Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 13/06/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 628/2023
RE A BBLICA ITALI PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Giulia Tagliapietra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 628/2023 promossa da:
), nato in [...] il [...], residente in [...](c.f. C.F. 1
), nata in [...] il (VA) via G. Garibaldi n. 7; Parte_2 (c.f. C.F._2
01.01.1956, residente in [...]; CP_1 c.f. '
nato in [...] il [...] e residente in [...]
), nato in [...] il Santa Maria n. 15.D; Parte_3 (c.f. C.F._4
Parte_4 (c.f. 28.09.1991 e residente in [...]; nato in [...] il [...] e residente in [...]
,
C.F._6n. 7; Parte_5 (c.f.
), nato in [...] il [...] e residente in [...]; (c.f. C.F. 7 ), nata in [...]
Parte_7Marocco il 01.01.1987 e residente in [...];
(c.f. C.F._8 nato in [...] il [...] e residente in [...], via F.
Cavallotti n. 6;
), nato in [...] il [...] e Parte_8 (c.f. C.F. 9
C.F._10 Parte_9 (c.f. ),residente in [...]; nata in [...] il [...] e residente in [...], in proprio e quali eredi di _1 (c.f.
,nato in [...] il [...] e deceduto a C.F. 11
Varese (VA) il 18.02.2022, rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Mion (c.f.
C.F. 12 ) con studio in Padova, Galleria Europa n. 3 ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale del medesimo procuratore, giusta procura in allegato all'atto di citazione
ATTORE
contro
CP_3 , delegato allaVerona, Lungadige Cangrande n. 16, in persona del procuratore dott.
rappresentanza e firma sociale giusto atto del 1° aprile 2021 rep. N. 17006, racc. n. 9935, notaio Dott.
C.F. P.IVA_2 in persona del legale Persona_2 nonché di CP_4
con sede in Mornago (VA), Via Della Stazione n. 115, rappresentante pro tempore sig. CP_5
,
entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Antonino Geronimo La Russa del Foro di Milano
( C.F._13 () ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo in Milano
(MI), Corso di Porta Vittoria n. 18, giuste procure speciali alle liti in calce alla memoria di costituzione (All. A - B),
CONVENUTI
OGGETTO: morte CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:
In via preliminare: formuli l'adito Giudice proposta ex art. 185 bis c.p.c. alla luce della documentazione prodotta, in particolare delle consulenze tecniche in atti e di quanto rilevato da parte attrice all'udienza del 10.09.2024 in relazione alla percentuale di colpa attribuibile in caso di superamento di velocità nella prassi dell'infortunistica stradale, eventualmente anche disponendo
Ctu ricostruttiva che ripartisca le percentuali di responsabilità.
Nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità di CP_6 nel determinismo del sinistro secondo il grado individuato da codesto Tribunale, condannare lee del decesso di Persona_3
convenute in solido tra loro al risarcimento integrale del danno, patrimoniale e non patrimoniale, patito dagli attori, come descritto in narrativa o nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi di legge e compensativi dal dovuto al saldo.
In via istruttoria: - disporre l'acquisizione del fascicolo penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese, dott. RGNR 677/2022; - disporre prova testimoniale Testimone_1
sui seguenti capitoli con testimone C.F. 14 residente in (c.f. Testimone_2
,
GO (VA), Via G. Garibaldi n. 7. 1) Vero che e gli altri componenti della Persona_3
Per_ famiglia si vedevano quotidianamente/settimanalmente? 2) Vero che tutti i componenti della Per_ famiglia trascorrevano insieme le festività, i compleanni e le ricorrenze? 3) Vero che Parte_1
e Parte_2 ricevevano le visite di Persona_3 quotidianamente?
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari della presente causa e della precedente fase stragiudiziale da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI CONVENUTE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le più opportune e necessarie declaratorie di rito e di merito, così giudicare:
In via principale, nel merito: previo accertamento della responsabilità esclusiva del sig. [...]
Per_1 nella determinazione del sinistro oggetto di causa, accertare e dichiarare come nulla sia dovuto da CP_4 n favore degli attori e, per e da Controparte_7
l'effetto, rigettare integralmente le domande risarcitorie da questi ultimi formulate poiché infondate in fatto ed in diritto;
In via subordinata, nel merito: previo accertamento della responsabilità concorsuale prevalente del nella determinazione del sinistro oggetto di causa, procedersi alla liquidazionesig. Persona_1 di quanto nel non creduto caso dovuto da Controparte_7 e da CP_4
[...] in favore degli attori nei limiti di quanto effettivamente da questi ultimi provato ed in misura proporzionale alla quota di responsabilità parziaria ritenuta sussistente in capo al sig. [...]
CP 6 nella determinazione del sinistro oggetto di causa.
In ogni caso: con vittoria, ovvero in subordine compensazione, di spese e competenze di causa, oltre accessori e rimborso forfettario 15% come per legge.
In subordine, in via istruttoria: disporsi, all'occorrenza, CTU volta alla ricostruzione cinematica del sinistro accertando se, considerate tutte le circostanze ed i parametri dell'occorso, l'impatto tra l'autovettura condotta dal sig. CP_6 ed il pedone fosse, o meno, evitabile. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 20.3.2023, ritualmente notificato, gli attori indicati in epigrafe convenivano in giudizio gli odierni convenuti al fine di ottenere il risarcimento del danno causato dal decesso del comune congiunto a seguito del sinistro occorso allo stesso il 18.02.2022, alle ore 2.10 circa in località
Varese.
In data 19.5.2023, si costituivano in giudizio i convenuti, contestando integralmente la domanda attorea e rilevandone l'infondatezza in fatto ed in diritto.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, in data 14.6.2023 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il
Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa veniva istruita per il tramite di prova orale per testi, escussi alle udienze del 30.1.2024,
19.3.2024, 18.6.2024.
Ad esito di ciò, con ordinanza del 27 giugno 2024 il Giudice formulava proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c., che parte attrice dichiarava successivamente di non accettare;
il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 11.2.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in occasione della quale la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Le domande proposte da parte attrice devono essere parzialmente accolte nei limiti di cui si dirà.
Nel merito, va ricordato come l'art. 2054 c.c. prevede che "il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno".
La formulazione dell'articolo predetto introduce una presunzione di colpa a carico del conducente, il quale è onerato di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno prodotto dalla circolazione del veicolo.
Tale presunzione, tuttavia, non esclude che si possa fornire la prova di un eventuale concorso di colpa del pedone nella causazione del fatto, qualora risulti che quest'ultimo abbia tenuto una condotta imprudente o comunque in contrasto con l'art. 190 C.d.S..
La predetta disposizione prevede, in sintesi, che "1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti;
qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, e' fatto obbligo di marciare su unica fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano piu' di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per se' o per altri.
3. E' vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni;
e' inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2. 4. E' vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessita'; e', altresi', vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
6. E' vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate (....)”.
La norma, pertanto, pone delle regole comportamentali in capo al pedone, il quale deve, in via generale, prestare l'attenzione necessaria ad evitare situazione di pericolo per sé o altri.
La violazione di queste norme può integrare gli estremi di una condotta colposa che, in caso di investimento, può rilevare quale concorso di colpa nonché quale responsabilità esclusiva del pedone, con conseguente perdita di ogni diritto al risarcimento dei danni.
Ove il Giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass., nn. 2241/2019, 8663/2017;
24472/2014).
Va, altresì, specificato come il concorso di colpa sia situazione riferibile a qualsiasi condotta lesiva,
a prescindere dal titolo di imputazione che governa quest'ultima (se oggettiva o presunta), essendo l'art. 1227 c.c., una norma generale, riferibile a qualsiasi fattispecie di imputazione, poichè regola il contributo dato dal danneggiato al danno da lui subito. Il principio generale è che il danno si ripartisce quando sia frutto della colpa di entrambi (danneggiante e danneggiato).
Tuttavia, ritenuta in astratto l'applicabilità dell'art. 1227 c.c., comma 1, anche ad una ipotesi di responsabilità presunta come quella del conducente, occorre tener conto della particolarità, in questo caso, del titolo di imputazione. L'art. 2054 c.c., pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente, il quale deve dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno. Una tale prova liberatoria può essere fornita certamente allegando l'imprudenza del pedone, ma solo se questa si presenti come condotta imprevedibile (Cass. 8663/2017).
In sostanza, il danno non è imputabile al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo il pedone, ma quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento.
Qualora la situazione di pericolo è di tale evidenza da poter essere superata con l'uso della normale diligenza, non deve essere ritenuto responsabile dell'incidente chi ha posto in essere la situazione di pericolo.
Nella fattispecie, sulla base delle risultanze documentali e delle prove assunte, deve ritenersi pacifico che in data 18.02.2022, alle ore 2.10 circa in località Varese, Persona_3 al fine di raggiungere il proprio veicolo incidentato nell'opposta carreggiata, attraversava in qualità di pedone la SS 707 all'altezza del km 1+600, tratto di strada extraurbana, rettilineo e a senso unico, con restringimento da doppia corsia ad un'unica corsia di marcia e limite di velocità di 50 km/h imposto da segnaletica verticale sin dal km 1+250.
Nella circostanza, giunto in centro strada, veniva investito dal veicolo Mercedes, targato FG433JS, assicurato condotto da CP_6 e di proprietà di CP_4 Controparte_7 che sopraggiungeva a velocità di 95 km/h.
A seguito dell'impatto, Persona_3 sfondava il parabrezza dell'autovettura e veniva proiettato a circa 50 metri dal punto d'urto, riportando gravissime lesioni;
lo stesso veniva, poi, trasportato in codice rosso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Circolo di Varese, ove decedeva alle ore 3.35.
Dagli atti (doc. 1, 2) nonché dall'istruttoria condotta in corso di causa (teste Tes_3 è stato, inoltre, accertato che il giorno del sinistro, il sig. intorno alle ore 1.30, percorreva _1
l'autostrada A8 verso Milano, allorché, giunto in corrispondenza del Km 38+300, perdeva il controllo del proprio veicolo impattando sul guard rail posto sul lato destro rispetto al proprio senso di marcia.
A seguito dell'occorso, riprendeva la propria marcia, ma in senso contrario per circa 6 chilometri in direzione Varese, lo stesso poi terminava la propria corsa andando ad impattare contro una cuspide posizionata in corrispondenza del Km 1 + 800 della SS707 sul lato sinistro del proprio senso di marcia. Successivamente a ciò, il sig. _1 abbandonava il proprio veicolo incidentato e attraversava la carreggiata (nel punto in cui la barriera centrale si interrompe), percorrendo a piedi ed in contromano (verso Milano) la banchina riservata ai veicoli diretti verso Varese.
Percorsa la banchina per circa 200 metri, il sig. _1 decideva di attraversare la carreggiata, da destra verso sinistra. Lo stesso, poi, tentava di attraversare per ben 2 volte, salvo desistere (teste Tes_4 e poi procedere con un terzo tentativo di attraversamento in occasione del quale veniva evitato da un autoveicolo, infine, giunto circa al centro della carreggiata, il sig. _1 veniva investito dal veicolo condotto dal sig. CP_6 che non riusciva ad evitare l'impatto.
Ciò posto, in ordine alla ricostruzione dell'evento, va dato atto di come lo stesso è stato oggetto di procedimento penale avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese (RGNR
677/2022), ove CP_6 conducente dell'autovettura, veniva indagato del delitto di omicidio stradale ex art. 589 bis c.p. per avere "per colpa consistita in imprudenza ed imperizia e, comunque, nella violazione degli artt. 140, 141 e 142 del Codice della strada, cagionato la morte di [...]
Per_3
In tale sede è stata redatta la consulenza tecnica affidata dal PM all'ing. Persona_4 regolarmente acquista agli atti del presente giudizio.
Al riguardo, il nominato C.T.U. nella propria relazione, con riferimento alle condotte dei soggetti coinvolti nell'incidente, ha dato atto di come "Il pedone, sig. _1 è indubitabilmente
colui che origina, a causa della propria condotta imprudente e negligente, il sinistro. Egli circola in una strada extraurbana principale, ed addirittura tenta di attraversarla (peraltro in un punto in cui non è presente un varco della barriera spartitraffico centrale) contravvenendo all'Art. 175 comma 6 del Codice della Strada ("Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali" - Comma 6. E' vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per le aree di servizio e le aree di sosta (...) Lungo le corsie di emergenza è consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso"). L'automobilista, sig. [...] CP_6 conduceva il proprio mezzo a velocità di 95 km/h, largamente superiore al limite vigente di 50 km/h. L'elaborazione e la simulazione svolte dimostrano che se l'automobilista avesse condotto il mezzo in osservanza del limite di velocità, l'investimento sarebbe stato evitabile. Vi è dunque concorso causale della condotta dell'automobilista nel determinismo dell'evento".
