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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/03/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona della dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 9749/2023, tra
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Parte_1
Pozzuoli (NA) alla Via Artiaco n. 7, presso lo studio dell'avv. Pasquale Di Francia che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e elett.te dom.ta in Frattamaggiore (NA) alla Via F.A. Giordano n.32, CP_1 presso lo studio dell'Avv. Angelo Giordano che la rappresenta e difende congiuntamente all'Avv. Ezio Elefante in virtù di procura in atti;
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Frattamaggiore, n. 1568/2023, pubblicata in data 17.05.2023 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n.
4386/2022.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, l' Parte_1
ha proposto tempestivamente appello avverso la sentenza n. 1568/2023,
[...] emessa dal Giudice di pace di Frattamaggiore all'esito del giudizio RG n. 4386/2022.
Emerge dagli atti di causa che all'odierna appellata, in data 26.05.2022, veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 07120229006013592000, relativa alla cartella di pagamento n. 2
07120110016077823000, notificata in data 26.02.2011, avente ad oggetto l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del C.d.S.
quindi, adiva il Giudice di pace lamentando sia l'intervenuta prescrizione CP_1 per il decorso del termine quinquennale ex art. 209 c.d.s., nonché ex art. 28 l. 689/81, sia la prescrizione decennale, qualora ritenuto applicabile l'art. 2953 c.c. Pertanto, in ragione dell'estinzione dei crediti azionati, chiedeva dichiararsi l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e della cartella di pagamento.
Costituitasi in giudizio, l deduceva che, successivamente Parte_1 alla notifica della cartella di pagamento, erano stati notificati alla controparte un preavviso di fermo amministrativo in data 02.07.2014 e un'intimazione di pagamento in data
23.04.2016; inoltre, rilevava che, in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID 19, era stata disposta una sospensione ex lege dell'attività di riscossione dell'8.03.2020 al
31.08.2021, nonché la proroga dei termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate. Pertanto, non risultando decorso alcun termine di prescrizione, concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice di pace di Frattamaggiore accoglieva la domanda attorea e dichiarava la prescrizione e l'illegittimità della pretesa creditoria e, conseguentemente, l'inesistenza del diritto di a precedere ad esecuzione forzata, con condanna della parte soccombente CP_2 al pagamento delle spese di giudizio.
2. L' , quindi, ha impugnato la sentenza di primo grado Parte_1 lamentando l'omessa valutazione gli atti impositivi prodotti in giudizio, validamente notificati all'attrice, in virtù dei quali risulta interrotto il termine di prescrizione;
nonché evidenziando che, rispetto alla documentazione prodotta, e diversamente da quanto ritenuto dal giudicante, non era stata formulata alcuna contestazione circa la sua conformità agli originali.
Per questi motivi
, in accoglimento del gravame, ha chiesto la riforma integrale della sentenza di primo grado.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della decisione CP_1 impugnata. In particolare, ha asserito di aver contestato (in sede d'udienza) la corrispondenza agli originali delle copie fotostatiche delle ricevute prodotte in primo grado dall'appellante.
3. L'appello è infondato e va rigettato.
Preliminarmente va qualificata (come già correttamente fatto dal g.d.p.) l'azione proposta in primo grado dall'odierna appellata come opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., avendo eccepito la prescrizione del sotteso diritto di credito, relativo a sanzioni irrogate per 3
violazioni del codice della strada, per un fatto successivo alla formazione del titolo esecutivo.
Difatti, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, è pacifico che: “In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione, nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta, senza limiti temporali, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire, con
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione che ha ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito)” (Cass., ord., n. 18152 del 2024).
Passando al merito e avuto riguardo alla natura del credito (sanzione per violazione del
Codice della strada), va rilevato che nel caso di specie trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 l. 24 novembre 1981, n. 689.
Ebbene, l'intimazione di pagamento n. 07120229006013592000 è stata notificata in data
26.05.2022, quale atto relativo alla cartella di pagamento n. 07120110016077823000, notificata in data 26.02.2011 e non impugnata, così come pacificamente affermato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Pertanto, dal 2006 (anno della commessa infrazione) al 2011 (anno della notifica della cartella) alcun termine di prescrizione è decorso (diversamente da quanto sostenuto dal g.d.p.).
Ma, anche a voler considerare valida la notifica degli ulteriori due atti prodotti dall'odierna appellante (e, dunque, senza entrare nel merito della contestazione sulla conformità o meno agli originali delle relate prodotte in copia), e precisamente il preavviso di fermo amministrativo n. 07180201400015688000, notificato in data 2.07.2014, e l'intimazione di pagamento n. 07120169011499692000, notificata il 1.04.2016, e pur volendoli pacificamente riferire alla cartella de qua, in ogni caso dal 2016 al 2022 il termine quinquennale è spirato.
Di nessun pregio, infine, l'eccezione di secondo cui il termine di prescrizione CP_2 sarebbe stato sospeso dal marzo 2020 all'agosto 2021: la norma richiamata fa riferimento alla sospensione dei termini di versamento delle rate per i carichi derivanti da cartelle di pagamento e non può essere applicabile – come ritiene parte opposta – sic et simpliciter al termine di prescrizione della pretesa creditoria, né spiega come sia applicabile in CP_2 concreto la sospensione richiamata al caso de quo.
Pertanto, l'appello va rigettato. 4
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base alla somma riportata in cartella.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
9749/2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1568/2023, emessa dal
Giudice di pace di Frattamaggiore all'esito e a definizione del procedimento RG n.
4386/2022 e pubblicata in data 17.05.2023, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello;
2. CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di CP_2 CP_1 nella misura di € 1.701,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA, se dovute come per legge, con attribuzione.
