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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/05/2025, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 10231/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 10231 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa in virtù di procura agli atti dall'avv. Dorina Del Vecchio (C.F.
) e dell'avv. Angelica Del Prete (C.F. ), con C.F._2 C.F._3 domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Mugnano di Napoli alla Via della Bastiglia n. 10;
OPPONENTE
E
(C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t, e Controparte_1 P.IVA_1
per essa la mandataria (C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
procuratore generale e legale rappresentante p.t. avv. Senes Antonello (C.F.
), che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Roberto Rainone (C.F. C.F._4
), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio RainoneLawFirm S.T.A. C.F._5
s.r.l. in Salerno alla Via Giacinto Vicinanza 16;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti rassegnavano le conclusioni alla udienza di discussione orale del 8/4/2025, come da verbale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha sollevato opposizione Parte_1
ex art. 615 c.p.c. avverso il precetto con cui le aveva intimato il Controparte_3 pagamento di complessivi € 52.124,80, notificato il 13/10/2023, in virtù del decreto ingiuntivo n.
5429/2021 emesso dal Tribunale di Napoli nord il 27/12/2021, non opposto, per la garanzia prestata in relazione all'adempimento del contratto di credito al consumo n. 20022239499440 stipulato con
Findomestic Banca s.p.a. da . Parte_2
Premessa la qualità di consumatore, l'opponente ha lamentato la vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento per violazione della direttiva 93/13/CEE, recepita dal d.lgs. 206/2005
(cd. codice del consumo), nonostante l'autorità di giudicato assunta dal decreto ingiuntivo, in virtù della rinnovata interpretazione promossa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e delle sezioni unite della Corte di Cassazione.
Ha quindi invocato l'ammissibilità della opposizione, dal momento che il giudice del procedimento monitorio non la aveva informata della possibilità di censurare le clausole vessatorie, in qualità di consumatore, da cui conseguiva il diritto di opporsi alla pretesa anche oltre i termini stabiliti dall'art. 641 c.p.c. e dopo la notifica dell'atto di precetto.
Nel merito, ha censurato la validità delle clausole di cui agli artt. 14, 19 e 20 delle condizioni del contratto n. 20022239499440, nonché gli artt. 1, 2 e 3 della lettera fideiussoria. In particolare, ha censurato la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., che avrebbe inibito il garante dalla facoltà di eccepire la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, per avere trascurato il recupero del credito presso il debitore principale entro i sei mesi successivi dalla scadenza del debito, collocata al 28/11/2013.
In via subordinata e sempre nel merito, ha censurato le clausole che avevano stabilito l'applicazione di penali e degli interessi di mora in misura manifestamente eccessiva.
In definitiva, l'opponente ha chiesto che il decreto ingiuntivo fosse revocato, previo accertamento del carattere abusivo delle sue clausole e sospensione della esecutorietà ai sensi dell'art. 649 c.p.c., con vittoria di spese, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
2. Si è costituita la convenuta opposta, con deposito di articolata comparsa di risposta, nella quale in via pregiudiziale ha eccepito la inammissibilità del rimedio della opposizione a precetto, in luogo della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. Nel merito, nel riepilogare le clausole menzionate dall'opponente, ha respinto l'accusa di vessatorietà, sostenendo che le censure veicolate attenessero piuttosto a profili di merito ormai coperti dal giudicato, in assenza di opposizione tempestiva.
In definitiva, ha difeso la fondatezza della pretesa creditoria, chiedendo di respingere l'avversa opposizione e di condannare controparte alla refusione delle spese di lite.
3. Accordata la sospensione ai sensi dell'art. 649 c.p.c., fallito il tentativo di mediazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza assunzione di mezzi istruttori, il Giudice invitava le parti a precisare oralmente le rispettive conclusioni alla udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Successivamente la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
4. In via pregiudiziale va scrutinata l'ammissibilità dell'opposizione.
In tema di tutela dei consumatori, con quattro pronunce coeve del 17/5/2022, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha statuito che l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che impedisca al giudice dell'esecuzione di rilevare il carattere abusivo delle clausole del contratto, su cui si fonda il credito alla base dell'esecuzione, qualora il creditore abbia agito in forza di un decreto ingiuntivo non opposto dal debitore, che rivestiva la qualifica di consumatore.
La Corte di Giustizia muove dal presupposto che il rilievo d'ufficio del carattere abusivo della clausola non costituisca una mera facoltà per il giudice comune, ma un vero e proprio dovere, funzionale a realizzare una “tutela giurisdizionale effettiva” del consumatore, in mancanza del quale lo scopo della direttiva sarebbe completamente svuotato di significato.
