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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/02/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Dora
Alessia LimongeLL, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 4105/2020 del R.G.A.C., avente a oggetto Altri istituti e leggi speciali, pendente tra
(C.f.: ) nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Frattamaggiore, (C.f.: nato il Parte_2 C.F._2
29/07/1961 a Napoli e (C.f.: ) Parte_3 C.F._3
nato il [...] a [...], elettivamente domiciliati in Napoli alla via
Pigna n° 182/d, presso lo studio degli Avv.ti Sorrentino Alessandro (C.f.:
p.e.c.: C.F._4 Email_1
e (C.f.: ; p.e.c.: Parte_4 C.F._5
, che, congiuntamente e Email_2
disgiuntamente, li rappresentano e difendono in giudizio giusta procura alle liti in calce alla citazione in opposizione.
- Attori opponenti -
e
(C.f.: nato il [...] a Controparte_1 C.F._6
Frattamaggiore (Na) ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Cardito (Na) alla via Pietronudo n° 16, presso lo studio dell'Avv.
Toraldo Anastasia (C.f.: p.e.c.: C.F._7
, che lo rappresenta e difende in Email_3
giudizio giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- Convenuto opposto -
CONCLUSIONI
1
All'udienza dell'11/10/2024, tenutasi secondo le modalità previste dall'art. 127ter
c.p.c., le parti concludevano mediante deposito di note per la trattazione scritta, riportandosi a tutte le domande e le eccezioni già formulate nei propri scritti difensivi, e la causa, con ordinanza pubblicata il 14/10/2024, veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, come novellati in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della legge n° 69 del 18 giugno 2009, secondo il quale “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”.
In data 13/02/2020, ha notificato a , Controparte_1 Parte_3 Parte_1
e ricorso monitorio con pedissequo decreto ingiuntivo
[...] Parte_2
n° 154/2020, pubblicato il 09/01/2020, emesso da codesto Tribunale di Napoli
Nord, con cui, sulla base di una parcella emessa per attività professionale finalizzata a stimare il valore di determinati beni immobili, si ingiungeva “a
, e di pagare alla parte Parte_1 Parte_2 Parte_3 ricorrente […] entro il termine di giorni quaranta (40) dalla Controparte_1 notificazione del presente decreto la somma complessiva di € 11.300,02 dovuta per la causale di cui al ricorso, oltre agli interessi legali a far tempo dalla data della costituzione in mora fino all'effettiva corresponsione, nonché le spese del presente procedimento che si liquidano in complessivi € 145,50 per spese ed €
540,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 30/04/2020 alla controparte,
e hanno proposto Parte_3 Parte_1 Parte_2
opposizione avverso detto decreto ingiuntivo, convenendo in giudizio CP_1
e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “In via principale, nel
[...] merito, accogliersi la presente opposizione e per l'effetto: a) revocare e/o
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annullare il decreto ingiuntivo n° 154/2020 emesso dal Tribunale di Napoli Nord, siccome errato, ingiusto e illegittimo per le causali come indicate nella parte motiva;
b) accertare e dichiarare che, in relazione all'asserita obbligazione di pagamento per presunte prestazioni professionali, nulla è dovuto dai f.LL T_ all'opposto; in via strettamente subordinata, fermo restando quanto sopra, ovvero senza che la formulazione della presente domanda riconvenzionale possa essere considerata ammissione di altrui diritti e/o rinuncia a diritti propri, nella non creduta quanto inverosimile ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere che il
Geom. vanti un diritto di credito nei confronti dei f.LL Pezzullo: c) CP_1
compensare ex art. 1243, comma 2, c.c. il (disconosciuto) credito professionale del Geom. con il contro/credito per € 960,00 vantato dai f.LL a CP_1 T_ titolo di corrispettivo per la locazione dell'immobile dei mesi di maggio, giugno e luglio 2020, credito di pronta liquidazione in considerazione del verbale redatto dall'Ufficiale Giudiziario e del chiaro disposto dell'art. 1591 c.c.; d) ancor più gradatamente, compensare ex art. 1243, comma 1, c.c. il (disconosciuto) credito professionale del Geom. con il contro/credito per € 9.928,79 CP_1
cristaLLzzato nei titoli esecutivi costituiti dal decreto ingiuntivo n° 1323/2019 e dal decreto ex art. 611 c.p.c. n° 241/2020, entrambi del Tribunale di Napoli Nord;
in ogni caso: e) condannare l'opposto alla refusione delle spese e onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
f) condannare l'opponente al pagamento di una somma equitativamente stabilita ex art. 96, comma 3, c.p.c., per aver agito in via monitoria con mala fede (esibendo un documento mai stato oggetto di prestazione professionale, mai richiesto dai
f.LL , mai inviato a questi dal geom. )”. T_ CP_1
A fondamento dell'opposizione, i frateLL hanno dedotto che il GE T_
(in qualità di conduttore) stipulò un contratto di locazione ad uso Controparte_1
professionale con (in qualità di locatrice) avente ad oggetto Persona_1
l'appartamento sito in Frattamaggiore al corso Durante n° 97, di proprietà di quest'ultima; che, a seguito della dipartita della locatrice, i frateLL (in T_
qualità di eredi testamentari della stessa) sono divenuti comproprietari del detto immobile, subentrando ex lege nel medesimo contratto di locazione;
che nel detto immobile il GE ha fissato la sede del proprio studio professionale CP_1
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sin dal giorno della stipula del contratto di locazione e fino all'esecuzione dello sfratto per morosità, avvenuta l'11/07/2019; che, più precisamente, a partire dall'agosto del 2017, il GE si sarebbe reso moroso nel pagamento CP_1
di 23 canoni di locazione e, pertanto, sarebbe attualmente ancora debitore dei frateLL per la somma risultante dall'importo dei singoli canoni, T_
maggiorata di interessi legali e di spese legali sostenute per la loro riscossione;
che il GE difatti, nonostante avesse spesso espressamente CP_1
dichiarato di voler rilasciare l'immobile, avrebbe disatteso l'impegno assunto con i frateLL , costringendo costoro ad intimargli lo sfratto per morosità; che è T_ stata emessa sia l'ordinanza di convalida di sfratto con la quale è stata fissata la data del 16/04/2019 per il rilascio dell'immobile e sia il decreto ingiuntivo del pagamento di € 6.720,00 per canoni scaduti alla medesima data, oltre che di €
1.100,00 per spese legali e degli accessori;
che, non avendo il GE CP_1
rilasciato spontaneamente il cespite nel giorno fissato dal Tribunale, i frateLL
si sarebbero visti costretti ad intraprendere azione esecutiva finalizzata T_
ad ottenere il rilascio, conclusasi con la redazione del verbale di rilascio dell'immobile dell'11/07/2019 a cura dell'Ufficiale Giudiziario di Napoli Nord e con il decreto esecutivo del 03/02/2020 emesso dal Tribunale di Napoli Nord ex art. 611 c.p.c., con il quale il Giudice dell'esecuzione ha ingiunto al GE il pagamento in favore dei frateLL di ulteriori € 1.175,18, per le CP_1 T_ spese relative alla procedura di esecuzione dello sfratto, e di € 150,00, per le spese del procedimento ex art. 611 c.p.c., il tutto oltre accessori;
che, in virtù degli anzidetti titoli esecutivi, il 30/04/2020 i frateLL avrebbero notificato al T_
GE un atto di precetto per il pagamento della complessiva somma CP_1 di € 9.928,79; che detta somma, inclusiva dei 23 canoni di locazione di cui il
GE sarebbe ancora moroso, è stata calcolata alla data del CP_1
16/04/2019 e, pertanto, non comprenderebbe i canoni di maggio, giugno e luglio
2019 (data di rilascio e di riconsegna dell'immobile), ammontanti complessivamente ad ulteriori € 960,00; che, dunque, il GE CP_1 sarebbe attualmente debitore nei confronti dei frateLL della somma di € T_
10.888,79, di cui € 9.605,43 in virtù dei due titoli esecutivi giudiziali, € 323,36 per spese e competenze successive all'emissione degli stessi ed € 960,00 per i tre
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canoni non computati nell'ottenuto decreto ingiuntivo;
che, invece, alcun credito vanterebbe il GE nei confronti dei frateLL per le CP_1 T_ prestazioni professionali dedotte nel ricorso monitorio, poiché quest'ultimi non gli avrebbero mai conferito nessun incarico di redigere una “relazione tecnica di stima” su fabbricati;
che la lettera di costituzione in mora inoltrata dal GE il 07/02/2019 non farebbe alcun riferimento alla “relazione tecnica di CP_1 stima” e sarebbe pervenuta ai frateLL solo dopo che quest'ultimi gli T_ avrebbero notificato l'intimazione di sfratto per morosità; che nella parcella allegata a detta costituzione in mora si farebbe riferimento ad un presunto incarico commissionato al GE avente ad oggetto una “perizia di stima CP_1 sommaria” laddove, invece, quattro mesi dopo, in data 14/06/2019, quest'ultimo avrebbe depositato presso il proprio ordine professionale la richiesta di parere di congruità per una presunta e diversa “stima analitica di fabbricati” a seguito di
“incarico verbale”, ossia per un elaborato diverso anche per quanto concerne le tariffe applicabili;
che, in generale, i frateLL non avrebbero conferito T_ alcun incarico al GE per l'elaborazione di una “relazione tecnica di CP_1 stima”, mai trasmessagli, e che, in ogni caso, le tariffe applicate sarebbero eccessive rispetto all'attività asseritamente svolta dal professionista, difettando, per giunta, la prova della quantità e del pregio della stessa;
che il professionista non avrebbe redatto alcun preventivo scritto da rendere noto agli asseriti committenti dell'incarico. In ordine alle applicate tariffe, i frateLL hanno T_ contestato, con riferimento alla voce “rilievo delle superfici”, che non sarebbe stata compiuta alcuna vacazione e, con riferimento alla voce “relazione di stima”, che sarebbero stati applicati coefficienti di calcolo del compenso abnormi. Gli opponenti, infine, hanno eccepito che, in caso di riconoscimento del credito asseritamente vantato dal GE la somma di € 960,00, relativa ai CP_1
canoni di maggio, giugno e luglio 2019, può essere fatta valere in via di eccezione riconvenzionale di compensazione giudiziale (ex art. 1243, comma 2, c.c.) mentre la somma di € 9.928,79, risultante dai titoli esecutivi ottenuti dai frateLL , T_
può essere fatta valere a titolo di eccezione di compensazione legale (ex art. 1243, comma 1, c.c.) del credito prospettato dal professionista nel ricorso monitorio.
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In data 04/05/2020, si sono costituiti in giudizio i frateLL , i quali hanno T_ chiesto accogliersi le seguenti conclusioni “in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, respingendo le eccezioni formulate dall'opponente, in quanto infondate e, comunque concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto quanto meno per le somme di cui controparte chiede la compensazione;
nel merito: accertare e dichiarare la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'opposto; rigettare
l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta, in quanto infondata in fatto e diritto,
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n° 154/2020; In subordine, compensare il credito professionale del Geom. , con il controcredito degli CP_1 opponenti per i canoni di locazione scaduti;
in ogni caso, condannare
l'opponente al pagamento di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
A fondamento della pretesa, il GE ha dedotto che i frateLL Controparte_1
lo avrebbero incaricato di stimare il valore di 2 fabbricati siti in T_
Frattamaggiore, precisamente alla via Niglio n° 25 e al corso Durante n° 97; che, in virtù di tale prestazione, egli avrebbe richiesto i dovuti compensi professionali mediante l'invio di avviso di parcella, mai contestata dai frateLL nella T_
congruità; che il Collegio dei Geometri di Napoli avrebbe accolto la sua istanza volta all'emissione del parere di congruità sugli applicati compensi professionali, ammontanti a € 11.300,02; che i committenti non avrebbero ancora provveduto a corrispondergli la somma dovutagli per aver redatto la “relazione tecnico estimativa” degli immobili di loro proprietà siti in Frattamaggiore, riguardante anche il fabbricato di cui fa parte l'immobile che gli era stato locato e in cui svolgeva attività di studio professionale;
che, proprio in virtù del rapporto locatizio in essere tra le parti, i frateLL avrebbero incaricato il GE T_
di stimare il valore dell'immobile da quest'ultimo detenuto, per poi CP_1 procedere alla vendita sua e dell'altro cespite;
che l'incarico sarebbe stato regolarmente espletato con consegna della relazione ai committenti nell'aprile del
2018; che, contrariamente a quanto asserito dai frateLL , dalla T_
documentazione in possesso del GE e dalla corrispondenza intercorsa tra le parti si evincerebbe l'effettivo conferimento dell'incarico ed il suo espletamento;
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che, specificamente, sarebbe stato a consegnare al GE Parte_1
tutta la documentazione relativa ai fabbricati e utile a redigere la relazione;
che i frateLL , non essendo di Frattamaggiore, avrebbero altresì incaricato il T_
GE che ivi aveva il proprio studio professionale, di procacciare CP_1
eventuali potenziali acquirenti per entrambi i fabbricati oggetto di perizia;
che il professionista si sarebbe detto disponibile a mostrare gli immobili agli interessati e, pertanto, avrebbe ricevuto in consegna le chiavi dei fabbricati;
che l'imminente vendita di entrambi gli immobili, compreso quello locato al GE CP_1 avrebbe costretto quest'ultimo a cercare in zona un'altra sede per il proprio studio e, pertanto, i frateLL , mostrando la loro disponibilità, gli avrebbero T_
accordato più tempo per traslocare, attesa l'oggettiva difficoltà a trovare un nuovo alloggio confacente alle esigenze del professionista;
che, dunque, l'intimazione dello sfratto per morosità da parte dei frateLL sarebbe avventa solo per T_
sottrarsi al pagamento delle dovute e maturate spettanze professionali.
Depositate le memorie di cui all'art 183, comma 6, c.p.c., è stato eseguito, dapprima, l'interrogatorio formale di e, successivamente al Parte_1
rifiuto della proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c. - con la quale il
Giudice ha proposto la “definizione del giudizio mediante: compensazione del credito azionato in via monitoria con il controcredito di € 9.928,79 di cui ai titoli esecutivi costituiti Decreto Ingiuntivo n° 1323/2019 e dal Decreto ex art. 611
c.p.c. n° 241/2020; rinuncia da parte dell'opposto al DI n° 154/2020 e rinuncia delle parti al giudizio di opposizione RG 4105/2020; compensazione integrale delle spese di lite” - sono stati escussi due testi di parte attrice;
all'esito dell'udienza di precisazione conclusioni dell'11/10/2024, tenutasi secondo le modalità previste dall'art. 127ter c.p.c., il Giudice, con ordinanza pubblicata
14/10/2024, ha riservato la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Nel merito
Con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto, originario ricorrente, di fornire la piena prova del suo credito, spettando all'opponente, di contro, provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito;
in detto giudizio, inoltre, sono irrilevanti le contestazioni
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relative alla regolarità del procedimento di emissione del decreto o all'idoneità della prova fornita a dimostrazione del credito in sede monitoria.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte del suo diritto, negoziale o legale, e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (cfr.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n° 7996 del 6 aprile 2006).
Tale principio, nondimeno, va coordinato con altro, dalla portata eminentemente generale, che si esprime nel noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit consacrato nell'art. 2697 c.c.; da quest'ultima disposizione, che richiede all'attore in senso sostanziale (convenuto nel giudizio di opposizione) la prova del diritto fatto valere e al convenuto in senso sostanziale (attore nel giudizio di opposizione) la prova della modificazione o dell'estinzione del diritto stesso, si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto;
appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la dimostrazione dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore, il quale dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dello stesso, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione (cfr. sentenza
973/96; 3232/98; 11629/99).
Considerando che il tema della lite riguarda un contratto di prestazione d'opera intellettuale, conformemente all'articolo 2697 c.c., spetta al creditore fornire sia la prova del titolo, negoziale o legale, da cui origina il suo diritto di credito, vale a dire del conferimento dell'incarico, e sia dell'entità delle prestazioni effettuate nonché allegare l'inadempimento del debitore, mentre su quest'ultimo grava l'onere di provare il fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa;
difatti, in materia di pagamento dei compensi professionali, la giurisprudenza ha precisato a più riprese che sul professionista incombe l'onere di dimostrare, innanzitutto, che vi sia stato il conferimento dell'incarico e, in secondo luogo, l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo credito.
Giova altresì rammentare che, ai sensi dell'art. 1321 c.c., “il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto
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giuridico patrimoniale” e che, ai sensi dell'art. 1325 c.c., “I requisiti del contratto sono: 1) l'accordo delle parti;
2) la causa;
3) l'oggetto; 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nuLLtà”; ne deriva che l'assenza di forma scritta è causa di nuLLtà dell'accordo solo nelle ipotesi in cui essa è prescritta ad substantiam da specifiche norme, residuando alle parti, nella generalità dei casi, la possibilità di contrarre e disciplinare i propri rapporti anche solo oralmente;
detta possibilità è prevista anche per il tipico contratto di prestazione d'opera intellettuale.
Venendo al caso di specie, deve ritenersi effettivamente avvenuto da parte dei frateLL il conferimento al GE dell'incarico di T_ Controparte_1
redigere la relazione tecnico estimativa degli immobili di loro proprietà siti in
Frattamaggiore.
Difatti, pur condividendosi l'assunto secondo il quale il parere di congruità della parcella non è, di per sé, idoneo a dimostrare l'effettiva commissione di un'attività professionale (essendo esso utile solo a valutare la congruità di compensi stabiliti unilateralmente da un professionista per attività che lo stesso potrebbe anche non aver mai eseguito), l'emissione dello stesso nel caso di specie può ritenersi riconnessa all'affidamento di un “incarico verbale” e all'effettiva esecuzione di un'attività professionale, di cui sono emersi gli estremi sia nei documenti prodotti dall'opposto e sia nell'istruttoria giudiziale (cfr.
” allegata alla comparsa Email_4
di costituzione e risposta).
Per quanto concerne le risultanze documentali, ci si riferisce, soprattutto, alla
“relazione tecnica di stima” (richiamata nell'istanza del parere di congruità rivolta al Collegio dei Geometri di Napoli, da quest'ultimo emesso) prodotta dal
GE ove quest'ultimo, dopo aver dichiarato di aver eseguito gli CP_1
opportuni sopralluoghi ed accertamenti, ha esplicitato i due diversi “metodi di valutazione” utilizzati per determinare il valore di mercato degli immobili di
Frattamaggiore nonché le specifiche “stime” riguardanti sia quello sito al corso
Durante n° 97 e sia quello sito in via Niglio n° 25 (cfr.
“Relazione_tecnica_di_stima” allegata alla comparsa di costituzione e risposta).
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Per quanto concerne le risultanze istruttorie, ci si riferisce alle dichiarazioni rese da (che, nella prospettazione dell'opposto, avrebbe consegnato Parte_1
al professionista le planimetrie degli immobili, necessarie per poter redigere la relazione di stima) in sede di interrogatorio formale, il quale, alla domanda volta ad appurare l'affidamento dell'incarico al professionista, ha risposto “sì è vero ma in circostanze amichevoli. Non ho conferito un incarico formale né pattuito un compenso o altro riconoscimento. Il era nostro inquilino a cui abbiamo CP_1
chiesto una valutazione bonaria dei fabbricati da farsi a titolo gratuito”, precisando che “era una valutazione che volevo sapere così per via orale non volevo una perizia […] il tutto è nato da un colloquio informale con il di CP_1 cui i miei frateLL non erano a conoscenza”, che “è vero” che non è stato corrisposto alcun compenso per detta attività e che “abbiamo dato disponibilità ad una proroga nel lasciare l'immobile”; inoltre, in ordine al possesso delle planimetrie dei cespiti da parte del professionista, pur avendo Parte_1 affermato che “Non ho consegnato documenti o planimetria poiché lui ne era in possesso abitando nell'immobile”, detta circostanza contrasta con le dichiarazioni rese dal teste (figlio dell'opposto e collaboratore dello stesso dal Tes_1
2006 al 2020), il quale, su detto punto, ha affermato che “il sig. Parte_1
ci inviò documentazione planimetrica degli immobili a mezzo mail e da lì
[...]
abbiamo effettuato delle ricerche anche catastali per determinare la consistenza dell'immobile”, oltre ad aver affermato, sulle altre circostanze, che “nel corso di un incontro avvenuto nel maggio 2018 il diede incarico a mio Parte_1
padre di stimare due immobili di sua proprietà in Corso Durante e via Niglio in
Frattamaggiore e anche di trovare dei compratori per gli immobili e diedero le chiavi dell'immobile di via Niglio per far visionare lo stesso ad eventuali acquirenti […] è stata fatta una valutazione dell'immobile e per l'immobile di via
Niglio avevamo trovato un acquirente e fu avviata una trattativa sulla base della nostra stima. Invece per l'immobile di via Durante anche è stata effettuata una stima […] la perizia di stima è stata redatta per iscritto ma non so quando e come sia stata trasmessa al perché non ho seguito tutte e fasi” e ad aver T_
affermato, a conferma di quanto già precedentemente detto da Parte_1 sul medesimo punto, che “quando è stato dato incarico di trovare acquirente il
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ci diede del tempo per trovare altra sistemazione per lo studio […] So T_
che mio padre si accordò verbalmente con il per cui poteva Parte_1 rimanere fino a che non si fosse trovato l'acquirente”; le dichiarazioni del teste inoltre, risultano coincidenti con quelle rese dall'altro teste Tes_1 [...]
(interessato all'acquisto di uno dei due immobili dei frateLL Testimone_2
), il quale ha affermato che “nel 2018/2019 sono andato a vedere un T_
palazzo insieme a poiché volevo acquistare una proprietà a Persona_2
Frattamaggiore ma poi non ci siamo messi d'accordo poiché inizialmente il prezzo era troppo alto. Poi è stata fatta una stima dal di un milione e CP_1
seicentomila euro e allora noi abbiamo rilanciato offrendo un milione e
Per_ quattrocento mila euro ma poi disse che non avrebbero accettato […] durante gli incontri per la trattativa che si tenevano presso l'immobile da acquistare erano presenti gli avvocati di , poi i miei frateLL ed io e il T_
. […] anche quando siamo andati a visionare l'immobile era presente il CP_1
che aveva le chiavi e sempre questi avvocati del […] io avevo CP_1 T_
interesse a comprare un immobile e chiesi a se sapesse di immobili in CP_1
vendita in Frattamaggiore e lui mi disse di questo immobile del , ma poi T_ non ci siamo messi d'accordo” (cfr. verbale d'udienza del 31/10/2023 con verbale d'udienza del 28/05/2024).
Ebbene, dal complessivo vaglio di tutte le risultanze istruttorie risulta pienamente suffragata la prospettazione dell'opposto relativa all'affidamento dell'incarico di redigere la “relazione di stima” e alla sua esecuzione, dovendo altresì precisarsi che il credito azionato dal GE con il ricorso monitorio de Controparte_1
quo è quello maturato a seguito dell'espletamento di detta attività e non anche di quella di ricerca di potenziali acquirenti degli immobili di cui ha precedentemente stimato il valore di mercato.
Ciò nondimeno, gli opponenti hanno eccepito in compensazione crediti vantati nei confronti del convenuto, per mancato pagamento di canoni di locazione, certi e liquidi in quanto oggetto di provvedimenti giurisdizionali, di cui nelle more è stato allegato il passaggio in giudicato (circostanza non contestata dall'opposto).
A riguardo, gli opponenti hanno assolto all'onere di allegare e provare l'esistenza di crediti nei confronti dell'opposto cristaLLzzati in provvedimenti giurisdizionali
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divenuti definitivi, decreto ingiuntivo 1323/2019, decreto ingiuntivo 2339/2020, sentenza Tribunale Napoli Nord 838/2022, decreto 611 c.p.c. rep. 241/2020 che allo stato ascendono complessivamente ad € 12.988,45.
In definitiva, gli opponenti hanno dimostrato l'esistenza di un fatto estintivo dell'altrui pretesa da cui consegue in accoglimento della relativa eccezione, la revoca del decreto ingiuntivo n. 154/2020 e la dichiarazione di compensazione del credito azionato in via monitoria di € 11300,00 con il credito vantato dagli opponenti.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti tenuto conto dell'esito complessivo della lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n° 4105/2020 del R.G.A.C., avente a oggetto Altri istituti e leggi speciali, pendente tra , Parte_1
, e ogni contraria istanza Parte_2 Parte_3 Controparte_1
disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione, per le causali di cui in motivazione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n° 154/2020, pubblicato il 09/01/2020, emesso da codesto Tribunale di Napoli Nord;
2. dichiara la compensazione del credito di € 11300,00 vantato da CP_1
nei confronti di , ,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
, con il credito di € 12988,45 vantato da ,
[...] Parte_1
, nei confronti di;
Parte_2 Parte_3 Controparte_1
3. compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Aversa, il 05/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Dora Alessia LimongeLL
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