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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/02/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1347/2024
All'esito della camera di consiglio tenuta dopo la discussione orale, lo scrivente Giudicante, dr. Gustavo
Danise, pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies cpc da intendersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 12.02.25
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dott. Gustavo Danise, ha pronunciato quale giudice d'appello la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 1347 del R.G. dell'anno 2024 a seguito della discussione orale nell'udienza del 12/2/2025 vertente t r a
, p.iva , in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato/a Parte_1 P.IVA_1 in Salerno alla via Balzico, n. 33, presso lo studio dell'Avv.Francesco Cartolano;
- Appellante -
e
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
Ing. , domiciliato per la carica in Salerno alla via Nizza n.146, rappresentata e difesa – in CP_2 virtù di procura in calce al presente atto – dall' avv. Francesco Marino e dall'avv. Emma Tortora, con i quali è elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Nizza n. 146, presso la S.C. Funzione Affari Legali dell' ; Parte_2
-Appellata–
e
, nato il [...] a [...], ed ivi residente a[...], Controparte_3
(c.f.: ; 2) la sig.ra nata il [...] a [...], ed C.F._1 Controparte_4 ivi residente a[...], c.f.: , rappresentati e difesi, congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente, dall'avv. Raffaele Cioffi, e dall'avv. Giovanni Cioffi, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Sarno (Sa), al Viale Margherita, n° 98;
pagina 1 di 8 - Appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 33/2024 pubbl. il 10/01/2024, notificata in data 16.1.2024, emessa nel proc. rg.7899/19.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti, deduzioni a verbale e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e con due distinti atti di citazione innanzi al Gdp Salerno Controparte_5 Controparte_4
(successivamente riuniti) rappresentavano quanto segue: il 7/7/2017 alle ore 18:40 circa Controparte_4
(in qualità di terza trasportata) si trovava a bordo del motociclo Vespa Piaggio 150 (tg DN73637) di proprietà e condotto da;
il veicolo procedeva in direzione Cristoforo Colombo Controparte_3 allorquando un cane meticcio di grossa taglia sbucava improvvisamente da dietro delle autovetture parcheggiate lungo Viale dei Pini causando il sinistro in cui e venivano coinvolti. CP_4 CP_3
Gli appellati a bordo del motoveicolo tentavano invero di arrestare la propria corsa, ma non riuscendovi, impattavano con l'animale con la ruota anteriore.
Il conducente del veicolo, infatti, collidendo con il cane randagio perdeva il controllo del mezzo e rovinava a terra insieme al motociclo sul lato sinistro e rimanendo attaccato al manubrio riportava lesioni fisiche al punto da richiedere l'intervento del 118.
Trasportato d'urgenza al nosocomio più vicino veniva diagnosticata all'appellato “un trauma toracico addominale” con prognosi di dieci giorni.
poi, quale terza trasportata riportava a sua volta lesioni fisiche che venivano Controparte_4 qualificate come “policontusioni” dai sanitari presso il P.O. Umberto I di Nocera inferiore.
Successivamente e richiedevano il risarcimento per i danni Controparte_3 Controparte_4 materiali e le lesioni patite al Comune di e all'ASL di Salerno con diverse pec e diffide ma Parte_1 infruttuosamente.
Per tali motivi convenivano entrambi gli Enti dinanzi al giudice di pace di Salerno, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni materiali subiti ritenendo l' convenuta e il in solido CP_1 Pt_1 responsabili ai sensi 2043 c.c.: l'uno quale ente preposto dalla legge alla cattura, ricovero, sterilizzazione e alla generale cura dei cani randagi nonché dei danni dagli stessi cagionati;
l'altro quale tenuto alla custodia e al controllo del territorio. Part L' e il si costituivano in giudizio deducendo entrambe la propria carenza di Pt_1 legittimazione passiva, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e in diritto, nonché tacciata da inammissibilità e improcedibilità.
Istruita la causa, il giudice di pace di Salerno definiva il giudizio con sentenza n 33/2024 con cui Part accoglieva la domanda di parte attrice, riconoscendo la responsabilità dell e del convenuti e, Pt_1
pagina 2 di 8 quindi, condannandoli in solido al pagamento in favore di e della somma complessiva di CP_3 CP_4 euro 1.600,00 compresa la sosta tecnica, oltre IVA.
Avverso la sentenza di primo grado il convenuta proponeva appello con Parte_1 Parte_1 atto del 14/2/2024.
L'atto di appello veniva ritualmente notificato alle parti convenute, si costituivano l , Parte_2
e i quali resistevano chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_3 Controparte_4
La causa veniva rinviata all'udienza odierna del 12/2/2025 per la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ricostruiti così i fatti di causa e l'iter processuale del primo grado, occorre soffermarsi sul motivo di Part appello afferente alla carenza di legittimazione passiva dell' appellante.
Ebbene, a tale scopo giova ricostruire il panorama legislativo regionale relativo alla cura e al controllo degli animali randagi dirimente ai fini della individuazione dell'ente locale responsabile dei danni cagionati dai cani randagi.
In materia di randagismo, la Legge n. 281/1991, demanda alle Regioni la competenza a legiferare;
la
Regione Campania con la legge n°16 del 24/11/2001 e successiva n. 3 dell'11/04/2019 ha distinto le competenze tra i vari enti negli artt. 4 e 5; quest'ultima applicabile al caso di specie essendo l'evento lesivo avvenuto nel novembre del 2019 nella piena vigenza dell'ultima disposizione normativa.
Pertanto, si riporta quanto qui di interesse: “Art. 4(Competenze dei Comuni)
1. I Comuni singoli o associati provvedono:
alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti. I canili municipali, se non gestiti dal Pt_1 sono affidati in gestione mediante procedure ad evidenza pubblica tramite l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 18aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), con un rapporto qualità prezzo, nella misura percentuale di 70 per qualità e 30 per il prezzo, tenendo conto di tutte le caratteristiche elencate nella presente legge;
a convenzionarsi, se il è sprovvisto di canile municipale, con canili privati;
Pt_1
ad assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani randagi accalappiati nei canili sotto il controllo Parte sanitario dei servizi veterinari delle;
ad assicurare la direzione sanitaria dei canili pubblici tramite medici veterinari liberi professionisti convenzionati;
a realizzare aree di verde pubblico, recintate ed attrezzate, riservate ai cani;
a dotare i comandi di polizia municipale di appositi lettori per microchip per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla corretta identificazione e registrazione dei cani;
ad emanare i regolamenti per la tutela e l'accesso degli animali d'affezione nei luoghi pubblici;
pagina 3 di 8 a trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, alla struttura regionale amministrativa competente e alla
Presidenza della Regione i costi sostenuti nella precedente annualità per la gestione del randagismo e per il ricovero dei cani nei canili per le finalità di cui all'articolo 12;
a promuovere, in collaborazione con le associazioni animaliste, campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali d'affezione senza padrone, anche con accertata disabilità; Parte
a promuovere, in collaborazione con i servizi veterinari delle territorialmente competenti e con le associazioni iscritte all'Albo regionale, la cultura del possesso responsabile degli animali d'affezione, le attività di adozione consapevole di cui all'articolo 12, comma 5 e campagne di censimento dei cani padronali e dei gatti di proprietà presenti sul territorio per rendere capillare l'iscrizione alla Banca dati;
a pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda inoltrata dal proprietario del cane, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, definendo le possibilità, i limiti e le modalità di partecipazione del proprietario del cane alle spese di mantenimento dello stesso.
Art. 5
(Competenze delle Controparte_6
Parte 1. I servizi veterinari delle , nella stretta osservanza delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta per
l'intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, provvedono a:
predisporre ed effettuare piani di sorveglianza epidemiologica per prevenire il rischio di diffusione di malattie a carattere zoonosico nei canili;
promuovere e attuare interventi mirati al controllo demografico dei cani randagi e delle colonie feline registrate, con mezzi chirurgici o con altri mezzi idonei riconosciuti dal progresso scientifico;
attivare il servizio di accalappiamento dei cani randagi per il successivo trasferimento presso le strutture comunali di cui all'articolo 11, previo trattamento sanitario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l). La cattura del cane randagio è effettuata da personale appositamente formato come previsto all'articolo 19 ed avviene con metodi non lesivi per l'incolumità dell'animale stesso;
assicurare la sterilizzazione, anche attraverso apposite convenzioni con medici veterinari liberi professionisti e la degenza post-operatoria dei cani randagi prima dell'inoltro ai canili o della loro reimmissione sul territorio di provenienza e dei gatti liberi delle colonie prima della loro reimmissione nelle stesse nonché dei gatti liberi non appartenenti a colonie prima della loro reimmissione sul luogo di ritrovamento;
effettuare il controllo sanitario dei canili pubblici e privati e di qualunque struttura che ospita animali d'affezione al fine di verificare la profilassi delle malattie infettive e le condizioni di benessere degli animali, l'idoneità igienico-sanitaria e la rispondenza ai criteri tecnico-costruttivi riportati nella presente legge mediante predisposizione di piani di controllo annuali;
attivare un pronto soccorso veterinario per le prestazioni di primo e secondo livello sanitario per i cani vaganti feriti
e per i gatti liberi feriti, su chiamata diretta del cittadino che risponde delle dichiarazioni rese a motivo dell'intervento, ai sensi pagina 4 di 8 della normativa vigente, e provvedere, inoltre, alla registrazione dell'attività nello specifico sistema informativo regionale anche al fine dell'implementazione del Registro tumori di cui all'articolo 7;
implementare nella Banca dati i dati relativi all'iscrizione dei cani, gatti e furetti anagrafati, contestualmente all'apposizione del microchip, le variazioni anagrafiche nelle quarantotto ore successive alla comunicazione di tali dati;
assicurare i necessari accertamenti sulle segnalazioni relative a inconvenienti igienico sanitari provocati dagli animali d'affezione;
provvedere al ritiro dai luoghi pubblici delle spoglie di animali d'affezione, alla verifica di eventuale tatuaggio o microchip, all'accertamento delle relative cause di morte, anche mediante l'ausilio di esami necroscopici, prima dell'invio agli impianti riconosciuti per il trattamento delle spoglie animali;
provvedere, inoltre, alla registrazione delle attività nello specifico sistema informativo regionale anche al fine dell'implementazione del Registro tumori di cui all'articolo 7;
eseguire esami necroscopici su spoglie di animali d'affezione provenienti dai canili ove siano necessari per la valutazione delle cause di morte;
collaborare con la Regione, gli enti locali singoli o associati, l , Controparte_7 gli ordini veterinari provinciali, le università, gli enti e le associazioni protezionistiche iscritte all'Albo o che hanno la personalità giuridica di ente morale, le associazioni di settore e portatori di interesse, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione, rivolte ai proprietari di animali d'affezione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, per il controllo delle nascite, il non abbandono e per la promozione delle adozioni.” Part La legge regionale ha pertanto affidato ai servizi veterinari della la competenza della vigilanza e del controllo del randagismo, con legittimazione alla cattura dei cani randagi e successivo trasferimento randagi nei canili pubblici, riservando, invece, ai Comuni la funzione di munirsi dei canili ove ricoverare i cani catturati oltre a risanare le strutture già esistenti.
In altri termini, alle sono affidati non solo compiti di assicurare trattamenti Controparte_6 sanitari sul territorio e nei canili di competenza degli animali di strada ma anche le operazioni di accalappiamento;
rimettendo invece ai Comuni il compito di provvedere alla costruzione di canili e al risanamento di quelli già esistenti;
di creare aree di verde pubblico riservate ai cani e di attivare il controllo del territorio sull'esistenza dei cani randagi segnalandone la presenza anche tramite la polizia municipale ai Pa servizi veterinari delle a cui poi sono affidati appunto i compiti di accalappiamento.
La responsabilità e l'obbligo di risarcire il danno ricadono secondo giurisprudenza consolidata
“sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32884 del 09/11/2021; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza
n. 9671 del 26/05/2020); quindi, nel caso di specie, sull'azienda sanitaria locale quale ente preposto ex lege alla cattura, cura, tutela nonché al controllo (tramite le operazioni di accalappiamento, art. 5 lett. c) degli animali randagi (nella specie cani).
pagina 5 di 8 Part Affermata quindi la legittimazione passiva dell' in si può passare al vaglio del secondo motivo di appello, afferente l'errata qualificazione della responsabilità de qua e non corretta valutazione delle prove.
Il motivo è fondato e merita accoglimento. La responsabilità per i danni causati da danni randagi non
è oggettiva;
non rientra nelle fattispecie disciplinate dagli artt 2051 e 2052 c.c., bensì nella responsabilità aquiliana ex art 2043 c.c.
Si richiama in subiecta materia l'Ordinanza della Cassazione n. 11591 del 2018 secondo cui, “ai fini dell'affermazione della responsabilità degli enti evocati in giudizio è necessaria la precisa individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile agli stessi. Ciò implica che non è possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, in mancanza di puntuale allegazione e prova. Tale onere spetta all'attore danneggiato, in base alle regole generali;
e consiste nella allegazione e successiva dimostrazione della condotta obbligatoria esigibile dall'ente (nel caso di specie, omessa), e della riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria e ciò in base ai principi sulla causalità omissiva. Questo equivale a dire che, applicandosi i principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c., non è sufficiente - per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale randagio
- individuare semplicemente l'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile - anche in considerazione della possibilità di spostamento di tali animali - un controllo del territorio così penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi. Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dall'attore che, nel caso di specie, la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che l'omissione di tali condotte sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto
(ad esempio perchè vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e c'è nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura). Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dai principi generali della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c.”
