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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/02/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 399/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 399/2022 promossa da:
APPRESENTATO C.F. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DONVITO ANTONIO APPELLANTE contro
IA' Controparte_1
(C.F. Controparte_2
) P.IVA_2
(C.F. , Controparte_3 C.F._1
C.F. ), _4 P.IVA_3
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “in riforma della sentenza appellata, che ha erroneamente rigettato la domanda di
sull'assunto della mancanza di prova circa la titolarità del credito: Parte_1
- nel merito, accertare che è l'attuale titolare del credito cedutole da Parte_1 nei confronti della Parte_3
” _4
IN FATTO
1. ed proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 2209 _4 CP_3 CP_3
del 2015 del Tribunale di Rimini, che aveva ingiunto loro (in qualità, rispettivamente, di società debitrice principale e di fideiussori) il pagamento in favore di Banca di Rimini Credito Cooperativo
Soc. Coop. (nel frattempo divenuta della Controparte_1 pagina 1 di 5 somma di € 166.619,15, oltre interessi e spese, a titolo di saldo passivo del conto corrente affidato n.
31145083.
Deducevano gli opponenti la mancata indicazione, in uno dei contratti, del TEGM, l'illegittimo esercizio dello ius variandi, l'indeterminatezza della commissione di massimo scoperto e della commissione di disponibilità fondi, l'usura c.d. soggettiva. Proponevano inoltre domanda riconvenzionale di accertamento dell'invalidità del rapporto di apertura di conto corrente ipotecario per mancata indicazione in contratto del TEGM, indeterminatezza della commissione di massimo scoperto, usura sopravvenuta, usura soggettiva.
2. Si costituiva in giudizio l'opposta, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
3. Nel giudizio - interrotto per intervenuto decesso di riassunto da e CP_3 CP_3
e con tramite c.t.u. contabile - interveniva ex art. 111 c.p.c. tramite _4 Parte_1
la mandataria in qualità di cessionaria del credito controverso, associandosi alle difese Parte_2
di parte convenuta opposta.
4. Con sentenza n. 752/2021 il Tribunale di Rimini rigettava l'opposizione, pur accogliendo, in motivazione, l'eccezione di carenza di titolarità attiva di sollevata da parte Parte_1 opponente nella memoria di replica;
osservava in particolare che l'eccezione di carenza di titolarità attiva può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice (Cass. S.U. n. 2951 del 2016) e che, nel merito,
l'avvenuta pubblicazione in gazzetta ufficiale dell'avviso di cessione ex art. 58 TUB non esonera la parte che afferma di essere titolare del credito dalla prova della cessione e del suo contenuto.
In proposito, sebbene sia possibile provare l'esistenza e il contenuto della cessione anche sulla base di elementi presuntivi pur in assenza di produzione del contratto di cessione anche desumendoli dal contenuto dell'avviso pubblicato in gazzetta ex art. 58 TUB, laddove sufficientemente specifico anche in relazione all'individuazione dei crediti oggetto della cessione, nel caso di specie tale prova non poteva ritenersi raggiunta, stante la genericità dell'avviso di cessione in atti, il quale si limitava a indicare i crediti ceduti specificando che si trattava di crediti per finanziamenti e crediti di firma sorti nel periodo tra il 1975 ed il 2019.
Né poteva considerarsi idoneo a costituire elemento di prova del contenuto della cessione l'elenco dei crediti prodotto da parte interveniente, trattandosi di documento informatico privo di alcuna sottoscrizione e/o autenticazione notarile che ne attestasse la conformità rispetto all'elenco dei crediti effettivamente allegato alla cessione e pertanto formazione meramente unilaterale, al quale non poteva essere attribuita rilevanza probatoria, neanche indiziaria.
La genericità del contenuto dell'avviso, unitamente alla mancata produzione di un elenco dei crediti autenticato, non consentiva di formulare un giudizio di verosimiglianza circa l'inclusione del credito pagina 2 di 5 oggetto di causa tra quelli oggetto della cessione e pertanto la domanda proposta in giudizio dalla interveniente e per essa della mandataria andava rigettata in Parte_1 Parte_2
quanto non provata la titolarità attiva del credito sulla base del quale era stato effettuato l'intervento.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello gli appellati Parte_1 Controparte_1
e ed non si sono costituiti e sono stati
[...] P_ CP_3 _4 dichiarati contumaci.
All'udienza cartolare del 17.4.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
5. L'appellante impugna la sentenza di primo grado in relazione al “capo 1., nella parte in cui il
Tribunale di Rimini si è espresso in ordine alla mancanza di titolarità del credito in capo all'odierna appellata, ritenendo non provata l'operazione di cartolarizzazione eseguita ai sensi degli artt. 58
D.Lgs. 385/1993 e 1-4 L. 130/1999, sulla scorta del mero avviso contenuto sulla Gazzetta Ufficiale, il cui tenore è stato valutato dal giudice di prima istanza come generico e quindi inidoneo a provare se il credito in contesa rientri o meno tra quelli oggetto di cessione”, nonchè in relazione al “capo 6., nella parte in cui ha condannato l'intervenuta alla rifusione delle spese di lite relative al primo Pt_1 grado di giudizio, in favore delle parti opponenti”.
6. Il gravame è fondato.
Pur condividendosi con l'affermazione del primo giudice circa la rilevabilità d'ufficio della questione relativa alla titolarità attiva - o meglio legittimazione sostanziale - dell'intervenuta Parte_1
per effetto intervenuta cessione del credito originariamente azionato da , sollevata dai
[...] P_
debitori ceduti soltanto con la memoria di replica, ex art. 190, primo comma c.p.c., il tribunale avrebbe comunque dovuto concedere alle parti un termine per il deposito di memorie ex art. 101, secondo comma c.p.c. al fine di consentire a di svolgere difese sul punto. Pt_1
7. In ogni caso, la decisione impugnata è errata nel merito.
Va premesso che, secondo la più recente giurisprudenza della S.C. (Cass., n. 7866/2024, che richiama
Cass., n. 17944/2023 e Cass., n. n. 9412/2023), “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni
pagina 3 di 5 siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
Sotto altro aspetto Cass., n. 17944/2023 ha precisato che, laddove l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, “si verte in tema di legittimazione sostanziale della società cessionaria”.
8. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che in data 2 dicembre Parte_1
2019 ha concluso con alcuni istituti di credito, tra i quali P_ [...]
, distinti contratti di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli Controparte_5 effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione (i “Contratti di Cessione”), come da avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, Parte seconda,
Foglio delle Inserzioni n. 143 del 5 dicembre 2019; in particolare, dall'avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, parte II, pagina 3 risulta che i crediti ceduti: “..derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra febbraio 1975 e luglio
2019 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti. In particolare, è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca
Cedente alla Data di Stipulazione”.
9. Nella fattispecie oggetto della presente controversia, il credito oggetto di ingiunzione trae origine dal contratto di conto corrente nr. 31145083 stipulato dalla società con la cedente _4
, assistito da apertura di credito in data 15 settembre 2006, di originari € 150.000,00 valida P_
fino a revoca;
il credito derivante da detto rapporto credito risulta dunque ricompreso, sia per il titolo che con riguardo al profilo temprale, nel novero di quelli ceduti.
E' stata inoltre prodotta nel presente giudizio dichiarazione di intervenuta cessione, rilasciata dalla cedente in data 14.2.2022, relativa al credito vantato dalla banca nei confronti di P_ [...]
CP_ derivante da apertura di credito a valere sul conto corrente n. 31145083 stipulata il 15 settembre
2006, di originari € 150.000,00 valida fino a revoca;
tale dichiarazione - che può essere prodotta anche in grado di appello, in quanto destinata a fornire la prova della “legittimazione sostanziale” dell'appellante – costituisce dimostrazione, unitamente al contenuto dell'avviso di cessione, del fatto che il credito oggetto di causa sia ricompreso nel perimetro della cessione suddetta.
pagina 4 di 5 10. L'appello va pertanto accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarato che
[...]
è l'attuale titolare del credito cedutole da Parte_1 Parte_3
nei confronti di e di cui al decreto ingiuntivo n. 2209 del 2015 del Tribunale
[...] _4
di Rimini. ed vanno condannati alle spese di lite del grado. CP_3 _4
P.Q.M.
La Corte di appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e ed
[...] Controparte_1 P_ CP_3 [...]
CP_
in parziale riforma della sentenza n. 752/2021 il Tribunale di Rimini, dichiara che Parte_1
è l'attuale titolare del credito cedutole da e
[...] Parte_3 P_
nei confronti di di cui al decreto ingiuntivo n. 2209 del 2015 del Tribunale di Rimini.
[...] _4
Condanna ed a rifondere all'appellante le spese di lite del grado, che liquida CP_3 _4 in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 14.1.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 399/2022 promossa da:
APPRESENTATO C.F. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DONVITO ANTONIO APPELLANTE contro
IA' Controparte_1
(C.F. Controparte_2
) P.IVA_2
(C.F. , Controparte_3 C.F._1
C.F. ), _4 P.IVA_3
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “in riforma della sentenza appellata, che ha erroneamente rigettato la domanda di
sull'assunto della mancanza di prova circa la titolarità del credito: Parte_1
- nel merito, accertare che è l'attuale titolare del credito cedutole da Parte_1 nei confronti della Parte_3
” _4
IN FATTO
1. ed proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 2209 _4 CP_3 CP_3
del 2015 del Tribunale di Rimini, che aveva ingiunto loro (in qualità, rispettivamente, di società debitrice principale e di fideiussori) il pagamento in favore di Banca di Rimini Credito Cooperativo
Soc. Coop. (nel frattempo divenuta della Controparte_1 pagina 1 di 5 somma di € 166.619,15, oltre interessi e spese, a titolo di saldo passivo del conto corrente affidato n.
31145083.
Deducevano gli opponenti la mancata indicazione, in uno dei contratti, del TEGM, l'illegittimo esercizio dello ius variandi, l'indeterminatezza della commissione di massimo scoperto e della commissione di disponibilità fondi, l'usura c.d. soggettiva. Proponevano inoltre domanda riconvenzionale di accertamento dell'invalidità del rapporto di apertura di conto corrente ipotecario per mancata indicazione in contratto del TEGM, indeterminatezza della commissione di massimo scoperto, usura sopravvenuta, usura soggettiva.
2. Si costituiva in giudizio l'opposta, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
3. Nel giudizio - interrotto per intervenuto decesso di riassunto da e CP_3 CP_3
e con tramite c.t.u. contabile - interveniva ex art. 111 c.p.c. tramite _4 Parte_1
la mandataria in qualità di cessionaria del credito controverso, associandosi alle difese Parte_2
di parte convenuta opposta.
4. Con sentenza n. 752/2021 il Tribunale di Rimini rigettava l'opposizione, pur accogliendo, in motivazione, l'eccezione di carenza di titolarità attiva di sollevata da parte Parte_1 opponente nella memoria di replica;
osservava in particolare che l'eccezione di carenza di titolarità attiva può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice (Cass. S.U. n. 2951 del 2016) e che, nel merito,
l'avvenuta pubblicazione in gazzetta ufficiale dell'avviso di cessione ex art. 58 TUB non esonera la parte che afferma di essere titolare del credito dalla prova della cessione e del suo contenuto.
In proposito, sebbene sia possibile provare l'esistenza e il contenuto della cessione anche sulla base di elementi presuntivi pur in assenza di produzione del contratto di cessione anche desumendoli dal contenuto dell'avviso pubblicato in gazzetta ex art. 58 TUB, laddove sufficientemente specifico anche in relazione all'individuazione dei crediti oggetto della cessione, nel caso di specie tale prova non poteva ritenersi raggiunta, stante la genericità dell'avviso di cessione in atti, il quale si limitava a indicare i crediti ceduti specificando che si trattava di crediti per finanziamenti e crediti di firma sorti nel periodo tra il 1975 ed il 2019.
Né poteva considerarsi idoneo a costituire elemento di prova del contenuto della cessione l'elenco dei crediti prodotto da parte interveniente, trattandosi di documento informatico privo di alcuna sottoscrizione e/o autenticazione notarile che ne attestasse la conformità rispetto all'elenco dei crediti effettivamente allegato alla cessione e pertanto formazione meramente unilaterale, al quale non poteva essere attribuita rilevanza probatoria, neanche indiziaria.
La genericità del contenuto dell'avviso, unitamente alla mancata produzione di un elenco dei crediti autenticato, non consentiva di formulare un giudizio di verosimiglianza circa l'inclusione del credito pagina 2 di 5 oggetto di causa tra quelli oggetto della cessione e pertanto la domanda proposta in giudizio dalla interveniente e per essa della mandataria andava rigettata in Parte_1 Parte_2
quanto non provata la titolarità attiva del credito sulla base del quale era stato effettuato l'intervento.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello gli appellati Parte_1 Controparte_1
e ed non si sono costituiti e sono stati
[...] P_ CP_3 _4 dichiarati contumaci.
All'udienza cartolare del 17.4.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
5. L'appellante impugna la sentenza di primo grado in relazione al “capo 1., nella parte in cui il
Tribunale di Rimini si è espresso in ordine alla mancanza di titolarità del credito in capo all'odierna appellata, ritenendo non provata l'operazione di cartolarizzazione eseguita ai sensi degli artt. 58
D.Lgs. 385/1993 e 1-4 L. 130/1999, sulla scorta del mero avviso contenuto sulla Gazzetta Ufficiale, il cui tenore è stato valutato dal giudice di prima istanza come generico e quindi inidoneo a provare se il credito in contesa rientri o meno tra quelli oggetto di cessione”, nonchè in relazione al “capo 6., nella parte in cui ha condannato l'intervenuta alla rifusione delle spese di lite relative al primo Pt_1 grado di giudizio, in favore delle parti opponenti”.
6. Il gravame è fondato.
Pur condividendosi con l'affermazione del primo giudice circa la rilevabilità d'ufficio della questione relativa alla titolarità attiva - o meglio legittimazione sostanziale - dell'intervenuta Parte_1
per effetto intervenuta cessione del credito originariamente azionato da , sollevata dai
[...] P_
debitori ceduti soltanto con la memoria di replica, ex art. 190, primo comma c.p.c., il tribunale avrebbe comunque dovuto concedere alle parti un termine per il deposito di memorie ex art. 101, secondo comma c.p.c. al fine di consentire a di svolgere difese sul punto. Pt_1
7. In ogni caso, la decisione impugnata è errata nel merito.
Va premesso che, secondo la più recente giurisprudenza della S.C. (Cass., n. 7866/2024, che richiama
Cass., n. 17944/2023 e Cass., n. n. 9412/2023), “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni
pagina 3 di 5 siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
Sotto altro aspetto Cass., n. 17944/2023 ha precisato che, laddove l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, “si verte in tema di legittimazione sostanziale della società cessionaria”.
8. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che in data 2 dicembre Parte_1
2019 ha concluso con alcuni istituti di credito, tra i quali P_ [...]
, distinti contratti di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli Controparte_5 effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione (i “Contratti di Cessione”), come da avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, Parte seconda,
Foglio delle Inserzioni n. 143 del 5 dicembre 2019; in particolare, dall'avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, parte II, pagina 3 risulta che i crediti ceduti: “..derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra febbraio 1975 e luglio
2019 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti. In particolare, è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca
Cedente alla Data di Stipulazione”.
9. Nella fattispecie oggetto della presente controversia, il credito oggetto di ingiunzione trae origine dal contratto di conto corrente nr. 31145083 stipulato dalla società con la cedente _4
, assistito da apertura di credito in data 15 settembre 2006, di originari € 150.000,00 valida P_
fino a revoca;
il credito derivante da detto rapporto credito risulta dunque ricompreso, sia per il titolo che con riguardo al profilo temprale, nel novero di quelli ceduti.
E' stata inoltre prodotta nel presente giudizio dichiarazione di intervenuta cessione, rilasciata dalla cedente in data 14.2.2022, relativa al credito vantato dalla banca nei confronti di P_ [...]
CP_ derivante da apertura di credito a valere sul conto corrente n. 31145083 stipulata il 15 settembre
2006, di originari € 150.000,00 valida fino a revoca;
tale dichiarazione - che può essere prodotta anche in grado di appello, in quanto destinata a fornire la prova della “legittimazione sostanziale” dell'appellante – costituisce dimostrazione, unitamente al contenuto dell'avviso di cessione, del fatto che il credito oggetto di causa sia ricompreso nel perimetro della cessione suddetta.
pagina 4 di 5 10. L'appello va pertanto accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarato che
[...]
è l'attuale titolare del credito cedutole da Parte_1 Parte_3
nei confronti di e di cui al decreto ingiuntivo n. 2209 del 2015 del Tribunale
[...] _4
di Rimini. ed vanno condannati alle spese di lite del grado. CP_3 _4
P.Q.M.
La Corte di appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e ed
[...] Controparte_1 P_ CP_3 [...]
CP_
in parziale riforma della sentenza n. 752/2021 il Tribunale di Rimini, dichiara che Parte_1
è l'attuale titolare del credito cedutole da e
[...] Parte_3 P_
nei confronti di di cui al decreto ingiuntivo n. 2209 del 2015 del Tribunale di Rimini.
[...] _4
Condanna ed a rifondere all'appellante le spese di lite del grado, che liquida CP_3 _4 in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 14.1.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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