Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/05/2025, n. 2013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2013 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 517/2025
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, all'udienza del 06/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti MICALI GIUSEPPE e CARDILE ANTONIO
ricorrente contro
Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to
[...] P.IVA_1
SERAFINO FRANCESCO resistente
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 414 cpc depositato innanzi a questo Tribunale e ritualmente notificato, la OF.SA , docente precaria dal 2008, premesso di aver Parte_1 subito la reiterazione di contratti a termine per un periodo superiore ai 36 mesi utili ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato, ha convenuto in giudizio le Amministrazioni in epigrafe indicate, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate.
“- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'immediato riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato in ciascun anno come se il rapporto fosse stato costituito sin dall'inizio a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione professionale riconosciuta
- ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente - ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali successive alla data di deposito del presente ricorso – ad essere collocata nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio già maturata ai sensi dei CCNL Comparto Scuola via via succedutisi applicabili ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica, accertando per l'effetto il diritto della steSA ad essere inquadrata nella fascia stipendiale corretta (valutando quindi tutto il servizio pregresso svolto a tempo determinato);
- condannare l'Amministrazione resistente, anche a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale, sia al pagamento delle differenze retributive dovute e non erogate corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato e dovuti in virtù della piena equiparazione, anche sotto il profilo del CCNL applicabile ratione temporis, tra il servizio d'insegnamento prestato con contratto a tempo indeterminato di cui in narrativa, quantificandole nel complessivo importo di
€ 7.971,34 (o comunque nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia) a titolo di differenze retributive maturate e non corrisposte, oltre interessi legali a decorrere dal dovuto e fino all'effettivo soddisfo, sia al pagamento di tutte quelle che le saranno via via dovute (in virtù del suo collocamento nella nuova e corretta fascia stipendiale) anche dopo la ceSAzione dell'attuale incarico annuale a tempo determinato (prevista per
31/8/2025), finalizzato alla successiva immissione in ruolo (a decorrere dall'1/9/2025), con sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo “Cuoco – Sassi” di Milano;
- condannare l'Amministrazione scolastica ad applicare, in favore del ricorrente, la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente diritto di parte ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni” e quindi al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù dell'accertamento del diritto del ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”.
Si è costituito in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato in fatto e in diritto . Alla prima udienza il giudice ritenuta la causa matura per la decisione in quanto di natura documentale attinente a questioni già affrontate sia dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha deciso la causa depositando telematicamente dispositivo e contestuali motivazioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte .
Sulla base dei principi da tempo elaborati dalla Giurisprudenza, deve essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente alla anzianità di servizio maturata durante i contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo.
Le argomentazioni di parte ricorrente sono state da tempo accolte dalla giurisprudenza, anche del Tribunale e della Corte di Appello di Milano, e hanno trovato conferma nella sentenza della Corte Suprema n. 22558/2016 che si richiama ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 dis. att. C.p.c.
In detta sentenza la Corte di CaSAzione ha richiamato le statuizioni della Corte di
Lussemburgo per escludere la conformità al diritto comunitario delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola , succedutesi nel tempo , in forza delle quali al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo, senza alcun riconoscimento della anzianità di servizio , che , al contrario , le parti collettive hanno valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato , prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità .
In particolare , la Corte di CaSAzione ha ricordato come la Corte di Giustizia dell'Unione europea abbia evidenziato che :
“La clausola 4 dell'Accordo Quadro esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato , sicché la steSA ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale , che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione
e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce , disapplicando , se neceSArio, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno ( Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-286/06,
Impact ; 13.9.2007, causa C-307/2005 , DE;
8.9.2011 C-177/10 DO Persona_1
TA ) ;Il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo , per cui la riserva in materia di retribuzione contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato ( oggi 153 n. 5 ) “ non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere in base al divieto di discriminazione , il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato , allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione “ ( DE RO Alonso, cit. punto 42 ) ;
Le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore , costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4 , con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva ( Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14 ,
OJ AN , punto 44 , e giurisprudenza ivi richiamata ) ;
A tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta , di legge o di contratto , né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo , perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( OJ AN , cit. punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012 , causa
C302/2011 e 305/2011 , AL;
7.3.2013 , causa C 339/2011 , Bertazzi).
La Corte di CaSAzione ha anche evidenziato :
“ Questa Corte ha già affermato che la interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia , le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale
, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa . A tali sentenze, infatti , siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione , va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto dell'unione europea , non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie , bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione , con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione“».
Di recente la CaSAzione con la sentenza 31149/2019 ha chiarito:
9.1. L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso “discriminato”; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.
Nel rispetto di queste fasi perchè il docente si poSA dire discriminato dall'applicazione del
D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non poSA essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile.
In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 489, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 485, perchè solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati nè gli intervalli fra la ceSAzione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, nè, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n.
3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto ceSA al momento del completamento delle attività di scrutinio.
Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perchè il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perchè l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione … la sentenza impugnata deve essere caSAta con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto che, sulla base di quanto osservato nei punti che precedono, di seguito si enunciano:
a) il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fiSAto dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dalla
L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, nè potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fiSAta dal richiamato art. 489;
c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato
…” (doc. 9).
Alla luce dei sopra riportati criteri deve essere vagliata la domanda della ricorrente.
Ebbene dalla ricostruzione di carriera analiticamente riportata in ricorso che è stata modificata con esclusione del periodo da luglio 2023 ad agosto 2024 a seguito delle osservazioni del ministero, risulta che dell'intero servizio effettivamente prestato dal primo contratto pre ruolo risultano più favorevoli le decorrenze degli scatti durante l'intera carriera risultanti dall'applicazione dei meccanismi di computo dell'anzianità di servizio di cui agli artt. 485 e 489 d.lgs. 297/1994 – fermo il riconoscimento di detti scatti e delle relative differenze stipendiali via via maturati anche durante il pre ruolo, negati dall'Amministrazione in preteso ossequio alla normativa vigente.
Alla luce di principi sopra esposti la domanda deve essere accolta.
In accoglimento del ricorso, pertanto, si accerta e dichiara il diritto della ricorrente al miglior riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dei servizi pre ruolo prestati dai medesimi presso gli Istituti scolastici statali, indicati nei certificati di servizio e/o autocertificazioni prodotti.
Si accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla collocazione nella classe stipendiale corrispondente alla migliore anzianità di servizio spettante, e secondo la miglior progressione sopraindicata, con attribuzione del punteggio spettante di diritto
Si accerta e dichiara il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze stipendiali (e contributive) ad eSA spettanti, secondo le norme di legge e di contrattazione collettiva, corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato, con decorrenza dal primo contratto di supplenza - e durante il periodo di ruolo, ove spettanti - in misura da determinarsi secondo la miglior progressione sopraindicata, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, nei limiti della prescrizione decennale.
Il convenuto pertanto deve essere condannato a pagare, in favore della ricorrente, CP_1 la somma di € 5.727,64 dovuta a titolo di differenze retributive così come quantificate nel nuovo conteggio depositato in data odierna a seguito delle osservazioni del . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55 2014 .
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando nella causa n.r.g 517/2025 così dispone:
ACCERTA E DICHIARA il diritto di parte ricorrente all'immediato riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato in ciascun anno come se il rapporto fosse stato costituito sin dall'inizio a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica, attribuendo la corretta fascia stipendiale ad oggi spettante;
ACCERTA E DICHIARA il diritto della ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2008, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al paSAggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”.
- PER L'EFFETTO, CONDANNA il a pagare, in favore del Controparte_1 ricorrente, la somma di euro 5.727,64dovuta a titolo di differenze retributive, oltre ad interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 del c.p.c.
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore della CP_1 ricorrente che liquida in euro 1.200,00 oltre Iva e c.p.a. e rimborso forfettario spese, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
06/05/2025 Il Giudice
Francesca Maria Claudia Capelli