Applicando il principio al caso di specie, si evidenzia che le parti attrici hanno provato a mezzo di prova orale il fatto storico del sinistro causato dall'impatto del veicolo contro un cane spuntato improvvisamente sulla strada, ma non hanno provato, in modo congruo, l'esistenza di specifiche Part segnalazioni al comune o all' onde poter esigere a carico delle amministrazioni convenute un intervento tempestivo del servizio di cattura.
Più in dettaglio, è vero che i testimoni escussi in primo grado hanno dichiarato che “sul luogo dell'incidente le persone presenti avevano riferito che nella zona vi era un problema di cani randagi e questa situazione era stata segnalata al Comune di ..” (cfr pag 3 sentenza appellata), ma non vi è alcun riscontro Parte_1 pagina 6 di 8 documentale ed oggettivo di queste dichiarazioni. Dall'esame del fascicolo di parte allegato al fascicolo di Part primo grado non vi è alcuna istanza di accesso agli atti rivolta all' ovvero al Parte_1 volta a far emergere quante e quali segnalazioni vi fossero state da parte dei cittadini relativamente alla presenza di cani randagi sul territorio comunale. Part Non risulta provata nella fattispecie la specifica condotta colposa omissiva del dell' in CP_8 rapporto di causalità con l'evento dannoso conseguito, essendo del tutto priva di rilevanza probatoria una dichiarazione testimoniale non riscontrabile oggettivamente. Infatti le dichiarazioni riportate in sentenza sono generiche, indeterminate, senza riferimenti oggettivi e soggettivi, e come tali insuscettibili di assumere rilievo probatorio.
Quindi parti attrici non hanno assolto in primo grado all'onere della prova ex art 2697 c.c. della colpevolezza delle amministrazioni convenute ai sensi dell'art 2043 c.c., essendosi limitati a provare il fatto storico del sinistro e dei danni che ne sono derivati, non anche – in modo congruo ed idoneo, si ripete –
l'inadempimento delle amministrazioni evocate in giudizio all'obbligo di prevenire il sinistro verificatosi mediante la cattura dei cani randagi che erano in circolazione nel territorio del Comune di . Parte_1
Part La colpevolezza ex art 2043 c.c. dell' sarebbe emersa nell'ipotesi in cui fossero pervenute specifiche segnalazioni sulla presenza in zona del cane randagi, e l'Ente non si fosse attivato per la loro cattura (responsabilità omissiva colposa) e tale prova andava offerta – si ripete – con documentazione idonea, come un'istanza di accesso agli atti volta ad ottenere copia e visione dell'apposito registro delle segnalazioni provenute dall'utenza della presenza di cani randagi in zona con le relative date. Part Diversamente, dal momento che gli attori in primo grado non hanno provato che il o l' Pt_1 fossero stati destinatari della segnalazione della presenza nel territorio comunale del cane randagio, non è Part esigibile l'adempimento dell'obbligo di cattura a carico dell' proprio perché non ne era a conoscenza o almeno parte attrice non ne ha dato la prova, su di lui incombente, trattandosi di responsabilità aquiliana.
