Articolo 3 della Legge 13 dicembre 1956, n. 1440
Articolo 2Articolo 4
Versione
18 gennaio 1957
Art. 3.
La liquidazione ed il pagamento dell'onere risultante a carico dello Stato, per la differenza tra l'ammontare degli elementi di costo indicati al precedente art. 2 ed il ricavo, verranno effettuati, a favore della Federazione italiana dei Consorzi agrari, dall'Alto Commissariato dell'alimentazione sulla base del rendiconto di gestione da presentare da detta Federazione, compilato secondo le modalita' che saranno stabilite dall'Alto Commissariato dell'alimentazione, di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Corte dei conti. Il pagamento sara' fatto mediante l'emissione di mandato diretto a favore della Federazione italiana dei Consorzi agrari, mandato che non e' soggetto alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575 .
Entrata in vigore il 18 gennaio 1957