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Decreto 17 marzo 2025
Decreto 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, decreto 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1770/2022 V.G.
TRIBUNALE DI ORISTANO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Oristano, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott. Nicolò Sesta Giudice
Dott. Gabriele Bordiga Giudice relatore ha pronunciato il seguente:
DECRETO
Nella causa iscritta al n. 1770 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2022 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Villaverde nella via IV Novembre n. 27, elettivamente domiciliata in Oristano nella piazza
Papa Giovanni Paolo II n. 4 presso lo studio dell'Avv. Alessandra Borrodde che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] l'[...], residente CP_1 C.F._2
in Pau, Via S. Giorgio n. 48, elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via Garibaldi 18, presso lo studio dell'avv. Stefano Piras che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Oristano
INTERVENUTO PER LEGGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 8.9.2022, la ricorrente ha adito il Tribunale di Parte_1
Oristano per richiedere la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore nato dalla relazione more uxorio col resistente Persona_1 CP_1 ; in particolare, la ricorrente ha domandato l'affidamento esclusivo con
[...]
l'autorizzazione ad adottare in via disgiunta e senza il consenso paterno anche ogni decisione di maggiore interesse relativa all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore, nonché la collocazione prevalente della minore presso il domicilio materno.
Sotto il profilo economico, inoltre, la ha domandato che venisse posto a carico del Pt_1
un contributo mensile per il mantenimento del figlio pari ad almeno euro 250,00 (da CP_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT), oltre al 50% delle spese straordinarie e alla integrale percezione dell'assegno unico universale.
A sostegno di quanto domandato, la ricorrente ha esposto che:
- dalla relazione sentimentale intrattenuta col resistente era nato a Oristano, in [...]
5.3.2014, il figlio Per_1
- era pendente presso il Tribunale per i Minorenni il procedimento iscritto al n.
298/2019 V.G. avente ad oggetto il ricorso per decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre;
- il condannato in gioventù, con sentenza passata in giudicato, alla pena di anni CP_1 quattordici, ridotti a undici in appello, per aver ucciso, gettandolo in un pozzo dopo un tentativo di rapina, il sig. , un anziano suo compaesano, una volta CP_2 tornato in libertà non aveva cambiato vita secondo le speranze e aspettative della compagna, e aveva invece da subito trascurato i doveri inerenti alla sua responsabilità genitoriale, decidendo di non abbandonare la strada della malavita;
- invero, nel 2016 era stato condannato per rapina ed estorsione ai danni sempre di un anziano del suo paese e si trovava attualmente ristretto presso la colonia penale di Is
Arenas;
- negli ultimi quattro anni il non aveva corrisposto alcunché per il CP_1 mantenimento del figlio, mentre nel primo anno di vita del bambino aveva versato la cifra di euro 150, 00 mensili corrispondenti all'ammontare dell'assegno familiare;
- nel 2018 egli si era persino rifiutato di firmare i moduli utili affinché la ricorrente potesse percepire le somme erogate a titolo di assegno familiare;
- ella temeva per l'indole violenta e la dipendenza da alcool del padre del minore e non intendeva più incontrarlo;
- con provvedimento 20.01.2020, il Tribunale per i minorenni di Cagliari, attesa la situazione carceraria del che di fatto gli impediva l'esercizio della CP_1 responsabilità genitoriale, aveva sospeso la responsabilità genitoriale del padre, fermo l'obbligo di mantenimento, nominando curatore speciale nel procedimento n. 298/2019 VG del minore l'Avv. Oriana Colomo e incaricando il Servizio Sociale del comune di Villa Verde di intraprendere un'indagine sociale volta alla verifica delle condizioni di vita del minore e l'adeguatezza della madre convivente, con indicazione degli eventuali interventi di sostegno;
- nell'ultima relazione di aggiornamento (11.02.2022) l'assistente sociale del comune di Villa Verde, Dott.ssa , aveva dato atto del benessere psico-fisico del Persona_2 minore, della sua regolare frequentazione scolastica e confermato l'adeguatezza della madre nel prendersi cura, sia materialmente che affettivamente, del figlio;
