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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 27/03/2025 N. 9885/2024 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DAZZO GIORGIO e dell'avv. SAPORITI MARCO DELIO ANGELO RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. FAILLA LUCA MASSIMO e dell'avv. Controparte_1
CASSANETI MARIA ELISABETTA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 6.8.24 ha convenuto in giudizio chiedendo Parte_1 Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni di seguito ritrascritte: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria e contrariis rejectis, per le ragioni di cui sopra o come meglio, accertare e dichiarare che il licenziamento de quo è invalido, illegittimo, ingiustificato, infondato e pretestuoso e per l'effetto annullarlo, parimenti per la sospensione cautelare de qua, e condannare la resistente in persona del legale rappresentante pro tempore alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro occupato presso la resistente ed al pagamento in favore dello stesso di un'indennità risarcitoria di 12 mensilità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello di effettiva reintegra, con versamento dei contributi ed interessi sui medesimi ex art. 18, L. 300/1970; in subordine condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare al ricorrente la retribuzione sino al 29/2/2024, a 60 giorni ulteriori di retribuzione a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ex art. 247 CCNL (All.4), nonché ad un'indennità risarcitoria di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, sempre ex art.18, L.300/1970, qualora non spettasse la reintegrazione;
tutto quanto precede, sulla base di un c.d. tallone mensile di € 1.787,72 lordi;
quanto sopra oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata. In ogni caso con vittoria delle spese di lite del presente procedimento. Si è ritualmente costituita in giudizio contestando in fatto e in Controparte_1 diritto la ricostruzione offerta dal ricorrente. La convenuta ha quindi concluso per il rigetto di tutte le pretese avversarie, chiedendo, in via subordinata, qualora non fossero ritenuti dal Tribunale sussistenti gli elementi per la risoluzione per giusta causa, l'accertamento della sussistenza degli elementi per la risoluzione del rapporto per giustificato motivo soggettivo, ovvero, in ulteriore subordine, pronuncia di estinzione del rapporto ai sensi dell'art 18 comma V St.Lav., piuttosto che condanna del ricorrente alla restituzione delle competenze di fine rapporto già corrisposte;
il tutto con vittoria di spese. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita documentalmente oltre che mediante assunzione delle prove orali per testi richieste dalle parti. All'udienza del 27.3.25 il Giudice ha invitato le parti alla discussione;
ciascuna parte ha ribadito le proprie conclusioni, parte resistente ha chiesto la condanna del ricorrente ai sensi dell'art 96 comma I c.p.c., con indicazione della devoluzione del risarcimento in favore di centro anti-violenza. Ad esito della discussione e della camera di consiglio la causa è stata decisa mediante pubblicazione del dispositivo con riserva di 60 giorni per il deposito delle motivazioni. Tanto premesso si rileva quanto segue. Parte ricorrente, per quanto di rilievo, ha allegato in fatto:
- di essere stato assunto alle dipendenze della società con anzianità riconosciuta dal 15/1/1997, data di prima assunzione (all.1 lettera assunzione, all.2 raccolta buste paga), con qualifica di impiegato, 2° livello del C.C.N.L Commercio per i dipendenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi (CCNL Commercio Confcommercio / CGIL – CISL – UIL), presso la sede di Milano, Piazza Duomo mega store, con mansioni di commesso / addetto alle vendite;
- di aver ricevuto, in data 10.2.24, una contestazione disciplinare del seguente tenore: Oggetto: contestazione disciplinare e sospensione cautelare Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di quanto previsto dall'art. 7 della Legge 300/70 nonché del CCNL di categoria a Lei applicato, la Scrivente è contestarLe quanto segue. Risulta alla Scrivente che Lei, in data 7 febbraio u.s., alle ore 16.00 c.a., mentre stava svolgendo il Suo turno di lavoro presso il punto di vendita di si sia reso responsabile delle CP_2 seguenti gravi condotte. Nello specifico risulta che Lei, a fronte di una richiesta di una cliente che Le chiedeva la possibilità di acquistare il libro A” -edizioni Giuntine-, si sia riferito alla Parte_2 chiamandola “attrice”. Spiazzata dall'affermazione la cliente replicava che intendeva Lei, non soddisfatto, Parte_3 continuava a riferirsi in maniera poco rispettosa alla statista e chiudeva le Sue Parte_2 considerazioni con la seguente frase :“bisognerebbe tornare a Monaco e farli fuori tutti!”. Al termine della conversazione intercorsa la Cliente si rivolgeva, tempestivamente, al personale presente in libreria in quel momento esponendo, nei dettagli, l'accaduto.
2 Attesa la gravità dei fatti a Lei contestati, a far data dal ricevimento della presente, Lei è sospeso cautelativamente dalla resa della prestazione di lavoro;
restiamo, infine, in attesa, entro cinque giorni del ricevimento della presente, di Sue eventuali controdeduzioni, trascorso tale termine la Scrivente Società si riserverà di adottare, nei Suoi confronti, il provvedimento disciplinare che il caso comporterà.
- di aver reso verbalmente, in pari data, le proprie giustificazioni, negando la ricostruzione dei fatti riportata ed evidenziando come l'episodio fosse frutto di un fraintendimento della cliente (che comunque non aveva protestato con nessun responsabile del negozio);
- di aver comunque inviato per iscritto le proprie deduzioni formali in data 12.2.24, chiedendo copia della documentazione a sostegno delle accuse mosse nei suoi confronti e delle generalità della cliente, ma senza esito;
- di essere stato licenziato per giusta causa con lettera del 27.2.24, in quanto: “Le Sue controdeduzioni non possono essere accolte e i fatti a Lei ascritti, considerati sia individualmente che nel loro complesso sono di una gravità tale da aver irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario e pertanto che il rapporto di lavoro si intende risolto, per giusta causa, a far data dal 10 febbraio 2024 ”. In diritto, in principalità, la difesa di parte ricorrente ha contestato la legittimità del licenziamento intimato per giusta causa, in quanto: la datrice non avrebbe affisso il codice disciplinare in violazione dell'art 7 St. Lav.; la condotta tenuta dal lavoratore, oltre che generica e non provata, sarebbe priva di disvalore e dunque inidonea a giustificare l'estrema e sproporzionata sanzione del licenziamento. La società resistente ha recisamente contestato la ricostruzione in fatto e in diritto operata dal lavoratore nel proprio ricorso, riaffermando quanto già contenuto nella lettera di licenziamento. Nello specifico, la società ha argomentato, in via principale, ribadendo la legittimità del licenziamento – a suo dire inevitabile e proporzionato – in quanto la condotta contestata al lavoratore risulterebbe dimostrata e gravemente lesiva del vincolo fiduciario tra datore e dipendente nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato. La datrice ha dato atto di come all'interno del punto vendita di dove CP_2 lavorava il Ricorrente, fosse comunque presente il Codice disciplinare, altresì deducendo di aver adottato un Codice Etico- accessibile a tutti i dipendenti tramite l'intranet aziendale- che declina
“gli obblighi generali di diligenza, integrità e lealtà, che qualificano l'adempimento delle prestazioni lavorative e il comportamento nelle relazione con la collettività e nell'ambiente di lavoro” prevedendo espressamente che “L'osservanza delle norme contenute nel presente Codice deve considerassi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i dipendenti della società del ai sensi dell'art. 2104 del Codice Parte_4
Civile”. Il dipendente, quale Destinatario del Codice Etico dunque: tiene una condotta ispirata all'integrità morale e alla trasparenza, nonché ai valori di onestà, correttezza e buona fede” (punto 3.2.
. Nello svolgimento delle proprie funzioni”) [.. ] “riconosce e rispetta la dignità personale, la sfera CP_3 privata ed i diritti della personalità di qualsiasi individuo sia nelle relazioni interne che in quelle esterne”
3 (punto 3.3.); [.. ] “assicura che l'immagine delle Società del appaia consona al prestigio e Parte_4 all'importanza del ruolo che le stesse hanno acquisito nella comunità in cui operano” (punto 3.10); “si impegna ad agire in conformità ai principi dettati dal presente Codice nei rapporti con colleghi, collaboratori, clienti, fornitori e terzi in generale, mantenendo un contegno decoroso conforme gli standard comportamentali del
(punto 3.3.). Parte_4
La datrice ha quindi ribadito la specificità della contestazione, ove la condotta veniva descritta in maniera completa con piena garanzia del diritto di difesa del ricorrente, evidenziando come, quanto alla sussistenza della condotta addebitata, sia in sede di procedimento disciplinare, sia nella presente sede, il dipendente non avesse smentito di aver volutamente definito la nota statista israeliana “attrice”, semplicemente affermando Parte_3 di essere stato travisato dalla cliente cui si era rivolto (il termine sarebbe “stato usato nel senso di attrice del panorama storico in cui ha operato”). Parte_3
La datrice ha stigmatizzato come l'assunto, oltre che poco credibile, sarebbe smentito dalle parole che avrebbero seguito tale affermazione (“Un'attrice. Ha sempre recitato e non ha fatto niente”), e dalla successiva frase, agghiacciante, sempre rivolta alla cliente: “Bisognerebbe tornare a Monaco e farli fuori tutti” (evidente riferimento al grave evento terroristico del 5 settembre 1972 durante le Olimpiadi estive a Monaco di Baviera, in cui a seguito dell'irruzione di terroristi negli alloggi israeliani del villaggio olimpico persero la vita ben 11 atleti israeliani). La condotta del ricorrente, anche per le circostanze e le modalità in cui si era estrinsecata (quale offesa diretta alla Cliente dapprima e quale plateale augurio di morte a tutti i cittadini di origine ebraica poi), avrebbe minato gravemente ed in modo irreparabile il rapporto di fiducia tra la Società e il lavoratore;
ciò in ragione dell'offensività delle affermazioni rese ed aventi incontestabilmente carattere ingiurioso, xenofobo, razzista ed antisemita. La evidente idoneità dell'episodio a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti, emergerebbe altresì avuto riguardo: alle mansioni svolte dal lavoratore (addetto alle vendite a costante contatto con il pubblico), alle specifiche caratteristiche del destinatario della condotta (una cliente, donna, di origine ebrea), al luogo pubblico in cui aveva avuto luogo l'episodio (la libreria Feltrinelli più centrale e importante della città di Milano), al successivo intervento dell' (attivatosi Controparte_4 immediatamente ad esito della segnalazione della vittima) per censurare tale inaccettabile comportamento. Il comportamento del ricorrente sarebbe altresì idoneo ad integrare violazione, oltre che dei basilari doveri di correttezza e buona fede, anche il disposto dell''art. 238 del CCNL applicabile al rapporto di lavoro che, tra le cause “tipizzate” che possono dare origine ad un licenziamento per giusta causa, espressamente prevede “una grave violazione degli obblighi di cui all'art. 233, 1° e 2° comma”, ovvero degli obblighi in capo al prestatore di lavoro, di “osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.(…)”.
4 La resistente ha comunque evidenziato come, anche nel caso in cui la giusta causa di licenziamento non fosse accertata, sarebbero comunque sussistenti tutti gli elementi fondanti il giustificato motivo soggettivo di licenziamento, ritenendo le condotte del ricorrente manifestazione di un notevole inadempimento degli obblighi di diligenza e di fedeltà derivanti dal rapporto di lavoro. Le censure del ricorrente in punto di genericità della contestazione appaiono destituite di fondamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha reiteratamente chiarito come: “il carattere della specificità” della lettera di contestazione sia “integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c. (così Cass.12 maggio 2015, n. 9615, Cass. 18 dicembre 2014, n. 26744). Appare dunque sufficiente ai fini della integrazione del requisito in esame che il tenore della contestazione sia tale da consentire al lavoratore di individuare nella loro materialità i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari. Assume per conseguenza valenza altamente significativa -e del tutto assorbente- il fatto che il ricorrente si sia pienamente difeso, fornendo, in diverse occasioni (già verbalmente e poi in sede procedimentale) ampie e dettagliate giustificazioni, non essendo stato in alcun modo compromesso il suo diritto di difesa (compromissione che infatti non viene, nemmeno in questa sede, puntualmente dedotta). Ciò premesso, deve rilevarsi come le prospettazioni delle parti quanto ai fatti utili ai fini della decisione siano diametralmente opposte. Parte ricorrente ha proposto una ricostruzione in fatto tale per cui la vicenda da cui è scaturito il licenziamento si sarebbe articolata come segue. Egli avrebbe incontrato la cliente coinvolta nell'episodio, per la prima volta in vita sua, nel pomeriggio del 7.2.24; questa gli avrebbe chiesto il libro 'OL' delle edizioni di aver in tale frangente preso il libro e CP_5 nel darlo alla cliente utilizzato il termine 'attrice' riferito a ma nel senso di attrice del Parte_3 panorama politico storico dell'epoca; di non aver mai parlato di Monaco o di far fuori chicchessia. Tale ricostruzione è peraltro quella che è stata fornita anche dal lavoratore in sede di interrogatorio libero alla udienza del 21.1.25. Si ritiene utile qui ritrascrivere le sue dichiarazioni: Confermo di non aver mai visto la ricorrente [ndr la cliente] in vita mia prima del giorno 7.2.24 ore 16.00. Confermo che quel giorno lei arrivò al punto informazioni e mi chiese il libro 'GO delle edizioni
, ed essendo che era un libro arrivato da pochi giorni, io lo avevo visto e sfogliato e non guardai al pc. CP_5
Sono andato quindi a prenderlo e la signora mi ha seguito dove c'è il settore biografie ove il libro era esposto nello spazio 'novità'. Ho preso il libro e mentre glielo stavo dando ho detto 'attrice'. Questo dissi perché la direzione aziendale e del negozio ci incoraggia a non esser semplici porgitori di libri, io volevo dire 'attrice del panorama geopolitico dell'epoca', mi fermai alla parola attrice perché lei mi guardò a disagio dopo che io dissi la parola 'attrice'. Io mi sono bloccato e allontanato in silenzio verso il punto informazioni e la signora è tornata dall'altra parte del negozio. La cosa è durata 15-20 secondi non di più. Nego di aver detto nulla di più della parola attrice. La è stata un grandissimo statista israeliano. Io non ho idea del perché la abbia Pt_3 Parte_5 riferito diversamente, secondo me dopo il 7 ottobre 2023 si è creato disagio per le persone che fanno parte della
5 comunità ebraica e quindi secondo me è questo, lei mi ha visto come un nemico da abbattere. È l'unica spiegazione che mi sono dato. Parte resistente, per converso, ribadendo la ricostruzione in fatto già esposta nella lettera di contestazione, ha invece dedotto come: in data 7 febbraio 2024 verso le h. 16.00, durante l'orario di lavoro del IG. fosse entrata nella Libreria di Duomo una cliente (la Pt_1
IG.ra ), accompagnata dal marito IG. ; la cliente si fosse Persona_1 Persona_2 avviata verso sinistra fino alla postazione a metà corridoio e si fosse rivolta al commesso presente (IG. per chiedergli informazioni per reperire il libro A” dell'Edizione Pt_1
e dedicato alla nota esponente politica di origine ebraica il ricorrente, con CP_5 Parte_3 atteggiamento ironico/beffardo le avrebbe a questo punto risposto “Chi? L'attrice di Hollywood?”; la cliente, spiazzata, avrebbe quindi replicato “Il libro su , affermazione cui il Parte_3 Pt_1 avrebbe a sua volta risposto con la frase “Appunto, una grande attrice”; alla risposta alla cliente che a quel punto sentitasi offesa replicava “Una grande donna”, questi avrebbe quindi detto
“Un'attrice. Ha sempre recitato e non ha fatto niente”; il i sarebbe quindi diretto allo scaffale e Pt_1 preso il libro (che ben aveva identificato sin dall'inizio del dialogo) lo avrebbe consegnato alla cliente aggiungendo la frase “Bisognerebbe tornare a Monaco e farli fuori tutti”(riferimento evidente al grave evento terroristico del 5 settembre 1972 durante le Olimpiadi estive a Monaco di Baviera); la cliente, indignata dalla gravissima affermazione del ricorrente, avrebbe replicato al che aveva sbagliato destinataria e che avrebbe dovuto cambiare registro, per poi Pt_1 allontanarsi e recarsi con il marito in cassa per chiedere alla cassiera ( ) _6
l'indirizzo e-mail del Direttore del Punto vendita, al fine di metterlo a conoscenza del gravissimo accaduto;
tale indirizzo le fosse stato fornito da responsabile di Testimone_1 settore che si trovava vicino al punto informazioni;
in data 8 febbraio 2024 la IG.ra Parte_5 avesse inviato una email al Direttore del Punto Vendita (Dott. ), segnalando Persona_3
l'accaduto; dopo aver verificato l'accaduto sentendo la cliente che aveva integralmente confermato l'episodio, la società, anche in considerazione del grave danno all'immagine del avesse deciso di procedere con la contestazione disciplinare. Parte_4
Sulla esistenza e materialità della condotta contestata al lavoratore, è stato evidentemente necessario effettuare attività istruttoria tramite assunzione di prova testimoniale. Viene altresì dato atto che, alla udienza calendarizzata per l'esame testimoniale, la TE , cioè proprio la cliente coinvolta negli accadimenti che Persona_1 hanno dato luogo alla contestazione disciplinare ed al licenziamento, ha documentato di aver ricevuto lettere, indirizzate a lei ed al marito dal ricorrente stesso (non essendo per vero chiaro come questi sia risalito alle generalità dei due testimoni, rintracciandone altresì l'indirizzo di residenza). Tali lettere, comunque offerte in produzione dalla difesa del ricorrente stesso, che ha riconosciuto di averle personalmente scritte ed indirizzate alla TE, rivolgono direttamente nei confronti dei due testimoni pretese risarcitorie legate al danno che il Pt_1 lamenta di aver subito a causa della versione dei fatti della giornata del 7.2.24 che entrambi hanno fornito alla datrice di lavoro.
6 Appare per vero evidente, come tale deprecabile iniziativa del ricorrente, abbia comunque concretizzato un tentativo di condizionamento dei due testimoni;
costoro, a pochissima distanza dalla udienza calendarizzata per l'incombente – le due raccomandate sono datate 9.1.25- si sono visti recapitare al proprio indirizzo di residenza– ottenuto chissà per quali vie- la lettera di uno sconosciuto che rivolge nei loro confronti pretese risarcitorie che specifica essere direttamente correlate ai contenuti delle dichiarazioni che hanno reso in passato e, ovviamente, dovranno rendere anche dinnanzi al Magistrato. L'art. 377 comma I-III del cod.pen. prescrive ben chiaramente che Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni al difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371bis, 371ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi ridotte dalla metà ai due terzi. [..] Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo. Tanto giustifica, ai sensi dell'art 331 cod.proc.pen. la trasmissione per dovere d'ufficio di copia autentica del verbale d'udienza, della presente sentenza e del documento 12 depositato dalla difesa del ricorrente in data 14.1.25 alla Procura della Repubblica del Tribunale di Milano, con riferimento alla possibile notitia criminis relativamente al ricorrente Parte_1
[...]
Anche a margine della sua potenziale rilevanza penale ai sensi dell'art 377 del cod. pen., il contegno del ricorrente ben può aver contribuito ad ingenerare timore nei due testimoni – in particolare nella sig.ra endendo dempimento del dovere di Parte_5 Parte_6 rendere la testimonianza;
ciò in ragione della consapevolezza che i contenuti delle dichiarazioni da rendersi, ove sgraditi al avrebbero potuto esporli personalmente e patrimonialmente a Pt_1 sue future, ulteriori, iniziative. Vengono qui di seguito trascritti i verbali della prova testimoniale assunta. Viene introdotto il primo teste, di parte resistente, che si impegna come da rito e dichiara: sono
, nato in [...] il [...], residente a [...], Testimone_2 sono dipendente e lavoro alla cassa del punto vendita di sono collega del ricorrente. Parte_4 CP_2
Non ho cause, indifferente. Preciso che ho conosciuto il ricorrente sul luogo di lavoro, ma che prima del novembre 2023 io ero addetta a un altro punto vendita e quindi l'ho conosciuto solo nel novembre 2023. Parte_4
Confermo che il 7.2.2024 ero a lavoro nel punto vendita alla cassa. Quel pomeriggio ricordo una Parte_4 coppia di signori, che peraltro ho visto anche nel corridoio del Tribunale oggi proprio qui fuori dalla stanza del Giudice, che è venuta in cassa, l'uomo per pagare un libro e la signora mi chiese l'email del direttore del punto vendita. Non mi disse esattamente il motivo, mi disse che voleva l'email del direttore del punto vendita per riferire una cosa che era accaduta. Non disse nulla più di questo. Non so dire se questi due signori ebbero contatti con il ricorrente quel giorno e preciso che la cassa del punto vendita del è completamente circondata da CP_2 scaffalature piene di libri e quindi mi era impossibile vedere sia il ricorrente che credo lavorasse in un altro reparto, credo saggistica ma non ne sono sicura, né se questi due signori ebbero modo di parlare con lui. Preciso
7 che io sono part-time e non ho avuto modo di parlare con il ricorrente quel giorno, che comunque non ricordo mi abbia detto alcunché. Io non avevo l'email del direttore, e vedendo questa signora molto seria che me la chiedeva, l'ho indirizzata verso la mia responsabile, che era Le dissi che doveva parlare con la se Testimone_1 S_ voleva avere l'email del direttore. A quel punto i che andava nella direzione che io vo indicato, dove stava la e nulla più so dire. Non ebbi modo di parlare dell'episodio nei giorni successivi con S_ la che comunque non me ne parlò. Tuttavia, dopo qualche giorno il direttore mi convocò S_ Persona_3 presso il suo ufficio per chiedermi le stesse cose che mi state chiedendo qui, cioè se avevo visto la signora e cosa mi aveva detto. Neanche in quest'occasione nessuno mi riferì niente e io non ne voglio sapere niente. Preciso che in occasione della mia convocazione, in quello stesso ufficio presenti c'erano il capo area il Testimone_3 direttore e dell'ufficio del personale. Pt_7
Si dà atto che a seguito di rilettura delle dichiarazioni rese il teste, impossibilitato a sottoscrivere il presente verbale telematico, ha interamente confermato le proprie dichiarazioni. Viene introdotto il successivo teste, di parte resistente, che si impegna come da rito e dichiara: sono
, nato a [...] il [...], residente a Caponago (MB), al momento sono Persona_1 disoccupata, da ultimo ero insegnante di ruolo presso un istituto superiore, nel 2000. Preciso che prima dei fatti avvenuti e per cui è causa io mai avevo incontrato il ricorrente, né lo conoscevo. Preciso che il nome di questo signore non lo chiesi all'epoca e ne sono a conoscenza solo per via di questo processo, perché è contenuto in due raccomandate che io e mio marito abbiamo ricevuto, inviate direttamente e personalmente da questo signore. A questo punto il Giudice, visto che il teste esibisce delle lettere che sembrerebbero provenire direttamente dalla parte ricorrente chiede chiarimenti ai difensori del ricorrente e l'avv. Saporiti chiarisce trattarsi di due lettere, che sono state depositate telematicamente pur senza autorizzazione del Tribunale, che quindi si chiede, e si riferiscono a comunicazione che il ricorrente stesso ha inviato alla TE, ove viene fatta riserva di agire in giudizio nei suoi confronti a cagione del licenziamento illegittimamente subito. Parte resistente si rimette quanto all'opportunità di acquisire al giudizio la documentazione in questione. Il Giudice autorizza il deposito delle due raccomandate in questione, entrambe datate 9.1.2025, e recanti la sottoscrizione del ricorrente, il quale in udienza conferma trattarsi di raccomandate da lui sottoscritte. Il Giudice, in ragione del fatto che la TE ha esibito i due documenti originali in udienza e verificata la corrispondenza dei due originali a documenti depositati telematicamente dai difensori del ricorrente in data 14.1.2025 restituisce i due originali alla teste e autorizza la produzione della copia telematica nei termini già indicati. La teste dichiara: confermo che il 7.2.2024 sono andata nel punto vendita sito in Parte_4 CP_2 erano le 16 e ciò posso dire perché è quello l'orario presente sullo scontrino dell'acquisto effettuato in negozio. Specifico che mi sono recata nel punto vendita con mio marito, che però, ad un certo punto si è allontanato perché voleva scegliere un libro da regalarmi. Il punto vendita è molto grande e io cercavo un libro specifico, A” ed.
, quindi mi sono rivolta all'addetto che era nella sua postazione di lavoro, una postazione centrale, era CP_5 proprio la postazione cui ci si poteva rivolgere per chiedere informazioni. L'addetto quel giorno era il ricorrente, che vedo qui presente in udienza e riconosco. Mi rivolsi quindi a lui dicendo: 'buongiorno, sto cercando il libro OL dell'edizione Giuntina', aggiunsi l'editore per semplificare la ricerca del libro. A questo punto l'addetto, che stava scrivendo o consultando documenti, mi rivolse uno sguardo deciso e mi rispose: 'Chi? L'attrice di Hollywood?'; io rimasi di sasso, era l'ultima replica che mi sarei aspettata. Risposi quindi: 'Il libro su Pt_3
lui replicò: 'Appunto, una grande attrice'. Specifico che sino a qui noi eravamo al centro del corridoio e
[...] quindi in un punto di passaggio, da questo momento in poi ci siamo spostati in una rientranza dove si trova una colonna dalla quale l'addetto ha estratto il libro che cercavo. Nell'estrarre il libro dalla colonna il ricorrente continuava a ripetere la frase 'una grande attrice' e io, dunque, specificai: 'una grande donna'. La replica del
8 ricorrente fu, a quel punto: 'non ha fatto niente, ha solo recitato'. A questo punto il ricorrente ha aggiunto un'esternazione che ha determinato la mia decisione di riferire l'episodio al direttore e cioè: 'bisognerebbe tornare a Monaco e farli fuori tutti'. Nel pronunciare queste parole mi guardò serio e con una certa di decisione, come se volesse colpirmi con le sue parole. ADR diciamo che mi guardava come fossi un pezzo di sterco. ADR ritengo che la frase 'bisognerebbe tornare a Monaco e farli fuori tutti' non lasci spazio a fraintendimenti e io l'ho ritenuta riferita agli episodi noti delle olimpiadi di Monaco negli anni '70. A quel punto, ripresami dal primo momento di sconcerto, gli risposi: 'veda di smetterla perché sta parlando con la persona sbagliata'. A quel punto presi il libro e mi allontanai decisa a parlare con qualcuno, sono andata in fondo dove ci sono le casse perché dovevo pagare il libro e ho chiesto alla cassiera se era possibile parlare col direttore – non le dissi il motivo, mi limitai a dirle che avevo bisogno di parlare col direttore – e la cassiera (che credo fosse la signora che ho visto qua fuori, quella che è entrata a testimoniare prima di me) mi indirizzò alla signora a cui chiesi di poter parlare con il direttore. A lei, invece, dissi qual era il S_ motivo per il quale volevo parlare col direttore, le raccontai l'accaduto e lei era costernata. Mi disse che il direttore era appena uscito, però mi lasciò un recapito email del direttore. Il giorno io ho scritto un'email a questo indirizzo, email di cui ho ancora copia se necessario, e indirizzai questa email al dott. Tes_4
Alla teste viene esibito il doc. 3 di parte resistente. La teste conferma trattarsi dell'email da lei scritta. Preciso che allegai alla mail foto dello scontrino e del libro. Preciso che mio marito mi vide sconvolta e raccontai anche a lui quanto successo, mentre lo raccontavo anche alla signora. Anzi specifico che a lui accennai l'accaduto per sommi capi mentre eravamo in cassa per pagare il libro, e poi raccontati una versione più completa sia a lui che alla signora simultaneamente. S_
Voglio precisare che l'episodio mi ha particolarmente scosso per il contesto in cui si è verificato, un luogo di cultura come il punto vendita che è una casa editrice seria, avendomi sconvolto anche il modo Parte_4 in cui ciò è avvenuto. Preciso che, al di là di questo dialogo e di questo episodio che ho riferito, mai più ho avuto modo di conversare col ricorrente. Voglio precisare anche che, per il modo in cu sono state pronunciate le parole 'è una grande attrice' era evidente che non si trattava di uno scherzo e il tono non era scherzoso, ma che – per quanto spiacevole – ciò che mi ha indotto a voler riferire l'accaduto alla direzione è stata proprio la frase finale, poiché vera e propria incitazione all'odio. ADR mi risulta indirettamente che nella vicenda sia stato coinvolto anche l'osservatorio dell'antisemitismo; preciso che non fui io a interessarlo direttamente e specifico che – poiché l'episodio mi sconvolse
– ne parlai con amici e conoscenti e quindi evidentemente qualcuno si è preso l'onere di interessare l'osservatorio. Specifico altresì che dopo aver ricevuto queste due lettere a firma del ricorrente sono stata io a interessare degli sviluppi l'osservatorio, il quale mi ha chiesto di tenerli aggiornati. Si dà atto che a seguito di rilettura delle dichiarazioni rese il teste, impossibilitato a sottoscrivere il presente verbale telematico, ha interamente confermato le proprie dichiarazioni. Viene introdotto il successivo teste di parte resistente che si impegna come da rito e dichiara: sono
, nato a [...] il [...], residente a [...], Testimone_5 sono il marito della sig.ra . Parte_5
Confermo che il giorno 7.2.24 ho accompagnato mia moglie presso il punto vendita sito in credo fossero le 10 di mattino ma sinceramente non ricordo di preciso. Il Parte_4 CP_2 ricorrente che vedo oggi presente lo vidi nel punto vendita quel giorno, da lontano, vidi che mia moglie andata da lui per chiedere informazioni su un libro che cercava, Cercava in particola il libro ' La vidi che Pt_3 andava da lui a chiedere informazioni io cercavo un altro libro e quindi mi fermai al settore novità mentre mia moglie andò sulla sinistra verso il ricorrente.; Io del dialogo diretto tra loro non ho sentito niente. Davnti alla cassa del negozio ci sono degli espositori e davanti a dove si fa la coda per la cassa mi misi ad aspettare mia
9 moglie. Quando lei tornava mi ha raccontato questo episodio, quello che è successo e quello che aveva sentito. In particolare mi disse che il signore prima aveva fatto finta di capire che lei cercava un libro su una attrice di Hollywood e dopo, quando lui e mia moglie sono andati a prendere il libro 'OL' lei mi riportava queste frasi :'che OL non avrebbe fatto niente di importante' e poi che quando ha preso il libro aveva detto a mia moglie 'si dovrebbe tornare a Monaco e farli fuori tutti'. Io sono tedesco e quindi per me era chiaro che con questa frase il signore si riferiva agli ebrei alla shoa. Come tedesco la cosa mi ha toccato e capivo quindi la agitazione di mia moglie. In quel momento mentre raccontava era agiata e si vedeva dal modo in cui parlava e mi chiedeva se ero d'accordo nella sua decisione di riferire l'accaduto a qualcuno della Lei, mia moglie ha chiesto alla Parte_4 cassa di avere contatto con un responsabile del punto vendita e di aver una email per lasciare una testimonianza scritta dell'accaduto, Oltre alla signora in cassa mia moglie parlò con una signora responsabile credo tale
Non ricordo sinceramente la cassiera e non saprei dire se era oggi presente, ricordo la sig.ra S_ S_ fuori in attesa di rendere la testimonianza. Si dà atto che a seguito di rilettura delle dichiarazioni rese il teste, impossibilitato a sottoscrivere il presente verbale telematico, ha interamente confermato le proprie dichiarazioni. Viene introdotto il successivo teste, di parte resistente, che si impegna come da rito e dichiara: sono nato a [...] il [...], residente a [...], sono libraia, sono Testimone_6 dipendente dal 1998, lavoro addetta al punto vendita di settore ragazzi. Conosco il Parte_4 CP_2 ricorrente perché siamo stati colleghi, sia in piazza Piemonte che in in due punti vendita diversi e dunque CP_2 lo conosco da anni. Non ho cause indifferente. Preciso che il giorno 7.2.24 ero in turno presso il punto vendita di era in turno anche il CP_2 ricorrente. Lui era nel suo settore quello di saggistica. Preciso che quel giorno ebbi modo di parlare con la signora , di cui non conoscevo il Parte_5 nome prima di ora, signora che comunque ho riconosciuti qui fuori, fu lei a venire da me dopo aver chiesto in cassa alla mia collega di poter parlare con il direttore. Preciso che nel punto vendita duomo il settore saggistica è molto distante dal settore dove io lavoro quindi io non ebbi modo di vedere che la signora dialogava con il mio collega, non potevo proprio vedere era impossibile. Fu la signora che mi disse di essere passata dal settore saggistica e poi in cassa e quindi da me. Mi disse che voleva parlare con il direttore, per un episodio che lei riteneva grave accaduto con il mio collega. Non mi disse in merito a cosa. Non mi raccontò l'accaduto. Mi disse trattarsi di un episodio molto grave avvenuto con il mio collega nel settore saggistica e che voleva parlare con il direttore che però io le dissi era assente. La signora era visibilmente scossa mi sembrava scossa oltre che arrabbiata, turbata e quindi io ho pensato di dover dare un contatto, io non potevo dare un contatto telefonico e quindi diedi la email del negozio riferibile al direttore. Questo avvenne. Specifico che non mi racconto nessun dettaglio di quanto accaduto. Io a tutt'ora non ho idea di cosa sia successo perché nessuno me ne ha mai parlato, non so quale fu il motivo del contrasto. A questo punto il Giudice convoca la TE per un confronto con la TE Parte_5
S_
La ST NI conferma che la signora è proprio la persona ove fu S_ indirizzata dalla cassiera per la richiesta di un contatto con la direzione. Ribadisco di aver nell'occasione raccontato alla signora uello che era successo e lei ne era sconvolta e non se ne capacitava. S_
La TE hiarisce: la signora era molto turbata e io ero in effetti dispiaciuta che ci fosse S_ stato questo episodio grave nella libreria, anche se a tutt'oggi non so cosa sia stato detto, e io mi scusai proprio. Ribadisco di non avere idea in effetti di cosa successe. La teste riferisce 'io lo raccontai quello che successe, ma è passato un anno, io ricordo Parte_5 di aver raccontato ora e ne ricordo la reazione, lei si scusò.
10 La teste iferisce: io ero dispiaciuta che la cliente fosse turbata e lo fosse tanto da chiedere il S_ colloquio con il direttore perché il fatto pur non descritto mi venne indicato come fatto molto grave. La teste riferisce: io ricordo che la era incredula e ricordo di averle Parte_5 S_ raccontato qualcosa n capisco il motivo di tale inc è passato un anno per entrambe. La teste ichiara: sono certa che la signora mi disse di riferirsi per tale S_ Parte_5 grave episodio al mio collega della sezione saggistica al DI. Si dà atto che a seguito di rilettura delle dichiarazioni rese il teste, impossibilitato a sottoscrivere il presente verbale telematico, ha interamente confermato le proprie dichiarazioni. La TE , ancora presente nelle prossimità dell'aula chiede di poter integrare la Tes_7 dichiarazione testimoniale. Il Giudice ammette la TE premettendo che l'esame testimoniale verte su circostanze specifiche e quindi ove la teste ritenga di aver riferito inesattezze può chiarire ma senza che ciò sfoci in un colloquio aperto irrituale. La TE chiarisce: confermo integralmente la ricostruzione dei fatti che ho reso nella mia dichiarazione ma ci tengo a precisare che dopo un anno io ricordo, ricordavo di aver detto tutto dopo essere stata in cassa perché c'era con me mio marito cui ho riferito tutto ovviamente, anche per spiegargli perché volevo parlare con il direttore. Ero convinta di averlo fatto anche mentre c'era lì presente la signora ma dato che non S_ ho dubbio che la signora stia dicendo il vero poiché persona perbene, è anche possibile che io le abbia S_ solo detto, poiché ero molto agitata. Che in effetti volevo parlare con il direttore perché era successa una cosa grave. Ricordo però molto bene che lei era a sua volta scossa perché mi ha visto agitata e mi disse 'mi dispiace non riesco a crederci'. Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966, grava sul datore di lavoro l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento. Come noto in tema di licenziamento disciplinare, è necessario che il datore di lavoro fornisca adeguata e convincente prova della sussistenza della condotta contestata, della sua gravità e della proporzionalità della sanzione disciplinare. La valutazione dei fatti, l'interpretazione delle norme disciplinari e l'applicazione dei principi di giustizia devono essere effettuate con rigore e coerenza, escludendo qualsiasi forma di arbitrarietà e garantendo il rispetto dei diritti del lavoratore. La giusta causa di licenziamento deve essere accertata con certezza e oggettività, evitando interpretazioni estensive o lesive dei diritti del dipendente. La tutela reintegratoria è prevista in caso di insussistenza del fatto contestato o di proporzionalità qualificata della sanzione disciplinare, secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza consolidata. La sentenza emessa in merito deve essere motivata in modo chiaro e completo, in conformità con le norme di legge vigenti (così Cass. Civ. sez. lav. , 20/06/2024 , n. 17032). Dall'istruttoria orale assunta, si ritiene di poter trarre elementi che indubitabilmente confermano la sussistenza materiale e la giuridica rilevanza delle condotte contestate dalla datrice, così come poste alla base del provvedimento espulsivo per cui è causa. Tutti i testimoni escussi hanno reso deposizioni che asseverano la ricostruzione in fatto prospettata dal datore di lavoro e posta a fondamento del licenziamento comminato. Nello specifico, le testimoni e dipendenti della convenuta, _6 S_ entrambe in servizio presso lo store di via Duomo nella giornata del 7.2.24, hanno confermato Person la presenza dei coniugi e presso il punto vendita, nonché dichiarato che la Parte_5 sig.ra – definita 'molto seria- dalla teste e 'visibilmente scossa', 'arrabbiata', 'turbata' –dalla _6
11 Pt_ veva chiesto email del direttore del negozio per riferire una cosa che era accaduta S_
( ), “per un episodio che lei riteneva grave accaduto con il mio collega” _6 S_
Entrambe le testimoni hanno chiarito di non aver assistito alla conversazione tra il la , e di non essere a conoscenza di alcun dettaglio dell'episodio grave Pt_1 Parte_5 in questione;
entrambe hanno rilevato l'obiettivo stato di agitazione e turbamento in cui versava la cliente (tanto che la pur non sapendo cosa potesse essere successo ha dichiarato: io S_ ero dispiaciuta che la cliente fosse turbata e lo fosse tanto da chiedere il colloquio con il direttore perché il fatto pur non descritto mi venne indicato come fatto molto grave. [..] sono certa che la signora mi disse di Parte_5 riferirsi per tale grave episodio al mio collega della sezione saggistica al DI) Person Si osservino, a tal proposito, le dichiarazioni del teste che ha sua volta dichiarato: Il ricorrente che vedo oggi presente lo vidi nel punto vendita quel giorno, da lontano, vidi che mia moglie andata da lui per chiedere informazioni su un libro che cercava, Cercava in particola il libro ' Pt_3
La vidi che andava da lui a chiedere informazioni io cercavo un altro libro e quindi mi fermai al settore novità mentre mia moglie andò sulla sinistra verso il ricorrente.; Io del dialogo diretto tra loro non ho sentito niente. Davanti alla cassa del negozio ci sono degli espositori e davanti a dove si fa la coda per la cassa mi misi ad aspettare mia moglie. Quando lei tornava mi ha raccontato questo episodio, quello che è successo e quello che aveva sentito. In particolare mi disse che il signore prima aveva fatto finta di capire che lei cercava un libro su una attrice di Hollywood e dopo, quando lui e mia moglie sono andati a prendere il libro 'OL' lei mi riportava queste frasi :'che OL non avrebbe fatto niente di importante' e poi che quando ha preso il libro aveva detto a mia moglie 'si dovrebbe tornare a Monaco e farli fuori tutti'. Io sono tedesco e quindi per me era chiaro che con questa frase il signore si riferiva agli ebrei alla shoa. Come tedesco la cosa mi ha toccato e capivo quindi la agitazione di mia moglie. In quel momento mentre raccontava era agiata e si vedeva dal modo in cui parlava e mi chiedeva se ero d'accordo nella sua decisione di riferire l'accaduto a qualcuno della Parte_4
Le dichiarazioni dei testi presenti in merito agli avvenimenti successivi alla conversazione che ha dato luogo all'addebito disciplinare del dipendente, conversazione cui hanno direttamente preso parte unicamente il DI e la TE , appaiono Parte_5 dunque univoche. Nessuno dei testi escussi ha interesse in causa – o risulta trovarsi in una delle condizioni previste dall'art 246 c.p.c., con conseguente piena capacità di deporre;
tutti hanno reso dichiarazioni che sostanzialmente appaiono confermative della dinamica riportata dal datore di lavoro (prima nella contestazione disciplinare, e poi nella ricostruzione in fatto di cui alla memoria di costituzione). Risulta pacifico che i soggetti coinvolti negli avvenimenti del 7.2.24 – cioè in via diretta la teste ed il DI, nonché il sig. on si fossero mai visti, non si Parte_5 Per_2 conoscessero e si siano quindi per la prima volta incontrati proprio nello store Duomo della Feltrinelli ed in occasione dell'accesso dei due coniugi e clienti, al punto vendita in questione. Nemmeno parte ricorrente ha allegato l'esistenza di motivi di risentimento o di trascorsi di sorta con i due testimoni – a margine della sua infelice decisione di contattarli per minacciare conseguenze legali il successivo 9.1.25- confermando di non aver mai visto prima di allora i due coniugi e di averli poi rincontrati in occasione della udienza del 21.1.25.
12 Nelle sue difese anzi il ricorrente si lamenta non essergli mai state fornite le generalità della signora che si limita quindi a definire 'cliente', non negando di averla Parte_5 incontrata e di averle procurato, su sua richiesta, il libro 'GO edizioni Giuntina su Pt_3
[...]
La teste ha chiaramente riferito: confermo che il 7.2.2024 sono andata nel Parte_5 punto vendita erano le 16 e ciò posso dire perché è quello l'orario presente sullo Parte_4 CP_2 scontrino dell'acquisto effettuato in negozio. Specifico che mi sono recata nel punto vendita con mio marito, che però, ad un certo punto si è allontanato perché voleva scegliere un libro da regalarmi. Il punto vendita è molto grande e io cercavo un libro specifico, A” ed. , quindi mi sono rivolta all'addetto che era nella sua CP_5 postazione di lavoro, una postazione centrale, era proprio la postazione cui ci si poteva rivolgere per chiedere informazioni. L'addetto quel giorno era il ricorrente, che vedo qui presente in udienza e riconosco. Mi rivolsi quindi a lui dicendo: 'buongiorno, sto cercando il libro OL dell'edizione Giuntina', aggiunsi l'editore per semplificare la ricerca del libro. A questo punto l'addetto, che stava scrivendo o consultando documenti, mi rivolse uno sguardo deciso e mi rispose: 'Chi? L'attrice di Hollywood?'; io rimasi di sasso, era l'ultima replica che mi sarei aspettata. Risposi quindi: 'Il libro su lui replicò: 'Appunto, una grande attrice'. Specifico che Parte_3 sino a qui noi eravamo al centro del corridoio e quindi in un punto di passaggio, da questo momento in poi ci siamo spostati in una rientranza dove si trova una colonna dalla quale l'addetto ha estratto il libro che cercavo. Nell'estrarre il libro dalla colonna il ricorrente continuava a ripetere la frase 'una grande attrice' e io, dunque, specificai: 'una grande donna'. La replica del ricorrente fu, a quel punto: 'non ha fatto niente, ha solo recitato'. A questo punto il ricorrente ha aggiunto un'esternazione che ha determinato la mia decisione di riferire l'episodio al direttore e cioè: 'bisognerebbe tornare a Monaco e farli fuori tutti'. Nel pronunciare queste parole mi guardò serio e con una certa di decisione, come se volesse colpirmi con le sue parole. Questa versione è del tutto analoga a quella che la TE, già alle 10 del mattino del giorno immediatamente successivo a quello degli avvenimenti in contestazione, ha voluto render nota alla società, proprio tramite il contatto email del direttore dello store fornitole dalla responsabile S_
Ai fini comparativi si ritiene allora giovi ritrascrivere il contenuto della email in questione -che la TE ha confermato di aver inviato- così come da doc 3 prodotto da parte resistente. Egregio direttore Tes_4
Ho avuto la Sua e-mail dalla signora su mia richiesta dopo un episodio che voglio riferirLe , S_ perché lo ritengo grave, in sé e per la reputazione della libreria. Come si evince dalla foto allegata ieri mi sono recata nel Vostro punto vendita in Galleria. Entrata mi sono avviata a sinistra fino alla postazione a metà corridoio e ho chiesto aiuto al Vostro dipendente per trovare il libro A” dell'ed. . CP_5
Lui mi ha guardato e ha detto:” Chi? L'attrice di Hollywood?” Un po' spiazzata per il tono e il contenuto della domanda ho replicato: “Il libro su . Lui: “Appunto, una grande attrice!” Io: “Una Parte_3 grande donna”. Lui: “ Un'attrice. Ha sempre recitato e non ha fatto niente!” E, arrivato allo scaffale, mi ha dato il libro aggiungendo: “Bisognerebbe tornare a Monaco e farli fuori tutti!” A questo punto gli ho replicato che aveva sbagliato destinataria e che avrebbe dovuto cambiare registro. Mentre me ne andavo indignata ha replicato ancora qualcosa che non ho voluto ascoltare. Purtroppo non c'era nessuno nelle vicinanze (e forse anche per questo il tipo in questione ha osato di più) e non conosco il nome del Vostro dipendente, ma la signora sa benissimo di chi si tratta, perché le S_
13 ho indicato la persona. Lei stessa si è dichiarata dispiaciuta e costernata. Sullo scontrino in foto sono indicati data e ora dell'acquisto, quindi penso si possa stabilire che c'era in postazione. Le ho riferito l'accaduto, perché lo ritengo molto grave e davvero “imbarazzante” (per essere indulgenti) per l'immagine della libreria. Non spetta certo a me dare suggerimenti, ma credo fosse necessario metterLa al corrente di quanto accaduto. Cordiali saluti Ad avvalorare la attendibilità della deposizione resa dalla contribuisce Parte_5 certamente il rilievo per il quale la signora si è immediatamente attivata, a meno di 24 ore dall'episodio del 7.2.24, portando a conoscenza della società la condotta serbata dal dipendente;
le frasi che ella affermava le sarebbero state rivolte nell'occasione dal sono le stesse Pt_1 che ha in questa sede confermato. La TE non aveva alcun motivo di risentimento nei confronti del DI -che nemmeno conosceva, né prima mai aveva incontrato. Tutti i testimoni presenti quel giorno hanno confermato che la signora si trovasse in Testim stato di agitazione e fosse profondamente turbata e sconvolta;
il TE e la TE anno riferito che la causa dello stato emotivo della signora era dovuta all'incontro tra S_ la signora ed il la email del direttore dello store, secondo tutti gli esaminati, era stata Pt_1 richiesta dalla signora proprio allo scopo di segnalare alla direzione tale episodio grave. Il fatto che la TE si sia contraddetta – ammettendo poi di non escludere si essersi sul punto confusa, in ragione dello stato di agitazione che la conversazione con il DI le aveva determinato- sul fatto di aver già in quel momento raccontato l'episodio nei suoi dettagli alla -circostanza dalla stessa invece smentita- appare del tutto S_ S_ privo di rilievo e non inficia in alcun modo la credibilità delle dichiarazioni rese. Per altro verso, non appare francamente verosimile che la TE possa aver in qualche modo frainteso le dichiarazioni del DI e che dunque la intera vicenda sia frutto di un misunderstanding. La frase “Bisognerebbe tornare a Monaco e farli fuori tutti!” non si ritiene francamente ed in alcun diverso modo interpretabile, essendo chiaro riferimento (ed incredibilmente in termini di entusiastico avvallo) all'attentato terroristico del 5.9.1972 che ha appunto avuto luogo in occasione delle Olimpiadi a Monaco di Baviera. Inferire che la TE potrebbe aver travisato, equivale ad insinuare che la si sarebbe volutamente inventata l'episodio di sana pianta e ciò, all'evidenza, Tes_7 senza alcun motivo (considerato anche l'obiettivo disagio morale e pratico che la vicenda ha certamente avuto anche sulla quotidianità della signora). Gli avvenimenti, i contenuti dello scambio verbale avuto con il le reazioni di Pt_1 tutti i presenti - coinvolti in qualche modo dagli eventi (MORENO; FEDELI;
DI; HOH)-sono riconducibili ad un quadro coerente e nell'esame complessivo di tutte le deposizioni raccolte, restituiscono diretta ed indiretta conferma della ricostruzione fornita da parte resistente. Le dichiarazioni rese dai testimoni esaminati, nei limiti della loro rilevanza – poiché relative alle diverse porzioni della materialità del fatto complessivamente valutato e poi,
14 nei limiti della sua valenza disciplinare, contestato- sono concordanti e tra loro, perfettamente, collimano. Tanto chiarito in ordine alla effettiva sussistenza materiale della condotta addebitata, e quanto alla gravità della stessa, devesi rilevare quanto segue. La condotta contestata concorre senza dubbio ad integrare la fattispecie legale di cui all'art. 2119 cod. civ. e si connota -per gravità- tale da giustificare senza dubbio il recesso del datore per giusta causa (e ciò pur ove non fosse prevista correlativa specifica tipizzazione a livello collettivo). Ritiene questo Giudice che il ricorrente abbia ingaggiato una conversazione con la cliente poi sfociata in pubblica esternazione di sentimenti di odio, Persona_1 intolleranza religiosa ed incitazione alla violenza nei confronti della popolazione avente fede ebraica;
ciò ben a prescindere dall'intento di offendere o colpire la cliente stessa (di fede ebrea). Tale condotta di per sé appare certamente idonea a minare in maniera irrimediabile il vincolo fiduciario tra le parti poiché si riverbera in termini di impossibilità di permanenza del rapporto di lavoro ed anzi nel caso di specie, nel contesto riferito, l'anzianità di servizio del lavoratore finisce per essere un elemento che ne aggrava la posizione. Ciò, non in quanto il grado di diligenza esigibile si atteggi diversamente a seconda dell'anzianità del dipendente, ma in quanto – del tutto legittimamente – diversamente si atteggia il livello di affidamento che il datore di lavoro ripone nel lavoratore con più esperienza e dal quale certo non si attende reazioni caratterizzate da simile intensa aggressività verbale ed immotivato odio nei confronti di una intera comunità (quella ebraica appunto). La irrimediabile compromissione del rapporto ben può ritenersi determinata dal fatto che il ricorrente abbia, nei luoghi di pertinenza aziendale, a contatto con il pubblico, assunto atteggiamenti gravemente irrispettosi delle più basilari regole del vivere civile, apertamente manifestando, con toni non socialmente accettabili, il proprio odio antisemita nei confronti di una intera comunità/fede sino ad auspicarne/celebrarne la futura eliminazione fisica, possibilmente violenta. Tale comportamento, certamente discriminatorio ed espressione di razzismo, non può non avere influenza sulla valutazione da parte datoriale anche della capacità del lavoratore di assolvere alla sua prestazione lavorativa, ed anzi incide intrinsecamente sugli obblighi di collaborazione e fedeltà cui è tenuto il dipendente nei confronti della datrice stessa. Esso si rivela incompatibile con il permanere di quel vincolo fiduciario sul quale il rapporto di lavoro stesso si fonda, manifestandosi come condotta significativamente lesiva delle norme dell'etica e del vivere civile e dunque tale da ben poter costituire giusta causa di licenziamento. In altri termini, il recesso datoriale trova diretto fondamento nella autonoma rilevanza disciplinare connessa all'intrinseco disvalore della condotta contestata e ciò poiché, in definitiva, l'episodio, complessivamente considerato sottende, come minimo, la totale indifferenza del dipendente alla legittima aspettativa della datrice di evitare che i propri dipendenti utilizzino
15 espressioni lesive della dignità delle persone presenti sul luogo di lavoro, prima ancora che dei clienti con cui hanno quotidiano contatto. Quanto sin qui complessivamente argomentato giustifica senza dubbio l'integrale rigetto del ricorso, superando ogni residua argomentazione di parte su questioni non rilevanti ai fini del decidere (che si ritengono pertanto assorbite). Le spese di lite vengono liquidate in applicazione del principio della soccombenza e dunque poste a carico della parte ricorrente. Da ultimo si ritiene che la domanda di condanna per lite temeraria ex art.96 c.p.c. formulata nei confronti del ricorrente non sia fondata e non sia dunque meritevole di accoglimento, non essendo nitidamente emersa mala fede del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di parte resistente, spese che si liquidano in euro 5000 per compensi oltre spese generali, IVA, CPA, oneri accessori dovuti per legge;
3) riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni.
Milano, 27/03/2025 Il Giudice Claudia Tosoni
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