Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/05/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20670/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
CLAUDIA GHERI Giudie
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 20670/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. LOMBARDI CRISTINA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Armando Diaz n. 13/C
e
(c.f. ), con l'avv. LOMBARDI CRISTINA, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via Armando Diaz n. 13/C
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
In data 12.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) La figlia è affidata ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di Per_1 ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso l'abitazione della madre che si è trasferita dalla casa familiare in Nave, via Aperta n. 21. Le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo.
2)La casa familiare sita in Nave, loc. Torrazzo n. 1, di proprietà del signor resta assegnata al Pt_2 medesimo con gli arredi che la compongono;
3) Il signor potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e con le modalità di seguito indicate: Pt_2 terrà con sé la figlia, nelle settimane in cui la stessa non trascorrerà il fine settimana con la madre, per tre giorni feriali con pernotto, giorni che verranno stabiliti in relazione alla diversa turnazione lavorativa che
Nella settimana in cui la figlia trascorrerà con il padre il week-end, questi potrà vederla e tenerla con sé un giorno feriale con pernottamento. Le giornate presso il padre potranno essere modificate per esigenze scolastiche e ricreative di senza che ciò, tuttavia, determini una riduzione del tempo di permanenza Per_1 della minore presso il padre.
Resta ferma la disponibilità di ogni genitore a consentire la visita alla figlia quando è presso l'altro genitore, compatibilmente con le esigenze di ognuno e a rendersi disponibile nel caso di imprevisti.
Le vacanze estive, natalizie e pasquali verranno definite con accordo dei genitori, entro e non oltre il mese di marzo di ogni anno, sempre in relazione ai rispettivi impegni lavorativi, curando che la figlia trascorra con il padre almeno una settimana consecutiva durante l'estate e garantendo ad di trascorrere le vacanze Per_1 estive, le festività natalizie e pasquali con ognuno dei genitori nel corso dell'anno convenendo gli stessi che trascorrerà: Per_1 quanto alle vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi con il padre;
quanto alle vacanze natalizie 7 giorni consecutivi (a decorrere da Natale 2025) con ogni genitore che, ad anni alterni, passeranno il giorno di Natale con la figlia;
quanto, infine, alle vacanze pasquali 3 giorni consecutivi (a decorrere dalla Pasqua 2025) con ogni genitore che, ad anni alterni, trascorreranno il giorno di Pasqua con la figlia;
sin da ora si stabilisce che: il giorno di Natale 2024 lo trascorrerà con la madre quello di Pasqua Per_1
2025 con il padre.
4) il signor si obbliga a versare alla signora entro il giorno 18 di ogni mese, Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma di euro 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, come da protocollo d'intesa con il Tribunale di Brescia, di seguito indicate:
Spese per la salute a) Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) Trattamenti sanitari erogati o meno dal SSN, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) Tickets sanitari;
b) Spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) Cure termali e fisioterapiche;
III) Farmaci particolari.
Spese per l'istruzione a) Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) Gite scolastiche senza pernottamento;
IV) Trasporto pubblico;
b) Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) Tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) Corsi di specializzazione;
III) Gite scolastiche con pernottamento;
IV) Corsi di recupero e lezioni private;
V) Alloggio presso la sede universitaria;
c) Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) Tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo:
I) Spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) Centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo:
I) Attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) Corsi di lingua straniera;
III) Viaggi e vacanze.
***
Le spese dovranno essere:
a) Documentate;
b) Suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) Corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. Dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
5) Spese legali compensate.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 28.10.2024, e , Parte_1 Parte_2
premesso di essere genitori di nata il [...], domandavano la regolamentazione dei rapporti Per_1
personali ed economici concernenti la figlia in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio. formulando le conclusioni in epigrafe. All'udienza tenuta a trattazione scritta, il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Ritenuto accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale della figlia minorenne, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 15.5.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti