Articolo 15 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91
Articolo 10 bisArticolo 16
Versione
16 agosto 1992
Art. 15. 1. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalita' richieste.
Entrata in vigore il 16 agosto 1992
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