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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3536/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Rossella Milone Consigliere Rel.
Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3536/2022 promossa in grado d'appello
DA
(P. IVA ) in persona del suo procuratore Parte_1 P.IVA_1
speciale Dott. ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Larga n. 9, Parte_2
presso lo studio dell'Avv. Paolo Guzzetti che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(P. IVA Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente P.IVA_2
pagina 1 di 21 domiciliata in San Martino Siccomario (PV), Via Aldo Moro n. 5, presso lo studio dell'Avv. Marco Campanella che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“In via principale: in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto, annullare
e/o comunque revocare e/o in ogni caso riformare la sentenza n. 9654/2022 resa dal
Tribunale di Milano – Sesta Sezione Civile, Giudice Dott.ssa IC UA, nella causa n. 48721/2018 R.G., pubblicata in data 9.12.2022 e per l'effetto della revoca/riforma/annullamento della sentenza appellata dall'odierna appellante:
(i) accogliere le seguenti conclusioni come già rassegnate in primo grado:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in composizione monocratica, contrariis rejectis, previe le necessarie e/o più opportune declaratorie di legge e del caso, per i motivi dedotti in causa, anche in via gradata tra loro, così giudicare:
In via preliminare, anche in via gradata tra loro:
- per quanto meglio esposto in narrativa accertare e dichiarare improponibili e/o inammissibili e/o improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto tutte le domande e/o eccezioni avversarie, anche e non solo per intervenuta prescrizione e/o decadenza e/o comunque compensazione, totale o comunque parziale nella misura accertata in causa, e, per l'effetto, adottare tutte le statuizioni del caso;
Nel merito ed in via principale: previe le necessarie e più opportune declaratorie di legge e del caso, rigettarsi comunque ogni domanda e/o eccezione proposta da parte attrice in relazione ai rapporti contestati in causa nei confronti della odierna convenuta, siccome inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile, in ogni caso infondata in fatto e in diritto anche per intervenuta prescrizione e/o decadenza e/o compensazione,
pagina 2 di 21 assolvendo la stessa convenuta da ogni pretesa avversaria o, comunque, accogliendo le sue difese ed eccezioni esposte.
Con vittoria di spese diritti ed onorari.
In relazione alle spese peritali per la consulenza tecnica d'ufficio svolta in corso di causa, sia per quanto riguarda la prima perizia, che sulla relazione tecnica integrativa, si conferma che la banca si è attenuta ai provvedimenti giudiziali e, fatta salva ogni ulteriore e più ampia riserva difensiva e di regresso, si chiede che, nel disporre in merito alle spese di CTU del dr. , si specifichi, anche a precisazione dei Persona_1
provvedimenti di liquidazione anteriormente emessi, che ai fini del calcolo del complessivo ammontare dovuto per le spese peritali secondo i tariffari vigenti, occorre tener conto anche delle somme via via liquidate a titolo di fondo spese.
In via istruttoria:
La banca conferma di aver provveduto, in sostituzione del CTU ed in conformità ai provvedimenti emessi all'udienza del 1.7.2021 e all'udienza del 19.1.2022, al deposito delle osservazioni alla CTU a firma del tecnico di parte dr. allegate Per_2
telematicamente in data 3.2.22, ed a cui si riporta integralmente.
Ribadisce ancora di aver già tempestivamente svolto, seppur solo per massimo zelo e senza inversione dell'onere probatorio, l'eccezione di prescrizione mediante due analitiche relazioni, corroborate dalla documentazione prodotta in atti e, senza rinuncia alle ulteriori eccezioni e difese di causa, sempre per scrupolo tuzioristico, come già dedotto in giudizio, si insiste affinché, nella determinazione del saldo dell'eventuale quantum debeatur:
- si mantengano ferme le annotazioni a debito, anche laddove fossero indebite, se successivamente pagate con rimesse anteriori al 7.02.2007 (data della domanda o precedente atto interruttivo) e di natura solutoria;
- si proceda alla qualificazione delle rimesse sulla base delle originarie annotazioni contabili della senza preventiva rettifica, procedendo al ricalcolo a partire dal CP_2
pagina 3 di 21 saldo di estratto conto della successivo al più recente addebito di competenze che CP_2
risulti pagato dalle rimesse solutorie come sopra individuate.
- Ai fini della verifica dell'esistenza di rimesse solutorie si tenga conto delle aperture di credito semplici la cui esistenza risulti da documenti contrattuali ovvero dalle annotazioni riportate negli estratti conto bancari.
- Non rilevano a tal fine eventuali aperture di credito per anticipi s.b.f. su crediti.
- Si considerino prescritte le competenze addebitate dalla prima del 7.02.2007 su CP_2
conto con saldo attivo;
- Laddove si accerti che il conto corrente evidenzi saldi attivi nel periodo anteriore al termine di prescrizione decennale, si assuma quale saldo iniziale del ricalcolo quello risultante dall'estratto conto bancario del primo giorno successivo a quello nel quale il saldo sia risultato per l'ultima volta attivo.
Per il resto si riporta a tutto quanto ulteriormente dedotto nelle proprie memorie istruttorie, nelle relazioni tecniche di parte già allegate, nei verbali di causa, opponendosi quindi, ulteriormente, alle istanze ed eccezioni avversarie per i motivi ivi già dedotti.
In via subordinata: in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto, annullare
e/o comunque revocare e/o in ogni caso riformare la sentenza n. 9654/2022 resa dal
Tribunale di Milano – Sesta Sezione Civile, Giudice Dott.ssa IC UA, nella causa n. 48721/2018 R.G., pubblicata in data 9.12.2022 e per l'effetto della revoca/riforma/annullamento della sentenza appellata dall'odierna appellante: disporre la rinnovazione della CTU contabile secondo i principi e criteri meglio dedotti in atti e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate nel presente atto e meglio dettagliate “in via principale” da intendersi qui integralmente ritrascritte anche se non espressamente reiterate;
In tutti i casi: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa per il doppio grado di giudizio.” pagina 4 di 21 Per Controparte_1
“1) RIGETTARE integralmente l'appello di in quanto infondato Controparte_3
in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto confermando il contenuto della sentenza n. 9654/2022 del 09/12/2022 del Tribunale di
Milano.
2) CONDANNARE la appellante alla rifusione integrale delle spese di questo CP_2
giudizio con distrazione a favore dello scrivente difensore in quanto antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione a comparire davanti al Tribunale di Milano, Controparte_1
(di seguito anche solo conveniva in giudizio
[...] CP_1 Parte_1
(di seguito anche solo ” o la “ ) al fine di sentirla condannare alla
[...] Pt_1 CP_2
restituzione di somme illegittimamente addebitate in relazione a due rapporti di conto corrente intercorsi fra le parti.
Secondo la società attrice, la avrebbe, infatti, applicato interessi ultralegali non CP_2
convenuti per iscritto e avrebbe addebitato commissioni di massimo scoperto e spese non concordate, oltre ad aver illegittimamente capitalizzato gli interessi debitori.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto di CP_2
ripetizione in relazione alle rimesse “ante decennio” affluite sui due conti e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande, sostenendo la legittimità delle condizioni applicate ai rapporti.
Previa istruzione della causa mediante consulenza tecnico contabile, la causa veniva decisa con la sentenza n. 9654/2022, pubblicata in data 9.12.2022, con la quale il
Tribunale accoglieva le domande della società correntista, condannando la a CP_2
corrispondere l'importo di euro 557.489,01 in relazione al conto n. 1000/5868 e di euro
102.244,88 in relazione al conto n. 0000/509199, oltre interessi dalla domanda al saldo. pagina 5 di 21 Per quanto ancora rileva, il Tribunale riteneva, in estrema sintesi, che la avesse CP_2
illegittimamente effettuato, in mancanza di valida pattuizione, addebiti a titolo di interessi ultralegali e anatocistici, di c.ms. e di spese e, previo rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla disponeva, pertanto, la restituzione degli importi CP_2
illegittimamente addebitati, calcolati con l'ausilio della ctu contabile.
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da sulla base di quattro Pt_1
motivi, che verranno meglio esposti nel prosieguo.
si è costituita ed ha richiesto il rigetto dell'appello. CP_1
La causa è stata, quindi, posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che la sentenza non è stata impugnata da nella parte Pt_1
in cui ha ritenuto che siano stati effettuati illegittimamente addebiti di interessi in misura ultralegale, mentre è stata appellata nella parte in cui ha disposto la condanna alla restituzione in relazione ad altri addebiti ritenuti illegittimi (interessi anatocistici, cms e spese).
Le ragioni di censura della sentenza sono state esposte come di seguito.
Con il primo motivo è stata lamentata la “mancata ottemperanza dell'onere della prova da parte della correntista che non ha versato in atti gli estratti di conto corrente, analitici e scalari, relativi all'intera durata del rapporto, dall'accensione alla sua estinzione”.
L'appellante ritiene la sentenza erronea per aver accolto la domanda della correntista in violazione delle regole di riparto dell'onere della prova, che imporrebbero a chi agisce di produrre l'intera serie degli estratti conto relativi al rapporto.
pagina 6 di 21 Nel caso di specie, invece, in relazione al contratto di conto corrente n. 64500-85 acceso nel febbraio 1975, mancherebbero integralmente tutti gli estratti di conto corrente analitici e scalari dal febbraio 1975 al gennaio 1988 e, per il periodo successivo, mancherebbero i seguenti estratti, come emerso anche dalla relazione di ctu, che avrebbe evidenziato quanto segue:
“- Non sono presenti gli estratti di conto analitici relativi all'anno 1989; sono presenti esclusivamente gli estratti conto scalari. (dal n. 200.052 al 200.061)
- Non sono presenti gli estratti di conto analitici relativi ai mesi gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre dell'anno 1995; sono presenti esclusivamente gli estratti conto analitici dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre e gli estratti conto scalari relativi a tutto l'anno 1995. (dal n. 200.271 al
200.278)
- Non sono presenti alcuni estratti conto analitici e scalari dell'anno 2012. Sono presenti documenti riferiti ad altro conto corrente (dal n. 200.815 al 200.838)
- Non sono presenti alcuni estratti conto analitici del primo trimestre 2002 ma sono presenti le liste movimenti (dal n. 201.199 al 201.203)
- Non è presente l'estratto conto analitico del mese di agosto 2003 ma è presente la lista movimenti (n. 201.222)” (v. relazione di ctu).
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Va, infatti, rilevato che, anche se i contratti sono stati stipulati in data antecedente a quella degli estratti conto prodotti, l'odierna appellata, come ha ricordato testualmente in comparsa conclusionale, “ha chiesto la ripetizione degli indebiti relativi al periodo coperto dagli estratti conto depositando la serie integrale degli estratti conto analitici o scalari dal 1° gennaio 1988 fino alla chiusura del conto per quanto concerne il conto corrente n. 64500-85 (poi n.1000/5868) e la serie integrale degli estratti conto analitici pagina 7 di 21 e scalari dal 1° gennaio 1991 fino alla chiusura del conto per quanto concerne il conto corrente n. 509/1 (poi n.0000/509199)”.
Nessuna domanda di ripetizione è stata, quindi, proposta in relazione al periodo iniziale, per il quale non sono stati depositati gli estratti conto, ma ciò non impedisce di procedere ad indagine per il periodo al quale si riferisce la domanda e per il quale la correntista ha prodotto documentazione idonea (v. Cass. 35979/22, secondo cui l'omissione del deposito degli estratti riferiti all'intera durata del rapporto non
“costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato”).
La documentazione prodotta per il periodo al quale si riferisce la domanda [periodo
1988/2018 per il conto aperto nel 1975 (n. 5868) e periodo 1991/2013 per il conto n.
509199], deve, poi, ritenersi idonea, posto che, per il conto corrente n. 509/1, poi divenuto conto corrente n. 509199, sono stati prodotti in giudizio tutti gli estratti conto analitici e gli estratti scalari relativi al periodo oggetto della domanda (doc. 3 allegato all'atto di citazione in I grado) e che, per il conto n. 5868, le parziali lacune sopra evidenziate non hanno impedito al ctu nominato in primo grado di procedere alla ricostruzione del saldo, pervenendo ad un risultato attendibile, mediante l'integrazione, per i brevi periodi per i quali mancavano gli estratti conto analitici, con i dati desunti dagli estratti conto scalari (v. pag. 4 relazione di ctu “….per i periodi dal 1.01.89 al
31.12.89, dal 1.01.95 al 31.12.95 e dal 01.01.12 al 29.02.12 e dal 01.10.12 al 31.12.12
“in assenza degli estratti conto analitici sono stati determinati giornalmente i singoli importi dare/avere quale differenza dei saldi valuta riportati negli estratti conto scalari”).
Non è, infatti, fondata in diritto, alla luce della più recente elaborazione della giurisprudenza di legittimità, la tesi della parte appellante, secondo cui l'onere della prova gravante sul correntista che agisca in ripetizione potrebbe essere assolto solo pagina 8 di 21 mediante la produzione della serie continua di tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (v. Cass. 20621/21 “Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di restituzione soltanto mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti desumersi "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze di altri mezzi di prova, che forniscano indicazioni certe e complete, anche con l'ausilio di una consulenza d'ufficio, da valutarsi con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità”).
Con il secondo motivo, l'appellante si duole della “asserita illegittima applicazione di interessi anatocistici”.
Il Tribunale ha, infatti, rideterminato il saldo dei conti espungendo, sulla base dei calcoli effettuati dal ctu, gli addebiti per interessi anatocistici per l'intera durata di entrambi i rapporti, non ritenendo idonea, per il periodo successivo alla Delibera CICR 9.2.2020 la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in mancanza di apposita pattuizione, e non ritenendo in ogni caso applicabile la capitalizzazione dal 1.1.2014.
L'appellante contesta la decisione, sia nella parte in cui ha ritenuto illegittimo l'anatocismo nel periodo successivo alla Delibera CICR, sia nella parte in cui ha ritenuto parimenti illegittima l'applicazione di interessi anatocistici nel periodo successivo al
1.1.2014.
Sotto il primo profilo, la appellante censura la decisione sia perché “la CP_2
capitalizzazione degli interessi (indistintamente sia creditori che debitori) è espressamente prevista e pattuita nella richiesta di adesione al Conto Business in data
22.9.09 n. 6450085 poi 1000/5868 (cfr. doc. 5 fascicolo convenuta primo grado) e nella richiesta di adesione al Conto Business in data 22.9.09 n. 509199 (cfr. doc. 11 fascicolo convenuta primo grado), sia perché la capitalizzazione sarebbe “dovuta a seguito pagina 9 di 21 dell'adeguamento alla Delibera CICR 9.2.2000 da parte della (cfr. docc. 3 e 4 CP_2
fascicolo convenuta primo grado)”.
Ritiene la Corte che il motivo sia parzialmente fondato, nella parte che riguarda l'anatocismo applicato nel periodo compreso fra il 30.06.2000 – data limite di adeguamento alla Delibera CICR del 9.02.2000 – ed il 31.12.2013.
Il periodo antecedente al 30.06.2000, anch'esso oggetto di dichiarazione di illegittimità dell'anatocismo per entrambi i conti, non è stato, invece, oggetto di censura da parte dell'appellante e, pertanto, la statuizione del giudice di primo grado sul punto è passata in giudicato.
Con riguardo al periodo compreso fra il 30.06.2000 ed il 31.12.2013 si osserva quanto segue.
In tale periodo trovava applicazione la seguente disciplina:
“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori" (art. 120 co. 2 d. lgs. 385/93 – TUB, nella formulazione vigente dal
19.10.1999 al 31.12.2013).
In attuazione di tale previsione, la Delibera CICR 9.2.2000 aveva statuito che
“Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori” (art. 2 co. 2).
Il limite posto dalla normativa riguardava, pertanto, la periodicità che doveva essere la stessa nel conteggio degli interessi debitori e creditori: la ratio della norma era (ed è) quella di evitare che il contraente più debole (il correntista) riceva un trattamento deteriore quando vengono conteggiati gli interessi a suo credito sulle somme giacenti sul pagina 10 di 21 conto rispetto al trattamento che viene riservato alla quando sono conteggiati gli CP_2
interessi a debito del correntista.
