Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1241/2017, posta in decisione in data 22.2.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nato a PALERMO in [...] Parte_1 C.F._1
08/07/1971, con il patrocinio dell'Avv. LUMIA FABRIZIO e con elezione di domicilio in via VIA S. SPINUZZA, 20 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'Avv. FORESTIERI FABRIZIO e con elezione di domicilio in via VIA
VILLAERMOSA, 29 90100 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLATO
1
12/05/1968,
APPELLATO COINTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
citava , quale proprietario dell'autovettura Parte_1 CP_2
Opel Astra TG MM04ZJJ, nonché l , quale Ente Controparte_3
preposto alla liquidazione ex art. 6 L. 990/69, a comparire avanti al Tribunale di
Palermo, esponendo: che in data 10.11.2012 alle ore 13.00 circa in Palermo, mentre attraversava sulle strisce pedonali la via San Lorenzo veniva investito dall'autovettura condotta dal , rovinando a terra;
che veniva trasportato al CP_2
Pronto soccorso dove gli veniva refertato “trauma contusivo anca sinistra, ginocchio sinistro e gomito sinistro”; che, denunciato il sinistro alla Compagnia assicurativa, questa nella fase stragiudiziale, antecedente al giudizio, inviava un assegno per l'importo di € 14.400,00 che tratteneva in acconto alla maggior somma Pt_1
dovuta; che, tuttavia, non ricevendo ulteriori somme a titolo risarcitorio, era costretto ad agire giudizialmente per conseguire il maggior risarcimento del danno, da lui inizialmente quantificato in € 237.200,00.
Ritualmente costituitasi, l' deduceva: che la dinamica del sinistro appariva CP_1
poco chiara, non potendo essere attribuita la colpa esclusivamente al Sig. CP_2 che in ogni caso la somma richiesta da pari ad € 237.200,00, era Pt_1
sproporzionata ed ingiustificata;
che la somma di cui all'assegno inviato ad in Pt_1
via stragiudiziale era da ritenersi pro bono pacis, senza alcuna ammissione di responsabilità; che, dunque, le domande andavano rigettate.
, seppur ritualmente citato in giudizio, rimaneva contumace. CP_2
Istruita la causa con consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.pc. n. 1562 del 27.3.2017, il Tribunale rigettava le pretese attoree.
2 In motivazione, il Giudice di prime cure accertava la verificazione del fatto storico così come ricostruito dall'attore, trovando riscontro nel modulo di constatazione amichevole dell'incidente debitamente compilato e trascritto da entrambe le parti coinvolte nel sinistro. Argomentava che se il predetto modulo veniva firmato congiuntamente si presumeva, secondo costante giurisprudenza, che i fatti si erano verificati secondo quanto dichiarato, salvo prova contraria dell'assicuratore, che nel caso di specie non era stata raggiunta. Pertanto, sussumeva la fattispecie concreta sotto il disposto dell'art. 2054 c.c. 1° comma, trattandosi di investimento del pedone, e accertava l'esclusiva responsabilità di , CP_2 conducente dell'autovettura. Relativamente alla quantificazione, il Tribunale aderiva alle conclusioni del CTU formulate nella relazione definitiva, riconoscendo dunque un danno biologico permanente nella misura del 5%, oltre al danno per invalidità temporanea. Applicando le tabelle di cui al Codice delle Assicurazioni, perveniva alla liquidazione del danno biologico, permanente e temporaneo, pari ad € 7.449,08, a cui aggiungeva la somma di € 1.319,62 per le spese sanitarie, così per un totale di €
8.768,70. Devalutati sia l'importo risarcitorio e l'accolto corrisposto dall alla CP_1 data del sinistro (rispettivamente € 8.628,72 ed € 14.239,11), rilevava che l'acconto Contro versato dall uperava il credito risarcitorio, ritenendo dunque la pretesa attorea già soddisfatta. Per tali motivi, rigettava le domande proposte da Pt_1
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello , al quale Parte_1
resisteva rimanendo invece contumace . CP_1 CP_2
In data 15.9.2023 la causa veniva trattenuta in decisione;
di seguito veniva rimessa sul ruolo per l'esecuzione di una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
Quindi, in data 20.2.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva nuovamente posta in decisione.
Con un unico motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice ha aderito alla consulenza tecnica del CTU, lamentandone l'insufficiente e contraddittoria motivazione. Argomenta che il Giudice non ha preso in considerazione le osservazioni del CTP di parte attrice avverso la relazione del consulente di ufficio, non valutando tutti gli elementi forniti. Pertanto, conclude che la sentenza è affetta da vizio di motivazione poiché, a fronte di precise e
3 circostanziate critiche mosse dal consulente tecnico di parte, il Tribunale non le ha prese in considerazione limitandosi a far proprie le conclusioni del CTU.
E' opportuno premettere che la prima C.T.U. esperita in questo giudizio aveva concluso, nella bozza inoltrata alle parti nei termini indicati, riconoscendo all'attore un danno biologico nella misura del 18%. Tuttavia, in seguito alle note critiche inviate dalla società convenuta, il consulente del Tribunale aveva chiesto una proroga per il deposito della relazione definitiva, riferendo di aver interpellato uno specialista in radiologia per un ulteriore parere. In data 31.10.2016, era pervenuta la relazione definitiva, nella quale il CTU riconosceva ad un danno biologico per esiti Pt_1
stabilizzati nella misura del 5% (oltre al danno per invalidità temporanea), sulla base del parere dello specialista consultato. Così, il Tribunale perveniva agli importi indicati in sentenza e prima richiamati.
Sulla base dei rilievi della parte appellante, è stata disposta una nuova C.T.U., questa volta attribuendo l'incarico a due medici, uno specialista in medicina legale e l'altro specialista in ortopedia, cioè la branca di interesse rispetto alla fattispecie qui in esame.
Ebbene, tanto premesso, l'appello è infondato.
Preliminarmente, con riguardo alla questione dell'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c., sollevata da , si osserva che la Controparte_3 stessa è stata ritenuta implicitamente infondata allorché, all'udienza del 14 settembre
2018, la Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni a successiva udienza, nulla osservando sulla (in)sussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame. In ogni caso, la questione non può esaminarsi in questa sede, essendosi ormai superata la fase prevista dall'art. 350 c.p.c. (si veda, al riguardo il 1° comma dell'art. 348 ter c.p.c.) ed essendo pervenuto il giudizio al momento conclusivo di cui al 1° comma dell'art. 352 del codice di rito.
Quanto, poi, all'eccepita inammissibilità ex art. 342 c.p.c., la stessa non può accogliersi, giacché l'impugnazione contiene (come richiesto dalla Cassazione nell'interpretazione dello stesso art. 342, sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl 83/2012; si vedano le pronunce 8926/2004, 9244/2007,
1832/2016 e 27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle
4 ragioni per le quali il Tribunale avrebbe dovuto procedere ad una diversa quantificazione del danno) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di riforma della sentenza di primo grado).
Nel merito, va riepilogata la vicenda occorsa all che, vittima di un Pt_1
incidente stradale occorso in data 10.11.2012, veniva trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale Villa Sofia in Palermo, dal quale veniva dimesso con la diagnosi di trauma contusivo. In prosieguo si sottoponeva ad alcuni esami, ivi compresa una TAC, che riscontrava una frattura all'anca, all'esito della quale in data
13.12.2012 veniva ricoverato preso l'Istituto Raffaele Giglio di Cefalù, nel quale veniva sottoposto in urgenza all'intervento di posizionamento di artoprotesi totale dall'anca sinistra.
Ebbene nel presente giudizio si scontrano due valutazioni in ordine al nesso di causa tra il trauma contusivo che il ricorrente riportava all'anca sinistra e l'indicazione di un intervento di artroprotesi, attività chirurgica che veniva in effetti eseguita il
14.12.12 (presso la Fondazione Istituto Giglio di Cefalù).
