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Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/10/2024, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 3 del mese di ottobre dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
2099/2017 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. MARGHERITA CONDIPODERO in sostituzione degli avv.ti ALESSANDRA MILIO e GIANFILIPPO CECCIO la quale insiste nella richiesta di C.T.U. già in atti e, in subordine, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. GABRIELLA MIGNACCA in sostituzione dell'avv. VALENTINO GIORDANO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Insiste in particolare nell'eccezione di inammissibilità.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2099/2017 R.G.
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. e p.i. Parte_1
) rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Alessandra P.IVA_1
Milio e Gianfilippo Ceccio, elettivamente domiciliata presso lo studio legale della prima
OPPONENTE
E
(c.f. e p.i. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Valentino Giordano, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPOSTA avente per OGGETTO: opposizione ad avviso di vendita ex art. 78 d.P.R. n.
602/1973
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 14 dicembre 2017 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'avviso di vendita ex art. 78 d.P.R. n. 602/1973 (reg. cron. n. 29 – rep. n.
1313/2017) notificatole da (oggi Controparte_2 Controparte_1
succeduta alla prima ex lege ed in universum ius) che con comparsa del 2
[...] gennaio 2020 resisteva. Rigettata l'istanza di sospensione e concessi i termini ex art. 2 183, comma 6, c.p.c., la causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 22 dicembre 2022 e, dopo alcuni differimenti resi necessari per l'organizzazione del gravoso ruolo istruttorio ereditato, viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale.
La domanda è improcedibile.
L'avviso di vendita ex art. 78 d.P.R. n. 602/1973 costituisce pacificamente un atto dell'esecuzione forzata che va comunque censurato ex artt. 615, comma 2, ovvero
617 c.p.c. a mezzo di ricorso dinnanzi al Giudice dell'Esecuzione.
Nella specie ha sì introdotto il giudizio con ricorso indirizzato al Parte_1
GIUDICE DELL'ESECUZIONE IMMOBILIARE, ma ha iscritto la causa al ruolo contenzioso ordinario (v. nota di iscrizione a ruolo in atti).
È pacifico che il giudizio di opposizione ex art. 615 e 617, comma 2, c.p.c. ha una struttura bifasica necessaria e inderogabile prevista dalla legge in funzione di una pluralità di esigenze, non riconducibili al solo interesse della parte opponente ma anche (e soprattutto) volte ad assicurare finalità di carattere pubblicistico e di tutela delle altre parti del processo esecutivo, nonché del regolare andamento di quest'ultimo. Il loro soddisfacimento non può pertanto essere rimesso alla volontà della sola parte opponente.
Com'è stato efficacemente sottolineato, “[l]a previsione generalizzata di una preliminare fase sommaria dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione ha in primo luogo lo scopo di garantire ed incentivare la possibilità che abbiano luogo i meccanismi processuali deflattivi espressamente previsti dalla legge, anche (ma non solo) in relazione alla eventuale sospensione cautelare del processo esecutivo, in modo che in ogni caso tanto la parte opponente quanto la parte opposta abbiano la possibilità di valutare se dare effettivamente corso alla fase di merito dell'opposizione, che il legislatore (...) ha inteso rendere soltanto eventuale e possibilmente evitare, laddove non necessaria, favorendo nei limiti del possibile soluzioni interne al processo esecutivo (...)”
(Cass., n. 25170/2018).
In quest'ordine di idee la struttura bifasica assicura che della proposizione di un'opposizione esecutiva sia immediatamente reso edotto il giudice dell'esecuzione, al quale è riservato dalla legge il preliminare esame della stessa, anche per consentirgli l'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi di verifica e controllo della regolarità di svolgimento dell'azione esecutiva, nonché dei suoi poteri di direzione
3 del procedimento, che potrebbero determinare l'emissione (anche di ufficio) di provvedimenti tali da rendere superfluo lo svolgimento del merito dell'opposizione
(o comunque da indurre le parti a rinunciarvi e/o comunque a trovare un accordo), con effetti deflattivi sul contenzioso ordinario a cognizione piena.