- l'Assistente Sociale aveva anche dato atto che alla luce di quanto indicato dalla psicologa-psicoterapeuta che aveva svolto il percorso di sostegno psicologico e di quanto scaturito negli incontri col Servizio Sociale, che la signora poteva svolgere oramai in maniera autonoma e svincolata da un supporto professionale i compiti genitoriali rispetto a Per_1
- la richiesta del padre di poter incontrare avanzata nel procedimento Per_1 minorile, sebbene egli dovesse ancora scontare 3 anni e mezzo di carcere, era stata avversata dal Curatore speciale del minore, anche nella forma di incontri protetti, poiché nessun opportuno percorso di sostegno per il bambino e per il padre era stato precedentemente avviato;
- la ricorrente si opponeva ad incontri protetti con il padre, giacché il bambino non lo vedeva dall'età di un anno e pertanto qualunque eventuale forma di incontro padre figlio doveva essere preceduta da opportuni percorsi di sostegno al bambino e dalla previa verifica della idoneità genitoriale del padre, anche perché in data 29.08.2022, ella era stata costretta a sporgere querela presso la Stazione dei Carabinieri del comune di Ales giacché il le aveva inviato un messaggio telefonico ingiurioso CP_1
e diffamante;
- il padre aveva continuato a non contribuire economicamente al mantenimento del figlio nonostante all'udienza 25.09.2019 presso il Tribunale minorile il Per_1 avesse dichiarato di lavorare dall'ottobre 2018 in carcere e anche i nonni CP_1 paterni, sebbene saltuariamente vedessero il minore, non avevano mai fornito alcun supporto economico;
- la ricorrente era dipendente della Cooperativa Sociale “Smile” con sede in Villa
Verde e lavorava giornalmente mattina e pomeriggio, svolgendo nel periodo scolastico (da settembre a giugno) anche il lavoro di accompagnatrice di minori nello scuolabus del paese;
- inoltre, tramite un piano di cui alla legge n. 162/1998 prestava mansioni di assistenza familiare ad un anziano disabile;
- data la sua condizione economica e la mancata regolare contribuzione al mantenimento del bambino da parte del ramo paterno, la abitava unitamente Pt_1 ai genitori, sebbene volesse, compatibilmente con le proprie risorse economiche, cercare una nuova casa in locazione in modo da essere più autonoma ed indipendente rispetto alla propria famiglia di origine, pur rappresentando i nonni materni un costante e sicuro punto di riferimento sia per lei che per il nipote.
Tramite memoria difensiva del 24.1.2023, si è costituito nel presente giudizio il resistente il quale ha domandato il rigetto della domanda di affidamento esclusivo e la CP_1
previsione a suo carico di un assegno quale contributo al mantenimento del figlio limitato alla misura di euro 150,00 mensili.
In particolare, il resistente ha eccepito che:
- corrispondeva al vero quanto riferito dalla ricorrente in ordine al procedimento presso il Tribunale per i Minorenni, ma i propri precedenti penali riguardavano reati di natura totalmente diversa rispetto a quelli ipotizzati dalla Pt_1
- non era vero che egli non contribuiva al mantenimento del bambino, sebbene con i dovuti limiti derivanti dalla totale assenza di reddito diverso rispetto alla modesta mercede percepita dall'Amministrazione Carceraria, la quale veniva decurtata alla fonte mediante detrazioni la cui causale era quella del mantenimento del detenuto, laddove le possibilità economiche della controparte erano ben superiori;
- non sussistevano i presupposti per l'affidamento esclusivo.
La ricorrente ha, nel corso del giudizio, documentato che con provvedimento del 21.6.2023 il Tribunale per i Minorenni aveva dichiarato decaduto dalla responsabilità CP_1 genitoriale. Ella, inoltre, ha rappresentato all'udienza del 15.2.2025 che nel mese di ottobre alla ricorrente era pervenuta richiesta della controparte di vedere il figlio durante un permesso premio ma, poiché la richiesta era pervenuta solo 4 giorni prima della data indicata e in maniera improvvisa senza che mai, durante il periodo di detenzione, il si fosse CP_1
attivato con i Servizi Sociali per un percorso per sé e per il figlio idoneo a consentire un riavvicinamento, la risposta era stata negativa;
di talché pochi giorni dopo era pervenuta dal numero riferibile alla madre del a egli verosimilmente riferibili, una serie di messaggi CP_1
contenenti minacce di denuncia.
