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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/07/2025, n. 3353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3353 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2626/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Claudia Gheri Giudice relatrice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2626/2023, avente come oggetto “divorzio- scioglimento del matrimonio”, promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Maurizio Libretti, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(c.f. , elettivamente domiciliato a Brescia, Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Aristide Zampaglione, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del giorno 11.10.2024)
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, e previo ogni accertamento del caso e dato atto della già pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio
- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con il disgiunto esercizio della Per_1 responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione.
- confermare e/o disporre la collocazione prevalente del figlio presso la madre e le seguenti Per_1 frequentazioni per il padre:
• a fine settimana alternati dalle ore 14.00 del sabato fino alle ore 21.30 della domenica;
due volte alla settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 8.00, ovvero dalla fine della scuola, con pernottamento e accompagnamento del minore la mattina presso l'abitazione della madre ovvero presso l'istituto scolastico, quando il minore trascorre il weekend con il padre;
tre volte a settimana, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 8.00, ovvero dalla fine della scuola, con pernottamento e accompagnamento del minore la mattina presso l'abitazione della madre, ovvero presso l'istituto scolastico, e venerdì dalle ore 8 ovvero dalla fine della scuola fino alle ore 21.30 con riaccompagno presso l'abitazione della madre quando il minore non trascorre con il padre il fine settimana;
nella giornata di venerdì, sarà il signor a provvedere Controparte_1 direttamente al ritiro del figlio all'uscita dell'istituto scolastico, assumendosi pertanto la piena responsabilità della gestione del figlio dal momento del ritiro. Per gli anni scolastici 2024-2025,
2025-2026 e 2026- 2027 nelle giornate in capo al signor ovvero martedì, Controparte_1 giovedì e venerdì quando di competenza, la signora assumerà la piena Parte_1 responsabilità del minore dalla sua uscita da scuola al termine delle lezioni, avendo cura di far pranzare , fino alle ore 14.00, esonerando il signor da qualsivoglia Per_1 Controparte_1 responsabilità per detto periodo. In tali giorni il signor provvederà a prelevare Controparte_1 dalla abitazione materna ad Erbusco (BS) il figlio dalle ore 14.00, assumendosi di Per_1 conseguenza da tale orario la piena responsabilità della gestione del figlio ed esonerando la signora da qualsivoglia responsabilità a partire dal predetto momento. Parte_1
• disporre altresì che il minore trascorra con la madre il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo in via alternata così come anche le festività natalizie nonché almeno tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, con ciascun genitore durante il periodo estivo, ivi da intendersi quello che va dalla fine della scuola alla ripresa delle lezioni;
- confermare e/o disporre la assegnazione dell'abitazione coniugale alla madre unitamente agli arredi che la compongono;
- porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore con il versamento in favore di parte attrice di un assegno dell'importo pari ad €.500,00=, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda e da corrispondere entro il giorno 30 (trenta) di ciascun mese;
con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese come da “Protocollo
d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli” del Tribunale di Brescia, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
- disporre che l'assegno unico INPS per il figlio sia interamente assegnato alla madre, Per_1
- respingere in ogni caso tutte le domande presentate ex adverso.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre I.va e C.p.a.”;
Per parte resistente: “1) che il Tribunale pronunci ex art 4 L. 898/1970 comma 12 sentenza parziale di divorzio del matrimonio civile contratto da e in data Controparte_1 Parte_1
24.09.2011 in Erbusco (BS). Trascritto nei registri del predetto Comune al n. 9 parte I, anno 2011;
2) Modifichi il calendario della permanenza del figlio con il padre come meglio specificato Per_1 al punto III della parte narrativa della presente memoria [nel weekend di competenza del padre anziché l'attuale martedì e giovedì (con pernottamento) col weekend che inizia dalle ore 14:00 del sabato fino alle ore 21:30 della domenica modificare:
- PRIMA SOLUZIONE: il padre chiede di tenere con se il figlio il solo martedì (con pernottamento) ed il weekend che inizia dal venerdì (dopo la scuola ore 16:00) alle ore 21:30 della domenica;
- SECONDA SOLUZIONE: lasciare invariato il martedì e giovedì (con pernottamento) ma con la richiesta di modifica del weekend con inizio alle ore 08:00 anziché le attuali 14:00, sempre con termine alle ore 21:30 della domenica.
