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Sentenza 19 settembre 2024
Sentenza 19 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/09/2024, n. 3021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3021 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 19/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 288 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Rinaldo Sementa del Foro Parte_1
di Catanzaro, elettivamente domiciliato in Catanzaro Lido presso il suo studio in via Crotone n.9 in forza del mandato in calce al ricorso di primo grado
Appellante
E
Controparte_1
Appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Roma – sez.
Lavoro n° 8465/2020 pubblicata il 19.12.2020,
Conclusioni dell'appellante come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado l'appellante, docente della scuola secondaria presso l' , proponeva ricorso al Tribunale del Lavoro di Roma, per CP_1
sentirsi dichiarare il diritto al riconoscimento degli incrementi retributivi maturati, degli scatti biennali e della ricostruzione di carriera conseguente, nella misura dell'effettiva anzianità di servizio maturata a seguito del periodo di servizio prestato come c.d. precaria, ovverossia con una sequenza di contratti a tempo determinato alle dipendenze del con vittoria CP_1
complessiva di spese e competenze, il tutto con richiamo al principio comunitario dell'art. 1 L. 247/2007 e alla sentenza del 26 novembre 2014 della Corte di Giustizia Europea (sentenza contro ). Persona_1 CP_1
Il giudice di prime cure decideva la controversia con sentenza in oggetto rigettando il ricorso nel merito.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello la lamentando Pt_1
l'erroneità della decisione di cui ha chiesto la riforma con accoglimento delle originarie domande che ha riproposto.
Il non si è costituito. CP_1
All'udienza di discussione fissata per la data dell'11.7.2024 le parti non sono comparse.
La causa è stata, pertanto, rinviata ex art. 181 c.p.c. all'odierna udienza e all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Trova applicazione l'art. 181, comma 1, c.p.c., per cui deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina della inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009;
Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass.
n. 6326 del 5 maggio 2001).
L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
2 prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed
è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno
2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia all'udienza del 11.7.2024 che alla successiva udienza del presente grado di giudizio non sono comparsi né parte appellante né la parte appellata, deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Stante la mancata costituzione della parte appellata non vi è luogo a pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese.
Roma, 19.9.2024
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 19/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 288 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Rinaldo Sementa del Foro Parte_1
di Catanzaro, elettivamente domiciliato in Catanzaro Lido presso il suo studio in via Crotone n.9 in forza del mandato in calce al ricorso di primo grado
Appellante
E
Controparte_1
Appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Roma – sez.
Lavoro n° 8465/2020 pubblicata il 19.12.2020,
Conclusioni dell'appellante come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado l'appellante, docente della scuola secondaria presso l' , proponeva ricorso al Tribunale del Lavoro di Roma, per CP_1
sentirsi dichiarare il diritto al riconoscimento degli incrementi retributivi maturati, degli scatti biennali e della ricostruzione di carriera conseguente, nella misura dell'effettiva anzianità di servizio maturata a seguito del periodo di servizio prestato come c.d. precaria, ovverossia con una sequenza di contratti a tempo determinato alle dipendenze del con vittoria CP_1
complessiva di spese e competenze, il tutto con richiamo al principio comunitario dell'art. 1 L. 247/2007 e alla sentenza del 26 novembre 2014 della Corte di Giustizia Europea (sentenza contro ). Persona_1 CP_1
Il giudice di prime cure decideva la controversia con sentenza in oggetto rigettando il ricorso nel merito.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello la lamentando Pt_1
l'erroneità della decisione di cui ha chiesto la riforma con accoglimento delle originarie domande che ha riproposto.
Il non si è costituito. CP_1
All'udienza di discussione fissata per la data dell'11.7.2024 le parti non sono comparse.
La causa è stata, pertanto, rinviata ex art. 181 c.p.c. all'odierna udienza e all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Trova applicazione l'art. 181, comma 1, c.p.c., per cui deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina della inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009;
Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass.
n. 6326 del 5 maggio 2001).
L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
2 prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed
è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno
2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia all'udienza del 11.7.2024 che alla successiva udienza del presente grado di giudizio non sono comparsi né parte appellante né la parte appellata, deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Stante la mancata costituzione della parte appellata non vi è luogo a pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese.
Roma, 19.9.2024
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
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