Questo potere/dovere di rilievo officioso non può essere limitato dalla intangibilità del giudicato.
Nel contemperamento tra le esigenze di certezza dei rapporti giuridici e quelle di effettività della tutela del consumatore, devono soccombere le prime, per la strumentalità del processo rispetto allo scopo di attuazione dei diritti e per il preminente obiettivo di tutela delle esigenze del consumatore, ormai asceso nel catalogo dei principali valori dell'ordinamento sovranazionale. Non va trascurato infatti che le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori concorrono alla definizione e all'attuazione delle politiche dell'Unione, non solo in termini economici ma anche in chiave personalistica, come si ricava dalla enunciazione recepita dall'art. 12 TFUE.
La risposta giurisdizionale si muove comunque nel rispetto dell'autonomia processuale degli Stati membri. Nella scelta dello strumento processuale più idoneo, l'ordinamento nazionale ha l'obbligo di offrire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori, che siano praticamente percorribili e non meno favorevoli rispetto agli strumenti di tutela offerti per la tutela di analoghe posizioni di diritto interno, secondo i principi di equivalenza e di effettività.
Recependo i principi enunciati dalla Corte di Giustizia e adempiendo alla missione nomofilattica, le sezioni unite della Corte di Cassazione si sono attivate nella selezione nello strumento processuale di diritto interno più adatto a veicolare queste istanze di tutela (Cass. Sez. Un. 6/4/2023, n.9479).
Secondo la Suprema Corte, in presenza di seri dubbi sulla vessatorietà delle clausole del contratto su cui è fondato il credito ingiunto, al giudice dell'esecuzione non può essere precluso il rilievo officioso, nonostante la mancata opposizione del decreto ingiuntivo abbia determinato la intangibilità del giudicato: questa soluzione è ormai imposta dalla sentenza della Corte di Giustizia, la cui interpretazione assume la stessa forza cogente dell'atto normativo che va a integrare, prescrivendone il significato e i limiti di applicazione (la natura vincolante dell'interpretazione del diritto eurounitario adottata dalla Corte di Giustizia è stata riconosciuta più volte dalla giurisprudenza di legittimità: ex multis Cass. 3/3/2017 n. 5381; Cass. 8/2/2016 n. 2468; Cass.
11/12/2012 n. 22577).
Questa soluzione, sebbene comprometta la stabilità del giudicato di diritto interno, è apparsa l'unica idonea ad assicurare al consumatore un “elevato livello di protezione” e l'efficace perseguimento dell'obiettivo di “riequilibrio della posizione strutturalmente minorata” dello stesso (Cass. Sez. Un.
6/4/2023, n.9479).
Lo strumento processuale di diritto interno più adeguato ad assicurare questo risultato è stato individuato nella opposizione tardiva a decreto ingiuntivo disciplinato dall'art. 650 c.p.c., perché il debitore è ammesso a provocare un giudizio a cognizione piena sul titolo monitorio nonostante l'avvenuta formazione del giudicato. L'opposizione tuttavia può essere avanzata oltre il termine perentorio stabilito dalla legge nei soli casi tassativamente stabiliti dall'art. 650 c.p.c. e, dunque, solo qualora l'intimato dimostri di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione, per caso fortuito o forza maggiore. Secondo l'interpretazione conforme avanzata dalla Suprema Corte, può costituire una ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito anche il caso di
“assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in punto di valutazione della vessatorietà delle clausole e (specialmente) il mancato avvertimento circa la possibilità di far valere detta abusività solo entro un certo termine” (così Cass. Sez. Un. n. 9479 cit.).
L'opposizione deve però essere sollevata entro uno spatium deliberandi definito di quaranta giorni.
Questo termine deve decorrere dall'avviso rivolto dal giudice dell'esecuzione sul possibile carattere abusivo delle clausole, che informa per la prima volta il consumatore della facoltà di avvalersi della nullità di protezione. Tale interpretazione tuttavia è ostacolata dal disposto dell'ultimo comma dell'art. 650 c.p.c., che limita la facoltà di opposizione tardiva ai dieci giorni dal primo atto di esecuzione. L'insanabile contrasto tra i principi sovranazionali e il tenore testuale della norma ne impongono la disapplicazione da parte del giudice nazionale, con consequenziale riespansione della facoltà dell'ingiunto di proporre opposizione anche a notevole distanza di tempo dal primo atto di esecuzione.
Di contro, la società ha insistito per la inammissibilità della opposizione, sul rilievo che l'opponente avrebbe dovuto sollevare una opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., anziché una opposizione al precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Tuttavia, questa tesi fraintende gli obiettivi di tutela perseguiti dalla rinnovata giurisprudenza di legittimità, perché assegna priorità alla forma dello strumento processuale prescelto, trascurandone la sostanza.
Al contrario, la giurisprudenza ha inteso assicurare al consumatore la facoltà di eccepire la vessatorietà delle clausole del contratto in ogni tempo e anche dopo che il decreto ingiuntivo abbia assunto l'autorità di giudicato, purché il consumatore non sia stato adeguatamente informato dal giudice del procedimento monitorio di tale facoltà. Questa prerogativa può essere esercitata anche prima dell'avvio del procedimento di esecuzione forzata, sopraggiunta la notifica dell'atto di precetto, con la conseguenza che l'atto di opposizione a precetto dovrà essere riqualificato come opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.
Come è stato affermato, “Va, peraltro, evidenziato che potrebbero porsi casi in cui il debitore consumatore abbia già proposto un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. - dunque, prima dell'inizio dell'esecuzione, a seguito della notificazione del precetto - intendendo elidere il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile proprio a motivo dell'abusività delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito del professionista.
In tale evenienza (possibile soprattutto dopo la pubblicazione delle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022), il giudice adito riqualificherà l'opposizione come opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c.” (Cass. Sez. Un. 6/4/2023, n.9479).
Anche nella fattispecie, l'opposizione si presenta ammissibile, perché non può essere negata al consumatore la facoltà di reagire contro il decreto ingiuntivo ormai definitivo, solo perché il procedimento di esecuzione forzata non sarebbe stato ancora avviato.
Così delineato l'articolato contesto normativo e giurisprudenziale, nella fattispecie, l'opposizione tardiva si presenta ammissibile. 5. Nel merito, va esaminata la questione della vessatorietà della clausola che inibisce al consumatore la facoltà di eccepire la decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c.
La questione infatti si presenta potenzialmente assorbente di tutte le altre e va esaminata con precedenza, secondo il criterio di giudizio che assegna priorità nella trattazione alla ragione più liquida di accoglimento dell'opposizione, ancorché logicamente subordinata rispetto alle altre.
5.1. In via di metodo, il criterio generale di valutazione della vessatorietà delle clausole è offerto dall'art. 33 cod. cons.
La norma ravvisa la vessatorietà della clausola quando questa, malgrado la buona fede, determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e, dunque, uno squilibrio da apprezzare in termini non meramente economici ma squisitamente normativi.
La valutazione del carattere vessatorio della clausola non può attenere alla determinazione degli elementi fondamentali del contratto, quale il suo oggetto, e nemmeno alla adeguatezza del corrispettivo, che involge esclusivamente un profilo di convenienza economica, ma tali elementi devono essere individuati nel contratto in modo chiaro e comprensibile (art. 34, come ribadito dal successivo art. 35 cod. cons.). La conseguenza della valutazione positiva di vessatorietà è la declaratoria di nullità parziale della clausola, ai sensi dell'art. 36 cod. cons.
Non è superfluo rammentare che la ratio legis dell'art. 33 non riposa sull'equilibrio economico tra le prestazioni. Il “significativo squilibrio” che la norma intende censurare non riguarda il peso monetario delle reciproche prestazioni, bensì i diritti e gli obblighi assunti dalle parti in posizioni corrispettive, nell'economia complessiva del contratto, quando si pone in violazione del principio di buona fede. Le clausole che provocano questo effetto sono enumerate in via esemplificativa dall'art. 33 co. 2 cod. cons., ma possono essere anche censurate dal consumatore a prescindere dal loro inquadramento normativo, purché la parte deduca di essere stata menomata nella sua facoltà di autodeterminazione, subendo il predominio negoziale della controparte.
5.2. In particolare viene in rilievo la clausola illustrata alla lett. t) dell'art. 33, comma 2, cod. cons., secondo cui si presumono vessatorie le clausole che hanno per oggetto o per effetto di
“sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”.
La clausola censurata appare astrattamente riconducibile a quella descritta dalla norma. Infatti, nella lettera di fideiussione allegata al contratto, al n. 3, il garante accettava “di dispensare
Findomestic Banca s.p.a. dall'agire verso il debitore principale, in caso di sua inadempienza, nei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile”.
L'astratta corrispondenza è supportata da svariate ragioni.
5.3. La deroga all'art. 1957 c.c. ha l'effetto di inibire il garante dalla facoltà di opporre eccezioni e, nella specie, di eccepire la decadenza del creditore dal diritto di escutere il fideiussore oltre il tempo che la legge reputa ragionevole. Nel derogare al termine decadenziale previsto all'art. 1957
c.c., la banca infatti si riserva di agire entro un termine più lungo non solo verso il debitore principale, ma anche nei confronti del fideiussore, che può restare obbligato verso il creditore garantito anche sine die, compromettendo inequivocabilmente gli equilibri negoziali.
Lo squilibrio si apprezza a maggior ragione nelle fideiussioni, che non rappresentano di per sé dei contratti a prestazioni corrispettive, quanto piuttosto dei negozi unilaterali che riproducono lo schema previsto dall'art. 1333 c.c., dove le obbligazioni sono assunte a carico di una sola parte. La giustificazione causale della operazione economica sfuma in una prospettiva più ampia, di collegamento negoziale, che rivela come la controprestazione del creditore garantito sia generalmente rivolta non al garante, bensì a soggetti terzi che hanno assunto l'obbligazione principale (cfr. art. 34 cod. cons.).
Questa analisi rivela il notevole squilibrio subito dal fideiussore, il quale non riceve immediata remunerazione del proprio impegno unilaterale, ma anzi si trova spogliato delle proprie prerogative.
A maggior ragione, dunque, l'analisi del carattere abusivo delle clausole deve essere particolarmente sensibile quando il consumatore è un fideiussore, perché il suo sacrificio non appare compensato da una controprestazione del professionista, sopportando una significativa compromissione nei propri diritti di contraente.
Deve essere condiviso pertanto il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha riscontrato, nella clausola di deroga all'art. 1957 c.c. inserita all'interno di un contratto di fideiussione, un abuso dell'istituto di credito nei confronti del consumatore, astrattamente riconducibile alle ipotesi esemplificate dal codice del consumo, salva la possibilità di verificare nel caso di specie che la clausola sia stata oggetto di trattative individuale tra le parti (Cassazione civile,
28/09/2023, n. 27558).
Per superare la presunzione di vessatorietà, grava sul professionista l'onere di dimostrare che la clausola sia stata oggetto di una trattativa tra le parti, ma la banca ha omesso ogni argomentazione sul punto, sottraendosi ai propri oneri probatori. Al contrario, le affinità tra alcune clausole del presente modulo fideiussorio e quelle inserite nel modello raccomandato dall'ABI costituiscono un indice fortemente sintomatico della sua predisposizione unilaterale (Cassazione civile, 28/09/2023,
n. 27558).
6. Il carattere vessatorio della clausola ne comporta la dichiarazione di nullità ai sensi dell'art. 33 d.lgs. cod. cons. e l'incapacità di produrre effetti nel programma negoziale.
Secondo il principio “utile per inutile non vitiatur”, la nullità parziale della clausola non invalida l'intero regolamento negoziale, quando le parti non vi hanno attribuito carattere essenziale nell'economia nel negozio, ai sensi dell'art. 1419 c.c.
La declaratoria di nullità parziale comporta allora la sopravvivenza della garanzia come fideiussione semplice, con conseguente applicabilità di tutto lo statuto normativo stabilito dal codice civile a tutela del fideiussore non derogato dalle parti, ivi compresa la norma contenuta nell'art. 1957 c.c.
(Tribunale Milano, 28/04/2020, n.2637).
In base al primo comma dell'art. 1957 c.c., “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. La ratio del termine di decadenza è di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'incremento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, a causa della inerzia del creditore che non si sia tempestivamente attivato nei confronti del debitore al primo manifestarsi dell'inadempimento, contando presumibilmente sulla sua responsabilità solidale
(Tribunale Taranto, 22/08/2022 n. 2161; Tribunale Arezzo, 26/04/2024, n.432).
Nella fattispecie, la decadenza dal beneficio del termine va collocata nel 2013, come risulta dall'estratto conto prodotto nella fase monitoria dalla finanziaria, né la vicenda risulta essere stata specificamente contestata in questa sede dalla società. Il ricorso monitorio invece risale al 2021, circa otto anni dopo, a dimostrazione della permanente inerzia della società.
Queste circostanze sono sufficienti a dichiarare la decadenza del creditore dal diritto di escutere il fideiussore, in accoglimento delle eccezioni dell'opponente.
7. In definitiva, l'opposizione è fondata e va accolta, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto va revocato. Le questioni non espressamente esaminate sono dichiarate assorbite per ragioni di economia processuale.
I recenti mutamenti giurisprudenziali, la eccezionalità del rimedio e l'assenza di precedenti sulle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 5429/2021 emesso dal Tribunale di Napoli nord il 27/12/2021;
2. Compensa le spese.
Aversa, 25/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 10231 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa in virtù di procura agli atti dall'avv. Dorina Del Vecchio (C.F.
) e dell'avv. Angelica Del Prete (C.F. ), con C.F._2 C.F._3 domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Mugnano di Napoli alla Via della Bastiglia n. 10;
OPPONENTE
E
(C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t, e Controparte_1 P.IVA_1
per essa la mandataria (C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
procuratore generale e legale rappresentante p.t. avv. Senes Antonello (C.F.
), che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Roberto Rainone (C.F. C.F._4
), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio RainoneLawFirm S.T.A. C.F._5
s.r.l. in Salerno alla Via Giacinto Vicinanza 16;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti rassegnavano le conclusioni alla udienza di discussione orale del 8/4/2025, come da verbale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha sollevato opposizione Parte_1
ex art. 615 c.p.c. avverso il precetto con cui le aveva intimato il Controparte_3 pagamento di complessivi € 52.124,80, notificato il 13/10/2023, in virtù del decreto ingiuntivo n.
5429/2021 emesso dal Tribunale di Napoli nord il 27/12/2021, non opposto, per la garanzia prestata in relazione all'adempimento del contratto di credito al consumo n. 20022239499440 stipulato con
Findomestic Banca s.p.a. da . Parte_2
Premessa la qualità di consumatore, l'opponente ha lamentato la vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento per violazione della direttiva 93/13/CEE, recepita dal d.lgs. 206/2005
(cd. codice del consumo), nonostante l'autorità di giudicato assunta dal decreto ingiuntivo, in virtù della rinnovata interpretazione promossa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e delle sezioni unite della Corte di Cassazione.
Ha quindi invocato l'ammissibilità della opposizione, dal momento che il giudice del procedimento monitorio non la aveva informata della possibilità di censurare le clausole vessatorie, in qualità di consumatore, da cui conseguiva il diritto di opporsi alla pretesa anche oltre i termini stabiliti dall'art. 641 c.p.c. e dopo la notifica dell'atto di precetto.
Nel merito, ha censurato la validità delle clausole di cui agli artt. 14, 19 e 20 delle condizioni del contratto n. 20022239499440, nonché gli artt. 1, 2 e 3 della lettera fideiussoria. In particolare, ha censurato la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., che avrebbe inibito il garante dalla facoltà di eccepire la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, per avere trascurato il recupero del credito presso il debitore principale entro i sei mesi successivi dalla scadenza del debito, collocata al 28/11/2013.
In via subordinata e sempre nel merito, ha censurato le clausole che avevano stabilito l'applicazione di penali e degli interessi di mora in misura manifestamente eccessiva.
In definitiva, l'opponente ha chiesto che il decreto ingiuntivo fosse revocato, previo accertamento del carattere abusivo delle sue clausole e sospensione della esecutorietà ai sensi dell'art. 649 c.p.c., con vittoria di spese, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
2. Si è costituita la convenuta opposta, con deposito di articolata comparsa di risposta, nella quale in via pregiudiziale ha eccepito la inammissibilità del rimedio della opposizione a precetto, in luogo della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. Nel merito, nel riepilogare le clausole menzionate dall'opponente, ha respinto l'accusa di vessatorietà, sostenendo che le censure veicolate attenessero piuttosto a profili di merito ormai coperti dal giudicato, in assenza di opposizione tempestiva.
In definitiva, ha difeso la fondatezza della pretesa creditoria, chiedendo di respingere l'avversa opposizione e di condannare controparte alla refusione delle spese di lite.
3. Accordata la sospensione ai sensi dell'art. 649 c.p.c., fallito il tentativo di mediazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza assunzione di mezzi istruttori, il Giudice invitava le parti a precisare oralmente le rispettive conclusioni alla udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Successivamente la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
4. In via pregiudiziale va scrutinata l'ammissibilità dell'opposizione.
In tema di tutela dei consumatori, con quattro pronunce coeve del 17/5/2022, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha statuito che l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che impedisca al giudice dell'esecuzione di rilevare il carattere abusivo delle clausole del contratto, su cui si fonda il credito alla base dell'esecuzione, qualora il creditore abbia agito in forza di un decreto ingiuntivo non opposto dal debitore, che rivestiva la qualifica di consumatore.
La Corte di Giustizia muove dal presupposto che il rilievo d'ufficio del carattere abusivo della clausola non costituisca una mera facoltà per il giudice comune, ma un vero e proprio dovere, funzionale a realizzare una “tutela giurisdizionale effettiva” del consumatore, in mancanza del quale lo scopo della direttiva sarebbe completamente svuotato di significato.
Questo potere/dovere di rilievo officioso non può essere limitato dalla intangibilità del giudicato.
Nel contemperamento tra le esigenze di certezza dei rapporti giuridici e quelle di effettività della tutela del consumatore, devono soccombere le prime, per la strumentalità del processo rispetto allo scopo di attuazione dei diritti e per il preminente obiettivo di tutela delle esigenze del consumatore, ormai asceso nel catalogo dei principali valori dell'ordinamento sovranazionale. Non va trascurato infatti che le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori concorrono alla definizione e all'attuazione delle politiche dell'Unione, non solo in termini economici ma anche in chiave personalistica, come si ricava dalla enunciazione recepita dall'art. 12 TFUE.
La risposta giurisdizionale si muove comunque nel rispetto dell'autonomia processuale degli Stati membri. Nella scelta dello strumento processuale più idoneo, l'ordinamento nazionale ha l'obbligo di offrire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori, che siano praticamente percorribili e non meno favorevoli rispetto agli strumenti di tutela offerti per la tutela di analoghe posizioni di diritto interno, secondo i principi di equivalenza e di effettività.
Recependo i principi enunciati dalla Corte di Giustizia e adempiendo alla missione nomofilattica, le sezioni unite della Corte di Cassazione si sono attivate nella selezione nello strumento processuale di diritto interno più adatto a veicolare queste istanze di tutela (Cass. Sez. Un. 6/4/2023, n.9479).
Secondo la Suprema Corte, in presenza di seri dubbi sulla vessatorietà delle clausole del contratto su cui è fondato il credito ingiunto, al giudice dell'esecuzione non può essere precluso il rilievo officioso, nonostante la mancata opposizione del decreto ingiuntivo abbia determinato la intangibilità del giudicato: questa soluzione è ormai imposta dalla sentenza della Corte di Giustizia, la cui interpretazione assume la stessa forza cogente dell'atto normativo che va a integrare, prescrivendone il significato e i limiti di applicazione (la natura vincolante dell'interpretazione del diritto eurounitario adottata dalla Corte di Giustizia è stata riconosciuta più volte dalla giurisprudenza di legittimità: ex multis Cass. 3/3/2017 n. 5381; Cass. 8/2/2016 n. 2468; Cass.
11/12/2012 n. 22577).
Questa soluzione, sebbene comprometta la stabilità del giudicato di diritto interno, è apparsa l'unica idonea ad assicurare al consumatore un “elevato livello di protezione” e l'efficace perseguimento dell'obiettivo di “riequilibrio della posizione strutturalmente minorata” dello stesso (Cass. Sez. Un.
6/4/2023, n.9479).
Lo strumento processuale di diritto interno più adeguato ad assicurare questo risultato è stato individuato nella opposizione tardiva a decreto ingiuntivo disciplinato dall'art. 650 c.p.c., perché il debitore è ammesso a provocare un giudizio a cognizione piena sul titolo monitorio nonostante l'avvenuta formazione del giudicato. L'opposizione tuttavia può essere avanzata oltre il termine perentorio stabilito dalla legge nei soli casi tassativamente stabiliti dall'art. 650 c.p.c. e, dunque, solo qualora l'intimato dimostri di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione, per caso fortuito o forza maggiore. Secondo l'interpretazione conforme avanzata dalla Suprema Corte, può costituire una ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito anche il caso di
“assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in punto di valutazione della vessatorietà delle clausole e (specialmente) il mancato avvertimento circa la possibilità di far valere detta abusività solo entro un certo termine” (così Cass. Sez. Un. n. 9479 cit.).
L'opposizione deve però essere sollevata entro uno spatium deliberandi definito di quaranta giorni.
Questo termine deve decorrere dall'avviso rivolto dal giudice dell'esecuzione sul possibile carattere abusivo delle clausole, che informa per la prima volta il consumatore della facoltà di avvalersi della nullità di protezione. Tale interpretazione tuttavia è ostacolata dal disposto dell'ultimo comma dell'art. 650 c.p.c., che limita la facoltà di opposizione tardiva ai dieci giorni dal primo atto di esecuzione. L'insanabile contrasto tra i principi sovranazionali e il tenore testuale della norma ne impongono la disapplicazione da parte del giudice nazionale, con consequenziale riespansione della facoltà dell'ingiunto di proporre opposizione anche a notevole distanza di tempo dal primo atto di esecuzione.
Di contro, la società ha insistito per la inammissibilità della opposizione, sul rilievo che l'opponente avrebbe dovuto sollevare una opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., anziché una opposizione al precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Tuttavia, questa tesi fraintende gli obiettivi di tutela perseguiti dalla rinnovata giurisprudenza di legittimità, perché assegna priorità alla forma dello strumento processuale prescelto, trascurandone la sostanza.
Al contrario, la giurisprudenza ha inteso assicurare al consumatore la facoltà di eccepire la vessatorietà delle clausole del contratto in ogni tempo e anche dopo che il decreto ingiuntivo abbia assunto l'autorità di giudicato, purché il consumatore non sia stato adeguatamente informato dal giudice del procedimento monitorio di tale facoltà. Questa prerogativa può essere esercitata anche prima dell'avvio del procedimento di esecuzione forzata, sopraggiunta la notifica dell'atto di precetto, con la conseguenza che l'atto di opposizione a precetto dovrà essere riqualificato come opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.
Come è stato affermato, “Va, peraltro, evidenziato che potrebbero porsi casi in cui il debitore consumatore abbia già proposto un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. - dunque, prima dell'inizio dell'esecuzione, a seguito della notificazione del precetto - intendendo elidere il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile proprio a motivo dell'abusività delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito del professionista.
In tale evenienza (possibile soprattutto dopo la pubblicazione delle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022), il giudice adito riqualificherà l'opposizione come opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c.” (Cass. Sez. Un. 6/4/2023, n.9479).
Anche nella fattispecie, l'opposizione si presenta ammissibile, perché non può essere negata al consumatore la facoltà di reagire contro il decreto ingiuntivo ormai definitivo, solo perché il procedimento di esecuzione forzata non sarebbe stato ancora avviato.
Così delineato l'articolato contesto normativo e giurisprudenziale, nella fattispecie, l'opposizione tardiva si presenta ammissibile. 5. Nel merito, va esaminata la questione della vessatorietà della clausola che inibisce al consumatore la facoltà di eccepire la decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c.
La questione infatti si presenta potenzialmente assorbente di tutte le altre e va esaminata con precedenza, secondo il criterio di giudizio che assegna priorità nella trattazione alla ragione più liquida di accoglimento dell'opposizione, ancorché logicamente subordinata rispetto alle altre.
5.1. In via di metodo, il criterio generale di valutazione della vessatorietà delle clausole è offerto dall'art. 33 cod. cons.
La norma ravvisa la vessatorietà della clausola quando questa, malgrado la buona fede, determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e, dunque, uno squilibrio da apprezzare in termini non meramente economici ma squisitamente normativi.
La valutazione del carattere vessatorio della clausola non può attenere alla determinazione degli elementi fondamentali del contratto, quale il suo oggetto, e nemmeno alla adeguatezza del corrispettivo, che involge esclusivamente un profilo di convenienza economica, ma tali elementi devono essere individuati nel contratto in modo chiaro e comprensibile (art. 34, come ribadito dal successivo art. 35 cod. cons.). La conseguenza della valutazione positiva di vessatorietà è la declaratoria di nullità parziale della clausola, ai sensi dell'art. 36 cod. cons.
Non è superfluo rammentare che la ratio legis dell'art. 33 non riposa sull'equilibrio economico tra le prestazioni. Il “significativo squilibrio” che la norma intende censurare non riguarda il peso monetario delle reciproche prestazioni, bensì i diritti e gli obblighi assunti dalle parti in posizioni corrispettive, nell'economia complessiva del contratto, quando si pone in violazione del principio di buona fede. Le clausole che provocano questo effetto sono enumerate in via esemplificativa dall'art. 33 co. 2 cod. cons., ma possono essere anche censurate dal consumatore a prescindere dal loro inquadramento normativo, purché la parte deduca di essere stata menomata nella sua facoltà di autodeterminazione, subendo il predominio negoziale della controparte.
5.2. In particolare viene in rilievo la clausola illustrata alla lett. t) dell'art. 33, comma 2, cod. cons., secondo cui si presumono vessatorie le clausole che hanno per oggetto o per effetto di
“sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”.
La clausola censurata appare astrattamente riconducibile a quella descritta dalla norma. Infatti, nella lettera di fideiussione allegata al contratto, al n. 3, il garante accettava “di dispensare
Findomestic Banca s.p.a. dall'agire verso il debitore principale, in caso di sua inadempienza, nei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile”.
L'astratta corrispondenza è supportata da svariate ragioni.