La OT ha, quindi, formalizzato la modifica della propria domanda iniziale di affidamento esclusivo in richiesta di affidamento “super-esclusivo”. ***
Nella valutazione della domanda attorea non può prescindersi dalla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale già adottata dal Tribunale per i Minorenni di Cagliari in data
21.6.2023 nei confronti del;
non avendo il resistente provato, ma nemmeno allegato, CP_1
l'avvenuto reclamo del provvedimento, lo stesso deve considerarsi definitivo.
Peraltro, dal tenore della motivazione del decreto assunto dal Tribunale per i Minorenni
(prod. 16.11.2023) emerge in maniera inequivocabile l'accertamento, non seriamente contestabile, dei presupposti per la suddetta decadenza, essendo stato dato atto della piena adeguatezza e autonomia della madre nell'esercizio del ruolo genitoriale (confermata anche da tutte le relazioni dei Servizi Sociali versate in atti anche nel presente procedimento), del perdurare di condotte gravemente inadeguate del nei confronti dell'ex compagna e CP_1
della sua totale assenza dalla vita del figlio, della mancata contribuzione da parte del padre al mantenimento del minore, della circostanza che egli non abbia mai rivisitato in maniera critica i suoi agiti e non ha mai intrapreso un percorso di responsabilizzazione e della grave natura delle violazioni ai propri doveri genitoriali.
Tali circostanze, senza dubbio, anche in assenza della sopravvenuta pronuncia di decadenza, avrebbero fondato il pieno accoglimento della domanda di affidamento c.d. “super- esclusivo” formulata nel presente giudizio.
Resta fermo che, alla luce della decadenza dalla responsabilità genitoriale del , il CP_1
Tribunale deve limitarsi a prendere atto della circostanza, con l'ovvia conseguenza che sarà la madre l'unica a esercitare in maniera piena e totalmente esclusiva la responsabilità genitoriale, assumendo da sola qualsiasi decisione nell'interesse del minore. All'esercizio unico ed esclusivo della responsabilità consegue, per legge, il diritto a percepire in via esclusiva l'assegno unico universale, circostanza rispetto alla quale non è neanche necessaria, pertanto, una pronuncia in merito.
Quanto al diritto di visita del padre, il provvedimento del Tribunale per i Minorenni ha dato atto che sarà la madre, quale unico genitore esercente la responsabilità, a gestire le eventuali richieste paterne sulla base delle esigenze del figlio.
In questa sede, a maggior ragione, non si reputa congruo prevedere un diritto di visita in favore del padre.
Invero, è pacifico e incontestato che il padre non veda il figlio da lunghissimo tempo
(almeno 8 anni, secondo quanto riferito all'udienza del 15.2.2024 dalla e lo stesso Pt_1
decreto del Tribunale per i Minorenni ha confermato, come sopra anticipato, la totale assenza del dalla vita del figlio e il disinteresse al suo mantenimento (nonostante CP_1 l'obbligo al mantenimento permanga, come chiarito anche dal citato decreto, anche a fronte della pronuncia di decadenza).
Le contestazioni svolte sul punto dal nel presente giudizio sono state oltremodo CP_1
generiche e vaghe, avendo egli eccepito che le allegazioni di controparte non erano vere senza in alcun modo chiarire come, quando e in quale misura egli avrebbe fatto pervenire il suo contributo.
Anche il comportamento processuale conferma il totale disinteresse del padre nei confronti del minore: egli si è costituito con una stringata e del tutto generica memoria, priva di documentazione a supporto e anche di allegazioni che potessero considerarsi minimamente circostanziate, non è comparso personalmente in udienza per poter essere sentito e anche nelle successive udienze nessuno si è presentato nel suo interesse, sebbene non sia documentata una revoca del mandato difensivo.
Tale condotta è del tutto coerente con le risultanze accertate dal Tribunale per i Minorenni
e corrobora il suddetto disinteresse e la radicale estraneità del alla vita del figlio. CP_1
Un eventuale diritto di visita, pertanto, potrà essere stabilito in sede di modifica solo dopo che il abbia intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità volto ad acquisire CP_1
capacità genitoriali, a prendere coscienza dei propri comportamenti passati e a prepararsi a una graduale ripresa dei rapporti col figlio;
in assenza di documentazione del positivo esito di un simile percorso, sintomatico di un serio impegno a riprendere i contatti col minore, qualsiasi previsione di un diritto di visita risulterebbe pregiudizievole per lo stesso Per_1
Sotto il profilo economico, si è già detto della permanenza dell'obbligo alla contribuzione al mantenimento nonostante l'intervenuta decadenza.