Essa ha poi lo scopo di rendere possibile la conoscenza dell'avvenuta proposizione di un'opposizione a tutte le parti del processo esecutivo e di consentire al Giudice dell'esecuzione di provvedimenti indilazionabili.
Del resto, l'assegnazione di un termine perentorio per introdurre la fase a cognizione piena non avrebbe significato se dalla fase sommaria si potesse prescindere, a discrezione dell'opponente, laddove quest'ultimo non intendesse richiedere provvedimenti cautelari nell'ambito del processo esecutivo.
Ne consegue che la omissione, come pure l'irregolare svolgimento della fase cautelare dinnanzi al G.E., “laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione” determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena (Cass., n. 25170/2018, ma v. anche Cass., n.
28848/2018).
E ciò vale a fortiori nella c.d. esecuzione esattoriale le cui forme sincopate e semplificate – nei termini prima descritti – rendono vieppiù necessario il controllo del giudice a ciò naturalmente deputato dalla legge e la cui disciplina – ancorché speciale – è modulata sulla falsariga dell'espropriazione forzata in quanto compatibile, come si evince dall'art. 49, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, alla cui stregua “[i]l procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili”.
E se nel novero delle disposizioni generali incompatibili rientrano, ad esempio,
l'avvertimento previsto dall'art. 492 c.p.c. (in ragione della natura ab origine stragiudiziale della procedura) o ancora l'obbligo ex art. 543, comma 4, c.p.c., ovvero l'intervento ex art. 499 c.p.c., tale sbarramento non si rinviene in materia di competenza funzionale del giudice dell'esecuzione (v., ancora una volta, l'art. 57
d.P.R. n. 602/1973).
4 Ora, se è vero che la concreta proposizione dell'opposizione al giudice ordinario non ne determina l'inammissibilità, ma la nullità sanabile mediante trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione, non è men vero che, laddove tale trasmissione non sia più possibile perché non richiesta dalle parti né disposta su impulso officioso alla prima udienza, il giudizio di merito discostatosi dal paradigma legale non può che essere dichiarato improcedibile alla luce delle superiori considerazioni, rimanendo altrimenti vulnerati la funzione del giudice dell'esecuzione e gli interessi sottesi alla cognizione esecutiva (v. anche Cass., n. 28848/2018 ove si legge: “[è] opportuno sottolineare che il giudizio sul merito dell'opposizione si è svolto, nella specie, con totale omissione della necessaria fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione. Il tribunale ha infatti inteso il relativo atto introduttivo come volto ad instaurare direttamente la fase a cognizione piena dell'opposizione, senza che la parte interessata (cioè l'opponente) abbia tempestivamente dedotto, in quella stessa sede, che il suddetto atto introduttivo potesse o dovesse invece, al contrario, intendersi come in realtà rivolto proprio al giudice dell'esecuzione, al fine di consentire lo svolgimento della indicata fase sommaria necessaria, prima della successiva riassunzione ed iscrizione a ruolo del giudizio, funzionali allo svolgimento della (solo eventuale) fase a cognizione piena, ed in tal modo prestando quindi acquiescenza alla qualificazione dell'atto introduttivo operata dal giudice”).
Ogni altra eccezione o domanda rimangono assorbite.
Le parti non possono infine dolersi che la questione dell'inammissibilità sia stata sottratta al previo contraddittorio, giacché – come da tempo chiarito dalla Corte regolatrice – “in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali” (v., e.g., Cass., n.
6218/2019; Cass., n. 15019/2016 e la più recente Cass., n. 32527/2022).
Le spese di lite – tenuto conto che l'atto introduttivo era formalmente intestato al giudice dell'esecuzione, che non vi è stato alcun rilievo entro la prima udienza, che entrambe le parti hanno insistito nella prosecuzione del giudizio di merito per tutto il tempo di pendenza della causa sul ruolo senza mai evidenziare il difetto di cognizione del giudice ordinario davanti a cui si è celebrato il processo – vanno integralmente compensate ex art. 92 c.p.c.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 2099/2017 R.G. dichiara improcedibile l'opposizione ed improponibili le domande dell'opponente, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 3 ottobre 2024 Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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