La più frequente periodicità di liquidazione degli interessi a debito rispetto a quella prevista per gli interessi a credito (praticata prima dell'introduzione della norma, quando normalmente gli interessi a debito venivano liquidati trimestralmente e quelli a credito annualmente) generava, infatti, un aggravio per il correntista.
L'art. 7 della Delibera, in via transitoria, aveva poi stabilito che:
“1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1luglio.
2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000”.
In punto di fatto è pacifico e comunque documentato che, nel caso di specie, la CP_2
abbia provveduto all'adeguamento prescritto dalla norma suddetta (docc. 3, 4 e 5 fasc. I grado parte convenuta).
In punto di diritto ritiene questa Corte, pur consapevole della diversa interpretazione offerta dalla S.C. e seguita dal Tribunale con la sentenza appellata, che, essendo il peggioramento previsto dalla Delibera espressamente riferito alle condizioni precedentemente applicate, non possa effettuarsi un confronto astratto fra le condizioni che deriverebbero dalla mancata applicazione di una clausola nulla e la nuova disciplina, dovendosi invece confrontare la nuova disciplina negoziale con quella applicata in precedenza, che, per le ragioni suesposte, era certamente deteriore per il correntista;
pagina 11 di 21 diversamente opinando la previsione normativa non avrebbe alcun significato né sarebbe utile alcun confronto poiché la nuova normativa sarebbe sempre e comunque peggiorativa.
Le disposizioni dell'art. 7, cpv. 2 e 3, della delibera C.I.C.R.
9.2.2000 non indicano, infatti, genericamente il “peggioramento delle condizioni contrattuali”, bensì il
“peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”, rendendo così evidente – ad avviso di questa Corte – che la comparazione deve essere effettuata tra le condizioni
“applicate” in precedenza (ancorché ritenute illegittime) e quelle di “nuova applicazione”.
Si può, sul punto, richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la motivazione di una precedente sentenza con la quale questa Corte ha deciso di “… non aderire alla ricostruzione offerta dalla Cassazione e sulla cui scorta il raffronto (al fine di valutare
l'eventuale peggioramento di un siffatto adeguamento rispetto al passato) dovrebbe essere effettuato (Cass. 26769/19 e 26779/19, rel. tra la totale assenza di Per_3
anatocismo debitorio (siccome previsto da una clausola nulla e come tale inefficace inter partes) e l'introduzione dell'anatocismo trimestrale (sia pure con condizioni di reciprocità) ovvero neppure potrebbe essere in assoluto compiuto (Cass. 9140/20, che, lungi dal dare continuità alle precedenti due pronunce, come pure affermato in parte motiva, se ne discosta nella valutazione del detto specifico aspetto), con la conseguente necessità di una massiva rinnovazione, riscritturazione e sottoscrizione delle nuove pattuizioni contrattuali. Una lettura di tal fatta comporterebbe – quale ontologica conseguenza – quella della sostanziale abrogazione della norma (già dichiarata pienamente legittima dalla Corte Costituzionale) sia quanto alla ratio dell'istituto (cioè consentire l'adeguamento massivo di un numero indeterminato di rapporti, senza necessità di procedere alla rinnovata contrattazione individuale), sia quanto alla lettera della disposizione (che fa riferimento alle condizioni applicate – cioè a quelle concretamente in uso tra le parti – e non già a quelle che avrebbero trovato pagina 12 di 21 applicazione in ipotesi di dichiarazione giudiziale di nullità). Il raffronto richiesto dall'art. 7, infatti, non può che avere luogo tra elementi omogenei (cioè tra le pattuizioni precedenti, che prevedevano l'anatocismo con una differente periodicità degli interessi attivi e di quelli passivi, e le pattuizioni successive, che prevedevano, invece, l'anatocismo con analoga periodicità), non potendo attribuirsi rilevanza alcuna alla pregressa situazione patologica (la nullità della clausola sull'anatocismo), già sanata dalla previsione di cui all'art. 2 della delibera citata” (Corte d'Appello Milano
n. 638/22).
A tali argomenti può aggiungersi il rilievo che la ritenuta validità della clausola anatocistica risultante dall'adeguamento si pone in linea anche con gli istituti del diritto civile (cfr artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c.), che, nel caso di nullità di singole clausole, prevedono la sostituzione di diritto della clausola nulla con quella conforme alla norma imperativa (quale certamente è quella introdotta dal combinato disposto degli artt. 2 e 7 della Delibera CICR più volte citata).
L'altra doglianza dell'appellante contenuta nel secondo motivo, relativa alla ritenuta illegittima applicazione dell'anatocismo a far data dal 1.1.2014, risulta, invece, infondata.
Ritiene, infatti, la Corte che sia corretta la decisione sul punto del giudice di primo grado, fondata sull'assunto che la Legge di stabilità 2014 ha modificato la disciplina dell'anatocismo bancario, sancendone il divieto con norma avente efficacia immediata.
L'art. 1 co. 629 della legge 27.12.2013 n. 147 (in vigore dal 1.1.2014) ha, infatti, così disposto:
“All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il CICR stabilisce modalità' e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività' bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia pagina 13 di 21 assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
Nella relazione alla proposta di legge n. 1661 presentata il 4 ottobre 2013 alla Camera dei Deputati si legge che la proposta di modifica normativa dell'art. 120 TUB “intende stabilire l'illegittimità della prassi bancaria in forza della quale vengono applicati sul saldo debitore, generalmente a cadenza trimestrale, i cosiddetti <> (o interessi sugli interessi)” .
Ritiene, pertanto, la Corte che sia corretta l'interpretazione della norma di cui alla lettera b) del co. 2 dell'art. 120 cit. nel senso di un divieto assoluto di calcolo di interessi sugli interessi, finalizzato ad escludere una prassi bancaria orientata all'applicazione di
“interessi composti” sul saldo debitore.
Risulta altresì corretta l'interpretazione della norma come immediatamente precettiva.
L'interpretazione suggerita dalla parte appellante, che vorrebbe subordinare l'efficacia della norma all'intervento attuativo demandato al CICR, si pone in contrasto con il sistema di gerarchia delle fonti, assegnando prevalenza ad una disposizione di carattere regolamentare, il cui compito è quello di determinare le modalità di attuazione, non invece di dare contenuto ad una norma precettiva, come vorrebbe la difesa della parte appellante, che ritiene necessaria la delibera attuativa anche per superare le ambiguità e contraddizioni del dato testuale.
L'eventuale equivocità del dato testuale della norma primaria deve, invece, trovare soluzione attraverso il canone ermeneutico dell'intenzione del legislatore di cui all'art. 12 prel. e in tal senso risulta rilevante la suddetta indicazione proveniente dai lavori preparatori.
Né può valere in contrario il riferimento all'art. 161 co. 5 del TUB, ai sensi del quale “le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite pagina 14 di 21 continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”.
La norma transitoria di cui all'art. 161 co. 5 TUB si colloca all'interno del TUB a chiusura dei commi precedenti, nei quali sono state indicate le numerose norme abrogate con l'entrata in vigore della nuova normativa: la norma si riferisce, pertanto, solo alle disposizioni attuative di tali norme abrogate e non può essere estesa a norme abrogate o modificate con disposizioni successive.
L'entrata in vigore dell'art. 120 c. 2 del TUB, come modificato dalla l. 147/2013, non è stata accompagnata da alcuna norma transitoria, a conferma dell'immediata entrata in vigore della disposizione, senza necessità di subordinarne l'efficacia all'emanazione di regolamenti ammnistrativi, né di prevedere un'ultrattività di norme amministrative contrastanti, fino all'emanazione di nuovi regolamenti.
La pronuncia del Tribunale, che ha ritenuto che il divieto di anatocismo previsto dalla norma di cui all'art. 120 c.2 TUB nella versione vigente dal 1.1.2014 fosse effettivo anche in assenza di apposita delibera CICR attuativa della nuova formulazione della norma in questione, risulta, quindi, corretta.