La ricorrente ha documentato la percezione di redditi per euro 5.978,13 nel 2022 e di euro
7.840,00 nel 2021 (v. prod. allegate al ricorso e in data 15.2.2024).
Del resistente non sono noti i redditi, anche in ragione della sua sostanziale mancata partecipazione al giudizio (nell'unico atto, ossia la memoria difensiva iniziale, nulla è stato allegato) e della prolungata condizione di detenzione: cionondimeno, è pacifico secondo quanto riferito dalla ricorrente e da quanto contenuto nella memoria difensiva, che egli abbia svolto regolare attività lavorativa in carcere.
Tale circostanza, considerata unitamente alla piena età lavorativa del resistente (41 anni) e dell'assenza di prova di condizioni ostative al lavoro, consente di ritenere pienamente sussistente la sua capacità lavorativa generica.
Peraltro, secondo comune e condivisibile giurisprudenza, anche l'eventuale stato di disoccupazione del genitore - tanto più se si tratta di persona giovane e abile al lavoro - non lo esonera dall'obbligo di mantenimento dei figli, posto che l'obbligato potrebbe godere di altri introiti (ad es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc.); ciò comporta che se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, persiste (recentemente,
Tribunale Napoli Nord sez. I, 09/06/2023, n.2396).
Tenuto conto, cionondimeno, dell'oggettiva difficoltà per il soggetto a lungo detenuto di reperire una valida occupazione e del fatto che la ricorrente non ha allegato quale attività svolgesse eventualmente il prima della detenzione, si reputa congruo porre a carico CP_1
del resistente un assegno pari a euro 200,00.
Nonostante le difese del siano state minime e generiche, essendosi egli opposto CP_1
formalmente alle domande di parte ricorrente e avendo limitato la richiesta di assegno all'importo di euro 150,00, sussiste comunque la soccombenza del resistente. Tuttavia, la sopravvenienza del provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale e la sostanziale mancata opposizione nelle fasi successive al deposito della prima memoria giustificano la compensazione delle spese nella misura della metà.
La restante quota di ½ dovrà essere rifusa dal in favore della facendo CP_1 Pt_1
riferimento ai parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi di trattazione e decisionale (in ragione della minore attività difensiva derivante dall'assenza di sostanziale partecipazione al giudizio della controparte) di cui al DM 147/2022 per i procedimenti di valore ricompreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, stante la semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate e il valore indeterminabile della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano, disattesa ogni diversa istanza:
- prende atto della decadenza dalla responsabilità genitoriale di CP_1 pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Cagliari con decreto del 21.6.2023 e conseguentemente dispone che la madre, presso il quale il minore continuerà a essere collocato, sarà l'unica a esercitare in maniera piena e totalmente esclusiva la responsabilità genitoriale, assumendo da sola qualsiasi decisione nell'interesse del figlio;
- dispone che nessun diritto di visita del figlio minore debba essere previsto in favore di in assenza di un previo percorso di sostegno alla genitorialità presso CP_1
i Servizi Sociali competenti volto ad acquisire capacità genitoriali, a prendere coscienza dei propri comportamenti passati e a prepararsi a una graduale ripresa dei rapporti col figlio, con l'indicazione che all'esito positivo del predetto percorso potranno essere previsti eventuali incontri protetti padre-figlio potranno secondo le modalità e i tempi ritenuti necessari dal Servizio Sociale competente a tutela delle esigenze del minore;
- dispone che il padre sia tenuto a corrispondere a presso CP_1 Parte_1 il suo domicilio, la somma periodica mensile di euro 200,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a far data Per_1 dalla presentazione del ricorso, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
dispone, altresì, che sia tenuto a contribuire, nella misura del 50%, CP_1 nelle spese di natura straordinaria per il figlio, esemplificativamente individuate nelle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, sociali e/o sportive, mezzi di trasporto, etc.;
- compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna a CP_1 rifondere a la restante misura di ½, che liquida in euro 8,83 per spese Parte_1 vive ed euro 1.693,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.
Si comunichi alle parti e al PM.
Così deciso in Oristano nella camera di consiglio del 14.3.2025.
Il Giudice relatore
Dott. Gabriele Bordiga
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
TRIBUNALE DI ORISTANO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Oristano, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott. Nicolò Sesta Giudice
Dott. Gabriele Bordiga Giudice relatore ha pronunciato il seguente:
DECRETO
Nella causa iscritta al n. 1770 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2022 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Villaverde nella via IV Novembre n. 27, elettivamente domiciliata in Oristano nella piazza
Papa Giovanni Paolo II n. 4 presso lo studio dell'Avv. Alessandra Borrodde che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] l'[...], residente CP_1 C.F._2
in Pau, Via S. Giorgio n. 48, elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via Garibaldi 18, presso lo studio dell'avv. Stefano Piras che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Oristano
INTERVENUTO PER LEGGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 8.9.2022, la ricorrente ha adito il Tribunale di Parte_1
Oristano per richiedere la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore nato dalla relazione more uxorio col resistente Persona_1 CP_1 ; in particolare, la ricorrente ha domandato l'affidamento esclusivo con
[...]
l'autorizzazione ad adottare in via disgiunta e senza il consenso paterno anche ogni decisione di maggiore interesse relativa all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore, nonché la collocazione prevalente della minore presso il domicilio materno.
Sotto il profilo economico, inoltre, la ha domandato che venisse posto a carico del Pt_1
un contributo mensile per il mantenimento del figlio pari ad almeno euro 250,00 (da CP_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT), oltre al 50% delle spese straordinarie e alla integrale percezione dell'assegno unico universale.
A sostegno di quanto domandato, la ricorrente ha esposto che:
- dalla relazione sentimentale intrattenuta col resistente era nato a Oristano, in [...]
5.3.2014, il figlio Per_1
- era pendente presso il Tribunale per i Minorenni il procedimento iscritto al n.
298/2019 V.G. avente ad oggetto il ricorso per decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre;
- il condannato in gioventù, con sentenza passata in giudicato, alla pena di anni CP_1 quattordici, ridotti a undici in appello, per aver ucciso, gettandolo in un pozzo dopo un tentativo di rapina, il sig. , un anziano suo compaesano, una volta CP_2 tornato in libertà non aveva cambiato vita secondo le speranze e aspettative della compagna, e aveva invece da subito trascurato i doveri inerenti alla sua responsabilità genitoriale, decidendo di non abbandonare la strada della malavita;
- invero, nel 2016 era stato condannato per rapina ed estorsione ai danni sempre di un anziano del suo paese e si trovava attualmente ristretto presso la colonia penale di Is
Arenas;
- negli ultimi quattro anni il non aveva corrisposto alcunché per il CP_1 mantenimento del figlio, mentre nel primo anno di vita del bambino aveva versato la cifra di euro 150, 00 mensili corrispondenti all'ammontare dell'assegno familiare;
- nel 2018 egli si era persino rifiutato di firmare i moduli utili affinché la ricorrente potesse percepire le somme erogate a titolo di assegno familiare;
- ella temeva per l'indole violenta e la dipendenza da alcool del padre del minore e non intendeva più incontrarlo;
- con provvedimento 20.01.2020, il Tribunale per i minorenni di Cagliari, attesa la situazione carceraria del che di fatto gli impediva l'esercizio della CP_1 responsabilità genitoriale, aveva sospeso la responsabilità genitoriale del padre, fermo l'obbligo di mantenimento, nominando curatore speciale nel procedimento n. 298/2019 VG del minore l'Avv. Oriana Colomo e incaricando il Servizio Sociale del comune di Villa Verde di intraprendere un'indagine sociale volta alla verifica delle condizioni di vita del minore e l'adeguatezza della madre convivente, con indicazione degli eventuali interventi di sostegno;
- nell'ultima relazione di aggiornamento (11.02.2022) l'assistente sociale del comune di Villa Verde, Dott.ssa , aveva dato atto del benessere psico-fisico del Persona_2 minore, della sua regolare frequentazione scolastica e confermato l'adeguatezza della madre nel prendersi cura, sia materialmente che affettivamente, del figlio;
- l'Assistente Sociale aveva anche dato atto che alla luce di quanto indicato dalla psicologa-psicoterapeuta che aveva svolto il percorso di sostegno psicologico e di quanto scaturito negli incontri col Servizio Sociale, che la signora poteva svolgere oramai in maniera autonoma e svincolata da un supporto professionale i compiti genitoriali rispetto a Per_1
- la richiesta del padre di poter incontrare avanzata nel procedimento Per_1 minorile, sebbene egli dovesse ancora scontare 3 anni e mezzo di carcere, era stata avversata dal Curatore speciale del minore, anche nella forma di incontri protetti, poiché nessun opportuno percorso di sostegno per il bambino e per il padre era stato precedentemente avviato;
- la ricorrente si opponeva ad incontri protetti con il padre, giacché il bambino non lo vedeva dall'età di un anno e pertanto qualunque eventuale forma di incontro padre figlio doveva essere preceduta da opportuni percorsi di sostegno al bambino e dalla previa verifica della idoneità genitoriale del padre, anche perché in data 29.08.2022, ella era stata costretta a sporgere querela presso la Stazione dei Carabinieri del comune di Ales giacché il le aveva inviato un messaggio telefonico ingiurioso CP_1
e diffamante;
- il padre aveva continuato a non contribuire economicamente al mantenimento del figlio nonostante all'udienza 25.09.2019 presso il Tribunale minorile il Per_1 avesse dichiarato di lavorare dall'ottobre 2018 in carcere e anche i nonni CP_1 paterni, sebbene saltuariamente vedessero il minore, non avevano mai fornito alcun supporto economico;
- la ricorrente era dipendente della Cooperativa Sociale “Smile” con sede in Villa
Verde e lavorava giornalmente mattina e pomeriggio, svolgendo nel periodo scolastico (da settembre a giugno) anche il lavoro di accompagnatrice di minori nello scuolabus del paese;
- inoltre, tramite un piano di cui alla legge n. 162/1998 prestava mansioni di assistenza familiare ad un anziano disabile;
- data la sua condizione economica e la mancata regolare contribuzione al mantenimento del bambino da parte del ramo paterno, la abitava unitamente Pt_1 ai genitori, sebbene volesse, compatibilmente con le proprie risorse economiche, cercare una nuova casa in locazione in modo da essere più autonoma ed indipendente rispetto alla propria famiglia di origine, pur rappresentando i nonni materni un costante e sicuro punto di riferimento sia per lei che per il nipote.
Tramite memoria difensiva del 24.1.2023, si è costituito nel presente giudizio il resistente il quale ha domandato il rigetto della domanda di affidamento esclusivo e la CP_1
previsione a suo carico di un assegno quale contributo al mantenimento del figlio limitato alla misura di euro 150,00 mensili.
In particolare, il resistente ha eccepito che:
- corrispondeva al vero quanto riferito dalla ricorrente in ordine al procedimento presso il Tribunale per i Minorenni, ma i propri precedenti penali riguardavano reati di natura totalmente diversa rispetto a quelli ipotizzati dalla Pt_1
- non era vero che egli non contribuiva al mantenimento del bambino, sebbene con i dovuti limiti derivanti dalla totale assenza di reddito diverso rispetto alla modesta mercede percepita dall'Amministrazione Carceraria, la quale veniva decurtata alla fonte mediante detrazioni la cui causale era quella del mantenimento del detenuto, laddove le possibilità economiche della controparte erano ben superiori;
- non sussistevano i presupposti per l'affidamento esclusivo.
La ricorrente ha, nel corso del giudizio, documentato che con provvedimento del 21.6.2023 il Tribunale per i Minorenni aveva dichiarato decaduto dalla responsabilità CP_1 genitoriale. Ella, inoltre, ha rappresentato all'udienza del 15.2.2025 che nel mese di ottobre alla ricorrente era pervenuta richiesta della controparte di vedere il figlio durante un permesso premio ma, poiché la richiesta era pervenuta solo 4 giorni prima della data indicata e in maniera improvvisa senza che mai, durante il periodo di detenzione, il si fosse CP_1
attivato con i Servizi Sociali per un percorso per sé e per il figlio idoneo a consentire un riavvicinamento, la risposta era stata negativa;
di talché pochi giorni dopo era pervenuta dal numero riferibile alla madre del a egli verosimilmente riferibili, una serie di messaggi CP_1
contenenti minacce di denuncia.
