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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 07/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 610/2019 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe,
tra
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe MARINO (c.f. ) C.F._2
- attore -
contro
(p.i. Controparte_1
) con sede legale in Verona, Via Lungadige Cangrande n.1, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Carmelo BOZZO (c.f. ) C.F._3
- convenuta -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato il 4.4.2019, ha Parte_1 convenuto la (di Controparte_1 seguito, in breve, ), per sentirla condannare al pagamento di € 86.057,72 CP_1
(già detratto l'importo di € 1.000,00 ricevuto a titolo di acconto) o della diversa somma ritenuta di giustizia, quale risarcimento del danno biologico, da aumentare del 39% per i danni morali e/o alla vita di relazione e/o esistenziali e/o per personalizzazione del danno biologico, in conseguenza del sinistro occorso il 2.2.2014, a Belvedere Marittimo.
Ha dedotto che:
- nella predetta data, intorno alle ore 00:15, viaggiava in qualità di terzo trasportato sull'autovettura VOLSWAGEN POLO tg AD212GG, condotta da di proprietà di ed assicurata Controparte_2 CP_3
(polizza n. 01930033001152), a Belvedere Marittimo, in via G. CP_1
Grossi, con direzione nord-sud, quando, in prossimità della BANCA CARIME, il predetto veicolo veniva tamponato sulla parte posteriore sinistra con la parte posteriore destra dell'autovettura SEAT IBIZA tg. BY188TD,9658 di proprietà di proveniente in retromarcia dall'area del parcheggio sul Parte_2
lato sinistro della carreggiata;
- il giorno successivo, a causa di forti dolori, si recava presso il Pronto Soccorso della Casa di Cura Tricarico dove gli veniva diagnosticato “colpo di frusta e trauma contusivo orecchio destro, lombalgia e gonalgia destra”;
- dopo il periodo di convalescenza interessato da visite specialistiche e cure fisioterapiche, è stato dichiarato clinicamente guarito in data 20.5.2014 con postumi permanenti valutati dal CTP dott. nel 20% di Persona_1
invalidità permanente, oltre 7 gg di ITT, 45 gg di ITP al 75%, 30 gg al 50%, 25 gg al 25%;
- aveva già sostenuto spese mediche per € 3.032,72 e ne doveva sostenere anche per € 1.000,00 come da allegato preventivo del dott. Persona_2
(avente ad oggetto il maggior importo di € 3.000,00, di cui € 2.000,00 già fatturate e pagate);
- a seguito dell'incidente, l'attore modificava le proprie abitudini di vita (non avendo più potuto praticare le attività sportive di body building, jogging e
2 calcio), con profondo senso di frustrazione sfociato in disturbo del sonno e nervosismo;
- nondimeno, riceveva dalla CATTOLICA esclusivamente € Parte_1
1.000,00 a mezzo assegno bancario non trasferibile n. 0285995670-12, importo trattenuto a titolo di accolto;
- la dinamica del sinistro veniva accertata con la sentenza irrevocabile n.
963/2014 emessa il 13.12.2014 dal Giudice di Pace di Belvedere (proc. RGAC
n. 264/A/2014), con la quale la stata condannata, in solido con CP_1
al risarcimento dei danni subiti dall'autovettura di Parte_2
CP_3
1.2. – Si è costituita la , la quale ha chiesto di rigettare la domanda per CP_1
infondatezza – contestando specificamente i danni dedotti dall'attore –, o, in subordine, di accoglierla nei limiti dei danni effettivamente provati, con la riduzione ex art. 1227, 1° comma, per mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte del danneggiato, come dal medesimo riferito al medico-legale incarico dalla compagnia assicurativa.
1.3. – L'istruttoria è consistita nell'assunzione delle testimonianze di e Testimone_1
e nell'espletamento della CTU medico legale a cura del dott. Tes_2 Per_3
(relazione definitiva depositata il 24.8.2022; integrazione del 3.6.2024).
[...]
2. – Ciò posto, la domanda di parte attrice è fondata nei termini appresso indicati.
2.1. – Come riconosciuto dalle S.U. della Suprema Corte (Sentenza n. 35318 del
30/11/2022), “l'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato
è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art.
144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile
3 civile”, “la nozione di "caso fortuito", prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro”.
Nel caso di specie, lo scontro tra autoveicoli – a bordo di uno dei quali si trovava l'attore quale passeggero – in conformità a dedotto con l'atto introduttivo, è incontestato.
Peraltro, la concreta dinamica del sinistro è stata descritta dal teste “il Testimone_1
2.2.2014, a mezzanotte circa, mentre mi stavo recando a prelevare al bancomat della
CARIME a Belvedere Marittimo ho assistito ad un incidente. In particolare, una
Volkswagen Polo che percorreva via G. Grossi, nel Comune di Belvedere Marittimo, con direzione di marcia nord-sud veniva investita da altra autovettura in uscita in retromarcia da un parcheggio. ADR: In particolare l'impatto si verificava tra la parte posteriore dell'autovettura che stava uscendo dal parcheggio e la parte posteriore sinistra, lato guida, della Polo. ADR: La Polo era guidata da una persona di nome
e trasportava, sul sedile posteriore (non ricordo se lato sinistro o destro), un CP_2 mio conoscente, . Parte_1
In questi termini si è, inoltre, già espresso il G.d.P. di Belvedere con la sentenza n.
963/2014, emessa il 13.12.2014 nel giudizio promosso dal proprietario della
VOLSWAGEN nei confronti della proprietaria della e della per il CP_4 CP_1
risarcimento dei danni al veicolo.
A fronte di ciò la non ha provato né dedotto la ricorrenza del caso fortuito. CP_1
2.3. – Quanto ai danni, secondo il CTU, dal sinistro accertato è derivata all'attore “una sindrome algica e disfunzionale dell'articolazione temporo-mandibolare dx e sn, del rachide cervicale e della spalla dx”, stimata globalmente alla misura del 8% di invalidità permanente, oltre inabilità temporanea totale per 7 e al 50% per 50 gg.
È condivisibile l'esclusione, da parte del CTU, della riconducibilità al sinistro in esame delle dedotte lesioni al ginocchio non solo perché solitamente correlate alla posizione di conducente piuttosto che a quella di passeggero assunta dall'attore, ma soprattutto perché dalla sottoposizione di tests specialistici specifici nel corso dell'esame clinico obiettivo non è emersa alcuna lassità legamentosa, in accordo con la certificazione della visita ortopedica del 14.2.2014.
4 Inoltre – a differenza di quanto valutato dal CTU – non è provata la derivazione etiologica delle dedotte lesioni alla spalla dal sinistro.
Non appare, infatti, ragionevole ipotizzare che un trauma così rilevante da concretizzare di per sé una invalidità permanente del 7% sia passato inosservato alla visita al Pronto
Soccorso eseguita il giorno dopo il sinistro. Nel relativo certificato è, infatti riportato che l'attore riferiva “dolore all'orecchio destro, al ginocchio destro, difficoltà nei movimenti di collo e lombalgia”, ma non anche dolore o limitazioni funzionali alla spalla destra.
Neppure sembra possibile che l'attore, il quale esercita la professione di infermiere, abbia confuso i dolori lombari o al collo con quelli alla spalla. Nondimeno, ad avviso del CTU, la lesione alla spalla destra troverebbe riscontro nel certificato medico del giorno successivo (4.2.2014), redatto dallo specialista ortopedico di fiducia, dott. Persona_4
. Tuttavia, per quel che si ricava dai tratti leggibili di tale certificato, il predetto
[...] medico ha fondato la sua diagnosi esclusivamente sui dolori “riferiti” dal paziente nel corso dell'esame obiettivo. Ebbene – al di là della circostanza che nel medesimo certificato sono annotati dolori “riferiti” anche al ginocchio destro (la cui sussistenza e riconducibilità al sinistro è stata esclusa dal CTU) – non appare credibile la rappresentazione da parte dell'attore di dolori alla spalla destra o almeno il collegamento causale dei medesimi asseriti con il sinistro in esame in quanto sintomi non riferiti dallo stesso nel corso dell'esame obiettivo compiuto il giorno precedente presso il Pt_1
Pronto Soccorso.
Restano, quindi, i traumi della cervicale e dell'ATM, stimati dal CTU complessivamente al 2%.
Occorre però riconoscere il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, 1° comma,
c.c. per non avere indossato la cintura di sicurezza.
In tal senso depongo le dichiarazioni rese dall'attore al medico incarico dalla compagnia assicurativa, quale confessione stragiudiziale che non vi è ragione di ritenere falsa, anche perché il terzo era, in realtà, come detto, incaricato dalla stessa convenuta.
In mancanza di elementi che consentano di ravvisare una precisa percentuale di concorso, si stima congruo nella misura del 50% ex art. 2055, 2° comma, c.c. (cfr. Sez. 3, Sentenza
n. 1002 del 21/1/2010).
Pertanto, deve essere liquidato il complessivo importo di € 1.842,84 a titolo di danni biologici, così calcolato all'attualità alla luce della tabella delle menomazioni per lesioni
5 micropermanenti prevista dal D.M.
3.7.2003 in attuazione dell'art. 139, 4° comma, d.lgs.
209/2005 e dei valori da ultimo aggiornati con DM 16.7.2024:
- € 1.917, 34 a titolo di danno biologico permanente, in relazione a due punti di invalidità riconosciuti, tenuto conto dei 26 anni d'età dell'attore (nato il
21.5.1987) al tempo del sinistro (il 2.2.2014);
- € 1.767,68 a titolo di danno biologico temporaneo (pari alla sommatoria di €
386,68 per i 7 gg di ITT e per 50 gg di ITP al 50%;
- il tutto ridotto del 50% ex art. 1227, 1° comma, c.c..
Non sono, invece, dimostrate circostanze indicative di una rilevante incidenza della menomazione su specifici aspetti dinamico-relazionali personali né di sofferenza psico- fisica di particolare intensità ai sensi del 4° comma dell'art. 139 d.lgs. 209/2005 e neppure particolari condizioni soggettive del danneggiato apprezzabili ai sensi del 3° comma del medesimo art. 139. Appaiono, infatti, generiche e comunque non correlate ai ravvisati traumi della cervicale e dell'ATM, per un complessivo 2% di invalidità le dichiarazioni del teste circa il cambiamento delle abitudini di vita Tes_2 dell'attore.
Occorre, poi, aggiungere, quale pregiudizio patrimoniale da danno emergente, il complessivo importo di € 2.405,57 per spese mediche documentate e considerate congrue dal CTU (nei limiti riferibili ai trami alla cervicale ed all'ATM), da rivalutarsi, secondo l'indice FOI dell'ISTAT, dalle date in cui i singoli esborsi sono stati sostenuti fino alla pubblicazione della presente sentenza (€ 70,00 per visita specialistica ORL il 21.2.2014;
€ 152,00 per TC ATM il 24.2.2014; € 122,00 per TC seni paranasali il 5.3.2015; € 502, €
502 ed € 1002,00 per cure ATM rispettivamente il 12.6.2014, il 26.9.2014 ed il
15.11.2014; € 31,66 ed € 23,91 per visite ortopediche rispettivamente il 14.2.2014 ed il
13.3.2014).
Non si può, invece, tenere conto, quali spese future, del preventivo redatto dal dott. il 20.3.2014 per “circa” € 3.000,00 in relazione alla prescritta terapia Per_2
ATM. Invero, tale preventivo non è analitico, ma complessivo ed approssimativo
(“circa”). A fronte di esso, inoltre, l'attore, tra il giugno ed il novembre 2014, è stato sottoposto a cure per ATM, per le quali ha corrisposto al dott. 2.004,00, Per_2
come da fatture già considerate. Ebbene, il ciclo di cure deve intendersi ragionevolmente completato o comunque interrotto per scelta del paziente il 15.11.2014 (data dell'ultima fattura) perché l'attore non ha più sostenuto ulteriori spese ai medesimi fini nei sei anni
6 successivi, almeno fino al 29.7.2020 (data di deposito della memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 cpc), non avendo prodotto fatture che aveva l'onere di allegate entro quel termine. Del resto, la genericità delle fatture non consente di verificare lo stadio delle cure prescritte il 20.3.2014. In conclusione, non può essere affermato che
[...]
debba ancora sostenere cure dentarie per l'importo di circa € 1.000,00 (pari Parte_1 alla differenza tra il preventivo di circa € 3.000,00 e le fatture prodotte per € 2.004,00),
Deve, poi, essere detratto l'acconto di € 1.000,00, corrisposto con assegno bancario n.
285995670 tratto sulla previa rivalutazione del medesimo Controparte_5
importo dalla data della missiva con la quale è stato trasmesso l'assegno, il 21.2.2015 (in assenza di altri elementi utili per datata la percezione dell'acconto), fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Vanno, infine, sommati gli interessi legali fino al soddisfo, da calcolarsi con le seguenti modalità: a) devalutando fino alla data dell'illecito sia l'acconto dalla data in cui è stato corrisposto sia il credito totale (pari, come detto, alla sommatoria di danni non patrimoniali calcolati all'attualità e danni patrimoniali rivalutati) dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
b) calcolando gli interessi al tasso legale prima
(b1) sul credito totale, devalutato e poi rivalutato anno per anno, dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, successivamente (b2) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva con la pubblicazione della presente sentenza e, infine,
(b3) sulla somma così determinata (pari all'ammontare del danno non patrimoniale all'attualità, ridotto dell'acconto rivalutato ed aumentato degli interessi legali computati secondo il calcolo fin qui illustrato), dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo (cfr., da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 23927 del 7/8/2023, con ampi richiamati ai precedenti conformi).
3. – L'accoglimento in minima parte della domanda dell'attore giustifica la compensazione delle spese di giudizio nella misura di due terzi.
Per il resto, occorre condannare la convenuta al pagamento di € 850,66 per compenso – pari al residuo terzo della sommatoria (€ 2.552,00) dei valori medi previsti dal DM
55/2014 per tutte le fasi relative ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al secondo scaglione di valore (sulla base del decisum) –, oltre € 1.086,00 per effettivi esborsi (€ 759,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per marca da bollo;
€
7 300,00 per CTP), rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore dell'attore, con distrazione al suo procuratore.
Applicando il medesimo criterio (compensazione e, quindi, divisione a metà per due terzi e soccombenza per il residuo terzo), le spese di CTU sono per un terzo a carico dell'attore e per due terzi a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna parte convenuta al pagamento di € 4.2848,41 (di cui € 2.405,57 da rivalutarsi come precisato in motivazione), previa detrazione di € 1.000,00 (da rivalutarsi come precisato in motivazione), oltre interessi legali (calcolati come precisato in motivazione) fino al soddisfo, in favore dell'attore;
2) compensa le spese di giudizio per due terzi e, per il resto, condanna parte convenuta al pagamento di € 850,66 per compenso, oltre € 1.086,00 per effettivi esborsi, rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA
(come per legge), in favore dell'attore, con distrazione al suo procuratore;
3) pone le spese di CTU per un terzo carico dell'attore e per due terzi a carico della convenuta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 7 gennaio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
8
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe,
tra
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe MARINO (c.f. ) C.F._2
- attore -
contro
(p.i. Controparte_1
) con sede legale in Verona, Via Lungadige Cangrande n.1, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Carmelo BOZZO (c.f. ) C.F._3
- convenuta -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato il 4.4.2019, ha Parte_1 convenuto la (di Controparte_1 seguito, in breve, ), per sentirla condannare al pagamento di € 86.057,72 CP_1
(già detratto l'importo di € 1.000,00 ricevuto a titolo di acconto) o della diversa somma ritenuta di giustizia, quale risarcimento del danno biologico, da aumentare del 39% per i danni morali e/o alla vita di relazione e/o esistenziali e/o per personalizzazione del danno biologico, in conseguenza del sinistro occorso il 2.2.2014, a Belvedere Marittimo.
Ha dedotto che:
- nella predetta data, intorno alle ore 00:15, viaggiava in qualità di terzo trasportato sull'autovettura VOLSWAGEN POLO tg AD212GG, condotta da di proprietà di ed assicurata Controparte_2 CP_3
(polizza n. 01930033001152), a Belvedere Marittimo, in via G. CP_1
Grossi, con direzione nord-sud, quando, in prossimità della BANCA CARIME, il predetto veicolo veniva tamponato sulla parte posteriore sinistra con la parte posteriore destra dell'autovettura SEAT IBIZA tg. BY188TD,9658 di proprietà di proveniente in retromarcia dall'area del parcheggio sul Parte_2
lato sinistro della carreggiata;
- il giorno successivo, a causa di forti dolori, si recava presso il Pronto Soccorso della Casa di Cura Tricarico dove gli veniva diagnosticato “colpo di frusta e trauma contusivo orecchio destro, lombalgia e gonalgia destra”;
- dopo il periodo di convalescenza interessato da visite specialistiche e cure fisioterapiche, è stato dichiarato clinicamente guarito in data 20.5.2014 con postumi permanenti valutati dal CTP dott. nel 20% di Persona_1
invalidità permanente, oltre 7 gg di ITT, 45 gg di ITP al 75%, 30 gg al 50%, 25 gg al 25%;
- aveva già sostenuto spese mediche per € 3.032,72 e ne doveva sostenere anche per € 1.000,00 come da allegato preventivo del dott. Persona_2
(avente ad oggetto il maggior importo di € 3.000,00, di cui € 2.000,00 già fatturate e pagate);
- a seguito dell'incidente, l'attore modificava le proprie abitudini di vita (non avendo più potuto praticare le attività sportive di body building, jogging e
2 calcio), con profondo senso di frustrazione sfociato in disturbo del sonno e nervosismo;
- nondimeno, riceveva dalla CATTOLICA esclusivamente € Parte_1
1.000,00 a mezzo assegno bancario non trasferibile n. 0285995670-12, importo trattenuto a titolo di accolto;
- la dinamica del sinistro veniva accertata con la sentenza irrevocabile n.
963/2014 emessa il 13.12.2014 dal Giudice di Pace di Belvedere (proc. RGAC
n. 264/A/2014), con la quale la stata condannata, in solido con CP_1
al risarcimento dei danni subiti dall'autovettura di Parte_2
CP_3
1.2. – Si è costituita la , la quale ha chiesto di rigettare la domanda per CP_1
infondatezza – contestando specificamente i danni dedotti dall'attore –, o, in subordine, di accoglierla nei limiti dei danni effettivamente provati, con la riduzione ex art. 1227, 1° comma, per mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte del danneggiato, come dal medesimo riferito al medico-legale incarico dalla compagnia assicurativa.
1.3. – L'istruttoria è consistita nell'assunzione delle testimonianze di e Testimone_1
e nell'espletamento della CTU medico legale a cura del dott. Tes_2 Per_3
(relazione definitiva depositata il 24.8.2022; integrazione del 3.6.2024).
[...]
2. – Ciò posto, la domanda di parte attrice è fondata nei termini appresso indicati.
2.1. – Come riconosciuto dalle S.U. della Suprema Corte (Sentenza n. 35318 del
30/11/2022), “l'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato
è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art.
144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile
3 civile”, “la nozione di "caso fortuito", prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro”.
Nel caso di specie, lo scontro tra autoveicoli – a bordo di uno dei quali si trovava l'attore quale passeggero – in conformità a dedotto con l'atto introduttivo, è incontestato.
Peraltro, la concreta dinamica del sinistro è stata descritta dal teste “il Testimone_1
2.2.2014, a mezzanotte circa, mentre mi stavo recando a prelevare al bancomat della
CARIME a Belvedere Marittimo ho assistito ad un incidente. In particolare, una
Volkswagen Polo che percorreva via G. Grossi, nel Comune di Belvedere Marittimo, con direzione di marcia nord-sud veniva investita da altra autovettura in uscita in retromarcia da un parcheggio. ADR: In particolare l'impatto si verificava tra la parte posteriore dell'autovettura che stava uscendo dal parcheggio e la parte posteriore sinistra, lato guida, della Polo. ADR: La Polo era guidata da una persona di nome
e trasportava, sul sedile posteriore (non ricordo se lato sinistro o destro), un CP_2 mio conoscente, . Parte_1
In questi termini si è, inoltre, già espresso il G.d.P. di Belvedere con la sentenza n.
963/2014, emessa il 13.12.2014 nel giudizio promosso dal proprietario della
VOLSWAGEN nei confronti della proprietaria della e della per il CP_4 CP_1
risarcimento dei danni al veicolo.
A fronte di ciò la non ha provato né dedotto la ricorrenza del caso fortuito. CP_1
2.3. – Quanto ai danni, secondo il CTU, dal sinistro accertato è derivata all'attore “una sindrome algica e disfunzionale dell'articolazione temporo-mandibolare dx e sn, del rachide cervicale e della spalla dx”, stimata globalmente alla misura del 8% di invalidità permanente, oltre inabilità temporanea totale per 7 e al 50% per 50 gg.
È condivisibile l'esclusione, da parte del CTU, della riconducibilità al sinistro in esame delle dedotte lesioni al ginocchio non solo perché solitamente correlate alla posizione di conducente piuttosto che a quella di passeggero assunta dall'attore, ma soprattutto perché dalla sottoposizione di tests specialistici specifici nel corso dell'esame clinico obiettivo non è emersa alcuna lassità legamentosa, in accordo con la certificazione della visita ortopedica del 14.2.2014.
4 Inoltre – a differenza di quanto valutato dal CTU – non è provata la derivazione etiologica delle dedotte lesioni alla spalla dal sinistro.
Non appare, infatti, ragionevole ipotizzare che un trauma così rilevante da concretizzare di per sé una invalidità permanente del 7% sia passato inosservato alla visita al Pronto
Soccorso eseguita il giorno dopo il sinistro. Nel relativo certificato è, infatti riportato che l'attore riferiva “dolore all'orecchio destro, al ginocchio destro, difficoltà nei movimenti di collo e lombalgia”, ma non anche dolore o limitazioni funzionali alla spalla destra.
Neppure sembra possibile che l'attore, il quale esercita la professione di infermiere, abbia confuso i dolori lombari o al collo con quelli alla spalla. Nondimeno, ad avviso del CTU, la lesione alla spalla destra troverebbe riscontro nel certificato medico del giorno successivo (4.2.2014), redatto dallo specialista ortopedico di fiducia, dott. Persona_4
. Tuttavia, per quel che si ricava dai tratti leggibili di tale certificato, il predetto
[...] medico ha fondato la sua diagnosi esclusivamente sui dolori “riferiti” dal paziente nel corso dell'esame obiettivo. Ebbene – al di là della circostanza che nel medesimo certificato sono annotati dolori “riferiti” anche al ginocchio destro (la cui sussistenza e riconducibilità al sinistro è stata esclusa dal CTU) – non appare credibile la rappresentazione da parte dell'attore di dolori alla spalla destra o almeno il collegamento causale dei medesimi asseriti con il sinistro in esame in quanto sintomi non riferiti dallo stesso nel corso dell'esame obiettivo compiuto il giorno precedente presso il Pt_1
Pronto Soccorso.
Restano, quindi, i traumi della cervicale e dell'ATM, stimati dal CTU complessivamente al 2%.
Occorre però riconoscere il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, 1° comma,
c.c. per non avere indossato la cintura di sicurezza.
In tal senso depongo le dichiarazioni rese dall'attore al medico incarico dalla compagnia assicurativa, quale confessione stragiudiziale che non vi è ragione di ritenere falsa, anche perché il terzo era, in realtà, come detto, incaricato dalla stessa convenuta.
In mancanza di elementi che consentano di ravvisare una precisa percentuale di concorso, si stima congruo nella misura del 50% ex art. 2055, 2° comma, c.c. (cfr. Sez. 3, Sentenza
n. 1002 del 21/1/2010).
Pertanto, deve essere liquidato il complessivo importo di € 1.842,84 a titolo di danni biologici, così calcolato all'attualità alla luce della tabella delle menomazioni per lesioni
5 micropermanenti prevista dal D.M.
3.7.2003 in attuazione dell'art. 139, 4° comma, d.lgs.
209/2005 e dei valori da ultimo aggiornati con DM 16.7.2024:
- € 1.917, 34 a titolo di danno biologico permanente, in relazione a due punti di invalidità riconosciuti, tenuto conto dei 26 anni d'età dell'attore (nato il
21.5.1987) al tempo del sinistro (il 2.2.2014);
- € 1.767,68 a titolo di danno biologico temporaneo (pari alla sommatoria di €
386,68 per i 7 gg di ITT e per 50 gg di ITP al 50%;
- il tutto ridotto del 50% ex art. 1227, 1° comma, c.c..
Non sono, invece, dimostrate circostanze indicative di una rilevante incidenza della menomazione su specifici aspetti dinamico-relazionali personali né di sofferenza psico- fisica di particolare intensità ai sensi del 4° comma dell'art. 139 d.lgs. 209/2005 e neppure particolari condizioni soggettive del danneggiato apprezzabili ai sensi del 3° comma del medesimo art. 139. Appaiono, infatti, generiche e comunque non correlate ai ravvisati traumi della cervicale e dell'ATM, per un complessivo 2% di invalidità le dichiarazioni del teste circa il cambiamento delle abitudini di vita Tes_2 dell'attore.
Occorre, poi, aggiungere, quale pregiudizio patrimoniale da danno emergente, il complessivo importo di € 2.405,57 per spese mediche documentate e considerate congrue dal CTU (nei limiti riferibili ai trami alla cervicale ed all'ATM), da rivalutarsi, secondo l'indice FOI dell'ISTAT, dalle date in cui i singoli esborsi sono stati sostenuti fino alla pubblicazione della presente sentenza (€ 70,00 per visita specialistica ORL il 21.2.2014;
€ 152,00 per TC ATM il 24.2.2014; € 122,00 per TC seni paranasali il 5.3.2015; € 502, €
502 ed € 1002,00 per cure ATM rispettivamente il 12.6.2014, il 26.9.2014 ed il
15.11.2014; € 31,66 ed € 23,91 per visite ortopediche rispettivamente il 14.2.2014 ed il
13.3.2014).
Non si può, invece, tenere conto, quali spese future, del preventivo redatto dal dott. il 20.3.2014 per “circa” € 3.000,00 in relazione alla prescritta terapia Per_2
ATM. Invero, tale preventivo non è analitico, ma complessivo ed approssimativo
(“circa”). A fronte di esso, inoltre, l'attore, tra il giugno ed il novembre 2014, è stato sottoposto a cure per ATM, per le quali ha corrisposto al dott. 2.004,00, Per_2
come da fatture già considerate. Ebbene, il ciclo di cure deve intendersi ragionevolmente completato o comunque interrotto per scelta del paziente il 15.11.2014 (data dell'ultima fattura) perché l'attore non ha più sostenuto ulteriori spese ai medesimi fini nei sei anni
6 successivi, almeno fino al 29.7.2020 (data di deposito della memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 cpc), non avendo prodotto fatture che aveva l'onere di allegate entro quel termine. Del resto, la genericità delle fatture non consente di verificare lo stadio delle cure prescritte il 20.3.2014. In conclusione, non può essere affermato che
[...]
debba ancora sostenere cure dentarie per l'importo di circa € 1.000,00 (pari Parte_1 alla differenza tra il preventivo di circa € 3.000,00 e le fatture prodotte per € 2.004,00),
Deve, poi, essere detratto l'acconto di € 1.000,00, corrisposto con assegno bancario n.
285995670 tratto sulla previa rivalutazione del medesimo Controparte_5
importo dalla data della missiva con la quale è stato trasmesso l'assegno, il 21.2.2015 (in assenza di altri elementi utili per datata la percezione dell'acconto), fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Vanno, infine, sommati gli interessi legali fino al soddisfo, da calcolarsi con le seguenti modalità: a) devalutando fino alla data dell'illecito sia l'acconto dalla data in cui è stato corrisposto sia il credito totale (pari, come detto, alla sommatoria di danni non patrimoniali calcolati all'attualità e danni patrimoniali rivalutati) dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
b) calcolando gli interessi al tasso legale prima
(b1) sul credito totale, devalutato e poi rivalutato anno per anno, dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, successivamente (b2) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva con la pubblicazione della presente sentenza e, infine,
(b3) sulla somma così determinata (pari all'ammontare del danno non patrimoniale all'attualità, ridotto dell'acconto rivalutato ed aumentato degli interessi legali computati secondo il calcolo fin qui illustrato), dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo (cfr., da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 23927 del 7/8/2023, con ampi richiamati ai precedenti conformi).
3. – L'accoglimento in minima parte della domanda dell'attore giustifica la compensazione delle spese di giudizio nella misura di due terzi.
Per il resto, occorre condannare la convenuta al pagamento di € 850,66 per compenso – pari al residuo terzo della sommatoria (€ 2.552,00) dei valori medi previsti dal DM
55/2014 per tutte le fasi relative ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al secondo scaglione di valore (sulla base del decisum) –, oltre € 1.086,00 per effettivi esborsi (€ 759,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per marca da bollo;
€
7 300,00 per CTP), rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore dell'attore, con distrazione al suo procuratore.
Applicando il medesimo criterio (compensazione e, quindi, divisione a metà per due terzi e soccombenza per il residuo terzo), le spese di CTU sono per un terzo a carico dell'attore e per due terzi a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna parte convenuta al pagamento di € 4.2848,41 (di cui € 2.405,57 da rivalutarsi come precisato in motivazione), previa detrazione di € 1.000,00 (da rivalutarsi come precisato in motivazione), oltre interessi legali (calcolati come precisato in motivazione) fino al soddisfo, in favore dell'attore;
2) compensa le spese di giudizio per due terzi e, per il resto, condanna parte convenuta al pagamento di € 850,66 per compenso, oltre € 1.086,00 per effettivi esborsi, rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA
(come per legge), in favore dell'attore, con distrazione al suo procuratore;
3) pone le spese di CTU per un terzo carico dell'attore e per due terzi a carico della convenuta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 7 gennaio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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