La sentenza appellata, pertanto, alla luce della parziale fondatezza del motivo (nella parte riguardante l'anatocismo dal 1.7.2000 al 31.12.2013), deve essere parzialmente riformata, essendo legittimo l'anatocismo applicato dal 1.7.2000 al 31.12.2013.
L'importo a credito della correntista deve, pertanto, essere determinato, secondo quanto calcolato nella prima versione della consulenza tecnica (prima dell'integrazione richiesta dal g.i. in data 1.7.2021), nella minor somma di euro 449.211,93 per il c/c n. 64500-85
(58668) e nella minor somma di euro 38.225,51 per il conto corrente n. 0000/509199 (v. pag. 14 relazione di ctu).
pagina 15 di 21 Il suddetto accertamento contabile già svolto in primo grado consente, quindi, di pervenire alla decisione del presente appello senza dover far luogo al rinnovo della consulenza tecnica richiesto dalla parte appellante.
Con il terzo motivo l'appellante si duole della “asserita illegittima applicazione di
c.m.s., commissioni e spese”.
Il Tribunale ha ritenuto illegittimi gli addebiti per cms e altre spese, ritenendo che “la banca convenuta, sulla quale incombeva il relativo onere, non provava ove fossero state pattuite facendo, sul punto, un rinvio del tutto generico alla documentazione contrattuale depositata”.
L'appellante richiama sul punto la comparsa di risposta del primo grado nella quale avrebbe, invece, fatto richiamo ai documenti contenenti la clausola.
I documenti richiamati nei quali sarebbero state pattuite commissioni e spese sono i documenti 5, 8, 9, 9.1
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Oltre a rilevare che il consulente di parte della nel corso delle operazioni peritali CP_2
non ha svolto alcun rilievo alla ricostruzione del ctu in punto c.m.s. da espungere, va, infatti, osservato che i documenti richiamati dall'appellante non consentono di ritenere provata la valida pattuizione della commissione di massimo scoperto e delle spese, delle quali, quindi, correttamente il primo giudice ha disposto l'espunzione ai fini della ricostruzione del saldo.
Nel documento 5, sottoscritto il 22.9.2009, è riportata, infatti, soltanto la generica indicazione di “importo massimo CSC trimestrale 100,00 euro” che non consente di giustificare le commissioni di massimo scoperto nel tempo addebitate, quali risultanti dai documenti prodotti. pagina 16 di 21 Nel documento 8 e nel documento 9 sono, invece, indicate la commissione disponibilità fondi (0,5000%) e la commissione di istruttoria veloce per ciascuno sconfinamento (10 euro), ma il ctu prima e il Tribunale poi, aderendo alle conclusioni della ctu, come fa rilevare anche la parte appellata, hanno espunto dai conteggi solo la cms e non anche le altre commissioni, pattuite in conformità alle previsioni normative.
Con il quarto motivo, rubricato “intervenuta prescrizione delle rimesse solutorie”,
l'appellante contesta la ricostruzione seguita dal primo giudice (che ha distinto rimesse solutorie e ripristinatorie), eccependo che la correntista avrebbe provato l'affidamento solo per periodi limitati mentre la ctu, seguita dal Tribunale, avrebbe considerato i conti affidati per l'intero periodo di vigenza dei contratti;
con tale motivo l'appellante contesta altresì la ricostruzione del ctu, seguita dal Tribunale, effettuata sulla base del saldo c.d. rettificato in luogo del saldo c.d. banca.
Ritiene la Corte che anche tale motivo sia infondato.
La natura affidata dei conti intercorsi fra le parti non è stata contestata nel giudizio di primo grado, nel quale la stessa aveva prodotto dei prospetti (v. docc. 1 e 1A), CP_2
contenenti l'indicazione dei fidi concessi e dei relativi limiti e che erano stati utilizzati, senza contestazioni, nel corso della CTU.
In ogni caso si può osservare che entrambi i contratti di conto corrente risultano stipulati in data antecedente all'introduzione dell'obbligo di forma scritta per i contratti bancari e, pertanto, l'esistenza degli affidamenti, rilevanti ai fini della distinzione fra rimesse solutorie e ripristinatorie, può essere desunta da elementi indiziari, quali quelli risultanti dai documenti prodotti ed evidenziati nella relazione di ctu.
La prova degli affidamenti desunta da elementi indiziari risulta, peraltro, coerente con il principio in base al quale l'eventuale nullità per difetto di forma scritta di un contratto bancario non può essere dichiarata ove non sia il correntista ad invocarla (v. Cass.
2338/24). pagina 17 di 21 In concreto costituiscono indizi idonei a provare l'esistenza di affidamenti anche nei periodi per i quali non risulta prodotto un contratto scritto il tasso per apertura di credito applicato dalla in sede di liquidazione degli interessi, risultante dagli estratti CP_2
conto, nonché la presenza di doppi tassi per i medesimi giorni valuta anche nei periodi nei quali non risulta formalmente vigente un contratto di affidamento (v. pagg. 5 e 9 relazione di ctu).
Risulta, infine, infondata, ad avviso della Corte, anche la doglianza relativa alla ricostruzione del saldo c.d. rettificato.
Il Tribunale ha, infatti, correttamente applicato il principio (enunciato dalla S.C. in relazione alla nullità delle clausole anatocistiche, ma avente portata generale), che questa Corte condivide, in base al quale “In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio” (Cass. 9141/20 e succ. conf.).
L'appello, quindi, deve essere parzialmente accolto, con la parziale riforma, nei sensi di cui al dispositivo, della sentenza appellata.
L'accoglimento parziale dell'appello impone la regolazione delle spese di lite per entrambi i gradi secondo l'esito complessivo (v. Cass. 14916/20 “Il potere del giudice
d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in
pagina 18 di 21 parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo”).
L'accoglimento parziale della domanda della correntista (alla quale viene riconosciuta la somma di euro 449.211,93, a fronte della somma domandata in primo grado pari ad euro
527.730,45 per il primo rapporto di conto corrente, nonchè la somma di euro 38.225,51
a fronte della somma domandata in primo grado pari ad euro 101.781,62 per il secondo rapporto di conto corrente) giustifica la parziale compensazione, nella misura di 1/5 delle spese di lite per entrambi i gradi, con la condanna della al pagamento dei CP_2
residui 4/5, come liquidati in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione da euro
520.001,00 ad euro 1.000.000,00.
La parte appellata, richiamando giurisprudenza a conforto, richiede che le spese di lite vengano liquidate anche per la fase di trattazione/istruttoria, sebbene nel presente grado la causa alla prima udienza sia stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, senza lo svolgimento di attività istruttoria propriamente detta, come la stessa parte appellata riconosce.
Ritiene, tuttavia, la Corte, pur consapevole della sussistenza di pronunce di legittimità di segno contrario, che sia condivisibile l'orientamento espresso da Cass. 10206/21 secondo cui “In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del
2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia pagina 19 di 21 esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali”.
Tale principio trova, peraltro, rispondenza nel Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 contenente il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge
31 dicembre 2012, n. 247” che, all'art. 4 comma 5 lett. c, stabilisce che la fase istruttoria
“rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie parzialmente l'appello proposto da e, in parziale Controparte_4
riforma del capo 1) della sentenza n. 9654/22 del Tribunale di Milano, condanna
[...]
al pagamento di euro 449.211,93 in relazione al conto n.1000/5868 e di Controparte_4
euro 38.225,51 in relazione al conto n.0000/509199, fermo il resto;
2. compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/5 e condanna al pagamento dei residui 4/5, così liquidati: Controparte_4
-per il primo grado euro 23.354.40 per compensi ed euro 1.370,00 per rimborso spese
-per il secondo grado euro 14.808,80 per compensi, oltre, per entrambi i gradi, rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv. Marco Campanella, antistatario;
3. conferma la disposizione relativa alle spese di ctu già liquidate a carico di
[...]
CP_4
Così deciso in Milano il 19.6.2024
pagina 20 di 21 Il Consigliere est.