Entrambe le richieste prevedono l'ELIMINAZIONE del venerdì nella settimana in cui il padre non tiene il figlio nel weekend];
3) Ridurre la statuizione economica in ordine al mantenimento del figlio minore , tenuto Per_1 conto della imminente nascita di una figlia in capo al resistente;
4) Ordinare alla ricorrente di consegnare la carta d'identità del figlio ogni volta che si reca Per_1 dal padre,
5) Ordinare alla ricorrente di accollarsi integralmente le spese ordinarie relative al condominio della casa già coniugale sita in Erbusco (BS) Via Conte Joska Maggi, n. 28,
6) Rigettare le domande del ricorso e della memoria integrativa perché infondate in fatto e in diritto. 7) Disporre che l'assegno unico elargito dall'INPS sia ripartito al 50% tra i genitori.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio ex DM 55/14 come aggiornate dal D.M. n. 147 del
13.08.2022”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.2.2023 deduceva di aver contratto matrimonio civile Parte_1 con in data 24.9.2011 a Erbusco (BS), iscritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del predetto Comune al n. 9, parte I, anno 2011, unione dalla quale era nato, il
17.7.2013, il figlio . Per_1
La ricorrente aggiungeva che la separazione era stata pronunciata con sentenza del Tribunale di
Brescia emessa all'esito della camera di consiglio del 13.7.2021, passata in giudicato, dopo la comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente delegato in data 28.1.2020 alle seguenti condizioni: affidamento condiviso del figlio, con collocamento prevalente presso la madre, assegnazione a lei della casa familiare, sita a Erbusco, in via Conte Maggi n. 28 e in comproprietà fra i coniugi nella misura di ½ ciascuno, e frequentazioni libere del padre, e un contributo al mantenimento del figlio a carico di quest'ultimo pari ad € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con prescrizione di un monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali per due anni al fine di tenere sotto controllo la conflittualità fra i genitori.
Ella chiedeva, quindi, la pronuncia del divorzio alle stesse condizioni della separazione, salvo che per il contributo al mantenimento di a carico del padre, del quale chiedeva l'aumento ad € Per_1
500,00 mensili, perché il reddito annuale lordo del marito era aumentato dal 2019 (€ 30.000,00) al
2022 (€ 41.000,00), e che per l'assegno unico per il figlio, che chiedeva le fosse attribuito in misura integrale ed esclusiva.
All'udienza presidenziale del 12.7.2023 compariva per sottolineare il modesto Controparte_1 incremento reddituale da lui percepito dal 2019 (€ 33.266,00) al 2022 (€ 35.871,51), e la circostanza che già la Corte di Appello di Brescia, con sentenza n. 949/2022, emessa all'esito della camera di consiglio dl 7.6.2022 (antecedente di poco più di sei mesi soltanto rispetto all'introduzione del presente giudizio), decidendo sull'impugnazione proposta dalla ricorrente avverso la sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda di aumento del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre ad € 500,00 mensili. Egli chiedeva, quindi, una riduzione del contributo al mantenimento del figlio a suo carico, domanda successivamente confermata anche alla luce della nascita, in data 11.3.2024, di una seconda figlia, e accompagnata ad una richiesta di modifica delle frequentazioni padre- figlio, con eliminazione della giornata del venerdì.
All'esito dell'udienza presidenziale, in via temporanea ed urgente, venivano confermate le condizioni di separazione.
Con sentenza non definitiva n. 421/2024, pubblicata in data 9.2.2024, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio. La causa veniva istruita in via documentale, non avendo le parti formulato richieste istruttorie, e, all'udienza del giorno 11.10.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio in vista della decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
Con sentenza non definitiva n. 421/2024, pubblicata in data 9.2.2024, è già stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti: sul punto, pertanto, nulla è più da decidere.
2. Sui provvedimenti personali ed economici relativi al figlio Per_1
Deve essere confermato l'affidamento condiviso del figlio, con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione a lei della casa coniugale, sita a Erbusco (BS), in via Conte Maggi n. 28, considerate le convergenti richieste delle parti sul punto e la rispondenza di tale assetto al principio della bigenitorialità.
Quanto alle frequentazioni padre- figlio, la ricorrente ha chiesto la conferma di quelle previste in sede di separazione, mentre il resistente ne ha chiesto una modifica in modo tale da eliminare la giornata del venerdì a causa degli eccessivi spostamenti che egli e il figlio debbono sopportare, vivendo il resistente a Ospitaletto e il minore a Erbusco.
La richiesta di modifica formulata dal resistente merita accoglimento in quanto corrisponde ad esigenze obiettive, legate alla distanza geografica fra lui, residente a [...], e il figlio, residente a Erbusco, nonché ai nuovi impegni familiari dovuti alla nascita della seconda figlia del CP_1 in data 11.3.2024, e appare confacente alle esigenze del minore, perché la soluzione prescelta gli consentirà di ampliare il tempo trascorso con il padre nel weekend e di spalmare gli spostamenti su un arco temporale più ampio, senza concentrarli in giornate ravvicinate o nello stesso giorno.
Il padre vedrà il figlio, quindi, a weekend alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola (o alle 16:00 in periodo extrascolastico) alla domenica sera alle ore 21:30, e dal martedì all'uscita da scuola (o alle 8:00 in periodo extrascolastico) al mercoledì mattina, con riaccompagnamento a scuola (o a casa della madre in periodo extrascolastico), con facoltà per le parti, previo accordo, di aggiungere eventualmente un giovedì con pernotto nella settimana in cui il padre non trascorrerà il weekend con il figlio.
Quanto agli aspetti economici, appare corretto confermare il contributo al mantenimento del figlio attualmente posto a carico del pari ad € 350,00 mensili oltre rivalutazione monetaria CP_1 annuale già maturata dall'epoca della separazione. Da un lato, infatti, a fronte di un reddito della ricorrente rimasto sostanzialmente inalterato dall'epoca della separazione (reddito netto mensile di € 1.527,00 nel 2019, di € 1.531,00 nel 2020, e di € 1.593,00 nel 2021), il reddito netto mensile del resistente ha subito un aumento minimo, avendo egli percepito € 2.157,00 nel 2019, € 2.195,00 nel 2020, € 2.379,00 nel 2021, ed € 2.260,00 nel 2022, ed egli è diventato anche padre di una seconda figlia, nata in data [...], con conseguente prevedibile aumento delle spese, sopravvenienza controbilanciata, però, dalla riduzione delle frequentazioni con il figlio in questa sede disposta, che ha visto l'eliminazione di un Per_1 giorno ogni due settimane (il venerdì).
Non vi sono ragioni particolari, infine, per derogare alla regola di legge che prevede la suddivisione al 50% fra ciascun genitore dell'assegno unico per il figlio in ipotesi di affidamento condiviso, essendo equilibrati i tempi di permanenza del minore presso entrambi i genitori.
3. Sulle spese processuali
Le spese di lite del presente giudizio debbono essere integralmente compensate fra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per la reciprocità della soccombenza delle parti in punto di modifica del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, e il carattere del tutto opinabile della soluzione della questione relativa alle frequentazioni padre- figlio, rispetto alla quale non può configurarsi alcuna soccombenza in senso tecnico.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) DISPONE che lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
, già pronunciato con sentenza non definitiva del Tribunale di Controparte_1
Brescia n. 421/2024, pubblicata in data 9.2.2024, sia disciplinato alle seguenti condizioni:
2) AFFIDAMENTO condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio CP_1 della responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione presso la madre e le seguenti frequentazioni per il padre: a weekend alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola (o alle 16:00 in periodo extrascolastico) alla domenica sera alle ore 21:30, e dal martedì all'uscita da scuola (o alle 8:00 in periodo extrascolastico) al mercoledì mattina, con riaccompagnamento a scuola (o a casa della madre in periodo extrascolastico), con facoltà per le parti, previo accordo, di aggiungere eventualmente un giovedì con pernotto nella settimana in cui il padre non trascorrerà il weekend con il figlio;
durante il periodo estivo, il minore trascorrerà tre settimane, anche non continuative, con ciascun genitore, in periodo da concordare dalle parti entro il 31 maggio di ogni anno;
sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo 24-30 dicembre e quello 31 dicembre- 6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo dal termine della scuola al giorno di Pasqua e quello dal lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni scolastiche;
ad anni alterni ogni altra festività;
3) ASSEGNAZIONE della casa familiare, sita a Erbusco (BS), in via Conte Maggi n. 28 a
Parte_2
4) A carico di un contributo al mantenimento del figlio pari Controparte_1 Per_1 ad € 350,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria annuale già maturata dall'epoca della separazione, da corrispondere ogni mese entro il giorno 10 nelle mani di Parte_1 importo soggetto a sua volta a rivalutazione monetaria annuale, secondo gli
[...] indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
5) L'assegno unico per il figlio sarà percepito al 50% ciascuno fra i genitori;
Per_1
6) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio fra le parti.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 24.7.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri Andrea Tinelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Claudia Gheri Giudice relatrice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2626/2023, avente come oggetto “divorzio- scioglimento del matrimonio”, promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Maurizio Libretti, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(c.f. , elettivamente domiciliato a Brescia, Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Aristide Zampaglione, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del giorno 11.10.2024)
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, e previo ogni accertamento del caso e dato atto della già pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio
- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con il disgiunto esercizio della Per_1 responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione.
- confermare e/o disporre la collocazione prevalente del figlio presso la madre e le seguenti Per_1 frequentazioni per il padre:
• a fine settimana alternati dalle ore 14.00 del sabato fino alle ore 21.30 della domenica;
due volte alla settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 8.00, ovvero dalla fine della scuola, con pernottamento e accompagnamento del minore la mattina presso l'abitazione della madre ovvero presso l'istituto scolastico, quando il minore trascorre il weekend con il padre;
tre volte a settimana, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 8.00, ovvero dalla fine della scuola, con pernottamento e accompagnamento del minore la mattina presso l'abitazione della madre, ovvero presso l'istituto scolastico, e venerdì dalle ore 8 ovvero dalla fine della scuola fino alle ore 21.30 con riaccompagno presso l'abitazione della madre quando il minore non trascorre con il padre il fine settimana;
nella giornata di venerdì, sarà il signor a provvedere Controparte_1 direttamente al ritiro del figlio all'uscita dell'istituto scolastico, assumendosi pertanto la piena responsabilità della gestione del figlio dal momento del ritiro. Per gli anni scolastici 2024-2025,
2025-2026 e 2026- 2027 nelle giornate in capo al signor ovvero martedì, Controparte_1 giovedì e venerdì quando di competenza, la signora assumerà la piena Parte_1 responsabilità del minore dalla sua uscita da scuola al termine delle lezioni, avendo cura di far pranzare , fino alle ore 14.00, esonerando il signor da qualsivoglia Per_1 Controparte_1 responsabilità per detto periodo. In tali giorni il signor provvederà a prelevare Controparte_1 dalla abitazione materna ad Erbusco (BS) il figlio dalle ore 14.00, assumendosi di Per_1 conseguenza da tale orario la piena responsabilità della gestione del figlio ed esonerando la signora da qualsivoglia responsabilità a partire dal predetto momento. Parte_1
• disporre altresì che il minore trascorra con la madre il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo in via alternata così come anche le festività natalizie nonché almeno tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, con ciascun genitore durante il periodo estivo, ivi da intendersi quello che va dalla fine della scuola alla ripresa delle lezioni;
- confermare e/o disporre la assegnazione dell'abitazione coniugale alla madre unitamente agli arredi che la compongono;
- porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore con il versamento in favore di parte attrice di un assegno dell'importo pari ad €.500,00=, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda e da corrispondere entro il giorno 30 (trenta) di ciascun mese;
con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese come da “Protocollo
d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli” del Tribunale di Brescia, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
- disporre che l'assegno unico INPS per il figlio sia interamente assegnato alla madre, Per_1
- respingere in ogni caso tutte le domande presentate ex adverso.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre I.va e C.p.a.”;
Per parte resistente: “1) che il Tribunale pronunci ex art 4 L. 898/1970 comma 12 sentenza parziale di divorzio del matrimonio civile contratto da e in data Controparte_1 Parte_1
24.09.2011 in Erbusco (BS). Trascritto nei registri del predetto Comune al n. 9 parte I, anno 2011;
2) Modifichi il calendario della permanenza del figlio con il padre come meglio specificato Per_1 al punto III della parte narrativa della presente memoria [nel weekend di competenza del padre anziché l'attuale martedì e giovedì (con pernottamento) col weekend che inizia dalle ore 14:00 del sabato fino alle ore 21:30 della domenica modificare:
- PRIMA SOLUZIONE: il padre chiede di tenere con se il figlio il solo martedì (con pernottamento) ed il weekend che inizia dal venerdì (dopo la scuola ore 16:00) alle ore 21:30 della domenica;
- SECONDA SOLUZIONE: lasciare invariato il martedì e giovedì (con pernottamento) ma con la richiesta di modifica del weekend con inizio alle ore 08:00 anziché le attuali 14:00, sempre con termine alle ore 21:30 della domenica.
