Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/06/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 234/2022
n. 234/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
2) Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
3) Avv. Eugenio Scagliusi - Giudice Ausiliario Estensore sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 12.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 234/2022 R.G., promossa da
(c.f.: ), rappresento e difeso dall'avv. Speranza Faenza Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
contro
(p.i.: ), in persona del legale rappresentate “pro tempore”, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Macrì;
(p.i.: ), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Conte;
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Macrì; Parte_2 C.F._2
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso a mezzo note di trattazione scritta in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 Novembre 2024, da intendersi qui riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 22.10.2018 proponeva giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce Parte_1
proponendo domanda risarcitoria per i danni subìti il giorno 05.07.2016 allorquando, mentre si trovava
Co presso i locali commerciali della in Matino per alcuni acquisti, Controparte_3
1
incorreva in una lastra di vetro subendo una ferita alla gamba sinistra per la quale gli furono applicati dei punti di sutura presso il Pronto Soccorso di Casarano. Dopo un mese, nell'ambito della visita di controllo,
gli venne diagnosticata una lesione del tendine di Achille, così rendendosi necessario il ricovero e la sottoposizione ad intervento chirurgico di revisione del tendine. Deduceva, pertanto, la responsabilità
custodiale della e della chiedendo Controparte_4 Controparte_1
condannarsi entrambi i due soggetti giuridici al pagamento di tutti i danni subiti, che complessivamente quantificava in €. 27.882,50; con vittoria per le spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio la rappresentando una diversa prospettazione dei fatti. Controparte_1
Esponeva come l'attore, esercente l'attività di materiali ferrosi, si fosse recato presso i locali commerciali per prelevarli e, prima ancora di ottenere l'autorizzazione, avesse cominciato a spostare quanto poteva essergli utile, così rendendosi responsabile dell'evento lamentato. Pertanto, deduceva la infondatezza della domanda risarcitoria ma, per scrupolo difensivo, chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione per essere manlevata per l'eventuale esito negativo del giudizio.
Si costituiva anche il convenuto , che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, Parte_2
come da documentazione che produceva. Concludeva per la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva con richiesta di estromissione dal giudizio;
in subordine, rigettare comunque la domanda formulata nei suoi confronti, con ulteriore condanna dell'attore per responsabilità aggravata,
oltre che al pagamento delle spese di lite.
Autorizzata la chiamata del terzo in causa e così integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la he contestava la genericità del fatto storico, come esposto in citazione, oltre Controparte_2
che la assoluta infondatezza della domanda, del tutto sfornita di prova. Concludeva, gradatamente, per la nullità del libello introduttivo, per il rigetto della domanda, per – in subordine – l'accertamento della concorsuale e prevalente responsabilità del danneggiato, per la riduzione della misura risarcitoria;
con salvezza per i limiti di polizza e vittoria per le spese di causa.
Il giudizio, così incardinato, veniva istruito a mezzo prove orale e consulenza tecnica medico – legale;
all'esito, precisate le conclusioni, veniva deciso.
Con sentenza n. 3397/2022 dell'11.02.2022 il Tribunale di Lecce, ritenuta non provato il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e che, piuttosto, la produzione del fatto fosse stata determinata dalla condotta del danneggiato, rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento di tutte le spese di lite.
2 r.g. 234/2022
Si è costituita nel presente grado di giudizio la al solo fine di eccepire la Controparte_1
improcedibilità dell'appello per essere stato iscritto a ruolo tardivamente.
Si è altresì costituita la anch'essa eccependo la tardività della iscrizione a Controparte_2
ruolo. Ha comunque opposto le avverse deduzioni segnalandone la infondatezza e, così, concludendo in via preliminare per la improcedibilità dell'appello e, in via subordinata, per il suo rigetto;
con salvezza per i limiti di polizza, come segnalato in primo grado.
All'udienza di comparizione del 16.09.2022 il difensore dichiarava l'intervenuto decesso di Parte_2
e, così, il giudizio veniva interrotto per poi essere riassunto nei confronti dei suoi eredi, , CP_5 [...]
, , rimasti tutti contumaci. CP_6 Per_1
All'udienza in trattazione scritta del 12.11.2024, previa precisazione delle conclusioni, la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte deve pronunziarsi preliminarmente sull'eccezione di improcedibilità per tardività della iscrizione a ruolo.
1.1. Dalla migliore consultazione del fascicolo telematico, la causa risulta iscritta a ruolo il 19.03.2022,
dunque nel termine di dieci giorni prescritti e, pertanto, l'eccezione è infondata e può giudicarsi l'appello nel merito.
2. Con un unico motivo di appello si deduce aver il Tribunale errato nella interpretazione delle risultanze istruttorie orali. L'evento dannoso si sarebbe verificato poiché gli infissi non erano collocati in appositi espositori, ma erano appoggiati al muro, come avrebbe riferito il teste , le cui Testimone_1
dichiarazioni il Tribunale non avrebbe considerato.
La responsabilità della società convenuta, pertanto, sarebbe riconducibile alla riferita posizione degli infissi appoggiati a terra senza alcun sostegno, elementi custoditi e potenzialmente lesivi. Sicché sussisterebbe prova del nesso causale tra la presenza degli infissi posizionati a terra e l'infortunio, essendo stata quella condizione del bene l'origine della caduta della lastra di vetro dell'infisso, unica causa del danno subito da
. Parte_1
2.1. A giudizio della Corte le deduzioni offerte e la lettura di tutte le deposizioni testimoniali, non consentono affatto di condividere l'assunto dell'attore – appellante.
Sarà appena il caso di segnalare come il teste , di cui l'appellante lamenta il mancato Testimone_1
apprezzamento, non appare attendibile. Il teste, nipote del danneggiato, dichiara di non aver mai visto lo
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zio andare alla ricerca di materiale ferroso da rivendere, né di sapere che tipo di attività svolgesse lo zio,
circostanze alquanto singolari in ragione della parentela, oltre che della riferita vicinanza abitativa, e comunque smentite da tutti gli altri testi , , ). Né Testimone_2 CP_5 ON
sarebbe ben chiaro se e perché il nipote abbia ritenuto di raggiungere lo zio al “mercatino”.
Nessun altro teste ha assistito direttamente all'evento, neanche la sua ex compagna ON
. E nessuno, tantomeno il danneggiato, ha mai precisato l'orario in cui sarebbe avvenuto
[...]
l'incidente, altro particolare alquanto singolare, rimanendo così l'evento molto vago e solo temporalmente collocato nelle prime ore del mattino dalla relazione di Pronto Soccorso.
Non da ultimo, proprio in tale relazione si legge, oltre che l'incidente si sarebbe verificato alle 09.30, che il
“…si feriva mentre spostava un infisso al mercatino dell'usato presso la zona industriale di Pt_1
Matino…”, dichiarazione evidentemente resa dallo stesso danneggiato e che vale a conferire rilievo ad una imprudente condotta dello stesso danneggiato.
2.2. Rispetto alle dichiarazioni complessivamente rese dai testimoni, la Corte, in condivisione con il giudizio operato dal Tribunale, deve confermare come quanto occorso sia imputabile alla distrazione del
Caraccio, che peraltro si trovava in un luogo inibito al pubblico.
2.3. Per quanto innanzi, l'appello è infondato, non sussistendo nella specie prova del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, emergendo – invece – la condotta del danneggiato tale da elidere detto rapporto.
2.3.1. Le deduzioni formulate nel motivo di appello inducono la Corte a rammentare come l'onere di detta prova gravi sul danneggiato, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima
(Cass., III, 13.05.2020, n. 8879 e 17.01.2020, n. 858; si venda anche si veda Cass., III, 18.06.2019, n. 16295.
Sull'onere si rimanda altresì a Cass., Sez. III, 08.09.2023, n. 26209, che a sua volta rinvia a Cass., S.U.,
30.06.2022, n. 20943).
2.3.2. Tuttavia, la Cassazione, “…sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha
stabilito, con le ordinanze 01.02.2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile
per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si
atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere
generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne
consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata
attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto
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alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento
imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto
comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che
lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass., VI, 03.11.2020, n. 24416).
Pertanto, anche nell'azione ex art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela: assume, dunque, rilievo il comportamento della vittima, da compararsi con quello di una persona di normale avvedutezza (si veda
Cass., VI, 03.02.2021, n. 2525)
2.3.3. Può, dunque, ritenersi ormai consolidato il principio secondo cui “In tema di responsabilità da cose
in custodia, il caso fortuito esimente la responsabilità del custode può essere integrato dalla stessa condotta
del danneggiato, quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o
«teatro» della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la
determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle
circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del
medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa
il nesso eziologico tra la cosa e l'evento, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca
un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi invece per l'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento.” (Cass., III,
23.12.2020, n. 29465).
2.3.4. Ed anche recentemente la Cassazione ha ribadito come il comportamento incauto del danneggiato possa configurare un'efficienza causale esclusiva, laddove “…per il grado di colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno…” così da escludere totalmente la responsabilità
del custode (Cass., III, 09.06.2025, n. 15355).
3. L'appello va pertanto, rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
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4.1. Sussistono, inoltre, a carico dell'appellante, i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Seconda Civile, pronunziando sull'appello proposto da
nei confronti della in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentate “pro tempore”, della n persona del legale rappresentante “pro Controparte_2
tempore”, degli eredi di , , avverso la sentenza Parte_2 CP_5 Controparte_6 Per_1
n. 397/2022 dell'11.02.2022 del Tribunale di Lecce,
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio di lite in favore di tutte le parti costituite, che per ognuna determina in €. 5.000,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge,
- sussistono in astratto i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 23 Giugno 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
(Eugenio Scagliusi) (Antonio Francesco Esposito)
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