cui all'invito al pagamento oggetto del presente giudizio riunito.
Ciò in quanto l'annullamento dell'atto impositivo presupposto, nella fattispecie l'invito al pagamento, comporta il venir meno del titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria oggetto dell'ingiunzione di pagamento che per tale motivo va annullata.
Spese compensate in ragione della particolarità della controversia e della complessità delle questioni dedotte in giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 16.01.2026
Il Giudice monocratico RN NT
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di ZI Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 16551/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della ZI Corte D'Appello Napoli - Via Diaz, 11 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
IA ZI Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 010824 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2022 - sul ricorso n. 10432/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della ZI Corte D'Appello Napoli - Via Diaz 11 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
IA ZI Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 023565 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 619/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'invito di pagamento, numero recupero crediti 010824/2023 notificato il 26.07.23, con il quale il Ministero della ZI-Corte di Appello di Napoli, tramite IA ZI, chiedeva la somma di € 237,00 a titolo di omesso pagamento del contributo unificato in relazione alla causa iscritta in data 11/10/2022 al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili della Corte di Appello di Napoli numero 4249/2022.
In particolare, nel ricorso introduttivo, la ricorrente sosteneva che il giudizio per il quale veniva chiesto il pagamento del contributo unificato, pendente dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, era un giudizio di rinvio proprio ex art. 392 cpc a seguito della sentenza emessa il 15/06/2022 dalla Corte di Cassazione n.
26507/2022 e pubblicata il 08/09/2022 che, in accoglimento del ricorso avverso la sentenza n. 2709/2017 della Corte di Appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile l'appello, cassava la sentenza n.
2709/2017 e rinviava alla medesima Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese.
La ricorrente, come unico motivo di impugnazione, sosteneva di non dover corrispondere il contributo unificato in quanto il giudizio tassato non è qualificabile come “nuova impugnazione” risolvendosi nella mera prosecuzione dell'originario giudizio di impugnazione.
il Ministero della ZI - Corte di Appello di Napoli si costituiva in giudizio e replicava alla tesi di parte ricorrente richiamando il contenuto della Circolare del Dipartimento per gli Affari di ZI n. 3 del 13 maggio 2002 e sottolineando la distinzione tra l'ipotesi di riassunzione della causa a seguito di sospensione, interruzione o cancellazione dal ruolo, ex art 295 ss. c.p.c, per la quale non è richiesto il pagamento di un nuovo contributo unificato, dalla diversa ipotesi di riassunzione c.d. “ordinaria”, come quella delle presente fattispecie, che determina l'instaurazione ex novo del giudizio, determinando così l'onere di pagare un nuovo contributo unificato in base al principio sancito dall'articolo 9 del d.P.R. n. 115 del 2002
Si costituiva in giudizio anche IA ZI che ribadiva la piena legittimità della corresponsione del contributo unificato in base a quanto disposto dall'articolo 9 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Istruita la causa presso la Corte di ZI Tributaria di primo grado di Napoli con Rgr 2138/24, il relativo procedimento veniva deciso con la sentenza n. 12813/24 con cui veniva dichiarata l'incompetenza territoriale della Corte adita in favore dell'omologo Giudice di Roma, concedendo il termine per la eventuale riassunzione.
Ricorrente_1 provvedeva alla riassunzione del giudizio e, lamentando di aver ricevuto nelle more una intimazione di pagamento, impugnata con ricorso rubricato al numero 10432/25 del Ruolo Generale, ne chiedeva la trattazione riunita al presente giudizio chiedendone l'annullamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni della ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Nel caso di specie occorre stabilire, in via preliminare, se, ai fini dell'applicazione della disciplina del contributo unificato, la riassunzione del giudizio determini o meno una prosecuzione del giudizio originariamente instaurato, ovvero dia luogo ad un nuovo processo.
Secondo il dettato di cui all'articolo 392 c.p.c. la riassunzione della causa si rende necessaria allorché la
Corte di Cassazione, a seguito del provvedimento di annullamento pronunciato, non abbia potuto sostituire la sentenza cassata, (come nel caso di specie contrassegnato addirittura da una sentenza di inammissibilità) essendo quindi necessario svolgere attività che evidentemente non possono essere effettuate dal giudice di legittimità.
In questo caso, quando “cassa con rinvio”, la Cassazione chiude la fase c.d. rescindente e rinvia la causa, ai sensi dell'art. 383 cpc, ad altro Giudice di grado uguale a quello che ha pronunciato la sentenza affidandogli la cd. fase rescissoria.
Fase rescindente e fase rescissoria sono tuttavia "fasi" processuali nelle quali quella rescindente dà vita, su impulso di parte, all'altra fase, rescissoria, destinata a concludersi con la sentenza di merito che definisce il giudizio.
Il giudizio di rinvio, così come strutturato, realizza quindi quella funzione di prosecuzione del processo, attraverso il quale è possibile giungere ad una nuova definizione della controversia, cioè ad una nuova sentenza di merito in sostituzione di quella cassata.
Nel caso di specie, il giudizio n. 4249/2022 RGACC della Corte di Appello di Napoli è un giudizio di rinvio che ha dato luogo alla prosecuzione dell'originario processo di impugnazione della sentenza di primo grado, giudizio destinato a concludersi con una nuova sentenza che, in sostituzione di quella n. 2709/2017 cassata dalla Cassazione con la sentenza n. 26507/2022, confermerà o modificherà la predetta sentenza di primo grado.
In conclusione, indipendentemente dalle distinzioni in dottrina ed in giurisprudenza tra rinvio proprio e rinvio improprio ed indipendentemente dal richiamo fatto da parte resistente a Circolari che in quanto tali non vincolano il giudicante non avendo alcun valore come fonte del diritto, il giudizio di rinvio di cui è causa non dà luogo ad una nuova impugnazione della sentenza di primo grado ma alla prosecuzione dell'originario procedimento di impugnazione che pertanto non deve scontare la corresponsione di un ulteriore e nuovo contributo unificato.
Per i motivi esposti l'invito al pagamento va annullato.
L'annullamento dell'invito al pagamento determina anche l'annullamento dell'intimazione di pagamento
Numero Registro Recupero Crediti 023565/2024, notificata alla ricorrente il 17.03.25 per la riscossione della sanzione di € 474,00 applicata ex art. 16 comma 1-bis DPR 115/2002 per l'omesso pagamento del contributo
Unificato di € 237,00 di cui all'invito al pagamento oggetto del presente giudizio riunito.
Ciò in quanto l'annullamento dell'atto impositivo presupposto, nella fattispecie l'invito al pagamento, comporta il venir meno del titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria oggetto dell'ingiunzione di pagamento che per tale motivo va annullata.
Spese compensate in ragione della particolarità della controversia e della complessità delle questioni dedotte in giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 16.01.2026
Il Giudice monocratico RN NT