Entrambe le richieste prevedono l'ELIMINAZIONE del venerdì nella settimana in cui il padre non tiene il figlio nel weekend];
3) Ridurre la statuizione economica in ordine al mantenimento del figlio minore , tenuto Per_1 conto della imminente nascita di una figlia in capo al resistente;
4) Ordinare alla ricorrente di consegnare la carta d'identità del figlio ogni volta che si reca Per_1 dal padre,
5) Ordinare alla ricorrente di accollarsi integralmente le spese ordinarie relative al condominio della casa già coniugale sita in Erbusco (BS) Via Conte Joska Maggi, n. 28,
6) Rigettare le domande del ricorso e della memoria integrativa perché infondate in fatto e in diritto. 7) Disporre che l'assegno unico elargito dall'INPS sia ripartito al 50% tra i genitori.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio ex DM 55/14 come aggiornate dal D.M. n. 147 del
13.08.2022”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.2.2023 deduceva di aver contratto matrimonio civile Parte_1 con in data 24.9.2011 a Erbusco (BS), iscritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del predetto Comune al n. 9, parte I, anno 2011, unione dalla quale era nato, il
17.7.2013, il figlio . Per_1
La ricorrente aggiungeva che la separazione era stata pronunciata con sentenza del Tribunale di
Brescia emessa all'esito della camera di consiglio del 13.7.2021, passata in giudicato, dopo la comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente delegato in data 28.1.2020 alle seguenti condizioni: affidamento condiviso del figlio, con collocamento prevalente presso la madre, assegnazione a lei della casa familiare, sita a Erbusco, in via Conte Maggi n. 28 e in comproprietà fra i coniugi nella misura di ½ ciascuno, e frequentazioni libere del padre, e un contributo al mantenimento del figlio a carico di quest'ultimo pari ad € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con prescrizione di un monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali per due anni al fine di tenere sotto controllo la conflittualità fra i genitori.
Ella chiedeva, quindi, la pronuncia del divorzio alle stesse condizioni della separazione, salvo che per il contributo al mantenimento di a carico del padre, del quale chiedeva l'aumento ad € Per_1
500,00 mensili, perché il reddito annuale lordo del marito era aumentato dal 2019 (€ 30.000,00) al
2022 (€ 41.000,00), e che per l'assegno unico per il figlio, che chiedeva le fosse attribuito in misura integrale ed esclusiva.
All'udienza presidenziale del 12.7.2023 compariva per sottolineare il modesto Controparte_1 incremento reddituale da lui percepito dal 2019 (€ 33.266,00) al 2022 (€ 35.871,51), e la circostanza che già la Corte di Appello di Brescia, con sentenza n. 949/2022, emessa all'esito della camera di consiglio dl 7.6.2022 (antecedente di poco più di sei mesi soltanto rispetto all'introduzione del presente giudizio), decidendo sull'impugnazione proposta dalla ricorrente avverso la sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda di aumento del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre ad € 500,00 mensili. Egli chiedeva, quindi, una riduzione del contributo al mantenimento del figlio a suo carico, domanda successivamente confermata anche alla luce della nascita, in data 11.3.2024, di una seconda figlia, e accompagnata ad una richiesta di modifica delle frequentazioni padre- figlio, con eliminazione della giornata del venerdì.
All'esito dell'udienza presidenziale, in via temporanea ed urgente, venivano confermate le condizioni di separazione.
Con sentenza non definitiva n. 421/2024, pubblicata in data 9.2.2024, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio. La causa veniva istruita in via documentale, non avendo le parti formulato richieste istruttorie, e, all'udienza del giorno 11.10.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio in vista della decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
Con sentenza non definitiva n. 421/2024, pubblicata in data 9.2.2024, è già stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti: sul punto, pertanto, nulla è più da decidere.
2. Sui provvedimenti personali ed economici relativi al figlio Per_1
Deve essere confermato l'affidamento condiviso del figlio, con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione a lei della casa coniugale, sita a Erbusco (BS), in via Conte Maggi n. 28, considerate le convergenti richieste delle parti sul punto e la rispondenza di tale assetto al principio della bigenitorialità.
Quanto alle frequentazioni padre- figlio, la ricorrente ha chiesto la conferma di quelle previste in sede di separazione, mentre il resistente ne ha chiesto una modifica in modo tale da eliminare la giornata del venerdì a causa degli eccessivi spostamenti che egli e il figlio debbono sopportare, vivendo il resistente a Ospitaletto e il minore a Erbusco.