Aversa, 30.03.2025
Il Giudice
dr.ssa Lorella Triglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona della dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 9749/2023, tra
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Parte_1
Pozzuoli (NA) alla Via Artiaco n. 7, presso lo studio dell'avv. Pasquale Di Francia che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e elett.te dom.ta in Frattamaggiore (NA) alla Via F.A. Giordano n.32, CP_1 presso lo studio dell'Avv. Angelo Giordano che la rappresenta e difende congiuntamente all'Avv. Ezio Elefante in virtù di procura in atti;
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Frattamaggiore, n. 1568/2023, pubblicata in data 17.05.2023 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n.
4386/2022.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, l' Parte_1
ha proposto tempestivamente appello avverso la sentenza n. 1568/2023,
[...] emessa dal Giudice di pace di Frattamaggiore all'esito del giudizio RG n. 4386/2022.
Emerge dagli atti di causa che all'odierna appellata, in data 26.05.2022, veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 07120229006013592000, relativa alla cartella di pagamento n. 2
07120110016077823000, notificata in data 26.02.2011, avente ad oggetto l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del C.d.S.
quindi, adiva il Giudice di pace lamentando sia l'intervenuta prescrizione CP_1 per il decorso del termine quinquennale ex art. 209 c.d.s., nonché ex art. 28 l. 689/81, sia la prescrizione decennale, qualora ritenuto applicabile l'art. 2953 c.c. Pertanto, in ragione dell'estinzione dei crediti azionati, chiedeva dichiararsi l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e della cartella di pagamento.
Costituitasi in giudizio, l deduceva che, successivamente Parte_1 alla notifica della cartella di pagamento, erano stati notificati alla controparte un preavviso di fermo amministrativo in data 02.07.2014 e un'intimazione di pagamento in data
23.04.2016; inoltre, rilevava che, in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID 19, era stata disposta una sospensione ex lege dell'attività di riscossione dell'8.03.2020 al
31.08.2021, nonché la proroga dei termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate. Pertanto, non risultando decorso alcun termine di prescrizione, concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice di pace di Frattamaggiore accoglieva la domanda attorea e dichiarava la prescrizione e l'illegittimità della pretesa creditoria e, conseguentemente, l'inesistenza del diritto di a precedere ad esecuzione forzata, con condanna della parte soccombente CP_2 al pagamento delle spese di giudizio.
2. L' , quindi, ha impugnato la sentenza di primo grado Parte_1 lamentando l'omessa valutazione gli atti impositivi prodotti in giudizio, validamente notificati all'attrice, in virtù dei quali risulta interrotto il termine di prescrizione;
nonché evidenziando che, rispetto alla documentazione prodotta, e diversamente da quanto ritenuto dal giudicante, non era stata formulata alcuna contestazione circa la sua conformità agli originali.
Per questi motivi
, in accoglimento del gravame, ha chiesto la riforma integrale della sentenza di primo grado.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della decisione CP_1 impugnata. In particolare, ha asserito di aver contestato (in sede d'udienza) la corrispondenza agli originali delle copie fotostatiche delle ricevute prodotte in primo grado dall'appellante.
3. L'appello è infondato e va rigettato.
Preliminarmente va qualificata (come già correttamente fatto dal g.d.p.) l'azione proposta in primo grado dall'odierna appellata come opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., avendo eccepito la prescrizione del sotteso diritto di credito, relativo a sanzioni irrogate per 3
violazioni del codice della strada, per un fatto successivo alla formazione del titolo esecutivo.
Difatti, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, è pacifico che: “In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione, nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta, senza limiti temporali, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire, con
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione che ha ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito)” (Cass., ord., n. 18152 del 2024).
Passando al merito e avuto riguardo alla natura del credito (sanzione per violazione del
Codice della strada), va rilevato che nel caso di specie trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 l. 24 novembre 1981, n. 689.
Ebbene, l'intimazione di pagamento n. 07120229006013592000 è stata notificata in data
26.05.2022, quale atto relativo alla cartella di pagamento n. 07120110016077823000, notificata in data 26.02.2011 e non impugnata, così come pacificamente affermato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Pertanto, dal 2006 (anno della commessa infrazione) al 2011 (anno della notifica della cartella) alcun termine di prescrizione è decorso (diversamente da quanto sostenuto dal g.d.p.).
Ma, anche a voler considerare valida la notifica degli ulteriori due atti prodotti dall'odierna appellante (e, dunque, senza entrare nel merito della contestazione sulla conformità o meno agli originali delle relate prodotte in copia), e precisamente il preavviso di fermo amministrativo n. 07180201400015688000, notificato in data 2.07.2014, e l'intimazione di pagamento n. 07120169011499692000, notificata il 1.04.2016, e pur volendoli pacificamente riferire alla cartella de qua, in ogni caso dal 2016 al 2022 il termine quinquennale è spirato.
Di nessun pregio, infine, l'eccezione di secondo cui il termine di prescrizione CP_2 sarebbe stato sospeso dal marzo 2020 all'agosto 2021: la norma richiamata fa riferimento alla sospensione dei termini di versamento delle rate per i carichi derivanti da cartelle di pagamento e non può essere applicabile – come ritiene parte opposta – sic et simpliciter al termine di prescrizione della pretesa creditoria, né spiega come sia applicabile in CP_2 concreto la sospensione richiamata al caso de quo.
Pertanto, l'appello va rigettato. 4
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base alla somma riportata in cartella.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
9749/2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1568/2023, emessa dal
Giudice di pace di Frattamaggiore all'esito e a definizione del procedimento RG n.
4386/2022 e pubblicata in data 17.05.2023, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello;
2. CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di CP_2 CP_1 nella misura di € 1.701,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA, se dovute come per legge, con attribuzione.
Aversa, 30.03.2025
Il Giudice
dr.ssa Lorella Triglione