Il CTU, nelle proprie conclusioni, dava atto di come “1. Il pedone indossava abiti scuri, che rendevano difficoltoso il suo avvistamento in una zona buia, ovvero in assenza di contrasto.
2. In
relazione alle caratteristiche del luogo (strada extraurbana principale, al termine di tratto autostradale) l'attraversamento della strada da parte di un pedone si configura certamente, a giudizio dello scrivente, come evento ragionevolmente imprevedibile”.
Concludeva, pertanto, riferendo come “l'evento era ragionevolmente non prevedibile, per quanto argomentato al Cap.13, in relazione alle caratteristiche del luogo" nonché "la condotta dell'indagato ha avuto incidenza causale nel determinismo dell'evento, per quanto argomentato al Cap.11".
Sulla base, dunque, degli elementi probatori raccolti deve ritenersi, in primo luogo, pacificamente superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente di cui all'art. 2054, comma 1, c.c..
Come anzidetto, quest'ultimo può liberarsi da responsabilità se dimostra di aver fatto di tutto per evitare il danno e dunque se ne dimostra l'imprevedibilità ed inevitabilità; ma anche ove non sia riuscito a fornire tale prova, può avere incidenza sulla sua responsabilità il concorso colposo del danneggiato (Cass. nn. 24024/2014, 8663/2017, 2241/2019).
Nel caso di specie, così come emerge dalla relazione tecnica redatta nell'ambito del procedimento penale, risulta accertato che il conducente stesse viaggiando ad una velocità superiore rispetto a quella concessa e che, per tale ragione, nonostante la brusca e tempestiva frenata, l'impatto con il pedone è stato inevitabile.
Tuttavia, tale circostanza non può essere letta in modo isolato, ma va comparata con la condotta tenuta dal pedone.
La ricostruzione dei fatti predetta, invero, conferma come la condotta dello stesso fosse imprevedibile, sia in ragione delle condizioni spazio-temporali che del comportamento del pedone contrario di per sé all'art. 175 C.d.S..
Lo stesso, invero, si trovava, di notte, in una strada extraurbana principale, ha cercato di attraversarla, peraltro in un punto in cui non presente un varco della barriera spartitraffico centrale, in assenza altresì di uno specifico passaggio pedonale;
camminando, inoltre, trasversalmente alla strada da destra verso sinistra, si è inserito trasversalmente nel campo di visuale dell'automobilista.
Si tratta, come riferito dal CTU, di un pericolo non facente parte di esperienze pregresse del conducente, in quanto, come tale, imprevedibile anche seguendo l'ordinaria diligenza.
A ciò si aggiunga il fatto che il pedone indossava abiti scuri, che, come tali, rendevano difficoltoso il suo avvistamento in una zona buia, nonché non risultava munito di alcun dispositivo catarifrangente, obbligatorio ai sensi dell'art. 162, comma 4bis, C.d.S..
Inoltre, per quanto, rilevante in tale sede, non va sottaciuto il fatto che dall'esame della perizia medico legale sulla salma compiuta dal dott. Persona 5 su incarico del P.M. Dott. Tes_1 della Procura
della Repubblica di Varese (doc. 3), è emerso che il tasso alcolemico del sig. _1 al momento del sinistro era pari a 2,30 g/L.
Trattasi di fatti incontestati, che provano la condotta imprevista e imprevedibile del pedone, il quale inoltre si trovava in uno stato psico-fisico alterato, esponendo sé stesso ad una situazione di alto pericolo sin dal momento in cui il medesimo usciva dalla propria macchina incidentata lungo l'autostrada.
La condotta del pedone, per quanto imprevedibile nei termini suddetti, non esclude tuttavia in toto la sussistenza di un profilo, se pur minimo, di colpa anche in capo al conducente del veicolo.
Per quanto quest'ultimo abbia fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (Cass. n. 2423/1984), la velocità con cui guidava il veicolo era superiore a quella consentita nel tratto in questione e, come tale, ha reso l'evento morte inevitabile, così come riferito dal CTU nella perizia redatta nell'ambito del procedimento penale.
In ordine all'effettiva incidenza di tale dato, tuttavia, va altresì precisato come il perito abbia specificato che "la simulazione è del tutto teorica e viene eseguita variando un solo parametro (la velocità dell'autovettura), e mantenendo gli altri parametri (condotta del pedone, reazione dell'automobilista, etc..) del tutto inalterati, ciò che non è a priori scontato".
