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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/04/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3216/2022
TRA
nato a Napoli il [...], in [...] e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante p.t. della c.f. Controparte_1
, rappr.to e difeso, giusta procura generale allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. P.IVA_1
Gianfranco Battista, presso il quale elettivamente domicilia in Caserta alla Via M. Ferrara n. 11
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata CP_2 in atti, dall'avv. Itala De Benedictis, con cui elettivamente domicilia in Caserta alla Via Arena
Località San Benedetto
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione – cessata materia
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.05.2022, parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000148496 – prot. .2000.16/03/2022.0200029 a firma
CP_2 del Direttore Provinciale dell' di Caserta, notificata in data 21.04.2022 avente ad oggetto il
CP_2 pagamento dell'importo di euro 19.000,00 a titolo di sanzione amministrativa e spese, comminata a seguito di atto di accertamento prot. n. .2000.12/04/2017.0139985 del 03.07.2017 e l'atto di
CP_2 accertamento prot. n. .2000.12/04/2017.0139986 del 07.07.2017, per la presunta violazione
CP_2 dell'art. 2, co. 1° bis, del D. L. n° 463 del 12/09/83 convertito con modificazioni in Legge n° 638/1983 per omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali per l'annata 2015. A sostegno dell'opposizione deduceva l'illegittimità della ordinanza ingiunzione opposta per omessa notifica degli atti presupposti in essa richiamati;
per la prescrizione del diritto a riscuotere le somme ex art. 28 L. n. 689/1981; per omessa contestazione o notificazione della presunta violazione entro i termini indicati dall'art. 14 della legge n. 689/1981; per carenza di motivazione;
nonché per mancanza assoluta dei presupposti della contestata violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12.9.1983, n.
463, in quanto a causa di una contingente grave situazione di difficoltà economica la società
[...]
operante nel settore agricolo, nel corso dell'anno 2015 non Controparte_1 aveva alle proprie dipendenze alcun lavoratore. Concludeva, pertanto, chiedendo, previa sospensione, anche inaudita altera parte, dell'esecutorietà degli atti impugnati, accogliersi la presente opposizione e, per l'effetto, annullarsi l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000148496 – prot.
.2000.16/03/2022.0200029 notificata il 21.04.2022; in via subordinata, tenuto conto dei criteri CP_2 di valutazione di cui all'art. 11 della L. n. 689/1981, procedersi per i motivi esposti in ricorso alla rideterminazione della sanzione amministrativa nella misura pari al minimo edittale o nella diversa minor somma che sarà ritenuta di Giustizia. Vinte le spese con attribuzione. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale premessa la natura del giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione e la cognizione del tribunale adito, spiegava difese volte al rigetto del ricorso e dando atto della intervenuta rideterminazione della sanzione irrogata come da messaggio n. 003516 CP_2 del 27.09.2022. Concludeva quindi chiedendo il rigetto del ricorso. Spese vinte.
Disposta la provvisoria sospensione dell'esecuzione, acquisita la documentazione prodotta, lette le note in sostituzione, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
*************
Parte ricorrente nelle note di trattazione ha versato la ricevuta di pagamento relativa alla rideterminazione della sanzione contenuta nell'ordinanza ingiunzione n. OI-000148496 notificata in data 21.04.2022.
Alcuna statuizione sul merito, quindi, deve compiersi essendo intervenuto il pagamento relativamente alla rideterminazione dell'ordinanza ingiunzione, come emerge dal provvedimento di rettifica (cfr. mod. F24), versato in atti.
La prova del pagamento regolarmente effettuata da parte ricorrente determina la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr.
Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614;
Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, si è proceduto alla corresponsione delle somme richieste dall'Ente così come rideterminate come documentato dalla ricevuta versata in atti.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nel caso de quo è documentato che il ricorrente abbia ottemperato nei termini indicati, sulla base delle indicazioni offerte dall'Istituto previdenziale, in relazione al ricalcolo operato ex lege, evitando le lungaggini del giudizio per cui le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
La Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Santa Maria Capua Vetere, 04 aprile 2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3216/2022
TRA
nato a Napoli il [...], in [...] e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante p.t. della c.f. Controparte_1
, rappr.to e difeso, giusta procura generale allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. P.IVA_1
Gianfranco Battista, presso il quale elettivamente domicilia in Caserta alla Via M. Ferrara n. 11
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata CP_2 in atti, dall'avv. Itala De Benedictis, con cui elettivamente domicilia in Caserta alla Via Arena
Località San Benedetto
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione – cessata materia
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.05.2022, parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000148496 – prot. .2000.16/03/2022.0200029 a firma
CP_2 del Direttore Provinciale dell' di Caserta, notificata in data 21.04.2022 avente ad oggetto il
CP_2 pagamento dell'importo di euro 19.000,00 a titolo di sanzione amministrativa e spese, comminata a seguito di atto di accertamento prot. n. .2000.12/04/2017.0139985 del 03.07.2017 e l'atto di
CP_2 accertamento prot. n. .2000.12/04/2017.0139986 del 07.07.2017, per la presunta violazione
CP_2 dell'art. 2, co. 1° bis, del D. L. n° 463 del 12/09/83 convertito con modificazioni in Legge n° 638/1983 per omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali per l'annata 2015. A sostegno dell'opposizione deduceva l'illegittimità della ordinanza ingiunzione opposta per omessa notifica degli atti presupposti in essa richiamati;
per la prescrizione del diritto a riscuotere le somme ex art. 28 L. n. 689/1981; per omessa contestazione o notificazione della presunta violazione entro i termini indicati dall'art. 14 della legge n. 689/1981; per carenza di motivazione;
nonché per mancanza assoluta dei presupposti della contestata violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12.9.1983, n.
463, in quanto a causa di una contingente grave situazione di difficoltà economica la società
[...]
operante nel settore agricolo, nel corso dell'anno 2015 non Controparte_1 aveva alle proprie dipendenze alcun lavoratore. Concludeva, pertanto, chiedendo, previa sospensione, anche inaudita altera parte, dell'esecutorietà degli atti impugnati, accogliersi la presente opposizione e, per l'effetto, annullarsi l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000148496 – prot.
.2000.16/03/2022.0200029 notificata il 21.04.2022; in via subordinata, tenuto conto dei criteri CP_2 di valutazione di cui all'art. 11 della L. n. 689/1981, procedersi per i motivi esposti in ricorso alla rideterminazione della sanzione amministrativa nella misura pari al minimo edittale o nella diversa minor somma che sarà ritenuta di Giustizia. Vinte le spese con attribuzione. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale premessa la natura del giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione e la cognizione del tribunale adito, spiegava difese volte al rigetto del ricorso e dando atto della intervenuta rideterminazione della sanzione irrogata come da messaggio n. 003516 CP_2 del 27.09.2022. Concludeva quindi chiedendo il rigetto del ricorso. Spese vinte.
Disposta la provvisoria sospensione dell'esecuzione, acquisita la documentazione prodotta, lette le note in sostituzione, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
*************
Parte ricorrente nelle note di trattazione ha versato la ricevuta di pagamento relativa alla rideterminazione della sanzione contenuta nell'ordinanza ingiunzione n. OI-000148496 notificata in data 21.04.2022.
Alcuna statuizione sul merito, quindi, deve compiersi essendo intervenuto il pagamento relativamente alla rideterminazione dell'ordinanza ingiunzione, come emerge dal provvedimento di rettifica (cfr. mod. F24), versato in atti.
La prova del pagamento regolarmente effettuata da parte ricorrente determina la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr.
Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614;
Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, si è proceduto alla corresponsione delle somme richieste dall'Ente così come rideterminate come documentato dalla ricevuta versata in atti.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nel caso de quo è documentato che il ricorrente abbia ottemperato nei termini indicati, sulla base delle indicazioni offerte dall'Istituto previdenziale, in relazione al ricalcolo operato ex lege, evitando le lungaggini del giudizio per cui le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
La Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Santa Maria Capua Vetere, 04 aprile 2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza