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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/05/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1662 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. CASCIO FERRO Parte_1
VITO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: Assegno - pensione
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 23.5.2024 parte ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c.. Premetteva di aver presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di accertare i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, nonché dello status di handicap grave, nel termine di legge incardinato il ricorso di merito chiedendo il riconoscimento e la sussistenza del requisiti sanitari per la fruizione delle prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa fin dalla presentazione della domanda amministrativa, con il favore delle spese. Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna alle CP_1 spese. La causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter in sostituzione dell'udienza del 13.5.2025.
Motivi della decisione
1 Va innanzitutto rilevata la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc. Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata
“solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n.
6084/2014).
La spiegata domanda di condanna deve quindi essere rigettata.
Ciò detto, la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dai ricorrenti nei confronti delle conclusioni del CTU e culmina in una sentenza espressamente definita come inappellabile (art. 445-bis, ult. co., c.p.c.). Nella presente fase il ricorso del giudice ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio non può ritenersi obbligatorio, salvo il caso di documentati aggravamenti del quadro patologico o di censure che inficino la plausibilità della prima consulenza (cfr. Cass. n. 7013/ 2004). Ebbene, nel caso di specie, la parte ricorrente ha indicato - ancorché succintamente- i motivi del dissenso;
tuttavia si rileva tuttavia come, nel fare ciò, la stessa si sia limitata ad una diversa valutazione delle patologie riscontrate e risultanti dalle certificazioni presenti agli atti e già tutte oggetto di analisi da parte del consulente tecnico e nel loro contenuto e nella loro portata, lamentando, in buona sostanza, che il perito non avrebbe valutato le patologie per l'effettivo grado di danno da esse determinate. E infatti le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano carenze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004). Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano carenze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass. lav., n. 2151/2004). Invero il quadro clinico che la parte ricorrente presenta è caratterizzato complessivamente da patologie che sul piano medico-legale determinano condizioni sicuramente invalidanti ma che non determinano il riconoscimento del beneficio richiesto.
2 Dalla documentazione sanitaria prodotta è emerso che parte ricorrente è affetta da
“
1. disturbo psicogeno del linguaggio con stato ansioso reattivo e deficit cognitivo
2. scoliosi e dismetria arti inferiori 3. esiti di correzione alluce valgo bilaterale”. (v. perizia della fase ATP). Tale quadro clinico, già esistente al momento della presentazione della domanda amministrativa, è stato scrupolosamente esaminato dal CTU di prima fase, il quale, applicando i criteri contenuti nel DM 05/02/1992, ha ben spiegato che: “
1. Il disturbo psicogeno del linguaggio in Paziente con sindrome ansioso-depressiva e deficit cognitivo viene valutato invalidante nella misura del 41%. Si fa riferimento per analogia alla voce tabellare 1103 (“esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti gravi disturbi della memoria”). Si ricorda che la normativa del DM 05/02/1992 riporta: “se l'infermità non risulta elencata in tabella viene valutata percentualmente ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e di analoga gravità”.
2. La scoliosi a più curve con dismetria arti inferiori viene valutata invalidante nella misura del 35%, facendo riferimento alle voci tabellari 7006 (“scoliosi a più curve superiore a 40°”). La valutazione è stata eseguita in relazione a quanto verificato nell'esecuzione dell'esame obiettivo osteoarticolare.
3. Gli esiti di correzione alluce valgo bilaterale in piede cavo bilaterale si considera invalidante nella misura del 12% facendo riferimento per analogia alla voce tabellare 7220 ("anchilosi sottoastragalica isolata") e alla voce tabellare 7225 (“piede piatto bilaterale non complicato”)”. Pertanto, dall'esame della documentazione prodotta e a seguito delle operazioni peritali, l'ausiliario del giudice non ha rilevato in capo al periziando una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, attribuendo allo stesso una percentuale di invalidità pari al 67% che non dà diritto al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale. Il documento depositati in seno alle note di trattazione scritta del 9.5.25 non possono essere presi in considerazione in quanto depositati all'esito della cristallizzazione del quadro probatorio;
oltretutto la diagnosi di depressione endoreattiva grave ivi contenuta non risulta essere stata emessa a seguito di un percorso psichiatrico/psicologico, bensì sul “riferito” del ricorrente in seno ad un singolo certificato non proveniente da una struttura pubblica. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. Alla luce di quanto fin qui esposto il ricorso non può trovare accoglimento. Dichiara irripetibili le spese del giudizio stante la dichiarazione ex art 152 disp.att.c.p.c. versata in atti;
pone definitivamente a carico dell le spese di CP_1
CTU di fase ATP.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Agrigento definitivamente pronunciando rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese del giudizio;
pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica della CP_1 precedente fase di accertamento tecnico preventivo, che si liquidano separatamente. Così deciso in Agrigento, 13/05/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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