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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cremona, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cremona |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CREMONA Sezione 1, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DEANTONI GIULIO, Presidente
LD TE, OR
GALLI EZIO DONATO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 77/2022 depositato il 23/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
I.c.a. - Imposte CO IN - Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1313 TRIB. PROV. 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1313 TRIB.PROV.LE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1313 TRIB.PROV.LE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1313 TRIB.PROV.LE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1313 TRIB.PROV.LE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1313 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1313 TARI 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1313 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1313 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1313 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con atto ritualmente notificato via PEC alla società I.C.A. - Imposte CO IN S.p.A. (concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'I.M.U. per conto del Comune di Crema), Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso: 1) l'avviso di accertamento esecutivo n. 8 del 23 febbraio 2022, con il quale il concessionario ha ingiunto al ricorrente il pagamento dell'importo di euro 1.429,00 a titolo di imposta T.A.S.
I. non versata per l'anno 2016, interessi, sanzioni e spese di notifica;
2) l'avviso di accertamento esecutivo n. 1313 del 1° ottobre 2021, con il quale il medesimo concessionario ha ingiunto al ricorrente il pagamento dell'importo di euro 4.451,00 a titolo di TA.RI. non versata per gli anni dal 2016 al 2020, interessi, sanzioni e spese di notifica.
Quanto all'avviso di accertamento T.A.S.I., il ricorrente denuncia il difetto di motivazione e la conseguente nullità dell'atto impugnato;
inoltre, segnala che la maggior parte degli immobili oggetto di tassazione era stata concessa in locazione e, quindi, la T.A.S.I. era dovuta in misura minore rispetto a quella individuata dal concessionario.
Quanto all'avviso di accertamento TA.RI., il ricorrente evidenzia che la predetta tassa è dovuta solo per lo studio professionale in quanto gli altri immobili sono per lo più concessi in locazione, anche se non per tutto l'anno, come risulta dai relativi contratti regolarmente registrati, allegati al ricorso.
Con ulteriore memoria, il ricorrente ha sviluppato argomenti già esposti in altri ricorsi avverso avvisi di accertamento IMU – ICI relativi ai medesimi immobili oggetto di tassazione TA.RI. e T.A.S.I.
2.- Si è costituita la società I.C.A. – Imposte CO IN S.p.A., chiedendo:
- in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso due distinti avvisi di accertamento riferiti a tributi diversi (T.A.S.I. e TA.RI.), in assenza di connessione oggettiva e/o soggettiva;
- nel merito, il rigetto del ricorso, essendo entrambi gli avvisi adeguatamente motivati: nel caso di specie – evidenzia la resistente – non si discute certamente di un prelievo fiscale di natura articolata e complessa, essendosi in presenza di una mera rilevazione di omesso versamento;
gli avvisi di accertamento impugnati riportano tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e hanno messo in condizione la contribuente di articolare la propria difesa;
corretta, inoltre, deve ritenersi la tassazione, concretamente operata avendo riguardo alle esenzioni e riduzioni previste dalla legge.
3.- All'udienza odierna il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
La causa è, quindi, passata in decisione sulle seguenti conclusioni di merito già rassegnate negli atti introduttivi. Per il ricorrente: “Dichiarare in via preliminare nulli gli atti” impugnati “per vizio di motivazione come eccepito nel motivo 1 del ricorso”.
Per la resistente: “in via preliminare, accertare e dichiarare il ricorso inammissibile;
in via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare la correttezza degli avvisi di accertamento in oggetto, confermando la pretesa impugnata”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente e fondata sull'assunto del divieto di proporre un unico ricorso avverso più avvisi di accertamento relativi a tributi diversi.
Come già chiarito dalla Suprema Corte, con argomenti pienamente condivisi dal Collegio, è senz'altro ammissibile la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso più atti di accertamento, dovendo ritenersi applicabile nel processo tributario l'art. 104 c.p.c., il quale consente la proposizione contro la stessa parte,
e quindi la trattazione unitaria, di una pluralità di domande anche non connesse tra loro, con risultato peraltro analogo a quello ottenuto nel caso di riunione di processi anche soltanto soggettivamente connessi (ex multis, Cass. civ., Sez. Trib. N. 4490 del 23 ottobre 2012 – 22 febbraio 2013).
È, pertanto, ammissibile il ricorso proposto dal Ricorrente_1 avverso il medesimo concessionario avverso i due avvisi di accertamento, pur relativi a tributi diversi (oltretutto, i tributi fanno riferimento ai medesimi immobili, sicché la decisione sulla legittimità dei diversi avvisi impugnati presuppone la soluzione di questioni comuni, donde la connessione oggettiva – oltre che soggettiva – delle domande).
5.- Nel merito, il ricorso proposto va respinto, dovendo integralmente essere confermati gli avvisi impugnati.
5.1.- L'unico motivo sviluppato nel ricorso (difetto di motivazione) è infondato.
L'esame degli avvisi impugnati consente, infatti, di evidenziare come entrambi gli atti siano correttamente e congruamente motivati e consentano di comprendere pienamente quali siano le pretese impositive azionate e le ragioni poste a fondamento delle stesse.
In entrambi gli avvisi sono indicati: le disposizioni di legge che fondano il potere impositivo in relazione a ciascun dei tributi richiesti;
la tassa e gli importi relativi a ciascuno degli anni d'imposta oggetto di tassazione;
le superfici e gli immobili tassati (riportati con ogni indicazione utile per la loro identificazione: ubicazione dell'immobile, percentuale e mesi di possesso, rendita dell'immobile, valore imponibile, aliquota applicata); le sanzioni e gli interessi;
le modalità e i parametri di calcolo, pure specificati in altro allegato degli avvisi impugnati;
le modalità per presentare ricorso o per chiedere chiarimenti sugli avvisi.
5.2.- Neppure sussistono vizi – genericamente sollevati dal ricorrente nella memoria difensiva, oltretutto facendo riferimento alla tassazione IMU oggetto di precedenti distinti avvisi di accertamento – attinenti alla tassazione operata.
Nel caso di specie, la T.A.S.I. è stata correttamente applicata.
Con detto avviso non si è proceduto, correttamente, all'applicazione della tassa per l'abitazione principale,
Dato_Catastale_1 Indirizzo_1; è stata poi applicata la prevista riduzione in relazione agli immobili concessi in locazione (come emerge dall'esame degli allegati agli avvisi impugnati).
Pure l'avviso di accertamento TA.RI. risulta correttamente emesso in relazione agli immobili, suscettibili di produrre rifiuti urbani posseduti dal ricorrente e a sua disposizione, con esclusione di quelli oggetto di contratti di locazione.
Conclusivamente, gli avvisi di accertamento risultano correttamente emessi e il ricorso va rigettato.
6.- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, avuto riguardo al valore della controversia, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
respinge il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla resistente ICA le spese di causa liquidate in
€ 1.500.
Cremona, 16 ottobre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Matteo Grimaldi Dott. Giulio Deantoni
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CREMONA Sezione 1, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DEANTONI GIULIO, Presidente
LD TE, OR
GALLI EZIO DONATO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 77/2022 depositato il 23/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
I.c.a. - Imposte CO IN - Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1313 TRIB. PROV. 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1313 TRIB.PROV.LE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1313 TRIB.PROV.LE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1313 TRIB.PROV.LE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1313 TRIB.PROV.LE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1313 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1313 TARI 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1313 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1313 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1313 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con atto ritualmente notificato via PEC alla società I.C.A. - Imposte CO IN S.p.A. (concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'I.M.U. per conto del Comune di Crema), Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso: 1) l'avviso di accertamento esecutivo n. 8 del 23 febbraio 2022, con il quale il concessionario ha ingiunto al ricorrente il pagamento dell'importo di euro 1.429,00 a titolo di imposta T.A.S.
I. non versata per l'anno 2016, interessi, sanzioni e spese di notifica;
2) l'avviso di accertamento esecutivo n. 1313 del 1° ottobre 2021, con il quale il medesimo concessionario ha ingiunto al ricorrente il pagamento dell'importo di euro 4.451,00 a titolo di TA.RI. non versata per gli anni dal 2016 al 2020, interessi, sanzioni e spese di notifica.
Quanto all'avviso di accertamento T.A.S.I., il ricorrente denuncia il difetto di motivazione e la conseguente nullità dell'atto impugnato;
inoltre, segnala che la maggior parte degli immobili oggetto di tassazione era stata concessa in locazione e, quindi, la T.A.S.I. era dovuta in misura minore rispetto a quella individuata dal concessionario.
Quanto all'avviso di accertamento TA.RI., il ricorrente evidenzia che la predetta tassa è dovuta solo per lo studio professionale in quanto gli altri immobili sono per lo più concessi in locazione, anche se non per tutto l'anno, come risulta dai relativi contratti regolarmente registrati, allegati al ricorso.
Con ulteriore memoria, il ricorrente ha sviluppato argomenti già esposti in altri ricorsi avverso avvisi di accertamento IMU – ICI relativi ai medesimi immobili oggetto di tassazione TA.RI. e T.A.S.I.
2.- Si è costituita la società I.C.A. – Imposte CO IN S.p.A., chiedendo:
- in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso due distinti avvisi di accertamento riferiti a tributi diversi (T.A.S.I. e TA.RI.), in assenza di connessione oggettiva e/o soggettiva;
- nel merito, il rigetto del ricorso, essendo entrambi gli avvisi adeguatamente motivati: nel caso di specie – evidenzia la resistente – non si discute certamente di un prelievo fiscale di natura articolata e complessa, essendosi in presenza di una mera rilevazione di omesso versamento;
gli avvisi di accertamento impugnati riportano tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e hanno messo in condizione la contribuente di articolare la propria difesa;
corretta, inoltre, deve ritenersi la tassazione, concretamente operata avendo riguardo alle esenzioni e riduzioni previste dalla legge.
3.- All'udienza odierna il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
La causa è, quindi, passata in decisione sulle seguenti conclusioni di merito già rassegnate negli atti introduttivi. Per il ricorrente: “Dichiarare in via preliminare nulli gli atti” impugnati “per vizio di motivazione come eccepito nel motivo 1 del ricorso”.
Per la resistente: “in via preliminare, accertare e dichiarare il ricorso inammissibile;
in via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare la correttezza degli avvisi di accertamento in oggetto, confermando la pretesa impugnata”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente e fondata sull'assunto del divieto di proporre un unico ricorso avverso più avvisi di accertamento relativi a tributi diversi.
Come già chiarito dalla Suprema Corte, con argomenti pienamente condivisi dal Collegio, è senz'altro ammissibile la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso più atti di accertamento, dovendo ritenersi applicabile nel processo tributario l'art. 104 c.p.c., il quale consente la proposizione contro la stessa parte,
e quindi la trattazione unitaria, di una pluralità di domande anche non connesse tra loro, con risultato peraltro analogo a quello ottenuto nel caso di riunione di processi anche soltanto soggettivamente connessi (ex multis, Cass. civ., Sez. Trib. N. 4490 del 23 ottobre 2012 – 22 febbraio 2013).
È, pertanto, ammissibile il ricorso proposto dal Ricorrente_1 avverso il medesimo concessionario avverso i due avvisi di accertamento, pur relativi a tributi diversi (oltretutto, i tributi fanno riferimento ai medesimi immobili, sicché la decisione sulla legittimità dei diversi avvisi impugnati presuppone la soluzione di questioni comuni, donde la connessione oggettiva – oltre che soggettiva – delle domande).
5.- Nel merito, il ricorso proposto va respinto, dovendo integralmente essere confermati gli avvisi impugnati.
5.1.- L'unico motivo sviluppato nel ricorso (difetto di motivazione) è infondato.
L'esame degli avvisi impugnati consente, infatti, di evidenziare come entrambi gli atti siano correttamente e congruamente motivati e consentano di comprendere pienamente quali siano le pretese impositive azionate e le ragioni poste a fondamento delle stesse.
In entrambi gli avvisi sono indicati: le disposizioni di legge che fondano il potere impositivo in relazione a ciascun dei tributi richiesti;
la tassa e gli importi relativi a ciascuno degli anni d'imposta oggetto di tassazione;
le superfici e gli immobili tassati (riportati con ogni indicazione utile per la loro identificazione: ubicazione dell'immobile, percentuale e mesi di possesso, rendita dell'immobile, valore imponibile, aliquota applicata); le sanzioni e gli interessi;
le modalità e i parametri di calcolo, pure specificati in altro allegato degli avvisi impugnati;
le modalità per presentare ricorso o per chiedere chiarimenti sugli avvisi.
5.2.- Neppure sussistono vizi – genericamente sollevati dal ricorrente nella memoria difensiva, oltretutto facendo riferimento alla tassazione IMU oggetto di precedenti distinti avvisi di accertamento – attinenti alla tassazione operata.
Nel caso di specie, la T.A.S.I. è stata correttamente applicata.
Con detto avviso non si è proceduto, correttamente, all'applicazione della tassa per l'abitazione principale,
Dato_Catastale_1 Indirizzo_1; è stata poi applicata la prevista riduzione in relazione agli immobili concessi in locazione (come emerge dall'esame degli allegati agli avvisi impugnati).
Pure l'avviso di accertamento TA.RI. risulta correttamente emesso in relazione agli immobili, suscettibili di produrre rifiuti urbani posseduti dal ricorrente e a sua disposizione, con esclusione di quelli oggetto di contratti di locazione.
Conclusivamente, gli avvisi di accertamento risultano correttamente emessi e il ricorso va rigettato.
6.- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, avuto riguardo al valore della controversia, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
respinge il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla resistente ICA le spese di causa liquidate in
€ 1.500.
Cremona, 16 ottobre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Matteo Grimaldi Dott. Giulio Deantoni