5.3. La deroga all'art. 1957 c.c. ha l'effetto di inibire il garante dalla facoltà di opporre eccezioni e, nella specie, di eccepire la decadenza del creditore dal diritto di escutere il fideiussore oltre il tempo che la legge reputa ragionevole. Nel derogare al termine decadenziale previsto all'art. 1957
c.c., la banca infatti si riserva di agire entro un termine più lungo non solo verso il debitore principale, ma anche nei confronti del fideiussore, che può restare obbligato verso il creditore garantito anche sine die, compromettendo inequivocabilmente gli equilibri negoziali.
Lo squilibrio si apprezza a maggior ragione nelle fideiussioni, che non rappresentano di per sé dei contratti a prestazioni corrispettive, quanto piuttosto dei negozi unilaterali che riproducono lo schema previsto dall'art. 1333 c.c., dove le obbligazioni sono assunte a carico di una sola parte. La giustificazione causale della operazione economica sfuma in una prospettiva più ampia, di collegamento negoziale, che rivela come la controprestazione del creditore garantito sia generalmente rivolta non al garante, bensì a soggetti terzi che hanno assunto l'obbligazione principale (cfr. art. 34 cod. cons.).
Questa analisi rivela il notevole squilibrio subito dal fideiussore, il quale non riceve immediata remunerazione del proprio impegno unilaterale, ma anzi si trova spogliato delle proprie prerogative.
A maggior ragione, dunque, l'analisi del carattere abusivo delle clausole deve essere particolarmente sensibile quando il consumatore è un fideiussore, perché il suo sacrificio non appare compensato da una controprestazione del professionista, sopportando una significativa compromissione nei propri diritti di contraente.
Deve essere condiviso pertanto il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha riscontrato, nella clausola di deroga all'art. 1957 c.c. inserita all'interno di un contratto di fideiussione, un abuso dell'istituto di credito nei confronti del consumatore, astrattamente riconducibile alle ipotesi esemplificate dal codice del consumo, salva la possibilità di verificare nel caso di specie che la clausola sia stata oggetto di trattative individuale tra le parti (Cassazione civile,
28/09/2023, n. 27558).
Per superare la presunzione di vessatorietà, grava sul professionista l'onere di dimostrare che la clausola sia stata oggetto di una trattativa tra le parti, ma la banca ha omesso ogni argomentazione sul punto, sottraendosi ai propri oneri probatori. Al contrario, le affinità tra alcune clausole del presente modulo fideiussorio e quelle inserite nel modello raccomandato dall'ABI costituiscono un indice fortemente sintomatico della sua predisposizione unilaterale (Cassazione civile, 28/09/2023,
n. 27558).
6. Il carattere vessatorio della clausola ne comporta la dichiarazione di nullità ai sensi dell'art. 33 d.lgs. cod. cons. e l'incapacità di produrre effetti nel programma negoziale.
Secondo il principio “utile per inutile non vitiatur”, la nullità parziale della clausola non invalida l'intero regolamento negoziale, quando le parti non vi hanno attribuito carattere essenziale nell'economia nel negozio, ai sensi dell'art. 1419 c.c.
La declaratoria di nullità parziale comporta allora la sopravvivenza della garanzia come fideiussione semplice, con conseguente applicabilità di tutto lo statuto normativo stabilito dal codice civile a tutela del fideiussore non derogato dalle parti, ivi compresa la norma contenuta nell'art. 1957 c.c.
(Tribunale Milano, 28/04/2020, n.2637).
In base al primo comma dell'art. 1957 c.c., “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. La ratio del termine di decadenza è di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'incremento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, a causa della inerzia del creditore che non si sia tempestivamente attivato nei confronti del debitore al primo manifestarsi dell'inadempimento, contando presumibilmente sulla sua responsabilità solidale
(Tribunale Taranto, 22/08/2022 n. 2161; Tribunale Arezzo, 26/04/2024, n.432).
Nella fattispecie, la decadenza dal beneficio del termine va collocata nel 2013, come risulta dall'estratto conto prodotto nella fase monitoria dalla finanziaria, né la vicenda risulta essere stata specificamente contestata in questa sede dalla società. Il ricorso monitorio invece risale al 2021, circa otto anni dopo, a dimostrazione della permanente inerzia della società.
Queste circostanze sono sufficienti a dichiarare la decadenza del creditore dal diritto di escutere il fideiussore, in accoglimento delle eccezioni dell'opponente.
7. In definitiva, l'opposizione è fondata e va accolta, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto va revocato. Le questioni non espressamente esaminate sono dichiarate assorbite per ragioni di economia processuale.
I recenti mutamenti giurisprudenziali, la eccezionalità del rimedio e l'assenza di precedenti sulle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 5429/2021 emesso dal Tribunale di Napoli nord il 27/12/2021;
2. Compensa le spese.
Aversa, 25/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo