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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 12/02/2024, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2739/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Maria Teresa Latella presidente dott. Ada Cappello giudice relatore dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2739/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. BARONI MARIA INGRID Parte_1
ricorrente nei confronti di:
CP_1
resistente
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da dichiarazioni all'udienza collegiale del 6.2.2024.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.10.2023 ha domandato la separazione Parte_1
personale dal marito con addebito, con cui ha contratto matrimonio civile in CP_1
data 9.12.2006 in Ospedaletto Lodigiano, l'affido condiviso delle figlie minori Per_1
(nata il [...]) ed (nata il [...]), la regolamentazione delle
[...] Per_2
visite paterne, la presa in carico di da parte dei Servizi Sociali, l'assegnazione Per_2
della casa coniugale e il versamento di un contributo paterno per il mantenimento delle minori pari a euro 600,00 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie.
Per quanto attiene alla figlia minore la ricorrente ha dedotto quanto segue: Per_2
- che nella fase adolescenziale ha iniziato a frequentare brutte compagnie, Per_2
a fare uso, per sua stessa ammissione, di sostanze stupefacenti, bere alcolici e rimanere addirittura fuori casa per giorni senza dare notizie, vedendosi la madre costretta a rivolgersi ai Carabinieri per sporgere denuncia, come accaduto il
22.03.2023 e il dì 08.09.2023;
- In data 09.10.2023, la minore è stata sorpresa a rubare in un negozio di Milano ed è stata denunciata per tentato furto;
- La ricorrente, molto preoccupata per la figlia, ha individuato da tempo una psicoterapeuta, la Dott.ssa presso la quale si reca due/tre Persona_3 Per_2
volte al mese;
- Sempre su iniziativa della madre, è stata presa in carico dai Servizi Per_2
Sociali del Comune di Ospedaletto Lodigiano ed è seguita dall' assistente sociale
Dott. nel completo disinteresse del convenuto;
Persona_4
- Solo l'intervento dell'assistente sociale e della psicologa ha convinto il preside della scuola frequentata da di Lodi, ad Per_2 Organizzazione_1
ammetterla, per l'anno 2022-2023, nuovamente ai corsi, nonostante le numerose assenze.
Parte resistente, cui è stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo, è rimasta contumace, tuttavia comparendo personalmente all'udienza del 6.2.2024.
pagina 2 di 4 In occasione dell'udienza del 6.2.2024 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, recependo la proposta conciliativa formulata dal Collegio: autorizzazione dei coniugi a vivere separati, termine di 3 mesi al sig. per lasciare la casa coniugale, affido CP_1
condiviso delle minori con collocamento presso la madre, assegnazione della casa alla madre, contributo di 200 euro a carico del padre per ogni figlia oltre al 50% delle spese straordinarie, visite paterne previo accordo diretto tra padre e figlie, prosecuzione dell'incarico ai Servizi per assegno unico integralmente percepito dalla madre. Per_2
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti e della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. In particolare, ritiene il Tribunale di confermare l'incarico conferito ai Servizi Sociali per quanto attiene alla minore alla luce delle circostanze rappresentate dalla Per_2
ricorrente e confermate dalle parti all'udienza del 6.2.2024 (in occasione della quale la madre ha altresì riferito che vi è un procedimento per rapina in concorso, a carico di ancora in situazione di indagini). Per_2
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , unitisi in Parte_1 CP_1
matrimonio civile in data 09.12.2006 in Ospedaletto Lodigiano (LO), iscritto nei registri di stato civile del Comune di Ospedaletto Lodigiano dell'anno 2006, al N. 3, Parte 1;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ospedaletto Lodigiano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) prende atto che tra le parti sono intervenuti i seguenti accordi:
- Affido condivido delle minori e con collocamento presso Per_2 Persona_1
la madre, cui viene assegnata la casa coniugale, concedendo al sig. termine di CP_1
3 mesi per il rilascio della casa coniugale;
pagina 3 di 4 - Il padre potrà vedere e tenere con sé le minori previo accordo diretto tra il padre e le figlie;
- Versamento da parte del padre di un contributo mensile peri a euro 400,00 (200,00 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della
Corte d'Appello di Milano;
- La madre percepirà integralmente l'assegno unico;
- I Servizi Sociali proseguiranno negli interventi già in atto a sostegno della minore
Per_2
4) Dispone che le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
Lodi, 7 febbraio 2024
Il giudice estensore Il presidente dott. Ada Cappello dott. Maria Teresa Latella
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Maria Teresa Latella presidente dott. Ada Cappello giudice relatore dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2739/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. BARONI MARIA INGRID Parte_1
ricorrente nei confronti di:
CP_1
resistente
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da dichiarazioni all'udienza collegiale del 6.2.2024.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.10.2023 ha domandato la separazione Parte_1
personale dal marito con addebito, con cui ha contratto matrimonio civile in CP_1
data 9.12.2006 in Ospedaletto Lodigiano, l'affido condiviso delle figlie minori Per_1
(nata il [...]) ed (nata il [...]), la regolamentazione delle
[...] Per_2
visite paterne, la presa in carico di da parte dei Servizi Sociali, l'assegnazione Per_2
della casa coniugale e il versamento di un contributo paterno per il mantenimento delle minori pari a euro 600,00 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie.
Per quanto attiene alla figlia minore la ricorrente ha dedotto quanto segue: Per_2
- che nella fase adolescenziale ha iniziato a frequentare brutte compagnie, Per_2
a fare uso, per sua stessa ammissione, di sostanze stupefacenti, bere alcolici e rimanere addirittura fuori casa per giorni senza dare notizie, vedendosi la madre costretta a rivolgersi ai Carabinieri per sporgere denuncia, come accaduto il
22.03.2023 e il dì 08.09.2023;
- In data 09.10.2023, la minore è stata sorpresa a rubare in un negozio di Milano ed è stata denunciata per tentato furto;
- La ricorrente, molto preoccupata per la figlia, ha individuato da tempo una psicoterapeuta, la Dott.ssa presso la quale si reca due/tre Persona_3 Per_2
volte al mese;
- Sempre su iniziativa della madre, è stata presa in carico dai Servizi Per_2
Sociali del Comune di Ospedaletto Lodigiano ed è seguita dall' assistente sociale
Dott. nel completo disinteresse del convenuto;
Persona_4
- Solo l'intervento dell'assistente sociale e della psicologa ha convinto il preside della scuola frequentata da di Lodi, ad Per_2 Organizzazione_1
ammetterla, per l'anno 2022-2023, nuovamente ai corsi, nonostante le numerose assenze.
Parte resistente, cui è stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo, è rimasta contumace, tuttavia comparendo personalmente all'udienza del 6.2.2024.
pagina 2 di 4 In occasione dell'udienza del 6.2.2024 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, recependo la proposta conciliativa formulata dal Collegio: autorizzazione dei coniugi a vivere separati, termine di 3 mesi al sig. per lasciare la casa coniugale, affido CP_1
condiviso delle minori con collocamento presso la madre, assegnazione della casa alla madre, contributo di 200 euro a carico del padre per ogni figlia oltre al 50% delle spese straordinarie, visite paterne previo accordo diretto tra padre e figlie, prosecuzione dell'incarico ai Servizi per assegno unico integralmente percepito dalla madre. Per_2
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti e della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. In particolare, ritiene il Tribunale di confermare l'incarico conferito ai Servizi Sociali per quanto attiene alla minore alla luce delle circostanze rappresentate dalla Per_2
ricorrente e confermate dalle parti all'udienza del 6.2.2024 (in occasione della quale la madre ha altresì riferito che vi è un procedimento per rapina in concorso, a carico di ancora in situazione di indagini). Per_2
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , unitisi in Parte_1 CP_1
matrimonio civile in data 09.12.2006 in Ospedaletto Lodigiano (LO), iscritto nei registri di stato civile del Comune di Ospedaletto Lodigiano dell'anno 2006, al N. 3, Parte 1;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ospedaletto Lodigiano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) prende atto che tra le parti sono intervenuti i seguenti accordi:
- Affido condivido delle minori e con collocamento presso Per_2 Persona_1
la madre, cui viene assegnata la casa coniugale, concedendo al sig. termine di CP_1
3 mesi per il rilascio della casa coniugale;
pagina 3 di 4 - Il padre potrà vedere e tenere con sé le minori previo accordo diretto tra il padre e le figlie;
- Versamento da parte del padre di un contributo mensile peri a euro 400,00 (200,00 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della
Corte d'Appello di Milano;
- La madre percepirà integralmente l'assegno unico;
- I Servizi Sociali proseguiranno negli interventi già in atto a sostegno della minore
Per_2
4) Dispone che le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
Lodi, 7 febbraio 2024
Il giudice estensore Il presidente dott. Ada Cappello dott. Maria Teresa Latella
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