Sentenza 10 agosto 2006
Massime • 1
L'Ente Autonomo Mostra d'Oltremare, dopo la trasformazione operata dal d.l. n. 1314 del 1948 - che gli ha attribuito funzioni imprenditoriali comportanti il perseguimento di fine di lucro nell'utilizzazione del patrimonio e nell'organizzazione delle mostre, fiere e luoghi di esposizioni - ha assunto il carattere di ente pubblico economico e, pertanto, alla stregua di tale riconoscimento, non può essere qualificato come "azienda speciale di ente locale" ai sensi dell'art. 7 della legge n. 887 del 1984, sicché non può trovare applicazione la deroga - ivi contemplata - al divieto di assunzione previsto per le pubbliche amministrazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/2006, n. 18140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18140 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE CE, elettivamente domiciliata in Roma, Via Fratelli Ruspoli 2, presso lo studio dell'Avv. Mario Albanese, rappresentata e difesa dall'Avv. GAGLIARDI Ciro come da procura margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MOSTRA D'OLTREMARE S.p.A., già Ente Autonomo Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Boncompagni 71/C, presso lo studio dell'Avv. CASTELLANO Salvatore, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 74/2002 del 15/10/2002-14/11/2002 nella causa iscritta al n. 2/T R.G. dell'anno 2000;
Udita la relazione in Camera di Consiglio del Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
visto il parere in data 30/12/2005 del P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso chiedendo che questa Corte, in Camera di consiglio, respinga il ricorso per manifesta infondatezza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente depositato, CO NE conveniva in giudizio l'Ente Autonomo Mostra D'Oltremare chiedendo il riconoscimento della natura indeterminata del rapporto di lavoro intercorso con tale ente dal gennaio 1985 e conseguentemente la condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro, nonché al risarcimento del danno.
All'esito dell'istruzione l'adito Pretore del Lavoro del Tribunale di Napoli con sentenza n. 4863 del 1986 rigettava il ricorso. Tale decisione, a seguito di appello proposto dalla NE, veniva riformata dal Tribunale di Napoli con sentenza del 18/12/1996, che dichiarava l'estinzione del giudizio per mancata tempestiva riassunzione a seguito del decesso del procuratore della ricorrente;
La sentenza di appello, a seguito di ricorso della NE, veniva cassata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 14691 del 1999, che rinviava al Tribunale di Torre Annunziata, il quale, a seguito di riassunzione da parte della NE, con sentenza n. 74 del 2002, rilevata la tempestività dell'atto di riassunzione del giudizio di appello proposto con ricorso del 03/07/1996, respingeva l'appello della stessa NE contro la decisione pretorile. Il Giudice di rinvio riteneva che nel caso di specie, avendo l'Ente convenuto natura di ente pubblico economico, non potesse trovare applicazione la L. n. 887 del 1994, art. 7, comma 4, che prevede una deroga al divieto di assunzione stabilito per le pubbliche amministrazioni per le "aziende speciali degli enti locali che abbiano chiuso il bilancio in pareggio e che non abbiano usufruito di contributi in conto esercizio";
La NE propone ricorso per Cassazione con un solo articolato motivo, cui resiste l'intimata Mostra D'Oltremare S.p.A.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo la ricorrente sostiene in particolare che il Tribunale di Torre Annunziata non ha fatto corretta applicazione del D.L. n. 1314 del 1948, che prevede l'assoggettabilità dei rapporti del personale dell'Ente Mostra alla disciplina privatistica, nonché della L. n. 887, art. 7, comma 4, il quale prevede una deroga al divieto di assunzioni stabilite per le pubbliche amministrazioni per le aziende speciali degli enti locali che abbiano chiuso il bilancio in pareggio e che abbiano comunque usufruito di contributi in conto esercizio.
Il motivo è privo di pregio e va disatteso.
Al riguardo va osservato che questa Corte (SU. n. 4634 del 1986) ha affermato che "l'Ente Autonomo Mostra d'Oltremare, dopo la trasformazione operata dal D.L. n. 1314 del 1948 - che gli ha attribuito funzioni imprenditoriali comportanti il perseguimento di fine di lucro nell'utilizzazione del patrimonio, nell'organizzazione delle mostre, fiere e luoghi di esposizioni- ha assunto il carattere di ente pubblico economico".
Orbene alla stregua di tale riconoscimento l'Ente in questione non può essere qualificato come "azienda speciale di ente locale" ai sensi della L. n. 887 del 1984, richiamato art. 7, sicché correttamente il Tribunale ha ritenuto che non potesse trovare applicazione la deroga - ivi contemplata - al divieto di assunzione previsto per le pubbliche amministrazioni.
2. In conclusione il ricorso è manifestamente infondato e va rigettato.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare la compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 7 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2006