Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/03/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Presidente Dr.ssa Rosella NOCERA
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA Giudice
Dr.ssa Sara MAZZOTTA Giudice relatore nel procedimento camerale iscritto al N. 2856/2023 Ruolo Generale, avente ad oggetto la "regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)", come da nota di iscrizione a ruolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA
a seguito di ricorso presentato in data 30.05.2023 da: nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta mandato in Parte 1 atti, dall'avv. Antonio Volpe
-RICORRENTE- nei confronti di
Controparte_1
-RESISTENTE CONTUMACE-
NONCHÉ presso il Tribunale di Bari Controparte 2
-INTERVENTORE EX LEGE-
a scioglimento della riserva assunta all'udienza collegiale del 28 gennaio 2025 FATTO
I.
1- Con ricorso depositato in data 30.05.2023, Parte 1 (d'ora innanzi anche solo "ricorrente"), ha adito questo Tribunale deducendo di essere madre della minore Persona 1 (10.02.2021) nata fuori dal matrimonio a seguito della relazione con la parte convenuta. Ha lamentato il completo disinteresse da parte del convenuto nei confronti della figlia Per 1 sia dal punto di vista affettivo che materiale.
Ha dedotto di aver convissuto con il convenuto presso l'abitazione dei di lui genitori fino alla separazione di fatto, a seguito della quale si è trasferita con la minore presso l'abitazione dei propri genitori.
Ha dichiarato di aver conseguito la sola licenza di scuola media e di aver svolto lavori saltuari come cameriera, commessa e come domestica, mentre, il convenuto avrebbe svolto l'attività di camionista sino al 2023, anno in cui si sarebbe dimesso e a partire dal quale avrebbe cominciato a percepire l'indennità di disoccupazione.
Ha concluso domandando: l'affidamento congiunto della figlia Per 1 con collocamento prevalente presso di sé; un calendario di incontri padre-figlia; un contributo paterno pari ad € 350,00 mensili per la figlia oltre 50% per spese straordinarie;
la percezione esclusiva dell'AUU, con vittoria di spese di lite.
I.
2. Controparte_1 non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo.
1.3. A scioglimento della riserva assunta all'udienza collegiale del 24.10.2023, il Tribunale, con decreto del 19.06.2024, ha richiesto a parte ricorrente l'integrazione della documentazione necessaria e imprescindibile ai fini della dell'adozione della statuizione giudiziaria, successivamente depositata dalla Parte 1 con memoria integrativa del 12.09.2024.
I.
4. A seguito di breve rinvio dovuto alla successione nel ruolo del nuovo Giudice relatore, all'udienza collegiale del 28.01.2025, il Tribunale, ritenendo la causa matura, si è riservato per la decisione, rimettendo gli atti al P.M. che rassegnava il proprio parere in data 30.01.2025.
II.
1-Il ricorso è fondato e va, pertanto, integralmente accolto. II.
2-Va osservato, in via preliminare, sulla scorta delle verosimili allegazioni della madre ricorrente, che la convivenza more uxorio è cessata, nel caso di specie, proprio a seguito della conclusione del rapporto sentimentale tra i due genitori: la ricorrente ha, in ogni caso, medio tempore trasferito la propria residenza presso la casa dei propri genitori. Si delinea, coerentemente con le finalità proprie del procedimento che ci occupa, la necessità di una compiuta regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali rispetto alla figlia minore comune Per 1
II.
3- Quanto all'affidamento, la minore Per 1 va affidata ad entrambi i genitori in condiviso, riconoscendo anche al padre la possibilità di concordare con la madre gli indirizzi fondamentali della vita di sua figlia, la quale dovrà tuttavia continuare a risiedere in via prevalente con la madre in ossequio ad uno stato di fatto ormai consolidato, tenuto conto della sua maggiore capacità accuditiva.
II.
4- Quanto al regime delle visite, occorre sottolineare che nell'interesse superiore della minore, nonché in ossequio a quanto richiesto dalla stessa ricorrente, deve essere assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita della figlia, idonea a garantirle una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, con obbligo da parte loro di comunicare e cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole.
Gli incontri padre/figlia, quindi, dovranno svolgersi liberamente e, solo in caso di disaccordo tra le parti, secondo il calendario minimo dettato in dispositivo;
con la precisazione che, il regolamento degli incontri dettato in dispositivo è puramente indicativo e che le parti, e segnatamente la madre collocataria prevalente, dovranno favorire in tutti i modi i contatti più frequenti tra il padre e la minore.
II.
5- Alla decisione assunta consegue la necessità di porre a carico del convenuto un contributo al mantenimento della figlia minore. Quanto al profilo problematico dell'equa determinazione giudiziale del suddetto contributo, non sono state acquisite al fascicolo processuale, nel corso del giudizio, delle informazioni, specifiche e documentate, che afferiscano alla reale situazione reddituale del ricorrente, alle quali sia possibile ancorare, con una tendenziale oggettività, la commisurazione dell'assegno perequativo: la resistente riferisce, tuttavia, che il convenuto sarebbe, allo stato, percettore di un'indennità di disoccupazione, dopo aver svolto l'attività di camionista.
Si rende necessaria, ai presenti fini, una contestuale e ponderata considerazione dei seguenti elementi di fatto: 1) l'età e la capacità lavorativa e reddituale della ricorrente: la Parte 1 attualmente ventiduenne (diciottenne al momento della nascita della figlia), ha conseguito la sola licenza media ed ha lavorato saltuariamente come cameriera, commessa e attualmente come collaboratrice domestica;
2) la ricorrente dovrà, inoltre, provvedere, ovviamente, in forma diretta, ai principali e ai quotidiani bisogni di cura della minore (attualmente di 4 anni), che, con lei, continuerà a coabitare (si allude al dato oggettivo dell'assunzione, in misura tendenzialmente integrale, da parte della madre, dei c.d. oneri di mantenimento diretto); 3) le verosimili capacità contributive del resistente, il quale, dopo aver svolto l'attività di camionista, sarebbe, allo stato, percettore di un'indennità di disoccupazione (di cui si ignora l'ammontare) e non avrebbe oneri abitativi a suo carico vivendo presso l'abitazione dei propri genitori. Il Collegio ritiene pertanto equo fissare in complessivi € 250,00 mensili il contributo paterno al mantenimento della figlia minore, da adeguarsi annualmente secondo gli indici Istat-Foi, trattandosi di somma congrua sia rispetto alle esigenze di vita e di spesa della figlia Per 1 di anni quattro, cui anche la madre deve contribuire seppure solo in forma diretta. Il pagamento decorrerà dal mese di giugno 2023 (ovvero da quello successivo al deposito del ricorso, avvenuto in data 30.05.2023), sarà soggetto a adeguamento Istat annuale e dovrà essere eseguito entro 60 giorni dalla notifica del presente decreto per la mensilità in corso e gli arretrati ed entro il 25 di ogni mese per quelle successive, a decorrere dal mese di aprile 2025. Il convenuto contumace dovrà inoltre versare il 50% delle spese straordinarie che la madre dovesse sostenere nell'interesse della minore, da individuarsi e regolarsi secondo il Protocollo d'Intesa in subiecta materia siglato con il locale C.O.A. II.
6- L'assegno unico e universale, spettante ex lege per la figlia Per 1 va attribuito, per intero, al genitore collocatario prevalente delle minori, id est alla genitrice ricorrente, Parte 1 la quale potrà richiederne il pagamento diretto all'ente erogatore, senza previamente
[...] acquisire il consenso dell'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti. II.
7- Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, in omaggio ai parametri di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 30.05.2023 da Parte 1
[...] nei confronti di Controparte 1 con l'intervento del P.M., disattesa ogni
, altra questione, così provvede, previa declaratoria di contumacia del resistente:
-DISPONE che la figlia minore della coppia, Persona 1 nata a Bari il 10.02.2021, sia affidata
, in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
-DISPONE che gli incontri padre-figlia si svolgano liberamente, previo accordo tra le parti e previo congruo preavviso da parte dello CP 1, al fine di consentire alla Parte 1 di organizzare per tempo gli impegni propri e della minore;
soltanto in caso di disaccordo, gli incontri si svolgeranno, secondo il seguente calendario minimo: il martedì e giovedì di ogni settimana dalle 18,00 alle 21,30 (fino a dopo cena);
•
a settimane alterne dalle 15,00 del sabato al lunedì mattina successivo, quando dovrà
•
riaccompagnarla a scuola o, nel periodo extrascolastico, a casa della madre;
• nel periodo natalizio, ad anni alterni, dalle h. 18.00 del 24/12 alle ore 10.00 del 25 dicembre oppure dalle ore 10.00 del 25 dicembre alle ore 20.00 del 26 dicembre;
e così o dalle ore 18.00 del 31 dicembre alle ore 10.00 del 1° gennaio oppure dalle ore 10.00 del 1° gennaio alle ore 20.00 del 2 gennaio, anche in relazione al giorno dell'Epifania, si seguirà il principio dell'alternanza;
•nel periodo pasquale, ad anni alterni, la minore trascorrerà con ciascun genitore, o il giorno di Pasqua o Pasquetta;
•nel periodo estivo per due settimane, anche non consecutive, in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- DA atto che il presente regolamento degli incontri è puramente indicativo e che le parti, ed in particolare la madre collocataria prevalente, dovranno favorire in tutti i modi i contatti più frequenti tra il padre e la minore, esercitando consapevolmente la responsabilità parentale ed orientandola esclusivamente al perseguimento del suo primario interesse, così come dovrà fare anche il padre;
PONE a carico di Controparte_1 l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Per 1 versando, alla ricorrente con decorrenza dalla mensilità di Parte 1 ' giugno 2023, la somma di € 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat-Foi;
-DISPONE che le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno regolate nei modi e nei termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm.;
-DISPONE che l'assegno unico e universale sarà percepito al 100% da Parte 1
[...] la quale potrà rivolgersi direttamente e in via esclusiva all'Ente erogatore;
- PONE, integralmente, a carico del resistente contumace, le spese di lite, in ragione della sua soccombenza, da liquidarsi in complessive € 1.698,50 per compensi professionali al difensore costituito, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% dei compensi, IVA e CNPA, come per legge.
- DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione I civile del Tribunale, in data 19 marzo 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dott.ssa Rosella Nocera