CA
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 5793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5793 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 612 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno
10/10/2025 e vertente
TRA
(p. VA ) in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Sabelli e Claudio Alesse in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Roma, Via
Parigi n. 11;
APPELLANTE
E
1 (PI Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro-tempore P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv.to Herman Altomare in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta nel presente grado ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Altomonte & Associati in
Cosenza, al Viale Giacomo Mancini n. 156;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 16716 /2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data 26/11/2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: < luglio del 2017 dalla al fine di sentir condannare la Parte_1 [...]
(oggi al Controparte_2 Controparte_1
pagamento in proprio favore delle somme indicate nelle conclusioni sopra trascritte, a titolo di risarcimento dei danni da essa asseritamente subiti in conseguenza dell'inadempimento della società convenuta agli obblighi di approvvigionamento discendenti dal contratto cd. di convenzionamento stipulato tra le parti il 15 dicembre 2010, avente ad oggetto la fornitura di prodotti petroliferi per autotrazione. A sostegno delle proprie domande,
l'attrice ha in sintesi dedotto che a partire dall'anno 2014 la società convenzionata era venuta meno all'accordo di approvvigionamento dal momento che si era rifornita da soggetti terzi per oltre il 50% del proprio fabbisogno pur continuando ad operare presso la propria area di servizio con Parte i segni distintivi ciò che aveva giustificato la risoluzione del contratto, invero comunicata nel marzo del 2016, e che legittimava a chiedere alla convenuta sia il risarcimento del danno per la violazione dell'obbligo di
2 approvvigionamento, nella misura, forfettariamente determinata dalla clausola penale di cui all'art. 9 del contratto, sia il risarcimento dell'ulteriore pregiudizio conseguente all'indebito utilizzo dei segni distintivi. La soc.
[...]
costituitasi in giudizio, ha dedotto Controparte_1
l'infondatezza sotto vari profili della domanda avversaria;
in via riconvenzionale, assumendo l'illegittima interruzione del rapporto contrattuale da parte della ha inoltre chiesto la condanna di Parte_1
quest'ultima a restituirle la somma di € 233.203,91 che, tramite escussione di una garanza bancaria, la compagnia petrolifera aveva incamerato a titolo di parziale recupero del contributo a suo tempo versato per l'avviamento dell'attività della società convenzionata (cd. Contributo lavori).>> Concessi
i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. il tribunale formulava proposta conciliativa Co che veniva rifiutata da e, in esito, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 7 ottobre
2020 le parti precisavano le conclusioni ed il tribunale tratteneva la causa in decisione, con i termini ridotti.
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 16716 /2020 così statuiva: <<
1. rigetta la domanda proposta dalla soc.
2. rigetta la domanda Parte_1
riconvenzionale proposta dalla soc. 3P di Controparte_1
3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.>>
[...]
§ 3. – il tribunale a sostegno della decisione osservava:< ricostruito l'oggetto di causa, il giudicante osserva quanto segue. L'art. 3 del contratto di convenzionamento concluso tra le parti il 15 dicembre 2015 (v. Co Doc. 1 produzione attorea) prevedeva l'obbligo della 3p
[...]
di acquistare e di rivendere al pubblico, presso il Controparte_1
proprio impianto di distribuzione, esclusivamente lubrificanti e prodotti petroliferi forniti dalla Tale esclusiva è venuta meno a seguito Parte_1
dell'entrata in vigore dell'art. 17 d.l. n. 1/2012, conv. in legge n. 27/21012
3 che, nell'introdurre disposizioni volte alla liberalizzazione del settore della distribuzione di carburanti, ha tra l'altro previsto che a decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari [degli impianti di distribuzione dei Carburanti] forme di esclusiva nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita”. Per effetto della citata disposizione legislativa, l'obbligo di approvvigionamento contrattualmente stabilito si è automaticamente ridotto alla misura del 50% di quanto la convenzionata avrebbe acquistato nel periodo di vigenza del contratto (dal momento che non era stato pattuito un quantitativo fisso, la quantità di prodotto su cui applicare la predetta percentuale non può che essere quella complessivamente prelevata dalla società somministrata durante l'intero periodo di efficacia del contratto). La nuova disciplina normativa ha inoltre comportato la sopravvenuta inoperatività dell'art.
9.1 del contratto nella parte in cui reca una clausola risolutiva espressa che consente alla Parte_1
di risolvere unilateralmente il negozio nel caso di violazione dell'esclusiva
(cioè, qualora, per qualsiasi motivo, ragione o causa riferibile alla
Convenzionata o al Gestore, uno o più Impianti cessino di essere riforniti in esclusiva dalla ). È infatti chiaro che tale disposizione Parte_2
negoziale aveva un senso (e poteva conseguentemente applicarsi) fintantoché sussistesse un obbligo di esclusiva e il rifornirsi da altri soggetti, anche soltanto per un'unica volta, costituisse di per sé inadempimento.
Venuto meno il vincolo di esclusiva e introdotta la possibilità di ottenere forniture di carburante sul libero mercato almeno entro il limite del 50% degli acquisti complessivi, è chiaro che la clausola di cui trattasi sia inapplicabile poiché l'approvvigionamento da soggetti altri rispetto alla
[...]
non costituisce più, da sé solo, un inadempimento, potendosi (e Pt_1
4 dovendosi) invece valutare il rispetto o meno dell'obbligo di rifornimento nella ridotta misura del 50% solamente a consuntivo cioè al termine del contratto, tenendo conto di tutta la quantità di carburante acquistata dalla società convenzionata durante il suo periodo di efficacia. Analogamente è inapplicabile la clausola di cui all'art.
9.2 nella parte in cui prevede l'applicazione di una penale a carico della società convenzionata nell'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto ai sensi dell'art.
9.1. La pretesa della Parte di valutare il rispetto della proporzione 50% 50% terzi Parte_1
fornitori su base annuale (lasso di tempo da essa considerato ragionevole rispetto ad intervalli temporali più brevi) non ha alcun fondamento né nella legge né nel contratto. Nello svolgere tale argomentazione (v. pag. 12 della memoria ex art. 183, comma 6, n. -1 c.p.c.), l'attrice ha infatti omesso qualsiasi riferimento a norme di legge o a disposizioni negoziali in grado di supportare la sua tesi. Né, per sostenere l'esistenza di un obbligo di rispetto della detta proporzione entro un periodo di tempo inferiore all'intero termine di efficacia del contratto potrebbe farsi leva sulla concessione di utilizzo dei propri segni distintivi che la ha fatto alla controparte nonché sulla Parte_1
possibilità che, in caso di prolungata somministrazione di carburanti provenienti da terzi fornitori, si verifichino effetti decettivi sulla clientela. Al riguardo è sufficiente osservare che, stabilita per legge la facoltà dei gestori degli impianti di distribuzione di fornirsi sul libero mercato nella misura del
50%, è l'ordinamento stesso che. ammette e consente la possibilità che al consumatore finale venga consegnato un prodotto realizzato o commerciato da un soggetto diverso dal titolare del segno distintivo sotto il quale viene esercitato l'impianto; è invece irrilevante il lasso di tempo per cui avviene la somministrazione di un prodotto non allineato al segno distintivo purché, nell'intervallo di tempo giuridicamente rilevante (che, in mancanza di diversa previsione negoziale, non può che essere quello corrispondente all'intero periodo di efficacia del contratto), la proporzione suddetta sia
5 rispettata. Alla luce di quanto precisato, deve escludersi che la società convenuta, all'epoca della comunicazione di risoluzione del contratto da parte della nel marzo 2016, fosse inadempiente: invero il Parte_1
contratto, che aveva durata quinquennale ed era iniziato a decorrere dall'agosto 2012, sarebbe giunto a scadenza (cioè avrebbe raggiunto il suo termine di efficacia) nell'agosto 2017 sicché al marzo 2016 non era ancora possibile valutare l'esistenza di una situazione di inadempienza, non potendosi in assoluto escludere che la società convenzionata, nonostante i molti pregressi acquisti di carburante da soggetti terzi, potesse “recuperare” nel corso del periodo di tempo (oltre un anno) che mancava al termine del contratto, e così approvvigionarsi dalla di quantitativi di Parte_1
carburante tali da consentire il rispetto dell'obbligo di rifornimento nel limite del 50% .La comunicazione di risoluzione, che per le ragioni anzidette è inefficace e inidonea a dar luogo all'effetto risolutivo automatico a cui tendeva, ha tuttavia impedito alla di rifornirsi Controparte_3
dalla per le quantità obbligatoriamente previste e quindi di Parte_1
rispettare il vincolo negoziale come modificato dal decreto legge citato. Il mancato rispetto del vincolo da parte dell'odierna convenuta è pertanto dovuto ad una causa ad essa non imputabile bensì riferibile alla controparte.
Le considerazioni svolte, da sole sufficienti al rigetto della domanda attorea, assorbono, rendendone superfluo l'esame, tutte le ulteriori difese della convenuta. Deve altresì respingersi la domanda riconvenzionale proposta dalla L'art. 11.1 del contratto Controparte_1
stabiliva l'obbligo della di corrispondere alla convenzionata la Parte_1
somma di €250.000,00 a titolo di “Contributo lavori” con la previsione però di un obbligo di restituzione, “in proporzione alla riduzione di durata occorsa” in caso di cessazione anticipata del contratto. A garanzia dell'eventuale obbligazione restitutoria era inoltre stabilito l'obbligo della convenzionata di rilasciare una garanzia bancaria a prima richiesta.
6 Essendosi a suo dire verificata la cessazione anticipata del contratto per inadempimento della convenzionata, la ha escusso la garanzia Parte_1
bancaria per l'importo di € 233.203,91 e la Controparte_1
nel ritenere che non sussistessero i presupposti per la risoluzione
[...]
anticipata, chiede ora la restituzione dell'importo predetto. Orbene, a prescindere da qualsiasi altra considerazione, deve rilevarsi che la somma di cui trattasi è stata versata dall'Istituto di credito che si è costituito garante (la e non dalla Controparte_4 [...]
sicché la domanda restitutoria non può che Controparte_1
essere disattesa;
né potrebbe accogliersi un'eventuale domanda risarcitoria
(peraltro neppure proposta) poiché non vi è prova che l'istituto di credito abbia proficuamente agito in regresso nei confronti dell'odierna convenuta e che quest'ultima abbia di conseguenza subìto un nocumento concreto.
L'esito del giudizio, caratterizzato da soccombenza reciproca, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando tre motivi di gravame, di Parte_1
seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:< Piaccia all'Ecc.ma
Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n.
16716/2020 pubblicata dal Tribunale di Roma in data 16/11/2020 nel procedimento R.G.R. n. 55066/2017, ogni contraria richiesta, istanza, domanda ed eccezione reietta e disattesa, per tutti i motivi e le causali di causa: In via principale a) condannare la Controparte_1
P. VA , con sede legale in IC, strada provinciale
[...] P.IVA_2
110 s.n.c. (87010 - CS), in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di della penale, per come pattuita Parte_1
contrattualmente, ed attualmente quantificata in € 979.848,36, oltre interessi e rivalutazione monetaria o il diverso importo, maggiore o minore, che dovesse emergere nel corso del giudizio;
b) condannare la
[...]
P. VA , con sede legale in IC, Controparte_1 P.IVA_2
7 strada provinciale 110 s.n.c. (87010 - CS), in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore della un Parte_1
importo non inferiore ad € 600.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dell'ulteriore danno per inadempienza contrattuale o il diverso importo, maggiore o minore, che dovesse emergere nel presente giudizio o che sarà determinato dall'Ecc.ma Corte adita anche facendo ricorso all'equità. Con vittoria di spese, compensi di causa, rimborso generale in ragione del 15%, oneri previdenziali e fiscali, come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.>>
§ 4.1 – Si costituiva Controparte_1
per eccepire, preliminarmente, che l'iscrizione a ruolo del
[...]
procedimento risultava effettuata in data 02.02.2021 ovvero oltre il termine di giorni dieci dalla notifica dell'atto di appello avvenuta, a mezzo pec in data 15.01.2021. Dichiarava di non avere interesse a spiegare appello incidentale ma di riproporre, in via meramente subordinata all'eventuale accoglimento dell'appello principale, le eccezioni di nullità del non Parte_3
esaminate dal Tribunale in primo grado. Rassegnava le seguenti conclusioni: <voglia l'ecc.ma corte di appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione difesa, per le causali cui in premessa, dichiarare improcedibile, tardiva iscrizione a ruolo l'interposto appello. subordine, rigettare l'appello proposto da sua parte sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno
10/10/2025 e vertente
TRA
(p. VA ) in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Sabelli e Claudio Alesse in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Roma, Via
Parigi n. 11;
APPELLANTE
E
1 (PI Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro-tempore P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv.to Herman Altomare in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta nel presente grado ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Altomonte & Associati in
Cosenza, al Viale Giacomo Mancini n. 156;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 16716 /2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data 26/11/2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: < luglio del 2017 dalla al fine di sentir condannare la Parte_1 [...]
(oggi al Controparte_2 Controparte_1
pagamento in proprio favore delle somme indicate nelle conclusioni sopra trascritte, a titolo di risarcimento dei danni da essa asseritamente subiti in conseguenza dell'inadempimento della società convenuta agli obblighi di approvvigionamento discendenti dal contratto cd. di convenzionamento stipulato tra le parti il 15 dicembre 2010, avente ad oggetto la fornitura di prodotti petroliferi per autotrazione. A sostegno delle proprie domande,
l'attrice ha in sintesi dedotto che a partire dall'anno 2014 la società convenzionata era venuta meno all'accordo di approvvigionamento dal momento che si era rifornita da soggetti terzi per oltre il 50% del proprio fabbisogno pur continuando ad operare presso la propria area di servizio con Parte i segni distintivi ciò che aveva giustificato la risoluzione del contratto, invero comunicata nel marzo del 2016, e che legittimava a chiedere alla convenuta sia il risarcimento del danno per la violazione dell'obbligo di
2 approvvigionamento, nella misura, forfettariamente determinata dalla clausola penale di cui all'art. 9 del contratto, sia il risarcimento dell'ulteriore pregiudizio conseguente all'indebito utilizzo dei segni distintivi. La soc.
[...]
costituitasi in giudizio, ha dedotto Controparte_1
l'infondatezza sotto vari profili della domanda avversaria;
in via riconvenzionale, assumendo l'illegittima interruzione del rapporto contrattuale da parte della ha inoltre chiesto la condanna di Parte_1
quest'ultima a restituirle la somma di € 233.203,91 che, tramite escussione di una garanza bancaria, la compagnia petrolifera aveva incamerato a titolo di parziale recupero del contributo a suo tempo versato per l'avviamento dell'attività della società convenzionata (cd. Contributo lavori).>> Concessi
i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. il tribunale formulava proposta conciliativa Co che veniva rifiutata da e, in esito, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 7 ottobre
2020 le parti precisavano le conclusioni ed il tribunale tratteneva la causa in decisione, con i termini ridotti.
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 16716 /2020 così statuiva: <<
1. rigetta la domanda proposta dalla soc.
2. rigetta la domanda Parte_1
riconvenzionale proposta dalla soc. 3P di Controparte_1
3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.>>
[...]
§ 3. – il tribunale a sostegno della decisione osservava:< ricostruito l'oggetto di causa, il giudicante osserva quanto segue. L'art. 3 del contratto di convenzionamento concluso tra le parti il 15 dicembre 2015 (v. Co Doc. 1 produzione attorea) prevedeva l'obbligo della 3p
[...]
di acquistare e di rivendere al pubblico, presso il Controparte_1
proprio impianto di distribuzione, esclusivamente lubrificanti e prodotti petroliferi forniti dalla Tale esclusiva è venuta meno a seguito Parte_1
dell'entrata in vigore dell'art. 17 d.l. n. 1/2012, conv. in legge n. 27/21012
3 che, nell'introdurre disposizioni volte alla liberalizzazione del settore della distribuzione di carburanti, ha tra l'altro previsto che a decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari [degli impianti di distribuzione dei Carburanti] forme di esclusiva nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita”. Per effetto della citata disposizione legislativa, l'obbligo di approvvigionamento contrattualmente stabilito si è automaticamente ridotto alla misura del 50% di quanto la convenzionata avrebbe acquistato nel periodo di vigenza del contratto (dal momento che non era stato pattuito un quantitativo fisso, la quantità di prodotto su cui applicare la predetta percentuale non può che essere quella complessivamente prelevata dalla società somministrata durante l'intero periodo di efficacia del contratto). La nuova disciplina normativa ha inoltre comportato la sopravvenuta inoperatività dell'art.
9.1 del contratto nella parte in cui reca una clausola risolutiva espressa che consente alla Parte_1
di risolvere unilateralmente il negozio nel caso di violazione dell'esclusiva
(cioè, qualora, per qualsiasi motivo, ragione o causa riferibile alla
Convenzionata o al Gestore, uno o più Impianti cessino di essere riforniti in esclusiva dalla ). È infatti chiaro che tale disposizione Parte_2
negoziale aveva un senso (e poteva conseguentemente applicarsi) fintantoché sussistesse un obbligo di esclusiva e il rifornirsi da altri soggetti, anche soltanto per un'unica volta, costituisse di per sé inadempimento.
Venuto meno il vincolo di esclusiva e introdotta la possibilità di ottenere forniture di carburante sul libero mercato almeno entro il limite del 50% degli acquisti complessivi, è chiaro che la clausola di cui trattasi sia inapplicabile poiché l'approvvigionamento da soggetti altri rispetto alla
[...]
non costituisce più, da sé solo, un inadempimento, potendosi (e Pt_1
4 dovendosi) invece valutare il rispetto o meno dell'obbligo di rifornimento nella ridotta misura del 50% solamente a consuntivo cioè al termine del contratto, tenendo conto di tutta la quantità di carburante acquistata dalla società convenzionata durante il suo periodo di efficacia. Analogamente è inapplicabile la clausola di cui all'art.
9.2 nella parte in cui prevede l'applicazione di una penale a carico della società convenzionata nell'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto ai sensi dell'art.
9.1. La pretesa della Parte di valutare il rispetto della proporzione 50% 50% terzi Parte_1
fornitori su base annuale (lasso di tempo da essa considerato ragionevole rispetto ad intervalli temporali più brevi) non ha alcun fondamento né nella legge né nel contratto. Nello svolgere tale argomentazione (v. pag. 12 della memoria ex art. 183, comma 6, n. -1 c.p.c.), l'attrice ha infatti omesso qualsiasi riferimento a norme di legge o a disposizioni negoziali in grado di supportare la sua tesi. Né, per sostenere l'esistenza di un obbligo di rispetto della detta proporzione entro un periodo di tempo inferiore all'intero termine di efficacia del contratto potrebbe farsi leva sulla concessione di utilizzo dei propri segni distintivi che la ha fatto alla controparte nonché sulla Parte_1
possibilità che, in caso di prolungata somministrazione di carburanti provenienti da terzi fornitori, si verifichino effetti decettivi sulla clientela. Al riguardo è sufficiente osservare che, stabilita per legge la facoltà dei gestori degli impianti di distribuzione di fornirsi sul libero mercato nella misura del
50%, è l'ordinamento stesso che. ammette e consente la possibilità che al consumatore finale venga consegnato un prodotto realizzato o commerciato da un soggetto diverso dal titolare del segno distintivo sotto il quale viene esercitato l'impianto; è invece irrilevante il lasso di tempo per cui avviene la somministrazione di un prodotto non allineato al segno distintivo purché, nell'intervallo di tempo giuridicamente rilevante (che, in mancanza di diversa previsione negoziale, non può che essere quello corrispondente all'intero periodo di efficacia del contratto), la proporzione suddetta sia
5 rispettata. Alla luce di quanto precisato, deve escludersi che la società convenuta, all'epoca della comunicazione di risoluzione del contratto da parte della nel marzo 2016, fosse inadempiente: invero il Parte_1
contratto, che aveva durata quinquennale ed era iniziato a decorrere dall'agosto 2012, sarebbe giunto a scadenza (cioè avrebbe raggiunto il suo termine di efficacia) nell'agosto 2017 sicché al marzo 2016 non era ancora possibile valutare l'esistenza di una situazione di inadempienza, non potendosi in assoluto escludere che la società convenzionata, nonostante i molti pregressi acquisti di carburante da soggetti terzi, potesse “recuperare” nel corso del periodo di tempo (oltre un anno) che mancava al termine del contratto, e così approvvigionarsi dalla di quantitativi di Parte_1
carburante tali da consentire il rispetto dell'obbligo di rifornimento nel limite del 50% .La comunicazione di risoluzione, che per le ragioni anzidette è inefficace e inidonea a dar luogo all'effetto risolutivo automatico a cui tendeva, ha tuttavia impedito alla di rifornirsi Controparte_3
dalla per le quantità obbligatoriamente previste e quindi di Parte_1
rispettare il vincolo negoziale come modificato dal decreto legge citato. Il mancato rispetto del vincolo da parte dell'odierna convenuta è pertanto dovuto ad una causa ad essa non imputabile bensì riferibile alla controparte.
Le considerazioni svolte, da sole sufficienti al rigetto della domanda attorea, assorbono, rendendone superfluo l'esame, tutte le ulteriori difese della convenuta. Deve altresì respingersi la domanda riconvenzionale proposta dalla L'art. 11.1 del contratto Controparte_1
stabiliva l'obbligo della di corrispondere alla convenzionata la Parte_1
somma di €250.000,00 a titolo di “Contributo lavori” con la previsione però di un obbligo di restituzione, “in proporzione alla riduzione di durata occorsa” in caso di cessazione anticipata del contratto. A garanzia dell'eventuale obbligazione restitutoria era inoltre stabilito l'obbligo della convenzionata di rilasciare una garanzia bancaria a prima richiesta.
6 Essendosi a suo dire verificata la cessazione anticipata del contratto per inadempimento della convenzionata, la ha escusso la garanzia Parte_1
bancaria per l'importo di € 233.203,91 e la Controparte_1
nel ritenere che non sussistessero i presupposti per la risoluzione
[...]
anticipata, chiede ora la restituzione dell'importo predetto. Orbene, a prescindere da qualsiasi altra considerazione, deve rilevarsi che la somma di cui trattasi è stata versata dall'Istituto di credito che si è costituito garante (la e non dalla Controparte_4 [...]
sicché la domanda restitutoria non può che Controparte_1
essere disattesa;
né potrebbe accogliersi un'eventuale domanda risarcitoria
(peraltro neppure proposta) poiché non vi è prova che l'istituto di credito abbia proficuamente agito in regresso nei confronti dell'odierna convenuta e che quest'ultima abbia di conseguenza subìto un nocumento concreto.
L'esito del giudizio, caratterizzato da soccombenza reciproca, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando tre motivi di gravame, di Parte_1
seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:< Piaccia all'Ecc.ma
Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n.
16716/2020 pubblicata dal Tribunale di Roma in data 16/11/2020 nel procedimento R.G.R. n. 55066/2017, ogni contraria richiesta, istanza, domanda ed eccezione reietta e disattesa, per tutti i motivi e le causali di causa: In via principale a) condannare la Controparte_1
P. VA , con sede legale in IC, strada provinciale
[...] P.IVA_2
110 s.n.c. (87010 - CS), in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di della penale, per come pattuita Parte_1
contrattualmente, ed attualmente quantificata in € 979.848,36, oltre interessi e rivalutazione monetaria o il diverso importo, maggiore o minore, che dovesse emergere nel corso del giudizio;
b) condannare la
[...]
P. VA , con sede legale in IC, Controparte_1 P.IVA_2
7 strada provinciale 110 s.n.c. (87010 - CS), in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore della un Parte_1
importo non inferiore ad € 600.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dell'ulteriore danno per inadempienza contrattuale o il diverso importo, maggiore o minore, che dovesse emergere nel presente giudizio o che sarà determinato dall'Ecc.ma Corte adita anche facendo ricorso all'equità. Con vittoria di spese, compensi di causa, rimborso generale in ragione del 15%, oneri previdenziali e fiscali, come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.>>
§ 4.1 – Si costituiva Controparte_1
per eccepire, preliminarmente, che l'iscrizione a ruolo del
[...]
procedimento risultava effettuata in data 02.02.2021 ovvero oltre il termine di giorni dieci dalla notifica dell'atto di appello avvenuta, a mezzo pec in data 15.01.2021. Dichiarava di non avere interesse a spiegare appello incidentale ma di riproporre, in via meramente subordinata all'eventuale accoglimento dell'appello principale, le eccezioni di nullità del non Parte_3
esaminate dal Tribunale in primo grado. Rassegnava le seguenti conclusioni:Pt_1
quanto infondato e/o inammissibile e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.16716/2020 resa dal Tribunale di Roma;
in via ulteriormente subordinata, eventualmente previa ammissione delle richieste istruttorie per come già formulate in premessa, in accoglimento delle eccezioni formulate in primo grado e non esaminate dal Tribunale di Roma e formalmente riproposte nel presente grado, dichiarare la nullità del contratto di convenzionamento sottoscritto in data 15.12.2010 e produttivo di effetti dal
1.08.2012 e conseguentemente rigettare le domande tutte per come formulate
8 da parte attrice, siccome inammissibili, ovvero improcedibili, e/o, comunque infondate, in fatto ed in diritto. Con ogni altra, ulteriore e conseguenziale statuizione e con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore.>>
§ 4.2 – All'udienza di prima comparizione del giorno 21 maggio 2021 la
Corte, riservando di delibare unitamente al merito sull'eccezione di improcedibilità dell'appello per la tardiva iscrizione della causa a ruolo, rinviava la causa all'udienza del 21 aprile 2023 per la precisazione delle conclusioni, successivamente differita, da ultimo all'udienza del 10 ottobre
2025.
§ 4.3 – Con decreto presidenziale del giorno 8 luglio 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c.
Hanno depositato note i difensori delle parti.
§ 4.4 – All'odierna udienza i difensori precisavano le conclusioni come da verbale e la causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art.3 d.lgs. n.
149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art.7 comma 3 d.lgs.
n.164/2024).
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << Violazione e falsa applicazione dell'art. 17 DL Liberalizzazioni, dell'art. 1339 c.c., dell'art. 1367 c.c. e degli artt. 3, 9 e 11 del Contratto>> criticava la sentenza per avere il primo giudice omesso di valutare il contratto e le sue clausole alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 17 del DL Liberalizzazioni. Sosteneva che il Tribunale aveva correttamente ritenuto che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 17
Liberalizzazioni, l'art. 3 del contratto – che prevedeva l'obbligo di 3P di Parte acquistare carburante in via esclusiva da fosse da intendersi modificato come segue: tutti i riferimenti all'obbligo di esclusiva erano sostituiti da un obbligo di acquistare almeno il 50%, quindi a seguito del DL Liberalizzazioni
9 Parte_ 3P non aveva più l'obbligo di rifornirsi in via esclusiva da ma solo di Parte_ acquistare almeno il 50% del proprio fabbisogno da Evidenziava che il
Tribunale aveva, invece, errato allorché aveva ritenuto che la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 9 del contratto sarebbe divenuta priva di senso ed inefficace e, a cascata, anche la clausola di cui all'art.
9.2 che prevedeva il pagamento di una penale da parte di 3P in caso di risoluzione del rapporto. Individuava l'errore commesso dal Tribunale nel non aver dato applicazione al disposto di cui all'art. 1339 cod. civ. poiché ove intervenga, come nel caso di specie, una novella normativa che vada ad incidere su una o più delle sue clausole, il contratto deve essere reinterpretato e rimodulato in maniera tale da preservarne gli effetti alla luce delle novità legislative introdotte. Trascriveva l'art. 17 citato: <A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita>> ed evidenziava che il testo normativo, ove correttamente interpretato, non abrogava tout court le clausole contrattuali poiché il riferimento all'esclusiva doveva ex lege venir sostituito dall'obbligo di approvvigionamento ad una percentuale non inferiore al 50% del carburante effettivamente versato durante la vigenza del contratto.
Criticava la decisione del tribunale in quanto il primo giudice avrebbe dovuto applicare il principio di sostituzione di cui all'art. 1339 cod. civ. e così statuire che l'obbligo di esclusiva era appunto sostituito dall'obbligo di acquisto almeno del 50%; che, quindi, anche la clausola risolutiva di cui all'art. 9.1 Parte_ rimaneva valida ed efficace ed attivabile da essa Sosteneva, con ulteriore profilo, che l'interpretazione data dal Tribunale alla clausola risolutiva espressa conduceva ad una soluzione aberrante ovvero che l'inadempimento si sarebbe potuto verificare solo dopo la completa esecuzione del contratto,
10 quando invece la clausola risolutiva espressa risultava concepita dalle parti per interrompere il contratto, durante la sua esecuzione, per l'ipotesi in cui vi fosse stato un inadempimento di una delle parti. Che, nel caso di specie, tale Co inadempimento da parte di era sussistente avendo omesso di rifornirsi da Parte_ ella misura percentuale di << almeno il 50% del proprio fabbisogno>>.
Sosteneva, da ultimo, che la sentenza era errata anche nella parte in cui il
Tribunale aveva disatteso la pretesa di essa di valutare il rispetto Parte_1
Parte_ della proporzione del 50% 50% altri fornitori su base annuale avendo così argomentato: << non ha alcun fondamento né nella legge né nel contratto>>. Significava che l'individuazione di un lasso temporale congruo nel cui ambito verificare l'inadempimento di controparte (o il proprio) costituiva un paramento adeguato per dare applicazione al criterio di cui all'art. 1367 cod. civ. sulla conservazione degli atti. Rappresentava, infine, che l'anno di fornitura era parametro non solo conforme al principio della ragionevolezza, ma era quello utilizzato da esse parti all'art.
9.2 della
Convenzione:<< assumendo come base l'erogato realizzato negli ultimi 12
(dodici) mesi precedenti la risoluzione del contratto>> ed all'art. 11.4.
Sosteneva che, volendo seguire l'interpretazione di prime cure, si giungerebbe alla conclusione eccentrica che dal 1° agosto 2012 al 30 luglio
2017 - ovvero per tutta la durata del contratto meno un giorno - 3P avrebbe
Parte_ potuto utilizzare i segni distintivi senza comprare un solo litro di
Parte_ carburante ed il 31 luglio, l'ultimo giorno di vigenza del contratto,
Parte_ avrebbe potuto acquistare da uanto contrattualmente pattuito e quindi non essere inadempiente, con evidente irragionevolezza ed illegittimità dell'interpretazione del contratto da parte del primo giudice poiché, in fatto, Co sarebbe accaduto che i clienti di avrebbero acquistato per tutta la vigenza
Parte_ del contratto carburante di terzi convinti di acquistare carburante in Co considerazione dei segni distintivi utilizzati da .
11 § 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << Omessa valutazione del Co comportamento di alla luce dei principi di buona fede e correttezza contrattuali>> e formulato in via subordinata al rigetto del primo ed alla conferma della sentenza di prime cure in punto di inefficacia della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 9 della Convenzione, significava che alla data del 23 marzo 2016 di invio da parte di essa della comunicazione di Parte_1
Co risoluzione anticipata del contratto, era < irrimediabilmente inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali>> e Parte_ tanto legittimava essa a risolvere il contratto per inadempimento.
Censurava il passo motivazionale in cui il tribunale aveva privato di efficacia la lettera di risoluzione inviata il 23 marzo 2016 sul rilievo che a detta data Co
fosse ancora nella possibilità di recuperare il proprio inadempimento e che Co
non era incorsa in alcun inadempimento, posto che proprio la lettera di Parte_ Co risoluzione del contratto comunicata da aveva posto nell'impossibilità di adempiere. Sosteneva, in primo luogo, che la motivazione era errata in quanto il Tribunale non aveva considerato il comportamento tenuto da 3P prima del giudizio di primo grado e le dichiarazioni rese stragiudizialmente per mezzo del suo difensore. In particolare, richiamava il contenuto della missiva 5 maggio 2016 (in risposta Co alla lettera di risoluzione del 23 marzo 2016) in cui aveva dichiarato di Parte_ non essere tenuta ad acquistare carburante erché il contratto era scaduto il 15 dicembre 2015 e, essendo il contratto scaduto, essa 3P aveva smesso di Parte_ utilizzare i segni distintivi di Sosteneva che se, in astratto, era possibile Co che acquistasse nel corso della vigenza residua del contratto (dal 23 marzo
2016 al 1° agosto 2017) il quantitativo di carburante mancante per Co raggiungere la quota del 50%, tuttavia ovvero l'unica parte che avrebbe potuto porre in essere tale ipotetico comportamento aveva già dichiarato che Parte_ nulla avrebbe acquistato da essendo il contratto già scaduto il 15 Parte_ dicembre 2015 ed avendo essa 3P già dismesso i segni distintivi Che, in
12 aggiunta a ciò, andava anche considerato che 3P, sempre stragiudizialmente,
Parte_ aveva affermato che non avrebbe potuto acquistare il carburante da n
Parte_ quanto eccessivamente oneroso perché il prezzo applicato da ra troppo alto rispetto alle possibilità di 3P - che sarebbe andata incontro a sicuro
Parte_ fallimento -, oltre che non concorrenziale, avendo pplicato ad essa 3P un prezzo superiore a quello riservato ad altri distributori. Sosteneva, in Co sintesi che se, anche in astratto e nella vigenza residua del contratto, avrebbe potuto recuperare la quota di acquisti di carburante mancante per il raggiungimento della misura del 50%, tuttavia, in concreto, a mezzo del proprio difensore, aveva già dichiarato che non avrebbe posto in essere detta
Parte_ attività perché i prezzi praticati da ad essa società erano troppo alti e superiori a quelli praticati a terzi. Con ultimo rilievo evidenziava che il carburante acquistato aveva un limite di stoccaggio sicché, anche in concreto,
Parte_ l'operazione di 3P di “recupero” degli acquisti di carburante da come ipotizzata dal primo giudice per escludere l'inadempimento era inattuabile, poiché il fabbisogno stimato dalle parti per i cinque anni di fornitura era pari a 21.000 KL come da art. 11.4 della Convenzione;
riducendo detto importo del 50% per effetto del DL Liberalizzazioni risultava un fabbisogno di 10.500 Co KL e, tenuto conto che gli acquisti effettuati da sino alla data del 23 marzo Co 2016 erano pari a 1.453 KL, giammai avrebbe potuto acquistare 9,047 KL nei successivi 17 mesi di vigenza residua del contratto ( dal 24 marzo 2016 al
31 luglio 2017).
§ 5.3 – Con il terzo motivo titolato: < giudizio>> chiedeva che, sul presupposto dell'accoglimento del gravame, venisse riformato il capo di sentenza in cui il tribunale aveva compensato le spese di lite: << in considerazione della dichiaranda soccombenza piena di controparte.>>
§ 6. – Le questioni preliminari
13 § 6.1. – Va rigettata l'eccezione di tardiva iscrizione a ruolo della causa sollevata da parte appellata.
È accaduto in fatto che parte appellante abbia notificato l'atto di appello in data 15 gennaio 2021 ed avrebbe dovuto iscrivere la causa a ruolo nei successivi dieci giorni.
Emerge dall'esame degli atti (All. D) che in data 22 gennaio 2021 ha proceduto all'iscrizione a ruolo della causa;
l'avv.to Claudio Alesse ha ricevuto la prima pec di accettazione dell'invio effettuato a ca. tel.giustiziacert.it con il n. identificativo messaggio e Email_1
l'annotazione << il giorno 22/01/2021 alle ore 12:21:43 il messaggio deposito Parte_ (..) atto di appello s 3P con attestazione di conformità proveniente da
(..) indirizzato a (..) è stato accettato dal sistema ed inoltrato. Successivamente in data 22 gennaio 2021 ore 12.23 risulta pervenuta all'avv.to Alesse la seconda pec con l'attestazione della consegna nella casella di destinazione.
In data 22 gennaio 2021 alle ore 12.49 da ca. tel.giustiziacert.it Email_1
perviene la terza pec avente ad oggetto: esito controlli automatici del deposito che riporta il messaggio di errore. Risulta invero scritto:<< All. A procura alle liti autenticata digitalmente pdfp7m Errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente. Si prega di non replicare a detto messaggio automatico>> La quarta pec non perveniva e l'appellante ripeteva in data lunedì primo febbraio 2021 l'iscrizione a ruolo ricevendo la prima pec di accettazione alle ore 20.35, la seconda pec di avvenuta consegna a ca. tel.giustiziacert.it alle ore 20.37 e la terza pec alle ore 20.38 con Email_1
messaggio di errore < da parte dell'ufficio ricevente. Si prega di non replicare a detto messaggio Parte automatico>> il giorno successivo procedeva nuovamente all'iscrizione della causa, che andava a buon fine.
14 Parte appellante ha chiesto, per l'ipotesi che la prima iscrizione a ruolo non venga ritenuta valida da questa Corte, la riammissione in termini tenuto conto delle sollecite iscrizioni a ruolo effettuate in data 1 e 2 febbraio 2021.
Tanto premesso si osserva in iure che la generazione della ‹‹ricevuta di avvenuta consegna›› (“RdAC” – c.d. “seconda PEC”) individua il momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività o meno del deposito medesimo. Tuttavia, tale efficacia costituisce un effetto anticipato meramente provvisorio perché, per giurisprudenza ormai costante: << risulta comunque subordinata al generarsi con esito positivo delle successive e cioè quella ‹‹esito controlli automatici deposito›› (c.d. “terza PEC”) e quella di ‹‹accettazione deposito››
(cd. “quarta PEC”) e ciò “in quanto lo scopo del deposito non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata l'accettazione dell'atto da parte della
Cancelleria, che ne determina la conoscibilità a beneficio delle parti del processo e del giudice, e la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione (cd. quarta p.e.c.)” con la conseguenza che “in caso di mancato completamento dell'iter del deposito telematico, ed in particolare ove sia risultato negativo
l'esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo” (così Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 19307 del
07/07/2023) >>. Dunque, per l'ipotesi di deposito che generi unicamente le prime due PEC, la parte potrà ritenere di aver rispettato eventuali termini di legge per il deposito medesimo, ma è solo con le due PEC successive che potrà invece ritenere che il deposito sia definitivamente efficace e rituale, mentre in assenza delle PEC successive alla seconda – ed a maggior ragione nel caso in cui la terza o la quarta PEC diano esito non favorevole - la parte non potrà ritenersi per ciò solo decaduta dal deposito, ma – stante il mancato perfezionarsi del medesimo – avrà l'onere di attivarsi quanto più
15 tempestivamente possibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta PEC) per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito (da ritenersi nei termini, stante il primo tentativo e quindi dovendosi considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività: Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 6743 del 10/03/2021) oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini. (così Cass. n. 1348/2024).
Nel caso in esame la terza pec non aveva segnalato la presenza di un errore fatale, ma la necessità di intervento e dell'espletamento da parte dell'ufficio ricevente delle necessarie verifiche tecniche. A fronte del messaggio di errore contenuto nella terza pec del 22 gennaio 2021(venerdì) l'appellante ha atteso il compimento da parte della cancelleria di detto accertamento. La posizione dell'appellante nel lasso temporale che va da lunedì 25 gennaio a venerdì 29 gennaio 2021 non può certo qualificarsi come di “inerzia“ avendo all'evidenza fatto “un affidamento giustificato nel tempestivo svolgimento di verifiche da parte della cancelleria e nella comunicazione del loro esito attraverso una quarta PEC” (Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 30514 del 18/10/2022
e succ. conf). Successivamente, non avendo ottenuto la quarta pec, lunedì 1° febbraio ha proceduto a nuova iscrizione, fallita anch'essa ed il giorno 2 all'iscrizione a ruolo andata a buon fine. Trattasi, quindi, di ripresa tempestiva della procedura di iscrizione a ruolo, in cui la modestissima attesa risulta giustificata dal contenuto del messaggio di errore, che veniva descritto come emendabile con l'intervento tecnico della cancelleria e rispetto al quale è necessario anche considerare che il difensore era tenuto a rispettare l'attesa dei tempi di intervento della cancellaria, come individuati dalle specifiche tecniche. L'istanza di riammissione in termini va pertanto accolta non essendo la parte, alla luce dell'iter sopra descritto, incorsa in decadenza poiché l'errore che ha impedito la prima (e la seconda) iscrizione a ruolo non
è dipeso da colpa del mittente, ma risulta ascrivibile < soltanto
16 l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico>> (così
Cass. n 1348/2024) e risulta accertato che la parte si è attivata tempestivamente ovvero in un termine ragionevolmente contenuto.
§ 7 – L'analisi dei motivi.
§ 7.1 – Il primo motivo non è fondato.
Giova premettere che le parti all'art. 2 hanno pattuito che il contratto, sottoscritto il 15 dicembre 2010, avrebbe avuto decorrenza dalla data di apertura alle vendite e per una durata di anni cinque. È incontestato che la data di apertura alle vendite è avvenuta il 1° agosto 2012 sicché il contratto andava a scadere il 1° agosto 2017.
Il DL Liberalizzazioni è entrato in vigore il 30 giugno 2012 e quindi in data antecedente al momento in cui il contratto de quo è divenuto efficace ed ha iniziato a dispiegare i propri effetti.
L'art. 17 di detto DL titolato << Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti >> così recita: <<
1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. Nei casi previsti dal presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni economiche e l'uso del marchio>>
È indiscusso che il contratto de quo non è stato rinegoziato alla luce della novella legislativa. 17 Tanto premesso, osserva la Corte che l'intero impianto pattizio è improntato Parte_ alla salvaguardia della posizione di esclusiva in capo ad poiché non risulta inserita la sola clausola n. 9 che prevede la clausola risolutiva espressa per violazione del patto di esclusiva, ma ad esempio anche l'art. 5 disciplina in dettaglio le caratteristiche dell'impianto, prevedendo l'impiego esclusivo Parte_ di marchi e colori / L'art.
5.3 prevede che la convenzionata non CP_5
potrà esporre marchi o reclamizzazioni di prodotti diversi da quelli oggetto di produzione e/o commercio da parte di CP_5
Il motivo in esame è infondato oltre che contraddittorio nella parte in cui sostiene che il tribunale ha omesso di valutare il contratto e le sue clausole, dal momento che è lo stesso appellante che afferma che il Tribunale ha correttamente stabilito che l'art. 3 contratto risulta modificato per effetto del
DL liberalizzazioni, salvo poi non condividerne le conclusioni.
Il motivo in esame è infondato nella parte in cui ritiene aberrante l'interpretazione a cui è giunto il primo giudice che si risolve nella declaratoria di perdita di efficacia della clausola n. 9.1 (clausola risolutiva) e della clausola n. 9.2 (previsione di una penale).
Osserva la Corte che non considera la ben più ampia motivazione Parte_1
di prime cure che si fonda, in sintesi, sul rilievo che per effetto dell'entrata in vigore – lo si ripete in data antecedente al momento in cui il contratto inter partes ha avuto efficacia – del DL Liberalizzazioni cessava ogni obbligo di esclusiva. Tanto ha comportato uno stravolgimento dell'intero assetto pattizio che si fondava sull'obbligo di esclusiva (sulle insegne, sui colori, sui prodotti commercializzati e sui prodotti petroliferi) finalizzato a prevenire possibili confusioni nella clientela finale in ordine al reale fornitore di essi;
sola la violazione dell'obbligo di esclusiva avrebbe comportato l'inadempimento del Co contratto da parte di . Venuta meno l'esclusiva è venuto anche meno – e quindi non era più tutelato e tutelabile - l'interesse a sostegno delle clausole
18 Co che la prevedevano e quindi ben poteva, dal 30 giugno 2012- due mesi prima che il contratto iniziasse ad avere efficacia tra le parti – acquistare liberamente da altri produttori il carburante che avrebbe venduto sotto le Parte_ insegne
La motivazione di prime cure è quindi coerente con le premesse e con l'interpretazione complessiva del contratto come modificato per effetto dell'entrata in vigore del DL Liberalizzazioni, poiché con il venir meno dell'obbligo di esclusiva l'approvvigionamento presso terzi non costituiva più inadempimento tale da legittimare la risoluzione anticipata in virtù della clausola risolutiva espressa. Recita la norma art. 9.1. << qualora, per qualsiasi motivo, ragione o causa riferibile alla Convenzionata o al Gestore, uno o più impianti cessino di essere riforniti in esclusiva dalla Compagnia
Petrolifera o da imprese da essa designate, la Compagnia petrolifera stessa avrà il diritto di risolvere il Contratto relativamente all'impianto o agli impianti non più riforniti mediante invio di apposita comunicazione per lettera raccomandata a.r. con effetto immediato dalla ricezione della stessa.>>
Parte_ La raccomandata invita da in data 23 marzo 2016 fa riferimento al contratto datato 15 dicembre 2010 ed alle obbligazioni di esclusiva in esso Co assunte da risultando indicato il seguente comportamento inadempiente:
<< Avendo a riferimento quanto previsto nel contratto di convenzionamento datato 15 dicembre 2010 (di seguito anche il Contratto) la società Area di
Servizio 3P di si è resa gravemente inadempiente Controparte_3
alle proprie obbligazioni contrattuali. Fra i gravissimi inadempimenti commessi dalla società Area di Servizio 3P di e CP_2 CP_1
Parte_ ricordiamo (e contestiamo) il mancato approvvigionamento dalla Parte_ nonché l'illegittimo utilizzo dei segni distintivi a componente Per
l'effetto, con la presente per nostro tramite dichiara il Contratto Parte_1
19 risolto per grave e reiterato inadempimento>> comportamenti che il
Tribunale ha correttamente escluso dal novero degli inadempimenti gravi non essendo la violazione del diritto di esclusiva più in grado, da sola, di costituire inadempimento poiché la novella, finalizzata alla liberalizzazione del mercato dei prodotti petroliferi, ha ammesso ciascun gestore di impianti a servirsi per il rifornimento di detti prodotti anche presso terzi.
La tesi difensiva di parte appellante è infondata pure con riguardo al parametro annuale sul quale fondare la valutazione di inadempimento Parte_ all'acquisto di carburante da n misura del 50%%. L'appellante trascura, innanzitutto, di valutare la circostanza che acquistare il 50% non costituisce Parte_ più esclusiva in favore di poiché il cliente finale una volta entrato in vigore il DL liberalizzazioni, non poteva più identificare chi fosse il reale fornitore;
con i non risulta più tutelato l'interesse a non Controparte_6
creare “confusione” nella clientela finale.
Il tribunale ha correttamente evidenziato che il parametro di valutazione Co dell'inadempimento anno per anno per verificare se avesse acquistato prodotti almeno nella misura del 50% non aveva riscontro in alcuna norma e nemmeno nel contratto.
Osserva la Corte che l'analisi del tribunale non è smentita in maniera specifica e l'unica norma indicata dall'appellante - l'art 11.4 - oltre che del tutto inconferente (l'art. 11 è titolato: corrispettivi sui carburanti e l'art. 11.4 Parte_ Co si riferisce al contributo che oncederà a sugli investimenti effettuati dalla Convenzionata sull'impianto, contributo del quale 3P sarebbe stata chiamata al rimborso ove non avesse acquistato una quantità di carburante prevista) è inapplicabile, poiché, se è incontestato che il contratto ha avuto inizio dal 1° agosto 2012, l'inciso << tale importo potrà essere annualmente rivisto e modificato sulla base del ritirato dell'annualità contrattuale precedente>> rimane senza parametro di riferimento, non essendo vigente il
20 contratto nell'annualità 2011. Correttamente risulta valorizzato da controparte che << nel caso di specie non possa avere asilo il concetto di
50% del fabbisogno, per essere unicamente applicabile la prima parte dell'art
17, che stabilisce la piena libertà per 3P di rifornirsi liberamente da qualsiasi produttore, proprio perché: - non vi erano soggetti effettivamente già titolari di forme di esclusiva;
- non era stabilita la “fornitura complessivamente pattuita”; - né tantomeno esistevano dati relativi all'erogato dell'anno precedente sui quali parametrare il permanere del 50% di obbligo di rifornimento in esclusiva. >>
Non coglie nel segno neppure l'ultima parte del motivo in esame in cui l'appellante si duole che l'interpretazione di prime cure conduce ad conclusione eccentrica secondo la quale dal 1° agosto 2012 al 30 luglio 2017
-ovvero per tutta la durata del contratto meno un giorno - 3P avrebbe potuto Parte_ utilizzare i segni distintivi senza comprare un solo litro di carburante Parte_ d il 31 luglio, l'ultimo giorno di vigenza del contratto, avrebbe potuto Parte_ acquistare da quanto contrattualmente pattuito e quindi non essere inadempiente;
va osservato infatti che, essendo venuto meno l'obbligo di esclusiva, l'utilizzo dei segni distintivi non costituiva inadempimento poiché Co
era libera di acquistare da chiunque e quindi, correttamente il Tribunale ha statuito che < l'approvvigionamento presso terzi non costituisce più da sé solo un inadempimento>> con la coerente conseguenza che Co l'adempimento risultava ancora possibile per chiamata a rispettare l'unico limite dell'acquisto, nel periodo di efficacia del contratto, del 50% di Parte_ carburante da
§ 7.2 – Il secondo motivo è infondato.
Osserva la Corte che al precedente paragrafo si è già illustrato il contenuto della comunicazione di recesso del 23 marzo 2016 e si sono illustrate le ragioni per le quali si è esclusa la validità della dichiarazione di recesso. Nel
21 motivo in esame l'appellante sollecita il riesame della questione di validità della dichiarazione di recesso lamentando che il Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione le dichiarazioni di natura confessoria contenute nella missiva di 3P del 5 maggio 2016.
Si trascrive il contento della suddetta missiva:<< OGGETTO:
[...]
In nome e per conto della Controparte_3 Pt_1 Controparte_3
, corrente in IC (CS), riscontriamo la Vs/ del 23.04.16, per
[...]
contestarne, in toto, contenuto e conclusioni, siccome infondate, in fatto ed in diritto. Infatti: a) Il contratto di cui si intima la risoluzione è scaduto al
15.12.2015 e, giuste previsioni di cui all'art. 2 dello stesso, non è stato Parte_ rinnovato;
b) L'impianto già non opera sotto i segni distintivi di e le insegne di proprietà della compagnia petrolifera sono a disposizione della stessa;
c) In vigenza di detto contratto, nessun inadempimento, rispetto agli obblighi assunti con lo stesso, è imputabile alla Ns/ assistita;
anzi, se parte inadempiente vi è stata è da rinvenire nella che è venuta meno, essa Pt_1
si, agli obblighi assunti. Inadempimenti in relazione ai quali ci si riserva fin d'ora ogni ulteriore diritto ed azione a tutela degli interessi economici e del buon nome commerciale della società qui rappresentata;
d) La somma di €.
233.203,91 dovuta a rimborso del contributo a suo tempo concesso è già stata restituita. Tutto ciò dato, dedotto ed eccepito, in esecuzione del mandato conferitoci siamo con la presente ad invitare, per Vs/ tramite, a voler Pt_1
desistere dal formulare ulteriori infondate richieste risarcitorie nei confronti della , riservando, comunque, si ribadisce, ogni Controparte_3
ulteriore diritto ed azione a tutela del buon nome commerciale e degli interessi economici della società qui rappresentata.>>
La missiva, stragiudiziale è sottoscritta unicamente dall'avv.to Herman
Altomare. Deve pertanto trovare applicazione il principio enunciato da Cass.
n. 7702/2019 <
22 unicamente dal procuratore "ad litem", non hanno natura confessoria, ma valore di indizi liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento mentre, qualora siano contenute in atti stragiudiziali, non hanno neppure tale ultimo valore.>>
Il Tribunale ha quindi correttamente valutato gli atti del processo, valorizzando il contenuto negoziale in esito alla novella legislativa e rigettando la domanda di accertamento di risoluzione di anticipata del Parte_ contratto per avere zionato la clausola risolutiva espressa al di fuori dei casi di inadempimento in essa indicati.
§ 7.3 – Il terzo motivo rimane assorbito dal rigetto dei primi due
Rimane assorbita, con il rigetto del gravame, la disamina delle questioni riproposte dall'appellata in via subordinata ed eventuale rispetto all'accoglimento dell'impugnazione.
§ 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa come da domanda (€ 979.848,36 a titolo di penale e € 600.000,00
a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e così complessivamente fino a € 2.000.000,00) nei valori medi dimidiati per tutte le fasi, con distrazione
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
23 La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di Controparte_1
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 16716 /2020
[...]
del Tribunale di Roma pubblicata in data 26/11/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di parte appellata che liquida in € 17.002,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae ex art. 93
c.p.c. in favore dell'avv.to Herman Altomare dichiaratosi antistatario;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 10/10/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 612 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno
10/10/2025 e vertente
TRA
(p. VA ) in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Sabelli e Claudio Alesse in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Roma, Via
Parigi n. 11;
APPELLANTE
E
1 (PI Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro-tempore P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv.to Herman Altomare in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta nel presente grado ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Altomonte & Associati in
Cosenza, al Viale Giacomo Mancini n. 156;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 16716 /2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data 26/11/2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: < luglio del 2017 dalla al fine di sentir condannare la Parte_1 [...]
(oggi al Controparte_2 Controparte_1
pagamento in proprio favore delle somme indicate nelle conclusioni sopra trascritte, a titolo di risarcimento dei danni da essa asseritamente subiti in conseguenza dell'inadempimento della società convenuta agli obblighi di approvvigionamento discendenti dal contratto cd. di convenzionamento stipulato tra le parti il 15 dicembre 2010, avente ad oggetto la fornitura di prodotti petroliferi per autotrazione. A sostegno delle proprie domande,
l'attrice ha in sintesi dedotto che a partire dall'anno 2014 la società convenzionata era venuta meno all'accordo di approvvigionamento dal momento che si era rifornita da soggetti terzi per oltre il 50% del proprio fabbisogno pur continuando ad operare presso la propria area di servizio con Parte i segni distintivi ciò che aveva giustificato la risoluzione del contratto, invero comunicata nel marzo del 2016, e che legittimava a chiedere alla convenuta sia il risarcimento del danno per la violazione dell'obbligo di
2 approvvigionamento, nella misura, forfettariamente determinata dalla clausola penale di cui all'art. 9 del contratto, sia il risarcimento dell'ulteriore pregiudizio conseguente all'indebito utilizzo dei segni distintivi. La soc.
[...]
costituitasi in giudizio, ha dedotto Controparte_1
l'infondatezza sotto vari profili della domanda avversaria;
in via riconvenzionale, assumendo l'illegittima interruzione del rapporto contrattuale da parte della ha inoltre chiesto la condanna di Parte_1
quest'ultima a restituirle la somma di € 233.203,91 che, tramite escussione di una garanza bancaria, la compagnia petrolifera aveva incamerato a titolo di parziale recupero del contributo a suo tempo versato per l'avviamento dell'attività della società convenzionata (cd. Contributo lavori).>> Concessi
i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. il tribunale formulava proposta conciliativa Co che veniva rifiutata da e, in esito, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 7 ottobre
2020 le parti precisavano le conclusioni ed il tribunale tratteneva la causa in decisione, con i termini ridotti.
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 16716 /2020 così statuiva: <<
1. rigetta la domanda proposta dalla soc.
2. rigetta la domanda Parte_1
riconvenzionale proposta dalla soc. 3P di Controparte_1
3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.>>
[...]
§ 3. – il tribunale a sostegno della decisione osservava:< ricostruito l'oggetto di causa, il giudicante osserva quanto segue. L'art. 3 del contratto di convenzionamento concluso tra le parti il 15 dicembre 2015 (v. Co Doc. 1 produzione attorea) prevedeva l'obbligo della 3p
[...]
di acquistare e di rivendere al pubblico, presso il Controparte_1
proprio impianto di distribuzione, esclusivamente lubrificanti e prodotti petroliferi forniti dalla Tale esclusiva è venuta meno a seguito Parte_1
dell'entrata in vigore dell'art. 17 d.l. n. 1/2012, conv. in legge n. 27/21012
3 che, nell'introdurre disposizioni volte alla liberalizzazione del settore della distribuzione di carburanti, ha tra l'altro previsto che a decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari [degli impianti di distribuzione dei Carburanti] forme di esclusiva nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita”. Per effetto della citata disposizione legislativa, l'obbligo di approvvigionamento contrattualmente stabilito si è automaticamente ridotto alla misura del 50% di quanto la convenzionata avrebbe acquistato nel periodo di vigenza del contratto (dal momento che non era stato pattuito un quantitativo fisso, la quantità di prodotto su cui applicare la predetta percentuale non può che essere quella complessivamente prelevata dalla società somministrata durante l'intero periodo di efficacia del contratto). La nuova disciplina normativa ha inoltre comportato la sopravvenuta inoperatività dell'art.
9.1 del contratto nella parte in cui reca una clausola risolutiva espressa che consente alla Parte_1
di risolvere unilateralmente il negozio nel caso di violazione dell'esclusiva
(cioè, qualora, per qualsiasi motivo, ragione o causa riferibile alla
Convenzionata o al Gestore, uno o più Impianti cessino di essere riforniti in esclusiva dalla ). È infatti chiaro che tale disposizione Parte_2
negoziale aveva un senso (e poteva conseguentemente applicarsi) fintantoché sussistesse un obbligo di esclusiva e il rifornirsi da altri soggetti, anche soltanto per un'unica volta, costituisse di per sé inadempimento.
Venuto meno il vincolo di esclusiva e introdotta la possibilità di ottenere forniture di carburante sul libero mercato almeno entro il limite del 50% degli acquisti complessivi, è chiaro che la clausola di cui trattasi sia inapplicabile poiché l'approvvigionamento da soggetti altri rispetto alla
[...]
non costituisce più, da sé solo, un inadempimento, potendosi (e Pt_1
4 dovendosi) invece valutare il rispetto o meno dell'obbligo di rifornimento nella ridotta misura del 50% solamente a consuntivo cioè al termine del contratto, tenendo conto di tutta la quantità di carburante acquistata dalla società convenzionata durante il suo periodo di efficacia. Analogamente è inapplicabile la clausola di cui all'art.
9.2 nella parte in cui prevede l'applicazione di una penale a carico della società convenzionata nell'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto ai sensi dell'art.
9.1. La pretesa della Parte di valutare il rispetto della proporzione 50% 50% terzi Parte_1
fornitori su base annuale (lasso di tempo da essa considerato ragionevole rispetto ad intervalli temporali più brevi) non ha alcun fondamento né nella legge né nel contratto. Nello svolgere tale argomentazione (v. pag. 12 della memoria ex art. 183, comma 6, n. -1 c.p.c.), l'attrice ha infatti omesso qualsiasi riferimento a norme di legge o a disposizioni negoziali in grado di supportare la sua tesi. Né, per sostenere l'esistenza di un obbligo di rispetto della detta proporzione entro un periodo di tempo inferiore all'intero termine di efficacia del contratto potrebbe farsi leva sulla concessione di utilizzo dei propri segni distintivi che la ha fatto alla controparte nonché sulla Parte_1
possibilità che, in caso di prolungata somministrazione di carburanti provenienti da terzi fornitori, si verifichino effetti decettivi sulla clientela. Al riguardo è sufficiente osservare che, stabilita per legge la facoltà dei gestori degli impianti di distribuzione di fornirsi sul libero mercato nella misura del
50%, è l'ordinamento stesso che. ammette e consente la possibilità che al consumatore finale venga consegnato un prodotto realizzato o commerciato da un soggetto diverso dal titolare del segno distintivo sotto il quale viene esercitato l'impianto; è invece irrilevante il lasso di tempo per cui avviene la somministrazione di un prodotto non allineato al segno distintivo purché, nell'intervallo di tempo giuridicamente rilevante (che, in mancanza di diversa previsione negoziale, non può che essere quello corrispondente all'intero periodo di efficacia del contratto), la proporzione suddetta sia
5 rispettata. Alla luce di quanto precisato, deve escludersi che la società convenuta, all'epoca della comunicazione di risoluzione del contratto da parte della nel marzo 2016, fosse inadempiente: invero il Parte_1
contratto, che aveva durata quinquennale ed era iniziato a decorrere dall'agosto 2012, sarebbe giunto a scadenza (cioè avrebbe raggiunto il suo termine di efficacia) nell'agosto 2017 sicché al marzo 2016 non era ancora possibile valutare l'esistenza di una situazione di inadempienza, non potendosi in assoluto escludere che la società convenzionata, nonostante i molti pregressi acquisti di carburante da soggetti terzi, potesse “recuperare” nel corso del periodo di tempo (oltre un anno) che mancava al termine del contratto, e così approvvigionarsi dalla di quantitativi di Parte_1
carburante tali da consentire il rispetto dell'obbligo di rifornimento nel limite del 50% .La comunicazione di risoluzione, che per le ragioni anzidette è inefficace e inidonea a dar luogo all'effetto risolutivo automatico a cui tendeva, ha tuttavia impedito alla di rifornirsi Controparte_3
dalla per le quantità obbligatoriamente previste e quindi di Parte_1
rispettare il vincolo negoziale come modificato dal decreto legge citato. Il mancato rispetto del vincolo da parte dell'odierna convenuta è pertanto dovuto ad una causa ad essa non imputabile bensì riferibile alla controparte.
Le considerazioni svolte, da sole sufficienti al rigetto della domanda attorea, assorbono, rendendone superfluo l'esame, tutte le ulteriori difese della convenuta. Deve altresì respingersi la domanda riconvenzionale proposta dalla L'art. 11.1 del contratto Controparte_1
stabiliva l'obbligo della di corrispondere alla convenzionata la Parte_1
somma di €250.000,00 a titolo di “Contributo lavori” con la previsione però di un obbligo di restituzione, “in proporzione alla riduzione di durata occorsa” in caso di cessazione anticipata del contratto. A garanzia dell'eventuale obbligazione restitutoria era inoltre stabilito l'obbligo della convenzionata di rilasciare una garanzia bancaria a prima richiesta.
6 Essendosi a suo dire verificata la cessazione anticipata del contratto per inadempimento della convenzionata, la ha escusso la garanzia Parte_1
bancaria per l'importo di € 233.203,91 e la Controparte_1
nel ritenere che non sussistessero i presupposti per la risoluzione
[...]
anticipata, chiede ora la restituzione dell'importo predetto. Orbene, a prescindere da qualsiasi altra considerazione, deve rilevarsi che la somma di cui trattasi è stata versata dall'Istituto di credito che si è costituito garante (la e non dalla Controparte_4 [...]
sicché la domanda restitutoria non può che Controparte_1
essere disattesa;
né potrebbe accogliersi un'eventuale domanda risarcitoria
(peraltro neppure proposta) poiché non vi è prova che l'istituto di credito abbia proficuamente agito in regresso nei confronti dell'odierna convenuta e che quest'ultima abbia di conseguenza subìto un nocumento concreto.
L'esito del giudizio, caratterizzato da soccombenza reciproca, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando tre motivi di gravame, di Parte_1
seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:< Piaccia all'Ecc.ma
Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n.
16716/2020 pubblicata dal Tribunale di Roma in data 16/11/2020 nel procedimento R.G.R. n. 55066/2017, ogni contraria richiesta, istanza, domanda ed eccezione reietta e disattesa, per tutti i motivi e le causali di causa: In via principale a) condannare la Controparte_1
P. VA , con sede legale in IC, strada provinciale
[...] P.IVA_2
110 s.n.c. (87010 - CS), in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di della penale, per come pattuita Parte_1
contrattualmente, ed attualmente quantificata in € 979.848,36, oltre interessi e rivalutazione monetaria o il diverso importo, maggiore o minore, che dovesse emergere nel corso del giudizio;
b) condannare la
[...]
P. VA , con sede legale in IC, Controparte_1 P.IVA_2
7 strada provinciale 110 s.n.c. (87010 - CS), in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore della un Parte_1
importo non inferiore ad € 600.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dell'ulteriore danno per inadempienza contrattuale o il diverso importo, maggiore o minore, che dovesse emergere nel presente giudizio o che sarà determinato dall'Ecc.ma Corte adita anche facendo ricorso all'equità. Con vittoria di spese, compensi di causa, rimborso generale in ragione del 15%, oneri previdenziali e fiscali, come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.>>
§ 4.1 – Si costituiva Controparte_1
per eccepire, preliminarmente, che l'iscrizione a ruolo del
[...]
procedimento risultava effettuata in data 02.02.2021 ovvero oltre il termine di giorni dieci dalla notifica dell'atto di appello avvenuta, a mezzo pec in data 15.01.2021. Dichiarava di non avere interesse a spiegare appello incidentale ma di riproporre, in via meramente subordinata all'eventuale accoglimento dell'appello principale, le eccezioni di nullità del non Parte_3
esaminate dal Tribunale in primo grado. Rassegnava le seguenti conclusioni: <voglia l'ecc.ma corte di appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione difesa, per le causali cui in premessa, dichiarare improcedibile, tardiva iscrizione a ruolo l'interposto appello. subordine, rigettare l'appello proposto da sua parte sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno
10/10/2025 e vertente
TRA
(p. VA ) in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Sabelli e Claudio Alesse in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Roma, Via
Parigi n. 11;
APPELLANTE
E
1 (PI Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro-tempore P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv.to Herman Altomare in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta nel presente grado ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Altomonte & Associati in
Cosenza, al Viale Giacomo Mancini n. 156;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 16716 /2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data 26/11/2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: < luglio del 2017 dalla al fine di sentir condannare la Parte_1 [...]
(oggi al Controparte_2 Controparte_1
pagamento in proprio favore delle somme indicate nelle conclusioni sopra trascritte, a titolo di risarcimento dei danni da essa asseritamente subiti in conseguenza dell'inadempimento della società convenuta agli obblighi di approvvigionamento discendenti dal contratto cd. di convenzionamento stipulato tra le parti il 15 dicembre 2010, avente ad oggetto la fornitura di prodotti petroliferi per autotrazione. A sostegno delle proprie domande,
l'attrice ha in sintesi dedotto che a partire dall'anno 2014 la società convenzionata era venuta meno all'accordo di approvvigionamento dal momento che si era rifornita da soggetti terzi per oltre il 50% del proprio fabbisogno pur continuando ad operare presso la propria area di servizio con Parte i segni distintivi ciò che aveva giustificato la risoluzione del contratto, invero comunicata nel marzo del 2016, e che legittimava a chiedere alla convenuta sia il risarcimento del danno per la violazione dell'obbligo di
2 approvvigionamento, nella misura, forfettariamente determinata dalla clausola penale di cui all'art. 9 del contratto, sia il risarcimento dell'ulteriore pregiudizio conseguente all'indebito utilizzo dei segni distintivi. La soc.
[...]
costituitasi in giudizio, ha dedotto Controparte_1
l'infondatezza sotto vari profili della domanda avversaria;
in via riconvenzionale, assumendo l'illegittima interruzione del rapporto contrattuale da parte della ha inoltre chiesto la condanna di Parte_1
quest'ultima a restituirle la somma di € 233.203,91 che, tramite escussione di una garanza bancaria, la compagnia petrolifera aveva incamerato a titolo di parziale recupero del contributo a suo tempo versato per l'avviamento dell'attività della società convenzionata (cd. Contributo lavori).>> Concessi
i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. il tribunale formulava proposta conciliativa Co che veniva rifiutata da e, in esito, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 7 ottobre
2020 le parti precisavano le conclusioni ed il tribunale tratteneva la causa in decisione, con i termini ridotti.
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 16716 /2020 così statuiva: <<
1. rigetta la domanda proposta dalla soc.
2. rigetta la domanda Parte_1
riconvenzionale proposta dalla soc. 3P di Controparte_1
3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.>>
[...]
§ 3. – il tribunale a sostegno della decisione osservava:< ricostruito l'oggetto di causa, il giudicante osserva quanto segue. L'art. 3 del contratto di convenzionamento concluso tra le parti il 15 dicembre 2015 (v. Co Doc. 1 produzione attorea) prevedeva l'obbligo della 3p
[...]
di acquistare e di rivendere al pubblico, presso il Controparte_1
proprio impianto di distribuzione, esclusivamente lubrificanti e prodotti petroliferi forniti dalla Tale esclusiva è venuta meno a seguito Parte_1
dell'entrata in vigore dell'art. 17 d.l. n. 1/2012, conv. in legge n. 27/21012
3 che, nell'introdurre disposizioni volte alla liberalizzazione del settore della distribuzione di carburanti, ha tra l'altro previsto che a decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari [degli impianti di distribuzione dei Carburanti] forme di esclusiva nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita”. Per effetto della citata disposizione legislativa, l'obbligo di approvvigionamento contrattualmente stabilito si è automaticamente ridotto alla misura del 50% di quanto la convenzionata avrebbe acquistato nel periodo di vigenza del contratto (dal momento che non era stato pattuito un quantitativo fisso, la quantità di prodotto su cui applicare la predetta percentuale non può che essere quella complessivamente prelevata dalla società somministrata durante l'intero periodo di efficacia del contratto). La nuova disciplina normativa ha inoltre comportato la sopravvenuta inoperatività dell'art.
9.1 del contratto nella parte in cui reca una clausola risolutiva espressa che consente alla Parte_1
di risolvere unilateralmente il negozio nel caso di violazione dell'esclusiva
(cioè, qualora, per qualsiasi motivo, ragione o causa riferibile alla
Convenzionata o al Gestore, uno o più Impianti cessino di essere riforniti in esclusiva dalla ). È infatti chiaro che tale disposizione Parte_2
negoziale aveva un senso (e poteva conseguentemente applicarsi) fintantoché sussistesse un obbligo di esclusiva e il rifornirsi da altri soggetti, anche soltanto per un'unica volta, costituisse di per sé inadempimento.
Venuto meno il vincolo di esclusiva e introdotta la possibilità di ottenere forniture di carburante sul libero mercato almeno entro il limite del 50% degli acquisti complessivi, è chiaro che la clausola di cui trattasi sia inapplicabile poiché l'approvvigionamento da soggetti altri rispetto alla
[...]
non costituisce più, da sé solo, un inadempimento, potendosi (e Pt_1
4 dovendosi) invece valutare il rispetto o meno dell'obbligo di rifornimento nella ridotta misura del 50% solamente a consuntivo cioè al termine del contratto, tenendo conto di tutta la quantità di carburante acquistata dalla società convenzionata durante il suo periodo di efficacia. Analogamente è inapplicabile la clausola di cui all'art.
9.2 nella parte in cui prevede l'applicazione di una penale a carico della società convenzionata nell'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto ai sensi dell'art.
9.1. La pretesa della Parte di valutare il rispetto della proporzione 50% 50% terzi Parte_1
fornitori su base annuale (lasso di tempo da essa considerato ragionevole rispetto ad intervalli temporali più brevi) non ha alcun fondamento né nella legge né nel contratto. Nello svolgere tale argomentazione (v. pag. 12 della memoria ex art. 183, comma 6, n. -1 c.p.c.), l'attrice ha infatti omesso qualsiasi riferimento a norme di legge o a disposizioni negoziali in grado di supportare la sua tesi. Né, per sostenere l'esistenza di un obbligo di rispetto della detta proporzione entro un periodo di tempo inferiore all'intero termine di efficacia del contratto potrebbe farsi leva sulla concessione di utilizzo dei propri segni distintivi che la ha fatto alla controparte nonché sulla Parte_1
possibilità che, in caso di prolungata somministrazione di carburanti provenienti da terzi fornitori, si verifichino effetti decettivi sulla clientela. Al riguardo è sufficiente osservare che, stabilita per legge la facoltà dei gestori degli impianti di distribuzione di fornirsi sul libero mercato nella misura del
50%, è l'ordinamento stesso che. ammette e consente la possibilità che al consumatore finale venga consegnato un prodotto realizzato o commerciato da un soggetto diverso dal titolare del segno distintivo sotto il quale viene esercitato l'impianto; è invece irrilevante il lasso di tempo per cui avviene la somministrazione di un prodotto non allineato al segno distintivo purché, nell'intervallo di tempo giuridicamente rilevante (che, in mancanza di diversa previsione negoziale, non può che essere quello corrispondente all'intero periodo di efficacia del contratto), la proporzione suddetta sia
5 rispettata. Alla luce di quanto precisato, deve escludersi che la società convenuta, all'epoca della comunicazione di risoluzione del contratto da parte della nel marzo 2016, fosse inadempiente: invero il Parte_1
contratto, che aveva durata quinquennale ed era iniziato a decorrere dall'agosto 2012, sarebbe giunto a scadenza (cioè avrebbe raggiunto il suo termine di efficacia) nell'agosto 2017 sicché al marzo 2016 non era ancora possibile valutare l'esistenza di una situazione di inadempienza, non potendosi in assoluto escludere che la società convenzionata, nonostante i molti pregressi acquisti di carburante da soggetti terzi, potesse “recuperare” nel corso del periodo di tempo (oltre un anno) che mancava al termine del contratto, e così approvvigionarsi dalla di quantitativi di Parte_1
carburante tali da consentire il rispetto dell'obbligo di rifornimento nel limite del 50% .La comunicazione di risoluzione, che per le ragioni anzidette è inefficace e inidonea a dar luogo all'effetto risolutivo automatico a cui tendeva, ha tuttavia impedito alla di rifornirsi Controparte_3
dalla per le quantità obbligatoriamente previste e quindi di Parte_1
rispettare il vincolo negoziale come modificato dal decreto legge citato. Il mancato rispetto del vincolo da parte dell'odierna convenuta è pertanto dovuto ad una causa ad essa non imputabile bensì riferibile alla controparte.
Le considerazioni svolte, da sole sufficienti al rigetto della domanda attorea, assorbono, rendendone superfluo l'esame, tutte le ulteriori difese della convenuta. Deve altresì respingersi la domanda riconvenzionale proposta dalla L'art. 11.1 del contratto Controparte_1
stabiliva l'obbligo della di corrispondere alla convenzionata la Parte_1
somma di €250.000,00 a titolo di “Contributo lavori” con la previsione però di un obbligo di restituzione, “in proporzione alla riduzione di durata occorsa” in caso di cessazione anticipata del contratto. A garanzia dell'eventuale obbligazione restitutoria era inoltre stabilito l'obbligo della convenzionata di rilasciare una garanzia bancaria a prima richiesta.
6 Essendosi a suo dire verificata la cessazione anticipata del contratto per inadempimento della convenzionata, la ha escusso la garanzia Parte_1
bancaria per l'importo di € 233.203,91 e la Controparte_1
nel ritenere che non sussistessero i presupposti per la risoluzione
[...]
anticipata, chiede ora la restituzione dell'importo predetto. Orbene, a prescindere da qualsiasi altra considerazione, deve rilevarsi che la somma di cui trattasi è stata versata dall'Istituto di credito che si è costituito garante (la e non dalla Controparte_4 [...]
sicché la domanda restitutoria non può che Controparte_1
essere disattesa;
né potrebbe accogliersi un'eventuale domanda risarcitoria
(peraltro neppure proposta) poiché non vi è prova che l'istituto di credito abbia proficuamente agito in regresso nei confronti dell'odierna convenuta e che quest'ultima abbia di conseguenza subìto un nocumento concreto.
L'esito del giudizio, caratterizzato da soccombenza reciproca, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando tre motivi di gravame, di Parte_1
seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:< Piaccia all'Ecc.ma
Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n.
16716/2020 pubblicata dal Tribunale di Roma in data 16/11/2020 nel procedimento R.G.R. n. 55066/2017, ogni contraria richiesta, istanza, domanda ed eccezione reietta e disattesa, per tutti i motivi e le causali di causa: In via principale a) condannare la Controparte_1
P. VA , con sede legale in IC, strada provinciale
[...] P.IVA_2
110 s.n.c. (87010 - CS), in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di della penale, per come pattuita Parte_1
contrattualmente, ed attualmente quantificata in € 979.848,36, oltre interessi e rivalutazione monetaria o il diverso importo, maggiore o minore, che dovesse emergere nel corso del giudizio;
b) condannare la
[...]
P. VA , con sede legale in IC, Controparte_1 P.IVA_2
7 strada provinciale 110 s.n.c. (87010 - CS), in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore della un Parte_1
importo non inferiore ad € 600.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dell'ulteriore danno per inadempienza contrattuale o il diverso importo, maggiore o minore, che dovesse emergere nel presente giudizio o che sarà determinato dall'Ecc.ma Corte adita anche facendo ricorso all'equità. Con vittoria di spese, compensi di causa, rimborso generale in ragione del 15%, oneri previdenziali e fiscali, come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.>>
§ 4.1 – Si costituiva Controparte_1
per eccepire, preliminarmente, che l'iscrizione a ruolo del
[...]
procedimento risultava effettuata in data 02.02.2021 ovvero oltre il termine di giorni dieci dalla notifica dell'atto di appello avvenuta, a mezzo pec in data 15.01.2021. Dichiarava di non avere interesse a spiegare appello incidentale ma di riproporre, in via meramente subordinata all'eventuale accoglimento dell'appello principale, le eccezioni di nullità del non Parte_3
esaminate dal Tribunale in primo grado. Rassegnava le seguenti conclusioni:
quanto infondato e/o inammissibile e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.16716/2020 resa dal Tribunale di Roma;
in via ulteriormente subordinata, eventualmente previa ammissione delle richieste istruttorie per come già formulate in premessa, in accoglimento delle eccezioni formulate in primo grado e non esaminate dal Tribunale di Roma e formalmente riproposte nel presente grado, dichiarare la nullità del contratto di convenzionamento sottoscritto in data 15.12.2010 e produttivo di effetti dal
1.08.2012 e conseguentemente rigettare le domande tutte per come formulate
8 da parte attrice, siccome inammissibili, ovvero improcedibili, e/o, comunque infondate, in fatto ed in diritto. Con ogni altra, ulteriore e conseguenziale statuizione e con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore.>>
§ 4.2 – All'udienza di prima comparizione del giorno 21 maggio 2021 la
Corte, riservando di delibare unitamente al merito sull'eccezione di improcedibilità dell'appello per la tardiva iscrizione della causa a ruolo, rinviava la causa all'udienza del 21 aprile 2023 per la precisazione delle conclusioni, successivamente differita, da ultimo all'udienza del 10 ottobre
2025.
§ 4.3 – Con decreto presidenziale del giorno 8 luglio 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c.
Hanno depositato note i difensori delle parti.
§ 4.4 – All'odierna udienza i difensori precisavano le conclusioni come da verbale e la causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art.3 d.lgs. n.
149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art.7 comma 3 d.lgs.
n.164/2024).
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << Violazione e falsa applicazione dell'art. 17 DL Liberalizzazioni, dell'art. 1339 c.c., dell'art. 1367 c.c. e degli artt. 3, 9 e 11 del Contratto>> criticava la sentenza per avere il primo giudice omesso di valutare il contratto e le sue clausole alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 17 del DL Liberalizzazioni. Sosteneva che il Tribunale aveva correttamente ritenuto che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 17
Liberalizzazioni, l'art. 3 del contratto – che prevedeva l'obbligo di 3P di Parte acquistare carburante in via esclusiva da fosse da intendersi modificato come segue: tutti i riferimenti all'obbligo di esclusiva erano sostituiti da un obbligo di acquistare almeno il 50%, quindi a seguito del DL Liberalizzazioni
9 Parte_ 3P non aveva più l'obbligo di rifornirsi in via esclusiva da ma solo di Parte_ acquistare almeno il 50% del proprio fabbisogno da Evidenziava che il
Tribunale aveva, invece, errato allorché aveva ritenuto che la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 9 del contratto sarebbe divenuta priva di senso ed inefficace e, a cascata, anche la clausola di cui all'art.
9.2 che prevedeva il pagamento di una penale da parte di 3P in caso di risoluzione del rapporto. Individuava l'errore commesso dal Tribunale nel non aver dato applicazione al disposto di cui all'art. 1339 cod. civ. poiché ove intervenga, come nel caso di specie, una novella normativa che vada ad incidere su una o più delle sue clausole, il contratto deve essere reinterpretato e rimodulato in maniera tale da preservarne gli effetti alla luce delle novità legislative introdotte. Trascriveva l'art. 17 citato: <A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita>> ed evidenziava che il testo normativo, ove correttamente interpretato, non abrogava tout court le clausole contrattuali poiché il riferimento all'esclusiva doveva ex lege venir sostituito dall'obbligo di approvvigionamento ad una percentuale non inferiore al 50% del carburante effettivamente versato durante la vigenza del contratto.
Criticava la decisione del tribunale in quanto il primo giudice avrebbe dovuto applicare il principio di sostituzione di cui all'art. 1339 cod. civ. e così statuire che l'obbligo di esclusiva era appunto sostituito dall'obbligo di acquisto almeno del 50%; che, quindi, anche la clausola risolutiva di cui all'art. 9.1 Parte_ rimaneva valida ed efficace ed attivabile da essa Sosteneva, con ulteriore profilo, che l'interpretazione data dal Tribunale alla clausola risolutiva espressa conduceva ad una soluzione aberrante ovvero che l'inadempimento si sarebbe potuto verificare solo dopo la completa esecuzione del contratto,
10 quando invece la clausola risolutiva espressa risultava concepita dalle parti per interrompere il contratto, durante la sua esecuzione, per l'ipotesi in cui vi fosse stato un inadempimento di una delle parti. Che, nel caso di specie, tale Co inadempimento da parte di era sussistente avendo omesso di rifornirsi da Parte_ ella misura percentuale di << almeno il 50% del proprio fabbisogno>>.
Sosteneva, da ultimo, che la sentenza era errata anche nella parte in cui il
Tribunale aveva disatteso la pretesa di essa di valutare il rispetto Parte_1
Parte_ della proporzione del 50% 50% altri fornitori su base annuale avendo così argomentato: << non ha alcun fondamento né nella legge né nel contratto>>. Significava che l'individuazione di un lasso temporale congruo nel cui ambito verificare l'inadempimento di controparte (o il proprio) costituiva un paramento adeguato per dare applicazione al criterio di cui all'art. 1367 cod. civ. sulla conservazione degli atti. Rappresentava, infine, che l'anno di fornitura era parametro non solo conforme al principio della ragionevolezza, ma era quello utilizzato da esse parti all'art.
9.2 della
Convenzione:<< assumendo come base l'erogato realizzato negli ultimi 12
(dodici) mesi precedenti la risoluzione del contratto>> ed all'art. 11.4.
Sosteneva che, volendo seguire l'interpretazione di prime cure, si giungerebbe alla conclusione eccentrica che dal 1° agosto 2012 al 30 luglio
2017 - ovvero per tutta la durata del contratto meno un giorno - 3P avrebbe
Parte_ potuto utilizzare i segni distintivi senza comprare un solo litro di
Parte_ carburante ed il 31 luglio, l'ultimo giorno di vigenza del contratto,
Parte_ avrebbe potuto acquistare da uanto contrattualmente pattuito e quindi non essere inadempiente, con evidente irragionevolezza ed illegittimità dell'interpretazione del contratto da parte del primo giudice poiché, in fatto, Co sarebbe accaduto che i clienti di avrebbero acquistato per tutta la vigenza
Parte_ del contratto carburante di terzi convinti di acquistare carburante in Co considerazione dei segni distintivi utilizzati da .
11 § 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << Omessa valutazione del Co comportamento di alla luce dei principi di buona fede e correttezza contrattuali>> e formulato in via subordinata al rigetto del primo ed alla conferma della sentenza di prime cure in punto di inefficacia della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 9 della Convenzione, significava che alla data del 23 marzo 2016 di invio da parte di essa della comunicazione di Parte_1
Co risoluzione anticipata del contratto, era < irrimediabilmente inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali>> e Parte_ tanto legittimava essa a risolvere il contratto per inadempimento.
Censurava il passo motivazionale in cui il tribunale aveva privato di efficacia la lettera di risoluzione inviata il 23 marzo 2016 sul rilievo che a detta data Co
fosse ancora nella possibilità di recuperare il proprio inadempimento e che Co
non era incorsa in alcun inadempimento, posto che proprio la lettera di Parte_ Co risoluzione del contratto comunicata da aveva posto nell'impossibilità di adempiere. Sosteneva, in primo luogo, che la motivazione era errata in quanto il Tribunale non aveva considerato il comportamento tenuto da 3P prima del giudizio di primo grado e le dichiarazioni rese stragiudizialmente per mezzo del suo difensore. In particolare, richiamava il contenuto della missiva 5 maggio 2016 (in risposta Co alla lettera di risoluzione del 23 marzo 2016) in cui aveva dichiarato di Parte_ non essere tenuta ad acquistare carburante erché il contratto era scaduto il 15 dicembre 2015 e, essendo il contratto scaduto, essa 3P aveva smesso di Parte_ utilizzare i segni distintivi di Sosteneva che se, in astratto, era possibile Co che acquistasse nel corso della vigenza residua del contratto (dal 23 marzo
2016 al 1° agosto 2017) il quantitativo di carburante mancante per Co raggiungere la quota del 50%, tuttavia ovvero l'unica parte che avrebbe potuto porre in essere tale ipotetico comportamento aveva già dichiarato che Parte_ nulla avrebbe acquistato da essendo il contratto già scaduto il 15 Parte_ dicembre 2015 ed avendo essa 3P già dismesso i segni distintivi Che, in
12 aggiunta a ciò, andava anche considerato che 3P, sempre stragiudizialmente,
Parte_ aveva affermato che non avrebbe potuto acquistare il carburante da n
Parte_ quanto eccessivamente oneroso perché il prezzo applicato da ra troppo alto rispetto alle possibilità di 3P - che sarebbe andata incontro a sicuro
Parte_ fallimento -, oltre che non concorrenziale, avendo pplicato ad essa 3P un prezzo superiore a quello riservato ad altri distributori. Sosteneva, in Co sintesi che se, anche in astratto e nella vigenza residua del contratto, avrebbe potuto recuperare la quota di acquisti di carburante mancante per il raggiungimento della misura del 50%, tuttavia, in concreto, a mezzo del proprio difensore, aveva già dichiarato che non avrebbe posto in essere detta
Parte_ attività perché i prezzi praticati da ad essa società erano troppo alti e superiori a quelli praticati a terzi. Con ultimo rilievo evidenziava che il carburante acquistato aveva un limite di stoccaggio sicché, anche in concreto,
Parte_ l'operazione di 3P di “recupero” degli acquisti di carburante da come ipotizzata dal primo giudice per escludere l'inadempimento era inattuabile, poiché il fabbisogno stimato dalle parti per i cinque anni di fornitura era pari a 21.000 KL come da art. 11.4 della Convenzione;
riducendo detto importo del 50% per effetto del DL Liberalizzazioni risultava un fabbisogno di 10.500 Co KL e, tenuto conto che gli acquisti effettuati da sino alla data del 23 marzo Co 2016 erano pari a 1.453 KL, giammai avrebbe potuto acquistare 9,047 KL nei successivi 17 mesi di vigenza residua del contratto ( dal 24 marzo 2016 al
31 luglio 2017).
§ 5.3 – Con il terzo motivo titolato: < giudizio>> chiedeva che, sul presupposto dell'accoglimento del gravame, venisse riformato il capo di sentenza in cui il tribunale aveva compensato le spese di lite: << in considerazione della dichiaranda soccombenza piena di controparte.>>
§ 6. – Le questioni preliminari
13 § 6.1. – Va rigettata l'eccezione di tardiva iscrizione a ruolo della causa sollevata da parte appellata.
È accaduto in fatto che parte appellante abbia notificato l'atto di appello in data 15 gennaio 2021 ed avrebbe dovuto iscrivere la causa a ruolo nei successivi dieci giorni.
Emerge dall'esame degli atti (All. D) che in data 22 gennaio 2021 ha proceduto all'iscrizione a ruolo della causa;
l'avv.to Claudio Alesse ha ricevuto la prima pec di accettazione dell'invio effettuato a ca. tel.giustiziacert.it con il n. identificativo messaggio e Email_1
l'annotazione << il giorno 22/01/2021 alle ore 12:21:43 il messaggio deposito Parte_ (..) atto di appello s 3P con attestazione di conformità proveniente da
(..) indirizzato a (..) è stato accettato dal sistema ed inoltrato. Successivamente in data 22 gennaio 2021 ore 12.23 risulta pervenuta all'avv.to Alesse la seconda pec con l'attestazione della consegna nella casella di destinazione.
In data 22 gennaio 2021 alle ore 12.49 da ca. tel.giustiziacert.it Email_1
perviene la terza pec avente ad oggetto: esito controlli automatici del deposito che riporta il messaggio di errore. Risulta invero scritto:<< All. A procura alle liti autenticata digitalmente pdfp7m Errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente. Si prega di non replicare a detto messaggio automatico>> La quarta pec non perveniva e l'appellante ripeteva in data lunedì primo febbraio 2021 l'iscrizione a ruolo ricevendo la prima pec di accettazione alle ore 20.35, la seconda pec di avvenuta consegna a ca. tel.giustiziacert.it alle ore 20.37 e la terza pec alle ore 20.38 con Email_1
messaggio di errore < da parte dell'ufficio ricevente. Si prega di non replicare a detto messaggio Parte automatico>> il giorno successivo procedeva nuovamente all'iscrizione della causa, che andava a buon fine.
14 Parte appellante ha chiesto, per l'ipotesi che la prima iscrizione a ruolo non venga ritenuta valida da questa Corte, la riammissione in termini tenuto conto delle sollecite iscrizioni a ruolo effettuate in data 1 e 2 febbraio 2021.
Tanto premesso si osserva in iure che la generazione della ‹‹ricevuta di avvenuta consegna›› (“RdAC” – c.d. “seconda PEC”) individua il momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività o meno del deposito medesimo. Tuttavia, tale efficacia costituisce un effetto anticipato meramente provvisorio perché, per giurisprudenza ormai costante: << risulta comunque subordinata al generarsi con esito positivo delle successive e cioè quella ‹‹esito controlli automatici deposito›› (c.d. “terza PEC”) e quella di ‹‹accettazione deposito››
(cd. “quarta PEC”) e ciò “in quanto lo scopo del deposito non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata l'accettazione dell'atto da parte della
Cancelleria, che ne determina la conoscibilità a beneficio delle parti del processo e del giudice, e la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione (cd. quarta p.e.c.)” con la conseguenza che “in caso di mancato completamento dell'iter del deposito telematico, ed in particolare ove sia risultato negativo
l'esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo” (così Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 19307 del
07/07/2023) >>. Dunque, per l'ipotesi di deposito che generi unicamente le prime due PEC, la parte potrà ritenere di aver rispettato eventuali termini di legge per il deposito medesimo, ma è solo con le due PEC successive che potrà invece ritenere che il deposito sia definitivamente efficace e rituale, mentre in assenza delle PEC successive alla seconda – ed a maggior ragione nel caso in cui la terza o la quarta PEC diano esito non favorevole - la parte non potrà ritenersi per ciò solo decaduta dal deposito, ma – stante il mancato perfezionarsi del medesimo – avrà l'onere di attivarsi quanto più
15 tempestivamente possibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta PEC) per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito (da ritenersi nei termini, stante il primo tentativo e quindi dovendosi considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività: Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 6743 del 10/03/2021) oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini. (così Cass. n. 1348/2024).
Nel caso in esame la terza pec non aveva segnalato la presenza di un errore fatale, ma la necessità di intervento e dell'espletamento da parte dell'ufficio ricevente delle necessarie verifiche tecniche. A fronte del messaggio di errore contenuto nella terza pec del 22 gennaio 2021(venerdì) l'appellante ha atteso il compimento da parte della cancelleria di detto accertamento. La posizione dell'appellante nel lasso temporale che va da lunedì 25 gennaio a venerdì 29 gennaio 2021 non può certo qualificarsi come di “inerzia“ avendo all'evidenza fatto “un affidamento giustificato nel tempestivo svolgimento di verifiche da parte della cancelleria e nella comunicazione del loro esito attraverso una quarta PEC” (Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 30514 del 18/10/2022
e succ. conf). Successivamente, non avendo ottenuto la quarta pec, lunedì 1° febbraio ha proceduto a nuova iscrizione, fallita anch'essa ed il giorno 2 all'iscrizione a ruolo andata a buon fine. Trattasi, quindi, di ripresa tempestiva della procedura di iscrizione a ruolo, in cui la modestissima attesa risulta giustificata dal contenuto del messaggio di errore, che veniva descritto come emendabile con l'intervento tecnico della cancelleria e rispetto al quale è necessario anche considerare che il difensore era tenuto a rispettare l'attesa dei tempi di intervento della cancellaria, come individuati dalle specifiche tecniche. L'istanza di riammissione in termini va pertanto accolta non essendo la parte, alla luce dell'iter sopra descritto, incorsa in decadenza poiché l'errore che ha impedito la prima (e la seconda) iscrizione a ruolo non
è dipeso da colpa del mittente, ma risulta ascrivibile < soltanto
16 l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico>> (così
Cass. n 1348/2024) e risulta accertato che la parte si è attivata tempestivamente ovvero in un termine ragionevolmente contenuto.
§ 7 – L'analisi dei motivi.
§ 7.1 – Il primo motivo non è fondato.
Giova premettere che le parti all'art. 2 hanno pattuito che il contratto, sottoscritto il 15 dicembre 2010, avrebbe avuto decorrenza dalla data di apertura alle vendite e per una durata di anni cinque. È incontestato che la data di apertura alle vendite è avvenuta il 1° agosto 2012 sicché il contratto andava a scadere il 1° agosto 2017.
Il DL Liberalizzazioni è entrato in vigore il 30 giugno 2012 e quindi in data antecedente al momento in cui il contratto de quo è divenuto efficace ed ha iniziato a dispiegare i propri effetti.
L'art. 17 di detto DL titolato << Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti >> così recita: <<
1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. Nei casi previsti dal presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni economiche e l'uso del marchio>>
È indiscusso che il contratto de quo non è stato rinegoziato alla luce della novella legislativa. 17 Tanto premesso, osserva la Corte che l'intero impianto pattizio è improntato Parte_ alla salvaguardia della posizione di esclusiva in capo ad poiché non risulta inserita la sola clausola n. 9 che prevede la clausola risolutiva espressa per violazione del patto di esclusiva, ma ad esempio anche l'art. 5 disciplina in dettaglio le caratteristiche dell'impianto, prevedendo l'impiego esclusivo Parte_ di marchi e colori / L'art.
5.3 prevede che la convenzionata non CP_5
potrà esporre marchi o reclamizzazioni di prodotti diversi da quelli oggetto di produzione e/o commercio da parte di CP_5
Il motivo in esame è infondato oltre che contraddittorio nella parte in cui sostiene che il tribunale ha omesso di valutare il contratto e le sue clausole, dal momento che è lo stesso appellante che afferma che il Tribunale ha correttamente stabilito che l'art. 3 contratto risulta modificato per effetto del
DL liberalizzazioni, salvo poi non condividerne le conclusioni.
Il motivo in esame è infondato nella parte in cui ritiene aberrante l'interpretazione a cui è giunto il primo giudice che si risolve nella declaratoria di perdita di efficacia della clausola n. 9.1 (clausola risolutiva) e della clausola n. 9.2 (previsione di una penale).
Osserva la Corte che non considera la ben più ampia motivazione Parte_1
di prime cure che si fonda, in sintesi, sul rilievo che per effetto dell'entrata in vigore – lo si ripete in data antecedente al momento in cui il contratto inter partes ha avuto efficacia – del DL Liberalizzazioni cessava ogni obbligo di esclusiva. Tanto ha comportato uno stravolgimento dell'intero assetto pattizio che si fondava sull'obbligo di esclusiva (sulle insegne, sui colori, sui prodotti commercializzati e sui prodotti petroliferi) finalizzato a prevenire possibili confusioni nella clientela finale in ordine al reale fornitore di essi;
sola la violazione dell'obbligo di esclusiva avrebbe comportato l'inadempimento del Co contratto da parte di . Venuta meno l'esclusiva è venuto anche meno – e quindi non era più tutelato e tutelabile - l'interesse a sostegno delle clausole
18 Co che la prevedevano e quindi ben poteva, dal 30 giugno 2012- due mesi prima che il contratto iniziasse ad avere efficacia tra le parti – acquistare liberamente da altri produttori il carburante che avrebbe venduto sotto le Parte_ insegne
La motivazione di prime cure è quindi coerente con le premesse e con l'interpretazione complessiva del contratto come modificato per effetto dell'entrata in vigore del DL Liberalizzazioni, poiché con il venir meno dell'obbligo di esclusiva l'approvvigionamento presso terzi non costituiva più inadempimento tale da legittimare la risoluzione anticipata in virtù della clausola risolutiva espressa. Recita la norma art. 9.1. << qualora, per qualsiasi motivo, ragione o causa riferibile alla Convenzionata o al Gestore, uno o più impianti cessino di essere riforniti in esclusiva dalla Compagnia
Petrolifera o da imprese da essa designate, la Compagnia petrolifera stessa avrà il diritto di risolvere il Contratto relativamente all'impianto o agli impianti non più riforniti mediante invio di apposita comunicazione per lettera raccomandata a.r. con effetto immediato dalla ricezione della stessa.>>
Parte_ La raccomandata invita da in data 23 marzo 2016 fa riferimento al contratto datato 15 dicembre 2010 ed alle obbligazioni di esclusiva in esso Co assunte da risultando indicato il seguente comportamento inadempiente:
<< Avendo a riferimento quanto previsto nel contratto di convenzionamento datato 15 dicembre 2010 (di seguito anche il Contratto) la società Area di
Servizio 3P di si è resa gravemente inadempiente Controparte_3
alle proprie obbligazioni contrattuali. Fra i gravissimi inadempimenti commessi dalla società Area di Servizio 3P di e CP_2 CP_1
Parte_ ricordiamo (e contestiamo) il mancato approvvigionamento dalla Parte_ nonché l'illegittimo utilizzo dei segni distintivi a componente Per
l'effetto, con la presente per nostro tramite dichiara il Contratto Parte_1
19 risolto per grave e reiterato inadempimento>> comportamenti che il
Tribunale ha correttamente escluso dal novero degli inadempimenti gravi non essendo la violazione del diritto di esclusiva più in grado, da sola, di costituire inadempimento poiché la novella, finalizzata alla liberalizzazione del mercato dei prodotti petroliferi, ha ammesso ciascun gestore di impianti a servirsi per il rifornimento di detti prodotti anche presso terzi.
La tesi difensiva di parte appellante è infondata pure con riguardo al parametro annuale sul quale fondare la valutazione di inadempimento Parte_ all'acquisto di carburante da n misura del 50%%. L'appellante trascura, innanzitutto, di valutare la circostanza che acquistare il 50% non costituisce Parte_ più esclusiva in favore di poiché il cliente finale una volta entrato in vigore il DL liberalizzazioni, non poteva più identificare chi fosse il reale fornitore;
con i non risulta più tutelato l'interesse a non Controparte_6
creare “confusione” nella clientela finale.
Il tribunale ha correttamente evidenziato che il parametro di valutazione Co dell'inadempimento anno per anno per verificare se avesse acquistato prodotti almeno nella misura del 50% non aveva riscontro in alcuna norma e nemmeno nel contratto.
Osserva la Corte che l'analisi del tribunale non è smentita in maniera specifica e l'unica norma indicata dall'appellante - l'art 11.4 - oltre che del tutto inconferente (l'art. 11 è titolato: corrispettivi sui carburanti e l'art. 11.4 Parte_ Co si riferisce al contributo che oncederà a sugli investimenti effettuati dalla Convenzionata sull'impianto, contributo del quale 3P sarebbe stata chiamata al rimborso ove non avesse acquistato una quantità di carburante prevista) è inapplicabile, poiché, se è incontestato che il contratto ha avuto inizio dal 1° agosto 2012, l'inciso << tale importo potrà essere annualmente rivisto e modificato sulla base del ritirato dell'annualità contrattuale precedente>> rimane senza parametro di riferimento, non essendo vigente il
20 contratto nell'annualità 2011. Correttamente risulta valorizzato da controparte che << nel caso di specie non possa avere asilo il concetto di
50% del fabbisogno, per essere unicamente applicabile la prima parte dell'art
17, che stabilisce la piena libertà per 3P di rifornirsi liberamente da qualsiasi produttore, proprio perché: - non vi erano soggetti effettivamente già titolari di forme di esclusiva;
- non era stabilita la “fornitura complessivamente pattuita”; - né tantomeno esistevano dati relativi all'erogato dell'anno precedente sui quali parametrare il permanere del 50% di obbligo di rifornimento in esclusiva. >>
Non coglie nel segno neppure l'ultima parte del motivo in esame in cui l'appellante si duole che l'interpretazione di prime cure conduce ad conclusione eccentrica secondo la quale dal 1° agosto 2012 al 30 luglio 2017
-ovvero per tutta la durata del contratto meno un giorno - 3P avrebbe potuto Parte_ utilizzare i segni distintivi senza comprare un solo litro di carburante Parte_ d il 31 luglio, l'ultimo giorno di vigenza del contratto, avrebbe potuto Parte_ acquistare da quanto contrattualmente pattuito e quindi non essere inadempiente;
va osservato infatti che, essendo venuto meno l'obbligo di esclusiva, l'utilizzo dei segni distintivi non costituiva inadempimento poiché Co
era libera di acquistare da chiunque e quindi, correttamente il Tribunale ha statuito che < l'approvvigionamento presso terzi non costituisce più da sé solo un inadempimento>> con la coerente conseguenza che Co l'adempimento risultava ancora possibile per chiamata a rispettare l'unico limite dell'acquisto, nel periodo di efficacia del contratto, del 50% di Parte_ carburante da
§ 7.2 – Il secondo motivo è infondato.
Osserva la Corte che al precedente paragrafo si è già illustrato il contenuto della comunicazione di recesso del 23 marzo 2016 e si sono illustrate le ragioni per le quali si è esclusa la validità della dichiarazione di recesso. Nel
21 motivo in esame l'appellante sollecita il riesame della questione di validità della dichiarazione di recesso lamentando che il Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione le dichiarazioni di natura confessoria contenute nella missiva di 3P del 5 maggio 2016.
Si trascrive il contento della suddetta missiva:<< OGGETTO:
[...]
In nome e per conto della Controparte_3 Pt_1 Controparte_3
, corrente in IC (CS), riscontriamo la Vs/ del 23.04.16, per
[...]
contestarne, in toto, contenuto e conclusioni, siccome infondate, in fatto ed in diritto. Infatti: a) Il contratto di cui si intima la risoluzione è scaduto al
15.12.2015 e, giuste previsioni di cui all'art. 2 dello stesso, non è stato Parte_ rinnovato;
b) L'impianto già non opera sotto i segni distintivi di e le insegne di proprietà della compagnia petrolifera sono a disposizione della stessa;
c) In vigenza di detto contratto, nessun inadempimento, rispetto agli obblighi assunti con lo stesso, è imputabile alla Ns/ assistita;
anzi, se parte inadempiente vi è stata è da rinvenire nella che è venuta meno, essa Pt_1
si, agli obblighi assunti. Inadempimenti in relazione ai quali ci si riserva fin d'ora ogni ulteriore diritto ed azione a tutela degli interessi economici e del buon nome commerciale della società qui rappresentata;
d) La somma di €.
233.203,91 dovuta a rimborso del contributo a suo tempo concesso è già stata restituita. Tutto ciò dato, dedotto ed eccepito, in esecuzione del mandato conferitoci siamo con la presente ad invitare, per Vs/ tramite, a voler Pt_1
desistere dal formulare ulteriori infondate richieste risarcitorie nei confronti della , riservando, comunque, si ribadisce, ogni Controparte_3
ulteriore diritto ed azione a tutela del buon nome commerciale e degli interessi economici della società qui rappresentata.>>
La missiva, stragiudiziale è sottoscritta unicamente dall'avv.to Herman
Altomare. Deve pertanto trovare applicazione il principio enunciato da Cass.
n. 7702/2019 <
22 unicamente dal procuratore "ad litem", non hanno natura confessoria, ma valore di indizi liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento mentre, qualora siano contenute in atti stragiudiziali, non hanno neppure tale ultimo valore.>>
Il Tribunale ha quindi correttamente valutato gli atti del processo, valorizzando il contenuto negoziale in esito alla novella legislativa e rigettando la domanda di accertamento di risoluzione di anticipata del Parte_ contratto per avere zionato la clausola risolutiva espressa al di fuori dei casi di inadempimento in essa indicati.
§ 7.3 – Il terzo motivo rimane assorbito dal rigetto dei primi due
Rimane assorbita, con il rigetto del gravame, la disamina delle questioni riproposte dall'appellata in via subordinata ed eventuale rispetto all'accoglimento dell'impugnazione.
§ 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa come da domanda (€ 979.848,36 a titolo di penale e € 600.000,00
a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e così complessivamente fino a € 2.000.000,00) nei valori medi dimidiati per tutte le fasi, con distrazione
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
23 La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di Controparte_1
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 16716 /2020
[...]
del Tribunale di Roma pubblicata in data 26/11/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di parte appellata che liquida in € 17.002,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae ex art. 93
c.p.c. in favore dell'avv.to Herman Altomare dichiaratosi antistatario;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 10/10/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
24