Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 27/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ordinario di FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali- _______
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente rel.
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA familiare, nel procedimento unitario R.G. n. 11-1/2025 dei debitori sovraindebitati n. Savignano sul Rubicone il 02/02/1970 (c.f. Parte_1 [...]
), residente in [...] int. 7 C.F._1
n. Cesena il 21/10/1972 (c.f. ), ivi residente, Parte_2 C.F._2
via Manlio Dazzi n. 70, int. 8
n. Cesena il 19/01/1977 (c.f. ), ivi residente, Parte_3 C.F._3
via Manlio Dazzi n. 70 int. 8
Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 21/01/2025 da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) e (c.f. ), assistiti C.F._2 Parte_3 C.F._3
dall'OC in persona del Gestore nominato dott. Persona_1
− esaminati gli atti ed i documenti depositati;
− sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
− ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo i tre debitori la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
− dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
− ritenuta altresì l'ammissibilità del ricorso congiunto, ai sensi dell'art. 66 CCII, come novellato dal d.lgs. 136/2024, da parte di membri della stessa famiglia, qualora siano conviventi o il sovraindebitamento abbia origine comune, ferma la distinzione delle masse.
Nel caso in esame i tre ricorrenti sono fratelli, due dei quali conviventi tra loro, e l'intero indebitamento è di origine comune, risalendo a debiti residui della società F.A.P. di
(c.f. e p.iva ) la cui attività è di fatto cessata sin Controparte_1 P.IVA_1
dal 2014;
− rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII
(da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, all'indicazione dei beni in proprietà e all'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione);
− letta la relazione redatta dall'OC che, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumerle;
− dato atto che, trattandosi di debitori persone fisiche, la relazione deve contenere anche l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie (sul punto la relazione del Gestore “attesta, inoltre, che tramite la procedura di liquidazione controllata è possibile acquisire attivo che consenta di soddisfare almeno in parte i creditori concorsuali ai sensi dell'art. 268, comma 3 CCII, non ravvisandosi, tuttavia, i presupposti per intraprendere azioni giudiziarie”); − considerato che i debitori sono soggetti alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 268 CCII trattandosi di persone fisiche che attualmente svolgono attività di lavoro dipendente e pur essendo soci illimitatamente responsabili della
[...]
non risultano superati i limiti di cui all'art. 2 lett. d) CCII come Controparte_2
evidenziato dal Gestore nella relazione e nelle tabelle di pagg. 12, 13 e14;
− rilevato che i ricorrenti si trovano in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che l'esposizione debitoria complessiva ammonta a €
246.464,20 (dei quali € 109.200,16 relativi a prestito infruttifero alla società da parte di
, madre dei ricorrenti e socia accomandante, per i quali andrà valutata Persona_2
l'eventuale natura postergata) come da tabella che di seguito si riporta:
− osservato che il patrimonio dei tre ricorrenti è costituito, oltre che dalle quote di partecipazione nella società prive di valore, da: CP_2
quanto a dal reddito da lavoro dipendente presso la Fade Work S.r.l. Parte_1
pari a € 1.400 netti mensili, dalla proprietà della vettura Audi tg. EC085SW del valore stimato di € 1.325 e dal saldo positivo del c/c aperto presso pari a € 1.180,13 CP_3
alla data del 15/01/2025; quanto a dal reddito da lavoro dipendente presso l'azienda Iacopo di Parte_2
Lorenzini & C. S.n.c. pari a € 1.000 netti mensili, dalla proprietà della vettura Renault tg.
EL013SA del valore stimato di € 1.100 e dal saldo positivo del c/c aperto presso Cassa di
Ravenna Banca pari a € 1.784,49 alla data del 15/01/2025 quanto a , attualmente disoccupata a seguito di licenziamento per Parte_3
riduzione di organico, dall'indennità NASPI pari a ca. € 850 mensili, dalla proprietà della vettura Volkswagen Polo tg. DB365PX immatricolata nel 2006 e priva di valore commerciale e dal saldo positivo del c/c aperto presso Cassa di Ravenna Banca pari a €
136,69 alla data del 15/01/2025 − ritenuto che in tali condizioni sia evidente che i ricorrenti non sono in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
− verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata familiare;
− rilevato che nella relazione del Gestore risultano indicate le cause dell'indebitamento, legate alla contrazione di ingenti debiti con le banche da parte del padre che gestiva la società ai quali i ricorrenti hanno dovuto far fronte a seguito del recesso del padre dalla società per gravi dissidi familiari, tanto da aver notevolmente ridotto l'esposizione debitoria, essendo quella residua essenzialmente legata al debito portato da decreto ingiuntivo ottenuto dal padre per il rimborso dei prestiti effettuati alla società per €
123.291,20 che, al netto di quanto incassato dal pignoramento mobiliare, nel 2009 è stato ceduto, per l'importo di € 94.652,96 a , ex impiegata della società con Controparte_4
il quale il padre dei ricorrenti aveva intrattenuto una relazione extraconiugale dalla quale era nato un figlio;
le ulteriori poste si riferiscono alle spese legali del contezioso avviato contro la nel quale i ricorrenti sono tuttavia risultati soccombenti;
CP_4
− precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento dei debitori, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti dei debitori, salvi i limiti previsti dall'art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non possono assumere rilevanza eventuali proposte liquidatorie formulate dai debitori, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell'attivo,
l'apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all'esdebitazione come previsto dall'art. 272, co.
3-bis CCII, e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall'attivo alcuni beni (come i veicoli in proprietà, salva l'autorizzazione all'uso temporaneo) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del
Liquidatore le modalità e i tempi della liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l'apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al
Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
− rilevato che nel caso in esame il reddito attuale percepito da , unico Parte_1
componente del proprio nucleo familiare, è pari a ca. € 1.400 netti mensili e che le spese mensili sono indicate in € 1.272, in cui è ricompreso l'importo di € 350,00 per mantenimento della figlia (€ 250 mensili, oltre al 50% spese straordinarie come statuito nella sentenza di divorzio n. 653/2024)
− ritenuto, pertanto, che, l'importo da versare alla procedura ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett.
b) da parte di può essere determinato in € 150 mensili per 12 mensilità Parte_1
annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dal debitore e dal Liquidatore;
− rilevato, quanto a e , che le stesse convivono con la Parte_2 Persona_3
madre, nella casa di proprietà di quest'ultima e che le entrate mensili del nucleo familiare sono pari, attualmente, a € 2.465, percependo la madre una pensione di ca. € 615 mensili mentre le spese per il mantenimento del nucleo familiare sono indicate in € 1.681, senza comprendere la somma di € 600 mensili che fino al settembre 2026 la madre delle ricorrenti deve versare alla dott.ssa quale CTU come determinata nella sentenza CP_5
della Corte d'Appello per complessivi € 14.400);
− ritenuto, pertanto, che, l'importo da versare alla procedura ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett.
b) da parte di e , può essere allo stato determinato in € Parte_2 Parte_3
100 mensili ciascuna, per 12 mensilità annue, salva rideterminazione a seguito della cessazione della rateazione in corso da parte della madre ed auspicabile reperimento di altra occupazione da parte di , di cui dovrà essere fornita specifica Parte_3
indicazione da parte delle debitrici e dal Liquidatore;
− ritenuto che ogni valutazione in merito all'esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall'apertura;
− rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell'art. 272, co.
3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall'apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del debitore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
− ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall'OC (inteso come Gestore e OC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall'OC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il
Liquidatore sia nominato in persona diversa dal Gestore OC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal GD e non andrà insinuato al passivo, quello spettante all'OC e al Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore ed insinuato al passivo;
− osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista già quale Gestore individuato dall'OC cui si è rivolto il debitore, come previsto dall'art. 270, co. 2, lett. b);
− visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
n. Savignano sul Rubicone il 02/02/1970 (c.f. Parte_1 C.F._4
), residente in [...] int. 7
[...]
n. Cesena il 21/10/1972 (c.f. ), ivi residente, Parte_2 C.F._2
via Manlio Dazzi n. 70, int. 8
n. Cesena il 19/01/1977 (c.f. ), ivi residente, Parte_3 C.F._3
via Manlio Dazzi n. 70 int. 8
NOMINA
Giudice Delegato la dott. BARBARA VACCA
Liquidatore il Gestore dell'OC dott. (c.f. ), Persona_1 C.F._5
con studio in Cesenatico, Viale delle Nazioni n. 67;
ORDINA ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII
ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del
Liquidatore autorizza
l'utilizzo temporaneo, fino all'esecuzione del programma di liquidazione, dei veicoli di proprietà dei debitori
AVVERTE che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855
c.c.; che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt.
142 e 143 in merito ai beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
che le eventuali opposizioni e impugnazioni allo stato passivo, come formato dal Liquidatore
e depositato in cancelleria ex art. 273 CCII, vanno proposte con reclamo ex art. 133 CCII, nel termine di 8 giorni dalla comunicazione dello stato passivo esecutivo;
STABILISCE in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che i debitori possano trattenere per le loro necessità familiari l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi comprese eventuali mensilità aggiuntive, al netto dei seguenti importi: quanto a € 150 mensili Parte_1
quanto a e € 200 mensili (€ 100 ciascuna) Parte_2 Parte_3
che dovranno essere messi a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione degli importi ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali di cui i debitori e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
i debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
AUTORIZZA
Il Liquidatore, con le modalità di cui all'art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att.
c.p.c., rispetto ai tre debitori:
a) ad accedere alle banche dati dell' anagrafe tributaria e dell' archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali b) ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro c) accedere al pubblico registro automobilistico d) acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis,
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, co. 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni dei debitori e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura e che si applicano i commi 2, 3 e 4, dell'art. 213, in quanto compatibili;
- scaduto il termine assegnato ai creditori ai sensi dell'art. 273, co. 2, esaminate le eventuali osservazioni, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
con il deposito nel fascicolo telematico della procedura lo stato passivo diventa esecutivo;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, e in ogni caso contestualmente all'istanza di chiusura ai sensi dell'art. 276, co. 1, CCII in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2,CCII ai fini dell'esdebitazione, dando atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell'esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore secondo quanto previsto dall'art. 275, co. 3, CCII;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione; che nel riparto dell'attivo si applicano le disposizioni degli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227,
229, 230 e 232, commi 3, 4 e 5, CCII e dell'art. 275-bis CCII quanto ai crediti prededucibili;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII
ORDINA che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti beni mobili registrati di proprietà dei debitori.
DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita, come prescritto dall'art. 270, co. 1 lett. f) CCII, nel sito internet del Tribunale di Forlì o del Ministero della giustizia e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese, depositando nel fascicolo telematico della procedura liquidatoria che verrà aperto la prova dell'effettuazione di tali adempimenti.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio tenutasi in data 23/01/2025
Il Presidente rel. ed estensore
dott.ssa Barbara Vacca