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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 18/06/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dott. Marco Bartoli Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 560/2023 R.G. (a cui sono state riunite quelle portanti i nn. 1153/2021 e 1092/2021, aventi ad oggetto appelli avverso la medesima sentenza), rimessa in decisione all'udienza del 13/12/2023 e ver- tente
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Mario Antonio Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in L'AQ, Via Verdi n° 29, giusta procura in calce alla comparsa di costitu- zione e risposta di primo grado
APPELLANTE
rappresentata e difesa, in forza di procura in calce Controparte_1 all'atto di citazione in appello, rilasciata ai sensi della legge regionale n. 9 del
14.2.2000, in esecuzione della DGR n. 187 del 13/04/17, dagli avv.ti Stefania
Valeri e Alessia Frattale dell'avvocatura Regionale con uffici siti in L'AQ, via Leonardo Da Vinci n. 6, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC
individuato quale domicilio digi- Email_1 tale ai fini delle comunicazioni e notificazioni da effettuarsi nell'ambito del procedimento per cui è causa;
APPELLANTE - APPELLATA
(codice fiscale ) nato a [...]- Controparte_2 CodiceFiscale_1
no il 06.03.1958, (codice fiscale Controparte_3 C.F._2
) nata a [...] il [...], (codice fiscale
[...] Controparte_4
nato a [...] il [...], CodiceFiscale_3 CP_5
(codice fiscale ) nato a [...] il
[...] CodiceFiscale_4
27.04.1988, tutti residenti in [...] rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, giusta procura speciale in calce al presente atto, dall'Avv.
Marino Marini (codice fiscale: Fax 06/62292873 e CodiceFiscale_5
Pec: ) con studio in Roma alla via Email_2
Appia Nuova n. 96 e dall'Avv. Alba Ronca (codice fiscale: C.F._6
fax 085/4540139 e PEC: con studio in Pe-
[...] Email_3
scara (PE) alla via Marco Polo n. 9 i quali dichiarano di voler ricevere le co- municazioni ai numeri di fax ed agli indirizzi di posta elettronica certificata sopra indicati - appellati – contr
APPELLATI - APPELLANTI INCIDENTALI
Controparte_6
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, con sede legale in L'AQ, rappresentata e difesa, come da procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Sandro Pasquali e dall'avv. Fabio Pa- squali del Foro di L'AQ, ed elettivamente domiciliata nel loro studio lega- le sito in L'AQ, Via Cardinale Mazzarino n. 71;
– APPELLATA
E
APPELLATO
, Controparte_7 Controparte_8 CP_9
,
[...] Controparte_10
[...] APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di L'AQ n. 783/2022 pubblicata in data 17/11/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante autonoma Parte_1
“Piaccia a questa Ill.ma Corte, contrariis reiectis, dichiarare l'avvenuta cessa- zione della materia del contendere in relazione all'appello proposto dall' compensando in tutto o in parte le spese legali con gli appella- Parte_1 ti”.
Appellante autonoma Controparte_1
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello, in accoglimento delle esposte tesi difensi- ve, ogni avversa eccezione disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza n.
783/22 del Tribunale di L'AQ, accertato e dichiarato
- che il nesso eziologico tra condotta ed evento risulta interrotto dalla causa di forza maggiore rappresentata dal sisma;
- che l'Amministrazione ha ottemperato a tutte le obbligazioni sulla medesima gravanti, e che il difetto manutentivo è imputabile unicamente alla condotta gravemente negligente dei tecnici, responsabili esclusivi dell'accaduto
1. escludere qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione regionale
2. In ogni caso, per le ragioni di cui in narrativa, porre esclusivamente a cari-
Con co di AC , e Controparte_10 Controparte_7 Controparte_8
l'onere risarcitorio conseguente ai danni esposti dagli istanti Parte_2
3. Accertato che la ZO era nuda proprietaria dell'immobile, e CP_1 che gravavano sull' gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione _6 dello stesso, escludere la responsabilità dell'Amministrazione regionale in or- dine all'occorso; Subordinatamente alla denegata reiezione dell'eccepita pre-
3 scrizione ed esclusione di responsabilità dell'Amministrazione, voglia la Cor- te:
4. accertato e dichiarato che il sisma ha rappresentato condicio sine qua non del verificarsi dell'evento, escludere la responsabilità della , Controparte_1
in relazione alla percentuale di danno ascrivibile alla causa efficiente rappre- sentata dal sisma, con conseguente ridimensionamento, da quantificarsi in mi- sura pari almeno al 50% o in quella differente che sia ritenuta di giustizia, dei connessi oneri risarcitori;
5. ridurre percentualmente la responsabilità imputabile all'Amministrazione riconoscendone il ruolo di nuda proprietaria dell'immobile, priva perciò degli obblighi di custodia e di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso.
6. ridimensionare, in ogni caso, la condanna prendendo a riferimento i minimi tabellari, ed al totale così quantificato applicare le riduzioni percentuali relati- ve alla accertata limitazione di responsabilità dell'Amministrazione nella cau- sazione dell'evento;
7. prevedere l'attualizzazione delle somme;
8. compensare o almeno ridurre, in ogni caso, la condanna alle spese, tenuto conto del solo parziale accoglimento delle avverse domande.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Appellanti incidentali Controparte_12
Voglia pertanto l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni: 1) In via preliminare dichiarare inammissibile e/o im- procedibile l'appello proposto dalla per tutti i motivi rap- Controparte_1
presentati;
2) Nel merito rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) In caso di ammissibilità dell'impugnazione, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui, non tenen- do conto della effettiva convivenza tra la vittima ed i danneggiati, quantifica il
4 danno nelle minori somme liquidate in luogo di quelle dovute quantomeno calcolate al minimo delle Tabelle del Tribunale di Roma pari ad: - €
304.007,70 in favore di - € 304.007,70 in favore di Controparte_2 [...]
- € 186.327,30 in favore di - € 196.134,00 Parte_3 Controparte_4
in favore di o in quella maggiore o minore somma ritenuta Controparte_5
di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla data del fatto al soddisfo;
4) In caso di ammissibilità dell'impugnazione, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui omette di liquidare le spese esenti documentate pari ad € 1.813,05;
5) Confermare nel resto l'impugnata sentenza;
6) Con vittoria di spese e com- petenze di giudizio oltre accessori di legge da distrarsi in favore dei sottoscrit- ti procuratori.”
Appellata Controparte_6
[...]
<<“ “Voglia l'on. le Corte d'Appello di L'AQ, Sezione Civile, rigettare l'appello proposto da confermando la manle- Parte_1
va assicurativa già riconosciuta dal Tribunale. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Appellata (proc. 560/2023): conclude per il rigetto Controparte_1 dell'appello di . Parte_1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di L'AQ ha accolto la domanda risarcitoria proposta da , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e rispettivamente genitori i primi due e fratelli gli
[...] Controparte_5
altri due di studente assegnatario di posto letto presso Persona_1
l'edificio denominato “Casa dello Studente” sito in L'AQ, via XX Settem-
5 bre, il quale aveva perso la vita a seguito del crollo dell'edificio in occasione del sisma che ha colpito la città dell'AQ il 9.4.2009; essi avevano all'uopo convenuto in giudizio la (a titolo di responsabilità extracon- Controparte_1
trattuale ex artt. 2043, 2051, 2049 e 2053 cc in quanto proprietaria e custode dell'edificio , responsabile dell'operato dei propri funzionari e dipendenti nonché quale ente vigilante sull' ), l' _6 Controparte_6
(a titolo di responsabilità contrattuale ed ex-
[...] tracontrattuale quale gestore dell'edificio) nonché i tecnici CP_13
, e chieden-
[...] Controparte_8 Controparte_7 Controparte_9
done la condanna in solido al risarcimento dei danni, patrimoniali e non pa- trimoniali subiti per la perdita del congiunto.
Gli attori avevano dato atto di essersi costituiti parte civile nel processo pena- le svoltosi con rito abbreviato dinanzi al GUP del Tribunale di L'AQ e che, in relazione al crollo della Casa dello Studente ed alla morte del congiun- to, era poi stata accertata in sede penale (con sentenze n. 38/2013 del GUP e n. 963/2015 della Corte d'Appello di L'AQ, confermate da Cass. Pen.
6604/2017) la responsabilità anche civile di , Controparte_10 [...]
, (progettisti e direttori di lavori di sostanzia- CP_14 Controparte_7 le ristrutturazione dell'edificio suindicato) e di (dirigente Controparte_9 dell' e presidente della commissione di collaudo dei suddetti lavori), _6 già condannati dalla sentenza del GUP di L'AQ anche al risarcimento dei danni in loro favore da liquidarsi in sede civile, con pagamento di una provvi- sionale di € 100.000,00 a favore dei genitori e Controparte_2 CP_3
e di € 50.000,00 in favore dei fratelli e
[...] CP_4 Controparte_5
1.1. Si sono costituite in giudizio la ZO e l' contestando gli CP_1 _6
assunti attorei, mentre gli altri convenuti restavano contumaci.
1.2. La sentenza impugnata ha così deciso:
“- accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la , Controparte_1
l' , Controparte_6 CP_10
6 , e , in soli- CP_10 Controparte_8 Controparte_7 Controparte_9
do tra loro, al risarcimento dei danni in favore degli attori e dunque al paga- mento delle seguenti somme: € 264.780,90 in favore di;
Controparte_2
€ 264.780,90 in favore di;
Controparte_3
€ 147.100,00 in favore di;
Controparte_4
€ 147.100,00 in favore di oltre agli interessi legali e riva- Controparte_5
lutazione dal 06.04.2009 e fino al soddisfo. Alle somme così indicate andran- no decurtate quelle già liquidate in favore degli attori, quale provvisionale, nella sentenza 38/2013 GUP L'AQ, che ammontano ad € 100.000,00 cia- scuno in favore di e ed € 50.000,00 Controparte_2 Controparte_3
ciascuno in favore di e Controparte_4 Controparte_5
Accoglie parzialmente la domanda proposta dall' Controparte_6
nei confronti dei convenuti chiamati
[...] Controparte_13
, , e e, per l'effetto,
[...] Controparte_8 Controparte_7 Controparte_9 condanna detti convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'
[...]
il 40% delle somme da quest'ultima dovute agli Parte_4
attori in forza della presente sentenza;
Condanna la a tenere indenne l' Controparte_15 [...]
, delle somme da questa dovute in base alla pre- Controparte_6
sente sentenza, al netto del risarcimento ottenuto da AC Parte_5
[..
, , e e dalla condanna Controparte_8 Controparte_7 Controparte_9
di questi al pagamento, sempre in favore di delle spese di lite. Accoglie _6
parzialmente la domanda proposta dalla nei confronti dei Controparte_1
convenuti chiamati , , Controparte_10 Controparte_8 CP_7
e e, per l'effetto, condanna detti convenuti, in soli-
[...] Controparte_9
do tra loro, a rifondere alla il 40% delle somme da Controparte_1 quest'ultima dovute agli attori in forza della presente sentenza;
Condanna la , l' Controparte_1 Controparte_6
, , ,
[...] Controparte_10 Controparte_8 Controparte_16
7 di e , in solido tra loro, alla refusione delle spese di giudizio Controparte_9 nei confronti degli attori che si liquidano in € 45.000,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CA, con distrazione in favore degli Avv.ti Alba
Ronca e Marino Marini.
Condanna , , e Controparte_10 Controparte_8 Controparte_7
, in solido tra loro, alla refusione del 40% delle spese di giu- Controparte_9
dizio nei confronti della e di che liquida nella somma Controparte_1 _6 complessiva di € 18.000,00 ciascuno oltre spese generali 15%, IVA e CA co- me per legge.”
1.3. Le ragioni della complessa decisione desumibili dalla motivazione sono consistite, in sintesi e per quanto qui ancora rilevante:
a) nella considerazione che era pacifico che il congiunto degli attori,
[...]
disponesse di un posto letto nella “Casa dello Studente”, e che la Per_1
notte del 6.04.2009 era deceduto per le lesioni riportate a seguito del crollo dell'edificio;
b) nella affermazione che “ai fini dell'individuazione delle cause del crollo dell'edificio”, era possibile utilizzare prove e mezzi istruttori formati nel pro- cedimento penale – nel corso del quale era stata accertata con sentenza irrevo-
CP_1 cabile la responsabilità di e in regime CP_8 CP_7 CP_9 di cooperazione colposa tra loro, per il collasso dell'edificio sopradetto e, per quanto qui interessa, anche per il decesso di ed erano state Persona_1
date le connesse statuizioni civili di condanna (da ultimo, con sentenza n.
6604/17 della Corte di Cassazione, erano state respinte le impugnazioni dei predetti professionisti imputati, odierni appellati) – e, in particolare, la perizia espletata in incidente probatorio con l'ausilio della prof.ssa e le Per_2
consulenze tecniche disposte dal Pubblico Ministero, in considerazione dell'elevato grado di competenza [dei professionisti officiati], della vastità dei materiali sottoposti ad esame, dell'approfondita ed accurata analisi condotta in ordine alla dinamica del collasso;
8 c) nella constatazione che dalla perizia risultava come il crollo parziale Per_2
della Casa dello studente verificatosi nelle prime ore del mattino del 6/4/2009 fu causato non solo dalla “sollecitazione impressa dal sisma”, ma anche dai gravi errori di progettazione (negli anni '60 del secolo scorso ad opera dell'ing. ) e di costruzione dell'edificio, assolutamente non con- Persona_3 forme alle norme antisismiche all'epoca vigenti, nonché dalle modifiche pro- CP_1 gettate ed eseguite sotto la direzione degli ingegneri e CP_7 Pt_6
che implicarono in particolare l'apposizione della parete non strutturale,
[...]
denominata in perizia parete REI, dotata di considerevole rigidezza e resisten- za e collocata in corrispondenza della trave 18-29”, interventi (collaudati da una commissione presieduta dal – responsabile sotto il profilo CP_9
omissivo - senza alcuna effettiva verifica della loro incidenza sulle condizioni statiche dell'edificio) che influenzarono negativamente la cinematica del crol- lo – che comunque sarebbe derivato dall'effetto combinato del sisma e degli errori progettuali del - aggravandone notevolmente le conseguenze;
Per_3
d) nella ulteriore constatazione che gli elaborati tecnici sopra richiamati con- sentivano di escludere il carattere eccezionale o anomalo del sisma, tale da renderlo, cioè, un evento imprevedibile e pertanto imprevenibile, da essi emergendo, invece, come il terremoto de quo, riconducibile scientificamente alla categoria strong;
e) nella individuazione dell'art. 2053 c.c. quale fonte normativa della respon- sabilità oggettiva e solidale di entrambi gli enti convenuti – l'uno (la CP_1
) in quanto proprietario, e l'altro (l' ) in quanto titolare, ai sensi
[...] _6 dell'art. 16, comma 2, L.R. 91/1994, di un diritto di uso gratuito che appare riconducibile al diritto reale d'uso o a concessione amministrativa di analogo contenuto, piuttosto che a un comodato – per le conseguenze dannose del crollo parziale dell'edificio (integrante certamente un'ipotesi di sua rovina), collassato proprio per vizi originari di costruzione e per la difettosa manuten-
9 zione, eseguita in dispregio delle cautele che avrebbero dovuto governare l'operazione;
f) nella precisazione che la responsabilità ex art. 2053 c.c. dell'ADSU non po- teva essere esclusa, in quanto, anche prescindendo dalla disciplina codicistica che addossa al titolare di un diritto reale di godimento, il quale dispone mate- rialmente del bene, l'obbligo della manutenzione ordinaria dello stesso, nella specie la disciplina speciale evincibile dalla normativa regionale attribuiva all'ADSU anche l'obbligo di manutenzione straordinaria, sottraendolo al pro- prietario;
g) nella individuazione dell'art. 2049 c. c. quale ulteriore fonte di responsabi- lità in capo all' “per l'operato del proprio dipendente e collaudatore _6
, avendo questi agito quale presidente della commissione di col- CP_9
laudo e stante il rapporto di servizio in essere tra le parti;
h) nella determinazione del danno parentale in favore degli attori liquidato come in dispositivo;
i) nella ritenuta fondatezza della domanda di manleva svolta dall' dei _6
confronti della sulla base del contratto riconosciuto efficace al mo- Parte_1
mento dei fatti, di cui alla polizza n. 122.722281.75 del 2005, prevedente la garanzia per la responsabilità civile verso terzi derivante sia dall'attività di ge- stione del pensionato Casa dello Studente di via XX Settembre, sia dalla pro- prietà dei fabbricati ad uso di tale attività, con conseguente condanna della compagnia a tenerla indenne delle somme che era tenuta a pagare agli attori;
o) nella ritenuta fondatezza e conseguente accoglimento delle domande pro- poste in via subordinata dalle convenute e nei confronti dei CP_1 _6
CP_1 convenuti e sulla base delle risultanze CP_8 CP_7 CP_9
della CTU che ha ricostruito le cause del crollo, da imputare prevalentemente agli errori di progettazione originari e di direzione dei lavori (e dunque alla e all' per la condotta dell'ing. che aveva effettuato cal- CP_1 _6 Per_3
coli errati violando la normativa di settore ed anzi applicandone una non più
10 vigente all'epoca rd n. 2105/1937 in luogo della l. n. 1684/1962 e per aver consentito l'utilizzo di materiali inidonei senza controlli e verifiche e la dif- formità tra l'assentito e il costruito) ma anche a condotte riconducibili ai tec- CP_1 nici convenuti ( e per non aver verificato i cari- CP_7 CP_8
chi, incrementati illegittimamente e per aver inserito la parete Rei dinanzi all'ascensore, la cui rigidità aveva influenzato il regime statico dell'edificio, omettendone il necessario collaudo, mentre aveva effettuato un CP_9
collaudo formale senza verificare il rispetto dei titoli autorizzativi e delle pre- scrizioni di legge;
p) nel determinare nella misura del 60%la responsabilità degli enti e CP_1 in ragione dell'apporto causale al crollo e nel 40% la responsabilità dei _6
tecnici, da condannare in solido al risarcimento del danno nei confronti dei convenuti principali nella misura del 40% delle somme liquidate dal giudice in favore degli attori;
q) nel richiamo, ai fini del regolamento delle spese processuali, da liquidare in base al dm 55/2014: all'accoglimento della domanda attorea, con spese legali poste, al pari delle spese di CTU, a carico solidale di convenute e chiamati condannati;
alla condanna dei tecnici, in solido, alla rifusione del 40% delle spese del giudizio nei confronti della e di . CP_1 _6
2. Avverso tale decisione hanno proposto appello (procedimento Parte_1
n. 560/2023) chiedendo accogliersi conclusioni diverse da quelle innanzi tra- scritte a seguito della rinuncia all'appello intervenuta in sede di precisazione delle conclusioni e la (procedimento n. 579/2023), le cui Controparte_1
conclusioni sono trascritte in epigrafe.
Con ordinanza dell'11-12/10/2023, è stata disposta la riunione dei due proce- dimenti (il n. 579/2023 al n. 560/2023).
2.3. In entrambi i procedimenti si sono costituiti gli attori, che hanno resistito agli appelli e, in quello iscritto a seguito dell'appello della (n. CP_1
579/2023), hanno proposto appello incidentale articolando 2 motivi: il primo
11 con riferimento al quantum liquidato, non avendo il primo giudice considera- to, nell'applicare le tabelle di Roma, la convivenza con la vittima al momento del decesso, provata in prime cure e il secondo con riferimento alle spese, non essendo state riconosciute in loro favore le spese esenti, nella misura indicata e documentata, di € 1.813,05.
2.4. Nel medesimo proc. 579/2023 si è costituita Parte_1
(di seguito, per brevità, riportandosi alle conclusioni del pro-
[...] Parte_1
prio atto di appello e si è costituita la nel proc. principale n. Controparte_1
560/2023, nel quale si è costituita, seppur tardivamente, anche l' . _6
2.5. Nella contumacia di Controparte_10 Controparte_8 [...]
e con ordinanza dell'11-12/10/2023, al CP_17 Controparte_9
presente procedimento è stato riunito quello recante il n. 579/2023, iscritto a seguito dell'appello proposto dalla , che ha insistito nelle Controparte_1
conclusioni innanzi trascritte.
3.Va delibato innanzitutto l'appello della stante l'intervenuta rinun- CP_1 cia all'appello di Parte_1
3.1. A sostegno dell'impugnazione, la , dopo aver ripercor- Controparte_1 so le vicende processuali pregresse e, in particolare, quelle relative all'edificio di via XX Settembre, poi divenuto “Casa dello Studente”, ha proposto censure alla sentenza impugnata, che si sono sostanzialmente accentrate:
3.2 “sulla dedotta responsabilità (concorrente )della in ordi- Controparte_1 ne al crollo dell'edificio, sull'efficacia causale del sisma nella verificazione del crollo. Conseguenze in ordine alle responsabilità ed ai connessi oneri ri- sarcitori posti a carico degli Enti convenuti in primo grado”: ha rilevato l'appellante come la sentenza di prime cure, nella parte in cui ha ravvisato la propria responsabilità quale ente proprietario dell'edificio crollato, non abbia
“considerato il ruolo determinante del sisma, quale causa di forza maggiore, e della condotta dei tecnici convenuti in giudizio, quali elementi idonei ad inter- rompere il nesso causale tra condotta (omissiva) ed evento”; gli argomenti uti-
12 lizzati fanno leva sulla imprevedibilità di un evento così violento in una zona classificata come di II categoria sismica;
in particolare, la Regione ha eviden- ziato come il terremoto che ha colpito L'AQ (MW 6.3) sia il terzo evento più forte che abbia prodotto registrazioni accelerometriche in Italia, dopo i terremoti dell'PI (1980, MW 6.9) e del LI (1976, MW 6.4); esso rien- tra nell'ambito della sismicità dell'area, ma non per questo può negarsene la potenza distruttiva, di cui la città ancora sconta gli esiti;
ogni normativa tecni- ca di calcolo e di valutazione fino al 6 aprile 2009 faceva riferimento, per la zona dell'aquilano, ad eventi propri delle zone classificate di II categoria si- smica;
ogni calcolo e ogni valutazione su aspetti di sicurezza strutturale nell'area venivano calibrati rispetto alle sollecitazioni proprie di questa zoniz- zazione, ben inferiore a quelle delle zone di I categoria sismica;
pertanto, se- condo l'appellante, il terremoto è stato causa efficiente del crollo, raggiun- gendo quest'ultimo intensità (grado 6.3.) eccezionale, tale da avere la meglio di una struttura che aveva, invece, resistito alle continue e violente scosse premonitrici dei giorni precedenti;
3.3. sulla “responsabilità dei tecnici.”: ha censurato l'appellante l'omessa at- tribuzione a ciascuna delle accertate concause del crollo, “in primis alla forza distruttiva del sisma” ma poi anche alle condotte dei tecnici condannati in se- de penale (le quali avrebbero anch'esse “interrotto il nesso di causalità tra la condotta dell'Amministrazione ed il fatto per cui è causa” o comunque inciso sulla determinazione dell'evento dannoso), del “giusto peso percentuale ai fini della valutazione soggettiva delle responsabilità e dei conseguenti obblighi ri- sarcitori”; in particolare, l'appellante ha osservato di aver affidato a soggetti professionalmente qualificati, mediante stanziamento di cospicue somme per la manutenzione dell'immobile, il compito di curare il progetto di risanamento conservativo della Casa dello Studente e, quindi, riponendo pieno affidamento nella correttezza del loro operato, la responsabilità di costoro, accertata in via irrevocabile nel giudizio penale, valeva ad escludere quella, sia pur solo con-
13 corrente, dell'Amministrazione: proprio l'accertamento della loro gravissima violazione rispetto alla posizione di garanzia assegnata dalla legge, ma anche dal contratto stipulato con la proprietà al momento dell'incarico, aveva com- portato l'interruzione del nesso di causalità tra la condotta dell'Amministrazione ed il fatto per cui è causa, con ogni conseguenza quanto all'attribuzione delle responsabilità e del relativo onere risarcitorio, dovendo disporsene la condanna esclusiva, mandando esente da responsabilità
l'Amministrazione, oppure, in subordine, riducendone percentualmente il grado di responsabilità; al riguardo, ha precisato che la chiamata in causa dei
CP_1 tecnici e è stata operata allo scopo di CP_8 CP_7 CP_9
vederne accertata la responsabilità propria ed esclusiva, salvo, in via di subor- dine, allo scopo di riversare sugli stessi le conseguenze di eventuali responsa- bilità dell'Amministrazione;
3.4.“sul riparto di responsabilità tra e ”, censurando _6 Controparte_1
la erroneità della attribuzione di responsabilità solidale e paritaria, ai sensi dell'art. 2053 c.c., anche ad essa proprietaria dell'immobile (che in CP_1 altra parte dell'appello si sostiene avere diligentemente disposto “ogni inter- vento utile a garantire la più adeguata manutenzione dell'immobile”, anche incaricando i tecnici poi imprevedibilmente rivelatisi negligenti), anziché
(quanto meno in misura maggiore) all'usuario ( ), tenuto per legge alla _6
manutenzione, ordinaria e straordinaria. Data la premessa che la funzione del- la norma di cui all'art. 2053 c.c. è soltanto quella di imputare la responsabilità
a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa e doven- do considerarsi custode chi di fatto ne governa le modalità d'uso e di conser- vazione e quindi l' , obbligata alla manutenzione ordinaria e straordina- _6 ria dell'immobile e non necessariamente il proprietario, il Tribunale avrebbe dovuto escludere anche sotto tale profilo la responsabilità dell'Amministrazione in relazione ai fatti di causa, o almeno ridurre percen- tualmente la responsabilità dell'Ente, nudo proprietario;
.
14 3.5. sulla “richiesta di esclusione o almeno riduzione della condanna”: in ogni caso, le spese avrebbero dovuto essere almeno in parte compensate, in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda attorea evidenziando come con la liquidazione (€ 264.780,90 in favore di € 264.780,90 in Controparte_2 favore di € 147.100,00 in favore di € Controparte_3 Controparte_4
147.100 in favore di , effettuata in base alle tabelle del Tri- Controparte_5 bunale di Roma, il Tribunale non abbia garantito l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, relativi ad altre vittime del medesimo crollo, visto che in altri procedimenti il danno parentale era stato riconosciuto in minor misura
(€ 230.000,00 per i genitori ed € 100.000,00 per i fratelli) né risultava prevista l'attualizzazione delle somme oggetto della condanna, prevista in precedenti analoghe statuizioni.
Ha quindi concluso come in epigrafe.
4.Va ora delibato, per l'appunto, l'appello proposto da che ha dato Parte_1
origine al procedimento n. 560/2023, a questo riunito con la citata ordinanza.
4.1. Di seguito se ne riassumono i motivi:
Del tutto apoditticamente, erroneamente e ingiustamente il Tribunale dell'AQ ha riconosciuto l'operatività della polizza nei confronti dell' per i fatti di cui è causa omettendo in sostanza di mo- Parte_7
tivare nel merito.
4.2. La sentenza avrebbe omesso di pronunciare “la inoperatività della garan- zia assicurativa dell' inerente alle attività professionali dell' Parte_1 _6
in relazione al riconoscimento della responsabilità della stessa Parte_7
per l'operato del suo dipendente e collaudatore Arch. non- _6 CP_9 ché quale usuaria dell'immobile con obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria”.
4.3. La sentenza avrebbe “erroneamente e illegittimamente riconosciuto la re- sponsabilità civile dell'ADSU in quanto usuaria” dell'edificio con Parte_7 obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria, giacché “gli interventi ef-
15 fettuati dai tecnici chiamati in causa” non sarebbero qualificabili come “ma- nutenzione”, ma come “restauro e risanamento conservativo e\o ristruttura- zione edilizia.
4.4. Del tutto erroneamente il Tribunale, dopo aver riconosciuto che la Casa dello Studente è crollata per una serie di concause concomitanti, di cui due prevalenti (costituite dai gravi vizi strutturali dovuti all'ingegner e dalla Per_3
notevole forza del terremoto) e una meramente aggravante (i lavori effettuati dai tecnici chiamati in causa), non ne ha tratto le dovute conseguenze giuridi- che in ordine alla relativa ripartizione di natura percentuale tra le stesse con- cause ai fini della quantificazione pro quota del danno ai sensi dell'art. 2055 cc.
4.5.Ha quindi concluso chiedendo di escludere la responsabilità dell'
[...]
per i danni derivanti dai lavori (di restauro e\o ristrutturazione) ef- Parte_7
fettuati dai tecnici chiamati in causa, riconoscendo comunque l'inoperatività della polizza fabbricati sottoscritta dall' (sia per l'attività professionale _6
che per i danni personali da terremoto), nonché graduando proporzionalmente la quantificazione del danno liquidato dal Tribunale in funzione del diverso apporto causale delle tre concause riconosciute e, conseguentemente, condan- nando l' al rimborso delle spese legali del doppio grado di giudizio, da _6
liquidarsi in via equitativa.
4.6. Deve a questo punto darsi atto che in sede di precisazione del- Parte_1
le conclusioni, ha evidenziato come, alla luce delle prime sei sentenze di ri- getto emesse da questa Corte sugli appelli relativi al crollo della Casa dello
Studente (nn° 1508, 1509, 1510, 1595,1596 e 1598 del 2023), abbia deciso di prestarvi acquiescenza, non intendendo andare oltre e, tanto meno, in Cassa- zione. Ha quindi dichiarato che, nella presente fase di giudizio, intende rinun- ciare, come in effetti rinuncia, a tutti motivi di appello interposti e, quindi, ri- nuncia al proprio appello nel suo complesso, modificando di conseguenza in tal senso le proprie conclusioni (“Piaccia a questa Ecc.ma Corte, contrariis
16 reiectis, dichiarare l'avvenuta cessazione della materia del contendere in rela- zione all'appello dell' nei confronti dell' liqui- Parte_1 Parte_7
dando le relative spese legali ai minimi tariffari limitatamente alla fase di stu- dio e alla fase introduttiva e compensando integralmente le spese legali con gli altri appellati”.)
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha recentemente affermato che nel giudizio di appello la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, an- che dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema de- cidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il prin- cipio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assi- curare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa (Cassazione civile sez. un., 07/02/2024, n.3453).
4.7. Nella fattispecie, viene in considerazione la rinuncia all'impugnazione, che non necessita di accettazione e comporta la declaratoria di estinzione del giudizio di secondo grado limitatamente alla parte rinunciante;
anche in que- sto caso si applica la regola di cui all'art. 306 cpc comma 4° (Cass. ord. n.
5250/2018) secondo cui “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre par- ti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compen- sazione.” Deve in proposito evidenziarsi come l'appello dell' non Parte_1
riguardi la , né tanto meno i danneggiati appellati, i quali in- Controparte_1
fatti non si sono costituiti nel procedimento da questo originato, né tanto me- no hanno svolto difese o argomentato alcunché nei confronti di quest'ultima, ma è rivolto solo nei confronti dell' , che peraltro si è costituita solo il _6
22.4.2024, poco prima della precisazione delle conclusioni (9/10/20204).
Va pertanto dichiarato estinto solo il presente giudizio di appello proposto da con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo Parte_1
grado nei confronti della stessa compagnia.
17 4.8. Quanto alle spese di lite in parte qua, le stesse non possono che restare a carico della parte rinunciante, in applicazione del disposto di cui all'art. 306 ult.co. cpc, norma applicabile anche all'ipotesi di estinzione in oggetto, sia pure limitate alla fase studio e introduttiva per essersi l'ADSU costituita dopo la trattazione, poco prima della precisazione delle conclusioni, con fase deci- soria al minimo stante la rinuncia, per l'importo di € 11.653,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
4.9. Occorre dare infine atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 di- cembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della insussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo Pt_8
di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, giacché nella fattispecie non v'è stato rigetto dell'appello, ovvero declaratoria di inammissi- bilità.
5. Riuniti, come detto, gli appelli ex art. 335 c.p.c., all'udienza del
26/03/2024, sostituita da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il pro- cedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc.
5.1. Vanno ora esaminati congiuntamente i primi tre motivi dell'appello della
ZO poiché aventi ad oggetto questioni parzialmente analoghe CP_1
e, comunque, tra loro connesse.
5.2. Va innanzitutto evidenziato che, anche alla luce delle risultanze peritali acquisite nel procedimento penale che ha portato alla condanna dei quattro tecnici oggi contumaci, correttamente utilizzate in prime cure (giacché l'art. 651 c.p.p. non impedisce che nel giudizio civile possano essere utilizzate pro- ve formate in altri giudizi, anche penali, purché sottoposte al contraddittorio e ad autonoma valutazione giudiziale mediante la produzione dei relativi sup- porti documentali, quali verbali di causa, relazioni di consulenza e simili, co- me è avvenuto nel caso in esame), si desume, anzitutto, che, contrariamente a quanto sostiene parte appellante in merito all'eccezionalità, imprevedibilità e
18 imprevenibilità del sisma (v. supra sub 3.2.), il terremoto del 6/4/2009 non può ritenersi evento eccezionale e imprevedibile, tale da integrare (rispetto al crollo parziale della Casa dello Studente di via XX Settembre ed alle sue con- seguenze dannose, di cui esso, come si dirà tra poco, ha comunque costituito mera concausa non esclusiva e neanche prevalente) una ipotesi di caso fortui- to o forza maggiore, giacché esso rappresenta uno degli oltre cento fenomeni sismici analoghi per violenza (Mw6.3) che si verificano annualmente nel mondo e la cui frequenza statistica su scala nazionale è di circa 13 anni (si ve- dano le pagg. 204 e ss. della relazione di perizia della prof.ssa e, in par- Per_2
ticolare, pag. 209 per una sintesi dei dati scientifici e statistici qui ricordati).
Con riferimento specifico al territorio aquilano, quest'ultimo è stato teatro, nell'ultimo millennio, di diversi terremoti (con una frequenza di accadimento maggiore che in molte altre parti d'Italia), tre dei quali (quelli del 1349, del
1461 e del 1703) con grado di “risentimento macrosismico” ovvero di intensi- tà del danneggiamento in termini di Scala Mercalli pari al IX (distruttivo) e, quindi, più grave rispetto al sisma del 2009, classificato all'VIII-IX grado (in- termedio tra rovinoso e distruttivo). Quest'ultimo, peraltro, presenta notevoli analogie “in termini di distribuzione spaziale e intensità del danneggiamento, oltre ad altri indizi di carattere tettonico e sismologico”, con l'analogo feno- meno verificatosi nel 1461 (come descritto nelle cronache del tempo), le quali
“spingono a pensare che il terremoto del 2009 sia una 'ripetizione' di quello del 1461”.
5.3. Quanto alla prevenibilità (non certo del fenomeno naturale, ma dei suoi effetti distruttivi), è sufficiente constatare che la classificazione del territorio aquilano tra le zone sismiche di II categoria (tale già all'epoca di costruzione dell'edificio della cui rovina qui si tratta) era tesa proprio a garantire livelli di sicurezza statica degli edifici di nuova costruzione, o interessati da interventi di ristrutturazione o ampliamento, compatibili con eventi analoghi a quello verificatosi.
19 5.4. E la perizia nel rispondere al secondo quesito concernente il con- Per_2
tributo causale del sisma al crollo parziale della Casa dello Studente, ha af- fermato in modo netto che la scossa di terremoto verificatasi nelle prime ore del 6 aprile 2009 “era di severità compatibile con le azioni di progetto della normativa sismica in vigore nel 1965”, sicché, “se l'edificio, pur nello schema progettuale adottato, fosse stato correttamente dimensionato per le azioni orizzontali secondo la normativa e la prassi del tempo, non avrebbe subito fe- nomeni di crollo come quello verificatosi” (v.pag. 266 ss. della relazione di perizia). Ed infatti altre costruzioni, simili alla Casa dello Studente per tipolo- gia, localizzazione topografica (stesso lato rispetto alla via XX Settembre) ed età di costruzione, che si trovano nelle immediate adiacenze e sono state quindi soggette ad uno scuotimento paragonabile, pur in presenza di danni non-strutturali chiaramente visibili anche dall'esterno, non hanno subito crolli di porzioni strutturali, né totali, né parziali.
5.5. Anche per questo, la perizia in esame ha individuato, quale “causa princi- pale del crollo parziale verificatosi nell'ala nord della Casa dello Studente in occasione dell'evento sismico del 6 aprile 2009 […] l'insufficiente resistenza alle forze orizzontali dei pilastri del corpo nord stesso”, la quale “ha provoca- to il cedimento dei pilastri del piano terra-corpo nord”, i cui effetti “sono stati amplificati […] dalla irregolarità della geometria strutturale nella zona di col- legamento tra l'ala nord e il resto dell'edificio” dovuta alla presenza della pa- rete REI 60 posizionata nel corso dei lavori di restauro e risanamento conser- vativo” progettati, diretti e collaudati dalle persone fisiche che sono state con- dannate in via definitiva in sede penale.
5.5. La conclusione di sintesi cui è pervenuta la perizia in esame è che “il si- sma, pur essendo l'evento che ha provocato le azioni che hanno condotto al crollo, non può esserne ritenuto l'unica causa. In altri termini non si può con- cludere che la severità del sisma del 6 aprile 2009 sia stata tale da causare comunque il cedimento, sia pur parziale, delle strutture della CP_18
20 dente, indipendentemente dall'adeguatezza della progettazione, esecuzione e conservazione delle strutture stesse”.
5.6. L'accertata efficienza meramente concausale del terremoto rispetto al crollo parziale dell'edificio e, per quanto qui interessa, al decesso del povero dà ragione (in uno con la parimenti accertata rilevanza Persona_1 eziologica prevalente degli originari vizi progettuali e costruttivi dell'edificio e dei difetti manutentivi dello stesso perpetuatisi nel corso del tempo) della correttezza dell'inquadramento della fattispecie concreta nella previsione astratta dell'art. 2053 c.c. (delibandosi così il motivo sub 3.4.) e della affer- mazione della attribuibilità ad entrambe le convenute e _6 CP_1
, in solido tra loro, della responsabilità oggettiva (non superata dalla
[...]
prova liberatoria espressamente contemplata dalla norma, né dalla emersione di una diversa causa esclusiva dell'evento dannoso tale da potere integrare ca- so fortuito o forza maggiore) per i danni cagionati dalla rovina (in tale concet- to rientrando, per giurisprudenza consolidata, anche un crollo parziale come quello verificatosi nella specie) dell'edificio di proprietà dell'una (la CP_1
, cui esso venne trasferito dall' a norma dell'art.
[...] Parte_9
28 LR 13/1982 con verbale del 16/7/1982) e sul quale l'altra (l'ADSU) era, all'epoca del fatto, titolare ex lege (art. 16 LR 91/1994, entrata in vigore il
24/12/1994) di un diritto di uso gratuito, che la sentenza qui gravata ha quali- ficato quale diritto reale di godimento.
5.7. In ogni caso, evidente essendo la natura reale del diritto di proprietà (pe- raltro espressamente contemplato dalla norma), a conferma della correttezza della qualificazione come diritto reale del diritto di uso gratuito spettante ex lege all'ADSU, può ricordarsi come già da tempo la Corte costituzionale (sen- tenza n. 281/1992) abbia affermato la natura reale dell'analogo diritto di uso perpetuo e gratuito concesso alle Regioni sui “beni immobili dello Stato … destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari” dall'art. 21 legge 390/1991, precisando che “la concessione di un
21 bene in 'uso perpetuo e gratuito' - anche se non viene a presentare un conte- nuto così ampio quale quello che si collega al trasferimento in proprietà - at- tribuisce in ogni caso a favore del destinatario una forma di disponibilità del bene commisurata ai contenuti pubblicistici della funzione allo stesso affidata, in quanto caratterizzata da stabilità e non sottoposta a limitazioni suscettibili di riflettersi negativamente sull'esercizio della stessa funzione. Anche l'uso
'perpetuo e gratuito', infatti, al pari della proprietà, configura un diritto di na- tura reale che entra a far parte del patrimonio indisponibile regionale [nel no- stro caso dell'ente strumentale cui viene concesso l'uso], seguendo le sorti della funzione cui il bene stesso risulta destinato in via esclusiva”. Peraltro, la natura reale della relazione giuridica tra ed immobili destinati ad atti- _6
vità relative al diritto agli studi universitari sembra trovare conferma anche nei successivi sviluppi normativi e, in particolare, nell'art. 6, comma 1, LR
1/2014, che, modificando l'art. 16 comma 1 LR 91/1994, attribuisce ora “in proprietà” alle “i beni immobili appartenenti al patrimonio della Re- _6 gione già in uso alle medesime”). _6
5.8. L'appello, invero, è teso a sostenere (oltre che – ma si è già visto infon- datamente – la ricorrenza del caso fortuito o della forza maggiore costituiti dal sisma), la non applicabilità contestuale sia al proprietario che al titolare di un diritto reale di godimento della responsabilità oggettiva sancita dall'art. 2053
c.c. ovvero la necessità, in caso di concorso, di graduare le singole responsa- bilità tenendo conto anche delle allocazioni delle risorse economiche necessa- rie alla gestione del bene ovvero della addebitabilità del crollo a difetti co- struttivi/ristrutturativi piuttosto che manutentivi. Per affermare l'infondatezza della censura è sufficiente ricordare che la giurisprudenza di legittimità, allor- ché ha dovuto affrontare la questione del concorso, sul medesimo edificio causativo di danno, del diritto di proprietà e di altro diritto reale di godimento
(nella specie usufrutto), ha ritenuto (del resto conformemente alla rilevanza esclusiva che viene riconosciuta al criterio formale del titolo: v., in proposito,
22 Cass. 9694/2020, pure per la conferma dell'applicabilità della norma anche ad
“altro titolare di diritto reale di godimento”, principio comunque consolidato in giurisprudenza e non contestato dalle appellanti) che la speciale disciplina
“opera a carico dei titolari dei due distinti diritti, e in conseguenza, verifican- dosi tale ipotesi, il proprietario e l'usufruttuario sono obbligati in solido al ri- sarcimento, ai sensi dell'art. 2055 c.c.” (Cass. 1533/1957).
5.9. Va, poi, osservato che l'eventuale graduazione della responsabilità ogget- tiva (la quale prescinde da condotte colpose in rapporto causale con la rovina della costruzione, richiedendo la sussistenza del solo oggettivo nesso eziolo- gico tra quest'ultima ed il danno) tra i due titolari dei diversi diritti reali sul bene – oltre a non potere operare nei confronti del danneggiato (che ha diritto alla condanna solidale dei diversi responsabili del danno), ma solo nei rappor- ti interni tra obbligati solidali – postula un accertamento concreto e positivo di una diversa consistenza dei poteri e doveri di controllo della costruzione e, quindi, di un diverso grado di attribuibilità della sua rovina ai titolari dei di- versi diritti reali sulla stessa.
6. Nella specie, le norme che regolavano i rapporti tra e (artt. CP_1 _6
14, 16, 17, 33 LR 91/1994) attribuivano a quest'ultima il potere di gestione e il dovere di manutenzione anche straordinaria della Casa dello Studente, con- servando però alla un generale potere di vigilanza – anche ispettiva – CP_1
sulla amministrazione e sulla attività delle Aziende, un obbligo di trasferimen- to a queste ultime, contestuale a quello degli immobili, delle “risorse finanzia- rie per gli oneri” di manutenzione e un più generico obbligo di contribuzione finanziaria annuale in proporzione alla popolazione studentesca delle singole
Aziende. Va, inoltre, considerato che dalla perizia risulta come gli er- Per_2 rori del progetto originale dell'edificio – e la conseguente fragilità sismica di quest'ultimo – sarebbero stati immediatamente evidenziabili mediante un semplice controllo dei carichi considerati in occasione dei molteplici “inter- venti che hanno interessato la Casa dello Studente dal 1980 al 2008”. Sicché,
23 sia la proprietaria sin dal 1982, sia l'ADSU, usuaria sin dal 1994, CP_1
avrebbero potuto rilevare, mediante una corretta attività di gestione, manuten- zione e vigilanza, il deficit strutturale che poneva l'edificio in situazione di rischio sismico e provvedere ad una “revisione del progetto originale struttu- rale”, nella cui mancanza la ricordata perizia (pag. 270 della relazione) ravvi- sa una ulteriore “concausa significativa del crollo”.
6.1. Conseguentemente – mentre riceve ulteriore conforto la affermata re- sponsabilità solidale ex art. 2053 c.c. di entrambi i titolari di diritti reali sul bene all'epoca della sua rovina – la graduazione interna di tale responsabilità non potrebbe risolversi nel senso perorato dall'appellante (proprietaria del be- ne da oltre un decennio prima della sua concessione in uso al proprio ente strumentale;
quest'ultimo subentrato dal 1994 nella disponibilità materiale e nel dovere di manutenzione del bene stesso;
entrambi in grado, mediante una corretta attività gestionale e manutentiva, di rilevare la condizione di insicu- rezza sismica dell'edificio) e non può che restare affidata alla regola residuale posta dall'art. 2055 comma 3 c.c. e che deve ritenersi, in assenza di diversa determinazione esplicita, applicata implicitamente anche dalla sentenza qui gravata.
6.2. A conclusione ed integrazione di quanto sin qui osservato, va ora precisa- to e ribadito che alla efficacia meramente concorrente, sul piano eziologico, del sisma non possono riconoscersi gli effetti che vorrebbe desumerne l'appellante, nel senso di una riduzione quantitativa della responsabilità e/o del risarcimento spettante ai congiunti della vittima e posto dalla sentenza a carico solidale delle parti convenute e oggi appellante (non- _6 CP_1
ché dei chiamati già definitivamente condannati in sede penale – anche al ri- sarcimento in favore delle parti civili ivi costituite - e appellanti incidental- mente, in questa sede, (motivo sub
3.4. appello della . CP_1
6.3. E', infatti, noto (ancorché obliterato dall'appellante) che, alla luce degli artt. 40 e 41 c.p. (applicabili anche all'illecito o all'inadempimento civile), la
24 assolutamente prevalente giurisprudenza di legittimità (condivisa da questa
Corte di Appello) ha precisato che, mentre qualora le condizioni ambientali o i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il compor- tamento dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipen- dentemente dal comportamento medesimo (ipotesi che nella specie si è già vi- sto non ricorrere), l'autore dell'azione o della omissione (o il soggetto che de- ve rispondere oggettivamente del danno per il proprio rapporto giuridico o di fatto con la cosa da cui esso deriva sul piano causale) resta sollevato, per inte- ro, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun ante- cedente dotato in concreto di efficienza causale;
ove, invece, quelle condizio- ni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno (ed è ciò che nella specie è stato accertato), l'autore del comportamento imputabile
(o il soggetto in rapporto con la cosa in nesso concausale con l'evento danno- so) è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secon- do normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che,
a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale con- tributo concausale di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio “semplificato”, tale da condurre ipso facto ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del quantum risarcitorio (in questi termini si veda, da ultimo, Cass. 5737/2023, alla cui motivazione è sufficiente fare rinvio anche per ulteriori indicazioni giurisprudenziali).
6.4. E si è già visto come, sulla scorta del complessivo compendio istruttorio, possa solo genericamente affermarsi che il fenomeno tellurico ha provocato le azioni che hanno condotto al crollo parziale dell'edificio, il quale, tuttavia,
25 non si sarebbe verificato (o si sarebbe verificato con modalità meno distrutti- ve) in assenza dei vizi progettuali e costruttivi originari (che hanno assunto efficienza causale del tutto prevalente) e delle carenze manutentive successi- ve, culminate nelle modifiche strutturali apportate in occasione dell'intervento CP_1 progettato e diretto da e e collaudato dalla com- CP_8 CP_7
missione presieduta da Non è dunque possibile determinare e CP_9
quantificare anche solo in via equitativa la concreta rilevanza eziologica del suddetto fattore naturale (concausa di un crollo che, in assenza dei concorrenti fattori umani non avrebbe avuto luogo con le stesse caratteristiche distruttive) rispetto agli eventi dannosi conseguenti al crollo come concretamente verifi- catosi.
6.5. Peraltro, anche con riferimento alle specifiche fattispecie di responsabilità oggettiva variamente invocate dagli attori in primo grado e tra le quali è stata ritenuta applicabile in via esclusiva, per ragioni di specialità, quella di cui all'art. 2053 c.c., la giurisprudenza riconosce effetto liberatorio ai soli fattori causali (comprensivi del fatto del terzo o del danneggiato) di cui sia possibile accertare l'efficacia esclusiva nella eziologia dell'evento dannoso, mentre conferisce incidenza solo riduttiva del risarcimento, nell'ottica dell'art. 1227
c.c., alle sole condotte colpose del danneggiato che, senza integrare il cd. for- tuito incidentale, abbiano concorso a determinare l'evento dannoso. E nella specie neanche l'appellante prospetta la ravvisabilità di condotte siffatte attri- buibili alla vittima, Persona_1
6.6. Quanto, invece, ai fattori causali attribuibili a condotte umane di terzi, ed CP_1 in particolare a quelle – omissive e commissive – poste in essere da e anch'esse, come si desume in modo chiaro CP_8 CP_19 CP_9
dalla perizia hanno assunto una efficienza meramente concorrente ed Per_2
inidonea, in assenza delle iniziali carenze progettuali e costruttive, a determi- nare il crollo, ma solo ad aggravare le conseguenze di un crollo la cui preva- lente eziologia si colloca nelle fragilità strutturali originarie dell'edificio, sic-
26 ché non può riconoscersene la responsabilità in via esclusiva come vorrebbe la (motivo sub 3.3.). CP_1
6.7. Anch'esse, pertanto, non sono idonee ad integrare la prova liberatoria ri- chiesta dall'art. 2053 c.c. (anche nei termini - più ampi rispetto al testo nor- mativo e comprensivi di qualsiasi fatto anche del terzo o del danneggiato do- tato di autonoma efficacia causale esclusiva - ammessi dalla giurisprudenza), né ad attenuare la responsabilità risarcitoria nei confronti del danneggiato de- rivante da tale norma. Rispetto al danneggiato, infatti, anche in presenza di una pluralità di comportamenti umani colpevoli o comunque di una pluralità di responsabili, anche a titolo diverso, di un identico evento dannoso (quale quello oggetto del presente giudizio), trova applicazione l'art. 2055 comma 1
c.c. che obbliga per l'intero, nei confronti del danneggiato, ogni singolo re- sponsabile solidale del danno, relegando la graduazione delle singole respon- sabilità ai rapporti interni tra i responsabili solidali (comma 2) e dettando co- me regola residuale quella della pari responsabilità dei medesimi (comma 3).
6.8. Disciplina normativa, quella appena ricordata, da cui la giurisprudenza di legittimità ha desunto e confermato, anche recentissimamente, sia il principio della sua applicabilità a tutte le ipotesi in cui venga accertato “il nesso di cau- salità materiale tra la pluralità di condotte colpose e l'unico fatto dannoso, re- stando irrilevante che l'evento di danno sia stato determinato da condotte ille- cite sulla base di un differente titolo, contrattuale e/o extracontrattuale, ovvero da condotte distinte e autonome sul piano fattuale” (Cass. ord. 25970/2023), sia il principio per cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto ille- cito imputabile a più persone può pretendere la totalità della prestazione risar- citoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la di- versa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale effi- cienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili;
tanto ha fatto il primo giudice, che, in accoglimento della domanda proposta dalla Parte_10
[...] CP_1 nei confronti dei convenuti chiamati e CP_8 CP_7 CP_9 li ha condannati a rifonderle il 40% delle somme da quest'ultima dovuta agli attori in forza della sentenza, come pure all'ADSU.
6.9. Del tutto correttamente, pertanto, la sentenza qui gravata ha disposto la condanna solidale di tutti i soggetti che ha ritenuto responsabili (in ragione dell'oggettivo rapporto giuridico con l'edificio parzialmente crollato per difet- ti costruttivi e manutentivi o in ragione di colpose condotte omissive e com- missive in rapporto causale con un aggravamento degli effetti del crollo) al risarcimento integrale in favore delle parti danneggiate ed ha poi, nel pronun- ciarsi sull'azione di rivalsa delle convenute e nei _6 Controparte_1
confronti dei professionisti dalle stesse chiamati in causa con richiesta di gra- duazione in vista dell'eventuale futuro esercizio del regresso, addebitato a questi ultimi, nei rapporti interni con le prime, le percentuali di responsabilità specificate nella motivazione della sentenza. Il riferimento espresso al 40% di responsabilità loro riconosciuto appare adeguato rispetto alla effettiva rilevan- za eziologica delle condotte dei suddetti professionisti, che hanno solo aggra- vato le conseguenze di un crollo prevalentemente causato dalle gravi carenze progettuali e costruttive dell'edificio ascrivibili, sul piano oggettivo, ai titolari di diritti reali sull'immobile.
7. L'ultimo motivo dell'appello della (sub 3.5.), relativo alle spese e CP_1
alla eccessività degli importi liquidati agli attori a titolo di danno parentale, va trattato unitamente all'appello incidentale da questi proposto e relativo al quantum.
7.1. Esso appare generico e comunque infondato nella parte in cui ha invocato la riduzione e/o la compensazione delle spese di primo grado sulla base di un non meglio precisato parziale accoglimento della domanda attorea, che in realtà ha visto sostanzialmente accogliersi la domanda, seppure con una liqui- dazione di poco inferiore a quella originariamente richiesta per i genitori.
28 Non vi è stata disparità di trattamento con altri casi analoghi, posto che in quelli citati erano state applicate le tabelle del Tribunale di Milano e vi era una diversa situazione rispetto alla convivenza, ivi non accertata.
Il motivo appare però fondato con riferimento alla mancata attualizzazione del risarcimento, effettuata in casi analoghi, che sarà delibato all'esito della deli- bazione dell'appello incidentale proposto dagli attori.
7.2. Va per l'appunto, delibato l'appello incidentale proposto dagli attori che si fonda sul quantum, rappresentando essi che il giudicante, applicando le ta- belle del Tribunale di Roma, ha omesso di considerare che il defunto
[...]
era convivente con essi attori, circostanza emersa nel corso del Per_1
procedimento ed hanno richiesto che se ne tenga conto sulla base delle tabelle in questione, che in caso di convivenza prevedono importi maggiori e indicati, per i genitori, in 304.000,00 (n.31 punti) e per i due fratelli di 23 anni CP_4 all'epoca del decesso di e , all'epoca ventenne, i maggiori im- Per_1 CP_5 porti, rispettivamente di € 186.327,30 (n. 19 punti) ed € 196.134,00 (n. 20 punti); in sede di comparsa conclusionale, stante l'entrata in vigore delle Ta- belle di Roma del 2023, gli attori hanno chiesto procedersi all'attualizzazione delle somme loro dovute in base ad esse, e a tanto provvede la Corte.
7.3. Che vi fosse una situazione di convivenza tra gli attori e CP_20
risulta dai verbali di udienza dell'1.2.2021 e del 9.2.2021, contenenti
[...]
le dichiarazioni dei testi e il primo e Testimone_1 Testimone_2 il secondo, che hanno confermato che quest'ultimo era in con- Testimone_3
tatto frequente con genitori e fratelli e tornava di regola a casa nei fine setti- mana.
Spettano pertanto agli attori i seguenti maggiori importi a titolo di danno pa- rentale:
€ 352.040,65 alla madre , di anni 46 alla data della morte Controparte_3
del figlio;
29 € 346.362,58 al padre , di anni 51 alla data della morte del Controparte_2
figlio;
€ 215.766,85 al fratello di anni 23 alla data della morte del Controparte_4
fratello;
€ 221.444,93 al fratello di anni 20 alla data della morte del Controparte_5
fratello; detratti gli importi già liquidati in loro favore, a titolo di provvisionale, nella sentenza n. 38/2013 GU L'AQ (€ 100.000,00 ciascuno in favore di
[...]
e ed € 50.000,00 ciascuno in favore di CP_21 Controparte_3 [...]
e . Parte_11 Controparte_5
7.4. Sulle somme in questione (Cass. n. 1712/1995), devalutate alla data del fatto (6.4.2009), sono dovuti gli interessi in misura legale – con riferimento agli importi annualmente rivalutati anno per anno - fino al deposito della pre- sente decisione e, di seguito, fino al saldo, decisione comunque imposta dalla rideterminazione del danno, ma sollecitata anche dalla con Controparte_1
la doglianza relativa alla corretta attualizzazione.
7.5. Va accolto, poi, anche il secondo motivo dell'appello incidentale propo- sto dagli attori e relativo all'omesso riconoscimento delle spese esenti del primo grado del giudizio, pari ad € 1.813,05, documentate ed espressamente richieste nella nota spesa allegata alla memoria di replica (cfr. fascicolo di parte).
7.6. In conclusione, fermo quanto sopra statuito a proposito dell'appello dell' da questa rinunciato (par.
4.5. e ss), l'appello della va Parte_1 CP_1
accolto limitatamente al motivo relativo alla mancata attualizzazione e per il resto va respinto, mentre va accolto l'appello incidentale degli originari attori, con conseguente condanna solidale di Parte_1 CP_1 _6 CP_8
CP_1
e al rimborso delle spese del presente grado in fa- CP_9 CP_7
vore degli stessi, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
30 7.7. Nel rapporto tra l' e la si è già indicato _6 Controparte_22
l'importo da quest'ultima dovuto alla prima a titolo di spese, di € 11.653,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, mentre nel rapporto tra e gli attori le spese vanno compensate, non avendo questa contestato la _6 propria responsabilità e tantomeno l'appello incidentale da questi ultimi pro- posto, essendosi limitata a contestare l'appello dell' con riferimento Parte_1 ai motivi relativi all'operatività della polizza.
7.8. Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al dm 55/2014 (tranne che per la fase istruttoria), nella versione oggi in vigore, tenuto conto del valore della controversia, delle attivi- tà processuali svolte e degli esborsi documentati, senza aumento per la plura- lità di parti, rimesso alla discrezionalità del giudicante (art. 4 comma 2 tariffa forense “il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto”) non ap- parendo ricorrere situazioni tali da giustificarlo e ,per l'effetto, va disposta la condanna di , , CP_1 Parte_1 Controparte_10 CP_8
, e , in solido tra loro, al rimborso
[...] Controparte_7 Controparte_9
in favore degli originari attori delle spese del presente grado di giudizio, li- quidate in complessivi € 29.033,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA
e CAP come per legge, da distrarsi in favore dei loro difensori, dichiaratisi an- tistatari;
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo, così provvede:
1)dichiara l'estinzione dell'impugnazione proposta da e relativa al Parte_1
procedimento nr. 560/23;
2) in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla e in Controparte_1 accoglimento dell'appello incidentale proposto dagli originari attori, in parzia- le riforma della sentenza impugnata, condanna la l' CP_1 _6 [...]
, , e , Controparte_23 Controparte_8 Controparte_7 Controparte_9
31 in solido tra loro, a corrispondere a questi ultimi, a titolo di spese esenti, la somma di € 1.813,05, nonché a titolo di risarcimento del danno, le seguenti maggiori somme:
€ 352.040,65 alla madre;
Controparte_3
€ 346.362,58 al padre;
Controparte_2
€ 215.766,85 al fratello;
Controparte_4
€ 221.444,93 al fratello Controparte_5
detratti gli importi già liquidati in loro favore, a titolo di provvisionale, nella sentenza n. 38/2013 GU L'AQ (€ 100.000,00 ciascuno in favore di
[...]
e ed € 50.000,00 ciascuno in favore di CP_21 Controparte_3 [...]
e , con gli interessi in misura legale – con ri- Parte_11 Controparte_5
ferimento agli importi devalutati alla data del fatto (6.4.2009) e annualmente rivalutati anno per anno - fino al deposito della presente decisione e, di segui- to, fino al saldo;
2) rigetta per il resto l'appello proposto dalla;
Controparte_1
CP_1 3) condanna la , , CP_1 Parte_1 Controparte_10 CP_8
, e , in solido tra loro, al rimborso
[...] Controparte_7 Controparte_9
in favore degli originari attori delle spese del presente grado di giudizio, li- quidate in complessivi € 29.033,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA
e CAP come per legge, da distrarsi in favore dei loro difensori, dichiaratisi an- tistatari;
Par 4) condanna la a rimborsare alla Parte_1 [...]
le spese del presente grado Controparte_6 di giudizio, liquidate in complessivi € 11.653,00, oltre rimborso forfettario del
15% ed IVA e CAP come per legge e a tenerla indenne dalle somme da questa dovute in base alla presente sentenza come disposto nella sentenza impugnata;
5) dichiara interamente compensate le spese del presente grado di giudizio tra le altre parti.
Così deciso in L'AQ, nella camera di consiglio svolta il 28/05/2025
32 Il Presidente est.
Silvia Rita Fabrizio
33
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dott. Marco Bartoli Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 560/2023 R.G. (a cui sono state riunite quelle portanti i nn. 1153/2021 e 1092/2021, aventi ad oggetto appelli avverso la medesima sentenza), rimessa in decisione all'udienza del 13/12/2023 e ver- tente
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Mario Antonio Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in L'AQ, Via Verdi n° 29, giusta procura in calce alla comparsa di costitu- zione e risposta di primo grado
APPELLANTE
rappresentata e difesa, in forza di procura in calce Controparte_1 all'atto di citazione in appello, rilasciata ai sensi della legge regionale n. 9 del
14.2.2000, in esecuzione della DGR n. 187 del 13/04/17, dagli avv.ti Stefania
Valeri e Alessia Frattale dell'avvocatura Regionale con uffici siti in L'AQ, via Leonardo Da Vinci n. 6, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC
individuato quale domicilio digi- Email_1 tale ai fini delle comunicazioni e notificazioni da effettuarsi nell'ambito del procedimento per cui è causa;
APPELLANTE - APPELLATA
(codice fiscale ) nato a [...]- Controparte_2 CodiceFiscale_1
no il 06.03.1958, (codice fiscale Controparte_3 C.F._2
) nata a [...] il [...], (codice fiscale
[...] Controparte_4
nato a [...] il [...], CodiceFiscale_3 CP_5
(codice fiscale ) nato a [...] il
[...] CodiceFiscale_4
27.04.1988, tutti residenti in [...] rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, giusta procura speciale in calce al presente atto, dall'Avv.
Marino Marini (codice fiscale: Fax 06/62292873 e CodiceFiscale_5
Pec: ) con studio in Roma alla via Email_2
Appia Nuova n. 96 e dall'Avv. Alba Ronca (codice fiscale: C.F._6
fax 085/4540139 e PEC: con studio in Pe-
[...] Email_3
scara (PE) alla via Marco Polo n. 9 i quali dichiarano di voler ricevere le co- municazioni ai numeri di fax ed agli indirizzi di posta elettronica certificata sopra indicati - appellati – contr
APPELLATI - APPELLANTI INCIDENTALI
Controparte_6
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, con sede legale in L'AQ, rappresentata e difesa, come da procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Sandro Pasquali e dall'avv. Fabio Pa- squali del Foro di L'AQ, ed elettivamente domiciliata nel loro studio lega- le sito in L'AQ, Via Cardinale Mazzarino n. 71;
– APPELLATA
E
APPELLATO
, Controparte_7 Controparte_8 CP_9
,
[...] Controparte_10
[...] APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di L'AQ n. 783/2022 pubblicata in data 17/11/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante autonoma Parte_1
“Piaccia a questa Ill.ma Corte, contrariis reiectis, dichiarare l'avvenuta cessa- zione della materia del contendere in relazione all'appello proposto dall' compensando in tutto o in parte le spese legali con gli appella- Parte_1 ti”.
Appellante autonoma Controparte_1
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello, in accoglimento delle esposte tesi difensi- ve, ogni avversa eccezione disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza n.
783/22 del Tribunale di L'AQ, accertato e dichiarato
- che il nesso eziologico tra condotta ed evento risulta interrotto dalla causa di forza maggiore rappresentata dal sisma;
- che l'Amministrazione ha ottemperato a tutte le obbligazioni sulla medesima gravanti, e che il difetto manutentivo è imputabile unicamente alla condotta gravemente negligente dei tecnici, responsabili esclusivi dell'accaduto
1. escludere qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione regionale
2. In ogni caso, per le ragioni di cui in narrativa, porre esclusivamente a cari-
Con co di AC , e Controparte_10 Controparte_7 Controparte_8
l'onere risarcitorio conseguente ai danni esposti dagli istanti Parte_2
3. Accertato che la ZO era nuda proprietaria dell'immobile, e CP_1 che gravavano sull' gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione _6 dello stesso, escludere la responsabilità dell'Amministrazione regionale in or- dine all'occorso; Subordinatamente alla denegata reiezione dell'eccepita pre-
3 scrizione ed esclusione di responsabilità dell'Amministrazione, voglia la Cor- te:
4. accertato e dichiarato che il sisma ha rappresentato condicio sine qua non del verificarsi dell'evento, escludere la responsabilità della , Controparte_1
in relazione alla percentuale di danno ascrivibile alla causa efficiente rappre- sentata dal sisma, con conseguente ridimensionamento, da quantificarsi in mi- sura pari almeno al 50% o in quella differente che sia ritenuta di giustizia, dei connessi oneri risarcitori;
5. ridurre percentualmente la responsabilità imputabile all'Amministrazione riconoscendone il ruolo di nuda proprietaria dell'immobile, priva perciò degli obblighi di custodia e di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso.
6. ridimensionare, in ogni caso, la condanna prendendo a riferimento i minimi tabellari, ed al totale così quantificato applicare le riduzioni percentuali relati- ve alla accertata limitazione di responsabilità dell'Amministrazione nella cau- sazione dell'evento;
7. prevedere l'attualizzazione delle somme;
8. compensare o almeno ridurre, in ogni caso, la condanna alle spese, tenuto conto del solo parziale accoglimento delle avverse domande.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Appellanti incidentali Controparte_12
Voglia pertanto l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni: 1) In via preliminare dichiarare inammissibile e/o im- procedibile l'appello proposto dalla per tutti i motivi rap- Controparte_1
presentati;
2) Nel merito rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) In caso di ammissibilità dell'impugnazione, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui, non tenen- do conto della effettiva convivenza tra la vittima ed i danneggiati, quantifica il
4 danno nelle minori somme liquidate in luogo di quelle dovute quantomeno calcolate al minimo delle Tabelle del Tribunale di Roma pari ad: - €
304.007,70 in favore di - € 304.007,70 in favore di Controparte_2 [...]
- € 186.327,30 in favore di - € 196.134,00 Parte_3 Controparte_4
in favore di o in quella maggiore o minore somma ritenuta Controparte_5
di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla data del fatto al soddisfo;
4) In caso di ammissibilità dell'impugnazione, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui omette di liquidare le spese esenti documentate pari ad € 1.813,05;
5) Confermare nel resto l'impugnata sentenza;
6) Con vittoria di spese e com- petenze di giudizio oltre accessori di legge da distrarsi in favore dei sottoscrit- ti procuratori.”
Appellata Controparte_6
[...]
<<“ “Voglia l'on. le Corte d'Appello di L'AQ, Sezione Civile, rigettare l'appello proposto da confermando la manle- Parte_1
va assicurativa già riconosciuta dal Tribunale. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Appellata (proc. 560/2023): conclude per il rigetto Controparte_1 dell'appello di . Parte_1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di L'AQ ha accolto la domanda risarcitoria proposta da , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e rispettivamente genitori i primi due e fratelli gli
[...] Controparte_5
altri due di studente assegnatario di posto letto presso Persona_1
l'edificio denominato “Casa dello Studente” sito in L'AQ, via XX Settem-
5 bre, il quale aveva perso la vita a seguito del crollo dell'edificio in occasione del sisma che ha colpito la città dell'AQ il 9.4.2009; essi avevano all'uopo convenuto in giudizio la (a titolo di responsabilità extracon- Controparte_1
trattuale ex artt. 2043, 2051, 2049 e 2053 cc in quanto proprietaria e custode dell'edificio , responsabile dell'operato dei propri funzionari e dipendenti nonché quale ente vigilante sull' ), l' _6 Controparte_6
(a titolo di responsabilità contrattuale ed ex-
[...] tracontrattuale quale gestore dell'edificio) nonché i tecnici CP_13
, e chieden-
[...] Controparte_8 Controparte_7 Controparte_9
done la condanna in solido al risarcimento dei danni, patrimoniali e non pa- trimoniali subiti per la perdita del congiunto.
Gli attori avevano dato atto di essersi costituiti parte civile nel processo pena- le svoltosi con rito abbreviato dinanzi al GUP del Tribunale di L'AQ e che, in relazione al crollo della Casa dello Studente ed alla morte del congiun- to, era poi stata accertata in sede penale (con sentenze n. 38/2013 del GUP e n. 963/2015 della Corte d'Appello di L'AQ, confermate da Cass. Pen.
6604/2017) la responsabilità anche civile di , Controparte_10 [...]
, (progettisti e direttori di lavori di sostanzia- CP_14 Controparte_7 le ristrutturazione dell'edificio suindicato) e di (dirigente Controparte_9 dell' e presidente della commissione di collaudo dei suddetti lavori), _6 già condannati dalla sentenza del GUP di L'AQ anche al risarcimento dei danni in loro favore da liquidarsi in sede civile, con pagamento di una provvi- sionale di € 100.000,00 a favore dei genitori e Controparte_2 CP_3
e di € 50.000,00 in favore dei fratelli e
[...] CP_4 Controparte_5
1.1. Si sono costituite in giudizio la ZO e l' contestando gli CP_1 _6
assunti attorei, mentre gli altri convenuti restavano contumaci.
1.2. La sentenza impugnata ha così deciso:
“- accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la , Controparte_1
l' , Controparte_6 CP_10
6 , e , in soli- CP_10 Controparte_8 Controparte_7 Controparte_9
do tra loro, al risarcimento dei danni in favore degli attori e dunque al paga- mento delle seguenti somme: € 264.780,90 in favore di;
Controparte_2
€ 264.780,90 in favore di;
Controparte_3
€ 147.100,00 in favore di;
Controparte_4
€ 147.100,00 in favore di oltre agli interessi legali e riva- Controparte_5
lutazione dal 06.04.2009 e fino al soddisfo. Alle somme così indicate andran- no decurtate quelle già liquidate in favore degli attori, quale provvisionale, nella sentenza 38/2013 GUP L'AQ, che ammontano ad € 100.000,00 cia- scuno in favore di e ed € 50.000,00 Controparte_2 Controparte_3
ciascuno in favore di e Controparte_4 Controparte_5
Accoglie parzialmente la domanda proposta dall' Controparte_6
nei confronti dei convenuti chiamati
[...] Controparte_13
, , e e, per l'effetto,
[...] Controparte_8 Controparte_7 Controparte_9 condanna detti convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'
[...]
il 40% delle somme da quest'ultima dovute agli Parte_4
attori in forza della presente sentenza;
Condanna la a tenere indenne l' Controparte_15 [...]
, delle somme da questa dovute in base alla pre- Controparte_6
sente sentenza, al netto del risarcimento ottenuto da AC Parte_5
[..
, , e e dalla condanna Controparte_8 Controparte_7 Controparte_9
di questi al pagamento, sempre in favore di delle spese di lite. Accoglie _6
parzialmente la domanda proposta dalla nei confronti dei Controparte_1
convenuti chiamati , , Controparte_10 Controparte_8 CP_7
e e, per l'effetto, condanna detti convenuti, in soli-
[...] Controparte_9
do tra loro, a rifondere alla il 40% delle somme da Controparte_1 quest'ultima dovute agli attori in forza della presente sentenza;
Condanna la , l' Controparte_1 Controparte_6
, , ,
[...] Controparte_10 Controparte_8 Controparte_16
7 di e , in solido tra loro, alla refusione delle spese di giudizio Controparte_9 nei confronti degli attori che si liquidano in € 45.000,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CA, con distrazione in favore degli Avv.ti Alba
Ronca e Marino Marini.
Condanna , , e Controparte_10 Controparte_8 Controparte_7
, in solido tra loro, alla refusione del 40% delle spese di giu- Controparte_9
dizio nei confronti della e di che liquida nella somma Controparte_1 _6 complessiva di € 18.000,00 ciascuno oltre spese generali 15%, IVA e CA co- me per legge.”
1.3. Le ragioni della complessa decisione desumibili dalla motivazione sono consistite, in sintesi e per quanto qui ancora rilevante:
a) nella considerazione che era pacifico che il congiunto degli attori,
[...]
disponesse di un posto letto nella “Casa dello Studente”, e che la Per_1
notte del 6.04.2009 era deceduto per le lesioni riportate a seguito del crollo dell'edificio;
b) nella affermazione che “ai fini dell'individuazione delle cause del crollo dell'edificio”, era possibile utilizzare prove e mezzi istruttori formati nel pro- cedimento penale – nel corso del quale era stata accertata con sentenza irrevo-
CP_1 cabile la responsabilità di e in regime CP_8 CP_7 CP_9 di cooperazione colposa tra loro, per il collasso dell'edificio sopradetto e, per quanto qui interessa, anche per il decesso di ed erano state Persona_1
date le connesse statuizioni civili di condanna (da ultimo, con sentenza n.
6604/17 della Corte di Cassazione, erano state respinte le impugnazioni dei predetti professionisti imputati, odierni appellati) – e, in particolare, la perizia espletata in incidente probatorio con l'ausilio della prof.ssa e le Per_2
consulenze tecniche disposte dal Pubblico Ministero, in considerazione dell'elevato grado di competenza [dei professionisti officiati], della vastità dei materiali sottoposti ad esame, dell'approfondita ed accurata analisi condotta in ordine alla dinamica del collasso;
8 c) nella constatazione che dalla perizia risultava come il crollo parziale Per_2
della Casa dello studente verificatosi nelle prime ore del mattino del 6/4/2009 fu causato non solo dalla “sollecitazione impressa dal sisma”, ma anche dai gravi errori di progettazione (negli anni '60 del secolo scorso ad opera dell'ing. ) e di costruzione dell'edificio, assolutamente non con- Persona_3 forme alle norme antisismiche all'epoca vigenti, nonché dalle modifiche pro- CP_1 gettate ed eseguite sotto la direzione degli ingegneri e CP_7 Pt_6
che implicarono in particolare l'apposizione della parete non strutturale,
[...]
denominata in perizia parete REI, dotata di considerevole rigidezza e resisten- za e collocata in corrispondenza della trave 18-29”, interventi (collaudati da una commissione presieduta dal – responsabile sotto il profilo CP_9
omissivo - senza alcuna effettiva verifica della loro incidenza sulle condizioni statiche dell'edificio) che influenzarono negativamente la cinematica del crol- lo – che comunque sarebbe derivato dall'effetto combinato del sisma e degli errori progettuali del - aggravandone notevolmente le conseguenze;
Per_3
d) nella ulteriore constatazione che gli elaborati tecnici sopra richiamati con- sentivano di escludere il carattere eccezionale o anomalo del sisma, tale da renderlo, cioè, un evento imprevedibile e pertanto imprevenibile, da essi emergendo, invece, come il terremoto de quo, riconducibile scientificamente alla categoria strong;
e) nella individuazione dell'art. 2053 c.c. quale fonte normativa della respon- sabilità oggettiva e solidale di entrambi gli enti convenuti – l'uno (la CP_1
) in quanto proprietario, e l'altro (l' ) in quanto titolare, ai sensi
[...] _6 dell'art. 16, comma 2, L.R. 91/1994, di un diritto di uso gratuito che appare riconducibile al diritto reale d'uso o a concessione amministrativa di analogo contenuto, piuttosto che a un comodato – per le conseguenze dannose del crollo parziale dell'edificio (integrante certamente un'ipotesi di sua rovina), collassato proprio per vizi originari di costruzione e per la difettosa manuten-
9 zione, eseguita in dispregio delle cautele che avrebbero dovuto governare l'operazione;
f) nella precisazione che la responsabilità ex art. 2053 c.c. dell'ADSU non po- teva essere esclusa, in quanto, anche prescindendo dalla disciplina codicistica che addossa al titolare di un diritto reale di godimento, il quale dispone mate- rialmente del bene, l'obbligo della manutenzione ordinaria dello stesso, nella specie la disciplina speciale evincibile dalla normativa regionale attribuiva all'ADSU anche l'obbligo di manutenzione straordinaria, sottraendolo al pro- prietario;
g) nella individuazione dell'art. 2049 c. c. quale ulteriore fonte di responsabi- lità in capo all' “per l'operato del proprio dipendente e collaudatore _6
, avendo questi agito quale presidente della commissione di col- CP_9
laudo e stante il rapporto di servizio in essere tra le parti;
h) nella determinazione del danno parentale in favore degli attori liquidato come in dispositivo;
i) nella ritenuta fondatezza della domanda di manleva svolta dall' dei _6
confronti della sulla base del contratto riconosciuto efficace al mo- Parte_1
mento dei fatti, di cui alla polizza n. 122.722281.75 del 2005, prevedente la garanzia per la responsabilità civile verso terzi derivante sia dall'attività di ge- stione del pensionato Casa dello Studente di via XX Settembre, sia dalla pro- prietà dei fabbricati ad uso di tale attività, con conseguente condanna della compagnia a tenerla indenne delle somme che era tenuta a pagare agli attori;
o) nella ritenuta fondatezza e conseguente accoglimento delle domande pro- poste in via subordinata dalle convenute e nei confronti dei CP_1 _6
CP_1 convenuti e sulla base delle risultanze CP_8 CP_7 CP_9
della CTU che ha ricostruito le cause del crollo, da imputare prevalentemente agli errori di progettazione originari e di direzione dei lavori (e dunque alla e all' per la condotta dell'ing. che aveva effettuato cal- CP_1 _6 Per_3
coli errati violando la normativa di settore ed anzi applicandone una non più
10 vigente all'epoca rd n. 2105/1937 in luogo della l. n. 1684/1962 e per aver consentito l'utilizzo di materiali inidonei senza controlli e verifiche e la dif- formità tra l'assentito e il costruito) ma anche a condotte riconducibili ai tec- CP_1 nici convenuti ( e per non aver verificato i cari- CP_7 CP_8
chi, incrementati illegittimamente e per aver inserito la parete Rei dinanzi all'ascensore, la cui rigidità aveva influenzato il regime statico dell'edificio, omettendone il necessario collaudo, mentre aveva effettuato un CP_9
collaudo formale senza verificare il rispetto dei titoli autorizzativi e delle pre- scrizioni di legge;
p) nel determinare nella misura del 60%la responsabilità degli enti e CP_1 in ragione dell'apporto causale al crollo e nel 40% la responsabilità dei _6
tecnici, da condannare in solido al risarcimento del danno nei confronti dei convenuti principali nella misura del 40% delle somme liquidate dal giudice in favore degli attori;
q) nel richiamo, ai fini del regolamento delle spese processuali, da liquidare in base al dm 55/2014: all'accoglimento della domanda attorea, con spese legali poste, al pari delle spese di CTU, a carico solidale di convenute e chiamati condannati;
alla condanna dei tecnici, in solido, alla rifusione del 40% delle spese del giudizio nei confronti della e di . CP_1 _6
2. Avverso tale decisione hanno proposto appello (procedimento Parte_1
n. 560/2023) chiedendo accogliersi conclusioni diverse da quelle innanzi tra- scritte a seguito della rinuncia all'appello intervenuta in sede di precisazione delle conclusioni e la (procedimento n. 579/2023), le cui Controparte_1
conclusioni sono trascritte in epigrafe.
Con ordinanza dell'11-12/10/2023, è stata disposta la riunione dei due proce- dimenti (il n. 579/2023 al n. 560/2023).
2.3. In entrambi i procedimenti si sono costituiti gli attori, che hanno resistito agli appelli e, in quello iscritto a seguito dell'appello della (n. CP_1
579/2023), hanno proposto appello incidentale articolando 2 motivi: il primo
11 con riferimento al quantum liquidato, non avendo il primo giudice considera- to, nell'applicare le tabelle di Roma, la convivenza con la vittima al momento del decesso, provata in prime cure e il secondo con riferimento alle spese, non essendo state riconosciute in loro favore le spese esenti, nella misura indicata e documentata, di € 1.813,05.
2.4. Nel medesimo proc. 579/2023 si è costituita Parte_1
(di seguito, per brevità, riportandosi alle conclusioni del pro-
[...] Parte_1
prio atto di appello e si è costituita la nel proc. principale n. Controparte_1
560/2023, nel quale si è costituita, seppur tardivamente, anche l' . _6
2.5. Nella contumacia di Controparte_10 Controparte_8 [...]
e con ordinanza dell'11-12/10/2023, al CP_17 Controparte_9
presente procedimento è stato riunito quello recante il n. 579/2023, iscritto a seguito dell'appello proposto dalla , che ha insistito nelle Controparte_1
conclusioni innanzi trascritte.
3.Va delibato innanzitutto l'appello della stante l'intervenuta rinun- CP_1 cia all'appello di Parte_1
3.1. A sostegno dell'impugnazione, la , dopo aver ripercor- Controparte_1 so le vicende processuali pregresse e, in particolare, quelle relative all'edificio di via XX Settembre, poi divenuto “Casa dello Studente”, ha proposto censure alla sentenza impugnata, che si sono sostanzialmente accentrate:
3.2 “sulla dedotta responsabilità (concorrente )della in ordi- Controparte_1 ne al crollo dell'edificio, sull'efficacia causale del sisma nella verificazione del crollo. Conseguenze in ordine alle responsabilità ed ai connessi oneri ri- sarcitori posti a carico degli Enti convenuti in primo grado”: ha rilevato l'appellante come la sentenza di prime cure, nella parte in cui ha ravvisato la propria responsabilità quale ente proprietario dell'edificio crollato, non abbia
“considerato il ruolo determinante del sisma, quale causa di forza maggiore, e della condotta dei tecnici convenuti in giudizio, quali elementi idonei ad inter- rompere il nesso causale tra condotta (omissiva) ed evento”; gli argomenti uti-
12 lizzati fanno leva sulla imprevedibilità di un evento così violento in una zona classificata come di II categoria sismica;
in particolare, la Regione ha eviden- ziato come il terremoto che ha colpito L'AQ (MW 6.3) sia il terzo evento più forte che abbia prodotto registrazioni accelerometriche in Italia, dopo i terremoti dell'PI (1980, MW 6.9) e del LI (1976, MW 6.4); esso rien- tra nell'ambito della sismicità dell'area, ma non per questo può negarsene la potenza distruttiva, di cui la città ancora sconta gli esiti;
ogni normativa tecni- ca di calcolo e di valutazione fino al 6 aprile 2009 faceva riferimento, per la zona dell'aquilano, ad eventi propri delle zone classificate di II categoria si- smica;
ogni calcolo e ogni valutazione su aspetti di sicurezza strutturale nell'area venivano calibrati rispetto alle sollecitazioni proprie di questa zoniz- zazione, ben inferiore a quelle delle zone di I categoria sismica;
pertanto, se- condo l'appellante, il terremoto è stato causa efficiente del crollo, raggiun- gendo quest'ultimo intensità (grado 6.3.) eccezionale, tale da avere la meglio di una struttura che aveva, invece, resistito alle continue e violente scosse premonitrici dei giorni precedenti;
3.3. sulla “responsabilità dei tecnici.”: ha censurato l'appellante l'omessa at- tribuzione a ciascuna delle accertate concause del crollo, “in primis alla forza distruttiva del sisma” ma poi anche alle condotte dei tecnici condannati in se- de penale (le quali avrebbero anch'esse “interrotto il nesso di causalità tra la condotta dell'Amministrazione ed il fatto per cui è causa” o comunque inciso sulla determinazione dell'evento dannoso), del “giusto peso percentuale ai fini della valutazione soggettiva delle responsabilità e dei conseguenti obblighi ri- sarcitori”; in particolare, l'appellante ha osservato di aver affidato a soggetti professionalmente qualificati, mediante stanziamento di cospicue somme per la manutenzione dell'immobile, il compito di curare il progetto di risanamento conservativo della Casa dello Studente e, quindi, riponendo pieno affidamento nella correttezza del loro operato, la responsabilità di costoro, accertata in via irrevocabile nel giudizio penale, valeva ad escludere quella, sia pur solo con-
13 corrente, dell'Amministrazione: proprio l'accertamento della loro gravissima violazione rispetto alla posizione di garanzia assegnata dalla legge, ma anche dal contratto stipulato con la proprietà al momento dell'incarico, aveva com- portato l'interruzione del nesso di causalità tra la condotta dell'Amministrazione ed il fatto per cui è causa, con ogni conseguenza quanto all'attribuzione delle responsabilità e del relativo onere risarcitorio, dovendo disporsene la condanna esclusiva, mandando esente da responsabilità
l'Amministrazione, oppure, in subordine, riducendone percentualmente il grado di responsabilità; al riguardo, ha precisato che la chiamata in causa dei
CP_1 tecnici e è stata operata allo scopo di CP_8 CP_7 CP_9
vederne accertata la responsabilità propria ed esclusiva, salvo, in via di subor- dine, allo scopo di riversare sugli stessi le conseguenze di eventuali responsa- bilità dell'Amministrazione;
3.4.“sul riparto di responsabilità tra e ”, censurando _6 Controparte_1
la erroneità della attribuzione di responsabilità solidale e paritaria, ai sensi dell'art. 2053 c.c., anche ad essa proprietaria dell'immobile (che in CP_1 altra parte dell'appello si sostiene avere diligentemente disposto “ogni inter- vento utile a garantire la più adeguata manutenzione dell'immobile”, anche incaricando i tecnici poi imprevedibilmente rivelatisi negligenti), anziché
(quanto meno in misura maggiore) all'usuario ( ), tenuto per legge alla _6
manutenzione, ordinaria e straordinaria. Data la premessa che la funzione del- la norma di cui all'art. 2053 c.c. è soltanto quella di imputare la responsabilità
a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa e doven- do considerarsi custode chi di fatto ne governa le modalità d'uso e di conser- vazione e quindi l' , obbligata alla manutenzione ordinaria e straordina- _6 ria dell'immobile e non necessariamente il proprietario, il Tribunale avrebbe dovuto escludere anche sotto tale profilo la responsabilità dell'Amministrazione in relazione ai fatti di causa, o almeno ridurre percen- tualmente la responsabilità dell'Ente, nudo proprietario;
.
14 3.5. sulla “richiesta di esclusione o almeno riduzione della condanna”: in ogni caso, le spese avrebbero dovuto essere almeno in parte compensate, in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda attorea evidenziando come con la liquidazione (€ 264.780,90 in favore di € 264.780,90 in Controparte_2 favore di € 147.100,00 in favore di € Controparte_3 Controparte_4
147.100 in favore di , effettuata in base alle tabelle del Tri- Controparte_5 bunale di Roma, il Tribunale non abbia garantito l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, relativi ad altre vittime del medesimo crollo, visto che in altri procedimenti il danno parentale era stato riconosciuto in minor misura
(€ 230.000,00 per i genitori ed € 100.000,00 per i fratelli) né risultava prevista l'attualizzazione delle somme oggetto della condanna, prevista in precedenti analoghe statuizioni.
Ha quindi concluso come in epigrafe.
4.Va ora delibato, per l'appunto, l'appello proposto da che ha dato Parte_1
origine al procedimento n. 560/2023, a questo riunito con la citata ordinanza.
4.1. Di seguito se ne riassumono i motivi:
Del tutto apoditticamente, erroneamente e ingiustamente il Tribunale dell'AQ ha riconosciuto l'operatività della polizza nei confronti dell' per i fatti di cui è causa omettendo in sostanza di mo- Parte_7
tivare nel merito.
4.2. La sentenza avrebbe omesso di pronunciare “la inoperatività della garan- zia assicurativa dell' inerente alle attività professionali dell' Parte_1 _6
in relazione al riconoscimento della responsabilità della stessa Parte_7
per l'operato del suo dipendente e collaudatore Arch. non- _6 CP_9 ché quale usuaria dell'immobile con obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria”.
4.3. La sentenza avrebbe “erroneamente e illegittimamente riconosciuto la re- sponsabilità civile dell'ADSU in quanto usuaria” dell'edificio con Parte_7 obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria, giacché “gli interventi ef-
15 fettuati dai tecnici chiamati in causa” non sarebbero qualificabili come “ma- nutenzione”, ma come “restauro e risanamento conservativo e\o ristruttura- zione edilizia.
4.4. Del tutto erroneamente il Tribunale, dopo aver riconosciuto che la Casa dello Studente è crollata per una serie di concause concomitanti, di cui due prevalenti (costituite dai gravi vizi strutturali dovuti all'ingegner e dalla Per_3
notevole forza del terremoto) e una meramente aggravante (i lavori effettuati dai tecnici chiamati in causa), non ne ha tratto le dovute conseguenze giuridi- che in ordine alla relativa ripartizione di natura percentuale tra le stesse con- cause ai fini della quantificazione pro quota del danno ai sensi dell'art. 2055 cc.
4.5.Ha quindi concluso chiedendo di escludere la responsabilità dell'
[...]
per i danni derivanti dai lavori (di restauro e\o ristrutturazione) ef- Parte_7
fettuati dai tecnici chiamati in causa, riconoscendo comunque l'inoperatività della polizza fabbricati sottoscritta dall' (sia per l'attività professionale _6
che per i danni personali da terremoto), nonché graduando proporzionalmente la quantificazione del danno liquidato dal Tribunale in funzione del diverso apporto causale delle tre concause riconosciute e, conseguentemente, condan- nando l' al rimborso delle spese legali del doppio grado di giudizio, da _6
liquidarsi in via equitativa.
4.6. Deve a questo punto darsi atto che in sede di precisazione del- Parte_1
le conclusioni, ha evidenziato come, alla luce delle prime sei sentenze di ri- getto emesse da questa Corte sugli appelli relativi al crollo della Casa dello
Studente (nn° 1508, 1509, 1510, 1595,1596 e 1598 del 2023), abbia deciso di prestarvi acquiescenza, non intendendo andare oltre e, tanto meno, in Cassa- zione. Ha quindi dichiarato che, nella presente fase di giudizio, intende rinun- ciare, come in effetti rinuncia, a tutti motivi di appello interposti e, quindi, ri- nuncia al proprio appello nel suo complesso, modificando di conseguenza in tal senso le proprie conclusioni (“Piaccia a questa Ecc.ma Corte, contrariis
16 reiectis, dichiarare l'avvenuta cessazione della materia del contendere in rela- zione all'appello dell' nei confronti dell' liqui- Parte_1 Parte_7
dando le relative spese legali ai minimi tariffari limitatamente alla fase di stu- dio e alla fase introduttiva e compensando integralmente le spese legali con gli altri appellati”.)
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha recentemente affermato che nel giudizio di appello la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, an- che dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema de- cidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il prin- cipio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assi- curare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa (Cassazione civile sez. un., 07/02/2024, n.3453).
4.7. Nella fattispecie, viene in considerazione la rinuncia all'impugnazione, che non necessita di accettazione e comporta la declaratoria di estinzione del giudizio di secondo grado limitatamente alla parte rinunciante;
anche in que- sto caso si applica la regola di cui all'art. 306 cpc comma 4° (Cass. ord. n.
5250/2018) secondo cui “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre par- ti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compen- sazione.” Deve in proposito evidenziarsi come l'appello dell' non Parte_1
riguardi la , né tanto meno i danneggiati appellati, i quali in- Controparte_1
fatti non si sono costituiti nel procedimento da questo originato, né tanto me- no hanno svolto difese o argomentato alcunché nei confronti di quest'ultima, ma è rivolto solo nei confronti dell' , che peraltro si è costituita solo il _6
22.4.2024, poco prima della precisazione delle conclusioni (9/10/20204).
Va pertanto dichiarato estinto solo il presente giudizio di appello proposto da con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo Parte_1
grado nei confronti della stessa compagnia.
17 4.8. Quanto alle spese di lite in parte qua, le stesse non possono che restare a carico della parte rinunciante, in applicazione del disposto di cui all'art. 306 ult.co. cpc, norma applicabile anche all'ipotesi di estinzione in oggetto, sia pure limitate alla fase studio e introduttiva per essersi l'ADSU costituita dopo la trattazione, poco prima della precisazione delle conclusioni, con fase deci- soria al minimo stante la rinuncia, per l'importo di € 11.653,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
4.9. Occorre dare infine atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 di- cembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della insussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo Pt_8
di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, giacché nella fattispecie non v'è stato rigetto dell'appello, ovvero declaratoria di inammissi- bilità.
5. Riuniti, come detto, gli appelli ex art. 335 c.p.c., all'udienza del
26/03/2024, sostituita da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il pro- cedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc.
5.1. Vanno ora esaminati congiuntamente i primi tre motivi dell'appello della
ZO poiché aventi ad oggetto questioni parzialmente analoghe CP_1
e, comunque, tra loro connesse.
5.2. Va innanzitutto evidenziato che, anche alla luce delle risultanze peritali acquisite nel procedimento penale che ha portato alla condanna dei quattro tecnici oggi contumaci, correttamente utilizzate in prime cure (giacché l'art. 651 c.p.p. non impedisce che nel giudizio civile possano essere utilizzate pro- ve formate in altri giudizi, anche penali, purché sottoposte al contraddittorio e ad autonoma valutazione giudiziale mediante la produzione dei relativi sup- porti documentali, quali verbali di causa, relazioni di consulenza e simili, co- me è avvenuto nel caso in esame), si desume, anzitutto, che, contrariamente a quanto sostiene parte appellante in merito all'eccezionalità, imprevedibilità e
18 imprevenibilità del sisma (v. supra sub 3.2.), il terremoto del 6/4/2009 non può ritenersi evento eccezionale e imprevedibile, tale da integrare (rispetto al crollo parziale della Casa dello Studente di via XX Settembre ed alle sue con- seguenze dannose, di cui esso, come si dirà tra poco, ha comunque costituito mera concausa non esclusiva e neanche prevalente) una ipotesi di caso fortui- to o forza maggiore, giacché esso rappresenta uno degli oltre cento fenomeni sismici analoghi per violenza (Mw6.3) che si verificano annualmente nel mondo e la cui frequenza statistica su scala nazionale è di circa 13 anni (si ve- dano le pagg. 204 e ss. della relazione di perizia della prof.ssa e, in par- Per_2
ticolare, pag. 209 per una sintesi dei dati scientifici e statistici qui ricordati).
Con riferimento specifico al territorio aquilano, quest'ultimo è stato teatro, nell'ultimo millennio, di diversi terremoti (con una frequenza di accadimento maggiore che in molte altre parti d'Italia), tre dei quali (quelli del 1349, del
1461 e del 1703) con grado di “risentimento macrosismico” ovvero di intensi- tà del danneggiamento in termini di Scala Mercalli pari al IX (distruttivo) e, quindi, più grave rispetto al sisma del 2009, classificato all'VIII-IX grado (in- termedio tra rovinoso e distruttivo). Quest'ultimo, peraltro, presenta notevoli analogie “in termini di distribuzione spaziale e intensità del danneggiamento, oltre ad altri indizi di carattere tettonico e sismologico”, con l'analogo feno- meno verificatosi nel 1461 (come descritto nelle cronache del tempo), le quali
“spingono a pensare che il terremoto del 2009 sia una 'ripetizione' di quello del 1461”.
5.3. Quanto alla prevenibilità (non certo del fenomeno naturale, ma dei suoi effetti distruttivi), è sufficiente constatare che la classificazione del territorio aquilano tra le zone sismiche di II categoria (tale già all'epoca di costruzione dell'edificio della cui rovina qui si tratta) era tesa proprio a garantire livelli di sicurezza statica degli edifici di nuova costruzione, o interessati da interventi di ristrutturazione o ampliamento, compatibili con eventi analoghi a quello verificatosi.
19 5.4. E la perizia nel rispondere al secondo quesito concernente il con- Per_2
tributo causale del sisma al crollo parziale della Casa dello Studente, ha af- fermato in modo netto che la scossa di terremoto verificatasi nelle prime ore del 6 aprile 2009 “era di severità compatibile con le azioni di progetto della normativa sismica in vigore nel 1965”, sicché, “se l'edificio, pur nello schema progettuale adottato, fosse stato correttamente dimensionato per le azioni orizzontali secondo la normativa e la prassi del tempo, non avrebbe subito fe- nomeni di crollo come quello verificatosi” (v.pag. 266 ss. della relazione di perizia). Ed infatti altre costruzioni, simili alla Casa dello Studente per tipolo- gia, localizzazione topografica (stesso lato rispetto alla via XX Settembre) ed età di costruzione, che si trovano nelle immediate adiacenze e sono state quindi soggette ad uno scuotimento paragonabile, pur in presenza di danni non-strutturali chiaramente visibili anche dall'esterno, non hanno subito crolli di porzioni strutturali, né totali, né parziali.
5.5. Anche per questo, la perizia in esame ha individuato, quale “causa princi- pale del crollo parziale verificatosi nell'ala nord della Casa dello Studente in occasione dell'evento sismico del 6 aprile 2009 […] l'insufficiente resistenza alle forze orizzontali dei pilastri del corpo nord stesso”, la quale “ha provoca- to il cedimento dei pilastri del piano terra-corpo nord”, i cui effetti “sono stati amplificati […] dalla irregolarità della geometria strutturale nella zona di col- legamento tra l'ala nord e il resto dell'edificio” dovuta alla presenza della pa- rete REI 60 posizionata nel corso dei lavori di restauro e risanamento conser- vativo” progettati, diretti e collaudati dalle persone fisiche che sono state con- dannate in via definitiva in sede penale.
5.5. La conclusione di sintesi cui è pervenuta la perizia in esame è che “il si- sma, pur essendo l'evento che ha provocato le azioni che hanno condotto al crollo, non può esserne ritenuto l'unica causa. In altri termini non si può con- cludere che la severità del sisma del 6 aprile 2009 sia stata tale da causare comunque il cedimento, sia pur parziale, delle strutture della CP_18
20 dente, indipendentemente dall'adeguatezza della progettazione, esecuzione e conservazione delle strutture stesse”.
5.6. L'accertata efficienza meramente concausale del terremoto rispetto al crollo parziale dell'edificio e, per quanto qui interessa, al decesso del povero dà ragione (in uno con la parimenti accertata rilevanza Persona_1 eziologica prevalente degli originari vizi progettuali e costruttivi dell'edificio e dei difetti manutentivi dello stesso perpetuatisi nel corso del tempo) della correttezza dell'inquadramento della fattispecie concreta nella previsione astratta dell'art. 2053 c.c. (delibandosi così il motivo sub 3.4.) e della affer- mazione della attribuibilità ad entrambe le convenute e _6 CP_1
, in solido tra loro, della responsabilità oggettiva (non superata dalla
[...]
prova liberatoria espressamente contemplata dalla norma, né dalla emersione di una diversa causa esclusiva dell'evento dannoso tale da potere integrare ca- so fortuito o forza maggiore) per i danni cagionati dalla rovina (in tale concet- to rientrando, per giurisprudenza consolidata, anche un crollo parziale come quello verificatosi nella specie) dell'edificio di proprietà dell'una (la CP_1
, cui esso venne trasferito dall' a norma dell'art.
[...] Parte_9
28 LR 13/1982 con verbale del 16/7/1982) e sul quale l'altra (l'ADSU) era, all'epoca del fatto, titolare ex lege (art. 16 LR 91/1994, entrata in vigore il
24/12/1994) di un diritto di uso gratuito, che la sentenza qui gravata ha quali- ficato quale diritto reale di godimento.
5.7. In ogni caso, evidente essendo la natura reale del diritto di proprietà (pe- raltro espressamente contemplato dalla norma), a conferma della correttezza della qualificazione come diritto reale del diritto di uso gratuito spettante ex lege all'ADSU, può ricordarsi come già da tempo la Corte costituzionale (sen- tenza n. 281/1992) abbia affermato la natura reale dell'analogo diritto di uso perpetuo e gratuito concesso alle Regioni sui “beni immobili dello Stato … destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari” dall'art. 21 legge 390/1991, precisando che “la concessione di un
21 bene in 'uso perpetuo e gratuito' - anche se non viene a presentare un conte- nuto così ampio quale quello che si collega al trasferimento in proprietà - at- tribuisce in ogni caso a favore del destinatario una forma di disponibilità del bene commisurata ai contenuti pubblicistici della funzione allo stesso affidata, in quanto caratterizzata da stabilità e non sottoposta a limitazioni suscettibili di riflettersi negativamente sull'esercizio della stessa funzione. Anche l'uso
'perpetuo e gratuito', infatti, al pari della proprietà, configura un diritto di na- tura reale che entra a far parte del patrimonio indisponibile regionale [nel no- stro caso dell'ente strumentale cui viene concesso l'uso], seguendo le sorti della funzione cui il bene stesso risulta destinato in via esclusiva”. Peraltro, la natura reale della relazione giuridica tra ed immobili destinati ad atti- _6
vità relative al diritto agli studi universitari sembra trovare conferma anche nei successivi sviluppi normativi e, in particolare, nell'art. 6, comma 1, LR
1/2014, che, modificando l'art. 16 comma 1 LR 91/1994, attribuisce ora “in proprietà” alle “i beni immobili appartenenti al patrimonio della Re- _6 gione già in uso alle medesime”). _6
5.8. L'appello, invero, è teso a sostenere (oltre che – ma si è già visto infon- datamente – la ricorrenza del caso fortuito o della forza maggiore costituiti dal sisma), la non applicabilità contestuale sia al proprietario che al titolare di un diritto reale di godimento della responsabilità oggettiva sancita dall'art. 2053
c.c. ovvero la necessità, in caso di concorso, di graduare le singole responsa- bilità tenendo conto anche delle allocazioni delle risorse economiche necessa- rie alla gestione del bene ovvero della addebitabilità del crollo a difetti co- struttivi/ristrutturativi piuttosto che manutentivi. Per affermare l'infondatezza della censura è sufficiente ricordare che la giurisprudenza di legittimità, allor- ché ha dovuto affrontare la questione del concorso, sul medesimo edificio causativo di danno, del diritto di proprietà e di altro diritto reale di godimento
(nella specie usufrutto), ha ritenuto (del resto conformemente alla rilevanza esclusiva che viene riconosciuta al criterio formale del titolo: v., in proposito,
22 Cass. 9694/2020, pure per la conferma dell'applicabilità della norma anche ad
“altro titolare di diritto reale di godimento”, principio comunque consolidato in giurisprudenza e non contestato dalle appellanti) che la speciale disciplina
“opera a carico dei titolari dei due distinti diritti, e in conseguenza, verifican- dosi tale ipotesi, il proprietario e l'usufruttuario sono obbligati in solido al ri- sarcimento, ai sensi dell'art. 2055 c.c.” (Cass. 1533/1957).
5.9. Va, poi, osservato che l'eventuale graduazione della responsabilità ogget- tiva (la quale prescinde da condotte colpose in rapporto causale con la rovina della costruzione, richiedendo la sussistenza del solo oggettivo nesso eziolo- gico tra quest'ultima ed il danno) tra i due titolari dei diversi diritti reali sul bene – oltre a non potere operare nei confronti del danneggiato (che ha diritto alla condanna solidale dei diversi responsabili del danno), ma solo nei rappor- ti interni tra obbligati solidali – postula un accertamento concreto e positivo di una diversa consistenza dei poteri e doveri di controllo della costruzione e, quindi, di un diverso grado di attribuibilità della sua rovina ai titolari dei di- versi diritti reali sulla stessa.
6. Nella specie, le norme che regolavano i rapporti tra e (artt. CP_1 _6
14, 16, 17, 33 LR 91/1994) attribuivano a quest'ultima il potere di gestione e il dovere di manutenzione anche straordinaria della Casa dello Studente, con- servando però alla un generale potere di vigilanza – anche ispettiva – CP_1
sulla amministrazione e sulla attività delle Aziende, un obbligo di trasferimen- to a queste ultime, contestuale a quello degli immobili, delle “risorse finanzia- rie per gli oneri” di manutenzione e un più generico obbligo di contribuzione finanziaria annuale in proporzione alla popolazione studentesca delle singole
Aziende. Va, inoltre, considerato che dalla perizia risulta come gli er- Per_2 rori del progetto originale dell'edificio – e la conseguente fragilità sismica di quest'ultimo – sarebbero stati immediatamente evidenziabili mediante un semplice controllo dei carichi considerati in occasione dei molteplici “inter- venti che hanno interessato la Casa dello Studente dal 1980 al 2008”. Sicché,
23 sia la proprietaria sin dal 1982, sia l'ADSU, usuaria sin dal 1994, CP_1
avrebbero potuto rilevare, mediante una corretta attività di gestione, manuten- zione e vigilanza, il deficit strutturale che poneva l'edificio in situazione di rischio sismico e provvedere ad una “revisione del progetto originale struttu- rale”, nella cui mancanza la ricordata perizia (pag. 270 della relazione) ravvi- sa una ulteriore “concausa significativa del crollo”.
6.1. Conseguentemente – mentre riceve ulteriore conforto la affermata re- sponsabilità solidale ex art. 2053 c.c. di entrambi i titolari di diritti reali sul bene all'epoca della sua rovina – la graduazione interna di tale responsabilità non potrebbe risolversi nel senso perorato dall'appellante (proprietaria del be- ne da oltre un decennio prima della sua concessione in uso al proprio ente strumentale;
quest'ultimo subentrato dal 1994 nella disponibilità materiale e nel dovere di manutenzione del bene stesso;
entrambi in grado, mediante una corretta attività gestionale e manutentiva, di rilevare la condizione di insicu- rezza sismica dell'edificio) e non può che restare affidata alla regola residuale posta dall'art. 2055 comma 3 c.c. e che deve ritenersi, in assenza di diversa determinazione esplicita, applicata implicitamente anche dalla sentenza qui gravata.
6.2. A conclusione ed integrazione di quanto sin qui osservato, va ora precisa- to e ribadito che alla efficacia meramente concorrente, sul piano eziologico, del sisma non possono riconoscersi gli effetti che vorrebbe desumerne l'appellante, nel senso di una riduzione quantitativa della responsabilità e/o del risarcimento spettante ai congiunti della vittima e posto dalla sentenza a carico solidale delle parti convenute e oggi appellante (non- _6 CP_1
ché dei chiamati già definitivamente condannati in sede penale – anche al ri- sarcimento in favore delle parti civili ivi costituite - e appellanti incidental- mente, in questa sede, (motivo sub
3.4. appello della . CP_1
6.3. E', infatti, noto (ancorché obliterato dall'appellante) che, alla luce degli artt. 40 e 41 c.p. (applicabili anche all'illecito o all'inadempimento civile), la
24 assolutamente prevalente giurisprudenza di legittimità (condivisa da questa
Corte di Appello) ha precisato che, mentre qualora le condizioni ambientali o i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il compor- tamento dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipen- dentemente dal comportamento medesimo (ipotesi che nella specie si è già vi- sto non ricorrere), l'autore dell'azione o della omissione (o il soggetto che de- ve rispondere oggettivamente del danno per il proprio rapporto giuridico o di fatto con la cosa da cui esso deriva sul piano causale) resta sollevato, per inte- ro, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun ante- cedente dotato in concreto di efficienza causale;
ove, invece, quelle condizio- ni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno (ed è ciò che nella specie è stato accertato), l'autore del comportamento imputabile
(o il soggetto in rapporto con la cosa in nesso concausale con l'evento danno- so) è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secon- do normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che,
a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale con- tributo concausale di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio “semplificato”, tale da condurre ipso facto ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del quantum risarcitorio (in questi termini si veda, da ultimo, Cass. 5737/2023, alla cui motivazione è sufficiente fare rinvio anche per ulteriori indicazioni giurisprudenziali).
6.4. E si è già visto come, sulla scorta del complessivo compendio istruttorio, possa solo genericamente affermarsi che il fenomeno tellurico ha provocato le azioni che hanno condotto al crollo parziale dell'edificio, il quale, tuttavia,
25 non si sarebbe verificato (o si sarebbe verificato con modalità meno distrutti- ve) in assenza dei vizi progettuali e costruttivi originari (che hanno assunto efficienza causale del tutto prevalente) e delle carenze manutentive successi- ve, culminate nelle modifiche strutturali apportate in occasione dell'intervento CP_1 progettato e diretto da e e collaudato dalla com- CP_8 CP_7
missione presieduta da Non è dunque possibile determinare e CP_9
quantificare anche solo in via equitativa la concreta rilevanza eziologica del suddetto fattore naturale (concausa di un crollo che, in assenza dei concorrenti fattori umani non avrebbe avuto luogo con le stesse caratteristiche distruttive) rispetto agli eventi dannosi conseguenti al crollo come concretamente verifi- catosi.
6.5. Peraltro, anche con riferimento alle specifiche fattispecie di responsabilità oggettiva variamente invocate dagli attori in primo grado e tra le quali è stata ritenuta applicabile in via esclusiva, per ragioni di specialità, quella di cui all'art. 2053 c.c., la giurisprudenza riconosce effetto liberatorio ai soli fattori causali (comprensivi del fatto del terzo o del danneggiato) di cui sia possibile accertare l'efficacia esclusiva nella eziologia dell'evento dannoso, mentre conferisce incidenza solo riduttiva del risarcimento, nell'ottica dell'art. 1227
c.c., alle sole condotte colpose del danneggiato che, senza integrare il cd. for- tuito incidentale, abbiano concorso a determinare l'evento dannoso. E nella specie neanche l'appellante prospetta la ravvisabilità di condotte siffatte attri- buibili alla vittima, Persona_1
6.6. Quanto, invece, ai fattori causali attribuibili a condotte umane di terzi, ed CP_1 in particolare a quelle – omissive e commissive – poste in essere da e anch'esse, come si desume in modo chiaro CP_8 CP_19 CP_9
dalla perizia hanno assunto una efficienza meramente concorrente ed Per_2
inidonea, in assenza delle iniziali carenze progettuali e costruttive, a determi- nare il crollo, ma solo ad aggravare le conseguenze di un crollo la cui preva- lente eziologia si colloca nelle fragilità strutturali originarie dell'edificio, sic-
26 ché non può riconoscersene la responsabilità in via esclusiva come vorrebbe la (motivo sub 3.3.). CP_1
6.7. Anch'esse, pertanto, non sono idonee ad integrare la prova liberatoria ri- chiesta dall'art. 2053 c.c. (anche nei termini - più ampi rispetto al testo nor- mativo e comprensivi di qualsiasi fatto anche del terzo o del danneggiato do- tato di autonoma efficacia causale esclusiva - ammessi dalla giurisprudenza), né ad attenuare la responsabilità risarcitoria nei confronti del danneggiato de- rivante da tale norma. Rispetto al danneggiato, infatti, anche in presenza di una pluralità di comportamenti umani colpevoli o comunque di una pluralità di responsabili, anche a titolo diverso, di un identico evento dannoso (quale quello oggetto del presente giudizio), trova applicazione l'art. 2055 comma 1
c.c. che obbliga per l'intero, nei confronti del danneggiato, ogni singolo re- sponsabile solidale del danno, relegando la graduazione delle singole respon- sabilità ai rapporti interni tra i responsabili solidali (comma 2) e dettando co- me regola residuale quella della pari responsabilità dei medesimi (comma 3).
6.8. Disciplina normativa, quella appena ricordata, da cui la giurisprudenza di legittimità ha desunto e confermato, anche recentissimamente, sia il principio della sua applicabilità a tutte le ipotesi in cui venga accertato “il nesso di cau- salità materiale tra la pluralità di condotte colpose e l'unico fatto dannoso, re- stando irrilevante che l'evento di danno sia stato determinato da condotte ille- cite sulla base di un differente titolo, contrattuale e/o extracontrattuale, ovvero da condotte distinte e autonome sul piano fattuale” (Cass. ord. 25970/2023), sia il principio per cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto ille- cito imputabile a più persone può pretendere la totalità della prestazione risar- citoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la di- versa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale effi- cienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili;
tanto ha fatto il primo giudice, che, in accoglimento della domanda proposta dalla Parte_10
[...] CP_1 nei confronti dei convenuti chiamati e CP_8 CP_7 CP_9 li ha condannati a rifonderle il 40% delle somme da quest'ultima dovuta agli attori in forza della sentenza, come pure all'ADSU.
6.9. Del tutto correttamente, pertanto, la sentenza qui gravata ha disposto la condanna solidale di tutti i soggetti che ha ritenuto responsabili (in ragione dell'oggettivo rapporto giuridico con l'edificio parzialmente crollato per difet- ti costruttivi e manutentivi o in ragione di colpose condotte omissive e com- missive in rapporto causale con un aggravamento degli effetti del crollo) al risarcimento integrale in favore delle parti danneggiate ed ha poi, nel pronun- ciarsi sull'azione di rivalsa delle convenute e nei _6 Controparte_1
confronti dei professionisti dalle stesse chiamati in causa con richiesta di gra- duazione in vista dell'eventuale futuro esercizio del regresso, addebitato a questi ultimi, nei rapporti interni con le prime, le percentuali di responsabilità specificate nella motivazione della sentenza. Il riferimento espresso al 40% di responsabilità loro riconosciuto appare adeguato rispetto alla effettiva rilevan- za eziologica delle condotte dei suddetti professionisti, che hanno solo aggra- vato le conseguenze di un crollo prevalentemente causato dalle gravi carenze progettuali e costruttive dell'edificio ascrivibili, sul piano oggettivo, ai titolari di diritti reali sull'immobile.
7. L'ultimo motivo dell'appello della (sub 3.5.), relativo alle spese e CP_1
alla eccessività degli importi liquidati agli attori a titolo di danno parentale, va trattato unitamente all'appello incidentale da questi proposto e relativo al quantum.
7.1. Esso appare generico e comunque infondato nella parte in cui ha invocato la riduzione e/o la compensazione delle spese di primo grado sulla base di un non meglio precisato parziale accoglimento della domanda attorea, che in realtà ha visto sostanzialmente accogliersi la domanda, seppure con una liqui- dazione di poco inferiore a quella originariamente richiesta per i genitori.
28 Non vi è stata disparità di trattamento con altri casi analoghi, posto che in quelli citati erano state applicate le tabelle del Tribunale di Milano e vi era una diversa situazione rispetto alla convivenza, ivi non accertata.
Il motivo appare però fondato con riferimento alla mancata attualizzazione del risarcimento, effettuata in casi analoghi, che sarà delibato all'esito della deli- bazione dell'appello incidentale proposto dagli attori.
7.2. Va per l'appunto, delibato l'appello incidentale proposto dagli attori che si fonda sul quantum, rappresentando essi che il giudicante, applicando le ta- belle del Tribunale di Roma, ha omesso di considerare che il defunto
[...]
era convivente con essi attori, circostanza emersa nel corso del Per_1
procedimento ed hanno richiesto che se ne tenga conto sulla base delle tabelle in questione, che in caso di convivenza prevedono importi maggiori e indicati, per i genitori, in 304.000,00 (n.31 punti) e per i due fratelli di 23 anni CP_4 all'epoca del decesso di e , all'epoca ventenne, i maggiori im- Per_1 CP_5 porti, rispettivamente di € 186.327,30 (n. 19 punti) ed € 196.134,00 (n. 20 punti); in sede di comparsa conclusionale, stante l'entrata in vigore delle Ta- belle di Roma del 2023, gli attori hanno chiesto procedersi all'attualizzazione delle somme loro dovute in base ad esse, e a tanto provvede la Corte.
7.3. Che vi fosse una situazione di convivenza tra gli attori e CP_20
risulta dai verbali di udienza dell'1.2.2021 e del 9.2.2021, contenenti
[...]
le dichiarazioni dei testi e il primo e Testimone_1 Testimone_2 il secondo, che hanno confermato che quest'ultimo era in con- Testimone_3
tatto frequente con genitori e fratelli e tornava di regola a casa nei fine setti- mana.
Spettano pertanto agli attori i seguenti maggiori importi a titolo di danno pa- rentale:
€ 352.040,65 alla madre , di anni 46 alla data della morte Controparte_3
del figlio;
29 € 346.362,58 al padre , di anni 51 alla data della morte del Controparte_2
figlio;
€ 215.766,85 al fratello di anni 23 alla data della morte del Controparte_4
fratello;
€ 221.444,93 al fratello di anni 20 alla data della morte del Controparte_5
fratello; detratti gli importi già liquidati in loro favore, a titolo di provvisionale, nella sentenza n. 38/2013 GU L'AQ (€ 100.000,00 ciascuno in favore di
[...]
e ed € 50.000,00 ciascuno in favore di CP_21 Controparte_3 [...]
e . Parte_11 Controparte_5
7.4. Sulle somme in questione (Cass. n. 1712/1995), devalutate alla data del fatto (6.4.2009), sono dovuti gli interessi in misura legale – con riferimento agli importi annualmente rivalutati anno per anno - fino al deposito della pre- sente decisione e, di seguito, fino al saldo, decisione comunque imposta dalla rideterminazione del danno, ma sollecitata anche dalla con Controparte_1
la doglianza relativa alla corretta attualizzazione.
7.5. Va accolto, poi, anche il secondo motivo dell'appello incidentale propo- sto dagli attori e relativo all'omesso riconoscimento delle spese esenti del primo grado del giudizio, pari ad € 1.813,05, documentate ed espressamente richieste nella nota spesa allegata alla memoria di replica (cfr. fascicolo di parte).
7.6. In conclusione, fermo quanto sopra statuito a proposito dell'appello dell' da questa rinunciato (par.
4.5. e ss), l'appello della va Parte_1 CP_1
accolto limitatamente al motivo relativo alla mancata attualizzazione e per il resto va respinto, mentre va accolto l'appello incidentale degli originari attori, con conseguente condanna solidale di Parte_1 CP_1 _6 CP_8
CP_1
e al rimborso delle spese del presente grado in fa- CP_9 CP_7
vore degli stessi, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
30 7.7. Nel rapporto tra l' e la si è già indicato _6 Controparte_22
l'importo da quest'ultima dovuto alla prima a titolo di spese, di € 11.653,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, mentre nel rapporto tra e gli attori le spese vanno compensate, non avendo questa contestato la _6 propria responsabilità e tantomeno l'appello incidentale da questi ultimi pro- posto, essendosi limitata a contestare l'appello dell' con riferimento Parte_1 ai motivi relativi all'operatività della polizza.
7.8. Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al dm 55/2014 (tranne che per la fase istruttoria), nella versione oggi in vigore, tenuto conto del valore della controversia, delle attivi- tà processuali svolte e degli esborsi documentati, senza aumento per la plura- lità di parti, rimesso alla discrezionalità del giudicante (art. 4 comma 2 tariffa forense “il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto”) non ap- parendo ricorrere situazioni tali da giustificarlo e ,per l'effetto, va disposta la condanna di , , CP_1 Parte_1 Controparte_10 CP_8
, e , in solido tra loro, al rimborso
[...] Controparte_7 Controparte_9
in favore degli originari attori delle spese del presente grado di giudizio, li- quidate in complessivi € 29.033,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA
e CAP come per legge, da distrarsi in favore dei loro difensori, dichiaratisi an- tistatari;
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo, così provvede:
1)dichiara l'estinzione dell'impugnazione proposta da e relativa al Parte_1
procedimento nr. 560/23;
2) in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla e in Controparte_1 accoglimento dell'appello incidentale proposto dagli originari attori, in parzia- le riforma della sentenza impugnata, condanna la l' CP_1 _6 [...]
, , e , Controparte_23 Controparte_8 Controparte_7 Controparte_9
31 in solido tra loro, a corrispondere a questi ultimi, a titolo di spese esenti, la somma di € 1.813,05, nonché a titolo di risarcimento del danno, le seguenti maggiori somme:
€ 352.040,65 alla madre;
Controparte_3
€ 346.362,58 al padre;
Controparte_2
€ 215.766,85 al fratello;
Controparte_4
€ 221.444,93 al fratello Controparte_5
detratti gli importi già liquidati in loro favore, a titolo di provvisionale, nella sentenza n. 38/2013 GU L'AQ (€ 100.000,00 ciascuno in favore di
[...]
e ed € 50.000,00 ciascuno in favore di CP_21 Controparte_3 [...]
e , con gli interessi in misura legale – con ri- Parte_11 Controparte_5
ferimento agli importi devalutati alla data del fatto (6.4.2009) e annualmente rivalutati anno per anno - fino al deposito della presente decisione e, di segui- to, fino al saldo;
2) rigetta per il resto l'appello proposto dalla;
Controparte_1
CP_1 3) condanna la , , CP_1 Parte_1 Controparte_10 CP_8
, e , in solido tra loro, al rimborso
[...] Controparte_7 Controparte_9
in favore degli originari attori delle spese del presente grado di giudizio, li- quidate in complessivi € 29.033,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA
e CAP come per legge, da distrarsi in favore dei loro difensori, dichiaratisi an- tistatari;
Par 4) condanna la a rimborsare alla Parte_1 [...]
le spese del presente grado Controparte_6 di giudizio, liquidate in complessivi € 11.653,00, oltre rimborso forfettario del
15% ed IVA e CAP come per legge e a tenerla indenne dalle somme da questa dovute in base alla presente sentenza come disposto nella sentenza impugnata;
5) dichiara interamente compensate le spese del presente grado di giudizio tra le altre parti.
Così deciso in L'AQ, nella camera di consiglio svolta il 28/05/2025
32 Il Presidente est.
Silvia Rita Fabrizio
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