Pertanto, alla luce di quanto esposto soprattutto in relazione alla condotta imprevedibile tenuta dal pedone, si deve ritenere che il conducente dell'autovettura abbia concorso quantomeno nella misura del 20% alla causazione del sinistro per cui è causa, con la conseguenza che in tale percentuale vanno risarciti i danni subiti dagli odierni attori.
Acclarata, dunque, il concorso di responsabilità nella causazione del sinistro occorre procedere alla quantificazione dei danni subiti dagli attori, i quali chiedono, iure hereditatis, il risarcimento del danno terminale direttamente subito dalla vittima nel periodo fra la lesione e il decesso e trasferibile agli eredi mortis causa nonché il risarcimento del danno iure proprio.
In relazione al primo, va specificato come gli attori chiedono il risarcimento del danno terminale, subito dalla vittima nel periodo fra la lesione e il decesso.
Sul punto va osservato come il danno biologico terminale determinato dalla lesione al bene salute, quale danno-conseguenza consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato dal momento della lesione fino all'exitus. L'accertamento del danno conseguenza è questione di fatto, e presuppone che le conseguenze pregiudizievoli si siano effettivamente prodotte, necessitando a tal fine che tra l'evento lesivo e il momento del decesso sia intercorso un "apprezzabile lasso temporale" (Cass., nn. 1877/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
15491/2014).
Il danno che la vittima subisce anche se non è cosciente è trasmissibile jure hereditatis.
Con l'ordinanza 6 ottobre 2020, n. 21508, la sesta sezione della Corte di Cassazione ha ribadito il principio, già espresso dalle Sezioni Unite (sent. n. 15350/2015), secondo cui, in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente;
ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, dunque, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso – dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero nel secondo della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo. Nel caso di specie, gli attori si sono limitati a riferire come "l'impatto devastante contro la Mercedes provocava a Persona_3 gravissime lesioni personali. Giunto in Pronto Soccorso, i sanitari accertavano "deformità del cranio con ampia ferita frontale con esposizione della teca cranica, anisocoria bilaterale, deformità della gabbia toracica soprattutto a sinistra con enfisema sottocutaneo, escoriazioni su tutto il corpo in particolare a livello dell'addome, a livello del bacino posizionato T Pod., presenza di deformità di entrambi gli arti inferiori con fratture esposte di tibia e perone bilateralmente" (cfr. doc. 3). La sofferenza patita, protrattasi per un lasso di tempo di un'ora e mezza circa, è di grado elevatissimo".
Dalla documentazione medica in atti emerge come il sig. _1 a seguito del sinistro,
giungeva in Pronto Soccorso già in arresto cardiocircolatorio, situazione che lo ha portato a morire in poco più di un'ora.
Si tratta, invero, di un lasso di tempo non particolarmente apprezzabile, anche in considerazione delle condizioni critiche in cui già versata il soggetto all'arrivo in ospedale.
Tale circostanza, unita all'assenza di allegazione, da parte degli attori, di altro rispetto a quanto anzidetto con riferimento sia all'an che al quantum risarcibile, porta a ritenere non accoglibile la domanda all'uopo formulata.
Al riguardo, infatti, va osservato come il giudice di merito può far ricorso alla prova presuntiva ex art. 2729 c.c. per fondare il proprio convincimento in punto di prova della sofferenza delle lesioni, ma sulle sensazioni interiori, sugli stati d'animo, sulla consapevolezza di dover morire non può adottarsi legittimamente alcun ragionamento presuntivo in difetto di riscontro di documentazione medica e/o di testi che, nella vicenda oggetto di controversia, abbiano sentito esternazioni che rendano verificabili dall'esterno quel genere di sentimenti e percezioni della vittima (Cass., n. 19506/2024).
Un tanto risulta sufficiente a non ritenere non accoglibile la domanda.
Per quanto attiene al danno iure proprio, va osservato come, secondo la ricostruzione degli attori, la famiglia di risulta esser composta dai genitori e da 9 figli.Persona_3
In via generale, va osservato come il soggetto che chiede "iure proprio" il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.
Il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del mero dolore che la morte di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi nella irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità.
