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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/03/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice DE Lavoro, nella persona DE dott. Andrea Valerio Cambi,
lette le note scritte depositate d parte ricorrente in data 19.02.2025 e da parte resistente in data
20.02.2025
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 523/2021
da: , (c.f. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
EG EZ (TV) ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, giusta mandato depositato unitamente all'atto introduttivo, dagli avv.ti Nidia Bignotti (c.f. ; C.F._2
p.e.c. e Filippo Goio (c.f. ; p.e.c. Email_1 C.F._3
DElo studio Bd'A Bignotti e d'Acquarone Avvocati Associati Email_2
(fax 045 8005374), presso il quale è elettivamente domiciliato in Verona, via San Salvatore Corte Regia
n. 7;
- ricorrente;
contro
: , nato a [...] [...] (c.f. Controparte_1 C.F._4
) rappresentao e difeso dall'Avv. Alvise Fontanin (c.f. DE Foro di
[...] CodiceFiscale_5
Treviso, con domicilio eletto presso lo Studio DElo stesso in Montebelluna (TV) via Dalmazia 6/11
come da procura alle liti in atti;
- convenuto;
nonché nei confronti di: , nata ad [...] il [...] (c.f. Controparte_2 [...]
) e residente a [...]12 - in qualità di erede universale di C.F._6
, nato a [...] [...] (c.f. ) e Controparte_1 CodiceFiscale_4
venuto a mancare il 10.02.2024 in LF NE (TV), il 10.02.2024 - rappresentata e difesa Tribunale di Treviso
dall'Avv. Alvise Fontanin (c.f. DE Foro di Treviso, con domicilio eletto presso CodiceFiscale_5
lo Studio DElo stesso in Montebelluna (TV) via Dalmazia 6/11 e con recapiti per le comunicazioni pec fax 0423 249408, giusto mandato che si allega alla Email_3
memoria di costituzione in riassunzione DE 30.10.2024
- convenuta in riassunzione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.05.2021, l'odierno ricorrente esponeva:
- di aver svolto per oltre 23 anni l'attività di subagente assicurativo, gestendo dal settembre 1995 al maggio 2018, senza soluzione di continuità, l'Agenzia Principale (o subagenzia) DEl'Ina SI (oggi di San ON EG EZ;
Controparte_3
- che tale subagenzia prima era Agenzia Principale DEl'Agenzia Generale di Bassano DE GR e successivamente, dal febbraio 2008, in seguito a scorporo di portafoglio DEl' Parte_2
in 4 diverse agenzie, è divenuta subagenzia DEl' ;
[...] Parte_3
- di aver ricevuto mandato di subagente inizialmente da , agente Ina SI fino alle Persona_1
dimissioni DE 29.12.2007;
- che a seguito DEle dimissioni DEl'agente la gestione DEl'Agenzia Generale di Bassano passò Per_1 prima a 4 agenti ( , e ) e poi, dal 11.02.2008- per effetto DEla Persona_2 Tes_1 Tes_2 CP_1 suddivisione DEl'Agenzia di Bassano in 4 agenzie generali con scorporo DE portafoglio- all'agente
, che fu incaricato di gestire l da cui dipendeva la Controparte_1 Parte_2 Pt_3
subagenzia di San ON EG EZ;
- di aver ricevuto nuovo mandato dall'agente Filiero, anche se il rapporto di subagenzia era proseguito sempre senza soluzione di continuità dalle dimissioni di , prima con la gestione dei 4 agenti e Per_1 poi con il stesso, alle stesse condizioni, senza interruzioni e senza riconsegnare il portafoglio CP_1
clienti;
- che l'unica modifica intervenuta fu un accordo per l'esonero dall'addebito DEle spese di locazione dei locali DEla subagenzia, precedentemente addebitati dall' e anche dalla gestione dei 4 agenti;
Per_1
- che alla cessazione DE rapporto di subagenzia, avvenuto nel giugno 2018 per raggiunti limiti di pensionamento, l'Agente Generale di Asolo GN negava il diritto a ricevere le indennità CP_1 dovute per la cessazione DE rapporto calcolate sull'intero periodo lavorato dal 1995 al 2018, sostenendo che dovessero essere determinate tenendo conto solo DE periodo successivo al febbraio 2008,
contrapponendo altresì controcrediti per rimborso pagamento canoni di locazione DEla subagenzia e per asseriti recuperi provvigionali di alcuni contratti (c.d. claw-back);
- 2 - Tribunale di Treviso
- di non aver più ricevuto dall'annualità 2011 le sovra provvigioni (c.d. rappel) previste contrattualmente, pur avendo l'agenzia generale di sempre raggiunto gli obiettivi di produzione Pt_3
fissati dalla mandante, a motivo che la mandante stessa non li avrebbe più versati all'agenzia generale e che quest'ultima non li avrebbe così potuti retrocedere alla subagenzia nella percentuale fissata.
L'odierno attore, prospettando il proprio diritto a ricevere le indennità di cessazione DE rapporto calcolate sull'intero periodo lavorato dal 1995 al 2018, nonché l'insussistenza dei crediti opposti dall'agente generale a pretesa compensazione DEle indennità e di condannare al Controparte_1
pagamento di quanto dovuto per indennità nonché per provvigioni maturate e non liquidate nel corso DE
rapporto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, nel merito, in via principale: a) accertare e dichiarare che il contratto di subagenzia assicurativa sottoscritto in data 15 settembre 1995 tra e Parte_1
si è trasferito, per le ragioni indicate nel presente ricorso, in capo ai GNi Persona_1 PT
, , e con decorrenza 30 dicembre 2007,
[...] Controparte_1 Parte_5 Persona_2 nonché, con decorrenza 11 febbraio 2008, in capo al solo GN;
b) per l'effetto, Controparte_1
condannare , quale unica erede universale e legittima di , al Controparte_2 Controparte_1
pagamento in favore di DEla somma lorda di euro 55.187,13, o quella diversa Parte_1 somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito DEl'espletanda CTU, a titolo di indennità di risoluzione DE rapporto di subagenzia, come previsto dagli artt. 28-32 DEl'Accordo
Nazionale per la disciplina dei rapporti tra agenti e subagenti DEl'INA-SI, con interessi legali e
rivalutazione monetaria dal dì DEla cessazione DE rapporto al saldo;
c) condannare la convenuta al
pagamento in favore DE ricorrente DEla somma di euro 7.505,65, o quella diversa somma maggiore o
minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di provvigioni maturate e non corrisposte nel mese di giugno 2018, oltre interessi legali dal dì DEla maturazione al saldo;
d) condannare la convenuta al
pagamento in favore DE ricorrente DEla somma di euro 244.299,09, o quella diversa somma maggiore
o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito DEl'espletanda CTU e/o DEla disposta esibizione documentale, a titolo di sovraprovvigioni (rappels) maturate e non corrisposte a decorrere dall'esercizio 2011 e sino alla cessazione DE rapporto, oltre interessi legali dal dì DEla maturazione al saldo;
e) dichiarare, in forza di pronuncia di accertamento negativo, l'inesistenza DE diritto di credito rivendicato da nei confronti DE ricorrente per spese di fitto dei locali subagenziali e Controparte_1 claw-back; in subordine, in caso di mancato accoglimento DEle domande sub a) e b): f) condannare
a corrispondere ad , a titolo di indennità di risoluzione, come Controparte_1 Parte_1
previste dagli artt. 28-32 DEl'Accordo Nazionale per la disciplina dei rapporti tra agenti e subagenti DEl'INA-SI, la somma lorda di euro 55.187,13; in ulteriore subordine, in caso di mancato accoglimento DEle domande sub a), b) e f): g) condannare a corrispondere ad Controparte_1 [...]
, a titolo di indennità suppletiva di clientela, ex art. 1751 c.c., la somma di euro 105.540,00 o Parte_1
- 3 - Tribunale di Treviso
quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria dal dì DEla cessazione DE rapporto al saldo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali ed IVA come per legge”.
All'udienza DE 28.10.2021 veniva dichiarata la contumacia DE convenuto, successivamente revocata in seguito alla sua costituzione tardiva DE 2.5.2022.
La difesa DE resistente sosteneva che il periodo lavorativo da considerarsi ai fini DE pagamento DEle
indennità di fine rapporto fosse esclusivamente quello decorrente dal 11.02.2208, quando venne costituita la nuova Agenzia Generale di e conferito al ricorrente un nuovo e diverso mandato. Pt_3
Il resistente negava infatti la prosecuzione DE rapporto di subagenzia senza soluzione di continuità successivamente alle dimissioni DEl' , anche sulla base DE fatto che dal 30.12.2007 (dopo le Per_1 dimissioni di ) al 10.01.2008 (quando la gestione DEl'agenzia generale di Bassano venne Per_1 affidata ai 4 agenti) vi era stata una gestione diretta da parte di Ina SI affidata al Dott.
[...]
come provato da verbale di accordo DEl'11.01.2008 che il Filiero aveva prodotto- unitamente Per_3
a quello DE 11.02.2008- su ordine di esibizione DE Giudice.
Risultava inoltre che il ricorrente avesse rassegnato le proprie dimissioni all' , con le medesime Per_1
modalità EG altri subagenti che poi (a differenza DE ricorrente) hanno proposto le domande di pagamento DEle indennità di fine rapporto con altrettanti ricorsi giudiziari contro . Per_1
Il resistente opponeva, in ogni caso, in compensazione i controcrediti per i canoni di locazione DEla
subagenzia e per le provvigioni dei contratti di claw-back, riservandosi altresì di agire per concorrenza sleale a fronte di asseriti comportamenti illeciti di sviamento di clientela tenuti dallo Parte_1
Prima ancora DEla costituzione DE convenuto, all'udienza DE 28.10.2021, parte attrice dichiarava di rinunziare parzialmente alla domanda di accertamento negativo, limitandola alla sola pretesa avversaria relativa ai canoni di locazione DEl'agenzia di San ON EG EZ.
La causa veniva istruita con l'assunzione DEla prova testimoniale DEla GNa , con Testimone_3
l'acquisizione DE verbale DEle operazioni di scorporo DEl'agenzia generale di Bassano DE GR DEl'11 febbraio 2008 e con una Consulenza Tecnica d'Ufficio, affidata alla dott.ssa Persona_4 finalizzata alla quantificazione DEl'ammontare DEle indennità di risoluzione, DEle sovraprovvigioni e DEle provvigioni maturate e non corrisposte.
Nel corso DE giudizio decedeva il GN e, con comparsa depositata in data Controparte_1
30.10.2024, si costituiva in giudizio la GNa quale sua erede legittima, facendo Controparte_2 proprie le difese già svolte dal patrocinio DE de cuius.
Con decreto DE 4.02.2025 l'udienza di discussione già fissata al 5.2.2025 veniva differita al 20.02.2025
e sostituita dall'assegnazione DE termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
In tali note l'intervenuta rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_2
- 4 - Tribunale di Treviso
“Ogni contraria istanza ed eccezione respinta voglia l'Ill.mo Signor Giudice DE Lavoro adito: In via preliminare Rimessione in termini di parte convenuta per tutti i motivi indicati in premessa. Nel merito
Rigettare tutte le domande formulate dal ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti da intendersi qui integralmente richiamati e/o comunque accertato e dichiarato che il
GN , e quindi la GNa quale prossima congiunta ed unica Controparte_1 Controparte_2 erede universale e legittima DElo stesso, è creditore a sua volta DE GN DEla somma di Parte_1
euro 96.218,00 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, procedere con le dovute
compensazioni tra quanto dovesse risultare dovuto al GN con quanto invece di cui egli Parte_1
risulterà debitore. In via istruttoria Sante l'indispensabilità ai fini DEla decisione DEla presente causa, per tutti i motivi indicati in premesse, si chiede che l'Ill.mo: ordini a controparte e/o al GN : Per_1
- l'esibizione DEla raccomandata e DE telegramma con cui il GN ha esercitato il proprio Parte_1 recesso dal contratto di sub agenzia, con il GN , autorizzi il GN , e Per_1 Controparte_1
quindi la GNa quale prossima congiunta ed unica erede universale e legittima Controparte_2
DElo stesso, a depositare: - i documenti necessari al calcolo indennità eventualmente dovute;
- tabella
recuperi provvigionali claw back con relativa documentazione di supporto;
- la copia DE contratto di
sub agenzia datato 11.02.2008 sottoscritto tra il GN ed il GN Controparte_1 Parte_1
; - la documentazione contabile relativa al pagamento dei canoni di locazione DEl'immobile
[...] sito in San ON EG EZ;
- la documentazione relativa al pagamento dei premi da parte dei clienti DEl'agenzia DE GN successivamente al recesso DE GN Controparte_1 Parte_1
e le eventuali disdette intervenute con indicazione dei relativi importi;
- tutta la
[...]
documentazione relativa al c.d. rappel riconosciuto dalla Compagnia al GN dal Controparte_1
2011 ad oggi;
- la documentazione inerente i rapporti tra il GN e la compagnia Parte_1
AXA Assicurazioni dal 30.05.2018 ad oggi;
- la documentazione relativa ai mandati di agenzia conferiti
al GN dalla Compagnia. Si indicano a testi su tali capitoli i GNi: - Controparte_1 Tes_4
, di San ON EG EZ (TV); - , di AS (VI); -
[...] Testimone_5 Testimone_6 di IE DE GR (TV). In subordine Si insiste affinché l'Ill.mo Giudice disponga d'ufficio, ai sensi DEl'art. 421 e 437 c.p.c. per i motivi esposti in premessa la produzione di quei documenti e l'audizione dei testi sopra indicati che riterrà necessari per una corretta decisione DE presente giudizio. In ogni
caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Scaduto il termine di cui sopra, la causa viene decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia in esame verte principalmente sulla determinazione DEle indennità di risoluzione DE rapporto di subagenzia intercorso tra l'attore, GN e il convenuto GN Parte_1 CP_1
, cui è succeduta in giudizio ex art. 110 c.p.c. la sua erede legittima GNa .
[...] Controparte_2
- 5 - Tribunale di Treviso
In particolare, l'oggetto DE contendere si appunta sulla questione concernente il periodo di riferimento per il calcolo DEle indennità e, segnatamente, se tali indennità debbano essere calcolate sull'intero periodo di collaborazione iniziato nel 1995 con il precedente agente generale, GN , Persona_1 ovvero sul solo periodo successivo all'11 febbraio 2008, data in cui il GN divenne titolare CP_1 DEl'Agenzia Generale di . Pt_3
L'attore sostiene la continuità DE rapporto di subagenzia attraverso i diversi passaggi di gestione DEl'agenzia, invocando l'articolo 39 DEl'Accordo Nazionale per la disciplina dei rapporti tra agenti e subagenti DEl'INA-SI e i principi in materia di trasferimento d'azienda di cui all'art. 2558 c.c..
La difesa DE convenuto, per contro, nega tale continuità tra la gestione DE GN e quella Per_1
successiva dei quattro co-agenti, tra cui il GN , evidenziando come, in un pregresso giudizio CP_1 tra il GN e il GN , sia stata accertata dal giudice DE merito la discontinuità tra la CP_1 Per_1
"gestione " e quella dei quattro co-agenti subentrati nella titolarità DEl'agenzia di Bassano, Per_1 sull'assunto che il subentro sarebbe avvenuto dopo una gestione interinale da parte DEl'INA-SI.
La Corte di Cassazione, in tale precedente controversia, avrebbe escluso l'applicabilità DEl'art. 39 DEl'AEC in base al rilievo che i co-agenti subentrarono alla compagnia, soggetto estraneo all'ambito di applicabilità DElo stesso AEC.
Ciò premesso, ritiene questo Giudice che la prospettazione attorea in ordine alla continuità DE rapporto di subagenzia non possa essere condivisa.
Va innanzitutto rammentato che il contratto di subagenzia è un subcontratto funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia ed è quindi regolato, nei limiti consentiti o imposti dal collegamento predetto, dalla disciplina di quest'ultimo, dal quale si distingue in quanto il subagente promuove la conclusione dei contratti di assicurazione solo per conto DEl'agente e non anche di un'impresa assicuratrice (cfr. Cass. n. 15645 DE 2017).
La subagenzia costituisce, quindi, una particolare fattispecie di contratto derivato (o subcontratto),
unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne costituisce il necessario presupposto – sì che al primo si applica la disciplina DE contratto principale, ex artt. 1742 e
1753 cod. civ., nei limiti consentiti (o imposti) dal collegamento funzionale (cfr. Cass. 9489/2020 e
Cass. 15190/2004).
La appena evidenziata natura di subcontratto DEla subagenzia e il più che evidente collegamento negoziale unilaterale, da un lato, tra il rapporto che lega la mandante e l'agente principale e, dall'altro, tra quello derivato intercorrente tra quest'ultimo e il subagente comportano che, in assenza di una espressa ed inequivocabile pattuizione di segno avverso tra le parti DE rapporto dipendente, le vicende estintive DE primo si riverberino automaticamente sul secondo, secondo la nota regola DE “simul stabunt simul cadent”.
- 6 - Tribunale di Treviso
È ben vero che ai sensi DEl'art. 39 DEl'Accordo Nazionale Agenti e Subagenti INA-SI (AEC) "in caso di cambiamento di gestione DEl'agenzia generale il rapporto con il sub agente o i cosubagenti prosegue nei confronti DEl'agente generale subentrante il quale assume tutti i diritti e gli obblighi relativi", ma tale previsione non si pone in antitesi logica con l'appena citato principio DEla
caducazione automatica DE subcontratto, in quanto appare chiaramente evocare non una asistematica sopravvivenza DEla subagenzia a fronte DEla risoluzione DE contratto a monte, bensì il più ristretto caso DEla mera modificazione soggettiva DEle parti DE rapporto principale per successione a titolo universale o particolare o per cessione DE contratto.
La disposizione DEl'accordo può trovare dunque applicazione quando vi sia un avvicendamento nella gestione DEl'agenzia generale, in cui il nuovo agente subentra al precedente in tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto con il subagente, ma non quando il contratto di agenzia presupposto venga meno per recesso DEl'agente o per altre cause che ne importino l'irreversibile caducazione.
Nel caso di specie, è assolutamente pacifico che l'originario agente generale abbia Persona_1 rassegnato le proprie dimissioni come agente generale DEl'agenzia di Bassano DE GR con decorrenza dal 29.12.2007 e che contestualmente tutti i subagenti DE GN , tra cui anche il Per_1
ricorrente GN e il GN abbiano a loro volta formalizzato il proprio Parte_6 CP_1 recesso dal contratto di sub agenzia, come è incontestato che tra la gestione e quella dei quattro Per_1 co-agenti subentrati nella titolarità DEl'agenzia di Bassano vi è stato un periodo in cui il portafoglio facente capo a quest'ultima è stato gestito, in evidente discontinuità rispetto al pregresso rapporto di agenzia, direttamente dalla ex preponente INA-SI.
L'interposizione DEla gestione diretta da parte di INA SI, seppur per un periodo limitato, costituisce un elemento di cesura nella catena dei rapporti di gestione, che impedisce di configurare una successione immediata e senza soluzione di continuità tra il precedente agente generale e i subentranti, come richiesto per l'operatività piena DEl'articolo 39 DEl'Accordo Nazionale, secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza richiamata dalla difesa DE convenuto.
Quanto al successivo passaggio di gestione dall'assetto co-agenziale al solo GN quale titolare CP_1
DEla nuova Agenzia di , il Tribunale osserva che tale vicenda si configura come uno scorporo di Pt_3 ramo d'azienda dalla precedente agenzia di Bassano DE GR.
In tali ipotesi, l'articolo 2558 c.c. disciplina il trasferimento dei contratti, ma non determina automaticamente una prosecuzione DE rapporto di subagenzia con mantenimento DEl'anzianità pregressa ai fini DEle indennità di risoluzione, prosecuzione, che si è già detto, incompatibile con l'intervenuta risoluzione DE rapporto di agenzia principale.
Pertanto, in assenza di una continuità ininterrotta tra la gestione e quella DE convenuto, e Per_1 tenuto conto DEla specificità DEla vicenda che ha visto l'interruzione DEla gestione diretta da parte
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DEla compagnia assicurativa, non si ravvisano i presupposti per riconoscere al ricorrente il diritto al calcolo DEle indennità di risoluzione sull'intero periodo lavorativo antecedente all'11 febbraio 2008.
La CTU contabile ha quantificato le provvigioni spettanti all'attore, determinandole, nell'ipotesi di calcolo che presuppone l'interruzione DEla continuità DE rapporto di subagenzia con la gestione
, nei termini che seguono: Per_1
- quanto all'indennità ex art. 29 AEC (incremento DE montepremi), La dott.ssa ha rilevato che Per_4
nel periodo dal 11.02.2008 al 30.06.2018 non si è verificato un incremento DE montepremi, escludendo quindi l'insorgenza DE diritto alla percezione di detta indennità;
- quanto all'indennità ex art. 30 (incassi rami danni), essa è stata calcolata in € 27.104,45;
- quanto all'indennità ex art. 31 (provvigioni rami danni), la dott.ssa ha applicato le Per_4 percentuali previste dall'art. 31 alla media annua DEle provvigioni liquidate negli ultimi tre anni completi di gestione (2015-2016-2017) per i rami danni, considerando il periodo dall'11.02.2008 al
30.06.2018, quantificando tale indennità in € 7.615,76;
- quanto all'indennità ex art. 32 (ramo vita), essa è stata calcolata per il periodo dall'11.02.2008 al
30.06.2018 in € 17.975,92.
Oltre alle suddette indennità, l'attore ha diritto al riconoscimento DEle provvigioni maturate e non corrisposte per il mese di giugno 2018, calcolate dal CTU in Euro 7.539,87, senza tener conto dei c.d.
" , rientrando tali ipotesi nella più generale previsione DEl'art. 10, comma 2, DEl'AEC in CP_4 virtù DE quale “non vi è obbligo di rifondere la provvigione nei seguenti casi: […] c) sulle polizze risolte per sopravvenute disposizioni legislative”.
Per quel che riguarda le sovraprovvigioni o “rappel”, deve premettersi che, nella prassi negoziale di settore, esse consistono in un emolumento incentivante collegato ad uno specifico rapporto tra sinistri e premi con rifermento alle polizze emesse e incassate nell'esercizio di riferimento. Di norma, le regole che presiedono alla loro quantificazione e assegnazione sono stabilite direttamente dalla stessa società
preponente.
La CTU ha riscontrato di aver ricevuto da la comunicazione DEle sovraprovvigioni Controparte_5 liquidate all'agente generale per gli anni dal 2011 al 2018, per un totale di Euro Controparte_1
610.747,72. Tuttavia, in mancanza di elementi contrattuali che definissero le modalità di calcolo e/o i criteri di “ribaltamento” di tali sovraprovvigioni al subagente la CTU non è stata in grado di Parte_1 determinare la quota spettante nell'ipotesi di interruzione o continuità. Su sollecitazione DE C.T.P.A., la
CTU ha indicato che applicando la percentuale DE 40% indicata in ricorso, l'ammontare "asseritamente"
spettante al ricorrente per il periodo 2011-2018 sarebbe di Euro 244.299,09.
Tuttavia, la possibilità di riconoscere giudizialmente in favore DEl'attore uno specifico diritto di credito a tale titolo risulta preclusa dalla totale assenza di elementi probatori idonei a dimostrare l'ipotetico accordo non soltanto sull'an DEla relativa spettanza, ma soprattutto sull'aliquota DE premio da
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riconoscere e sulla base di calcolo da prendere a riferimento (dati che non possono evincersi, ad esempio, dalle fatture quietanzate di cui al doc. 13 di parte attrice, trattandosi, peraltro, di documenti privi di carattere negoziale e di provenienza unilaterale).
La domanda attorea in parte qua non può quindi trovare accoglimento, non avendo l'attore assolto all'onere probatorio sul medesimo gravante alla stregua DEl'art. 2697 c.c.
Venendo all'eccezione di compensazione formulata dal convenuto, questo giudice non può far altro che limitarsi a rilevare che il GN si è costituito in giudizio in data successiva al termine Controparte_1
perentorio di cui all'art. 416 c.p.c. e che, nel rito DE lavoro, la tardività DEla costituzione preclude alla parte convenuta, come è noto, la possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché di formulare domande riconvenzionali o di chiamare terzi in causa.
In tale contesto, l'eccezione di compensazione dei presunti controcrediti, in quanto eccezione di merito che amplia il thema decidendum e richiede specifica allegazione e prova, risulta inammissibile perché
tardivamente proposta.
Merita, infine, accoglimento la domanda di accertamento negativo DE credito a suo tempo vantato dal convenuto per il rimborso DEle spese di affitto dei locali DEl'agenzia principale di San ON in cui svolgeva la sua attività di subagente. Parte_1
Costituisce, infatti, una palese violazione DE divieto di venire contra factum proprium la inopinata (e mai palesata in precedenza) pretesa DE sig. di opporre all'attore l'intero importo dei Controparte_1 canoni di locazione relativi all'agenzia astrattamente maturati dal 2008 al 2018 per la somma complessiva di € 70.891,24, al solo fine di elidere il credito DE secondo per le indennità dovute per la cessazione DE rapporto.
Benché, infatti, la lettera di nomina prevedesse effettivamente l'obbligo per il subagente di farsi carico dei costi di affitto dei locali subagenziali a fronte DEla intestazione DE contratto al preponente, è pacifico che, dal momento in cui iniziò a operare per conto di , l'Agenzia Generale di Parte_1 CP_1
in oltre dieci anni non abbia mai addebitato all'attore il canone di locazione DEla subagenzia di Pt_3
San ON EG EZ, senza operare trattenute sulle provvigioni e senza mai sollecitare il rispetto di tale pattuizione scritta. Questa prassi è durata per oltre dieci anni di rapporto.
Tale contegno appare dunque pienamente idoneo a fondare e consolidare l'affidamento DE subagente sulla incondizionata rinuncia DE a tale diritto di credito (peraltro in gran parte prescritto), se non CP_1 anche ad avvalorare l'ipotesi, prospettata da parte attrice, di una modifica tacita, per facta concludentia, EG accordi contrattuali (sull'ammissibilità di una novazione tacita di un contratto, ancorché redatto per iscritto, si veda Cassazione civile, sez. lav., 25/10/2019, n. 27391) e, di conseguenza, a connotare la pretesa DE convenuto DEl'inesigibilità alla stregua DE canone DEla buona fede oggettiva.
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Quanto alla regolamentazione DEle spese di lite, l'accoglimento solo parziale DEla domanda attorea consente di disporre l'integrale compensazione DEle stesse tra le parti e il riparto, in pari misura, DEle spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
p.q.m.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice DE lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , respinta ogni diversa domanda, Parte_1 Controparte_1
istanza o eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento DEla domanda attorea, condanna la sig.ra , nella qualità di Controparte_2
erede DE sig. , al pagamento in favore di DEle seguenti somme: Controparte_1 Parte_1
- Euro 27.104,45 a titolo di indennità ex art. 30 DEl'Accordo Nazionale per la disciplina dei rapporti tra agenti e subagenti DEl'INA-SI;
- Euro 7.615,76 a titolo di indennità ex art. 31 DEl'Accordo Nazionale per la disciplina dei rapporti tra agenti e subagenti DEl'INA-SI;
- Euro 17.975,92 a titolo di indennità ex art. 32 DEl'Accordo Nazionale per la disciplina dei rapporti tra agenti e subagenti DEl'INA-SI;
- Euro 7.505,65 a titolo di provvigioni maturate e non corrisposte per il mese di giugno 2018; il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì DEla cessazione DE rapporto all'effettivo soddisfo;
2) dichiara che il sig. non è debitore di per il credito relativo al Parte_1 Controparte_1
rimborso dei canoni di locazione dei locali subagenziali per il periodo successivo all'11 febbraio 2008;
3) compensa integralmente tra le parti le spese DE presente giudizio;
4) pone definitivamente a carico solidale DEle parti le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Treviso, il 15.3.2025
Il giudice DE lavoro
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 10 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice DE Lavoro, nella persona DE dott. Andrea Valerio Cambi,
lette le note scritte depositate d parte ricorrente in data 19.02.2025 e da parte resistente in data
20.02.2025
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 523/2021
da: , (c.f. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
EG EZ (TV) ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, giusta mandato depositato unitamente all'atto introduttivo, dagli avv.ti Nidia Bignotti (c.f. ; C.F._2
p.e.c. e Filippo Goio (c.f. ; p.e.c. Email_1 C.F._3
DElo studio Bd'A Bignotti e d'Acquarone Avvocati Associati Email_2
(fax 045 8005374), presso il quale è elettivamente domiciliato in Verona, via San Salvatore Corte Regia
n. 7;
- ricorrente;
contro
: , nato a [...] [...] (c.f. Controparte_1 C.F._4
) rappresentao e difeso dall'Avv. Alvise Fontanin (c.f. DE Foro di
[...] CodiceFiscale_5
Treviso, con domicilio eletto presso lo Studio DElo stesso in Montebelluna (TV) via Dalmazia 6/11
come da procura alle liti in atti;
- convenuto;
nonché nei confronti di: , nata ad [...] il [...] (c.f. Controparte_2 [...]
) e residente a [...]12 - in qualità di erede universale di C.F._6
, nato a [...] [...] (c.f. ) e Controparte_1 CodiceFiscale_4
venuto a mancare il 10.02.2024 in LF NE (TV), il 10.02.2024 - rappresentata e difesa Tribunale di Treviso
dall'Avv. Alvise Fontanin (c.f. DE Foro di Treviso, con domicilio eletto presso CodiceFiscale_5
lo Studio DElo stesso in Montebelluna (TV) via Dalmazia 6/11 e con recapiti per le comunicazioni pec fax 0423 249408, giusto mandato che si allega alla Email_3
memoria di costituzione in riassunzione DE 30.10.2024
- convenuta in riassunzione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.05.2021, l'odierno ricorrente esponeva:
- di aver svolto per oltre 23 anni l'attività di subagente assicurativo, gestendo dal settembre 1995 al maggio 2018, senza soluzione di continuità, l'Agenzia Principale (o subagenzia) DEl'Ina SI (oggi di San ON EG EZ;
Controparte_3
- che tale subagenzia prima era Agenzia Principale DEl'Agenzia Generale di Bassano DE GR e successivamente, dal febbraio 2008, in seguito a scorporo di portafoglio DEl' Parte_2
in 4 diverse agenzie, è divenuta subagenzia DEl' ;
[...] Parte_3
- di aver ricevuto mandato di subagente inizialmente da , agente Ina SI fino alle Persona_1
dimissioni DE 29.12.2007;
- che a seguito DEle dimissioni DEl'agente la gestione DEl'Agenzia Generale di Bassano passò Per_1 prima a 4 agenti ( , e ) e poi, dal 11.02.2008- per effetto DEla Persona_2 Tes_1 Tes_2 CP_1 suddivisione DEl'Agenzia di Bassano in 4 agenzie generali con scorporo DE portafoglio- all'agente
, che fu incaricato di gestire l da cui dipendeva la Controparte_1 Parte_2 Pt_3
subagenzia di San ON EG EZ;
- di aver ricevuto nuovo mandato dall'agente Filiero, anche se il rapporto di subagenzia era proseguito sempre senza soluzione di continuità dalle dimissioni di , prima con la gestione dei 4 agenti e Per_1 poi con il stesso, alle stesse condizioni, senza interruzioni e senza riconsegnare il portafoglio CP_1
clienti;
- che l'unica modifica intervenuta fu un accordo per l'esonero dall'addebito DEle spese di locazione dei locali DEla subagenzia, precedentemente addebitati dall' e anche dalla gestione dei 4 agenti;
Per_1
- che alla cessazione DE rapporto di subagenzia, avvenuto nel giugno 2018 per raggiunti limiti di pensionamento, l'Agente Generale di Asolo GN negava il diritto a ricevere le indennità CP_1 dovute per la cessazione DE rapporto calcolate sull'intero periodo lavorato dal 1995 al 2018, sostenendo che dovessero essere determinate tenendo conto solo DE periodo successivo al febbraio 2008,
contrapponendo altresì controcrediti per rimborso pagamento canoni di locazione DEla subagenzia e per asseriti recuperi provvigionali di alcuni contratti (c.d. claw-back);
- 2 - Tribunale di Treviso
- di non aver più ricevuto dall'annualità 2011 le sovra provvigioni (c.d. rappel) previste contrattualmente, pur avendo l'agenzia generale di sempre raggiunto gli obiettivi di produzione Pt_3
fissati dalla mandante, a motivo che la mandante stessa non li avrebbe più versati all'agenzia generale e che quest'ultima non li avrebbe così potuti retrocedere alla subagenzia nella percentuale fissata.
L'odierno attore, prospettando il proprio diritto a ricevere le indennità di cessazione DE rapporto calcolate sull'intero periodo lavorato dal 1995 al 2018, nonché l'insussistenza dei crediti opposti dall'agente generale a pretesa compensazione DEle indennità e di condannare al Controparte_1
pagamento di quanto dovuto per indennità nonché per provvigioni maturate e non liquidate nel corso DE
rapporto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, nel merito, in via principale: a) accertare e dichiarare che il contratto di subagenzia assicurativa sottoscritto in data 15 settembre 1995 tra e Parte_1
si è trasferito, per le ragioni indicate nel presente ricorso, in capo ai GNi Persona_1 PT
, , e con decorrenza 30 dicembre 2007,
[...] Controparte_1 Parte_5 Persona_2 nonché, con decorrenza 11 febbraio 2008, in capo al solo GN;
b) per l'effetto, Controparte_1
condannare , quale unica erede universale e legittima di , al Controparte_2 Controparte_1
pagamento in favore di DEla somma lorda di euro 55.187,13, o quella diversa Parte_1 somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito DEl'espletanda CTU, a titolo di indennità di risoluzione DE rapporto di subagenzia, come previsto dagli artt. 28-32 DEl'Accordo
Nazionale per la disciplina dei rapporti tra agenti e subagenti DEl'INA-SI, con interessi legali e
rivalutazione monetaria dal dì DEla cessazione DE rapporto al saldo;
c) condannare la convenuta al
pagamento in favore DE ricorrente DEla somma di euro 7.505,65, o quella diversa somma maggiore o
minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di provvigioni maturate e non corrisposte nel mese di giugno 2018, oltre interessi legali dal dì DEla maturazione al saldo;
d) condannare la convenuta al
pagamento in favore DE ricorrente DEla somma di euro 244.299,09, o quella diversa somma maggiore
o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito DEl'espletanda CTU e/o DEla disposta esibizione documentale, a titolo di sovraprovvigioni (rappels) maturate e non corrisposte a decorrere dall'esercizio 2011 e sino alla cessazione DE rapporto, oltre interessi legali dal dì DEla maturazione al saldo;
e) dichiarare, in forza di pronuncia di accertamento negativo, l'inesistenza DE diritto di credito rivendicato da nei confronti DE ricorrente per spese di fitto dei locali subagenziali e Controparte_1 claw-back; in subordine, in caso di mancato accoglimento DEle domande sub a) e b): f) condannare
a corrispondere ad , a titolo di indennità di risoluzione, come Controparte_1 Parte_1
previste dagli artt. 28-32 DEl'Accordo Nazionale per la disciplina dei rapporti tra agenti e subagenti DEl'INA-SI, la somma lorda di euro 55.187,13; in ulteriore subordine, in caso di mancato accoglimento DEle domande sub a), b) e f): g) condannare a corrispondere ad Controparte_1 [...]
, a titolo di indennità suppletiva di clientela, ex art. 1751 c.c., la somma di euro 105.540,00 o Parte_1
- 3 - Tribunale di Treviso
quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria dal dì DEla cessazione DE rapporto al saldo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali ed IVA come per legge”.
All'udienza DE 28.10.2021 veniva dichiarata la contumacia DE convenuto, successivamente revocata in seguito alla sua costituzione tardiva DE 2.5.2022.
La difesa DE resistente sosteneva che il periodo lavorativo da considerarsi ai fini DE pagamento DEle
indennità di fine rapporto fosse esclusivamente quello decorrente dal 11.02.2208, quando venne costituita la nuova Agenzia Generale di e conferito al ricorrente un nuovo e diverso mandato. Pt_3
Il resistente negava infatti la prosecuzione DE rapporto di subagenzia senza soluzione di continuità successivamente alle dimissioni DEl' , anche sulla base DE fatto che dal 30.12.2007 (dopo le Per_1 dimissioni di ) al 10.01.2008 (quando la gestione DEl'agenzia generale di Bassano venne Per_1 affidata ai 4 agenti) vi era stata una gestione diretta da parte di Ina SI affidata al Dott.
[...]
come provato da verbale di accordo DEl'11.01.2008 che il Filiero aveva prodotto- unitamente Per_3
a quello DE 11.02.2008- su ordine di esibizione DE Giudice.
Risultava inoltre che il ricorrente avesse rassegnato le proprie dimissioni all' , con le medesime Per_1
modalità EG altri subagenti che poi (a differenza DE ricorrente) hanno proposto le domande di pagamento DEle indennità di fine rapporto con altrettanti ricorsi giudiziari contro . Per_1
Il resistente opponeva, in ogni caso, in compensazione i controcrediti per i canoni di locazione DEla
subagenzia e per le provvigioni dei contratti di claw-back, riservandosi altresì di agire per concorrenza sleale a fronte di asseriti comportamenti illeciti di sviamento di clientela tenuti dallo Parte_1
Prima ancora DEla costituzione DE convenuto, all'udienza DE 28.10.2021, parte attrice dichiarava di rinunziare parzialmente alla domanda di accertamento negativo, limitandola alla sola pretesa avversaria relativa ai canoni di locazione DEl'agenzia di San ON EG EZ.
La causa veniva istruita con l'assunzione DEla prova testimoniale DEla GNa , con Testimone_3
l'acquisizione DE verbale DEle operazioni di scorporo DEl'agenzia generale di Bassano DE GR DEl'11 febbraio 2008 e con una Consulenza Tecnica d'Ufficio, affidata alla dott.ssa Persona_4 finalizzata alla quantificazione DEl'ammontare DEle indennità di risoluzione, DEle sovraprovvigioni e DEle provvigioni maturate e non corrisposte.
Nel corso DE giudizio decedeva il GN e, con comparsa depositata in data Controparte_1
30.10.2024, si costituiva in giudizio la GNa quale sua erede legittima, facendo Controparte_2 proprie le difese già svolte dal patrocinio DE de cuius.
Con decreto DE 4.02.2025 l'udienza di discussione già fissata al 5.2.2025 veniva differita al 20.02.2025
e sostituita dall'assegnazione DE termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
In tali note l'intervenuta rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_2
- 4 - Tribunale di Treviso
“Ogni contraria istanza ed eccezione respinta voglia l'Ill.mo Signor Giudice DE Lavoro adito: In via preliminare Rimessione in termini di parte convenuta per tutti i motivi indicati in premessa. Nel merito
Rigettare tutte le domande formulate dal ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti da intendersi qui integralmente richiamati e/o comunque accertato e dichiarato che il
GN , e quindi la GNa quale prossima congiunta ed unica Controparte_1 Controparte_2 erede universale e legittima DElo stesso, è creditore a sua volta DE GN DEla somma di Parte_1
euro 96.218,00 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, procedere con le dovute
compensazioni tra quanto dovesse risultare dovuto al GN con quanto invece di cui egli Parte_1
risulterà debitore. In via istruttoria Sante l'indispensabilità ai fini DEla decisione DEla presente causa, per tutti i motivi indicati in premesse, si chiede che l'Ill.mo: ordini a controparte e/o al GN : Per_1
- l'esibizione DEla raccomandata e DE telegramma con cui il GN ha esercitato il proprio Parte_1 recesso dal contratto di sub agenzia, con il GN , autorizzi il GN , e Per_1 Controparte_1
quindi la GNa quale prossima congiunta ed unica erede universale e legittima Controparte_2
DElo stesso, a depositare: - i documenti necessari al calcolo indennità eventualmente dovute;
- tabella
recuperi provvigionali claw back con relativa documentazione di supporto;
- la copia DE contratto di
sub agenzia datato 11.02.2008 sottoscritto tra il GN ed il GN Controparte_1 Parte_1
; - la documentazione contabile relativa al pagamento dei canoni di locazione DEl'immobile
[...] sito in San ON EG EZ;
- la documentazione relativa al pagamento dei premi da parte dei clienti DEl'agenzia DE GN successivamente al recesso DE GN Controparte_1 Parte_1
e le eventuali disdette intervenute con indicazione dei relativi importi;
- tutta la
[...]
documentazione relativa al c.d. rappel riconosciuto dalla Compagnia al GN dal Controparte_1
2011 ad oggi;
- la documentazione inerente i rapporti tra il GN e la compagnia Parte_1
AXA Assicurazioni dal 30.05.2018 ad oggi;
- la documentazione relativa ai mandati di agenzia conferiti
al GN dalla Compagnia. Si indicano a testi su tali capitoli i GNi: - Controparte_1 Tes_4
, di San ON EG EZ (TV); - , di AS (VI); -
[...] Testimone_5 Testimone_6 di IE DE GR (TV). In subordine Si insiste affinché l'Ill.mo Giudice disponga d'ufficio, ai sensi DEl'art. 421 e 437 c.p.c. per i motivi esposti in premessa la produzione di quei documenti e l'audizione dei testi sopra indicati che riterrà necessari per una corretta decisione DE presente giudizio. In ogni
caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Scaduto il termine di cui sopra, la causa viene decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia in esame verte principalmente sulla determinazione DEle indennità di risoluzione DE rapporto di subagenzia intercorso tra l'attore, GN e il convenuto GN Parte_1 CP_1
, cui è succeduta in giudizio ex art. 110 c.p.c. la sua erede legittima GNa .
[...] Controparte_2
- 5 - Tribunale di Treviso
In particolare, l'oggetto DE contendere si appunta sulla questione concernente il periodo di riferimento per il calcolo DEle indennità e, segnatamente, se tali indennità debbano essere calcolate sull'intero periodo di collaborazione iniziato nel 1995 con il precedente agente generale, GN , Persona_1 ovvero sul solo periodo successivo all'11 febbraio 2008, data in cui il GN divenne titolare CP_1 DEl'Agenzia Generale di . Pt_3
L'attore sostiene la continuità DE rapporto di subagenzia attraverso i diversi passaggi di gestione DEl'agenzia, invocando l'articolo 39 DEl'Accordo Nazionale per la disciplina dei rapporti tra agenti e subagenti DEl'INA-SI e i principi in materia di trasferimento d'azienda di cui all'art. 2558 c.c..
La difesa DE convenuto, per contro, nega tale continuità tra la gestione DE GN e quella Per_1
successiva dei quattro co-agenti, tra cui il GN , evidenziando come, in un pregresso giudizio CP_1 tra il GN e il GN , sia stata accertata dal giudice DE merito la discontinuità tra la CP_1 Per_1
"gestione " e quella dei quattro co-agenti subentrati nella titolarità DEl'agenzia di Bassano, Per_1 sull'assunto che il subentro sarebbe avvenuto dopo una gestione interinale da parte DEl'INA-SI.
La Corte di Cassazione, in tale precedente controversia, avrebbe escluso l'applicabilità DEl'art. 39 DEl'AEC in base al rilievo che i co-agenti subentrarono alla compagnia, soggetto estraneo all'ambito di applicabilità DElo stesso AEC.
Ciò premesso, ritiene questo Giudice che la prospettazione attorea in ordine alla continuità DE rapporto di subagenzia non possa essere condivisa.
Va innanzitutto rammentato che il contratto di subagenzia è un subcontratto funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia ed è quindi regolato, nei limiti consentiti o imposti dal collegamento predetto, dalla disciplina di quest'ultimo, dal quale si distingue in quanto il subagente promuove la conclusione dei contratti di assicurazione solo per conto DEl'agente e non anche di un'impresa assicuratrice (cfr. Cass. n. 15645 DE 2017).
La subagenzia costituisce, quindi, una particolare fattispecie di contratto derivato (o subcontratto),
unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne costituisce il necessario presupposto – sì che al primo si applica la disciplina DE contratto principale, ex artt. 1742 e
1753 cod. civ., nei limiti consentiti (o imposti) dal collegamento funzionale (cfr. Cass. 9489/2020 e
Cass. 15190/2004).
La appena evidenziata natura di subcontratto DEla subagenzia e il più che evidente collegamento negoziale unilaterale, da un lato, tra il rapporto che lega la mandante e l'agente principale e, dall'altro, tra quello derivato intercorrente tra quest'ultimo e il subagente comportano che, in assenza di una espressa ed inequivocabile pattuizione di segno avverso tra le parti DE rapporto dipendente, le vicende estintive DE primo si riverberino automaticamente sul secondo, secondo la nota regola DE “simul stabunt simul cadent”.
- 6 - Tribunale di Treviso
È ben vero che ai sensi DEl'art. 39 DEl'Accordo Nazionale Agenti e Subagenti INA-SI (AEC) "in caso di cambiamento di gestione DEl'agenzia generale il rapporto con il sub agente o i cosubagenti prosegue nei confronti DEl'agente generale subentrante il quale assume tutti i diritti e gli obblighi relativi", ma tale previsione non si pone in antitesi logica con l'appena citato principio DEla
caducazione automatica DE subcontratto, in quanto appare chiaramente evocare non una asistematica sopravvivenza DEla subagenzia a fronte DEla risoluzione DE contratto a monte, bensì il più ristretto caso DEla mera modificazione soggettiva DEle parti DE rapporto principale per successione a titolo universale o particolare o per cessione DE contratto.
La disposizione DEl'accordo può trovare dunque applicazione quando vi sia un avvicendamento nella gestione DEl'agenzia generale, in cui il nuovo agente subentra al precedente in tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto con il subagente, ma non quando il contratto di agenzia presupposto venga meno per recesso DEl'agente o per altre cause che ne importino l'irreversibile caducazione.
Nel caso di specie, è assolutamente pacifico che l'originario agente generale abbia Persona_1 rassegnato le proprie dimissioni come agente generale DEl'agenzia di Bassano DE GR con decorrenza dal 29.12.2007 e che contestualmente tutti i subagenti DE GN , tra cui anche il Per_1
ricorrente GN e il GN abbiano a loro volta formalizzato il proprio Parte_6 CP_1 recesso dal contratto di sub agenzia, come è incontestato che tra la gestione e quella dei quattro Per_1 co-agenti subentrati nella titolarità DEl'agenzia di Bassano vi è stato un periodo in cui il portafoglio facente capo a quest'ultima è stato gestito, in evidente discontinuità rispetto al pregresso rapporto di agenzia, direttamente dalla ex preponente INA-SI.
L'interposizione DEla gestione diretta da parte di INA SI, seppur per un periodo limitato, costituisce un elemento di cesura nella catena dei rapporti di gestione, che impedisce di configurare una successione immediata e senza soluzione di continuità tra il precedente agente generale e i subentranti, come richiesto per l'operatività piena DEl'articolo 39 DEl'Accordo Nazionale, secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza richiamata dalla difesa DE convenuto.
Quanto al successivo passaggio di gestione dall'assetto co-agenziale al solo GN quale titolare CP_1
DEla nuova Agenzia di , il Tribunale osserva che tale vicenda si configura come uno scorporo di Pt_3 ramo d'azienda dalla precedente agenzia di Bassano DE GR.
In tali ipotesi, l'articolo 2558 c.c. disciplina il trasferimento dei contratti, ma non determina automaticamente una prosecuzione DE rapporto di subagenzia con mantenimento DEl'anzianità pregressa ai fini DEle indennità di risoluzione, prosecuzione, che si è già detto, incompatibile con l'intervenuta risoluzione DE rapporto di agenzia principale.
Pertanto, in assenza di una continuità ininterrotta tra la gestione e quella DE convenuto, e Per_1 tenuto conto DEla specificità DEla vicenda che ha visto l'interruzione DEla gestione diretta da parte
- 7 - Tribunale di Treviso
DEla compagnia assicurativa, non si ravvisano i presupposti per riconoscere al ricorrente il diritto al calcolo DEle indennità di risoluzione sull'intero periodo lavorativo antecedente all'11 febbraio 2008.
La CTU contabile ha quantificato le provvigioni spettanti all'attore, determinandole, nell'ipotesi di calcolo che presuppone l'interruzione DEla continuità DE rapporto di subagenzia con la gestione
, nei termini che seguono: Per_1
- quanto all'indennità ex art. 29 AEC (incremento DE montepremi), La dott.ssa ha rilevato che Per_4
nel periodo dal 11.02.2008 al 30.06.2018 non si è verificato un incremento DE montepremi, escludendo quindi l'insorgenza DE diritto alla percezione di detta indennità;
- quanto all'indennità ex art. 30 (incassi rami danni), essa è stata calcolata in € 27.104,45;
- quanto all'indennità ex art. 31 (provvigioni rami danni), la dott.ssa ha applicato le Per_4 percentuali previste dall'art. 31 alla media annua DEle provvigioni liquidate negli ultimi tre anni completi di gestione (2015-2016-2017) per i rami danni, considerando il periodo dall'11.02.2008 al
30.06.2018, quantificando tale indennità in € 7.615,76;
- quanto all'indennità ex art. 32 (ramo vita), essa è stata calcolata per il periodo dall'11.02.2008 al
30.06.2018 in € 17.975,92.
Oltre alle suddette indennità, l'attore ha diritto al riconoscimento DEle provvigioni maturate e non corrisposte per il mese di giugno 2018, calcolate dal CTU in Euro 7.539,87, senza tener conto dei c.d.
" , rientrando tali ipotesi nella più generale previsione DEl'art. 10, comma 2, DEl'AEC in CP_4 virtù DE quale “non vi è obbligo di rifondere la provvigione nei seguenti casi: […] c) sulle polizze risolte per sopravvenute disposizioni legislative”.
Per quel che riguarda le sovraprovvigioni o “rappel”, deve premettersi che, nella prassi negoziale di settore, esse consistono in un emolumento incentivante collegato ad uno specifico rapporto tra sinistri e premi con rifermento alle polizze emesse e incassate nell'esercizio di riferimento. Di norma, le regole che presiedono alla loro quantificazione e assegnazione sono stabilite direttamente dalla stessa società
preponente.
La CTU ha riscontrato di aver ricevuto da la comunicazione DEle sovraprovvigioni Controparte_5 liquidate all'agente generale per gli anni dal 2011 al 2018, per un totale di Euro Controparte_1
610.747,72. Tuttavia, in mancanza di elementi contrattuali che definissero le modalità di calcolo e/o i criteri di “ribaltamento” di tali sovraprovvigioni al subagente la CTU non è stata in grado di Parte_1 determinare la quota spettante nell'ipotesi di interruzione o continuità. Su sollecitazione DE C.T.P.A., la
CTU ha indicato che applicando la percentuale DE 40% indicata in ricorso, l'ammontare "asseritamente"
spettante al ricorrente per il periodo 2011-2018 sarebbe di Euro 244.299,09.
Tuttavia, la possibilità di riconoscere giudizialmente in favore DEl'attore uno specifico diritto di credito a tale titolo risulta preclusa dalla totale assenza di elementi probatori idonei a dimostrare l'ipotetico accordo non soltanto sull'an DEla relativa spettanza, ma soprattutto sull'aliquota DE premio da
- 8 - Tribunale di Treviso
riconoscere e sulla base di calcolo da prendere a riferimento (dati che non possono evincersi, ad esempio, dalle fatture quietanzate di cui al doc. 13 di parte attrice, trattandosi, peraltro, di documenti privi di carattere negoziale e di provenienza unilaterale).
La domanda attorea in parte qua non può quindi trovare accoglimento, non avendo l'attore assolto all'onere probatorio sul medesimo gravante alla stregua DEl'art. 2697 c.c.
Venendo all'eccezione di compensazione formulata dal convenuto, questo giudice non può far altro che limitarsi a rilevare che il GN si è costituito in giudizio in data successiva al termine Controparte_1
perentorio di cui all'art. 416 c.p.c. e che, nel rito DE lavoro, la tardività DEla costituzione preclude alla parte convenuta, come è noto, la possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché di formulare domande riconvenzionali o di chiamare terzi in causa.
In tale contesto, l'eccezione di compensazione dei presunti controcrediti, in quanto eccezione di merito che amplia il thema decidendum e richiede specifica allegazione e prova, risulta inammissibile perché
tardivamente proposta.
Merita, infine, accoglimento la domanda di accertamento negativo DE credito a suo tempo vantato dal convenuto per il rimborso DEle spese di affitto dei locali DEl'agenzia principale di San ON in cui svolgeva la sua attività di subagente. Parte_1
Costituisce, infatti, una palese violazione DE divieto di venire contra factum proprium la inopinata (e mai palesata in precedenza) pretesa DE sig. di opporre all'attore l'intero importo dei Controparte_1 canoni di locazione relativi all'agenzia astrattamente maturati dal 2008 al 2018 per la somma complessiva di € 70.891,24, al solo fine di elidere il credito DE secondo per le indennità dovute per la cessazione DE rapporto.
Benché, infatti, la lettera di nomina prevedesse effettivamente l'obbligo per il subagente di farsi carico dei costi di affitto dei locali subagenziali a fronte DEla intestazione DE contratto al preponente, è pacifico che, dal momento in cui iniziò a operare per conto di , l'Agenzia Generale di Parte_1 CP_1
in oltre dieci anni non abbia mai addebitato all'attore il canone di locazione DEla subagenzia di Pt_3
San ON EG EZ, senza operare trattenute sulle provvigioni e senza mai sollecitare il rispetto di tale pattuizione scritta. Questa prassi è durata per oltre dieci anni di rapporto.
Tale contegno appare dunque pienamente idoneo a fondare e consolidare l'affidamento DE subagente sulla incondizionata rinuncia DE a tale diritto di credito (peraltro in gran parte prescritto), se non CP_1 anche ad avvalorare l'ipotesi, prospettata da parte attrice, di una modifica tacita, per facta concludentia, EG accordi contrattuali (sull'ammissibilità di una novazione tacita di un contratto, ancorché redatto per iscritto, si veda Cassazione civile, sez. lav., 25/10/2019, n. 27391) e, di conseguenza, a connotare la pretesa DE convenuto DEl'inesigibilità alla stregua DE canone DEla buona fede oggettiva.
- 9 - Tribunale di Treviso
Quanto alla regolamentazione DEle spese di lite, l'accoglimento solo parziale DEla domanda attorea consente di disporre l'integrale compensazione DEle stesse tra le parti e il riparto, in pari misura, DEle spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
p.q.m.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice DE lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , respinta ogni diversa domanda, Parte_1 Controparte_1
istanza o eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento DEla domanda attorea, condanna la sig.ra , nella qualità di Controparte_2
erede DE sig. , al pagamento in favore di DEle seguenti somme: Controparte_1 Parte_1
- Euro 27.104,45 a titolo di indennità ex art. 30 DEl'Accordo Nazionale per la disciplina dei rapporti tra agenti e subagenti DEl'INA-SI;
- Euro 7.615,76 a titolo di indennità ex art. 31 DEl'Accordo Nazionale per la disciplina dei rapporti tra agenti e subagenti DEl'INA-SI;
- Euro 17.975,92 a titolo di indennità ex art. 32 DEl'Accordo Nazionale per la disciplina dei rapporti tra agenti e subagenti DEl'INA-SI;
- Euro 7.505,65 a titolo di provvigioni maturate e non corrisposte per il mese di giugno 2018; il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì DEla cessazione DE rapporto all'effettivo soddisfo;
2) dichiara che il sig. non è debitore di per il credito relativo al Parte_1 Controparte_1
rimborso dei canoni di locazione dei locali subagenziali per il periodo successivo all'11 febbraio 2008;
3) compensa integralmente tra le parti le spese DE presente giudizio;
4) pone definitivamente a carico solidale DEle parti le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Treviso, il 15.3.2025
Il giudice DE lavoro
Dott. Andrea Valerio Cambi
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