Sentenza 11 giugno 1968
Massime • 7
La solidarieta passiva fra danneggianti sussiste anche se il danno non sia la conseguenza di un unico fatto colposo, ma la risultanza di piu fatti colposi coevi o successivi, purche concorrenti ciascuno con efficienza causale alla produzione del danno medesimo. Ne essa viene meno allorche gli autori dei vari fatti colposi siano tenuti a rispondere delle relative conseguenze in virtu di norme giuridiche diverse*
Il terzo comma dell'art. 1136 cod. civ., nel prescrivere quale sia il quorum necessario per la validita delle deliberazioni condominiali prese in seconda convocazione, non detta alcuna disposizione per quanto concerne la regolarita della Costituzione dell'assemblea. Deve, pero, ritenersi che l'assemblea sia regolarmente costituita in seconda convocazione con la presenza di tanti condomini quanti siano sufficienti per raggiungere nella votazione la maggioranza valida per l'approvazione di una deliberazione e che tale principio implicito sia valido anche per le deliberazioni indicate nel quarto e quinto comma dell'articolo stesso.*
L'Azione ex art. 1669 cod. civ. ha come suo presupposto, quando non si tratti di gia avvenuta rovina dell'edificio,l'evidenza del pericolo di rovina o la gravita dei difetti. Nel concetto di scoperta deve ritenersi, quindi, compresa, insieme con la constatazione di fenomeni che possano indurre un profano a sospettare pericolo o difetti di tale entita, anche la consapevolezza della loro effettiva esistenza.*
In caso di pericolo di rovina di un edificio il risarcimento deve essere commisurato al costo dei lavori occorrenti per eliminare il pericolo stesso, ove cio sia possibile. Se, invece, non lo sia, occorre stabilire il valore corrente dell'edificio nel momento in cui il pericolo di rovina e stato scoperto all'esclusivo fine di commisurare il risarcimento alla spesa necessaria per realizzare nello stesso luogo un altro edificio di pari valore. I proprietari dell'edificio, dovendo usare l'ordinaria diligenza per non aggravare il danno, sono obbligati, dopo la scoperta, ad eliminare al piu presto il pericolo di rovina, ogni qualvolta l'attesa possa importare la necessita di opere diverse o comunque un costo maggiore, ne possono pretendere di aspettare la corresponsione del risarcimento,nemmeno se,allo scopo di ottenerlo, abbiano proposto Azione giudiziaria.*
La responsabilita del costruttore ex art. 1169 cod. civ. puo ricorrere in tre distinte ipotesi 1) avvenuta rovina totale o parziale del fabbricato 2) attuale pericolo certo ed effettivo che, in un futuro piu o meno prossimo possa verificarsi la rovina totale o parziale 3) esistenza di gravi difetti dell'edificio che ne pregiudichino la possibilita di lunga durata. Ciascuna di queste tre ipotesi dev'essere legata da un nesso di causalita o con un difetto della costruzione, o con un vizio del suolo preesistente alla costruzione. Quando venga inequivocabilmente accertato che una delle suddette ipotesi si sia verificata per una di queste due cause,sussiste una presunzione iuris tantum di colpa a carico del costruttore.*
Le deliberazioni delle assemblee dei condomini degli edifici sono semplicemente annullabili quando siano affette da vizi formali o da eccesso di potere o da incompetenza,ma sono assolutamente nulle quando siano prive di elementi essenziali o riguardino un oggetto impossibile o illecito,ovvero siano affette da vizi attinenti alla regolare Costituzione dell'assemblea o alle maggioranze prescritte per le deliberazioni. La nullita della deliberazione condominiale puo essere eccepita da chiunque vi abbia interesse. ( Conf. 181-67, massima n. 325898 2155-66, massima n. 324210).*
Il condominio e un ente di gestione sfornito di personalita distinta da quelle dei suoi partecipanti. Pertanto, l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire a tutela dei diritti, esclusivi e comuni inerenti all'immobile in condominio, ne, conseguentemente d'intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata gia legittimamente assunta dall'amministratore. In tal caso, mentre diviene superflua la contemporanea presenza nel giudizio di mandanti e mandatario, quest'ultimo puo tuttavia rimanervi in rappresentanza dei condomini non intervenuti. ( V. N. 1179-66, massima n. 322361).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/06/1968, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 11 giugno 1968 |
Testo completo
Le deliberazioni delle assemblee dei condomini degli edifici sono semplicemente annullabili quando siano affette da vizi formali o da eccesso di potere o da incompetenza,ma sono assolutamente nulle quando siano prive di elementi essenziali o riguardino un oggetto impossibile o illecito,ovvero siano affette da vizi attinenti alla regolare Costituzione dell'assemblea o alle maggioranze prescritte per le deliberazioni. La nullita della deliberazione condominiale puo essere eccepita da chiunque vi abbia interesse. ( Conf. 181-67, massima n. 325898 2155-66, massima n. 324210).*