In punto di quantificazione del danno in questione, la Cassazione ha più volte chiarito che “In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso. (cfr. Cass. n.
28989 / 2019) e, ancora, che "In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascuno è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale che di quello "dinamico-relazionale"; ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusivo di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di
Comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (cfr. Cass.
n. 14655/2017).
Al riguardo va osservato come di recente la Suprema Corte ha affermato che “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella"
(Cass. nn. 33005/2021; Cass. 10579/2021; Cass. 26300/2021).
Ciò ha portato all'adozione di una nuova versione delle Tabelle milanesi, integrate c.d. a punti, che si differenziano dalle precedenti che prevedevano un sistema a forbice, indicando un minimo e un massimo, per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Nella distribuzione dei punti deve farsi riferimento ai seguenti parametri: l'età della vittima primaria,
l'età della vittima secondaria, la convivenza tra le due, la sopravvivenza di altri congiunti, la qualità
e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Le prime quattro circostanze hanno natura oggettiva e sono quindi provabili anche con documenti anagrafici;
la quinta circostanza è invece di natura soggettiva e riguarda sia gli aspetti c.d. esteriori del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd interiori di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni.
Pertanto, nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva si dovrà valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa (Trib. Milano n. 6059/2022).
Per quanto attiene all'applicazione dei parametri de quo, va altresì osservato come "quanto al riparto dell'onere probatorio, è insegnamento costante della Suprema Corte che il danno da perdita del rapporto parentale - quando si tratti del coniuge, del genitore, dei figli o dei fratelli - non necessiti di specifica prova da parte dei danneggiati, dovendo la liquidazione avvenire in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della convivenza e di ogni altra ulteriore circostanza allegata. Sul punto, è stato condivisibilmente affermato che, "nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per Comune esperienza, di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite" (Cass., nn. 3767/2017;
23632/2019)". Infine, in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale occorre pertanto fare riferimento alla
Tabella più recente in uso al momento della decisione (Cass., nn. 13269/2020, 28994/2019), ossia le nuove Tabelle milanesi del 2024.
Prendendo le mosse, in primo luogo, dal pregiudizio non patrimoniale subito dai genitori di [...] Per_1 si osserva quanto segue. In relazione ad entrambi va specificato come dalla documentazione in atti non risulta che gli stessi convivessero con il figlio.
All'epoca del sinistro mortale, Persona_1 aveva 42 anni, mentre il padre Parte_1 ne aveva
71.
Ebbene, in applicazione delle predette tabelle si devono riconoscere all'attore i seguenti punti: punti
20 in considerazione dell'età della vittima primaria;
punti 12 in considerazione dell'età della vittima secondaria.
Per un totale di euro 125.152,00, ossia 32 punti per euro 3.911,00.
Con particolare riguardo al parametro soggettivo, in assenza di specifiche prove (comprese quelle ritenute non accoglibili) fornite da parte dell'attore circa il legame che intratteneva con il figlio, non si ritiene applicabile in via presuntiva i punti ad esso corrispondenti.
La sofferenza soggettiva interiore e il danno dinamico-relazionale sono sicuramente presumibili come particolarmente intense nel caso di perdita del figlio, la quale costituisce sempre un evento tragico e sconvolgente per i congiunti, in particolar modo per i genitori. Tuttavia si ritiene che, nel caso di specie, l'entità della quantificazione suddetta sia sufficiente a risarcire il danno patito dalla stessa, non potendo riconoscere punti aggiuntivi in assenza di una specifica allegazione.
La quantificazione predetta, in ragione della sua entità, può ritenersi comprensiva anche del richiesto danno biologico per il disturbo post traumatico da stress.
la quale alla data Analoghe considerazioni devono esser svolte in relazione alla madre, Parte_2
del sinistro aveva 66 anni.
Di conseguenza si devono riconoscere i seguenti punti: punti 20 in considerazione dell'età della vittima primaria;
punti 16 in considerazione dell'età della vittima secondaria.
Per un totale di euro 140.796,00, ossia 36 punti per euro 3.911,00.
Per tutte le ragioni anzidette, non viene riconosciuto alcun aumento per il parametro soggettivo.
Si procede ora a valutare i danni subiti dagli 8 fratelli del defunto. All'epoca del sinistro mortale, _1 aveva 42 anni, mentre CP_1 ne aveva 46.
In applicazione delle predette tabelle si devono riconoscere all'attore i seguenti punti: punti 14 in considerazione dell'età della vittima primaria;
punti 14 in considerazione dell'età della vittima secondaria.
Per un totale di euro 47.544,00, ossia 28 punti per euro 1.698,00.
All'epoca del sinistro mortale, _1 aveva 42 anni, mentre Parte_3 ne aveva 30.
In applicazione delle predette tabelle si devono riconoscere all'attore i seguenti punti: punti 14 in considerazione dell'età della vittima primaria;
punti 18 in considerazione dell'età della vittima secondaria.
Per un totale di euro 54.336,00, ossia 32 punti per euro 1.698,00.
All'epoca del sinistro mortale, _1 aveva 42 anni, mentre Parte_4 ne aveva
33.
In applicazione delle predette tabelle si devono riconoscere all'attore i seguenti punti: punti 14 in considerazione dell'età della vittima primaria;
punti 16 in considerazione dell'età della vittima secondaria.
Per un totale di euro 50.940,00, ossia 30 punti per euro 1.698,00.
All'epoca del sinistro mortale, _1 aveva 42 anni, mentre Parte_6 ne aveva 35.
In applicazione delle predette tabelle si devono riconoscere all'attore i seguenti punti: punti 14 in considerazione dell'età della vittima primaria;
punti 16 in considerazione dell'età della vittima secondaria.
Per un totale di euro 50.940,00, ossia 30 punti per euro 1.698,00.
All'epoca del sinistro mortale, _1 aveva 42 anni, mentre Parte_7 ne aveva 41.
In applicazione delle predette tabelle si devono riconoscere all'attore i seguenti punti: punti 14 in considerazione dell'età della vittima primaria;
punti 14 in considerazione dell'età della vittima secondaria.
Per un totale di euro 47.544,00, ossia 28 punti per euro 1.698,00.
All'epoca del sinistro mortale, _1 aveva 42 anni, mentre Parte_8 ne aveva 37. In applicazione delle predette tabelle si devono riconoscere all'attore i seguenti punti: punti 14 in considerazione dell'età della vittima primaria;
punti 16 in considerazione dell'età della vittima secondaria.
Per un totale di euro 50.940,00, ossia 30 punti per euro 1.698,00.
All'epoca del sinistro mortale, _1 aveva 42 anni, mentre Parte_9 ne aveva 39.
In applicazione delle predette tabelle si devono riconoscere all'attore i seguenti punti: punti 14 in considerazione dell'età della vittima primaria;
punti 16 in considerazione dell'età della vittima secondaria.
Per un totale di euro 50.940,00, ossia 30 punti per euro 1.698,00.
Agli atti, risulta che solo due degli 9 fratelli risultavano conviventi con il defunto, nello specifico in via Confalonieri 10 a GO (VA).
All'epoca del sinistro mortale, _1 aveva 42 anni, mentre Parte_5 ne aveva 44.
In applicazione delle predette tabelle si devono riconoscere all'attore i seguenti punti: punti 14 in considerazione dell'età della vittima primaria;
punti 14 in considerazione dell'età della vittima secondaria;
20 punti per la convivenza.
Per un totale di euro 81.504,00, ossia 48 punti per euro 1.698,00.
Infine, all'epoca del sinistro mortale, _1 aveva 42 anni, mentre Parte_8 ne aveva
37.
In applicazione delle predette tabelle si devono riconoscere all'attore i seguenti punti: punti 14 in considerazione dell'età della vittima primaria;
punti 16 in considerazione dell'età della vittima secondaria, punti 20 per la convivenza.
Per un totale di euro 84.900,00, ossia 50 punti per euro 1.698,00.
In relazione ai predetti, va osservato come la giurisprudenza maggioritaria esclude che la convivenza possa assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali ovvero a presupposto dell'esistenza del diritto in parola.
La stessa, infatti, costituisce elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum debeatur. Non avendo gli attori in questione allegato alcunché sul punto, si ritiene non risarcibile alcun danno ulteriore, nemmeno sub specie di aumento per il parametro soggettivo in relazione al danno patito dai predetti fratelli conviventi.
Infine, per tutte le ragioni anzidette con riferimento ai genitori del defunto, non va riconosciuto alcun aumento per il parametro soggettivo nemmeno per i restanti fratelli.
Per queste ragioni, questo Giudice ritiene equo liquidare agli attori la somma complessiva di euro
734.596,00, riconoscendo a ciascuno di esse le somme come sopra specificate, rivalutate ad oggi.
Tuttavia, poiché la responsabilità nei fatti di causa deve ritenersi di grado maggioritario in capo al defunto, mentre al conducente riconosciutagli in via residuale una responsabilità pari al 20%, la somma complessiva da risarcire va individuata in euro 146.919,20, al cui pagamento sono tenuti gli odierni convenuti.
Per quanto attiene al danno patrimoniale, non si ritiene risarcibile alcuna delle voci richieste, per le ragioni di cui si dirà.
In ordine alle spese funerarie, gli attori hanno allegato solamente la fattura (doc. 12), senza alcuna prova dell'effettivo esborso della somma e, soprattutto, di chi abbia provveduto allo stesso.
Inoltre, non risulta chiaro quanto effettivamente sia stato pagato a titolo di spese viaggio di trasporto della salma, sia perché non espressamente specificato e sia in quanto, oltre a quanto indicato nei biglietti aerei (doc. 13), nella fattura predetta (doc. 12) sono indicate altre spese sempre a titolo di viaggio tuttavia di importo differente rispetto a quanto indicato nei predetti titoli.
Infine, nulla va risarcito a titolo di spese per la difesa nel procedimento penale (doc. 14) e per la consulenza tecnica di parte (doc. 15), in assenza, anche in tal caso, di prova sia dell'effettivo esborso, in quanto risultano allegati solamente il preavviso di parcella e la fattura sia di chi abbia provveduto al relativo pagamento.
Nulla pertanto va risarcito a titolo di danno patrimoniale.
Per quanto attiene, invero, alle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale, sulle stesse, già a valori attuali, devono essere calcolati gli interessi compensativi, volti a compensare il danno da ritardo nella fruizione del risarcimento per equivalente in capo al creditore rispetto al momento nel quale egli avrebbe dovuto ottenere l'esatto adempimento.
Va, al riguardo, condiviso l'orientamento della Suprema Corte (Cass., SS.UU., n. 557/2009, Cass. n.
6347/2014), in base al quale l'interesse dovuto per il ritardo nel pagamento, in quanto diretto a compensare la perdita patrimoniale derivante dalla mancata disponibilità del bene patrimoniale perduto (che viene ripristinato mediante corresponsione del relativo valore attuale) e dunque il danno da ritardo, non può essere determinato sul valore attuale del bene, ma va invece computato sulla corrispondente somma di denaro di cui il debitore ha ritardato il pagamento dal momento del fatto
(18.2.2022), somma che può essere eventualmente rivalutata di anno in anno, al fine di una valutazione equitativa del danno, allorché il ritardo sia cospicuo.
In conseguenza, in conformità alla suddetta pronuncia, all'attrice dovrà essere corrisposto l'interesse in misura legale sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale, previamente riportata a valori del 18.2.2022 in base agli indici ISTAT del costo della vita, e quindi rivalutata di anno in anno fino alla data della presente decisione.
Dalla presente decisione al saldo vanno applicati i soli interessi al saggio legale.
Quanto alle spese processuali, in ragione del parziale accoglimento delle domande delle parti attrici, si ritiene equo che vadano compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: accerta e dichiara la responsabilità per la quota pari al 20% di CP_6 nella causazione dell'evento e per l'effetto condanna Controparte_2 e
1 pagamento di complessivi euro 146.919,20, da ripartire, proporzionalmente in CP_4
relazione alle somme indicate in motivazione e secondo la percentuale di quota di responsabilità
predetta, a favore di:
, C.f. 1) Parte_1 C.F. 1
2) Parte_2 , c.f. C.F. 2
3) CP_1 , c.f. C.F._3
4) Parte_3 c.f. C.F._4
5) Parte_4 c.f. C.F._5
6) Parte_5 c.f. C.F._6
C.f. 7) Parte_6 C.F. 7
,
8) Parte_7 , c.f. C.F._8 9) Parte_8 c.f. C.F. 9
, C.f. 10) Parte_9 C.F._10
oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo e agli interessi per il periodo antecedente in base ai criteri esposti in motivazione a titolo di risarcimento dei danni subiti iure proprio per la morte del congiunto Persona_3
Spese compensate.
Così deciso in Varese, 13.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra