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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/11/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 2553 /2024 R.G.
Tra
Parte_1
E
CP_1
All'udienza del 25/11/2025 alle ore 9:00 e ss., avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Lo Presti Massimiliano e per l' CP_1 l'avv. Ivano Marcedone, in sostituzione dell'avv. Savona Eugenia .
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
Le parti discutono la causa e tenuto conto che in data 01.09.2025 è stato emesso decreto di omologa con cui è stato riconosciuto il requisito sanitario denegato alla visita medica, diniego che aveva dato luogo all'indebito per cui è causa, chiedono congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese .
Il G.L. si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula Il Giudice
all'esito della camera di consiglio, alle ore 14:00, rientrata in aula decide ex art. 429 c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Pedalino REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 25/11/2025 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 2553/2024 R.G. vertente
TRA
, (codice fiscale , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Lo Presti Massimiliano, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
, (C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Savona Eugenia, giusta procura generale alle liti in atti,
- resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12/06/2024 il signor ha chiesto accertarsi Parte_1 la insussistenza o irripetibilità dell'indebito comunicato al ricorrente in data 17/05/2024 con la nota con cui l' ha richiesto la restituzione delle somme percepite a titolo di assegno CP_1 ordinario di inabilità da luglio 2022 a maggio 2024. CP_ Costituitosi ritualmente l' ha sostenuto la legittimità della richiesta restitutoria scaturita dal verbale della commissione, regolarmente notificato al ricorrente, che non ha confermato la permanenza della invalidità al 100%, requisito per la prestazione della pensione, ed ha ridotto la percentuale di invalidità al 80%, con diritto alla prestazione economica dell'assegno di invalidità ma non alla pensione di inabilità che indebitamente tuttavia ha continuato ad essere percepita anche successivamente a tale visita e deve essere restituita.
All'udienza del 07/02/2025 il ricorrente ha rappresentato che il verbale della visita medica che non ha confermato l'invalidità al 100% ed ha dato luogo all'indebito contestato in questo giudizio è stato impugnato con procedimento per ATP iscritto al n. 2458/2024 R.G. ed ha chiesto un rinvio in attesa del deposito del decreto di omologa.
All'udienza odierna, considerato che con decreto di omologa del 1/09/2025 reso dal giudice dr Marescalco nel ricorso per ATP 2458/2024 è stata riconosciuta la sussistenza dei requisito sanitario disconosciuto con il verbale sanitario che aveva dato luogo all'indebito per cui è causa sin dalla data di revisione, hanno chiesto congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
All'esito della discussione la causa viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
Alla luce della richiesta delle parti e della documentazione depositata, va dichiarata la cessazione della materia del contendere come concordemente richiesto dalle parti e va conseguentemente dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite vanno dichiarate integralmente compensate, tenuto conto del complessivo esito del giudizio e della richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese processuali.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 25/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Pedalino