La richiesta di modifica formulata dal resistente merita accoglimento in quanto corrisponde ad esigenze obiettive, legate alla distanza geografica fra lui, residente a [...], e il figlio, residente a Erbusco, nonché ai nuovi impegni familiari dovuti alla nascita della seconda figlia del CP_1 in data 11.3.2024, e appare confacente alle esigenze del minore, perché la soluzione prescelta gli consentirà di ampliare il tempo trascorso con il padre nel weekend e di spalmare gli spostamenti su un arco temporale più ampio, senza concentrarli in giornate ravvicinate o nello stesso giorno.
Il padre vedrà il figlio, quindi, a weekend alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola (o alle 16:00 in periodo extrascolastico) alla domenica sera alle ore 21:30, e dal martedì all'uscita da scuola (o alle 8:00 in periodo extrascolastico) al mercoledì mattina, con riaccompagnamento a scuola (o a casa della madre in periodo extrascolastico), con facoltà per le parti, previo accordo, di aggiungere eventualmente un giovedì con pernotto nella settimana in cui il padre non trascorrerà il weekend con il figlio.
Quanto agli aspetti economici, appare corretto confermare il contributo al mantenimento del figlio attualmente posto a carico del pari ad € 350,00 mensili oltre rivalutazione monetaria CP_1 annuale già maturata dall'epoca della separazione. Da un lato, infatti, a fronte di un reddito della ricorrente rimasto sostanzialmente inalterato dall'epoca della separazione (reddito netto mensile di € 1.527,00 nel 2019, di € 1.531,00 nel 2020, e di € 1.593,00 nel 2021), il reddito netto mensile del resistente ha subito un aumento minimo, avendo egli percepito € 2.157,00 nel 2019, € 2.195,00 nel 2020, € 2.379,00 nel 2021, ed € 2.260,00 nel 2022, ed egli è diventato anche padre di una seconda figlia, nata in data [...], con conseguente prevedibile aumento delle spese, sopravvenienza controbilanciata, però, dalla riduzione delle frequentazioni con il figlio in questa sede disposta, che ha visto l'eliminazione di un Per_1 giorno ogni due settimane (il venerdì).
Non vi sono ragioni particolari, infine, per derogare alla regola di legge che prevede la suddivisione al 50% fra ciascun genitore dell'assegno unico per il figlio in ipotesi di affidamento condiviso, essendo equilibrati i tempi di permanenza del minore presso entrambi i genitori.
3. Sulle spese processuali
Le spese di lite del presente giudizio debbono essere integralmente compensate fra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per la reciprocità della soccombenza delle parti in punto di modifica del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, e il carattere del tutto opinabile della soluzione della questione relativa alle frequentazioni padre- figlio, rispetto alla quale non può configurarsi alcuna soccombenza in senso tecnico.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) DISPONE che lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
, già pronunciato con sentenza non definitiva del Tribunale di Controparte_1
Brescia n. 421/2024, pubblicata in data 9.2.2024, sia disciplinato alle seguenti condizioni:
2) AFFIDAMENTO condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio CP_1 della responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione presso la madre e le seguenti frequentazioni per il padre: a weekend alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola (o alle 16:00 in periodo extrascolastico) alla domenica sera alle ore 21:30, e dal martedì all'uscita da scuola (o alle 8:00 in periodo extrascolastico) al mercoledì mattina, con riaccompagnamento a scuola (o a casa della madre in periodo extrascolastico), con facoltà per le parti, previo accordo, di aggiungere eventualmente un giovedì con pernotto nella settimana in cui il padre non trascorrerà il weekend con il figlio;
durante il periodo estivo, il minore trascorrerà tre settimane, anche non continuative, con ciascun genitore, in periodo da concordare dalle parti entro il 31 maggio di ogni anno;
sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo 24-30 dicembre e quello 31 dicembre- 6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo dal termine della scuola al giorno di Pasqua e quello dal lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni scolastiche;
ad anni alterni ogni altra festività;
3) ASSEGNAZIONE della casa familiare, sita a Erbusco (BS), in via Conte Maggi n. 28 a
Parte_2
4) A carico di un contributo al mantenimento del figlio pari Controparte_1 Per_1 ad € 350,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria annuale già maturata dall'epoca della separazione, da corrispondere ogni mese entro il giorno 10 nelle mani di Parte_1 importo soggetto a sua volta a rivalutazione monetaria annuale, secondo gli
[...] indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
5) L'assegno unico per il figlio sarà percepito al 50% ciascuno fra i genitori;
Per_1
6) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio fra le parti.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 24.7.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri Andrea Tinelli