La OT ha, quindi, formalizzato la modifica della propria domanda iniziale di affidamento esclusivo in richiesta di affidamento “super-esclusivo”. ***
Nella valutazione della domanda attorea non può prescindersi dalla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale già adottata dal Tribunale per i Minorenni di Cagliari in data
21.6.2023 nei confronti del;
non avendo il resistente provato, ma nemmeno allegato, CP_1
l'avvenuto reclamo del provvedimento, lo stesso deve considerarsi definitivo.
Peraltro, dal tenore della motivazione del decreto assunto dal Tribunale per i Minorenni
(prod. 16.11.2023) emerge in maniera inequivocabile l'accertamento, non seriamente contestabile, dei presupposti per la suddetta decadenza, essendo stato dato atto della piena adeguatezza e autonomia della madre nell'esercizio del ruolo genitoriale (confermata anche da tutte le relazioni dei Servizi Sociali versate in atti anche nel presente procedimento), del perdurare di condotte gravemente inadeguate del nei confronti dell'ex compagna e CP_1
della sua totale assenza dalla vita del figlio, della mancata contribuzione da parte del padre al mantenimento del minore, della circostanza che egli non abbia mai rivisitato in maniera critica i suoi agiti e non ha mai intrapreso un percorso di responsabilizzazione e della grave natura delle violazioni ai propri doveri genitoriali.
Tali circostanze, senza dubbio, anche in assenza della sopravvenuta pronuncia di decadenza, avrebbero fondato il pieno accoglimento della domanda di affidamento c.d. “super- esclusivo” formulata nel presente giudizio.
Resta fermo che, alla luce della decadenza dalla responsabilità genitoriale del , il CP_1
Tribunale deve limitarsi a prendere atto della circostanza, con l'ovvia conseguenza che sarà la madre l'unica a esercitare in maniera piena e totalmente esclusiva la responsabilità genitoriale, assumendo da sola qualsiasi decisione nell'interesse del minore. All'esercizio unico ed esclusivo della responsabilità consegue, per legge, il diritto a percepire in via esclusiva l'assegno unico universale, circostanza rispetto alla quale non è neanche necessaria, pertanto, una pronuncia in merito.
Quanto al diritto di visita del padre, il provvedimento del Tribunale per i Minorenni ha dato atto che sarà la madre, quale unico genitore esercente la responsabilità, a gestire le eventuali richieste paterne sulla base delle esigenze del figlio.
In questa sede, a maggior ragione, non si reputa congruo prevedere un diritto di visita in favore del padre.
Invero, è pacifico e incontestato che il padre non veda il figlio da lunghissimo tempo
(almeno 8 anni, secondo quanto riferito all'udienza del 15.2.2024 dalla e lo stesso Pt_1
decreto del Tribunale per i Minorenni ha confermato, come sopra anticipato, la totale assenza del dalla vita del figlio e il disinteresse al suo mantenimento (nonostante CP_1 l'obbligo al mantenimento permanga, come chiarito anche dal citato decreto, anche a fronte della pronuncia di decadenza).
Le contestazioni svolte sul punto dal nel presente giudizio sono state oltremodo CP_1
generiche e vaghe, avendo egli eccepito che le allegazioni di controparte non erano vere senza in alcun modo chiarire come, quando e in quale misura egli avrebbe fatto pervenire il suo contributo.
Anche il comportamento processuale conferma il totale disinteresse del padre nei confronti del minore: egli si è costituito con una stringata e del tutto generica memoria, priva di documentazione a supporto e anche di allegazioni che potessero considerarsi minimamente circostanziate, non è comparso personalmente in udienza per poter essere sentito e anche nelle successive udienze nessuno si è presentato nel suo interesse, sebbene non sia documentata una revoca del mandato difensivo.
Tale condotta è del tutto coerente con le risultanze accertate dal Tribunale per i Minorenni
e corrobora il suddetto disinteresse e la radicale estraneità del alla vita del figlio. CP_1
Un eventuale diritto di visita, pertanto, potrà essere stabilito in sede di modifica solo dopo che il abbia intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità volto ad acquisire CP_1
capacità genitoriali, a prendere coscienza dei propri comportamenti passati e a prepararsi a una graduale ripresa dei rapporti col figlio;
in assenza di documentazione del positivo esito di un simile percorso, sintomatico di un serio impegno a riprendere i contatti col minore, qualsiasi previsione di un diritto di visita risulterebbe pregiudizievole per lo stesso Per_1
Sotto il profilo economico, si è già detto della permanenza dell'obbligo alla contribuzione al mantenimento nonostante l'intervenuta decadenza.
