Articolo 2105 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 2105. Richiamo 1. Gli obiettori che abbiano prestato servizio civile ai sensi del presente titolo, sono soggetti, sino all'eta' prevista per i cittadini che hanno prestato servizio militare, al richiamo in caso di pubblica calamita'.
2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile tiene apposito elenco di coloro soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.
3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste per gli ammessi al servizio civile.
4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto, siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all'articolo 2098, sono assegnati alla Protezione civile o alla Croce rossa.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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