Ordinanza collegiale 6 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Ordinanza collegiale 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 25/06/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 00589/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01035/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di ES (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1035 del 2024, proposto da
De RO IC, rappresentata e difesa dall'avvocato IC Sauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in ES, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 149/2024 emessa dal Tribunale di Cremona sez. Lavoro in data 09.05.2024, pubblicata in pari data, avente ad oggetto il riconoscimento della Carta del docente nonché le differenze retributive dell’indennità di retribuzione professionale docente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e sentito l’avv. Piotti per il Ministero resistente, nessuno presente per la parte ricorrente.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso .
1.1. Con ricorso in esame la ricorrente ha adito questo TAR, ai sensi degli articoli 112 ess. c.p.a., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, n. 149/2024 del 9 maggio 2024, la quale:
a) ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente di ottenere la Carta docente per gli anni 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo di € 500,00 annui, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, e per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione della parte ricorrente detta Carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
b) ha accertato il diritto della ricorrente di percepire la Retribuzione Professionale Docente per l’a.s. 2019/2020, in relazione ai giorni di effettiva prestazione del servizio, e per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagare alla ricorrente l’importo complessivo di € 1.355,19, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
c) ha condannato il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite del grado, che ha liquidato in complessivi € 1.030,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’Avv. Sauro e dell’Avv. Cuoco, dichiaratesi antistatarie.
1.2. Ha esposto la ricorrente che la predetta sentenza, notificata in data 9 maggio 2024, non è stata appellata dal Ministero soccombente nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., ed è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria prodotta in atti. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
1.3. Il Ministero, tuttavia, è rimasto totalmente inerte.
1.4 Alla stregua di quanto esposto, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla predetta sentenza, adottando tutti gli atti a tal fine necessari. In caso di persistente inadempimento, ha chiesto nominarsi un commissario ad acta che provveda agli adempimenti sostitutivi. Ha chiesto infine la condanna del Ministero intimato alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2. Svolgimento del processo .
2.1. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mero stile, senza svolgere difese nel merito.
2.2. A seguito di una richiesta di chiarimenti del Collegio, la difesa di parte ricorrente ha precisato, con un breve scritto, che il Ministero dell’istruzione e del Merito non ha dato esecuzione alla sentenza azionata nel presente giudizio, insistendo pertanto per l’accoglimento del ricorso.
2.4. All’udienza camerale del 18 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Decisione .
Il ricorso è fondato.
3.1. La sentenza del giudice del lavoro oggetto della domanda di ottemperanza è passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria prodotta in atti. Risulta pure decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro.
3.2. Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
3.3. Non è contestato in giudizio che, allo stato, il Ministero non abbia dato ottemperanza alla sentenza azionata.
3.4. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente condanna del Ministero resistente a dare completa esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
3.5. In caso di persistente inadempimento alla scadenza del predetto termine, all’esecuzione provvederà – entro i novanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della parte ricorrente – un commissario ad acta, che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, il quale darà corso al pagamento, o comunque all’accredito sulla Carta del docente delle somme spettanti alla parte ricorrente, compiendo tutti gli atti a tal fine necessari, anche ricorrendo, in caso di non capienza degli appositi capitoli di bilancio, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dell'art. 14 comma 2, l. 31 dicembre 1996 n. 669 e relativi decreti attuativi.
3.6. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
3.7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di ES (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Non vi è luogo per disporre il rimborso alla parte ricorrente del contributo unificato, avendo la stessa documentato in giudizio di essere stata esentata dal relativo pagamento per ragioni reddituali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ariberto Sabino Limongelli | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO