TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/10/2025, n. 3187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3187 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5339/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5339/2025 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 8 ottobre 2025, alle ore 10.00, nelle forme di cui all'art. 127 bis cpc, mediante l'applicativo Team, innanzi al Giudice dott. Sabrina Luperini, sono comparsi:
l'avv. BELLINI ROBERTO Controparte_2
l'avv. BERTACCHI DANIELE Controparte_3
Il giudice invita alla precisazione delle conclusioni e discussione orale. L'Avv. Bertacchi precisa le conclusioni come da note conclusive e discute richiamando il contenuto degli atti. L'Avv. Bellini precisa le conclusioni come da note conclusive, integrando le medesime con la richiesta, nell'ipotesi in cui la causa sia rimessa sul ruolo, di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza. Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5339/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELLINI ROBERTO Parte_1 C.F._1 (C.F. ), con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso il difensore C.F._2 avv. BELLINI ROBERTO
PARTE ATTRICE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTACCHI DANIELE CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in via San Quintino 10121 Torino presso il difensore avv. BERTACCHI DANIELE
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 cpc
CONCLUSIONI
-parte attrice opponente:
“In accoglimento dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. avanzata dal comparente
- accertata e dichiarata la carenza di legittimazione e della titolarità del credito azionato in capo alla
CP_1
- revochi il decreto ingiuntivo opposto n. 3815/2023 e messo in data 29.11.2023 dal Giudice Monocratico del Tribunale di Firenze
- comunque respinga le domande tutte dalla avanzate nei confronti del comparente, perché CP_1 infondate in fatto ed in diritto e non provate. Con il favore delle spese e compensi di lite come da notula che verrà depositata in atti prima dell'udienza di discussione”.
-parte convenuta opposta: pagina 2 di 4 “voglia il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, previe le necessarie declaratorie di legge, dichiarare l'opposizione tardiva del signor inammissibile poiché Parte_1 proposta in assenza dei presupposti di legge;
in ogni caso respingere l'avversaria opposizione perché infondata in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
comunque condannare il signor al pagamento della somma di Euro 16.708,90=, o della cifra veriore accertanda, Parte_1 oltre interessi di mora al tasso annuo del 5% a decorrere dalla data del ricorso per ingiunzione, in favore della deducente per le ragioni di cui in narrativa. Con vittoria delle spese di giudizio tutte, compresi rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge”. RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Thema decidendum e svolgimento del giudizio
1. Si controverte in ordine al Decreto Ingiuntivo n. 3815/2023 con il quale l'intestato Tribunale di Firenze in data 29.11.2023, ha ingiunto ai sig.ri e , soci della società Thai Street Food Pt_1 Pt_2 Parte_3 dichiarata fallita, il pagamento in solido della somma di €. 16.708,90 oltre interessi e spese del monitorio, in favore di , cessionaria del credito vantato verso i predetti dalla cedente Chianti CP_1 Banca Credito Cooperativo S.C., in relazione ad uno scoperto di conto corrente e al mancato pagamento delle rate di mutuo accesi dalla società Thai Street Food snc.
2. Il sig. , deducendo di aver avuto notizia di detto decreto ingiuntivo soltanto allorchè Parte_1 notificatogli l'atto di pignoramento presso terzi richiesto da , ha avuto accesso al fascicolo CP_1 dell'esecuzione (RE 1146/2025), ha introdotto il presente giudizio di opposizione tardiva, al fine di ottenere la revoca dell'ingiunzione, ritenuta inemanabile e inopponibile nei confronti del medesimo.
3. si è costituita in giudizio al fine di rivendicare il proprio buon operato ed ottenere la CP_1 conferma dell'ingiunzione, per l'eccepita inammissibilità dell'opposizione e relativa infondatezza.
4. La causa, data la natura documentale, passa in decisione senza necessità di assunzione di mezzi istruttori. L'opposizione è inammissibile.
5. A mente di quanto disposto all'art. 650 cpc, “L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non aver avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente. L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione”.
6. Nel caso, l'opponente ha dedotto di aver avuto conoscenza dell'ingiunzione per cui è causa, Pt_1 soltanto a seguito della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi notificatogli ex art. 140 cpc in data 3-4 aprile 2025, nonchè ex art. 143 cpc mediante deposito del plico notificando presso la casa comunale di Firenze in data 04.04.2025 e ritirato dal in data 10.04.2025 (doc. 1 allegato all'atto di Pt_1 opposizione).
7. Dall'esame della relata del predetto titolo (vd. doc. 1 e 2 allegata alla comparsa di costituzione CP_1
), si evince che il decreto è stato rinotificato al in data 13.02.2024 ex art. 143 cpc, mediante
[...] Pt_1 deposito dell'atto nella casa comunale di Firenze, dato che la residenza-dimora-domicilio erano sconosciuti e che l'ultima residenza conosciuta del era in Firenze, via Degli Arcipressi n. 31. Pt_1
8. Nell'atto di pignoramento redatto dall'odierna creditrice opposta, si legge che il decreto ingiuntivo è stato notificato all'odierno debitore opponente in data 04.03.2024 (all. 1 alla citazione in Pt_1 opposizione), coerentemente con quanto previsto al III co. dell'art. 143 cpc, che stabilisce che la notifica a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui è avvenuto il deposito dell'atto notificando presso la casa comunale dell'ultima residenza e del luogo di nascita.
9. L'opponente non ha errato pertanto a rilevare che la notifica del decreto è avvenuta oltre il Pt_1 termine previsto a pena di inefficacia dell'ingiunzione dall'art. 644 cpc.
10. Tuttavia, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. sentenza 8126/2010; Cass. sentenza 36496/2021), qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda, come nel pagina 3 di 4 caso, alla rituale notifica dello stesso, ancorchè dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 cpc (anche in ipotesi di precedente infruttuoso di notificazione in detto termine), le ragioni del debitore, comprese quelle relative all'inefficacia del titolo di cui al precitato art. 644 cpc, possono essere fatte valere unicamente mediante l'opposizione ordinaria nel termine previsto dall'art. 641-645 cpc, e non anche attraverso gli strumenti previsti dagli artt. 188 disp.att. cpc (ricorso per la declaratoria di inefficacia del decreto) e 650 cpc (opposizione tardiva), i quali presuppongono, rispettivamente, la mancanza o la giuridica inesistenza della notificazione del decreto, e il difetto di tempestiva conoscenza del decreto stesso per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o per forza maggiore.
11. Nel caso, contrariamente a quanto opinato dalla parte opponente, non può a ragione sostenersi l'invalidità della notificazione del decreto ingiuntivo, giacchè notificato secondo le regole previste dall'art. 143 cpc, con la conseguenza che, alla luce dei superiori principi, la presente opposizione va dichiarata inammissibile.
12. L'inammissibilità dell'opposizione, rende superfluo l'esame delle ulteriori doglianze dell'opponente, tanto più considerato che i motivi di opposizione esulano dalla tematica dell'abusività delle clausole contrattuali da cui si origina il credito oggetto di ingiunzione. Le spese di lite
13. Le spese di lite, vengono regolate come in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza ex art. 91 cpc, sulla base del valore di causa indicato negli atti introduttivi e con riferimento ai parametri minimi di cui al D.M. 147/2022 per la sola fase introduttiva e decisoria, data la modesta complessità.
PQM
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. Sabrina Luperini, reietta e/o assorbita ogni diversa istanza, così definitivamente provvede:
-DICHIARA inammissibile l'opposizione;
-CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Pt_4
, che sono liquidate nella misura di €. 1.700, per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese,
[...] VA e Cap.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.Verbale chiuso alle ore 15.48.
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Firenze, 8 ottobre 2025
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5339/2025 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 8 ottobre 2025, alle ore 10.00, nelle forme di cui all'art. 127 bis cpc, mediante l'applicativo Team, innanzi al Giudice dott. Sabrina Luperini, sono comparsi:
l'avv. BELLINI ROBERTO Controparte_2
l'avv. BERTACCHI DANIELE Controparte_3
Il giudice invita alla precisazione delle conclusioni e discussione orale. L'Avv. Bertacchi precisa le conclusioni come da note conclusive e discute richiamando il contenuto degli atti. L'Avv. Bellini precisa le conclusioni come da note conclusive, integrando le medesime con la richiesta, nell'ipotesi in cui la causa sia rimessa sul ruolo, di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza. Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5339/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELLINI ROBERTO Parte_1 C.F._1 (C.F. ), con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso il difensore C.F._2 avv. BELLINI ROBERTO
PARTE ATTRICE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTACCHI DANIELE CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in via San Quintino 10121 Torino presso il difensore avv. BERTACCHI DANIELE
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 cpc
CONCLUSIONI
-parte attrice opponente:
“In accoglimento dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. avanzata dal comparente
- accertata e dichiarata la carenza di legittimazione e della titolarità del credito azionato in capo alla
CP_1
- revochi il decreto ingiuntivo opposto n. 3815/2023 e messo in data 29.11.2023 dal Giudice Monocratico del Tribunale di Firenze
- comunque respinga le domande tutte dalla avanzate nei confronti del comparente, perché CP_1 infondate in fatto ed in diritto e non provate. Con il favore delle spese e compensi di lite come da notula che verrà depositata in atti prima dell'udienza di discussione”.
-parte convenuta opposta: pagina 2 di 4 “voglia il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, previe le necessarie declaratorie di legge, dichiarare l'opposizione tardiva del signor inammissibile poiché Parte_1 proposta in assenza dei presupposti di legge;
in ogni caso respingere l'avversaria opposizione perché infondata in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
comunque condannare il signor al pagamento della somma di Euro 16.708,90=, o della cifra veriore accertanda, Parte_1 oltre interessi di mora al tasso annuo del 5% a decorrere dalla data del ricorso per ingiunzione, in favore della deducente per le ragioni di cui in narrativa. Con vittoria delle spese di giudizio tutte, compresi rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge”. RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Thema decidendum e svolgimento del giudizio
1. Si controverte in ordine al Decreto Ingiuntivo n. 3815/2023 con il quale l'intestato Tribunale di Firenze in data 29.11.2023, ha ingiunto ai sig.ri e , soci della società Thai Street Food Pt_1 Pt_2 Parte_3 dichiarata fallita, il pagamento in solido della somma di €. 16.708,90 oltre interessi e spese del monitorio, in favore di , cessionaria del credito vantato verso i predetti dalla cedente Chianti CP_1 Banca Credito Cooperativo S.C., in relazione ad uno scoperto di conto corrente e al mancato pagamento delle rate di mutuo accesi dalla società Thai Street Food snc.
2. Il sig. , deducendo di aver avuto notizia di detto decreto ingiuntivo soltanto allorchè Parte_1 notificatogli l'atto di pignoramento presso terzi richiesto da , ha avuto accesso al fascicolo CP_1 dell'esecuzione (RE 1146/2025), ha introdotto il presente giudizio di opposizione tardiva, al fine di ottenere la revoca dell'ingiunzione, ritenuta inemanabile e inopponibile nei confronti del medesimo.
3. si è costituita in giudizio al fine di rivendicare il proprio buon operato ed ottenere la CP_1 conferma dell'ingiunzione, per l'eccepita inammissibilità dell'opposizione e relativa infondatezza.
4. La causa, data la natura documentale, passa in decisione senza necessità di assunzione di mezzi istruttori. L'opposizione è inammissibile.
5. A mente di quanto disposto all'art. 650 cpc, “L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non aver avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente. L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione”.
6. Nel caso, l'opponente ha dedotto di aver avuto conoscenza dell'ingiunzione per cui è causa, Pt_1 soltanto a seguito della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi notificatogli ex art. 140 cpc in data 3-4 aprile 2025, nonchè ex art. 143 cpc mediante deposito del plico notificando presso la casa comunale di Firenze in data 04.04.2025 e ritirato dal in data 10.04.2025 (doc. 1 allegato all'atto di Pt_1 opposizione).
7. Dall'esame della relata del predetto titolo (vd. doc. 1 e 2 allegata alla comparsa di costituzione CP_1
), si evince che il decreto è stato rinotificato al in data 13.02.2024 ex art. 143 cpc, mediante
[...] Pt_1 deposito dell'atto nella casa comunale di Firenze, dato che la residenza-dimora-domicilio erano sconosciuti e che l'ultima residenza conosciuta del era in Firenze, via Degli Arcipressi n. 31. Pt_1
8. Nell'atto di pignoramento redatto dall'odierna creditrice opposta, si legge che il decreto ingiuntivo è stato notificato all'odierno debitore opponente in data 04.03.2024 (all. 1 alla citazione in Pt_1 opposizione), coerentemente con quanto previsto al III co. dell'art. 143 cpc, che stabilisce che la notifica a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui è avvenuto il deposito dell'atto notificando presso la casa comunale dell'ultima residenza e del luogo di nascita.
9. L'opponente non ha errato pertanto a rilevare che la notifica del decreto è avvenuta oltre il Pt_1 termine previsto a pena di inefficacia dell'ingiunzione dall'art. 644 cpc.
10. Tuttavia, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. sentenza 8126/2010; Cass. sentenza 36496/2021), qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda, come nel pagina 3 di 4 caso, alla rituale notifica dello stesso, ancorchè dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 cpc (anche in ipotesi di precedente infruttuoso di notificazione in detto termine), le ragioni del debitore, comprese quelle relative all'inefficacia del titolo di cui al precitato art. 644 cpc, possono essere fatte valere unicamente mediante l'opposizione ordinaria nel termine previsto dall'art. 641-645 cpc, e non anche attraverso gli strumenti previsti dagli artt. 188 disp.att. cpc (ricorso per la declaratoria di inefficacia del decreto) e 650 cpc (opposizione tardiva), i quali presuppongono, rispettivamente, la mancanza o la giuridica inesistenza della notificazione del decreto, e il difetto di tempestiva conoscenza del decreto stesso per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o per forza maggiore.
11. Nel caso, contrariamente a quanto opinato dalla parte opponente, non può a ragione sostenersi l'invalidità della notificazione del decreto ingiuntivo, giacchè notificato secondo le regole previste dall'art. 143 cpc, con la conseguenza che, alla luce dei superiori principi, la presente opposizione va dichiarata inammissibile.
12. L'inammissibilità dell'opposizione, rende superfluo l'esame delle ulteriori doglianze dell'opponente, tanto più considerato che i motivi di opposizione esulano dalla tematica dell'abusività delle clausole contrattuali da cui si origina il credito oggetto di ingiunzione. Le spese di lite
13. Le spese di lite, vengono regolate come in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza ex art. 91 cpc, sulla base del valore di causa indicato negli atti introduttivi e con riferimento ai parametri minimi di cui al D.M. 147/2022 per la sola fase introduttiva e decisoria, data la modesta complessità.
PQM
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. Sabrina Luperini, reietta e/o assorbita ogni diversa istanza, così definitivamente provvede:
-DICHIARA inammissibile l'opposizione;
-CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Pt_4
, che sono liquidate nella misura di €. 1.700, per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese,
[...] VA e Cap.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.Verbale chiuso alle ore 15.48.
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Firenze, 8 ottobre 2025
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
pagina 4 di 4