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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/01/2024, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
N. 1134 /2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1134/2019 R.G. promossa
DA
, , elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
CESARE BATTISTI N.24 98070 ACQUEDOLCI ITALIA presso lo studio dell'avv.
CAPUTO SALVATORE , che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
, Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del Prefetto p.t., con sede in Controparte_2 CP_2 in P.zza dell'Unità d'Italia, p. iva P.IVA_2
TERZO CHIAMATO
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione ex art. 22 l. 689/1981
(violazione del codice della strada)
In fatto e in diritto
Con ricorso in appello depositato il 6.7.2019, esponeva Parte_1 che in data 25/11/2015, aveva depositato presso il Giudice di Pace di
Patti ricorso in opposizione alla cartella di pagamento n.295201500122509 61, gruppo 0099, numero di ruolo 2015/001665; che la causa veniva iscritta al n. 763/2015 del Ruolo Generale del detto Ufficio del Giudice di Pace e assegnata al dott. Aloisi Francesco;
che, seppur tardivamente, si era costituita la di , mentre CP_2 CP_2
era rimasta contumace;
che successivamente in Controparte_1 data 13/5/2016, la causa era stata assegnata al dott. ; Persona_1 che, a seguito delle istanze istruttorie proposte dall'opponente, veniva assunto a testimone il la causa veniva mandata Testimone_1 più volte per la precisazione delle conclusioni;
che all'udienza del
19/12/2018, causa l'assenza delle parti, vi era stato un rinvio ex art. 309
CPC, per cui, alla successiva udienza dell'8/1/2019 la causa veniva cancellata dal ruolo;
che qualche giorno appresso, il procuratore dell'appellante veniva a conoscenza del suddetto provvedimento e, in particolare, che il biglietto di cancelleria inerente il rinvio ai sensi degli artt. 181/309 cpc era stato illegittimamente comunicato a mezzo fax.
Avverso il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo (o meglio, di estinzione del giudizio, come evincibile dall'ordinanza impugnata) il proponeva appello, denunciando la violazione Pt_1 dell'art. 136 comma 2 cpc, per non essere stato il biglietto di cancelleria comunicato a mezzo pec.
Gli appellati, malgrado la regolare notifica dell'atto d'appello e del decreto di fissazione udienza, rimanevano contumaci.
Tanto premesso, l'appello è ammissibile.
Il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837;
Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631).
Il provvedimento di rinvio ai sensi dell'art. 181 cpc risulta trasmesso a mezzo fax, come da allegato prodotto dall'appellante.
Invero l'art. 136 comma 2 cpc nella formulazione vigente al momento della comunicazione, prevede la consegna del biglietto di cancelleria o a mani o a mezzo posta elettronica certificata, dal che deve desumersi che la comunicazione a mezzo fax è tamquam non esset. Di conseguenza, alla successiva udienza, non poteva essere pronunciata l'estinzione del giudizio, ma stante la mancata comunicazione del rinvio, doveva essere fissata altra udienza.
Il provvedimento di estinzione è nullo e la causa va rimessa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 comma 2 cpc
Le spese, stante la natura in rito della decisione, vengono compensate.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo nel giudizio d'appello iscritto al N. 1134/2019
R.G., così provvede: nella contumacia dell e della Controparte_3 CP_2
, dichiara la nullità del provvedimento con cui è stata
[...] dichiarata l'estinzione del giudizio iscritto al N. 763/2015 RG Giudice di
Pace di Patti, adottato all'udienza dell'8.1.2019 e, per l'effetto, rimette la causa al primo giudice, innanzi al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge;
spese compensate.
Patti, 26/01/2024
Il Giudice
(Rosalia Russo Femminella)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1134/2019 R.G. promossa
DA
, , elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
CESARE BATTISTI N.24 98070 ACQUEDOLCI ITALIA presso lo studio dell'avv.
CAPUTO SALVATORE , che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
, Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del Prefetto p.t., con sede in Controparte_2 CP_2 in P.zza dell'Unità d'Italia, p. iva P.IVA_2
TERZO CHIAMATO
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione ex art. 22 l. 689/1981
(violazione del codice della strada)
In fatto e in diritto
Con ricorso in appello depositato il 6.7.2019, esponeva Parte_1 che in data 25/11/2015, aveva depositato presso il Giudice di Pace di
Patti ricorso in opposizione alla cartella di pagamento n.295201500122509 61, gruppo 0099, numero di ruolo 2015/001665; che la causa veniva iscritta al n. 763/2015 del Ruolo Generale del detto Ufficio del Giudice di Pace e assegnata al dott. Aloisi Francesco;
che, seppur tardivamente, si era costituita la di , mentre CP_2 CP_2
era rimasta contumace;
che successivamente in Controparte_1 data 13/5/2016, la causa era stata assegnata al dott. ; Persona_1 che, a seguito delle istanze istruttorie proposte dall'opponente, veniva assunto a testimone il la causa veniva mandata Testimone_1 più volte per la precisazione delle conclusioni;
che all'udienza del
19/12/2018, causa l'assenza delle parti, vi era stato un rinvio ex art. 309
CPC, per cui, alla successiva udienza dell'8/1/2019 la causa veniva cancellata dal ruolo;
che qualche giorno appresso, il procuratore dell'appellante veniva a conoscenza del suddetto provvedimento e, in particolare, che il biglietto di cancelleria inerente il rinvio ai sensi degli artt. 181/309 cpc era stato illegittimamente comunicato a mezzo fax.
Avverso il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo (o meglio, di estinzione del giudizio, come evincibile dall'ordinanza impugnata) il proponeva appello, denunciando la violazione Pt_1 dell'art. 136 comma 2 cpc, per non essere stato il biglietto di cancelleria comunicato a mezzo pec.
Gli appellati, malgrado la regolare notifica dell'atto d'appello e del decreto di fissazione udienza, rimanevano contumaci.
Tanto premesso, l'appello è ammissibile.
Il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837;
Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631).
Il provvedimento di rinvio ai sensi dell'art. 181 cpc risulta trasmesso a mezzo fax, come da allegato prodotto dall'appellante.
Invero l'art. 136 comma 2 cpc nella formulazione vigente al momento della comunicazione, prevede la consegna del biglietto di cancelleria o a mani o a mezzo posta elettronica certificata, dal che deve desumersi che la comunicazione a mezzo fax è tamquam non esset. Di conseguenza, alla successiva udienza, non poteva essere pronunciata l'estinzione del giudizio, ma stante la mancata comunicazione del rinvio, doveva essere fissata altra udienza.
Il provvedimento di estinzione è nullo e la causa va rimessa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 comma 2 cpc
Le spese, stante la natura in rito della decisione, vengono compensate.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo nel giudizio d'appello iscritto al N. 1134/2019
R.G., così provvede: nella contumacia dell e della Controparte_3 CP_2
, dichiara la nullità del provvedimento con cui è stata
[...] dichiarata l'estinzione del giudizio iscritto al N. 763/2015 RG Giudice di
Pace di Patti, adottato all'udienza dell'8.1.2019 e, per l'effetto, rimette la causa al primo giudice, innanzi al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge;
spese compensate.
Patti, 26/01/2024
Il Giudice
(Rosalia Russo Femminella)