Rossella Milone
Il Presidente
Domenico Bonaretti
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Rossella Milone Consigliere Rel.
Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3536/2022 promossa in grado d'appello
DA
(P. IVA ) in persona del suo procuratore Parte_1 P.IVA_1
speciale Dott. ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Larga n. 9, Parte_2
presso lo studio dell'Avv. Paolo Guzzetti che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(P. IVA Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente P.IVA_2
pagina 1 di 21 domiciliata in San Martino Siccomario (PV), Via Aldo Moro n. 5, presso lo studio dell'Avv. Marco Campanella che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“In via principale: in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto, annullare
e/o comunque revocare e/o in ogni caso riformare la sentenza n. 9654/2022 resa dal
Tribunale di Milano – Sesta Sezione Civile, Giudice Dott.ssa IC UA, nella causa n. 48721/2018 R.G., pubblicata in data 9.12.2022 e per l'effetto della revoca/riforma/annullamento della sentenza appellata dall'odierna appellante:
(i) accogliere le seguenti conclusioni come già rassegnate in primo grado:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in composizione monocratica, contrariis rejectis, previe le necessarie e/o più opportune declaratorie di legge e del caso, per i motivi dedotti in causa, anche in via gradata tra loro, così giudicare:
In via preliminare, anche in via gradata tra loro:
- per quanto meglio esposto in narrativa accertare e dichiarare improponibili e/o inammissibili e/o improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto tutte le domande e/o eccezioni avversarie, anche e non solo per intervenuta prescrizione e/o decadenza e/o comunque compensazione, totale o comunque parziale nella misura accertata in causa, e, per l'effetto, adottare tutte le statuizioni del caso;
Nel merito ed in via principale: previe le necessarie e più opportune declaratorie di legge e del caso, rigettarsi comunque ogni domanda e/o eccezione proposta da parte attrice in relazione ai rapporti contestati in causa nei confronti della odierna convenuta, siccome inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile, in ogni caso infondata in fatto e in diritto anche per intervenuta prescrizione e/o decadenza e/o compensazione,
pagina 2 di 21 assolvendo la stessa convenuta da ogni pretesa avversaria o, comunque, accogliendo le sue difese ed eccezioni esposte.
Con vittoria di spese diritti ed onorari.
In relazione alle spese peritali per la consulenza tecnica d'ufficio svolta in corso di causa, sia per quanto riguarda la prima perizia, che sulla relazione tecnica integrativa, si conferma che la banca si è attenuta ai provvedimenti giudiziali e, fatta salva ogni ulteriore e più ampia riserva difensiva e di regresso, si chiede che, nel disporre in merito alle spese di CTU del dr. , si specifichi, anche a precisazione dei Persona_1
provvedimenti di liquidazione anteriormente emessi, che ai fini del calcolo del complessivo ammontare dovuto per le spese peritali secondo i tariffari vigenti, occorre tener conto anche delle somme via via liquidate a titolo di fondo spese.
In via istruttoria:
La banca conferma di aver provveduto, in sostituzione del CTU ed in conformità ai provvedimenti emessi all'udienza del 1.7.2021 e all'udienza del 19.1.2022, al deposito delle osservazioni alla CTU a firma del tecnico di parte dr. allegate Per_2
telematicamente in data 3.2.22, ed a cui si riporta integralmente.
Ribadisce ancora di aver già tempestivamente svolto, seppur solo per massimo zelo e senza inversione dell'onere probatorio, l'eccezione di prescrizione mediante due analitiche relazioni, corroborate dalla documentazione prodotta in atti e, senza rinuncia alle ulteriori eccezioni e difese di causa, sempre per scrupolo tuzioristico, come già dedotto in giudizio, si insiste affinché, nella determinazione del saldo dell'eventuale quantum debeatur:
- si mantengano ferme le annotazioni a debito, anche laddove fossero indebite, se successivamente pagate con rimesse anteriori al 7.02.2007 (data della domanda o precedente atto interruttivo) e di natura solutoria;
- si proceda alla qualificazione delle rimesse sulla base delle originarie annotazioni contabili della senza preventiva rettifica, procedendo al ricalcolo a partire dal CP_2
pagina 3 di 21 saldo di estratto conto della successivo al più recente addebito di competenze che CP_2
risulti pagato dalle rimesse solutorie come sopra individuate.
- Ai fini della verifica dell'esistenza di rimesse solutorie si tenga conto delle aperture di credito semplici la cui esistenza risulti da documenti contrattuali ovvero dalle annotazioni riportate negli estratti conto bancari.
- Non rilevano a tal fine eventuali aperture di credito per anticipi s.b.f. su crediti.
- Si considerino prescritte le competenze addebitate dalla prima del 7.02.2007 su CP_2
conto con saldo attivo;
- Laddove si accerti che il conto corrente evidenzi saldi attivi nel periodo anteriore al termine di prescrizione decennale, si assuma quale saldo iniziale del ricalcolo quello risultante dall'estratto conto bancario del primo giorno successivo a quello nel quale il saldo sia risultato per l'ultima volta attivo.
Per il resto si riporta a tutto quanto ulteriormente dedotto nelle proprie memorie istruttorie, nelle relazioni tecniche di parte già allegate, nei verbali di causa, opponendosi quindi, ulteriormente, alle istanze ed eccezioni avversarie per i motivi ivi già dedotti.
In via subordinata: in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto, annullare
e/o comunque revocare e/o in ogni caso riformare la sentenza n. 9654/2022 resa dal
Tribunale di Milano – Sesta Sezione Civile, Giudice Dott.ssa IC UA, nella causa n. 48721/2018 R.G., pubblicata in data 9.12.2022 e per l'effetto della revoca/riforma/annullamento della sentenza appellata dall'odierna appellante: disporre la rinnovazione della CTU contabile secondo i principi e criteri meglio dedotti in atti e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate nel presente atto e meglio dettagliate “in via principale” da intendersi qui integralmente ritrascritte anche se non espressamente reiterate;
In tutti i casi: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa per il doppio grado di giudizio.” pagina 4 di 21 Per Controparte_1
“1) RIGETTARE integralmente l'appello di in quanto infondato Controparte_3
in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto confermando il contenuto della sentenza n. 9654/2022 del 09/12/2022 del Tribunale di
Milano.
2) CONDANNARE la appellante alla rifusione integrale delle spese di questo CP_2
giudizio con distrazione a favore dello scrivente difensore in quanto antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione a comparire davanti al Tribunale di Milano, Controparte_1
(di seguito anche solo conveniva in giudizio
[...] CP_1 Parte_1
(di seguito anche solo ” o la “ ) al fine di sentirla condannare alla
[...] Pt_1 CP_2
restituzione di somme illegittimamente addebitate in relazione a due rapporti di conto corrente intercorsi fra le parti.
Secondo la società attrice, la avrebbe, infatti, applicato interessi ultralegali non CP_2
convenuti per iscritto e avrebbe addebitato commissioni di massimo scoperto e spese non concordate, oltre ad aver illegittimamente capitalizzato gli interessi debitori.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto di CP_2
ripetizione in relazione alle rimesse “ante decennio” affluite sui due conti e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande, sostenendo la legittimità delle condizioni applicate ai rapporti.
Previa istruzione della causa mediante consulenza tecnico contabile, la causa veniva decisa con la sentenza n. 9654/2022, pubblicata in data 9.12.2022, con la quale il
Tribunale accoglieva le domande della società correntista, condannando la a CP_2
corrispondere l'importo di euro 557.489,01 in relazione al conto n. 1000/5868 e di euro
102.244,88 in relazione al conto n. 0000/509199, oltre interessi dalla domanda al saldo. pagina 5 di 21 Per quanto ancora rileva, il Tribunale riteneva, in estrema sintesi, che la avesse CP_2
illegittimamente effettuato, in mancanza di valida pattuizione, addebiti a titolo di interessi ultralegali e anatocistici, di c.ms. e di spese e, previo rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla disponeva, pertanto, la restituzione degli importi CP_2
illegittimamente addebitati, calcolati con l'ausilio della ctu contabile.
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da sulla base di quattro Pt_1
motivi, che verranno meglio esposti nel prosieguo.
si è costituita ed ha richiesto il rigetto dell'appello. CP_1
La causa è stata, quindi, posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che la sentenza non è stata impugnata da nella parte Pt_1
in cui ha ritenuto che siano stati effettuati illegittimamente addebiti di interessi in misura ultralegale, mentre è stata appellata nella parte in cui ha disposto la condanna alla restituzione in relazione ad altri addebiti ritenuti illegittimi (interessi anatocistici, cms e spese).
Le ragioni di censura della sentenza sono state esposte come di seguito.
Con il primo motivo è stata lamentata la “mancata ottemperanza dell'onere della prova da parte della correntista che non ha versato in atti gli estratti di conto corrente, analitici e scalari, relativi all'intera durata del rapporto, dall'accensione alla sua estinzione”.
L'appellante ritiene la sentenza erronea per aver accolto la domanda della correntista in violazione delle regole di riparto dell'onere della prova, che imporrebbero a chi agisce di produrre l'intera serie degli estratti conto relativi al rapporto.
pagina 6 di 21 Nel caso di specie, invece, in relazione al contratto di conto corrente n. 64500-85 acceso nel febbraio 1975, mancherebbero integralmente tutti gli estratti di conto corrente analitici e scalari dal febbraio 1975 al gennaio 1988 e, per il periodo successivo, mancherebbero i seguenti estratti, come emerso anche dalla relazione di ctu, che avrebbe evidenziato quanto segue:
“- Non sono presenti gli estratti di conto analitici relativi all'anno 1989; sono presenti esclusivamente gli estratti conto scalari. (dal n. 200.052 al 200.061)
- Non sono presenti gli estratti di conto analitici relativi ai mesi gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre dell'anno 1995; sono presenti esclusivamente gli estratti conto analitici dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre e gli estratti conto scalari relativi a tutto l'anno 1995. (dal n. 200.271 al
200.278)
- Non sono presenti alcuni estratti conto analitici e scalari dell'anno 2012. Sono presenti documenti riferiti ad altro conto corrente (dal n. 200.815 al 200.838)
- Non sono presenti alcuni estratti conto analitici del primo trimestre 2002 ma sono presenti le liste movimenti (dal n. 201.199 al 201.203)
- Non è presente l'estratto conto analitico del mese di agosto 2003 ma è presente la lista movimenti (n. 201.222)” (v. relazione di ctu).
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Va, infatti, rilevato che, anche se i contratti sono stati stipulati in data antecedente a quella degli estratti conto prodotti, l'odierna appellata, come ha ricordato testualmente in comparsa conclusionale, “ha chiesto la ripetizione degli indebiti relativi al periodo coperto dagli estratti conto depositando la serie integrale degli estratti conto analitici o scalari dal 1° gennaio 1988 fino alla chiusura del conto per quanto concerne il conto corrente n. 64500-85 (poi n.1000/5868) e la serie integrale degli estratti conto analitici pagina 7 di 21 e scalari dal 1° gennaio 1991 fino alla chiusura del conto per quanto concerne il conto corrente n. 509/1 (poi n.0000/509199)”.
Nessuna domanda di ripetizione è stata, quindi, proposta in relazione al periodo iniziale, per il quale non sono stati depositati gli estratti conto, ma ciò non impedisce di procedere ad indagine per il periodo al quale si riferisce la domanda e per il quale la correntista ha prodotto documentazione idonea (v. Cass. 35979/22, secondo cui l'omissione del deposito degli estratti riferiti all'intera durata del rapporto non
“costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato”).
La documentazione prodotta per il periodo al quale si riferisce la domanda [periodo
1988/2018 per il conto aperto nel 1975 (n. 5868) e periodo 1991/2013 per il conto n.
509199], deve, poi, ritenersi idonea, posto che, per il conto corrente n. 509/1, poi divenuto conto corrente n. 509199, sono stati prodotti in giudizio tutti gli estratti conto analitici e gli estratti scalari relativi al periodo oggetto della domanda (doc. 3 allegato all'atto di citazione in I grado) e che, per il conto n. 5868, le parziali lacune sopra evidenziate non hanno impedito al ctu nominato in primo grado di procedere alla ricostruzione del saldo, pervenendo ad un risultato attendibile, mediante l'integrazione, per i brevi periodi per i quali mancavano gli estratti conto analitici, con i dati desunti dagli estratti conto scalari (v. pag. 4 relazione di ctu “….per i periodi dal 1.01.89 al
31.12.89, dal 1.01.95 al 31.12.95 e dal 01.01.12 al 29.02.12 e dal 01.10.12 al 31.12.12
“in assenza degli estratti conto analitici sono stati determinati giornalmente i singoli importi dare/avere quale differenza dei saldi valuta riportati negli estratti conto scalari”).
Non è, infatti, fondata in diritto, alla luce della più recente elaborazione della giurisprudenza di legittimità, la tesi della parte appellante, secondo cui l'onere della prova gravante sul correntista che agisca in ripetizione potrebbe essere assolto solo pagina 8 di 21 mediante la produzione della serie continua di tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (v. Cass. 20621/21 “Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di restituzione soltanto mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti desumersi "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze di altri mezzi di prova, che forniscano indicazioni certe e complete, anche con l'ausilio di una consulenza d'ufficio, da valutarsi con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità”).
Con il secondo motivo, l'appellante si duole della “asserita illegittima applicazione di interessi anatocistici”.
Il Tribunale ha, infatti, rideterminato il saldo dei conti espungendo, sulla base dei calcoli effettuati dal ctu, gli addebiti per interessi anatocistici per l'intera durata di entrambi i rapporti, non ritenendo idonea, per il periodo successivo alla Delibera CICR 9.2.2020 la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in mancanza di apposita pattuizione, e non ritenendo in ogni caso applicabile la capitalizzazione dal 1.1.2014.
L'appellante contesta la decisione, sia nella parte in cui ha ritenuto illegittimo l'anatocismo nel periodo successivo alla Delibera CICR, sia nella parte in cui ha ritenuto parimenti illegittima l'applicazione di interessi anatocistici nel periodo successivo al
1.1.2014.
Sotto il primo profilo, la appellante censura la decisione sia perché “la CP_2
capitalizzazione degli interessi (indistintamente sia creditori che debitori) è espressamente prevista e pattuita nella richiesta di adesione al Conto Business in data
22.9.09 n. 6450085 poi 1000/5868 (cfr. doc. 5 fascicolo convenuta primo grado) e nella richiesta di adesione al Conto Business in data 22.9.09 n. 509199 (cfr. doc. 11 fascicolo convenuta primo grado), sia perché la capitalizzazione sarebbe “dovuta a seguito pagina 9 di 21 dell'adeguamento alla Delibera CICR 9.2.2000 da parte della (cfr. docc. 3 e 4 CP_2
fascicolo convenuta primo grado)”.
Ritiene la Corte che il motivo sia parzialmente fondato, nella parte che riguarda l'anatocismo applicato nel periodo compreso fra il 30.06.2000 – data limite di adeguamento alla Delibera CICR del 9.02.2000 – ed il 31.12.2013.
Il periodo antecedente al 30.06.2000, anch'esso oggetto di dichiarazione di illegittimità dell'anatocismo per entrambi i conti, non è stato, invece, oggetto di censura da parte dell'appellante e, pertanto, la statuizione del giudice di primo grado sul punto è passata in giudicato.
Con riguardo al periodo compreso fra il 30.06.2000 ed il 31.12.2013 si osserva quanto segue.
In tale periodo trovava applicazione la seguente disciplina:
“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori" (art. 120 co. 2 d. lgs. 385/93 – TUB, nella formulazione vigente dal
19.10.1999 al 31.12.2013).
In attuazione di tale previsione, la Delibera CICR 9.2.2000 aveva statuito che
“Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori” (art. 2 co. 2).
Il limite posto dalla normativa riguardava, pertanto, la periodicità che doveva essere la stessa nel conteggio degli interessi debitori e creditori: la ratio della norma era (ed è) quella di evitare che il contraente più debole (il correntista) riceva un trattamento deteriore quando vengono conteggiati gli interessi a suo credito sulle somme giacenti sul pagina 10 di 21 conto rispetto al trattamento che viene riservato alla quando sono conteggiati gli CP_2
interessi a debito del correntista.
La più frequente periodicità di liquidazione degli interessi a debito rispetto a quella prevista per gli interessi a credito (praticata prima dell'introduzione della norma, quando normalmente gli interessi a debito venivano liquidati trimestralmente e quelli a credito annualmente) generava, infatti, un aggravio per il correntista.
L'art. 7 della Delibera, in via transitoria, aveva poi stabilito che:
“1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1luglio.
2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000”.
In punto di fatto è pacifico e comunque documentato che, nel caso di specie, la CP_2
abbia provveduto all'adeguamento prescritto dalla norma suddetta (docc. 3, 4 e 5 fasc. I grado parte convenuta).
In punto di diritto ritiene questa Corte, pur consapevole della diversa interpretazione offerta dalla S.C. e seguita dal Tribunale con la sentenza appellata, che, essendo il peggioramento previsto dalla Delibera espressamente riferito alle condizioni precedentemente applicate, non possa effettuarsi un confronto astratto fra le condizioni che deriverebbero dalla mancata applicazione di una clausola nulla e la nuova disciplina, dovendosi invece confrontare la nuova disciplina negoziale con quella applicata in precedenza, che, per le ragioni suesposte, era certamente deteriore per il correntista;
pagina 11 di 21 diversamente opinando la previsione normativa non avrebbe alcun significato né sarebbe utile alcun confronto poiché la nuova normativa sarebbe sempre e comunque peggiorativa.
Le disposizioni dell'art. 7, cpv. 2 e 3, della delibera C.I.C.R.
9.2.2000 non indicano, infatti, genericamente il “peggioramento delle condizioni contrattuali”, bensì il
“peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”, rendendo così evidente – ad avviso di questa Corte – che la comparazione deve essere effettuata tra le condizioni
“applicate” in precedenza (ancorché ritenute illegittime) e quelle di “nuova applicazione”.
Si può, sul punto, richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la motivazione di una precedente sentenza con la quale questa Corte ha deciso di “… non aderire alla ricostruzione offerta dalla Cassazione e sulla cui scorta il raffronto (al fine di valutare
l'eventuale peggioramento di un siffatto adeguamento rispetto al passato) dovrebbe essere effettuato (Cass. 26769/19 e 26779/19, rel. tra la totale assenza di Per_3
anatocismo debitorio (siccome previsto da una clausola nulla e come tale inefficace inter partes) e l'introduzione dell'anatocismo trimestrale (sia pure con condizioni di reciprocità) ovvero neppure potrebbe essere in assoluto compiuto (Cass. 9140/20, che, lungi dal dare continuità alle precedenti due pronunce, come pure affermato in parte motiva, se ne discosta nella valutazione del detto specifico aspetto), con la conseguente necessità di una massiva rinnovazione, riscritturazione e sottoscrizione delle nuove pattuizioni contrattuali. Una lettura di tal fatta comporterebbe – quale ontologica conseguenza – quella della sostanziale abrogazione della norma (già dichiarata pienamente legittima dalla Corte Costituzionale) sia quanto alla ratio dell'istituto (cioè consentire l'adeguamento massivo di un numero indeterminato di rapporti, senza necessità di procedere alla rinnovata contrattazione individuale), sia quanto alla lettera della disposizione (che fa riferimento alle condizioni applicate – cioè a quelle concretamente in uso tra le parti – e non già a quelle che avrebbero trovato pagina 12 di 21 applicazione in ipotesi di dichiarazione giudiziale di nullità). Il raffronto richiesto dall'art. 7, infatti, non può che avere luogo tra elementi omogenei (cioè tra le pattuizioni precedenti, che prevedevano l'anatocismo con una differente periodicità degli interessi attivi e di quelli passivi, e le pattuizioni successive, che prevedevano, invece, l'anatocismo con analoga periodicità), non potendo attribuirsi rilevanza alcuna alla pregressa situazione patologica (la nullità della clausola sull'anatocismo), già sanata dalla previsione di cui all'art. 2 della delibera citata” (Corte d'Appello Milano
n. 638/22).
A tali argomenti può aggiungersi il rilievo che la ritenuta validità della clausola anatocistica risultante dall'adeguamento si pone in linea anche con gli istituti del diritto civile (cfr artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c.), che, nel caso di nullità di singole clausole, prevedono la sostituzione di diritto della clausola nulla con quella conforme alla norma imperativa (quale certamente è quella introdotta dal combinato disposto degli artt. 2 e 7 della Delibera CICR più volte citata).
L'altra doglianza dell'appellante contenuta nel secondo motivo, relativa alla ritenuta illegittima applicazione dell'anatocismo a far data dal 1.1.2014, risulta, invece, infondata.
Ritiene, infatti, la Corte che sia corretta la decisione sul punto del giudice di primo grado, fondata sull'assunto che la Legge di stabilità 2014 ha modificato la disciplina dell'anatocismo bancario, sancendone il divieto con norma avente efficacia immediata.
L'art. 1 co. 629 della legge 27.12.2013 n. 147 (in vigore dal 1.1.2014) ha, infatti, così disposto:
“All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il CICR stabilisce modalità' e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività' bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia pagina 13 di 21 assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
Nella relazione alla proposta di legge n. 1661 presentata il 4 ottobre 2013 alla Camera dei Deputati si legge che la proposta di modifica normativa dell'art. 120 TUB “intende stabilire l'illegittimità della prassi bancaria in forza della quale vengono applicati sul saldo debitore, generalmente a cadenza trimestrale, i cosiddetti <
Ritiene, pertanto, la Corte che sia corretta l'interpretazione della norma di cui alla lettera b) del co. 2 dell'art. 120 cit. nel senso di un divieto assoluto di calcolo di interessi sugli interessi, finalizzato ad escludere una prassi bancaria orientata all'applicazione di
“interessi composti” sul saldo debitore.
Risulta altresì corretta l'interpretazione della norma come immediatamente precettiva.
L'interpretazione suggerita dalla parte appellante, che vorrebbe subordinare l'efficacia della norma all'intervento attuativo demandato al CICR, si pone in contrasto con il sistema di gerarchia delle fonti, assegnando prevalenza ad una disposizione di carattere regolamentare, il cui compito è quello di determinare le modalità di attuazione, non invece di dare contenuto ad una norma precettiva, come vorrebbe la difesa della parte appellante, che ritiene necessaria la delibera attuativa anche per superare le ambiguità e contraddizioni del dato testuale.
L'eventuale equivocità del dato testuale della norma primaria deve, invece, trovare soluzione attraverso il canone ermeneutico dell'intenzione del legislatore di cui all'art. 12 prel. e in tal senso risulta rilevante la suddetta indicazione proveniente dai lavori preparatori.
Né può valere in contrario il riferimento all'art. 161 co. 5 del TUB, ai sensi del quale “le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite pagina 14 di 21 continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”.
La norma transitoria di cui all'art. 161 co. 5 TUB si colloca all'interno del TUB a chiusura dei commi precedenti, nei quali sono state indicate le numerose norme abrogate con l'entrata in vigore della nuova normativa: la norma si riferisce, pertanto, solo alle disposizioni attuative di tali norme abrogate e non può essere estesa a norme abrogate o modificate con disposizioni successive.
L'entrata in vigore dell'art. 120 c. 2 del TUB, come modificato dalla l. 147/2013, non è stata accompagnata da alcuna norma transitoria, a conferma dell'immediata entrata in vigore della disposizione, senza necessità di subordinarne l'efficacia all'emanazione di regolamenti ammnistrativi, né di prevedere un'ultrattività di norme amministrative contrastanti, fino all'emanazione di nuovi regolamenti.
La pronuncia del Tribunale, che ha ritenuto che il divieto di anatocismo previsto dalla norma di cui all'art. 120 c.2 TUB nella versione vigente dal 1.1.2014 fosse effettivo anche in assenza di apposita delibera CICR attuativa della nuova formulazione della norma in questione, risulta, quindi, corretta.
