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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/03/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, alla scadenza dei termini concessi ex art. 190 c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2580 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2017, avente ad oggetto: nullità atto di donazione e divisione beni ereditari,
TRA
, (C.F.: ), nella qualità di erede di TE C.F._1
deceduta il 19/01/2020, elettivamente domiciliata in Persona_1
Potenza alla via Sole n. 73, presso e nello studio dell'avv. Antonio Santangelo dal quale è rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla memoria di prosecuzione del giudizio;
Attrice
CONTRO
(C.F.: ( )), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F.: ) elettivamente domiciliate in Santarcangelo alla via A. C.F._3
Moro n. 2, presso e nello studio dell'avv. Silvio Toma, che li difende e rappresenta, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
Convenute
Conclusioni: come da verbale di udienza del 07/11/2024.
FATTO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, , conveniva Parte_2
in giudizio innanzi all'intestato Tribunale i convenuti e Controparte_1 [...]
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare e dare atto CP_2
che la sig.ra è unica ed esclusiva proprietaria dei terreni siti in Persona_1
ET CA alla c.da Conca censiti in catasto alle particelle 339 (già particella
35) e part 36 del foglio di mappa n.60 dichiarando altresì la inesistenza di qualsivoglia diritto altrui;
2)Accertare e dichiarare la invalidità, nullità ed inefficacia dell'atto di donazione per notaio del 21 gennaio 2017 rep n. 69467 raccolta n. Persona_2 25555 registrato in Potenza ii 8.2.2017 trascritto ii 8.2.2017 al n 2213/1827 in favore di e contra;
conseguentemente ordinare al Controparte_2 Controparte_1
Conservatore dei Registri immobiliari la cancellazione della trascrizione dell'indicato atto di donazione per notaio ordinando la trascrizione della Persona_2
emananda sentenza con esonero da ogni responsabilità. Condannare i convenuti al rilascio del detto immobile in favore di perché detenuto senza Persona_1
titolo alcuno dalle convenute;
Condannare i convenuti in solido tra di loro al pagamento delle spese diritti ed onorari di giudizio”.
A sostegno, deduceva che era proprietaria dei terreni siti in Persona_1
ET CA alla c.da Conca censiti in catasto alle particelle 339, e 36 del foglio di mappa n. 60 pervenuti alla stessa per successione mortis causa.
Gli immobili sopra specificati furono oggetto di contenzioso tra l'attrice e
[...]
che veniva definito con sentenza del Tribunale di Potenza n. 41/2014, con la CP_1
seguente statuizione: "Accoglie la domanda proposta in via principale e per l'effetto dichiara la proprietà di sui terreni siti in ET CA alla Persona_1
c.da Conca estesi l'uno per are 36,44 e l'altro per are 31,95 censiti in catasto alle particelle 35 e 36 del foglio 60. Condanna al rilascio dei terreni siti Controparte_1
in ET CA alla c.da Conca estesi l'uno per are 36,44 e l'altro per are1,95 censiti in catasto alle particelle 35 e 36 del foglio 60 liberi da persone e case in favore di " . L'attrice evidenziava che la particella n. 35 nell'anno 2000, Persona_1
venne variata nella particella n. 339 come evincibile dalla visura catastale depositata in atti.
Fatto è, sostiene l'attrice, che nonostante la sentenza di cui in premessa - che accertava incontestabilmente la proprietà dei beni in capo alla - Persona_1 [...]
in data 21/01/2017 donava i detti terreni alla figlia con CP_1 Controparte_2
atto di donazione per notaio del 21/01/2017 Rep. n. 69467, Racc. n. Persona_2
25555, prodotta in atti. Tanto veniva effettuato consapevolmente dalla ed in CP_1
aperto contrasto con la sentenza del Tribunale di Potenza che aveva riconosciuto la proprietà dei terreni, di cui sopra, in capo all'odierna attrice.
2) Con comparsa di costituzione depositata in data 17/01/2018, si costituivano in giudizio le convenute chiedendo all'adito Tribunale di voler “dichiarare improponibile/inammissibile l'azione, respingendo la domanda attorea così come proposta;
per l'effetto, e se dovuta, disporre e dichiarare la rettifica dell'atto di donazione per cui è causa, giusta domanda di parte attrice, e con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese e competenze di causa, da compensarsi anche alla luce di quanto esposto e narrato e dal mancato avvio preventivo della procedura di mediazione obbligatoria”.
Deducevano l'assenza di qualsiasi intento fraudolento da parte di in Controparte_1
ordine alla donazione in favore della propria figlia, e pur essendo parte del procedimento civile conclusosi con sentenza n. 4/2014, la stessa per problemi personali non l'aveva potuto seguire, tant'è che non proponeva neppure appello alla citata sentenza. Inoltre, deduceva che l'attrice , non aveva Persona_1
provveduto, a distanza di tre anni dalla sentenza n. 41/2014, a volturare ovvero, trascrivere in suo favore le particelle in questione, con ciò favorendo involontariamente la determinazione della a donare le particelle alla propria CP_1
figlia.
3) In corso di causa ed a seguito del decesso di intervenuto in Persona_1
Marsicovetere in data 19/11/2020, la causa veniva proseguita ex artt. 300 e 302 cpc dalla figlia , erede testamentaria, che dichiarava di voler proseguire il TE processo per l'originaria attrice ex art. 110 cpc.
La causa istruita per via documentale, ritenute superflue le istanze istruttorie, precisate le conclusioni, viene ora in decisione, alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
DIRITTO
4) La domanda proposta dall'attrice finalizzata alla caducazione dell'atto di donazione per altruità del bene è fondata e deve essere accolta.
Preliminarmente va evidenziato che l'oggetto della domanda risulta essere pacifico ed incontestato, parte convenuta infatti non muove alcuna contestazione specifica sulla proprietà in capo all'attrice, dei beni oggetto della sentenza pronunciata dal Tribunale di Potenza n. 41/2014. Ora, ai sensi dell'art. 115, 1° comma, c.p.c. (come sostituito dall'art. 45 Legge n. 69/2009), il Giudice deve porre a fondamento della decisione non soltanto le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, bensì anche "i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita".
La proprietà in capo a è stata accerta con sentenza, passata in Persona_1
giudicato, del Tribunale di Potenza n. 41/2014, che statuiva: "Accoglie la domanda proposta in via principale e per l'effetto dichiara la proprietà di Persona_1
sui terreni siti in ET CA alla c.da Conca estesi l'uno per are 36,44 e l'altro per are 31,95 censiti in catasto alle particelle 35 e 36 del foglio 60. Condanna
[...]
al rilascio dei terreni siti in ET CA alla c.da Conca estesi l'uno CP_1 per are 36,44 e l'altro per are1,95 censiti in catasto alle particelle 35 e 36 del foglio
60 liberi da persone e case in favore di ". Persona_1
Come evidenziato da parte attrice la particella n. 35 del foglio 60, a seguito di variazioni catastali intervenute, veniva suddivisa in 3 particelle e quella di proprietà dell'attrice veniva indicata con il n. 339 in catasto terreno, tanto risulta evincibile dalle visure catastali depositate in atti, e dalla conferma della circostanza da parte convenuta che riconosceva la variazione catastale nel richiamarla a sostegno della propria buona fede, ritenendo che solo per errore, ritenendola propria, aveva proceduto alla variazione catastale.
Ordunque, si può affermare che risulta incontestato la proprietà delle particelle nn. 339
(già n. 35) e 36 del foglio 60 in agro di ET CA in capo a Persona_1
ed oggi a , quale erede testamentaria, tanto è sancito dalla sentenza TE
41/2014 del Tribunale di Potenza, non appellata e, quindi, passata in giudicato.
A tal uopo e solo per inciso, una sentenza divenuta definitiva, obbliga le parti a rispettare ciò che è stato stabilito dal giudice, effetto sostanziale della cosa giudicata, come sancito dall'art. 2909 del c.c., che stabilisce che l'accertamento contenuto nella sentenza definitiva ha valore tra le parti, i loro eredi o aventi causa. La cosa giudicata sostanziale si riferisce all'effetto di diritto sostanziale prodotto dalla sentenza, che determina l'esistenza o l'inesistenza di un diritto tra le parti e impone loro di aderire a quanto deciso dal giudice. Pertanto, la convenuta era tenuta al rilascio Controparte_1 dei terreni, liberi da persone e da cose, in favore dell'attrice, e in nessun caso potevano essere oggetto di atto di donazione.
5) Affermato ciò, con riferimento all'atto di donazione del 21/01/2017 stipulato a cura del Notaio si deve affermare che, qualora il bene oggetto di Persona_2
donazione si trova nel patrimonio del donante al momento della stipula del contratto, la donazione, in quanto dispositiva, è valida ed efficace;
se, invece, la cosa non appartiene al donante, questi deve assumere espressamente e formalmente nell'atto l'obbligazione di procurare l'acquisto dal terzo al donatario.
La donazione di bene altrui vale, pertanto, come donazione obbligatoria di dare, purché
l'altruità sia conosciuta dal donante, e tale consapevolezza risulti da un'apposita espressa affermazione nell'atto pubblico (art. 782 c.c.). Se, invece, (come nella specie)
l'altruità del bene donato non risulti dal titolo e non sia nota alle parti, il contratto non potrà produrre effetti obbligatori, né potrà applicarsi la disciplina della vendita di cosa altrui. La sanzione di nullità si applica normalmente alla donazione di beni che il donante ritenga, per errore, propri, perché la mancata conoscenza dell'altruità determina l'impossibilità assoluta di realizzazione del programma negoziale, e, quindi, la carenza della causa donativa.
La donazione di bene non appartenente al donante è quindi affetta da una causa di nullità autonoma e indipendente rispetto a quella prevista dall'art. 771 c.c., ai sensi del combinato disposto dell'art. 769 c.c. (il donante deve disporre "di un suo diritto") e dell'art. 1325 c.c., e art. 1418 c.c., comma 2. In sostanza, avendo l'animus donandi rilievo causale, esso deve essere precisamente delineato nell'atto pubblico;
in difetto, la causa della donazione sarebbe frustrata non già dall'altruità del diritto in sé, quanto dal fatto che il donante non assuma l'obbligazione di procurare l'acquisto del bene dal terzo. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi per il caso in cui, oggetto della donazione sia un bene solo in parte altrui, perché appartenente pro indiviso a più comproprietari per quote differenti e donato per la sua quota da uno dei coeredi. Non
è, infatti, dato comprendere quale effettiva differenza corra tra i "beni altrui" e quelli
"eventualmente altrui", trattandosi, nell'uno e nell'altro caso, di beni non presenti, nella loro oggettività, nel patrimonio del donante al momento dell'atto, l'unico rilevante al fine di valutarne la conformità all'ordinamento. In sostanza, la posizione del coerede che dona uno dei beni compresi nella comunione (ovviamente, nel caso in cui la comunione abbia ad oggetto una pluralità di beni) non si distingue in nulla da quella di qualsivoglia altro donante che disponga di un diritto che, al momento dell'atto, non può ritenersi incluso nel suo patrimonio. Né una distinzione può desumersi dall'art. 757 c.c., in base al quale ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione anche se per acquisto all'incanto e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli atri beni ereditari. Invero, proprio la detta previsione impedisce di consentire che il coerede possa disporre, non della sua quota di partecipazione alla comunione ereditaria, ma di una quota del singolo bene compreso nella massa destinata ad essere divisa, prima che la divisione venga operata e il bene entri a far parte del suo patrimonio.
In conclusione, e secondo il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte: "La donazione di un bene altrui, benché non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa, a meno che nell'atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell'attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio. Ne consegue che la donazione, da parte del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante" (Cass. civ., Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5068).
Per quanto sopra evidenziato si deve concludere che l'atto di donazione impugnato dall'attrice sia affetto da nullità per difetto di causa in relazione ai terreni identificati in catasto terreni del Comune di ET CA al foglio 60, particelle nn. 339 (già particella n. 35) e n. 36, poiché non di proprietà della donante ma Controparte_1
come accertato, di proprietà di , erede testamentaria di TE _1
.
[...]
6) Le spese di lite, seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 2580/2017, tra (attrice) contro TE
e (convenute), ogni ulteriore istanza ed eccezione Controparte_1 Controparte_2
disattesa e questione assorbita, così provvede:
- Accoglie la domanda di erede testamentaria di TE _1
, e conseguentemente dichiara nullo, l'atto pubblico di donazione del
[...]
21/01/2017, rogato dal notaio dott.ssa Rep. n. 69467 e Racc. n. Persona_2
25555, nella parte in cui procede alla donazione, in favore di Controparte_1 [...]
dei beni immobili identificati in catasto terreni del Comune di ET CP_2
CA al foglio 60, particelle nn. 339 (già particella n. 35) e 36;
- Riconosce e dichiara la proprietà di , erede testamentaria di TE
, sui terreni siti in ET CA alla c.da Conca censiti in Persona_1
catasto alle particelle nn. 339 (già particella n. 35) e 36 del foglio 60;
Condanna e al rilascio dei terreni siti in ET Controparte_1 Controparte_2
Perticare alla c.da Conca censiti in catasto alle particelle nn. 339 (già particella n. 35)
e 36 del foglio 60, liberi da persone e case in favore di;
TE
- Dispone la trascrizione della presente sentenza in calce all'atto di donazione e nei
RR.II. della competente Conservatoria, esonerando il Conservatore da responsabilità;
- Condanna le convenute, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, in favore dell'attrice che liquida in € 1.701,00 oltre accessori di legge, nonché € 125,00 per contributo unificato e marca forfetaria.
Così deciso in Potenza, 02/03/2025
Il G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante