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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/07/2025, n. 2471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2471 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2196/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr.2196 del ruolo generale dell'anno
2022 promossa con atto di citazione da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
APPELLANTE rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Lessio del Foro di Padova, giusta procura alle liti agli atti del procedimento civile n. 251/2020 RG Tribunale Civile di Padova
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._2 Parte_2
) C.F._3
APPELLATI rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Vincenzo
Cusumano e Camilla Cusumano giusta separata procura.
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Padova in data
19.10.2022 n. 1765/2022
Conclusioni di parte appellante: piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza impugnata, così pronunciare: nel merito: in accoglimento dell'impugnazione proposta, per i motivi dedotti nei paragrafi 1), 2), 3) dell'atto di citazione in appello, riformare la sentenza del Tribunale di Padova n. 1675/2022 Sent., depositata in data 21.10.2022, notificata in pari data, emessa nel procedimento civile n. 251/2020 RG Tribunale Civile di Padova e, per l'effetto, accogliere la domanda dell'attore appellante e quindi:
Nel merito:
- riconoscersi ed accertarsi la sussistenza di donazione indiretta posta in essere da parte del sig. in favore della sig.ra e del sig. Parte_1 Controparte_1 Parte_2 avuto riguardo:
- all'acquisto in favore di di compendio immobiliare censito al Controparte_1
NCEU Comune di Vigonza come segue:
- catasto fabbricati: foglio 21, particella 1918, sub. 2 cat A\7 cl. 2, 10 vani, rendita €
1.291,14;
- catasto fabbricati: foglio 21, particella 1918, sub. 3 cat C\6 cl. 2, 31 mq, rendita €
57,64; catasto fabbricati: foglio 21, particella 1918, sub. 4 cat C\6 cl. 2, 18 mq, rendita € 33,47;
- catasto fabbricati: foglio 21, particella 1918, sub. 5 cat C\6 cl. 2, 27 mq, rendita €
50,20.
- alla costituzione, mantenimento e successivo finanziamento della società Open House
S.n.c. di , già corrente in Vigonza (PD), via Garibaldi n. 11, p.iva Controparte_1
, in favore di e;
P.IVA_1 Controparte_1 Parte_2
- alla costituzione, mantenimento e successivo finanziamento della società CP_2
a socio unico, con sede in Vigodarzere, via Del Lavoro n. 32, p.iva n.
[...]
, in favore di;
P.IVA_2 Parte_2
e, per l'effetto
- in applicazione del c.d. artt. 801 e 809 c.c., disporsi la revocazione per ingratitudine dei predetti atti di liberalità, con restituzione in natura nel patrimonio dell'attore sig. pag. 2/14 , ai sensi del disposto di cui all'art. 807 c.c., dei beni ricevuti dalla sig.ra Parte_1
e dal sig. , dei relativi frutti ovvero del valore degli Controparte_1 Parte_2 stessi e dei frutti relativi.
Con vittoria di spese, anche generali, e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria:
- si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie indicate nella memoria ex art. 183 co. 6
n. 2 c.p.c., ritualmente depositate e non ammesse dal Tribunale di Padova, ribadite in tutti i successivi atti difensivi;
- si chiede l'acquisizione formale del fascicolo d'ufficio di cui al procedimento di primo grado n. 251/2020 RG Tribunale Civile di Padova (risulta in ogni caso che il fascicolo di primo grado sia già stato ritualmente acquisito).
Conclusioni di parte appellata:
In via preliminare, si chiede l'espunzione dei docc. 17 e da 21 a 29 allegati all'atto di citazione di primo grado e 37) allegato nella memoria ex art. 183 n. 2) in quanto inammissibili per violazione dell'art. 257 bis c.p.c. e la cancellazione dall'atto di citazione e dai successivi atti di tutti i riferimenti a quei documenti.
Inoltre, ci si oppone alle istanze istruttorie di controparte per le ragioni indicate da pag.
34 della memoria di costituzione
- Si chiede in via principale di dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal sig. per tutti i motivi esposti nella memoria di costituzione. Parte_1
- In via subordinata, rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto
- In ogni caso, condannare il Sig. ai sensi dell'art. 96, comma 1 o comma 3 Parte_1
c.p.c.
Con vittoria di spese e accessori per questo grado di giudizio e con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati che dichiarano di non aver percepito nulla dalla propria assistita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e per chiedere l'accertamento della sussistenza di donazioni CP_1 Parte_2 indirette effettuate in favore della ex compagna e del figlio con riferimento ai seguenti tre atti: pag. 3/14 a) acquisto in favore di del compendio immobiliare censito al Controparte_1
NCEU Comune di Vigonza costituente casa familiare acquistata in perduranza di rapporto di convivenza, secondo l'attore con esclusive risorse personali ma intestata alla allora compagna, come accertato anche dal Tribunale di Padova in sede di divorzio del con la ex moglie Pt_2 Controparte_3
b) costituzione, mantenimento e successivo finanziamento della società Open
House S.n.c. di , già corrente in Vigonza (PD), via Garibaldi Controparte_1
n. 11, p.iva , in favore di e : P.IVA_1 Controparte_1 Parte_2 affermava l'attore di aver versato lire 50 milioni per il capitale sociale della
Open House snc, società neo costituita da e Controparte_4 CP_5
(figlio del nato da precedente relazione) dopo che aveva chiuso la Pt_2 Pt_2 sua società Panagrid srl;
le neo costituita Open House doveva acquisire terreni e fabbricati per operare con una nuova impresa in continuità con Panagrind;
gli acquisiti effettuati confluivano nella detenuta formalmente dal Parte_3 figlio , ma con versamento del capitale proveniente dal;
Pt_2 Parte_1
c) costituzione, mantenimento e successivo finanziamento della società CP_2
a socio unico, con sede in Vigodarzere, via Del Lavoro n. 32, p.iva n.
[...]
, in favore del figlio , in quanto le provviste P.IVA_2 Parte_2 derivavano esclusivamente da risorse personali del con rimesse Parte_1 effettuate anche tramite la società dilettantistica Speed Shadows 100 HP, come accertato anche dal Tribunale di Padova nella sentenza del con la ex Pt_2 moglie Controparte_3
e conseguentemente la revoca delle stesse per ingratitudine, con condanna alla restituzione dei beni e dei frutti.
Allegava che, successivamente al deteriorarsi dei rapporti familiari, era Parte_1 stato estromesso dall'attività lavorativa e dai rapporti familiari: e Controparte_1
gli avevano imposto l'allontanamento dalla casa familiare e avevano reso Parte_2
a terzi, anche ex clienti di , dichiarazioni umilianti, inerenti ai dettagli della Parte_1 sua vita personale, quali il fatto di sperperare denaro in gare motociclistiche e tenere una condotta di vita dissoluta.
pag. 4/14 Si costituivano e , contestando la ricostruzione della Controparte_1 Parte_2 vicenda esposta dall'attore, in particolare deducendo che risultava, Parte_1 all'epoca dell'acquisto della casa familiare, nullatenente, dunque privo delle risorse necessarie all'acquisto di un immobile (essendo stato anche detenuto in carcere per diversi mesi negli anni precedenti) che era stato acquistato con denaro proprio e con stipula di mutuo.
Nel periodo successivo si trovava in condizioni di dissesto economico (dovuto in Pt_2 parte a sanzioni irrogate alla società Panagrind S.r.l. e in parte agli obblighi economici nei confronti dell'ex moglie e del figlio tanto che gli stessi familiari lo avevano CP_5 sostenuto economicamente e non era quindi nelle condizioni economiche di contribuire alle operazioni societarie;
le uniche somme versate a Panagrind S.r.l. dall'Associazione
Speed Shadows 100 HP - fondata anni dopo la costituzione della - Controparte_2 erano state pagate per lavori eseguiti da in favore dell'Associazione. Controparte_2
I convenuti eccepivano infine l'inidoneità della sentenza di divorzio tra e Parte_1
l'ex moglie a spiegare efficacia riflessa di giudicato nei loro confronti, essendo invece idonea a dimostrare la carenza dell'animus donandi dell'attore e, semmai, la simulazione tramite interposizione fittizia di persona, nonché la decadenza di
[...]
ex art. 802 c.c. dalla domanda di revoca delle donazioni per ingratitudine. Pt_1
Chiedevano inoltre la condanna ex art. 96 c.p.c.
Il giudice di primo grado, con la sentenza del 19.10.2022, rigettava tutte le domande sulla base delle seguenti argomentazioni:
• carenza di prova, che gravava sull'attore, della provenienza della provvista interamente da risorse personali, tenuto conto che la richiesta di restituzione ha ad oggetto l'immobile e le quote sociali e non il denaro (in assenza di più precisa specificazione della domanda da parte dell'attore); restituzione non più possibile rispetto alla società Open House s.n.c., sciolta per volontà di tutti i soci e cancellata da fine 2005, in quanto il bene chiesto in restituzione
(la società) non esiste più, ragion per cui la domanda, con riferimento a tale bene, veniva considerata inammissibile;
• carenza di animus donandi, in quanto le operazioni descritte e riprese anche nella sentenza di divorzio lungi dal dimostrare lo spirito di liberalità del pag. 5/14 disponente in favore dei congiunti, presupposto soggettivo dell'animus donandi, risulta piuttosto coerente con l'intento di creare una apparente situazione di impossidenza diversa dalla realtà, quindi sarebbe eventualmente idonea a dimostrare una interposizione fittizia di persona, ma certo non una donazione;
• insussistenza dei presupposti per la condanna del ex art. 96 c.p.c. Pt_2 tenuto conto della ricostruzione in fatto riportata nella sentenza di divorzio
Avverso tale sentenza ha proposto appello affidato a tre motivi volti a Parte_1 contestare la pronuncia di inammissibilità della domanda con rifermento alla costituzione e mantenimento della Open House, il mancato riconoscimento della natura di donazioni indirette e conseguentemente della sussistenza dei presupposti della revoca per ingratitudine, la mancata ammissione delle istanze istruttorie.
Si costituivano in grado di appello e resistendo al Controparte_1 Parte_2 gravame e chiedendo la condanna del ex art. 96 c.p.c.: Pt_2
Veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni con assegnazione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
Riassegnata la causa a nuovo giudice relatore, le parti precisavano nuovamente le conclusioni all'udienza del 13.5.2025.
Nelle note scritte in sostituzione di udienza le parti si sono riportate alle conclusioni già precisate e ai precedenti scritti conclusionali, con rinuncia a nuovi termini avendone già fruito.
2. L'appello è infondato.
Ai fini della decisione risulta preferibile un'esposizione unitaria dei vari punti, in rito o nel merito, oggetto dei motivi di appello, pur essendo ciascuno assorbente ai fini della conferma della sentenza impugnata.
2.1. Quanto all'inammissibilità della domanda avente ad oggetto Open House s.n.c., se
è vero che in atto di citazione l'attore aveva precisato che, trattandosi di società sciolta, andava fatta rientrare nel patrimonio del donante per il valore formale Parte_1 posseduto dalla stessa finché attiva (peraltro in alcun modo individuato), resta comunque dato di fatto l'indeterminatezza della domanda, tenuto conto che l'attore ha fatto riferimento non solo alla costituzione della società ma anche al mantenimento e pag. 6/14 successivo finanziamento della società e nessuna precisazione della domanda è stata effettuata nella memoria ex art. 183 co. 6 nr. 1 c.p.c.
Solo nell'atto di appello limita la domanda ai 50 milioni versati inizialmente per Pt_2 la costituzione della società“somma che, aumentata dei frutti ad essa relativi, costituisce pertanto lo specifico oggetto di quella domanda, immotivatamente ritenuta inammissibile”, ma, in tal caso, si tratterebbe di donazione diretta del denaro e non certo di donazione indiretta della società.
Oltretutto, la Open House s.n.c. è stata costituita in data 20.3.1996 con soci
[...]
e (non ), il che è inconciliabile con la richiesta CP_1 CP_5 Parte_2 di restituzione per revocazione svolta nei confronti di e Controparte_1 Pt_2
, quest'ultimo completamente estraneo alla costituzione della società, cui è
[...] subentrato solo il 29.12.2000 (cfr. visura doc. 7 attore).
Valgono, comunque, anche per tale atto le considerazioni di cui al successivo punto 2.2. in punto di insussistenza della prova della donazione.
2.2. In base all'art.2697 c.c. era onere dell'attore che ha dedotto l'esistenza della liberalità fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa, nel caso di specie la provenienza della provvista esclusivamente da risorse personali, il collegamento teleologico tra elargizione del denaro e acquisto del bene (essendo state allegate donazioni indirette e non donazione diretta del denaro) e animus donandi, mentre non ha minimamente assolto l'onere probatorio su di lui gravante. Pt_2
Quanto alla provvista, nessuna documentazione è stata fornita da su provenienza Pt_2 dei denari o trasferimenti di danaro dal ai familiari. Pt_2
L'appellante pretende di fondare la prova in via presuntiva sul fatto che i familiari, a suo dire, erano privi di risorse proprie nonché su un'articolazione di prova per testi (capitoli a, b, c memoria 183 co. 6 nr. 2 c.p.c.) inammissibile in quanto del tutto generica (quanto a contesto temporale e fattuale delle dazioni).
Per contro, con riferimento all'immobile sito in Vigonza, ha dedotto Controparte_1
e provato che il denaro proveniva (almeno in parte) da risorse proprie, il che, come osservato dal giudice di prime cure, è dirimente per escludere la donazione indiretta dell'immobile.
pag. 7/14 E, infatti, il contratto di compravendita, stipulato in data 13.7.1995, vede come parte acquirente unicamente e nell'atto la parte venditrice dà atto che il Controparte_1 prezzo è stato versato da parte acquirente, rilasciando quietanza. E' stata inoltre prodotta nota di iscrizione ipotecaria sull'immobile oggetto di compravendita relativa al mutuo di lire 150.000.000 contratto dalla sola con la Cassa di Risparmio di Padova e CP_1
GO (doc.9 convenuta).
Il giudice di primo grado sul punto ha osservato che almeno metà del prezzo era stato pagato col mutuo contratto dalla convenuta;
che , su cui grava il relativo Parte_1 onere probatorio, non aveva documentato di aver versato sul conto della signora CP_1 le somme necessarie al pagamento delle rate del mutuo e che, dunque, era da escludersi che la somma di lire 300.000.000 fosse stata integralmente versata dall'attore.
L'appellante sul punto deduce che:
- il mutuo prodotto al n. 9 dei documenti di parte convenuta è ontologicamente successivo all'acquisto dell'abitazione, prodotto al n. 3 dei documenti di parte attrice, per la quale viene indicato che il prezzo era stato interamente versato e, quindi, non poteva essere finalizzato all'acquisto stesso, ma all'approvvigionamento di liquidità;
- l'immobile era stato utilizzato da subito da come propria residenza;
Pt_2
- la compagna era casalinga e i figli ancora minori e, dunque, era l'unico che Pt_2 lavorava come accertato anche nella sentenza di divorzio.
Le censure non sono fondate e comunque non valgono a provare la provenienza della provvista dal (solo) . Pt_2
Innanzitutto, come si evince dalla documentazione prodotta, il mutuo è contestuale all'atto di compravendita, essendo stato stipulato con atto notarile in data 13.7.1995 e avanti lo stesso notaio che aveva rogato l'atto di compravendita e prevede l'iscrizione di ipoteca in favore della banca proprio sull'immobile compravenduto.
non ha mai nemmeno allegato di aver pagato le rate del mutuo, contestando Pt_2 unicamente le finalità del finanziamento al fine di sostenere la provenienza dell'intera provvista da risorse personali, il che è sufficiente a smentire la prospettazione attorea.
La residenza del in Vigonza è un dato neutro, tenuto conto del legame Pt_2 sentimentale con la e, inoltre, in data 20.12.1996, aveva già trasferito la CP_1 Pt_2
pag. 8/14 residenza altrove (doc. 4 attore) senza, tuttavia, mai avanzare alcuna pretesa sull'immobile.
Per contro, proprio il rapporto tra le parti e il contestuale trasferimento di entrambi presso l'immobile, lascia semmai presumere che l'acquisto dell'immobile fosse funzionale alla realizzazione del comune progetto di convivenza e non certo dettato da spirito di liberalità.
La capacità patrimoniale del resta indimostrata non essendo stata prodotta Pt_2 documentazione alcuna sui redditi percepiti o le risorse di cui poteva disporre.
L'unico dato che emerge dagli atti è la carica di amministratore di Panagrind S.r.l., che non consente di inferire sussistenza ed entità di risorse finanziarie in capo all'appellante, avendo, per contro, i convenuti controdedotto essere nullatenente all'epoca Pt_2 dell'acquisto e con trascorsi in regime di detenzione carceraria incompatibili con l'accumulo di risorse necessarie per l'acquisto del bene (fatti non contestati dall'attore).
La sentenza di divorzio, che fotografa una situazione successiva all'acquisto, fa un accertamento finalizzato a smentire la dichiarata incapacità patrimoniale addotta dal al fine di non pagare il contributo al mantenimento della moglie e del figlio, Pt_2 ritenendo accertato lo svolgimento di attività lavorativa per (ma si tratta, Controparte_2 va ribadito, di periodo successivo all'acquisto dell'immobile) e la sua capacità reddituale.
Rispetto alla società – ma le considerazioni sono analoghe per Open Controparte_2
House s.n.c. - la tesi attorea sconta, ancora una volta, il difetto di prova della provenienza della provvista.
Il giudice di primo grado ha osservato che non vi sono prove di passaggi di denaro da per l'integrale costituzione e avvio della società; alla data di costituzione Parte_1 della il figlio aveva 20 anni sicchè diventa verosimile la Controparte_2 Pt_2 ricostruzione da costui offerta di aver beneficiato di un finanziamento destinato a giovani imprenditori: “vista a contrario, non vi è prova che fosse privo di Parte_2 reddito e quindi alla costituzione della società abbia provveduto per intero il padre”.
La prova, secondo l'appellante, dovrebbe ricavarsi per presunzioni dalla ritenuta impossidenza della nonché dalla finalità dell'operazione imprenditoriale che CP_1 vede un collegamento tra Open House s.n.c. e finalizzato a garantire un Controparte_2
pag. 9/14 futuro lavorativo ai propri figli, dando continuità all'attività imprenditoriale in precedenza svolta da che avrebbe continua a governare la gestione Parte_1 dell'attività imprenditoriale oltre che dai pagamenti eseguiti tramite l'associazione
Speed Shadows.
Quanto alla ritenuta impossidenza dei familiari, si tratta di affermazione priva di riscontro e smentita dai familiari stessi (la ha dichiarato di aver lavorato per CP_1
l'azienda “in nero” e ha dichiarato di aver svolto attività lavorativa per Parte_2 altra azienda prima di entrare in società e di aver poi beneficiato del finanziamento giovani imprenditori) con cui l'appellante pretende di riversare sui convenuti appellati l'onere della prova a lui spettante, non avendo per primo offerto alcuna documentazione sulle sue risorse (entità e provenienza), con la differenza, rispetto alla analoga carenza documentale dei convenuti, che l'esito negativo della prova si riverbera sul soggetto su cui grava l'onere ovvero e non certo i convenuti appellati. Parte_1
Né, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, la prova può ricavarsi dalla sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Padova il 13.6.2003, il cui scopo era quello di evidenziare la non credibilità della situazione economica prospettata e che, come già evidenziato, si incentra sullo svolgimento di attività da parte del e sulla sua Parte_1 capacità lavorativa.
Oltretutto, in quella sede, aveva strenuamente sostenuto di essere Parte_1 nullatenente e privo di reddito;
in questa sede allega invece (senza dimostrarlo) di aver avuto significative risorse a disposizione.
Non si può che prendere atto di come fornisca allegazioni di fatti storici Parte_1 contrapposti e inconciliabili a seconda della convenienza nei processi civili in cui è coinvolto, sicché l'assolvimento dell'onere della prova a suo carico va valutato con particolare rigore e, nel caso di specie, in assenza di documentazione a supporto della asserita capacità finanziaria, non può certo ritenersi assolto.
Lo stesso estratto contributivo prodotto (doc.38 attore) dà conto di attività svolta da sino al 1992 e poi nel solo anno 2002 per attività di consulenza in favore di Parte_1
Controparte_2
I rapporti tra società, così come prospettati dall'appellante, non sono indicativi di donazioni indirette delle società: la Open House s.n.c. risulta costituita nel 1996 con pag. 10/14 soci e (non , quindi con altro figlio del ) mentre era CP_1 CP_5 Pt_2 Pt_2 ancora attiva la Panagrind S.r.l.; la veniva costituita nel 2000 con socio Controparte_2 unico e amministratore senza che vi sia stata successione nei rapporti Parte_2 rispetto alla Panagrind s.r.l. posta in liquidazione volontaria il 31.8.2000; l'
[...]
è stata costituita nel 2006 quindi 6 anni Parte_4 dopo la costituzione di e risulta aver emesso assegni circolari in favore Controparte_2 di nel limitato periodo 01.04.2010/ 11.10.2011 la cui causale è stata Controparte_2 individuata dai convenuti (e non smentita) nel pagamento di lavori svolti dalla società in favore della associazione, dunque senza alcun collegamento con il capitale sociale della società.
2.3. L'animus donandi deve essere provato. Si può ammettere che la prova possa essere data per presunzioni, ma deve trattarsi di presunzioni "serie", in base a un rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso.
Il giudice di primo grado lo ha escluso evidenziando come dalla stessa sentenza di divorzio prodotta dal emerge come egli avesse realizzato quelle condotte per Pt_2
“ingenerare l'apparenza di essere nullatenente e privo di reddito”, intestando i propri beni al figlio ed alla compagna. Il che, lungi dal dimostrare lo spirito di liberalità del disponente in favore dei congiunti, risulta piuttosto coerente con l'intento di creare una apparente situazione di impossidenza diversa dalla realtà, quindi sarebbe eventualmente idonea a dimostrare una interposizione fittizia di persona, ma certo non una donazione.
Il motivo di appello sul punto si limita a richiamare la scadenza temporale dei vari passaggi economico-finanziari asseritamente posti in essere dal sig. e le Parte_1 dichiarazioni del commercialista della senza confrontarsi con la motivazione CP_2 del giudice di primo quanto al reale intento – accertato in sede di divorzio – celato dietro tali operazioni ovvero di spogliarsi di ogni bene per apparire nullatenente e sottrarsi agli obblighi di contribuzione in favore della ex moglie.
E, del resto, proprio la stessa prospettazione dell'appellante è inconciliabile con l'animus donandi nella misura in cui egli sostiene che “l'attività aziendale non mutava, nel senso che il sig. continuava a gestire direttamente l'attività aziendale, Parte_1 la clientela, i rapporti con i dipendenti, ad effettuare gli investimenti per conto della ditta, acquisti di macchinari, operazioni di finanziamento ecc..., nonché a dedicargli pag. 11/14 tutto il proprio tempo, la propria attività lavorativa, ed altresì le risorse accumulate in passato” (pag. 9 atto di appello) a riprova semmai dell'intestazione fittizia e non certo dello spirito di liberalità.
Va, tuttavia, ulteriormente osservato, al netto di quanto già evidenziato rispetto all'immobile e al progetto di convivenza in quel contesto realizzato, che la allegata finalità dell'appellante “di garantire un futuro al figlio, senza ulteriori intenti o finalità nascoste” trova ferma smentita anche nelle dichiarazioni rese dallo stesso ai Pt_2
Carabinieri in occasione dell'intervento effettuato in data 23.4.2019 laddove Pt_1
dichiarava ai militari di essere “l'unico fondatore della nell'anno 2000
[...] CP_2
e poi di aver ceduto e intestato l'attività al figlio a causa della separazione con Pt_2 la moglie ed altri problemi finanziari” (doc.16 parte convenuta).
2.4. L'appellante adduce come motivo di ingratitudine la progressiva esclusione del donante dal nucleo familiare, dall'abitazione familiare (con l'impedimento a rientrare nella casa ex familiare per prendere le proprie cose), dall'attività lavorativa (con l'impedimento anche solo ad avvicinarsi alla ditta e con l'arrivo dei Carabinieri presso la sede di accompagnata dalla contestuale privazione di mezzi di Controparte_2 sostentamento e da un luogo ove dimorare, tanto da essere costretto a richiedere ospitalità alloggiativa a propri conoscenti, parenti ed amici, come pure dei prestiti monetari per far fronte alle più basilari esigenze di vita.
Il tutto accompagnato da rappresentazioni della sua persona verso terzi gravemente pregiudizievoli nei suoi confronti.
Tuttavia, l'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocazione di una donazione per ingratitudine richiede un comportamento espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento.
Le circostanze allegate dall'appellante, peraltro in maniera del tutto generica, oltre che essere del tutto indimostrate, trovano smentita nella residenza stabilita da , a Parte_1 titolo gratuito, nell'appartamento annesso al capannone della senza Controparte_2
pag. 12/14 nemmeno contribuire alle spese e nei bonifici eseguiti dal figlio in suo favore Pt_2 proprio nell'anno 2019 (doc. 2 parte convenuta).
Inoltre l'episodio di allontanamento dall'azienda asseritamente subito nell'aprile 2019 assume, alla lettura del verbale, ben altri contorni (doc.16 prodotto da parte convenuta, pur trattandosi di uno degli episodi menzionati come indicativi di ingratitudine) essendo stato l'intervento indotto dalla necessità del figlio di riottenere in restituzione l'auto di proprietà, da data in uso alla ex moglie. Pt_2
Il tutto in un contesto di rapporti caratterizzati da un alto tasso di conflittualità che vedono le parti contrapporsi in procedimenti civili e penali.
3. Non può essere accolta l'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c. in quanto l'infondatezza dell'appello non costituisce motivo sufficiente per il risarcimento ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
4. Regolamentazione delle spese.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante (giacchè il patrocinio a spese dello stato – cui è stato ammesso in Pt_2 via provvisoria - non copre per le spese di lite derivanti dalla soccombenza).
I compensi vengono liquidati come in dispositivo tenuto conto delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale) secondo i valori medi in assenza di nota spese e con distrazione in favore dei difensori che hanno dichiarato di non aver percepito compensi (e la semplice dichiarazione è sufficiente per l'applicazione del disposto di cui all'art. 93 c.p.c.).
L'appellante, pur ammesso al patrocinio a spese dello stato, va condannato al pagamento del raddoppio del contributo ai sensi dell'art. 13 comma 1, quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 attesa l'infondatezza del gravame in quanto, come chiarito dalla
Suprema Corte “nel caso in cui l'appello venga respinto, perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta
l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella pag. 13/14 loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo” (Cass. Sez. 2 n. 8982 del
04/04/2024).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Padova in data 19.10.2022 n. 1765/2022.
2) condanna a rifondere a e le spese del Parte_1 Controparte_1 Parte_2 presente grado di giudizio che si liquidano in euro 6.946,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e CPA come per legge, con distrazione dell'importo in favore dei procuratori.
3) l'appellante è obbligato a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 14.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2196/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr.2196 del ruolo generale dell'anno
2022 promossa con atto di citazione da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
APPELLANTE rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Lessio del Foro di Padova, giusta procura alle liti agli atti del procedimento civile n. 251/2020 RG Tribunale Civile di Padova
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._2 Parte_2
) C.F._3
APPELLATI rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Vincenzo
Cusumano e Camilla Cusumano giusta separata procura.
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Padova in data
19.10.2022 n. 1765/2022
Conclusioni di parte appellante: piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza impugnata, così pronunciare: nel merito: in accoglimento dell'impugnazione proposta, per i motivi dedotti nei paragrafi 1), 2), 3) dell'atto di citazione in appello, riformare la sentenza del Tribunale di Padova n. 1675/2022 Sent., depositata in data 21.10.2022, notificata in pari data, emessa nel procedimento civile n. 251/2020 RG Tribunale Civile di Padova e, per l'effetto, accogliere la domanda dell'attore appellante e quindi:
Nel merito:
- riconoscersi ed accertarsi la sussistenza di donazione indiretta posta in essere da parte del sig. in favore della sig.ra e del sig. Parte_1 Controparte_1 Parte_2 avuto riguardo:
- all'acquisto in favore di di compendio immobiliare censito al Controparte_1
NCEU Comune di Vigonza come segue:
- catasto fabbricati: foglio 21, particella 1918, sub. 2 cat A\7 cl. 2, 10 vani, rendita €
1.291,14;
- catasto fabbricati: foglio 21, particella 1918, sub. 3 cat C\6 cl. 2, 31 mq, rendita €
57,64; catasto fabbricati: foglio 21, particella 1918, sub. 4 cat C\6 cl. 2, 18 mq, rendita € 33,47;
- catasto fabbricati: foglio 21, particella 1918, sub. 5 cat C\6 cl. 2, 27 mq, rendita €
50,20.
- alla costituzione, mantenimento e successivo finanziamento della società Open House
S.n.c. di , già corrente in Vigonza (PD), via Garibaldi n. 11, p.iva Controparte_1
, in favore di e;
P.IVA_1 Controparte_1 Parte_2
- alla costituzione, mantenimento e successivo finanziamento della società CP_2
a socio unico, con sede in Vigodarzere, via Del Lavoro n. 32, p.iva n.
[...]
, in favore di;
P.IVA_2 Parte_2
e, per l'effetto
- in applicazione del c.d. artt. 801 e 809 c.c., disporsi la revocazione per ingratitudine dei predetti atti di liberalità, con restituzione in natura nel patrimonio dell'attore sig. pag. 2/14 , ai sensi del disposto di cui all'art. 807 c.c., dei beni ricevuti dalla sig.ra Parte_1
e dal sig. , dei relativi frutti ovvero del valore degli Controparte_1 Parte_2 stessi e dei frutti relativi.
Con vittoria di spese, anche generali, e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria:
- si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie indicate nella memoria ex art. 183 co. 6
n. 2 c.p.c., ritualmente depositate e non ammesse dal Tribunale di Padova, ribadite in tutti i successivi atti difensivi;
- si chiede l'acquisizione formale del fascicolo d'ufficio di cui al procedimento di primo grado n. 251/2020 RG Tribunale Civile di Padova (risulta in ogni caso che il fascicolo di primo grado sia già stato ritualmente acquisito).
Conclusioni di parte appellata:
In via preliminare, si chiede l'espunzione dei docc. 17 e da 21 a 29 allegati all'atto di citazione di primo grado e 37) allegato nella memoria ex art. 183 n. 2) in quanto inammissibili per violazione dell'art. 257 bis c.p.c. e la cancellazione dall'atto di citazione e dai successivi atti di tutti i riferimenti a quei documenti.
Inoltre, ci si oppone alle istanze istruttorie di controparte per le ragioni indicate da pag.
34 della memoria di costituzione
- Si chiede in via principale di dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal sig. per tutti i motivi esposti nella memoria di costituzione. Parte_1
- In via subordinata, rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto
- In ogni caso, condannare il Sig. ai sensi dell'art. 96, comma 1 o comma 3 Parte_1
c.p.c.
Con vittoria di spese e accessori per questo grado di giudizio e con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati che dichiarano di non aver percepito nulla dalla propria assistita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e per chiedere l'accertamento della sussistenza di donazioni CP_1 Parte_2 indirette effettuate in favore della ex compagna e del figlio con riferimento ai seguenti tre atti: pag. 3/14 a) acquisto in favore di del compendio immobiliare censito al Controparte_1
NCEU Comune di Vigonza costituente casa familiare acquistata in perduranza di rapporto di convivenza, secondo l'attore con esclusive risorse personali ma intestata alla allora compagna, come accertato anche dal Tribunale di Padova in sede di divorzio del con la ex moglie Pt_2 Controparte_3
b) costituzione, mantenimento e successivo finanziamento della società Open
House S.n.c. di , già corrente in Vigonza (PD), via Garibaldi Controparte_1
n. 11, p.iva , in favore di e : P.IVA_1 Controparte_1 Parte_2 affermava l'attore di aver versato lire 50 milioni per il capitale sociale della
Open House snc, società neo costituita da e Controparte_4 CP_5
(figlio del nato da precedente relazione) dopo che aveva chiuso la Pt_2 Pt_2 sua società Panagrid srl;
le neo costituita Open House doveva acquisire terreni e fabbricati per operare con una nuova impresa in continuità con Panagrind;
gli acquisiti effettuati confluivano nella detenuta formalmente dal Parte_3 figlio , ma con versamento del capitale proveniente dal;
Pt_2 Parte_1
c) costituzione, mantenimento e successivo finanziamento della società CP_2
a socio unico, con sede in Vigodarzere, via Del Lavoro n. 32, p.iva n.
[...]
, in favore del figlio , in quanto le provviste P.IVA_2 Parte_2 derivavano esclusivamente da risorse personali del con rimesse Parte_1 effettuate anche tramite la società dilettantistica Speed Shadows 100 HP, come accertato anche dal Tribunale di Padova nella sentenza del con la ex Pt_2 moglie Controparte_3
e conseguentemente la revoca delle stesse per ingratitudine, con condanna alla restituzione dei beni e dei frutti.
Allegava che, successivamente al deteriorarsi dei rapporti familiari, era Parte_1 stato estromesso dall'attività lavorativa e dai rapporti familiari: e Controparte_1
gli avevano imposto l'allontanamento dalla casa familiare e avevano reso Parte_2
a terzi, anche ex clienti di , dichiarazioni umilianti, inerenti ai dettagli della Parte_1 sua vita personale, quali il fatto di sperperare denaro in gare motociclistiche e tenere una condotta di vita dissoluta.
pag. 4/14 Si costituivano e , contestando la ricostruzione della Controparte_1 Parte_2 vicenda esposta dall'attore, in particolare deducendo che risultava, Parte_1 all'epoca dell'acquisto della casa familiare, nullatenente, dunque privo delle risorse necessarie all'acquisto di un immobile (essendo stato anche detenuto in carcere per diversi mesi negli anni precedenti) che era stato acquistato con denaro proprio e con stipula di mutuo.
Nel periodo successivo si trovava in condizioni di dissesto economico (dovuto in Pt_2 parte a sanzioni irrogate alla società Panagrind S.r.l. e in parte agli obblighi economici nei confronti dell'ex moglie e del figlio tanto che gli stessi familiari lo avevano CP_5 sostenuto economicamente e non era quindi nelle condizioni economiche di contribuire alle operazioni societarie;
le uniche somme versate a Panagrind S.r.l. dall'Associazione
Speed Shadows 100 HP - fondata anni dopo la costituzione della - Controparte_2 erano state pagate per lavori eseguiti da in favore dell'Associazione. Controparte_2
I convenuti eccepivano infine l'inidoneità della sentenza di divorzio tra e Parte_1
l'ex moglie a spiegare efficacia riflessa di giudicato nei loro confronti, essendo invece idonea a dimostrare la carenza dell'animus donandi dell'attore e, semmai, la simulazione tramite interposizione fittizia di persona, nonché la decadenza di
[...]
ex art. 802 c.c. dalla domanda di revoca delle donazioni per ingratitudine. Pt_1
Chiedevano inoltre la condanna ex art. 96 c.p.c.
Il giudice di primo grado, con la sentenza del 19.10.2022, rigettava tutte le domande sulla base delle seguenti argomentazioni:
• carenza di prova, che gravava sull'attore, della provenienza della provvista interamente da risorse personali, tenuto conto che la richiesta di restituzione ha ad oggetto l'immobile e le quote sociali e non il denaro (in assenza di più precisa specificazione della domanda da parte dell'attore); restituzione non più possibile rispetto alla società Open House s.n.c., sciolta per volontà di tutti i soci e cancellata da fine 2005, in quanto il bene chiesto in restituzione
(la società) non esiste più, ragion per cui la domanda, con riferimento a tale bene, veniva considerata inammissibile;
• carenza di animus donandi, in quanto le operazioni descritte e riprese anche nella sentenza di divorzio lungi dal dimostrare lo spirito di liberalità del pag. 5/14 disponente in favore dei congiunti, presupposto soggettivo dell'animus donandi, risulta piuttosto coerente con l'intento di creare una apparente situazione di impossidenza diversa dalla realtà, quindi sarebbe eventualmente idonea a dimostrare una interposizione fittizia di persona, ma certo non una donazione;
• insussistenza dei presupposti per la condanna del ex art. 96 c.p.c. Pt_2 tenuto conto della ricostruzione in fatto riportata nella sentenza di divorzio
Avverso tale sentenza ha proposto appello affidato a tre motivi volti a Parte_1 contestare la pronuncia di inammissibilità della domanda con rifermento alla costituzione e mantenimento della Open House, il mancato riconoscimento della natura di donazioni indirette e conseguentemente della sussistenza dei presupposti della revoca per ingratitudine, la mancata ammissione delle istanze istruttorie.
Si costituivano in grado di appello e resistendo al Controparte_1 Parte_2 gravame e chiedendo la condanna del ex art. 96 c.p.c.: Pt_2
Veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni con assegnazione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
Riassegnata la causa a nuovo giudice relatore, le parti precisavano nuovamente le conclusioni all'udienza del 13.5.2025.
Nelle note scritte in sostituzione di udienza le parti si sono riportate alle conclusioni già precisate e ai precedenti scritti conclusionali, con rinuncia a nuovi termini avendone già fruito.
2. L'appello è infondato.
Ai fini della decisione risulta preferibile un'esposizione unitaria dei vari punti, in rito o nel merito, oggetto dei motivi di appello, pur essendo ciascuno assorbente ai fini della conferma della sentenza impugnata.
2.1. Quanto all'inammissibilità della domanda avente ad oggetto Open House s.n.c., se
è vero che in atto di citazione l'attore aveva precisato che, trattandosi di società sciolta, andava fatta rientrare nel patrimonio del donante per il valore formale Parte_1 posseduto dalla stessa finché attiva (peraltro in alcun modo individuato), resta comunque dato di fatto l'indeterminatezza della domanda, tenuto conto che l'attore ha fatto riferimento non solo alla costituzione della società ma anche al mantenimento e pag. 6/14 successivo finanziamento della società e nessuna precisazione della domanda è stata effettuata nella memoria ex art. 183 co. 6 nr. 1 c.p.c.
Solo nell'atto di appello limita la domanda ai 50 milioni versati inizialmente per Pt_2 la costituzione della società“somma che, aumentata dei frutti ad essa relativi, costituisce pertanto lo specifico oggetto di quella domanda, immotivatamente ritenuta inammissibile”, ma, in tal caso, si tratterebbe di donazione diretta del denaro e non certo di donazione indiretta della società.
Oltretutto, la Open House s.n.c. è stata costituita in data 20.3.1996 con soci
[...]
e (non ), il che è inconciliabile con la richiesta CP_1 CP_5 Parte_2 di restituzione per revocazione svolta nei confronti di e Controparte_1 Pt_2
, quest'ultimo completamente estraneo alla costituzione della società, cui è
[...] subentrato solo il 29.12.2000 (cfr. visura doc. 7 attore).
Valgono, comunque, anche per tale atto le considerazioni di cui al successivo punto 2.2. in punto di insussistenza della prova della donazione.
2.2. In base all'art.2697 c.c. era onere dell'attore che ha dedotto l'esistenza della liberalità fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa, nel caso di specie la provenienza della provvista esclusivamente da risorse personali, il collegamento teleologico tra elargizione del denaro e acquisto del bene (essendo state allegate donazioni indirette e non donazione diretta del denaro) e animus donandi, mentre non ha minimamente assolto l'onere probatorio su di lui gravante. Pt_2
Quanto alla provvista, nessuna documentazione è stata fornita da su provenienza Pt_2 dei denari o trasferimenti di danaro dal ai familiari. Pt_2
L'appellante pretende di fondare la prova in via presuntiva sul fatto che i familiari, a suo dire, erano privi di risorse proprie nonché su un'articolazione di prova per testi (capitoli a, b, c memoria 183 co. 6 nr. 2 c.p.c.) inammissibile in quanto del tutto generica (quanto a contesto temporale e fattuale delle dazioni).
Per contro, con riferimento all'immobile sito in Vigonza, ha dedotto Controparte_1
e provato che il denaro proveniva (almeno in parte) da risorse proprie, il che, come osservato dal giudice di prime cure, è dirimente per escludere la donazione indiretta dell'immobile.
pag. 7/14 E, infatti, il contratto di compravendita, stipulato in data 13.7.1995, vede come parte acquirente unicamente e nell'atto la parte venditrice dà atto che il Controparte_1 prezzo è stato versato da parte acquirente, rilasciando quietanza. E' stata inoltre prodotta nota di iscrizione ipotecaria sull'immobile oggetto di compravendita relativa al mutuo di lire 150.000.000 contratto dalla sola con la Cassa di Risparmio di Padova e CP_1
GO (doc.9 convenuta).
Il giudice di primo grado sul punto ha osservato che almeno metà del prezzo era stato pagato col mutuo contratto dalla convenuta;
che , su cui grava il relativo Parte_1 onere probatorio, non aveva documentato di aver versato sul conto della signora CP_1 le somme necessarie al pagamento delle rate del mutuo e che, dunque, era da escludersi che la somma di lire 300.000.000 fosse stata integralmente versata dall'attore.
L'appellante sul punto deduce che:
- il mutuo prodotto al n. 9 dei documenti di parte convenuta è ontologicamente successivo all'acquisto dell'abitazione, prodotto al n. 3 dei documenti di parte attrice, per la quale viene indicato che il prezzo era stato interamente versato e, quindi, non poteva essere finalizzato all'acquisto stesso, ma all'approvvigionamento di liquidità;
- l'immobile era stato utilizzato da subito da come propria residenza;
Pt_2
- la compagna era casalinga e i figli ancora minori e, dunque, era l'unico che Pt_2 lavorava come accertato anche nella sentenza di divorzio.
Le censure non sono fondate e comunque non valgono a provare la provenienza della provvista dal (solo) . Pt_2
Innanzitutto, come si evince dalla documentazione prodotta, il mutuo è contestuale all'atto di compravendita, essendo stato stipulato con atto notarile in data 13.7.1995 e avanti lo stesso notaio che aveva rogato l'atto di compravendita e prevede l'iscrizione di ipoteca in favore della banca proprio sull'immobile compravenduto.
non ha mai nemmeno allegato di aver pagato le rate del mutuo, contestando Pt_2 unicamente le finalità del finanziamento al fine di sostenere la provenienza dell'intera provvista da risorse personali, il che è sufficiente a smentire la prospettazione attorea.
La residenza del in Vigonza è un dato neutro, tenuto conto del legame Pt_2 sentimentale con la e, inoltre, in data 20.12.1996, aveva già trasferito la CP_1 Pt_2
pag. 8/14 residenza altrove (doc. 4 attore) senza, tuttavia, mai avanzare alcuna pretesa sull'immobile.
Per contro, proprio il rapporto tra le parti e il contestuale trasferimento di entrambi presso l'immobile, lascia semmai presumere che l'acquisto dell'immobile fosse funzionale alla realizzazione del comune progetto di convivenza e non certo dettato da spirito di liberalità.
La capacità patrimoniale del resta indimostrata non essendo stata prodotta Pt_2 documentazione alcuna sui redditi percepiti o le risorse di cui poteva disporre.
L'unico dato che emerge dagli atti è la carica di amministratore di Panagrind S.r.l., che non consente di inferire sussistenza ed entità di risorse finanziarie in capo all'appellante, avendo, per contro, i convenuti controdedotto essere nullatenente all'epoca Pt_2 dell'acquisto e con trascorsi in regime di detenzione carceraria incompatibili con l'accumulo di risorse necessarie per l'acquisto del bene (fatti non contestati dall'attore).
La sentenza di divorzio, che fotografa una situazione successiva all'acquisto, fa un accertamento finalizzato a smentire la dichiarata incapacità patrimoniale addotta dal al fine di non pagare il contributo al mantenimento della moglie e del figlio, Pt_2 ritenendo accertato lo svolgimento di attività lavorativa per (ma si tratta, Controparte_2 va ribadito, di periodo successivo all'acquisto dell'immobile) e la sua capacità reddituale.
Rispetto alla società – ma le considerazioni sono analoghe per Open Controparte_2
House s.n.c. - la tesi attorea sconta, ancora una volta, il difetto di prova della provenienza della provvista.
Il giudice di primo grado ha osservato che non vi sono prove di passaggi di denaro da per l'integrale costituzione e avvio della società; alla data di costituzione Parte_1 della il figlio aveva 20 anni sicchè diventa verosimile la Controparte_2 Pt_2 ricostruzione da costui offerta di aver beneficiato di un finanziamento destinato a giovani imprenditori: “vista a contrario, non vi è prova che fosse privo di Parte_2 reddito e quindi alla costituzione della società abbia provveduto per intero il padre”.
La prova, secondo l'appellante, dovrebbe ricavarsi per presunzioni dalla ritenuta impossidenza della nonché dalla finalità dell'operazione imprenditoriale che CP_1 vede un collegamento tra Open House s.n.c. e finalizzato a garantire un Controparte_2
pag. 9/14 futuro lavorativo ai propri figli, dando continuità all'attività imprenditoriale in precedenza svolta da che avrebbe continua a governare la gestione Parte_1 dell'attività imprenditoriale oltre che dai pagamenti eseguiti tramite l'associazione
Speed Shadows.
Quanto alla ritenuta impossidenza dei familiari, si tratta di affermazione priva di riscontro e smentita dai familiari stessi (la ha dichiarato di aver lavorato per CP_1
l'azienda “in nero” e ha dichiarato di aver svolto attività lavorativa per Parte_2 altra azienda prima di entrare in società e di aver poi beneficiato del finanziamento giovani imprenditori) con cui l'appellante pretende di riversare sui convenuti appellati l'onere della prova a lui spettante, non avendo per primo offerto alcuna documentazione sulle sue risorse (entità e provenienza), con la differenza, rispetto alla analoga carenza documentale dei convenuti, che l'esito negativo della prova si riverbera sul soggetto su cui grava l'onere ovvero e non certo i convenuti appellati. Parte_1
Né, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, la prova può ricavarsi dalla sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Padova il 13.6.2003, il cui scopo era quello di evidenziare la non credibilità della situazione economica prospettata e che, come già evidenziato, si incentra sullo svolgimento di attività da parte del e sulla sua Parte_1 capacità lavorativa.
Oltretutto, in quella sede, aveva strenuamente sostenuto di essere Parte_1 nullatenente e privo di reddito;
in questa sede allega invece (senza dimostrarlo) di aver avuto significative risorse a disposizione.
Non si può che prendere atto di come fornisca allegazioni di fatti storici Parte_1 contrapposti e inconciliabili a seconda della convenienza nei processi civili in cui è coinvolto, sicché l'assolvimento dell'onere della prova a suo carico va valutato con particolare rigore e, nel caso di specie, in assenza di documentazione a supporto della asserita capacità finanziaria, non può certo ritenersi assolto.
Lo stesso estratto contributivo prodotto (doc.38 attore) dà conto di attività svolta da sino al 1992 e poi nel solo anno 2002 per attività di consulenza in favore di Parte_1
Controparte_2
I rapporti tra società, così come prospettati dall'appellante, non sono indicativi di donazioni indirette delle società: la Open House s.n.c. risulta costituita nel 1996 con pag. 10/14 soci e (non , quindi con altro figlio del ) mentre era CP_1 CP_5 Pt_2 Pt_2 ancora attiva la Panagrind S.r.l.; la veniva costituita nel 2000 con socio Controparte_2 unico e amministratore senza che vi sia stata successione nei rapporti Parte_2 rispetto alla Panagrind s.r.l. posta in liquidazione volontaria il 31.8.2000; l'
[...]
è stata costituita nel 2006 quindi 6 anni Parte_4 dopo la costituzione di e risulta aver emesso assegni circolari in favore Controparte_2 di nel limitato periodo 01.04.2010/ 11.10.2011 la cui causale è stata Controparte_2 individuata dai convenuti (e non smentita) nel pagamento di lavori svolti dalla società in favore della associazione, dunque senza alcun collegamento con il capitale sociale della società.
2.3. L'animus donandi deve essere provato. Si può ammettere che la prova possa essere data per presunzioni, ma deve trattarsi di presunzioni "serie", in base a un rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso.
Il giudice di primo grado lo ha escluso evidenziando come dalla stessa sentenza di divorzio prodotta dal emerge come egli avesse realizzato quelle condotte per Pt_2
“ingenerare l'apparenza di essere nullatenente e privo di reddito”, intestando i propri beni al figlio ed alla compagna. Il che, lungi dal dimostrare lo spirito di liberalità del disponente in favore dei congiunti, risulta piuttosto coerente con l'intento di creare una apparente situazione di impossidenza diversa dalla realtà, quindi sarebbe eventualmente idonea a dimostrare una interposizione fittizia di persona, ma certo non una donazione.
Il motivo di appello sul punto si limita a richiamare la scadenza temporale dei vari passaggi economico-finanziari asseritamente posti in essere dal sig. e le Parte_1 dichiarazioni del commercialista della senza confrontarsi con la motivazione CP_2 del giudice di primo quanto al reale intento – accertato in sede di divorzio – celato dietro tali operazioni ovvero di spogliarsi di ogni bene per apparire nullatenente e sottrarsi agli obblighi di contribuzione in favore della ex moglie.
E, del resto, proprio la stessa prospettazione dell'appellante è inconciliabile con l'animus donandi nella misura in cui egli sostiene che “l'attività aziendale non mutava, nel senso che il sig. continuava a gestire direttamente l'attività aziendale, Parte_1 la clientela, i rapporti con i dipendenti, ad effettuare gli investimenti per conto della ditta, acquisti di macchinari, operazioni di finanziamento ecc..., nonché a dedicargli pag. 11/14 tutto il proprio tempo, la propria attività lavorativa, ed altresì le risorse accumulate in passato” (pag. 9 atto di appello) a riprova semmai dell'intestazione fittizia e non certo dello spirito di liberalità.
Va, tuttavia, ulteriormente osservato, al netto di quanto già evidenziato rispetto all'immobile e al progetto di convivenza in quel contesto realizzato, che la allegata finalità dell'appellante “di garantire un futuro al figlio, senza ulteriori intenti o finalità nascoste” trova ferma smentita anche nelle dichiarazioni rese dallo stesso ai Pt_2
Carabinieri in occasione dell'intervento effettuato in data 23.4.2019 laddove Pt_1
dichiarava ai militari di essere “l'unico fondatore della nell'anno 2000
[...] CP_2
e poi di aver ceduto e intestato l'attività al figlio a causa della separazione con Pt_2 la moglie ed altri problemi finanziari” (doc.16 parte convenuta).
2.4. L'appellante adduce come motivo di ingratitudine la progressiva esclusione del donante dal nucleo familiare, dall'abitazione familiare (con l'impedimento a rientrare nella casa ex familiare per prendere le proprie cose), dall'attività lavorativa (con l'impedimento anche solo ad avvicinarsi alla ditta e con l'arrivo dei Carabinieri presso la sede di accompagnata dalla contestuale privazione di mezzi di Controparte_2 sostentamento e da un luogo ove dimorare, tanto da essere costretto a richiedere ospitalità alloggiativa a propri conoscenti, parenti ed amici, come pure dei prestiti monetari per far fronte alle più basilari esigenze di vita.
Il tutto accompagnato da rappresentazioni della sua persona verso terzi gravemente pregiudizievoli nei suoi confronti.
Tuttavia, l'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocazione di una donazione per ingratitudine richiede un comportamento espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento.
Le circostanze allegate dall'appellante, peraltro in maniera del tutto generica, oltre che essere del tutto indimostrate, trovano smentita nella residenza stabilita da , a Parte_1 titolo gratuito, nell'appartamento annesso al capannone della senza Controparte_2
pag. 12/14 nemmeno contribuire alle spese e nei bonifici eseguiti dal figlio in suo favore Pt_2 proprio nell'anno 2019 (doc. 2 parte convenuta).
Inoltre l'episodio di allontanamento dall'azienda asseritamente subito nell'aprile 2019 assume, alla lettura del verbale, ben altri contorni (doc.16 prodotto da parte convenuta, pur trattandosi di uno degli episodi menzionati come indicativi di ingratitudine) essendo stato l'intervento indotto dalla necessità del figlio di riottenere in restituzione l'auto di proprietà, da data in uso alla ex moglie. Pt_2
Il tutto in un contesto di rapporti caratterizzati da un alto tasso di conflittualità che vedono le parti contrapporsi in procedimenti civili e penali.
3. Non può essere accolta l'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c. in quanto l'infondatezza dell'appello non costituisce motivo sufficiente per il risarcimento ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
4. Regolamentazione delle spese.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante (giacchè il patrocinio a spese dello stato – cui è stato ammesso in Pt_2 via provvisoria - non copre per le spese di lite derivanti dalla soccombenza).
I compensi vengono liquidati come in dispositivo tenuto conto delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale) secondo i valori medi in assenza di nota spese e con distrazione in favore dei difensori che hanno dichiarato di non aver percepito compensi (e la semplice dichiarazione è sufficiente per l'applicazione del disposto di cui all'art. 93 c.p.c.).
L'appellante, pur ammesso al patrocinio a spese dello stato, va condannato al pagamento del raddoppio del contributo ai sensi dell'art. 13 comma 1, quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 attesa l'infondatezza del gravame in quanto, come chiarito dalla
Suprema Corte “nel caso in cui l'appello venga respinto, perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta
l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella pag. 13/14 loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo” (Cass. Sez. 2 n. 8982 del
04/04/2024).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Padova in data 19.10.2022 n. 1765/2022.
2) condanna a rifondere a e le spese del Parte_1 Controparte_1 Parte_2 presente grado di giudizio che si liquidano in euro 6.946,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e CPA come per legge, con distrazione dell'importo in favore dei procuratori.
3) l'appellante è obbligato a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 14.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 14/14