La ricorrente ha documentato la percezione di redditi per euro 5.978,13 nel 2022 e di euro
7.840,00 nel 2021 (v. prod. allegate al ricorso e in data 15.2.2024).
Del resistente non sono noti i redditi, anche in ragione della sua sostanziale mancata partecipazione al giudizio (nell'unico atto, ossia la memoria difensiva iniziale, nulla è stato allegato) e della prolungata condizione di detenzione: cionondimeno, è pacifico secondo quanto riferito dalla ricorrente e da quanto contenuto nella memoria difensiva, che egli abbia svolto regolare attività lavorativa in carcere.
Tale circostanza, considerata unitamente alla piena età lavorativa del resistente (41 anni) e dell'assenza di prova di condizioni ostative al lavoro, consente di ritenere pienamente sussistente la sua capacità lavorativa generica.
Peraltro, secondo comune e condivisibile giurisprudenza, anche l'eventuale stato di disoccupazione del genitore - tanto più se si tratta di persona giovane e abile al lavoro - non lo esonera dall'obbligo di mantenimento dei figli, posto che l'obbligato potrebbe godere di altri introiti (ad es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc.); ciò comporta che se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, persiste (recentemente,
Tribunale Napoli Nord sez. I, 09/06/2023, n.2396).
Tenuto conto, cionondimeno, dell'oggettiva difficoltà per il soggetto a lungo detenuto di reperire una valida occupazione e del fatto che la ricorrente non ha allegato quale attività svolgesse eventualmente il prima della detenzione, si reputa congruo porre a carico CP_1
del resistente un assegno pari a euro 200,00.
Nonostante le difese del siano state minime e generiche, essendosi egli opposto CP_1
formalmente alle domande di parte ricorrente e avendo limitato la richiesta di assegno all'importo di euro 150,00, sussiste comunque la soccombenza del resistente. Tuttavia, la sopravvenienza del provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale e la sostanziale mancata opposizione nelle fasi successive al deposito della prima memoria giustificano la compensazione delle spese nella misura della metà.
La restante quota di ½ dovrà essere rifusa dal in favore della facendo CP_1 Pt_1
riferimento ai parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi di trattazione e decisionale (in ragione della minore attività difensiva derivante dall'assenza di sostanziale partecipazione al giudizio della controparte) di cui al DM 147/2022 per i procedimenti di valore ricompreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, stante la semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate e il valore indeterminabile della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano, disattesa ogni diversa istanza:
- prende atto della decadenza dalla responsabilità genitoriale di CP_1 pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Cagliari con decreto del 21.6.2023 e conseguentemente dispone che la madre, presso il quale il minore continuerà a essere collocato, sarà l'unica a esercitare in maniera piena e totalmente esclusiva la responsabilità genitoriale, assumendo da sola qualsiasi decisione nell'interesse del figlio;
- dispone che nessun diritto di visita del figlio minore debba essere previsto in favore di in assenza di un previo percorso di sostegno alla genitorialità presso CP_1
i Servizi Sociali competenti volto ad acquisire capacità genitoriali, a prendere coscienza dei propri comportamenti passati e a prepararsi a una graduale ripresa dei rapporti col figlio, con l'indicazione che all'esito positivo del predetto percorso potranno essere previsti eventuali incontri protetti padre-figlio potranno secondo le modalità e i tempi ritenuti necessari dal Servizio Sociale competente a tutela delle esigenze del minore;
- dispone che il padre sia tenuto a corrispondere a presso CP_1 Parte_1 il suo domicilio, la somma periodica mensile di euro 200,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a far data Per_1 dalla presentazione del ricorso, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
dispone, altresì, che sia tenuto a contribuire, nella misura del 50%, CP_1 nelle spese di natura straordinaria per il figlio, esemplificativamente individuate nelle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, sociali e/o sportive, mezzi di trasporto, etc.;
- compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna a CP_1 rifondere a la restante misura di ½, che liquida in euro 8,83 per spese Parte_1 vive ed euro 1.693,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.
Si comunichi alle parti e al PM.
Così deciso in Oristano nella camera di consiglio del 14.3.2025.
Il Giudice relatore
Dott. Gabriele Bordiga
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela