Sentenza 28 marzo 2007
Massime • 2
In tema di azione di spoglio, il possesso (o compossesso) di un bene, concretandosi in un potere di fatto sulla cosa, che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, non presuppone l'effettiva e continua utilizzazione della cosa in ogni sua parte, essendo sufficiente una relazione con il bene unitariamente considerato, anche se si concreti, per le particolari esigenze del possessore, in forme di godimento limitato.(Sulla base del suindicato principio è stata ritenuta l'esistenza del possesso di una striscia di terreno, di cui era stato lamentato lo spoglio, sul rilievo che la stessa, pur essendo risultata incolta, costituiva parte integrante di un unico e più ampio fondo posseduto dal ricorrente).
Si ha "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; si ha, invece, semplice "emendatio" quando si incida sulla "causa petendi", sicché risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere. (Nella specie, il ricorrente aveva proposto azione di reintegrazione del possesso di una striscia di terreno, lamentando di esserne stato spogliato dal vicino che aveva realizzato una rete metallica di recinzione; la S.C., nell'escludere che costituisse domanda nuova la richiesta di abbattimento della recinzione formulata dal ricorrente nel giudizio di appello, ha statuito che la stessa rappresentava semmai una specificazione della domanda di reintegrazione del possesso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2007, n. 7579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7579 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GH LF, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 140, presso lo studio dell'Avv. Cremisini Roberto, difeso dall'Avv. Urraci Salviano, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IO FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GALLONIO 18, presso lo studio dell'Avv. Frediani Marcello, che lo difende unitamente agli Avv.ti Dorè Carlo, Dorè Giovanni, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 612/03 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 17/02/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/07 dal Consigliere Dott. BOGNANNI Salvatore;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al pretore di Sinnai depositato il 23 settembre 1988 ES NI, premesso:
di essere proprietario di un appezzamento di terreno, sito nel territorio del Comune di Dolianova, contrada "Su Cuccureddu", distinto in catasto al foglio 25, particene 172 e 176;
che esso confinava con altro già di proprietà di EL PE, e da poco acquistato da OL SU;
che i due fondi sino a poco tempo prima avevano avuto il confine delineato da una vecchia siepe di piante di ficodindia, esistente sul posto da tempo immemorabile;
che qualche mese prima SU aveva introdotto una piccola ruspa nel terreno senza informarlo;
aveva abbattuto le piante di ficodindia che delimitavano il confine, e apposto abusivamente dei paletti metallici che sostenevano una rete pure di metallo, mediante i quali si era impossessato di una striscia di terra larga due metri e lunga circa trenta, facente parte del suo fondo, e ciò abusivamente e in modo clandestino;
che i tentativi, volti ad indurlo al ripristino della situazione di fatto precedente, erano rimasti vani;
che perciò egli intendeva rientrare nel possesso della parte di terreno, di cui aveva subito lo spoglio;
tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva che il giudice, assunte sommarie informazioni, ordinasse la reintegrazione nel possesso della striscia di terreno in questione, mediante l'arretramento di quella recinzione, e rimettesse le parti dinanzi a sè per l'ulteriore corso del giudizio di merito.
Il resistente si costituiva con memoria difensiva, contestando la fondatezza della domanda "ex adverso" proposta. In particolare eccepiva che le pretese avanzate da NI non potevano avere tutela in sede possessoria, ma semmai potevano trovare ingresso in un ordinario giudizio petitorio, posto che egli non aveva il possesso, oltre che neppure la detenzione, della zona contesa. Infatti da parecchi anni si verificavano degli scarichi di materiali di risulta anche da parte di persone estranee ai fondi di loro confinanti nel tratto di terreno in questione. Inoltre SU aveva posseduto il predio di PE già sin dal 1981, e nessuna siepe di piante di ficodindia vi era mai stata al confine col terreno di NI. Di piante ce n'era stata solamente una, mentre diverse altre ormai vi erano scomparse da parecchio tempo, in quanto tra i fondi vi era un avvallamento, nel quale da diversi anni venivano scaricati dei materiali di riporto, ed anch'egli ve ne aveva riversati in più occasioni. Quindi alcune piante erano scomparse per soffocamento, ed altre erano seccate od erano state estirpate. Inoltre in quello spazio vi aveva depositato delle attrezzature, e vi effettuava varie lavorazioni. Prima di procedere all'acquisto del fondo, aveva invitato il venditore ad eseguire la perimetrazione del terreno, e stabilire così il confine col fondo di NI. Ciò era stato compiuto mediante l'ausilio di un tecnico, il geometra Ettore Agus, il quale aveva individuato il confine stesso sulla scorta delle mappe catastali, alla presenza peraltro sia del confinante, che del tecnico di fiducia del ricorrente, geometra anche lui.
SU perciò chiedeva il rigetto della domanda, con le consequenziali statuizioni.
Il pretore, assunte sommarie informazioni, sentite le parti ed eseguita l'ispezione dei luoghi, rigettava la domanda di reintegrazione, rimettendo le parti dinanzi a sè per la prosecuzione del giudizio nel merito, e indi la causa, senza ulteriore attività istruttoria, veniva posta in decisione, a seguito della quale il giudice, con sentenza del 7.4.1992, rigettava la domanda dell'attore, che condannava al rimborso delle spese.
Egli osservava che NI non aveva fornito la prova di avere avuto il possesso della striscia di terra contesa, e inoltre che non si ravvisava l'"animus spoliandi" in SU.
Avverso quella sentenza il primo proponeva appello dinanzi al competente tribunale di Cagliari, cui il secondo resisteva. Questo, espletata un'ulteriore istruttoria mediante l'esame di altri testimoni, con sentenza del 17 ottobre 2002, in accoglimento del gravame, e perciò in totale riforma della prima, ha condannato l'appellato a reintegrare l'appellante nel possesso della striscia di terreno contesa, mediante l'arretramento della recinzione metallica, col riportarla lungo la linea ideale del confine, corrispondente alla siepe di fichidindia, e a rimborsargli le spese del primo grado, mentre ha compensato quelle del giudizio di impugnazione.
Esso ha osservato che in realtà lo spoglio era risultato provato attraverso i testimoni esaminati, dalle cui dichiarazioni, oltre che da quanto affermato persino dallo stesso appellato, poteva benissimo desumersi che in realtà era vero che al confine tra i due fondi sin da epoca lontana vi era stata una siepe di fichidindia, e che sia il padre dell'appellante prima, che il figlio dopo, avevano posseduto anche la striscia in contestazione mediante atti compatibili con la destinazione del sito ad attività edilizia, e in parte a discarica.
Avverso tale sentenza SU ha proposto ricorso per cassazione, indicando tre motivi.
NI ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, senza specificare quali, in quanto il tribunale non poteva porre a base del giudizio delle prove orali, come quelle relative alla deposizione dei testimoni ED e IO NI, i quali erano stati sentiti lo stesso giorno nella causa di carattere petitorio pendente dinanzi a quel giudice tra le stesse parti, anche perché il modo in cui essi erano stati esaminati, non consentiva di comprenderne il contenuto delle dichiarazioni, posto che le circostanze articolate non erano state riportate nel contesto della deposizione medesima. Il motivo è infondato.
A parte che esso ha aspetti di carattere nuovo, che non risultano sottoposti al vaglio del giudice di merito, tuttavia va rilevato che ove mai le discrasie lamentate fossero stata di davvero sussistenti, si sarebbe comunque trattato di irregolarità non di invalidità della prova, anche perché le dichiarazioni rese da quelle persone erano state rilasciate con le lamentate modalità anche con l'accordo dell'appellato. Inoltre la stessa parte interessata poi vi aveva fatto acquiescenza.
In ogni caso il tribunale ha posto a base del proprio convincimento tutto il materiale probatorio acquisito, compreso quindi quello costituito dalla deposizione di altri testimoni, oltre che le dichiarazioni rese dallo stesso SU, il quale, nel corso dell'interrogatorio reso in prime cure, aveva ammesso di avere saputo che in passato c'era stata una siepe di fichidindia al margine del fondo poi divenuto di sua proprietà, e che essa poteva fare pensare alla linea di confine. Inoltre è stata richiamata l'ispezione dei luoghi da parte del pretore, il quale aveva rilevato che l'unico ficodindia rimasto risultava inglobato dentro la recinzione costruita dal convenuto.
Questa Corte osserva che sul punto la motivazione della sentenza si presenta giuridicamente corretta (oltre che adeguata). Nè è possibile in sede di legittimità prospettare un vaglio alternativo degli elementi acquisiti dal giudice di merito. Al riguardo infatti la giurisprudenza insegna che la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (V. anche Cass. Sent. 00 322 del 13/01/2003). 2) Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., nonché insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, giacché il tribunale non ha considerato che a seguito della instaurazione del giudizio petitorio da parte dell'attore medesimo, NI non aveva più interesse alla prosecuzione della causa di carattere possessorio, dopo che era stata respinta la sua domanda di tutela interinale. Inoltre egli aveva introdotto una domanda nuova in appello, tanto che nelle conclusioni riportate nella citazione aveva chiesto l'abbattimento della recinzione e l'arretramento di essa, con ciò evidentemente proponendo prettamente domanda in petitorio. La censura, a parte alcuni profili di novità, che la rendono parzialmente inammissibile, poiché già non sottoposti al vaglio del giudice del gravame, comunque risulta priva di pregio. Il tribunale ha osservato in ordine alla prima argomentazione, che anche con la precisazione delle conclusioni, NI non aveva affatto rinunziato alla domanda di tutela possessoria, tanto che addirittura aveva insistito per l'ammissione delle prove orali volte a dimostrare che egli aveva esercitato il possesso sulla striscia di terra oggetto dello spoglio.
Quanto poi al mutamento di domanda in appello, va osservato che pure in sede di gravame l'appellante aveva ribadito la reintegrazione del possesso della parte contesa, col chiedere l'abbattimento della recinzione e l'arretramento della rete metallica, sì da reintegrare l'appellante nel possesso di quella striscia di terreno.
Semmai, ove ve ne fosse stato bisogno, si sarebbe trattato solamente di una specificazione, se non proprio di una "emendatio libelli", ma mai di una "mutatio", certamente non consentita, atteso che restavano immutati sia il petitum che la causa petendi. Infatti, come è noto, si ha "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo;
si ha, invece, semplice "emendatio" quando si incida sulla "causa petendi", sicché risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 12133 del 2003, n. 5006 del 11/03/2004, n. 7524 del 12/04/2005). Inoltre va rilevato che non è configurabile il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione, che si configura solamente allorquando non è dato desumere l'"iter" logico- argomentativo condotto alla stregua dei canoni ermeneutici seguiti per addivenire alla formazione del giudizio. In proposito invero la giurisprudenza insegna che il vizio di omessa o insufficiente (o contraddittoria) motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cfr. pure SEZ. U. SENT. 0 5802 DEL 11/06/1998). Su tale punto perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo adeguato, oltre che giuridicamente corretto.
3) Col terzo motivo il ricorrente lamenta violazione e/p falsa applicazione degli artt. 1140 e 1168 c.c., oltre che insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, relativamente all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, poiché il giudice di appello non ha considerato che NI non aveva fornito la prova di avere posseduto la striscia di terreno contesa, tanto che in sede di sopralluogo tutto il terreno era apparso incolto allo stesso pretore. Infatti esso non veniva sottoposto a coltivazione da diversi anni, mentre nella parte avvallata, si trovavano attrezzature e scarichi di materiali compiutivi dall'appellato, che in tal modo aveva dimostrato di avere avuto proprio egli il possesso della striscia di terra, non importa se in modo violento o clandestino, da diverso tempo, e in particolare nel periodo anteriore e prossimo all'esercizio dell'azione di spoglio da parte dell'avversario.
La doglianza non va condivisa.
Il tribunale ha osservato che attraverso le prove acquisite, come sopra vagliate, era risultato dimostrato che NI aveva il possesso del fondo e che, individuato il confine lungo quella siepe di fichidindia, anche la striscia in questione era oggetto del possesso dell'appellante, a prescindere dal modo in cui questo fosse stato esercitato. D'altronde, trattandosi di bene destinato ad attività edilizia e anche in parte a discarica, non era necessaria la presenza frequente del proprietario per ritenere che il possesso vi venisse materialmente esercitato, bastando al riguardo il semplice fatto che NI l'aveva dato in affitto per il pascolo, e che poi vi avesse autorizzato lo scarico di materiale da parte di alcuni soggetti. Tanto bastava evidentemente per ritenere effettivo il possesso anche della striscia di terra contesa, che non aveva una sua autonomia, ma faceva parte integrante del fondo, considerato nella sua unitarietà. L'assunto è esatto.
Infatti non v'ha dubbio che in tema di azione di spoglio, il possesso (o compossesso) di un bene, concretandosi in un potere di fatto sulla cosa, che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, non presuppone l'effettiva e continua utilizzazione della cosa in ogni sua parte, essendo sufficiente una relazione con il bene unitariamente considerato, anche se si concreti, per le particolari esigenze del possessore, in forme di godimento limitato (V. pure Sentenze n. 3076 del 16/02/2005, n. 7538 del 2004). Pertanto, ove non risultino chiari segni esteriori diretti a manifestare l'"animus dereliquendi", la relazione di fatto instaurata dal possessore con il fondo non viene meno per la utilizzazione non continuativa, quando - come nel caso in specie - possa ritenersi che il bene sia rimasto nella virtuale disponibilità del medesimo, e cioè di NI.
Per quanto poi attiene alla dedotta autonomia della striscia di terra, va messo in rilievo che nell'ambito delle azioni di reintegrazione o di manutenzione, il possesso (o compossesso) di un bene, concretandosi in un potere di fatto sulla cosa, che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, non presuppone l'effettiva e continua utilizzazione della medesima in ogni sua parte, essendo sufficiente solo una relazione con il bene unitariamente considerato, anche se si concreti, per le particolari esigenze del possessore, in forme di godimento limitato (Cfr. anche Sentenze n. 5843 del 14/06/1999, n. 6260 del 1997). Sul punto quindi la sentenza impugnata risulta motivata in modo sufficiente, oltre che giuridicamente e logicamente corretto. Ne deriva che il ricorso va rigettato, con le conseguenti statuizioni di legge quanto alle spese di questa fase, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente, e che liquida in complessivi Euro cento/00 per esborsi, ed Euro mille/00 per onorari, oltre a quelle generali e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2007