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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/11/2024, n. 2448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2448 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 05.11.2024 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4840 del ruolo gen. lavoro dell'anno 2021
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dagli avv.ti Giuseppe Cundari e Marco
Ippolito Matano ricorrente
E
[...]
[...]
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai dott. Monica Matano, Armida
Alfani, Anna Mastroianni e Concetta Della Morte resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.08.2021 la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di essere docente di scuola primaria attualmente in servizio presso l'“IC Bosco 2” di Marcianise
(CE); che con sentenza n. 826/2017 questo Tribunale aveva dichiarato il suo diritto “al trattamento stipendiale che avrebbe percepito qualora fosse stato inquadrato a tempo indeterminato, tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa contrattuale di comparto…”, condannando “il convenuto al pagamento delle differenze CP_1
retributive, da determinarsi sulla base di una anzianità di servizio calcolata a partire dalla prima assunzione e cumulando tra loro i diversi periodi lavorati…”; che, ciononostante,
l'Amministrazione scolastica non aveva provveduto al pagamento. Adisce pertanto l'intestato Tribunale al fine di ottenere la condanna del convenuto al pagamento CP_1 della somma dovuta in esecuzione della sentenza sull'an, quantificata in € 32.755,66.
Inoltre, deducendo che l'Amministrazione scolastica non si era attenuta ai criteri affermati nella parte motivazionale della pronuncia ai fini del corretto inquadramento nelle fasce stipendiali previste dalla disciplina pattizia ratione temporis vigente, e che, in ragione di ciò, anche dopo l'assunzione in ruolo non aveva ottenuto l'adeguamento retributivo previsto dalla citata sentenza, ha chiesto di “Accertare e dichiarare l'illegittimità del
Decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 8860/2018 … e … Ordinare all'Amministrazione resistente di provvedere alla ricostruzione della carriera della ricorrente e, quindi, all'attribuzione in suo favore delle classi stipendiali di anzianità maturate negli anni in ragione dell'integrale riconoscimento del servizio pre ruolo prestato e con la seguente progressione retributiva…”.
Costituitasi ritualmente in giudizio, l'Amministrazione convenuta ha contestato la quantificazione della somma siccome operata dalla parte ricorrente, rinviando ai conteggi elaborati dal Dirigente Scolastico della scuola di titolarità, che accreditano all'istante il minor importo di € 4.629,91.
Ciò posto, va subito evidenziato che il presente giudizio attiene alla richiesta di quantificazione della pretesa già ritenuta fondata nell'an dalla precedente sentenza n. 826 del 21.03.2017 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale il
[...]
è stato condannato al pagamento delle differenze retributive “da Controparte_1
determinarsi sulla base di una anzianità di servizio calcolata a partire dalla prima assunzione e cumulando tra loro i diversi periodi lavorati…”.
In ordine alla quantificazione, reputa questo giudice che possano essere utilizzati – come richiesto dalla parte ricorrente – i conteggi analitici allegati al ricorso, elaborati sulla base delle tabelle retributive allegate ai diversi CCNL succedutisi nell'intero arco temporale dedotto in giudizio, che appaiono pienamente congrui rispetto alle statuizioni contenute nella richiamata sentenza circa il trattamento stipendiale corrisposto e quello effettivamente spettante in relazione alle diverse fasce stipendiali.
Tuttavia, gli importi retributivi differenziali vanno opportunamente contenuti entro più ristretti limiti temporali, tenuto conto, da un lato, della prescrizione quinquennale dei ratei maturati e non riscossi nel quinquennio antecedente la data di presentazione del ricorso iscritto a ruolo nel 2011 e, dall'altro, della data di pubblicazione della sentenza di riconoscimento delle differenze retributive, avvenuta nel 2017.
Il convenuto deve pertanto essere condannato al pagamento, in favore della CP_1 ricorrente, della complessiva somma di € 20.000,00 – calcolata sulla base dei conteggi riformulati dal giudicante, anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c. – oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Di contro, inammissibile appare la domanda rivolta ad ottenere l'annullamento del decreto di ricostruzione di carriera asseritamente adottato in contrasto con la predetta sentenza n.
826/2017, e la conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta a “provvedere alla ricostruzione della carriera” dell'odierna istante secondo la progressione retributiva indicata in ricorso.
Trattasi, invero, di domanda che, per come già specificato in premessa (anche sulla base delle affermazioni della stessa parte ricorrente), risulta già coperta dal giudicato sull'an del diritto di cui (anche in questa sede) si chiede tutela;
il che, del resto, è avvalorato dal fatto che i conteggi posti a base della richiesta quantificazione delle maturate differenze retributive risultano effettuati in relazione ad un periodo (fino ad agosto 2017) che, in parte, copre anche gli anni successivi all'immissione in ruolo, avvenuta a settembre 2014.
Come del resto è agevolmente desumibile dall'esame del petitum, parte ricorrente ha domandato la condanna del convenuto ad un facere specifico ed infungibile e, CP_1
secondo quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità, un ordine del genere non è suscettibile di esecuzione in forma specifica (si vedano, ex multis, Cass. n. 1360 del 1993, n. 46 del 1990, n. 112 del 1988 e n. 2458 del
1985). Di conseguenza, deve ritenersi che il pregiudizio derivante dalla mancata esecuzione sia risarcibile solo per equivalente (arg. ex Cass. n. 931 del 1993 e n. 2516 del
1989), anche in considerazione del fatto che l'ordinamento processuale civile non possiede lo strumento (tipico, invece, della giurisdizione amministrativa) del c.d. commissario ad acta, preposto istituzionalmente a garantire l'esecuzione forzata in forma specifica dei provvedimenti giurisdizionali recanti obblighi di facere a carico della Pubblica
Amministrazione.
Pertanto, un'ulteriore pronuncia di condanna generica, oltre che inammissibile in ossequio al principio del ne bis in idem, sarebbe evidentemente inutiliter data.
La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione di metà delle spese di lite, che nella restante parte vengono poste a carico del e si liquidano Controparte_1
come da dispositivo.
P.Q.M.
a) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il CP_1 convenuto al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di €
20.000,00, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
b) Compensa le spese di lite in misura della metà e condanna il convenuto CP_1 al pagamento della restante parte, che si liquida in complessivi € 1.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
S.M.C.V., 12.11.2024
Il giudice de lavoro dott.ssa Antonia Cozzolino