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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/10/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Dr.ssa. Patrizia Fugallo
in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: Lesione personale
Promossa:
DA
nata a [...] il [...] Parte_1
C.F. C.F._1
ATTRICE
CONTRO
in persona del suo legale Controparte_1 rapp.te pro.tempore,
con l'Avv. Santo Spagnolo
CONVENUTA
nato ad [...] il [...], C.F. Controparte_2 C.F._2
Con l'Avv. Salvatore Andolina
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ATRTICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siracusa adito, ammessi e valutati i mezzi istruttori richiesti, e rigettata ogni contraria istanza e difesa:
1. accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del sig.
[...] in ordine al verificarsi del sinistro di cui in premessa ed CP_2 alle conseguenti lesioni personali riportate dall'attrice;
2. per
l'effetto condannare i convenuti sig. e Controparte_2 [...]
, in solido tra loro, all'integrale risarcimento in Controparte_1 favore dell'attrice di tutti i danni per le lesioni dalla stessa subite nell'esposto sinistro stradale del 02.01.2018, quantificabili in
€.89.428,00, a titolo di danno biologico, danno morale e danno esistenziale, invalidità temporanea, spese mediche documentate;
o in quell'altra somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, sempre con personalizzazione massima, oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro e fino all'effettivo soddisfo, tenuto conto dei postumi permanenti riportati dall'attrice accertati o che saranno accertati dal
Tribunale adito;
3. con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
CONVENUTA ASSICURAZIONE
“Piaccia”
all'Ill.mo sig. Giudice Istruttore adito, rigettata ogni contraria istanza deduzione eccezione e difesa, così statuire: - rigettare, per i motivi sopra dedotti, la domanda Avversaria, siccome infondata in fatto ed in diritto;
- in subordine, ridurre la domanda in esito alle risultanze istruttorie e le evidenze probatorie, quali esse emergeranno nel corso del presente giudizio, se ed in quanto opponibili alla CP_1
, contenendo la condanna entro i limiti di quanto provato nel
[...] contraddittorio tra le parti;
- dire non dovuto il cumulo tra interessi legali e rivalutazione della moneta. Con vittoria spese e compensi.
CONVENUTO CP_2
Voglia l'On. Tribunale adito rigettare l'avversa domanda poiché infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, per mero scrupolo difensivo, liquidare quanto verrà accertato in corso di causa e secondo il grado di responsabilità addebitato all'odierno convenuto, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data
05.03.2019 conveniva in giudizio gli odierni convenuti, Parte_1 per ivi sentire dichiarare che il sinistro verificatosi in data
02.01.2018, alle ore 18.45 circa, in Avola (Sr), in prossimità dell'intersezione tra via Ruggero Settimo e via Palestro, si sarebbe verificato per colpa esclusiva del sig. alla giuda Controparte_2 dell'autovettura Fiat Punto, targata DS383CW, assicurata per la responsabilità civile da circolazione con la Controparte_3 e conseguentemente condannare i predetti in solido,
[...] all'integrale risarcimento in favore dell'attrice, di tutti i danni per le lesioni dalla stessa subite, quantificabili in € 89.428,00.
Accadeva che l'attrice si trovava a percorrere a piedi la via Palestro allorché giunta all'incrocio con via Ruggero Settimo, veniva attinta dalla vettura Fiat Punto condotta da che provenendo Controparte_2 dalla via Ruggero Settimo svoltava a sinistra su via Palestro e non avvedendosi della presenza della appunto, la investiva Parte_1 violentemente facendola cadere malamente a terra e con la vettura le passava sopra la gamba destra.
Veniva subito soccorsa dallo stesso ed accompagnata all'ospedale CP_2 di Noto.
Fallito ogni tentativo di bonario componimento oggi è causa al fine di ottenere dai convenuti il ristoro dei danni subiti.
Si costituivano entrambi i convenuti che contestavano in toto la domanda attribuendo la responsabilità dell'evento lesivo alla negligenza della stessa danneggiata.
Il procedimento è stato istruito con l'assunzione di prove orali e, conclusa l'istruttoria, all'udienza del 6.05.2025 veniva posto in decisione ed evaso sulle rassegnate conclusioni delle parti spirati i termini di legge per come concessi.
Tanto premesso.
La Cassazione rammenta che il conducente va esente da responsabilità se la condotta del pedone investito configura causa eccezionale, atipica e imprevedibile.
Occorre rammentare che l'art. 190 del Codice della Strada, impone ai pedoni di circolare su marciapiedi, banchine, viali e altri spazi per essi predisposti oppure, se questi manchino o siano ingombri, interrotti o insufficienti, dovranno circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione, anche fuori dai centri abitati.).
Inoltre, i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi e quando questi non esistono o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria a evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni e sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità.
La presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, la circostanza che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., del pedone investito, sussistente laddove il comportamento di quest'ultimo sia stato improntato a pericolosità ed imprudenza
Quindi è sempre onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa e ha avuto conseguenze dirette nel determinare il sinistro.
Occorre rilevare che l'istruttoria svolta è stata insufficiente ed inconducente.
Infatti, dall'interrogatorio formale reso dal convenuto è rimasto CP_2 provato che lo stesso fosse sui luoghi dell'incidente; ha negato che vi fosse un pedone ed altresì di aver riconosciuto la propria responsabilità riferendola ad altro soggetto.
Anche la prova orale è stata insufficiente.
Il teste del convenuto – escusso all'udienza CP_2 Testimone_1 del 9.02.2021, rispondendo sugli articolati di cui alla seconda memoria
183 6° comma del convenuto
All'art. 1 che chiedeva :“Vero che in data 02.01.2018, alle ore 18:45 circa, percorrevo a piedi la via Ruggero Settimo con direzione via Galileo Galilei, quando, ad un tratto, ho udito un urlo di una donna e veduto un'autovettura tipo Fiat Punto, di colore bianco, ferma in corrispondenza della intersezione tra via
Ruggero Settimo e via Palestro.” ha confermato interamente l'articolato specificando che stava uscendo da un negozio di ferramenta e andando a prendere la propria auto posteggiata in via Ruggero Settimo verso la via
Galilei”.
Sull'articolato 2) che chiedeva “Vero che, sopraggiunta sul posto, ho visto una signora a terra in corrispondenza dello sportello anteriore sinistro dell'autovettura con il piede sotto il mezzo.” Rispondeva “no, non è vero io ho visto già la sig.ra in piedi c'era un altro signore insieme al che la soccorreva. CP_2
Sull'art. 3) che chiedeva “Vero che, nella circostanza, la signora affermava che andava di fretta, era distratta e che, mentre stava per scendere dal marciapiede per attraversare la strada, si era trovata l'autovettura di fronte;
per evitare l'impatto era scivolata ed era caduta per terra, sbattendo sul lato sinistro del veicolo e finendo con il piede sotto il mezzo. Rispondeva” nulla posso dire perché nulla di ciò che mi viene letto ho sentito.
Occorre rilevare inoltre che il teste intimato dal convenuto non CP_2 si è mai presentato a rendere testimonianza, tant'è che l'intimante stesso, dopo inutili altri intime, ritenne di rinunciarvi.
Dunque la carente istruttoria, induce per il rigetto della domanda non sufficientemente provata e dunque da ritenere infondata in fatto e in diritto.
In ordine alle spese di lite, si ritiene compensarle per una reciproca soccombenza delle parti atteso che parte attrice non ha dimostrato la fondatezza della domanda con la prova del nesso causale;
i convenuti, il comportamento negligente e/o pericoloso del pedone.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario Dr.ssa P.Fugallo
rigetta la domanda compensa le spese di lite
Così deciso ore 15:20
Siracusa 09.Ottobre.2025
Il Giudice onorario
Dr.ssa Patrizia Fugallo