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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/03/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3695/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.11 e ss cod. proc. civ. promosso con ricorso depositato in data 30/07/2024 da:
Parte_1
con l'avv. MARTON CHIARAMARIA
c.f.: C.F._1
contro
Controparte_1
con l'avv. SABATINI MICHELA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Preso atto delle domande formulate dal ricorrente, delle difese e delle richieste avanzate
1 dal convenuto;
che con note le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e che all'udienza del 25.03.2025 si procedeva al trasferimento immobiliare.
Che alla suddetta udienza le parti confermavano di volersi divorziare alle condizioni concordate.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 19/07/2014 da e Parte_1
, trascritto al n. 9, Parte 1, Serie -, Uff.1, Anno 2014 del registro Controparte_1
degli atti di matrimonio del Comune di Roncade;
alle seguenti condizioni:
Per_
- Affida in via condivisa i figli minori e con collocazione prevalente presso Per_2
l'abitazione della madre in Casale sul Sile (TV) via Bonisiolo n. 61/C;
Per_
- il padre potrà vedere e stare con e , salvo diversi accordi tra i genitori, Per_2
a far data dal mese di marzo, con le seguenti modalità: durante la settimana tutti i mercoledì e tutti i lunedì (con il pernotto) nonché a fine settimana alterni dal venerdì
dall'uscita di scuola fino alla domenica;
quanto alle vacanze estive i figli minori trascorreranno metà del periodo di Natale e di Pasqua con la madre e metà con il padre.
Con particolare riferimento alle festività natalizie i figli minori trascorreranno la Vigilia di
2 Natale con la famiglia materna ed il giorno di Natale con quella paterna;
- il SInor si impegna a versare in favore della SInora contributo per il Pt_1 CP_1
Per_ mantenimento dei figli minori e di complessivi euro 350,00 (euro 175,00 Per_2
ciascuno) da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio 2026;
- le spese straordinarie da individuarsi secondo il Protocollo in uso presso questo tribunale saranno a carico per il 50% in capo a ciascun genitore;
ciascun genitore usufruirà delle detrazioni ex lege previste.
- Si dà atto che a decorrere dal mese di marzo 2025 la SI.ra si farà carico del CP_1
pagamento integrale della mensa scolastica per i figli, con onere del SI. di Pt_1
saldare le somme arretate, maturate a suo carico sino ad oggi;
- Fermo restando che le spese per l'abbigliamento sono comprese nel contribuito al mantenimento entrambi i genitori si doteranno di un guardaroba basico per i figli mentre sarà a carico della SI.ra l'acquisto di capospalla (e cioè giacche, cappotti, CP_1
piumino, impermeabili) e delle calzature. Ciascun genitore avrà presso la propria abitazione anche la divisa e l'equipaggiamento per le attività sportive dei figli.
- Si dà atto che l'assegno unico relativo ai figli verrà percepito esclusivamente dalla
SInora ; Controparte_1
- Si dà atto che i coniugi si dichiarano rebus sic stantibus economicamente autosufficienti,
cosicché nulla avranno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno di mantenimento;
tuttavia, al fine di dare un definitivo assetto ai propri rapporti personali e patrimoniali sorti durante il coniugio ed a definizione di ogni aspetto ad esso relativo, nonché a regolamentazione definitiva di ogni rapporto di debito – credito relativo alla proprietà
immobiliare costituente la casa coniugale, con contratto avente causa familiare,
funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, i ricorrenti si accordano
3 come segue:
Si dà atto che il SI. trasferisce ed assegna in piena proprietà con ogni Parte_1
garanzia di legge, compresa l'evizione, franca, libera da pesi, vincoli servitù ipoteche,
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ben noti alle parti con ogni diritto, ragione accessione, annessione pertinenza servitù attiva e passiva come fino ad ora praticati con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso alla SI.ra
[...]
che accetta, la piena ed esclusiva proprietà pari a 500/1000 della seguente unità CP_1
immobiliare, facente parte del fabbricato condominiale denominato “Condominio
Saturnia” sito in Comune a Casale sul Sile in via Bonisiolo n. 61/C e precisamente:
Alloggio al piano terra con accessorio locale ad uso magazzino al piano scantinato di complessivi 4.5 vani, con area scoperta esclusiva pertinenziale, confinante al piano terra con sub. 1, mappale 855 sub. 17, sub. 16, sub. 14 e sub. 2 salvo altri;
al piano scantinato con muri perimetrali per due lati, sub. 10 e sub. 11 e sub. 16, salvo altri
Locale ad uso garage al piano scantinato per complessivi 36 mq. Confinante con sub. 13,
muro perimetrale, sub. 9, sub. 3 e sub. 11, salvo altri;
IMMOBILE
Oggetto del trasferimento
I dati catastali dell'immobile sono i seguenti:
Comune di Casale sul Sile – Sezione C – Foglio 12:
mappale 914 sub. 13, via Bonisiolo, P. S1 – T, categoria A/2, Cl. 2, vani 4.5, Rendita
Catastale Euro 395,09=
mappale 914 sub. 10, via Bonisiolo P. S1 – Categoria C/6, Cl. 2, mq 36, Rendita Catastale
Euro 94,82=
Quanto in oggetto risulta graficamente rappresentato nella planimetria che, previa visione, approvazione e sottoscrizione delle parti, si considera parte integrante del
4 presente atto;
E' compresa la quota proporzionale di comproprietà delle parti comuni del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari in oggetto, ai sensi di legge e dell'art. 1117 c.c. ed in particolare:
Mapp. 914 sub. 1, via Bonisiolo, P. T, b.c.n.c. ai sub. dal 5 al 20, stradina privata di accesso;
Mapp. 914 sub. 2, via Bonisiolo, P. T, b.c.n.c. ai sub. dal 5 al 20, corte comune;
Mapp. 914 sub. 3, via Bonisiolo, P. S1 -T, b.c.n.c. ai sub. dal 5 al 20, rampa di accesso autorimesse e disimpegno autorimesse;
Mapp. 914 sub. 4, via Bonisiolo, P. T, b.c.n.c. ai sub. dal 5 al 20, locale contatori.
Ai fini catastali si precisa che l'area coperta e scoperta del fabbricato è distinta al catasto terreni dello stesso Comune, foglio 24 mappale 914 ente urbano di mq 1.450
(millequattrocento cinquanta) derivante dalla riunione dei mapp. 782 di mq 60 e 903 di mq.
1.390 giusta tipo mappale in data 14 luglio 2008 prot. n. TV0215274.
La parte venditrice dichiara che alcune porzioni delle aree scoperte comuni al mappale
914 subalterni 1 e 2, sono riservate in uso esclusivo e perpetuo ad alcune unità del condominio, con conseguente facoltà per i titolari protempore di alienare detto uso unitamente alle porzioni immobiliari cui ineriscono in deroga all'art. 1024 c.c. e precisamente fatto riferimento disegno planimetrico che trovasi allegato al regolamento di condominio in appresso citato, l'unità in contratto ha diritto all'uso esclusivo e perpetuo della porzione di area contraddistinta con la SIla “PARK B”.
Il Condominio Saturnia è disciplinato dalle norme contenute nel Regolamento di
Condominio che, con annesse tabelle millesimali e planimetria delle porzioni di area in uso esclusivo, in un unico documento trovasi allegato al succitato atto in data 26
novembre 2008 repertorio n. 65109 del Notaio di Treviso, Persona_3
5 regolamento e tabelle che la parte acquirente dichiara di accettare obbligandosi alla loro integrale osservanza.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 29 comma 1 bis, della legge 27 febbraio 1985 n. 52 si dichiara che l'unità immobiliare risulta graficamente rappresentata nelle planimetrie depositate in catasto e che lo stato di fatto è conforme ai dati catastali e alle indicate planimetrie.
L'immobile sopra descritto viene trasferito a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova e si possiede dalla parte venditrice, con tutti i diritti, ragioni ed azioni,
adiacenze dipendenze, pertinenze ed accessori inerenti, servitù attive e passive legalmente esistenti e costituite.
Si richiamano:
Servitù di distanza costituita con atto autenticato dal Notaio Persona_3
di Treviso in data 11.6.2003 repertorio n. 52636, trascritto a Treviso in data 26.6.2003 ai nr. 25760/17330;
Servitù di inedificazione parziale, di cubatura, di passaggio pedonale e carraio costituite con atto del Notaio di Treviso in data 21.9.2006 repertorio n. 64629, trascritte Persona_4
a Treviso in data 2.10.2006 ai n. 48814-15-16-17-18-19/27592-93-94-95-96-87.
La parte venditrice rende noto alla parte acquirente che sia le corti esclusive che le aree scoperte comuni, sono gravate da servitù per impianti tecnologici in genere a servizio dell'intero fabbricato, con obbligo da parte di ciascun proprietario di consentire l'accesso alle rispettive proprietà per l'effettuazione dei necessari lavori di manutenzione e riparazione.
Legge 28.2.1985 n. 47
Con riferimento a quanto disposto dalla vigente normativa edilizia la parte venditrice dichiara che il fabbricato di cui le unità immobiliari in oggetto fanno parte è stato edificato
6 in virtù dei seguenti provvedimenti rilasciati dal Comune di Casale sul Sile:
Permesso di costruire in data 6.11.2006 n. 143, a seguito di istanza presentata in data
21.9.2004 prot. n. 0016646
D.I.A. per variante protocollata in data 11.6.2008 n. 9730;
L'agibilità è stata rilasciata in data 11.8.2008 con certificato n. 32/2008;
CILA 26.11.2018 Prot. n. 0021641 Comune di Casale sul Sile
Parte acquirente dichiara di aver preso atto dello stato degli impianti in ogni caso parte venditrice dichiara di prestare la garanzia sulla conformità degli impianti alla normativa in materia di sicurezza.
Provenienza
Garantisce la parte venditrice la piena proprietà e disponibilità dell'immobile venduto per averlo acquistato in forza di atto a rogito Notaio di data 26.10.2018 – Persona_5
Rep. 3493 Registrato a Treviso l'8.11.2018 al n. 18714 serie 1T e trascritto alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso in data 13.11.2018 ai n. 40171 Reg. Gen.
e n. 28209 al Reg. Part..
La parte venditrice garantisce la piena proprietà e disponibilità di quanto venduto e garantisce l'inesistenza di pesi e vincoli di natura reale nonché di pregiudizievoli afficienze ipotecarie fatta eccezione per il rapporto di mutuo ipotecario contratto in data 26.10.2018
con la (atto a rogito Notaio Dott. , Controparte_2 Persona_5
rep. n. 3494 racc. n. 2768) e surrogato con mutuo ipotecario stipulato in data 18.11.2020
con (atto a rogito Notaio Dott.ssa rep. n. 3951 Controparte_3 Persona_6
racc. n. 2983) con un saldo alla data dell'11.2.2025 pari ad euro 102.286,56=;
Legge 30.7.2010 n. 122
Ai sensi e per gli effetti della Legge 30.7.2010 n. 122 il SI. dichiara che i Parte_1
dati di identificazione catastale come sopra riportati riguardano l'unità immobiliare urbana
7 oggetto del presente atto raffigurata nella planimetria catastale che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale e sottoscritta dalle parti.
I coniugi dichiarano che i dati catastali e la planimetria sono pienamente conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa.
Il SI. dichiara che gli impianti sono stati eseguiti in conformità e a regola Parte_1
d'arte in base all'art. 9 e ss. della legge 46 del 5.3.1990 e successive varianti e modifiche.
Agevolazioni fiscali
Al trasferimento immobiliare saranno applicabili le esenzioni fiscali di cui all'art. 19 legge
6 marzo 1987 n. 74 rientrando esso nell'accordo funzionale e strumentale al superamento della crisi familiare qui stipulato.
Certificato energetico
Il SI. dichiara di essere a conoscenza degli obblighi relativi alla Parte_1
certificazione energetica previsti dal D. Lgs. 19.8.2005 n. 192 e successive modifiche e pertanto consegna alla SI.ra che con il presente atto dichiara di aver Controparte_1
ricevuto, l'attestato di prestazione energetica relativo all'edificio oggetto di trasferimento che si allega nonché ogni altra documentazione e certificazione richiesta dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali compreso il libretto degli impianti.
Prezzo.
Il trasferimento della proprietà dell'immobile succitato viene effettuato ed accettato mediante accollo liberatorio del mutuo ipotecario gravante sullo stesso e surriferito per un importo complessivo ad oggi di € 102.286,56=.
La SInora si obbliga a richiede alla banca una pre delibera relativamente alla CP_1
8 fattibilità dell'accollo liberatorio e della conseguente estromissione del SInor Pt_1
Il prezzo è stato determinato in ragione della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto del presente divorzio ed in forza di accordo con causa familiare.
Qualora qualsivoglia ragione o motivo osti alla trascrizione o alla validità del trasferimento operato in sede di udienza presidenziale nell'ambito della procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio in forma congiunta a verbale, i coniugi si impegnano a comparire avanti a Notaio che verrà deSInato dalla SI.ra al fine di Controparte_1
riprodurre le rispettive manifestazioni di volontà e stipulare l'atto formale di cessione dei diritti immobiliari di cui sopra dichiarando sin d'ora di volersi valere dei benefici previsti dalla legge. I costi degli atti di cessione avanti al Notaio saranno a completo carico della
SI.ra . Controparte_1
La parte cedente presta ogni garanzia di legge in relazione alla titolarità, disponibilità e libertà di quanto alienato da diritti reali o personali azioni, ragioni di terzi vincoli privilegi anche fiscali.
Le parti dichiarano espressamente di non rinunciare al diritto all'iscrizione di ipoteca legale eventualmente dipendente dal presente atto, ma di riservarsi di iscriverla autonomamente, esonerando in tal modo il Conservatore da ogni sua responsabilità al riguardo.
- Si dà atto che con l'esatto adempimento degli obblighi di cui sopra i coniugi ribadiscono di aver definito, con contratto avente causa familiare strumentale alla soluzione conciliativa della crisi coniugale ogni loro rapporto economico – patrimoniale riferito alle proprietà immobiliari trasferite e ad il loro acquisto e pagamento e di non avere quindi più
nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo confermando essi che quanto qui convenuto
è esattamente conforme alla loro espressa volontà impegnandosi essi al suo adempimento secondo i canoni di buona fede e correttezza ai sensi dell'art. 358, 1375
9 c.c. ed alla sua interpretazione ai sensi dell'art. 1362 c.c
- Spese di lite compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di conSIlio del 27/03/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani
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