E invero, secondo la parte attrice e odierna appellante sulla base di una relazione medico-legale di parte del 27.12.13, vi è un nesso di causa tra gli “esiti contusione e di infrazione dell'anca sin e di irregolarità dell'anca sinistra verosimilmente post traumatica trattata chirurgicamente con artroprotesi.
Tale valutazione è negata e contestata dalla parte convenuta.
I CC.TT.UU. incaricati da questa Corte hanno quindi interpellato a loro volta uno specialista in radiologia, prof. il quale, nel parere reso in data Persona_1
16.9.2024 (e allegato alla relazione di C.T.U. depositata il 5.12.2024) all'esito dell'esame della TAC eseguita sul danneggiato in data 11.12.2012, ha sostanzialmente restituito le seguenti valutazioni: 1) Il sig. era affetto da un Pt_1
severo quadro di degenerazione artrosica, associata a osteoporosi;
2) Non erano evidenti lesioni da riferire a recenti fratture;
3). Anche nell'ipotesi della presenza di qualche piccolo frammento, questo non avrebbe comunque influito nella struttura ossea al punto da rendere necessaria una protesizzazione, invero necessaria a causa del quadro francamente degenerativo artrosico deformante del paziente.
5 Interessante, in questo quadro, è anche il report operatorio dell'intervento chirurgico di artoprotesi del 14.12.2012, già menzionato, nel quale è riportato “…...Si riscontra: versamento e sinovite. Lesione cartilagine coxo-femorale determinanti da frammenti ossici e deformità della testa del femore.....”. chiariscono i CC.TT.UU. che
“La natura dei frammenti ossici non è chiara in quanto può derivare da fatti cronici e/o acuti, ovvero da causa degenerativa artrosica oppure traumatica. Una più puntuale descrizione di tali frammenti avrebbe potuto dirimere il dubbio, in quanto la grandezza e soprattutto l'aspetto anatomopatologico macroscopico (superficie smusse: croniche;
superfici acuminate: trauma) avrebbe consentito di stabilire l'origine stessa della lesione scheletrica. Ma se da una parte la genesi dei “frammenti ossici” non è chiara, dall'altra la deformità della testa del femore è l'incontrovertibile risultato di un lungo processo patologico che, mediato da cause biomeccaniche, ha prodotto una alterazione della morfologia della testa femorale che da sferica si è progressivamente deformata. Tali considerazioni ortopediche trovano riscontro nella refertazione delle immagini radiologiche, così come fornite dal prof. il quale Per_1
ha chiaramente descritto un quadro degenerativo artrosico pregresso, molto più probabilmente motivante il successivo intervento di artroprotesi. Tale refertazione dirime ogni dubbio circa la natura delle lesioni.”.
All'esito dell'esame di tutta la documentazione medica sanitaria allegata, i consulenti concludono confermando che l'intervento di artoprotesi, subito dall in data 14.12.2012, è stato eseguito esclusivamente per il trattamento di Pt_1
una deformazione della testa femorale, che non è dipesa dal trauma oggetto dei fatti di causa, in quanto i tempi di realizzazione di tale alterazione morfologica sono di gran lunga maggiori dell'intervallo di tempo intercorrente dal trauma in oggetto
(occorso il 10.11.2012) alla rilevazione radiologica (11.12.2012 pari a soli 30 gg.) e a quella chirurgica (del 14.12.2012).
I consulenti giudiziali, altresì escludono che il trattamento dei “frammenti ossici” rilevati alla TAC, anche qualora fossero di natura traumatica, possa avvenire attraverso l'impianto di un'artroprotesi, trattamento questo riservato esclusivamente ai quadri di coxartrosi sintomatica.
Gli stessi concludono che “Non si ravvede, dunque, una correlazione causale tra l'incidente de quo e l'intervento di artroprotesi, neppure in termini di anticipazione
6 dell'intervento, che, comunque, doveva essere eseguito in ragione delle sue preesistenze e nel più breve tempo possibile”.
Il nesso causale tra l'incidente e l'intervento di artoprotesi, quindi, va escluso così come la refluenza di questo sulla quantificazione del danno biologico stabilizzato.
E' appena il caso di rilevare che è infondata la doglianza avanzata dalla parte appellata avverso l'acquisizione - a loro dire irrituale - del CD contenente la TAC del giorno 11.12.2012, avvenuta nel corso di questo giudizio, su istanza dei CC.TT.UU. e autorizzata dalla Corte, quindi esaminata dagli stessi consulenti della Corte e dallo specialista radiologo da loro interpellato.
Va osservato, in primo luogo, che già in primo grado il C.T.U. nominato in quel giudizio e lo specialista radiologo da lui interpellato, avevano certamente visionato le immagini della TC articolare coxo-femorale eseguita il giorno 11.12.2012, come riferito nel c.d. Addendum (alla relazione di C.T.U. ) del 31.10.2016, pervenendo in sostanza alle stesse conclusioni raggiunte nella C.T.U esperita in appello e prima riferite (e cioè assenza di nesso causale tra il trauma da incidente stradale e la sofferenza dell'anca sinistra riconducibile alla coxartrosi).
Parte_ Ebbene, se l'acquisizione e la visione delle immagini della costituisse attività irrituale da parte del consulente, va osservato che ciò implicherebbe un vizio di nullità relativa della consulenza, che per tale motivo avrebbe dovuto essere sollevato dalla parte interessata (qui l'attrice) tempestivamente, cioè nella prima difesa susseguente il deposito della stessa relazione ( ex multis, Cass. 15.11.2023, n.
31744).
Dunque, quel dato evincibile dall'esame delle immagini della Tac del
12.12.2012 (cioè l'artrosi all'anca e la sua autonomia dalle lesioni traumatiche dell'incidente stradale in oggetto) è sostanzialmente già acquisito al giudizio, e già in primo grado.
Peraltro, la stessa parte attrice aveva prodotto il referto della TAC in oggetto (n.
15 della produzione di 1° grado), sicché l'acquisizione anche delle immagini contenute nel CD non costituisce propriamente un novum di questo giudizio.
7 I consulenti, quindi, passano a quantificare il danno biologico provocato dall'indicente nella misura pari al 5%, quanto al danno permanente;
quanto al danno biologico da invalidità temporanea, essi escludono quello temporaneo totale e quantificano in 15 giorni il danno biologico temporaneo parziale al 75%; in 30 giorni, il danno biologico temporaneo parziale al 50%; in 20 giorni, il danno biologico temporaneo parziale al 25%.
Le risultanze in esame appaiono acquisite con metodo adeguato e frutto di attenta valutazione degli atti sanitari, supportati sia dall'esame diretto del danneggiato, sia dal parere reso da uno specialista radiologo e sono certo immuni da vizi logici. Esse, quindi possono essere interamente recepite da questa Corte.
Rielaborando i danni, il danno biologico temporaneo per invalidità temporanea parziale, applicando il valore desumibile dalla tabella del 2016, già utilizzata dal
Tribunale per la quantificazione, è pari a € 1.440,83. Sommato al danno biologico permanente secondo i valori della stessa tabella, si perviene all'importo di € 7.382,80, che sommato al danno patrimoniale, esita l'importo complessivo di € 8.707,42, all'evidenza ancora inferiore a quanto liquidato dall'U,C.I.
L'appello, pertanto, è infondato e va rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, nella contumacia di CP_2
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 1562/2017 del 27.3.2017 pronunziata Controparte_3
dal Tribunale di Palermo;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese del presente grado del giudizio che liquida in Controparte_3 complessivi € 6.000,000 oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti a carico dell'appellante (ai sensi del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre
8 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno 19.5.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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