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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Antonio Di Marco Presidente dott. Marina Tafuri Consigliere dott. Silvana Sica Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 3371/2024 avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
TRA
, nato a [...] il [...], ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. BUONANNO GIUSEPPE ), studio in VIA SCHUBERT N. C.F._2
17 81033 CASAL DI PRINCIPE, come da procura in atti;
appellante
E
, nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. SARRACINO SALVATORE ), studio in C.F._4
QUALIANO 80019 NAPOLI, come da mandato in atti;
appellato
Con l'intervento del P.G. sede
CONCLUSIONI
Appellante: Si è riportata all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellata: Si è riportata alla comparsa di costituzione e ha chiesto il rigetto dell'appello.
P.G.: Ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il 16 agosto 2021 ricorse al Tribunale di Napoli Nord per ottenere la pronuncia della Parte_1 separazione personale dal coniuge Controparte_1
Il ricorrente premise a) che il matrimonio era stato celebrato il 13 ottobre 2018, dopo una convivenza dalla quale era nata una figlia, , il 13 ottobre 2016; b) che il 16 giugno 2021 la moglie aveva Per_1 improvvisamente abbandonato la casa familiare, sita in S. Cipriano D'Aversa, per trasferirsi dai propri genitori nel distante comune di Casavatore, allontanando, in tal modo, la figlia non solo dai parenti paterni, ma anche dal che veniva del tutto escluso dalla vita della minore. Pt_1
Concluse, quindi, chiedendo la pronuncia della separazione con addebito di responsabilità al coniuge,
l'affidamento in via esclusiva a lui della figlia e la determinazione delle modalità di visita di questa da parte della madre, obbligata alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie occorrenti, con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituì con comparsa dell'11 ottobre 2021 la la quale non si oppose alla pronuncia della CP_1 separazione, sostenendo però che la responsabilità non era a lei attribuibile, bensì al marito, il quale aveva sin da subito assunto un comportamento violento e prevaricatore, tanto da costringerla a sporgere denuncia il 3 luglio 2021. Quanto agli aspetti economici, la resistente dedusse che era priva di occupazione nonostante l'azienda zootecnica gestita dal denominata < Pt_1
EL>> sita in San Cipriano d'Aversa, fosse a lei, solo formalmente intestata. Il marito era anche socio occulto del ristorante <> in Aversa, nonché titolare della società Gourmet
Bufaline s.r.l., attività dalle quali ricavava cospicui redditi.
Il resistente chiese, quindi, che venisse rigettata la domanda di addebito proposta dal coniuge e che la responsabilità della separazione fosse, invece, attribuita a questi, che venisse disposto l'affido esclusivo della figlia minore a lei e regolamentazione del diritto di visita paterno, e che fosse posto a carico del l'assegno mensile di € 2.000,00 quale contributo al mantenimento della figlia e € 600,00 in suo Pt_1 favore, importi da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese.
Ammesso ed espletato l'interrogatorio formale delle parti nonché la prova testimoniale, acquisite le relazioni socio-ambientali e precisate le conclusioni, la causa fu decisa con sentenza del 31 maggio, depositata il 4 giugno 2024.
Il Tribunale così provvide: a) pronunciò la separazione dei coniugi;
b) rigettò le reciproche domande di addebito;
c) dispose l'affido della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna;
d) disciplinò il diritto di visita paterno;
f) pose a carico del ricorrente un assegno di contribuzione al mantenimento della figlia di € 600,00, importo da adeguarsi annualmente secondo indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre alla corresponsione delle spese straordinarie occorrenti per la prole nella misura del 50%; g) obbligò il al versamento della Pt_1 somma mensile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, per il mantenimento della moglie;
h)dispose il monitoraggio dei rapporti tra i genitori e la figlia a cura dei servizi sociali di
San Cipriano d'Aversa e Casavatore;
i) compensò le spese processuali.
Nel motivare la sua decisione, per quel che interessa la presente impugnazione, il Tribunale:
1.La piccola poteva essere affidata ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la Per_1 madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione. Quanto agli incontri con il padre, questi aveva la facoltà di tenerla con sé il martedì e il giovedì dalle 17,30 alle 20; a settimane alterne, il sabato, dall'orario di uscita dalla scuola, sino alle ore
21 della domenica;
ad anni alterni, dal 24 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì in albis;
per quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto.
2. In merito al contributo al mantenimento per la prole, doveva anzitutto evidenziarsi che, dagli accertamenti effettuati dalla polizia tributaria, risultava che il dall'elevata redditività, non solo era Pt_1 titolare di cariche in aziende operanti nel settore della ristorazione, ma si occupava, altresì, della loro gestione. Tale ultima circostanza si evinceva dalla testimonianza di il quale aveva Testimone_1 riferito della proposta di acquisto della quota del 25% del ristorante denominato La Mozzata, sito in
Aversa, a lui formulata dal Pt_1
Appariva, quindi, congruo porre a carico del ricorrente per il mantenimento della figlia l'importo di €
600,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
3. Ricorrevano, altresì, i presupposti per riconoscere un assegno in favore della moglie, tenuto conto che la stessa aveva una capacità lavorativa generica e non disponeva di redditi da lavoro consolidati nel tempo mediante formali contratti, da quantificarsi in € 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
3.La reciproca soccombenza giustificava l'integrale compensazione delle spese processuali.
Avverso la sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il 15 luglio 2024 e, per i Parte_1 motivi che di seguito si illustreranno, ha chiesto che la Corte, in riforma dell'impugnata decisione, voglia ridurre ad € 300,00 il contributo mensile in favore della figlia e revocare l'assegno stabilito per la moglie, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
Si è costituita la con comparsa del 16 dicembre 2024 e ha resistito, chiedendo il rigetto nel CP_1 merito, con vittoria di spese ed attribuzione ai difensori anticipatari.
Il Presidente ha disposto la trattazione del procedimento mediante lo scambio di note scritte contenenti le conclusioni, che sono state ritualmente depositate dalle parti e all'esito la Corte ha riservato la decisione.
A)Sulle modalità di visita alla figlia minore
Con il primo motivo di gravame il lamenta che i primi giudici avrebbero omesso di ampliare, Pt_1 come da lui ripetutamente richiesto nel corso del giudizio, il regime di incontri con la figlia e, segnatamente, prevedendo che egli possa tenerla con sé il martedì dalle ore 15 alle ore 20 ed il giovedì, dall'orario di uscita dalla scuola sino al mattino seguente.
Il motivo è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di seguito indicato.
Giova premettere che le esigenze e finalità pubblicistiche di tutela degli interessi morali e materiali della prole sono sottratte all'iniziativa e alla disponibilità delle parti, per cui è fatto sempre salvo il potere del giudice di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, sia in relazione alle modalità di affidamento ed al regime di incontri, sia quelli di attribuzione e determinazione del quantum del contributo di mantenimento da porre a carico del genitore non collocatario (Cass. 21178/2018).
Ne discende che il tribunale, dopo aver compiuto un'approfondita istruttoria in ordine al nucleo familiare, anche tramite l'acquisizione di relazioni socio-ambientali ed il costante monitoraggio ad opera degli operatori sociali territorialmente competenti, ha disciplinato, in maniera condivisibile, gli incontri tra il padre e la bambina, allo stato di nove anni, tenuto conto delle sue esigenze di stabilità correlate all'età nonché della distanza tra i rispettivi comuni di residenza.
Tuttavia, al fine di intensificare la relazione, può essere disposto che il possa tenere con sé la Pt_1 bambina il martedì ed il giovedì, dall'orario di uscita dalla scuola sino alle ore 20,00.
B)Sul mantenimento della figlia Per_2
lamenta, poi, che i primi giudici avrebbero erroneamente reputato florida la sua condizione
[...] economica, tacendo la circostanza che il presunto complesso aziendale costituito dalla ditta, dal ristorante e dalle altre attività indicate dalla guardia di finanza, non era esclusivamente a lui riferibile, bensì ai suoi familiari, e, cioè, i genitori ed i germani. Peraltro, egli era titolare di quote di società inattive e, quindi, non produttive di reddito, quale l'associazione , mentre le entrate dichiarate Pt_2 corrispondevano a quelle accertate dalla polizia tributaria. Il tribunale, al contrario, non aveva considerato l'agiatezza della famiglia della e, in particolare, i canoni di locazione percepiti sia CP_1 dal padre che dal germano nonché le rendite di cui godeva, a sua volta, la moglie. Per_3 Tes_1
Il motivo non è fondato.
Dopo attenta disamina di tutta la documentazione acquisita agli atti, quello che il Tribunale ha rilevato è
l'assoluta insostenibilità dell'affermata produzione, da parte del di un reddito lordo annuo di € Pt_1
6.020,36, € 5154,34 e € 5.524,35, rispettivamente per gli anni di imposta 2019, 2020 e 2021, quale dipendente, a tempo determinato, della società a fronte della carica di < Parte_3 firmatario>> dell'impresa individuale <>, con sede in
San Cipriano d'Aversa, da lui gestita di fatto unitamente ai familiari, come dichiarato all'udienza di comparizione del 13 ottobre 2021, e di amministratore unico dell'azienda < Controparte_2
, con sede in Casapesenna, nonché socio, con quote pari al 50% del capitale, di quest'ultima e
[...] della Tandem Costruzioni s.r.l., e con una disponibilità di plurimi conti correnti, indubbiamente riconducibili allo svolgimento di attività commerciali e non al mero rapporto di lavoro subordinato.
Ora, è evidente che per comprovare la lamentata carenza di consistente disponibilità patrimoniale sarebbe stato indispensabile che, all'esito delle risultanze dell'indagine disposta dai primi giudici, il producesse la documentazione fiscale inerente le predette aziende, atteso che la necessità di una Pt_1 compiuta valutazione inerisce anche l'imputazione degli utili, pur non distribuiti, delle stesse a reddito dell'appellante, tenuto conto che l'accertamento da effettuarsi è volto a considerare le somme effettivamente disponibili dalle parti (Cass. 6103/2022).
La la quale durante l'unione con il era inoccupata, come da lui stesso riferito, è CP_1 Pt_1 proprietaria di due immobili, dai quali ricava canoni, per l'anno di imposta 2020, pari a € 4.800,00.
Ora, come è noto, ai fini della determinazione della misura del contributo al mantenimento, sia esso destinato ai figli minori di età o ai figli maggiorenni ma non ancora dipendenti economicamente, deve farsi riferimento al disposto del comma quattro dell'art. 337 cod. civ. che riproduce, in sostanza, quanto già stabilito dal comma quattro dell'art. 155 cod. civile
La norma, in particolare, prevede che "Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore."
Deve considerarsi al riguardo che da un lato sussiste il rapporto tra genitori e figlio e, dall'altro, quello tra genitori obbligati.
Invero, l'art. 337 ter cod. civ., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio, nel corso dei giudizi disciplinati dall'art. art. 337 bis cod. civ., pone, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori.
Per i genitori sposati, il dovere di contribuire al mantenimento del figlio è regolato dall'art. 143, comma tre, cod. civ., che sancisce il dovere di entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alle capacità di lavoro professionale e casalingo.
Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno, i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno, quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari.
È evidente che gli elementi di giudizio appena elencati costituiscono aspetti in cui il principio di proporzionalità si declina, ove le esigenze del figlio e il tenore tenuto durante la convivenza dei genitori indirizzano il contributo che ciascuno dei genitori è chiamato a dare, oltre che la misura dell'assegno periodico da porre eventualmente a carico di uno di essi (ex plurimis Cass. 4145/2023). Orbene, valutati tutti gli elementi suindicati e, in particolare, i redditi di entrambi i genitori, come sopra ricostruiti, la prevalente permanenza della bambina con la madre e l'età della stessa, appena nove anni,
l'importo come determinato dai primi giudici appare del tutto proporzionato.
C)Sul mantenimento della moglie
Con ulteriore motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza laddove non ha valutato che al coniuge non spetterebbe il contributo al mantenimento in quanto aveva instaurato una stabile relazione sentimentale, come da lei dichiarato agli operatori sociali del comune di Casavatore. Secondo il consolidato orientamento della S.C., tale circostanza imponeva la cessazione dell'obbligo posto a carico del anche nell'ipotesi in cui non fosse intrapresa una coabitazione. Pt_1
Inoltre, la in giovane età, potrebbe inserirsi nel mondo del lavoro e conseguire una propria CP_1 indipendenza economica.
Da ultimo, comunque, nel quantificare l'assegno i primi giudici non avevano adeguatamente considerato la breve durata del matrimonio.
Il motivo è fondato.
Va anzitutto rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, operando una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale, fa venire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica (ex plurimis, Cass. 34728/2023) e che il diritto al suindicato contributo, in caso di crisi familiare, viene meno ove, durante lo stato di separazione, il coniuge avente diritto instauri un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, con onere della prova a carico del coniuge tenuto a corrispondere l'assegno.
Orbene, la stabilità e la continuità della convivenza può essere presunta, salvo prova contraria, se le risorse economiche sono state messe in comune, mentre, la prova relativa all'assistenza morale e materiale tra i partner dovrà essere particolarmente rigorosa ove non sussista la coabitazione (Cass.
25055/2024).
Tuttavia, il non ha fornito tale ultima dimostrazione, basando il suo assunto su mere Pt_1 dichiarazioni rese dalla moglie, l'1 febbraio 2024, agli assistenti sociali del comune di Casavatore, a cui ha narrato della maggiore serenità conseguita, anche in virtù del rapporto sentimentale instaurato con un'altra persona, con la quale non vive, come si evince dalle relazioni in atti. Le suindicate affermazioni dell'appellata, in mancanza di ulteriori riscontri probatori, non appaiono idonee a reputare accertata la sussistenza di una c.d. famiglia di fatto. Giova premettere che la separazione personale tra i coniugi non estingue il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del dovere, più ampio, di solidarietà coniugale, ma il venir meno della convivenza comporta significati mutamenti: a) il coniuge cui non è stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall'altro un assegno di mantenimento, qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del richiedente, nonché le condizioni economiche dell'obbligato, che può essere liquidato in via provvisoria nel corso del giudizio;
b) il coniuge separato cui è addebitata la separazione perde, invece, il diritto al mantenimento e può pretendere solo la corresponsione di un assegno alimentare se versa in stato di bisogno (Cass. 234/2025).
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che <l'accertamento del diritto ad esser mantenuti dall'altro coniuge a seguito di separazione non è scisso dalla valutazione che la solidarietà presuppone un rapporto paritario e di reciproca lealtà, incompatibile con comportamenti parassitari diretti a trarre ingiustificati vantaggi dal coniuge separato. Più volte questa Corte ha sottolineato come anche nelle relazioni familiari valga il principio di autoresponsabilità che è strettamente correlato alla solidarietà; tutte le comunità solidali presuppongono che ciascuno contribuisca al benessere comune secondo le proprie capacità e che nessuno si sottragga ai propri doveri>>. (Cass.
234/2025). In particolare, la S.C. ha ribadito che il riconoscimento dell'assegno in contestazione, pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (Cass. 20866/2021). Ed ancora si è affermato che l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. 5817/2018;
Cass. 24049/2021).
Ne discende che il presupposto del beneficio è che il richiedente sia privo di <adeguati redditi propri>>, come recita l'art. 156 cod. civ., per cui ove questi sia dotato di concreta e attuale capacità lavorativa e non la metta a frutto senza giustificato motivo l'assenza di un idoneo patrimonio non può considerarsi un fatto oggettivo involontario ma una scelta addebitabile allo stesso interessato.
Orbene, la si è sposata in giovane età, allorché era trentunenne e madre di una bambina di due CP_1 anni, e si è separata dopo breve tempo, appena tre anni, per tornare nell'abitazione della propria famiglia.
Al riguardo, la donna, pur avendone avuto la concreta possibilità, essendo l'azienda < nonno EL di >> a lei intestata seppur gestita dal coniuge, non ha dapprima ritenuto Parte_1 di collaborare nella conduzione, atteso che dalle dichiarazioni dei testi escussi non si evince in maniera adeguata la lamentata esclusione, e, poi, a seguito della separazione l'ha ceduta al Da tale data Pt_1 non ha fornito dimostrazione, come a lei incombeva, di essersi inutilmente attivata per reperire un'occupazione remunerativa, del tutto agevole in considerazione della giovane età e dell'inserimento del nucleo familiare, compreso quello di origine, nel settore commerciale, evidentemente confidando nella convivenza con il genitore e nelle rendite da lei percepite quale proprietaria di due immobili.
Sulla base delle anzidette considerazioni l'assegno di mantenimento in favore della deve essere CP_1 revocato.
D)Sulle spese processuali
Attesa la reciproca soccombenza le spese del doppio grado del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord depositata il 4 giugno 2024, così Controparte_1 provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello, revoca il contributo mensile posto a carico del per Pt_1 il mantenimento della moglie;
2. Rigetta nel resto l'appello;
3. Dichiara interamente compensate le spese processuali del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Antonio Di Marco Presidente dott. Marina Tafuri Consigliere dott. Silvana Sica Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 3371/2024 avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
TRA
, nato a [...] il [...], ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. BUONANNO GIUSEPPE ), studio in VIA SCHUBERT N. C.F._2
17 81033 CASAL DI PRINCIPE, come da procura in atti;
appellante
E
, nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. SARRACINO SALVATORE ), studio in C.F._4
QUALIANO 80019 NAPOLI, come da mandato in atti;
appellato
Con l'intervento del P.G. sede
CONCLUSIONI
Appellante: Si è riportata all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellata: Si è riportata alla comparsa di costituzione e ha chiesto il rigetto dell'appello.
P.G.: Ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il 16 agosto 2021 ricorse al Tribunale di Napoli Nord per ottenere la pronuncia della Parte_1 separazione personale dal coniuge Controparte_1
Il ricorrente premise a) che il matrimonio era stato celebrato il 13 ottobre 2018, dopo una convivenza dalla quale era nata una figlia, , il 13 ottobre 2016; b) che il 16 giugno 2021 la moglie aveva Per_1 improvvisamente abbandonato la casa familiare, sita in S. Cipriano D'Aversa, per trasferirsi dai propri genitori nel distante comune di Casavatore, allontanando, in tal modo, la figlia non solo dai parenti paterni, ma anche dal che veniva del tutto escluso dalla vita della minore. Pt_1
Concluse, quindi, chiedendo la pronuncia della separazione con addebito di responsabilità al coniuge,
l'affidamento in via esclusiva a lui della figlia e la determinazione delle modalità di visita di questa da parte della madre, obbligata alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie occorrenti, con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituì con comparsa dell'11 ottobre 2021 la la quale non si oppose alla pronuncia della CP_1 separazione, sostenendo però che la responsabilità non era a lei attribuibile, bensì al marito, il quale aveva sin da subito assunto un comportamento violento e prevaricatore, tanto da costringerla a sporgere denuncia il 3 luglio 2021. Quanto agli aspetti economici, la resistente dedusse che era priva di occupazione nonostante l'azienda zootecnica gestita dal denominata < Pt_1
EL>> sita in San Cipriano d'Aversa, fosse a lei, solo formalmente intestata. Il marito era anche socio occulto del ristorante <> in Aversa, nonché titolare della società Gourmet
Bufaline s.r.l., attività dalle quali ricavava cospicui redditi.
Il resistente chiese, quindi, che venisse rigettata la domanda di addebito proposta dal coniuge e che la responsabilità della separazione fosse, invece, attribuita a questi, che venisse disposto l'affido esclusivo della figlia minore a lei e regolamentazione del diritto di visita paterno, e che fosse posto a carico del l'assegno mensile di € 2.000,00 quale contributo al mantenimento della figlia e € 600,00 in suo Pt_1 favore, importi da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese.
Ammesso ed espletato l'interrogatorio formale delle parti nonché la prova testimoniale, acquisite le relazioni socio-ambientali e precisate le conclusioni, la causa fu decisa con sentenza del 31 maggio, depositata il 4 giugno 2024.
Il Tribunale così provvide: a) pronunciò la separazione dei coniugi;
b) rigettò le reciproche domande di addebito;
c) dispose l'affido della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna;
d) disciplinò il diritto di visita paterno;
f) pose a carico del ricorrente un assegno di contribuzione al mantenimento della figlia di € 600,00, importo da adeguarsi annualmente secondo indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre alla corresponsione delle spese straordinarie occorrenti per la prole nella misura del 50%; g) obbligò il al versamento della Pt_1 somma mensile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, per il mantenimento della moglie;
h)dispose il monitoraggio dei rapporti tra i genitori e la figlia a cura dei servizi sociali di
San Cipriano d'Aversa e Casavatore;
i) compensò le spese processuali.
Nel motivare la sua decisione, per quel che interessa la presente impugnazione, il Tribunale:
1.La piccola poteva essere affidata ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la Per_1 madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione. Quanto agli incontri con il padre, questi aveva la facoltà di tenerla con sé il martedì e il giovedì dalle 17,30 alle 20; a settimane alterne, il sabato, dall'orario di uscita dalla scuola, sino alle ore
21 della domenica;
ad anni alterni, dal 24 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì in albis;
per quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto.
2. In merito al contributo al mantenimento per la prole, doveva anzitutto evidenziarsi che, dagli accertamenti effettuati dalla polizia tributaria, risultava che il dall'elevata redditività, non solo era Pt_1 titolare di cariche in aziende operanti nel settore della ristorazione, ma si occupava, altresì, della loro gestione. Tale ultima circostanza si evinceva dalla testimonianza di il quale aveva Testimone_1 riferito della proposta di acquisto della quota del 25% del ristorante denominato La Mozzata, sito in
Aversa, a lui formulata dal Pt_1
Appariva, quindi, congruo porre a carico del ricorrente per il mantenimento della figlia l'importo di €
600,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
3. Ricorrevano, altresì, i presupposti per riconoscere un assegno in favore della moglie, tenuto conto che la stessa aveva una capacità lavorativa generica e non disponeva di redditi da lavoro consolidati nel tempo mediante formali contratti, da quantificarsi in € 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
3.La reciproca soccombenza giustificava l'integrale compensazione delle spese processuali.
Avverso la sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il 15 luglio 2024 e, per i Parte_1 motivi che di seguito si illustreranno, ha chiesto che la Corte, in riforma dell'impugnata decisione, voglia ridurre ad € 300,00 il contributo mensile in favore della figlia e revocare l'assegno stabilito per la moglie, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
Si è costituita la con comparsa del 16 dicembre 2024 e ha resistito, chiedendo il rigetto nel CP_1 merito, con vittoria di spese ed attribuzione ai difensori anticipatari.
Il Presidente ha disposto la trattazione del procedimento mediante lo scambio di note scritte contenenti le conclusioni, che sono state ritualmente depositate dalle parti e all'esito la Corte ha riservato la decisione.
A)Sulle modalità di visita alla figlia minore
Con il primo motivo di gravame il lamenta che i primi giudici avrebbero omesso di ampliare, Pt_1 come da lui ripetutamente richiesto nel corso del giudizio, il regime di incontri con la figlia e, segnatamente, prevedendo che egli possa tenerla con sé il martedì dalle ore 15 alle ore 20 ed il giovedì, dall'orario di uscita dalla scuola sino al mattino seguente.
Il motivo è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di seguito indicato.
Giova premettere che le esigenze e finalità pubblicistiche di tutela degli interessi morali e materiali della prole sono sottratte all'iniziativa e alla disponibilità delle parti, per cui è fatto sempre salvo il potere del giudice di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, sia in relazione alle modalità di affidamento ed al regime di incontri, sia quelli di attribuzione e determinazione del quantum del contributo di mantenimento da porre a carico del genitore non collocatario (Cass. 21178/2018).
Ne discende che il tribunale, dopo aver compiuto un'approfondita istruttoria in ordine al nucleo familiare, anche tramite l'acquisizione di relazioni socio-ambientali ed il costante monitoraggio ad opera degli operatori sociali territorialmente competenti, ha disciplinato, in maniera condivisibile, gli incontri tra il padre e la bambina, allo stato di nove anni, tenuto conto delle sue esigenze di stabilità correlate all'età nonché della distanza tra i rispettivi comuni di residenza.
Tuttavia, al fine di intensificare la relazione, può essere disposto che il possa tenere con sé la Pt_1 bambina il martedì ed il giovedì, dall'orario di uscita dalla scuola sino alle ore 20,00.
B)Sul mantenimento della figlia Per_2
lamenta, poi, che i primi giudici avrebbero erroneamente reputato florida la sua condizione
[...] economica, tacendo la circostanza che il presunto complesso aziendale costituito dalla ditta, dal ristorante e dalle altre attività indicate dalla guardia di finanza, non era esclusivamente a lui riferibile, bensì ai suoi familiari, e, cioè, i genitori ed i germani. Peraltro, egli era titolare di quote di società inattive e, quindi, non produttive di reddito, quale l'associazione , mentre le entrate dichiarate Pt_2 corrispondevano a quelle accertate dalla polizia tributaria. Il tribunale, al contrario, non aveva considerato l'agiatezza della famiglia della e, in particolare, i canoni di locazione percepiti sia CP_1 dal padre che dal germano nonché le rendite di cui godeva, a sua volta, la moglie. Per_3 Tes_1
Il motivo non è fondato.
Dopo attenta disamina di tutta la documentazione acquisita agli atti, quello che il Tribunale ha rilevato è
l'assoluta insostenibilità dell'affermata produzione, da parte del di un reddito lordo annuo di € Pt_1
6.020,36, € 5154,34 e € 5.524,35, rispettivamente per gli anni di imposta 2019, 2020 e 2021, quale dipendente, a tempo determinato, della società a fronte della carica di < Parte_3 firmatario>> dell'impresa individuale <>, con sede in
San Cipriano d'Aversa, da lui gestita di fatto unitamente ai familiari, come dichiarato all'udienza di comparizione del 13 ottobre 2021, e di amministratore unico dell'azienda < Controparte_2
, con sede in Casapesenna, nonché socio, con quote pari al 50% del capitale, di quest'ultima e
[...] della Tandem Costruzioni s.r.l., e con una disponibilità di plurimi conti correnti, indubbiamente riconducibili allo svolgimento di attività commerciali e non al mero rapporto di lavoro subordinato.
Ora, è evidente che per comprovare la lamentata carenza di consistente disponibilità patrimoniale sarebbe stato indispensabile che, all'esito delle risultanze dell'indagine disposta dai primi giudici, il producesse la documentazione fiscale inerente le predette aziende, atteso che la necessità di una Pt_1 compiuta valutazione inerisce anche l'imputazione degli utili, pur non distribuiti, delle stesse a reddito dell'appellante, tenuto conto che l'accertamento da effettuarsi è volto a considerare le somme effettivamente disponibili dalle parti (Cass. 6103/2022).
La la quale durante l'unione con il era inoccupata, come da lui stesso riferito, è CP_1 Pt_1 proprietaria di due immobili, dai quali ricava canoni, per l'anno di imposta 2020, pari a € 4.800,00.
Ora, come è noto, ai fini della determinazione della misura del contributo al mantenimento, sia esso destinato ai figli minori di età o ai figli maggiorenni ma non ancora dipendenti economicamente, deve farsi riferimento al disposto del comma quattro dell'art. 337 cod. civ. che riproduce, in sostanza, quanto già stabilito dal comma quattro dell'art. 155 cod. civile
La norma, in particolare, prevede che "Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore."
Deve considerarsi al riguardo che da un lato sussiste il rapporto tra genitori e figlio e, dall'altro, quello tra genitori obbligati.
Invero, l'art. 337 ter cod. civ., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio, nel corso dei giudizi disciplinati dall'art. art. 337 bis cod. civ., pone, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori.
Per i genitori sposati, il dovere di contribuire al mantenimento del figlio è regolato dall'art. 143, comma tre, cod. civ., che sancisce il dovere di entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alle capacità di lavoro professionale e casalingo.
Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno, i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno, quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari.
È evidente che gli elementi di giudizio appena elencati costituiscono aspetti in cui il principio di proporzionalità si declina, ove le esigenze del figlio e il tenore tenuto durante la convivenza dei genitori indirizzano il contributo che ciascuno dei genitori è chiamato a dare, oltre che la misura dell'assegno periodico da porre eventualmente a carico di uno di essi (ex plurimis Cass. 4145/2023). Orbene, valutati tutti gli elementi suindicati e, in particolare, i redditi di entrambi i genitori, come sopra ricostruiti, la prevalente permanenza della bambina con la madre e l'età della stessa, appena nove anni,
l'importo come determinato dai primi giudici appare del tutto proporzionato.
C)Sul mantenimento della moglie
Con ulteriore motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza laddove non ha valutato che al coniuge non spetterebbe il contributo al mantenimento in quanto aveva instaurato una stabile relazione sentimentale, come da lei dichiarato agli operatori sociali del comune di Casavatore. Secondo il consolidato orientamento della S.C., tale circostanza imponeva la cessazione dell'obbligo posto a carico del anche nell'ipotesi in cui non fosse intrapresa una coabitazione. Pt_1
Inoltre, la in giovane età, potrebbe inserirsi nel mondo del lavoro e conseguire una propria CP_1 indipendenza economica.
Da ultimo, comunque, nel quantificare l'assegno i primi giudici non avevano adeguatamente considerato la breve durata del matrimonio.
Il motivo è fondato.
Va anzitutto rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, operando una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale, fa venire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica (ex plurimis, Cass. 34728/2023) e che il diritto al suindicato contributo, in caso di crisi familiare, viene meno ove, durante lo stato di separazione, il coniuge avente diritto instauri un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, con onere della prova a carico del coniuge tenuto a corrispondere l'assegno.
Orbene, la stabilità e la continuità della convivenza può essere presunta, salvo prova contraria, se le risorse economiche sono state messe in comune, mentre, la prova relativa all'assistenza morale e materiale tra i partner dovrà essere particolarmente rigorosa ove non sussista la coabitazione (Cass.
25055/2024).
Tuttavia, il non ha fornito tale ultima dimostrazione, basando il suo assunto su mere Pt_1 dichiarazioni rese dalla moglie, l'1 febbraio 2024, agli assistenti sociali del comune di Casavatore, a cui ha narrato della maggiore serenità conseguita, anche in virtù del rapporto sentimentale instaurato con un'altra persona, con la quale non vive, come si evince dalle relazioni in atti. Le suindicate affermazioni dell'appellata, in mancanza di ulteriori riscontri probatori, non appaiono idonee a reputare accertata la sussistenza di una c.d. famiglia di fatto. Giova premettere che la separazione personale tra i coniugi non estingue il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del dovere, più ampio, di solidarietà coniugale, ma il venir meno della convivenza comporta significati mutamenti: a) il coniuge cui non è stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall'altro un assegno di mantenimento, qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del richiedente, nonché le condizioni economiche dell'obbligato, che può essere liquidato in via provvisoria nel corso del giudizio;
b) il coniuge separato cui è addebitata la separazione perde, invece, il diritto al mantenimento e può pretendere solo la corresponsione di un assegno alimentare se versa in stato di bisogno (Cass. 234/2025).
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che <l'accertamento del diritto ad esser mantenuti dall'altro coniuge a seguito di separazione non è scisso dalla valutazione che la solidarietà presuppone un rapporto paritario e di reciproca lealtà, incompatibile con comportamenti parassitari diretti a trarre ingiustificati vantaggi dal coniuge separato. Più volte questa Corte ha sottolineato come anche nelle relazioni familiari valga il principio di autoresponsabilità che è strettamente correlato alla solidarietà; tutte le comunità solidali presuppongono che ciascuno contribuisca al benessere comune secondo le proprie capacità e che nessuno si sottragga ai propri doveri>>. (Cass.
234/2025). In particolare, la S.C. ha ribadito che il riconoscimento dell'assegno in contestazione, pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (Cass. 20866/2021). Ed ancora si è affermato che l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. 5817/2018;
Cass. 24049/2021).
Ne discende che il presupposto del beneficio è che il richiedente sia privo di <adeguati redditi propri>>, come recita l'art. 156 cod. civ., per cui ove questi sia dotato di concreta e attuale capacità lavorativa e non la metta a frutto senza giustificato motivo l'assenza di un idoneo patrimonio non può considerarsi un fatto oggettivo involontario ma una scelta addebitabile allo stesso interessato.
Orbene, la si è sposata in giovane età, allorché era trentunenne e madre di una bambina di due CP_1 anni, e si è separata dopo breve tempo, appena tre anni, per tornare nell'abitazione della propria famiglia.
Al riguardo, la donna, pur avendone avuto la concreta possibilità, essendo l'azienda < nonno EL di >> a lei intestata seppur gestita dal coniuge, non ha dapprima ritenuto Parte_1 di collaborare nella conduzione, atteso che dalle dichiarazioni dei testi escussi non si evince in maniera adeguata la lamentata esclusione, e, poi, a seguito della separazione l'ha ceduta al Da tale data Pt_1 non ha fornito dimostrazione, come a lei incombeva, di essersi inutilmente attivata per reperire un'occupazione remunerativa, del tutto agevole in considerazione della giovane età e dell'inserimento del nucleo familiare, compreso quello di origine, nel settore commerciale, evidentemente confidando nella convivenza con il genitore e nelle rendite da lei percepite quale proprietaria di due immobili.
Sulla base delle anzidette considerazioni l'assegno di mantenimento in favore della deve essere CP_1 revocato.
D)Sulle spese processuali
Attesa la reciproca soccombenza le spese del doppio grado del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord depositata il 4 giugno 2024, così Controparte_1 provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello, revoca il contributo mensile posto a carico del per Pt_1 il mantenimento della moglie;
2. Rigetta nel resto l'appello;
3. Dichiara interamente compensate le spese processuali del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2024
Il Consigliere est. Il Presidente