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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/04/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 195/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 195/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANCARLA DI Parte_1 C.F._1
IORIO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSIA CHIARIERI, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4
Con ricorso presentato in data 20.1.2025 agiva nei confronti del coniuge separato Parte_1
chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1
concordatario contratto dalle parti il 31.5.2014 in NT alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
La resistente si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
9.4.2025 nella quale rappresentava che nelle more del giudizio le parti addivenivano ad un accordo, sottoscritto dalle stesse in data 20.3.2025, ed allegato al ricorso introduttivo.
All'udienza del 17.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contenute nell'accordo versato in atti e così riportate:
“1. La figlia minore , di anni nove, viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento in via prevalente della predetta presso la madre nella casa familiare sita in NT
(PE) alla Via Bari n. 11 (di proprietà della predetta);
2. Il IG. eserciterà il suo diritto di visita nel rispetto del seguente calendario: Parte_1
A) una prima settimana, il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 21 (nel periodo estivo dalle ore 10 alle ore 23:30), cena inclusa – la settimana successiva, il martedì ed il giovedì con le medesime modalità di cui sopra ed il venerdì, dall'uscita di scuola, sino alle ore 21 della domenica
(durante il periodo estivo, sino alle ore 23:30 della domenica). E così in alternanza.
B) Festività Natalizie: il padre terrà con sé la minore, ad anni alterni, dalle ore 16 del 23 dicembre alle ore 16 del 31 dicembre, alternando negli anni il Natale con il giorno della Vigilia – dalle ore 16 del 31 dicembre alle ore 21 del 06 gennaio;
C) Festività Pasquali: il padre terrà con sé la minore per un periodo, anche consecutivo, di tre giorni, alternando negli anni il giorno di Pasqua con la Pasquetta;
D) Ferie estive: il padre terrà con sé la minore per un periodo, anche non consecutivo, di 21 giorni, anche frazionabili in tre periodi di sette giorni, che dovrà essere concordato tra i coniugi entro il giorno trenta del mese di maggio di ciascun anno. Le parti, comunque, concordano che, anche in difetto di comunicazione entro la suddetta data, ciascun genitore trascorrerà in via esclusiva 7 giorni consecutivi a giugno, 7 giorni consecutivi a luglio e 7 giorni consecutivi ad agosto. Il padre potrà avvalersi anche dell'ausilio dei propri genitori
E) il giorno del compleanno della minore sarà alternato tra madre e padre (o, in alternativa, il pranzo con l'uno e la cena con l'altro), salva la possibilità di trascorrere i festeggiamenti insieme;
pagina 2 di 4 3) il IG. verserà, in favore della IG.ra ed a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento della figlia, la somma mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00), a mezzo bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese, da rivalutare annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Pescara del
17.11.2020, da considerarsi qui integralmente richiamato e trascritto.
L'assegno unico universale sarà percepito interamente dalla IG.ra . CP_1
4) In ordine alle difficoltà riscontrate dal circa il concreto esercizio del suo diritto di Parte_2
visita (e tutte meglio indicate nel ricorso introduttivo), le parti concordano quanto segue: i IG.RR
, al fine di individuare le cause delle oggettive difficoltà di cui sopra e, Parte_3
soprattutto, di rinvenire una soluzione che conduca al loro definitivo superamento, concordano, con spese suddivise al 50%, di intraprendere, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo e, comunque, non oltre sette gg. dalla predetta sottoscrizione, un percorso familiare presso l'IPRA di Pescara e, qualora suggerito dalla terapista familiare, un percorso psicoterapeutico in favore della minore presso il Centro IPRA di Pescara. All'esito del sopradetto percorso/i e/o della sua/loro interruzione per qualsiasi causa, l'IPRA rilascerà ad entrambi i
IG.RR una relazione esplicativa del/i percorso/i intrapreso/i, degli eventuali Parte_3
risultati raggiunti e/o degli eventuali ostacoli riscontrati al raggiungimento del risultato sperato
(ossia, un normale esercizio di visita tra padre e figlia).
5) I sigg. si concedono scambievolmente l'autorizzazione al rilascio e/o al Parte_4
rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio e del passaporto, tanto per se stessi, quanto per la minore.
6) Le spese vengono integralmente compensate tra le parti.”.
Con ordinanza del 17.4.2025 la causa è stata rimessa in decisione collegiale.
Nulla osta all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio in discussione - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte convenuta ha aderito - ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stato omologato l'accordo di tra i coniugi con decreto del Tribunale di
Pescara del 18.4.2023, pubblicato il 27.4.2023, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta l'interruzione della separazione.
pagina 3 di 4 Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Possono, poi, essere recepite le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, in quanto conformi all'interesse della figlia minore e non contrarie a norme imperative.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti il
31.5.2014 in NT (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NT al n. 7, parte II, serie A, anno 2014) alle condizioni concordate tra le parti e riportate in motivazione;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di NT di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 22 aprile 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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