In accoglimento dell'appello la domanda attorea in primo grado va quindi rigettata, ma tenuto conto che la parte ha realmente patito danni patrimoniali dall'impatto del veicolo con il cane;
della difficoltà per parte attrice di offrire la prova della colpa omissiva degli Enti nel contrasto al fenomeno del randagismo e della diversa posizione delle parti, si ritiene che sussistono eccezionali motivi ex art 92 co 2 cpc – nella versione novellata dalla C. Cost., con sentenza n 77/18 – per disporre la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Non vi è stata domanda espressa di parte appellante di restituzione di quanto abbia versato agli appellati in ottemperanza alla sentenza di I grado per cui nulla è a disporre sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, quale giudice di appello, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia: pagina 7 di 8 1) In accoglimento dell'appello, riforma integralmente la sentenza n. 33/2024 del Giudice di pace di
Salerno e per l'effetto rigetta la domanda risarcitoria formulata in primo grado da CP_3
e
[...] Controparte_4
2) compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio;
Così deciso in Salerno
12.02.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 8 di 8
All'esito della camera di consiglio tenuta dopo la discussione orale, lo scrivente Giudicante, dr. Gustavo
Danise, pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies cpc da intendersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 12.02.25
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dott. Gustavo Danise, ha pronunciato quale giudice d'appello la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 1347 del R.G. dell'anno 2024 a seguito della discussione orale nell'udienza del 12/2/2025 vertente t r a
, p.iva , in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato/a Parte_1 P.IVA_1 in Salerno alla via Balzico, n. 33, presso lo studio dell'Avv.Francesco Cartolano;
- Appellante -
e
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
Ing. , domiciliato per la carica in Salerno alla via Nizza n.146, rappresentata e difesa – in CP_2 virtù di procura in calce al presente atto – dall' avv. Francesco Marino e dall'avv. Emma Tortora, con i quali è elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Nizza n. 146, presso la S.C. Funzione Affari Legali dell' ; Parte_2
-Appellata–
e
, nato il [...] a [...], ed ivi residente a[...], Controparte_3
(c.f.: ; 2) la sig.ra nata il [...] a [...], ed C.F._1 Controparte_4 ivi residente a[...], c.f.: , rappresentati e difesi, congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente, dall'avv. Raffaele Cioffi, e dall'avv. Giovanni Cioffi, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Sarno (Sa), al Viale Margherita, n° 98;
pagina 1 di 8 - Appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 33/2024 pubbl. il 10/01/2024, notificata in data 16.1.2024, emessa nel proc. rg.7899/19.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti, deduzioni a verbale e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e con due distinti atti di citazione innanzi al Gdp Salerno Controparte_5 Controparte_4
(successivamente riuniti) rappresentavano quanto segue: il 7/7/2017 alle ore 18:40 circa Controparte_4
(in qualità di terza trasportata) si trovava a bordo del motociclo Vespa Piaggio 150 (tg DN73637) di proprietà e condotto da;
il veicolo procedeva in direzione Cristoforo Colombo Controparte_3 allorquando un cane meticcio di grossa taglia sbucava improvvisamente da dietro delle autovetture parcheggiate lungo Viale dei Pini causando il sinistro in cui e venivano coinvolti. CP_4 CP_3
Gli appellati a bordo del motoveicolo tentavano invero di arrestare la propria corsa, ma non riuscendovi, impattavano con l'animale con la ruota anteriore.
Il conducente del veicolo, infatti, collidendo con il cane randagio perdeva il controllo del mezzo e rovinava a terra insieme al motociclo sul lato sinistro e rimanendo attaccato al manubrio riportava lesioni fisiche al punto da richiedere l'intervento del 118.
Trasportato d'urgenza al nosocomio più vicino veniva diagnosticata all'appellato “un trauma toracico addominale” con prognosi di dieci giorni.
poi, quale terza trasportata riportava a sua volta lesioni fisiche che venivano Controparte_4 qualificate come “policontusioni” dai sanitari presso il P.O. Umberto I di Nocera inferiore.
Successivamente e richiedevano il risarcimento per i danni Controparte_3 Controparte_4 materiali e le lesioni patite al Comune di e all'ASL di Salerno con diverse pec e diffide ma Parte_1 infruttuosamente.
Per tali motivi convenivano entrambi gli Enti dinanzi al giudice di pace di Salerno, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni materiali subiti ritenendo l' convenuta e il in solido CP_1 Pt_1 responsabili ai sensi 2043 c.c.: l'uno quale ente preposto dalla legge alla cattura, ricovero, sterilizzazione e alla generale cura dei cani randagi nonché dei danni dagli stessi cagionati;
l'altro quale tenuto alla custodia e al controllo del territorio. Part L' e il si costituivano in giudizio deducendo entrambe la propria carenza di Pt_1 legittimazione passiva, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e in diritto, nonché tacciata da inammissibilità e improcedibilità.
Istruita la causa, il giudice di pace di Salerno definiva il giudizio con sentenza n 33/2024 con cui Part accoglieva la domanda di parte attrice, riconoscendo la responsabilità dell e del convenuti e, Pt_1
pagina 2 di 8 quindi, condannandoli in solido al pagamento in favore di e della somma complessiva di CP_3 CP_4 euro 1.600,00 compresa la sosta tecnica, oltre IVA.
Avverso la sentenza di primo grado il convenuta proponeva appello con Parte_1 Parte_1 atto del 14/2/2024.
L'atto di appello veniva ritualmente notificato alle parti convenute, si costituivano l , Parte_2
e i quali resistevano chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_3 Controparte_4
La causa veniva rinviata all'udienza odierna del 12/2/2025 per la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ricostruiti così i fatti di causa e l'iter processuale del primo grado, occorre soffermarsi sul motivo di Part appello afferente alla carenza di legittimazione passiva dell' appellante.
Ebbene, a tale scopo giova ricostruire il panorama legislativo regionale relativo alla cura e al controllo degli animali randagi dirimente ai fini della individuazione dell'ente locale responsabile dei danni cagionati dai cani randagi.
In materia di randagismo, la Legge n. 281/1991, demanda alle Regioni la competenza a legiferare;
la
Regione Campania con la legge n°16 del 24/11/2001 e successiva n. 3 dell'11/04/2019 ha distinto le competenze tra i vari enti negli artt. 4 e 5; quest'ultima applicabile al caso di specie essendo l'evento lesivo avvenuto nel novembre del 2019 nella piena vigenza dell'ultima disposizione normativa.
Pertanto, si riporta quanto qui di interesse: “Art. 4(Competenze dei Comuni)
1. I Comuni singoli o associati provvedono:
alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti. I canili municipali, se non gestiti dal Pt_1 sono affidati in gestione mediante procedure ad evidenza pubblica tramite l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 18aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), con un rapporto qualità prezzo, nella misura percentuale di 70 per qualità e 30 per il prezzo, tenendo conto di tutte le caratteristiche elencate nella presente legge;
a convenzionarsi, se il è sprovvisto di canile municipale, con canili privati;
Pt_1
ad assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani randagi accalappiati nei canili sotto il controllo Parte sanitario dei servizi veterinari delle;
ad assicurare la direzione sanitaria dei canili pubblici tramite medici veterinari liberi professionisti convenzionati;
a realizzare aree di verde pubblico, recintate ed attrezzate, riservate ai cani;
a dotare i comandi di polizia municipale di appositi lettori per microchip per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla corretta identificazione e registrazione dei cani;
ad emanare i regolamenti per la tutela e l'accesso degli animali d'affezione nei luoghi pubblici;
pagina 3 di 8 a trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, alla struttura regionale amministrativa competente e alla
Presidenza della Regione i costi sostenuti nella precedente annualità per la gestione del randagismo e per il ricovero dei cani nei canili per le finalità di cui all'articolo 12;
a promuovere, in collaborazione con le associazioni animaliste, campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali d'affezione senza padrone, anche con accertata disabilità; Parte
a promuovere, in collaborazione con i servizi veterinari delle territorialmente competenti e con le associazioni iscritte all'Albo regionale, la cultura del possesso responsabile degli animali d'affezione, le attività di adozione consapevole di cui all'articolo 12, comma 5 e campagne di censimento dei cani padronali e dei gatti di proprietà presenti sul territorio per rendere capillare l'iscrizione alla Banca dati;
a pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda inoltrata dal proprietario del cane, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, definendo le possibilità, i limiti e le modalità di partecipazione del proprietario del cane alle spese di mantenimento dello stesso.
Art. 5
(Competenze delle Controparte_6
Parte 1. I servizi veterinari delle , nella stretta osservanza delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta per
l'intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, provvedono a:
predisporre ed effettuare piani di sorveglianza epidemiologica per prevenire il rischio di diffusione di malattie a carattere zoonosico nei canili;
promuovere e attuare interventi mirati al controllo demografico dei cani randagi e delle colonie feline registrate, con mezzi chirurgici o con altri mezzi idonei riconosciuti dal progresso scientifico;
attivare il servizio di accalappiamento dei cani randagi per il successivo trasferimento presso le strutture comunali di cui all'articolo 11, previo trattamento sanitario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l). La cattura del cane randagio è effettuata da personale appositamente formato come previsto all'articolo 19 ed avviene con metodi non lesivi per l'incolumità dell'animale stesso;
assicurare la sterilizzazione, anche attraverso apposite convenzioni con medici veterinari liberi professionisti e la degenza post-operatoria dei cani randagi prima dell'inoltro ai canili o della loro reimmissione sul territorio di provenienza e dei gatti liberi delle colonie prima della loro reimmissione nelle stesse nonché dei gatti liberi non appartenenti a colonie prima della loro reimmissione sul luogo di ritrovamento;
effettuare il controllo sanitario dei canili pubblici e privati e di qualunque struttura che ospita animali d'affezione al fine di verificare la profilassi delle malattie infettive e le condizioni di benessere degli animali, l'idoneità igienico-sanitaria e la rispondenza ai criteri tecnico-costruttivi riportati nella presente legge mediante predisposizione di piani di controllo annuali;
attivare un pronto soccorso veterinario per le prestazioni di primo e secondo livello sanitario per i cani vaganti feriti
e per i gatti liberi feriti, su chiamata diretta del cittadino che risponde delle dichiarazioni rese a motivo dell'intervento, ai sensi pagina 4 di 8 della normativa vigente, e provvedere, inoltre, alla registrazione dell'attività nello specifico sistema informativo regionale anche al fine dell'implementazione del Registro tumori di cui all'articolo 7;
implementare nella Banca dati i dati relativi all'iscrizione dei cani, gatti e furetti anagrafati, contestualmente all'apposizione del microchip, le variazioni anagrafiche nelle quarantotto ore successive alla comunicazione di tali dati;
assicurare i necessari accertamenti sulle segnalazioni relative a inconvenienti igienico sanitari provocati dagli animali d'affezione;
provvedere al ritiro dai luoghi pubblici delle spoglie di animali d'affezione, alla verifica di eventuale tatuaggio o microchip, all'accertamento delle relative cause di morte, anche mediante l'ausilio di esami necroscopici, prima dell'invio agli impianti riconosciuti per il trattamento delle spoglie animali;
provvedere, inoltre, alla registrazione delle attività nello specifico sistema informativo regionale anche al fine dell'implementazione del Registro tumori di cui all'articolo 7;
eseguire esami necroscopici su spoglie di animali d'affezione provenienti dai canili ove siano necessari per la valutazione delle cause di morte;
collaborare con la Regione, gli enti locali singoli o associati, l , Controparte_7 gli ordini veterinari provinciali, le università, gli enti e le associazioni protezionistiche iscritte all'Albo o che hanno la personalità giuridica di ente morale, le associazioni di settore e portatori di interesse, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione, rivolte ai proprietari di animali d'affezione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, per il controllo delle nascite, il non abbandono e per la promozione delle adozioni.” Part La legge regionale ha pertanto affidato ai servizi veterinari della la competenza della vigilanza e del controllo del randagismo, con legittimazione alla cattura dei cani randagi e successivo trasferimento randagi nei canili pubblici, riservando, invece, ai Comuni la funzione di munirsi dei canili ove ricoverare i cani catturati oltre a risanare le strutture già esistenti.
In altri termini, alle sono affidati non solo compiti di assicurare trattamenti Controparte_6 sanitari sul territorio e nei canili di competenza degli animali di strada ma anche le operazioni di accalappiamento;
rimettendo invece ai Comuni il compito di provvedere alla costruzione di canili e al risanamento di quelli già esistenti;
di creare aree di verde pubblico riservate ai cani e di attivare il controllo del territorio sull'esistenza dei cani randagi segnalandone la presenza anche tramite la polizia municipale ai Pa servizi veterinari delle a cui poi sono affidati appunto i compiti di accalappiamento.
La responsabilità e l'obbligo di risarcire il danno ricadono secondo giurisprudenza consolidata
“sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32884 del 09/11/2021; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza
n. 9671 del 26/05/2020); quindi, nel caso di specie, sull'azienda sanitaria locale quale ente preposto ex lege alla cattura, cura, tutela nonché al controllo (tramite le operazioni di accalappiamento, art. 5 lett. c) degli animali randagi (nella specie cani).
pagina 5 di 8 Part Affermata quindi la legittimazione passiva dell' in si può passare al vaglio del secondo motivo di appello, afferente l'errata qualificazione della responsabilità de qua e non corretta valutazione delle prove.
Il motivo è fondato e merita accoglimento. La responsabilità per i danni causati da danni randagi non
è oggettiva;
non rientra nelle fattispecie disciplinate dagli artt 2051 e 2052 c.c., bensì nella responsabilità aquiliana ex art 2043 c.c.
Si richiama in subiecta materia l'Ordinanza della Cassazione n. 11591 del 2018 secondo cui, “ai fini dell'affermazione della responsabilità degli enti evocati in giudizio è necessaria la precisa individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile agli stessi. Ciò implica che non è possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, in mancanza di puntuale allegazione e prova. Tale onere spetta all'attore danneggiato, in base alle regole generali;
e consiste nella allegazione e successiva dimostrazione della condotta obbligatoria esigibile dall'ente (nel caso di specie, omessa), e della riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria e ciò in base ai principi sulla causalità omissiva. Questo equivale a dire che, applicandosi i principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c., non è sufficiente - per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale randagio
- individuare semplicemente l'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile - anche in considerazione della possibilità di spostamento di tali animali - un controllo del territorio così penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi. Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dall'attore che, nel caso di specie, la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che l'omissione di tali condotte sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto
(ad esempio perchè vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e c'è nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura). Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dai principi generali della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c.”
Applicando il principio al caso di specie, si evidenzia che le parti attrici hanno provato a mezzo di prova orale il fatto storico del sinistro causato dall'impatto del veicolo contro un cane spuntato improvvisamente sulla strada, ma non hanno provato, in modo congruo, l'esistenza di specifiche Part segnalazioni al comune o all' onde poter esigere a carico delle amministrazioni convenute un intervento tempestivo del servizio di cattura.
Più in dettaglio, è vero che i testimoni escussi in primo grado hanno dichiarato che “sul luogo dell'incidente le persone presenti avevano riferito che nella zona vi era un problema di cani randagi e questa situazione era stata segnalata al Comune di ..” (cfr pag 3 sentenza appellata), ma non vi è alcun riscontro Parte_1 pagina 6 di 8 documentale ed oggettivo di queste dichiarazioni. Dall'esame del fascicolo di parte allegato al fascicolo di Part primo grado non vi è alcuna istanza di accesso agli atti rivolta all' ovvero al Parte_1 volta a far emergere quante e quali segnalazioni vi fossero state da parte dei cittadini relativamente alla presenza di cani randagi sul territorio comunale. Part Non risulta provata nella fattispecie la specifica condotta colposa omissiva del dell' in CP_8 rapporto di causalità con l'evento dannoso conseguito, essendo del tutto priva di rilevanza probatoria una dichiarazione testimoniale non riscontrabile oggettivamente. Infatti le dichiarazioni riportate in sentenza sono generiche, indeterminate, senza riferimenti oggettivi e soggettivi, e come tali insuscettibili di assumere rilievo probatorio.
Quindi parti attrici non hanno assolto in primo grado all'onere della prova ex art 2697 c.c. della colpevolezza delle amministrazioni convenute ai sensi dell'art 2043 c.c., essendosi limitati a provare il fatto storico del sinistro e dei danni che ne sono derivati, non anche – in modo congruo ed idoneo, si ripete –
l'inadempimento delle amministrazioni evocate in giudizio all'obbligo di prevenire il sinistro verificatosi mediante la cattura dei cani randagi che erano in circolazione nel territorio del Comune di . Parte_1
Part La colpevolezza ex art 2043 c.c. dell' sarebbe emersa nell'ipotesi in cui fossero pervenute specifiche segnalazioni sulla presenza in zona del cane randagi, e l'Ente non si fosse attivato per la loro cattura (responsabilità omissiva colposa) e tale prova andava offerta – si ripete – con documentazione idonea, come un'istanza di accesso agli atti volta ad ottenere copia e visione dell'apposito registro delle segnalazioni provenute dall'utenza della presenza di cani randagi in zona con le relative date. Part Diversamente, dal momento che gli attori in primo grado non hanno provato che il o l' Pt_1 fossero stati destinatari della segnalazione della presenza nel territorio comunale del cane randagio, non è Part esigibile l'adempimento dell'obbligo di cattura a carico dell' proprio perché non ne era a conoscenza o almeno parte attrice non ne ha dato la prova, su di lui incombente, trattandosi di responsabilità aquiliana.
In accoglimento dell'appello la domanda attorea in primo grado va quindi rigettata, ma tenuto conto che la parte ha realmente patito danni patrimoniali dall'impatto del veicolo con il cane;
della difficoltà per parte attrice di offrire la prova della colpa omissiva degli Enti nel contrasto al fenomeno del randagismo e della diversa posizione delle parti, si ritiene che sussistono eccezionali motivi ex art 92 co 2 cpc – nella versione novellata dalla C. Cost., con sentenza n 77/18 – per disporre la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Non vi è stata domanda espressa di parte appellante di restituzione di quanto abbia versato agli appellati in ottemperanza alla sentenza di I grado per cui nulla è a disporre sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, quale giudice di appello, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia: pagina 7 di 8 1) In accoglimento dell'appello, riforma integralmente la sentenza n. 33/2024 del Giudice di pace di
Salerno e per l'effetto rigetta la domanda risarcitoria formulata in primo grado da CP_3
e
[...] Controparte_4
2) compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio;
Così deciso in Salerno
12.02.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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