Decreto 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, decreto 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Di Marco Presidente
Dott.ssa Efisia Gaviano Consigliere relatore
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere
Dott.ssa M.Concetta Miranda Consigliere Onorario
Dott. Antonio Virgili Consigliere Onorario ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile iscritta al n. R.G. 1970/2024 V.G., avente ad oggetto: reclamo avverso provvedimento provvisorio emesso dal Tribunale per i Minorenni di Napoli vertente
TRA
nato a [...] l'[...] ( ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'avv. Marco Galluccio (c.f. che lo rappresenta e lo difende come C.F._2
da procura in atti ed elettivamente domiciliato in Urbino alla via Giro Dei Debitori n. 24 presso lo studio del predetto.
Per le comunicazioni fax 0722378697; pec: Email_1
Reclamante
E
( ) nata a [...] il [...], ivi residente alla Controparte_1 C.F._3
via Fratelli Addabbo n. 6
Reclamata contumace
NONCHE'
Avvocato Raffaella LANGELLA ( cf ) con studio in Napoli alla via Settimio C.F._4
Severo Caruso n. 4, n.q. di curatore speciale dei minori nato il [...] e Persona_1 Persona_2 nato l'[...]
Reclamata contumace
Con l'intervento del procuratore generale presso la Corte d'Appello di Napoli
Letti gli atti e sciogliendo la riserva formulata l'8.1.2025 a seguito del deposito di note
Pt_2
9.6.15 e nato a [...] l'[...], figli di e Persona_2 Parte_1 CP_1
.
[...]
A sostegno di quanto richiesto il P.M.M. aveva rilevato che la procedura in esame era stata aperta a seguito della denuncia della madre dei minori presso la Questura di Benevento avente ad oggetto le condotte ostative poste in essere dal padre dei predetti, nell'ambito di una separazione fortemente conflittuale tra i coniugi. A seguito della suddetta denuncia era stato sentito il minore ed era Per_2
emerso che il padre insultava la madre in modo volgare, la spintonava ed arrivavano i Carabinieri;
inoltre, i minori venivano fortemente coinvolti nelle dinamiche dei genitori. in particolare aveva Per_2
mostrato il proprio disagio e la propria sofferenza rispetto ai continui litigi dei genitori, i quali erano risultati riluttanti rispetto alle proposte dei Servizi di eventuali percorsi psicologici. Il dal Pt_1
canto suo aveva descritto la madre dei minori come una persona aggressiva e poco collaborativa e da quanto sopra era emersa comunque un'assenza totale di comunicazioni tra i coniugi.
Il PMM aveva quindi chiesto l'apertura di apposita procedura e disporsi la convocazione dei genitori contestando ai predetti la loro inadeguatezza, con imposizione di opportune prescrizioni affinché collaborassero con i Servizi per un percorso di valutazione e potenziamento delle proprie competenze genitoriali a pena sospensione e poi definitiva decadenza dalla responsabilità genitoriale. Doveva inoltre disporsi un percorso di sostegno psicologico per i minori.
Instaurato il procedimento avente RG n. 538/24 presso il Tribunale per i Minorenni e nominato il curatore, veniva fissata per la prima comparizione delle parti l'udienza del 12.7.24,
Alla suddetta udienza del 12.7.24 tenutasi dinanzi al giudice delegato, erano presenti la madre dei minori ed il curatore speciale;
rilevata l'assenza ingiustificata del padre, Controparte_1 all'esito dell'interrogatorio libero della madre il G.D. in via cautelare e provvisoria aveva sospeso il padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale con efficacia immediata ed aveva incaricato il curatore per gli incontri padre-figli.
Delegato il giudice onorario per procedere all'ascolto dei minori, all'udienza del 4.11.24, il G.D. aveva fissato per le conclusioni l'udienza delegata dinanzi a sé del 4.4.25.
Avverso detto provvedimento ha proposto reclamo , padre dei minori, Parte_1 evidenziandone l'eccessiva severità in relazione ai documenti ed alle relazioni dei Servizi Sociali in possesso del Tribunale. Il predetto ha inoltre fatto presente: che la conflittualità tra i genitori era determinata dalla distanza che li separava;
che era intervenuta tra loro la separazione consensuale, tuttavia il presupposto dell'accordo era che entrambi permanessero presso il Comune di Pesaro, mentre poco prima dell'udienza presidenziale la aveva dichiarato la propria volontà di CP_1
trasferirsi in Benevento;
che la predetta aveva tuttavia garantito la massima collaborazione per agevolare il diritto di visita paterno, mentre in concreto lo aveva escluso progressivamente dalle decisioni più importanti relative alla crescita dei ragazzi;
aveva ostacolato e negato in più occasioni le videochiamate da egli effettuate, non aveva mai agevolato i rapporti tra il padre ed i figli e non aveva mai concesso periodi più lunghi di permanenza dei figli presso del padre, non accompagnandoli mai a Pesaro dove lui abitava.
Tanto rilevato il aveva chiesto dichiararsi l'inefficacia nei suoi confronti del provvedimento Pt_1
di sospensione della responsabilità genitoriale emesso dal Tribunale per i Minorenni di Napoli.
Non si sono costituiti madre di minori e nemmeno la curatrice speciale avv.to Controparte_1
Langella Raffaella per cui, accertata la regolarità delle notifiche effettuate ai predetti se ne dichiara la contumacia.
Il presente procedimento si è svolto con le modalità della trattazione scritta;
scaduto il termine per note depositate dal solo reclamante ed acquisito il parere del PG il quale ha chiesto il rigetto del reclamo, questo Collegio si è riservato ai fini del decidere.
Rileva questa Corte che sulla scorta di quanto emerge dagli atti vi è un forte coinvolgimento dei due minori rispetto alle dinamiche di conflittualità tra i genitori. In particolare il figlio , prossimo al Per_2
compimento dei tredici anni e quindi in una età critica e delicata, in più occasioni ha mostrato la propria sofferenza ed un certo malessere rispetto ai continui litigi tra i predetti, ricordando in particolare l'atteggiamento spesso violento sia verbalmente che fisicamente del padre verso la madre.
Anche il figlio di quasi dieci anni, per quanto abbia manifestato il desiderio di stare con il Per_1
padre diversamente dal fratello , ha comunque ricordato che il padre e la madre spesso litigavano Per_2
e succedevano cose “pesanti”, spesso per i soldi.
Ancora va rilevato che mentre la madre dei minori ha manifestato il proprio consenso ad intraprendere un percorso di supporto psicologico individuale, il padre non ha condiviso tale indicazione riferendo di non averne bisogno, tuttavia -dopo una iniziale riluttanza- ha comunque prestato il consenso insieme alla affinchè potesse essere attivato in favore di entrambi i figli un percorso di CP_1
supporto psicologico.
Orbene, in ragione di quanto sopra ritiene questa Corte che sussistano allo stato i presupposti per confermare la limitazione della responsabilità genitoriale di cui si tratta a carico del padre, in ragione del pregiudizio che deriva ai minori dall'atteggiamento del predetto, tale da turbarne lo sviluppo sano, sereno ed equilibrato al quale hanno diritto.
Del resto, la Suprema Corte (cfr. Cass. Ord. n. 27553/2021 ) ha rilevato sull'argomento che, ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c., non occorre che la condotta del genitore abbia causato danno al figlio, poiché la norma mira ad evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria) del genitore, rilevando l'obiettiva attitudine di quest'ultima ad arrecare nocumento anche solo eventuale al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno.
Ciò posto è comunque evidente che solamente nel prosieguo del procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni, all'esito dei percorsi in atto, si potrà operare una compiuta valutazione della vicenda di cui si tratta ed eventualmente revocare il provvedimento in esame, laddove si accerti che la situazione è mutata.
Tanto rilevato ritiene pertanto questa Corte che l'ordinanza oggetto del presente reclamo non risulti essere stata il frutto di valutazioni evidentemente erronee, per cui deve essere confermata.
Nulla sulle spese stante la contumacia delle parti reclamate.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta il reclamo proposto da avente ad oggetto l'ordinanza emessa dal Parte_1
Tribunale per i Minorenni di Napoli in data 12.7.2024, che per l'effetto conferma;
- nulla sulle spese.
Napoli, c.c. del 14.2.2025
Il Presidente
(dott. Antonio Di Marco )