Versione
13 luglio 2011
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19 aprile 2016
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Art. 220. Commissioni collaudatrici
(art. 206, d.P.R. n. 554/1999) 1. Quando il collaudo e' affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente.
2. I verbali, l'atto di collaudo e le eventuali relazioni sono firmati da tutti i componenti della commissione.
3. Se vi e' dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Nel caso di commissione composta da due componenti, prevalgono le conclusioni formulate dal presidente. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
(art. 206, d.P.R. n. 554/1999) 1. Quando il collaudo e' affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente.
2. I verbali, l'atto di collaudo e le eventuali relazioni sono firmati da tutti i componenti della commissione.
3. Se vi e' dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Nel caso di commissione composta da due componenti, prevalgono le conclusioni formulate dal presidente. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
Commentari • 26
- 1. Codice degli Appalti - Parte II - Titolo IAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 aprile 2016 · 51.20067
Giurisprudenza • 25
- 1. Trib. Paola, sentenza 10/07/2023, n. 376Provvedimento: […] 23, comma 1) e non richiedono l'osservanza delle garanzie ivi previste, i "controlli difensivi" da parte del datore se diretti ad accertare comportamenti illeciti e lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale, tanto più se disposti ex post, ossia dopo l'attuazione del comportamento in addebito, così da prescindere dalla mera sorveglianza sull'esecuzione della prestazione lavorativa. (Nella specie, è stata ritenuta legittima la verifica successivamente disposta sui dati relativi alla navigazione in internet di un dipendente sorpreso ad utilizzare il computer di ufficio per finalità extralavorative)”Leggi di più...
- fiducia datore di lavoro·
- art. 4 St. lav.·
- giusta causa·
- proporzionalità sanzione·
- licenziamento ritorsivo·
- compensazione spese di lite·
- controlli difensivi·
- violazione obblighi lavorativi·
- opposizione licenziamento·
- onere della prova