La sentenza appellata, pertanto, alla luce della parziale fondatezza del motivo (nella parte riguardante l'anatocismo dal 1.7.2000 al 31.12.2013), deve essere parzialmente riformata, essendo legittimo l'anatocismo applicato dal 1.7.2000 al 31.12.2013.
L'importo a credito della correntista deve, pertanto, essere determinato, secondo quanto calcolato nella prima versione della consulenza tecnica (prima dell'integrazione richiesta dal g.i. in data 1.7.2021), nella minor somma di euro 449.211,93 per il c/c n. 64500-85
(58668) e nella minor somma di euro 38.225,51 per il conto corrente n. 0000/509199 (v. pag. 14 relazione di ctu).
pagina 15 di 21 Il suddetto accertamento contabile già svolto in primo grado consente, quindi, di pervenire alla decisione del presente appello senza dover far luogo al rinnovo della consulenza tecnica richiesto dalla parte appellante.
Con il terzo motivo l'appellante si duole della “asserita illegittima applicazione di
c.m.s., commissioni e spese”.
Il Tribunale ha ritenuto illegittimi gli addebiti per cms e altre spese, ritenendo che “la banca convenuta, sulla quale incombeva il relativo onere, non provava ove fossero state pattuite facendo, sul punto, un rinvio del tutto generico alla documentazione contrattuale depositata”.
L'appellante richiama sul punto la comparsa di risposta del primo grado nella quale avrebbe, invece, fatto richiamo ai documenti contenenti la clausola.
I documenti richiamati nei quali sarebbero state pattuite commissioni e spese sono i documenti 5, 8, 9, 9.1
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Oltre a rilevare che il consulente di parte della nel corso delle operazioni peritali CP_2
non ha svolto alcun rilievo alla ricostruzione del ctu in punto c.m.s. da espungere, va, infatti, osservato che i documenti richiamati dall'appellante non consentono di ritenere provata la valida pattuizione della commissione di massimo scoperto e delle spese, delle quali, quindi, correttamente il primo giudice ha disposto l'espunzione ai fini della ricostruzione del saldo.
Nel documento 5, sottoscritto il 22.9.2009, è riportata, infatti, soltanto la generica indicazione di “importo massimo CSC trimestrale 100,00 euro” che non consente di giustificare le commissioni di massimo scoperto nel tempo addebitate, quali risultanti dai documenti prodotti. pagina 16 di 21 Nel documento 8 e nel documento 9 sono, invece, indicate la commissione disponibilità fondi (0,5000%) e la commissione di istruttoria veloce per ciascuno sconfinamento (10 euro), ma il ctu prima e il Tribunale poi, aderendo alle conclusioni della ctu, come fa rilevare anche la parte appellata, hanno espunto dai conteggi solo la cms e non anche le altre commissioni, pattuite in conformità alle previsioni normative.
Con il quarto motivo, rubricato “intervenuta prescrizione delle rimesse solutorie”,
l'appellante contesta la ricostruzione seguita dal primo giudice (che ha distinto rimesse solutorie e ripristinatorie), eccependo che la correntista avrebbe provato l'affidamento solo per periodi limitati mentre la ctu, seguita dal Tribunale, avrebbe considerato i conti affidati per l'intero periodo di vigenza dei contratti;
con tale motivo l'appellante contesta altresì la ricostruzione del ctu, seguita dal Tribunale, effettuata sulla base del saldo c.d. rettificato in luogo del saldo c.d. banca.
Ritiene la Corte che anche tale motivo sia infondato.
La natura affidata dei conti intercorsi fra le parti non è stata contestata nel giudizio di primo grado, nel quale la stessa aveva prodotto dei prospetti (v. docc. 1 e 1A), CP_2
contenenti l'indicazione dei fidi concessi e dei relativi limiti e che erano stati utilizzati, senza contestazioni, nel corso della CTU.
In ogni caso si può osservare che entrambi i contratti di conto corrente risultano stipulati in data antecedente all'introduzione dell'obbligo di forma scritta per i contratti bancari e, pertanto, l'esistenza degli affidamenti, rilevanti ai fini della distinzione fra rimesse solutorie e ripristinatorie, può essere desunta da elementi indiziari, quali quelli risultanti dai documenti prodotti ed evidenziati nella relazione di ctu.
La prova degli affidamenti desunta da elementi indiziari risulta, peraltro, coerente con il principio in base al quale l'eventuale nullità per difetto di forma scritta di un contratto bancario non può essere dichiarata ove non sia il correntista ad invocarla (v. Cass.
2338/24). pagina 17 di 21 In concreto costituiscono indizi idonei a provare l'esistenza di affidamenti anche nei periodi per i quali non risulta prodotto un contratto scritto il tasso per apertura di credito applicato dalla in sede di liquidazione degli interessi, risultante dagli estratti CP_2
conto, nonché la presenza di doppi tassi per i medesimi giorni valuta anche nei periodi nei quali non risulta formalmente vigente un contratto di affidamento (v. pagg. 5 e 9 relazione di ctu).
Risulta, infine, infondata, ad avviso della Corte, anche la doglianza relativa alla ricostruzione del saldo c.d. rettificato.
Il Tribunale ha, infatti, correttamente applicato il principio (enunciato dalla S.C. in relazione alla nullità delle clausole anatocistiche, ma avente portata generale), che questa Corte condivide, in base al quale “In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio” (Cass. 9141/20 e succ. conf.).
L'appello, quindi, deve essere parzialmente accolto, con la parziale riforma, nei sensi di cui al dispositivo, della sentenza appellata.
L'accoglimento parziale dell'appello impone la regolazione delle spese di lite per entrambi i gradi secondo l'esito complessivo (v. Cass. 14916/20 “Il potere del giudice
d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in
pagina 18 di 21 parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo”).
L'accoglimento parziale della domanda della correntista (alla quale viene riconosciuta la somma di euro 449.211,93, a fronte della somma domandata in primo grado pari ad euro
527.730,45 per il primo rapporto di conto corrente, nonchè la somma di euro 38.225,51
a fronte della somma domandata in primo grado pari ad euro 101.781,62 per il secondo rapporto di conto corrente) giustifica la parziale compensazione, nella misura di 1/5 delle spese di lite per entrambi i gradi, con la condanna della al pagamento dei CP_2
residui 4/5, come liquidati in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione da euro
520.001,00 ad euro 1.000.000,00.
La parte appellata, richiamando giurisprudenza a conforto, richiede che le spese di lite vengano liquidate anche per la fase di trattazione/istruttoria, sebbene nel presente grado la causa alla prima udienza sia stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, senza lo svolgimento di attività istruttoria propriamente detta, come la stessa parte appellata riconosce.
Ritiene, tuttavia, la Corte, pur consapevole della sussistenza di pronunce di legittimità di segno contrario, che sia condivisibile l'orientamento espresso da Cass. 10206/21 secondo cui “In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del
2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia pagina 19 di 21 esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali”.
Tale principio trova, peraltro, rispondenza nel Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 contenente il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge
31 dicembre 2012, n. 247” che, all'art. 4 comma 5 lett. c, stabilisce che la fase istruttoria
“rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie parzialmente l'appello proposto da e, in parziale Controparte_4
riforma del capo 1) della sentenza n. 9654/22 del Tribunale di Milano, condanna
[...]
al pagamento di euro 449.211,93 in relazione al conto n.1000/5868 e di Controparte_4
euro 38.225,51 in relazione al conto n.0000/509199, fermo il resto;
2. compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/5 e condanna al pagamento dei residui 4/5, così liquidati: Controparte_4
-per il primo grado euro 23.354.40 per compensi ed euro 1.370,00 per rimborso spese
-per il secondo grado euro 14.808,80 per compensi, oltre, per entrambi i gradi, rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv. Marco Campanella, antistatario;
3. conferma la disposizione relativa alle spese di ctu già liquidate a carico di
[...]
CP_4
Così deciso in Milano il 19.6.2024
pagina 20 di 21 Il Consigliere est.
Rossella Milone
Il Presidente
Domenico Bonaretti
pagina 21 di 21